Ordinanza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, ordinanza 10/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
n. 423/2025 r.g.a.c.
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
SEZ. III CIVILE
Nel procedimento cautelare iscritto al n. r.g. 423/2025 promosso da:
in persona degli amm.ri p.t., rappresentata, assistita e difesa dall'Avv. Parte_1
Lorenzo Roccasalva Capasso, presso il cui studio elett.te domicilia in Santa Maria C.V. (Ce), alla
Via Santella n. 45
-ricorrente- contro in persona del legale rapp.te p.t. Controparte_1
-resistente contumace-
Il Giudice, dott.ssa Arlen Picano,
a scioglimento della riserva assunta all'esito dell'udienza cartolare del 17.02.2025, ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
Con ricorso ex art. 700 c.p.c., la ha agito nei confronti della Parte_1 [...]
per ottenere, in via d'urgenza, la consegna delle scritture contabili, relative alla propria CP_1
contabilità ordinaria (registro acquisiti, registro delle fatture emesse, registro beni ammortizzabili, verbali delle assemblee, verbali Organo Amministrativo, libro giornale, libro inventari), detenute dalla , come da dichiarazione della stessa (all. 2), in virtù del rapporto Controparte_1
professionale intercorrente tra le parti. In particolare, la ricorrente deduceva che la
[...]
non aveva evaso la richiesta di consegna, che le era stata inoltrata con pec del CP_1
24.10.2024, contestualmente alla comunicazione di conclusione, a far tempo dal successivo
31.10.2024, del rapporto di collaborazione professionale in essere tra le parti (all. 1).
Parte resistente, nonostante la regolarità della notifica, restava contumace.
All'udienza del 17.02.2025, celebrata in modalità cartolare, viste le note di trattazione scritta della ricorrente e dichiarata la contumacia della resistente, il giudice riservava la decisione
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Parte ricorrente agisce nei confronti della resistente per ottenere la consegna della documentazione contabile detenuta dalla , in virtù di un rapporto professionale ormai conclusosi. Controparte_1
Dalla corrispondenza intercorsa tra le parti e allegata al fascicolo di parte ricorrente, si evincerebbe che la mancata consegna della documentazione de quibus sarebbe dipesa dal mancato pagamento da parte della ricorrente dei compensi professionali in favore della che aveva condizionato la CP_1
consegna al pagamento del saldo dovuto.
Ciò premesso, sulla base di una valutazione allo stato degli atti, quale è quella richiesta in sede di giudizio cautelare, il ricorso si ritiene meritevole di accoglimento.
Va precisato, infatti, che la tutela d'urgenza si caratterizza per l'adottabilità di provvedimenti che consentano di evitare danni irreparabili ai diritti fatti valere, con il decorso del tempo necessario per ottenere la sentenza di merito, rendendo inutile l'adozione del provvedimento conclusivo del giudizio.
Ai fini della sua concessione, preliminare è la valutazione, attraverso una cognizione pur di carattere sommario, compatibile con l'urgenza di provvedere, della sussistenza del fumus boni iuris
e del periculum in mora, cioè della lesione di una posizione giuridica di diritto soggettivo, nonché la presenza di una situazione, potenzialmente pregiudizievole nelle more del giudizio ordinario.
Naturalmente, i richiamati presupposti devono sussistere contemporaneamente, con la conseguenza che la carenza di uno soltanto di essi impedisce la concessione della misura richiesta.
Nel caso in esame, si ritiene che sussistano entrambi i presupposti.
In merito al fumus, si osserva che ai sensi dell'art. 2235 cod. civ. <Il prestatore d'opera non può ritenere le cose e i documenti ricevuti, se non per il periodo strettamente necessario alla tutela dei propri diritti secondo le leggi professionali>>; dalla lettura della norma si evince che il legislatore ha voluto prevedere un divieto di ritenzione specifico a carico del professionista intellettuale, categoria in cui rientrano anche i commercialisti.
Nel caso in esame, considerato che la ha già emesso la fattura relativa al proprio Controparte_1
preteso e presunto compenso a saldo, con indicazione specifica delle relative voci ed attività assunte come svolte ed ha avuto anche il tempo di fotocopiare eventuali documenti necessari alla dimostrazione delle attività espletate, si ritiene che sia stata superato il “periodo strettamente necessario alla tutela dei propri diritti”. Tra l'altro, come correttamente evidenziato da parte ricorrente, con specifico riferimento alla figura del commercialista (o della Società esercente la professione intellettuale de qua, come nel caso di specie), nel caso in cui il commercialista subisca una revoca dell'incarico, quest'ultimo non può rifiutarsi di restituire i documenti, anche nel caso in cui non sia stato pagato, come indicato anche dall'art. 25 comma 6 del Codice deontologico.
Pagina 2 Pertanto, il commercialista che viene sollevato dall'incarico non ha nessun diritto di ritenzione della documentazione che ha ricevuto con lo scopo di adempiere al proprio mandato, né è possibile subordinare la restituzione della documentazione al pagamento dell'onorario o delle spese anticipate dal professionista.
Accertato il fumus, deve ritenersi sussistente anche il periculum, tenuto conto che l'omessa consegna della documentazione contabile impedisce il regolare funzionamento della società, procurando alla stessa un pregiudizio irreparabile, in quanto la gestione societaria deve avvenire con continuità e l'assenza della documentazione, relativa alle gestioni precedenti, rende difficoltosa l'amministrazione.
In particolare, la mancata disponibilità della documentazione contabile, non solo impedisce alla società ricorrente di conoscere la sussistenza o meno di debiti nei confronti del Fisco, con conseguente evidente pregiudizio in ordine a sanzioni irrogabili per mancata o ritardata esecuzione di pagamenti, ma impedisce alla società di adempiere agli obblighi di presentazione delle dichiarazioni fiscali, con conseguente grave esposizione al rischio di sanzioni e/o accertamenti da parte dell'Agenzia delle Entrate.
Per le ragioni esposte il ricorso va accolto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore della causa (indeterminato -complessità bassa- scaglione fino ad € 52.000,00) e dell'attività espletata (con riduzione al minimo della fase istruttoria e decisionale data la natura documentale e contumaciale, nonché la definizione del giudizio in una sola udienza). Si precisa, al riguardo, che il soccombente va condannato a pagare le spese processuali anche se contumace, in quanto ciò che conta ai fini della soccombenza è il comportamento tenuto dalla parte prima del processo, comportamento che ha costretto l'avversario a rivolgersi al giudice per ottenere il riconoscimento dei propri diritti (Cass. ord. n. 7292/18 del 23.03.2018).
PQM
Accoglie il ricorso e per l'effetto condanna la in Controparte_1
persona del legale rapp.te p.t., alla consegna immediata alla della Parte_1
documentazione oggetto di ricorso;
condanna altresì la a al pagamento, in favore della Controparte_1 CP_1 ricorrente, delle spese del presente procedimento cautelare, che liquida in € 286,00 per esborsi ed €
3620,00 per compensi, oltre al 15% di rimborso forfettario, iva e cpa.
S.M.C.V., 10 aprile 2025
Il Giudice
(dott.ssa Arlen Picano)
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