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Sentenza 14 novembre 2025
Sentenza 14 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 14/11/2025, n. 8721 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 8721 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 15089/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO SESTA CIVILE
Il Tribunale di Milano in composizione monocratica, VI sezione civile, in persona del giudice Ada Favarolo, ha emesso la seguente SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 15089 del Ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, e vertente TRA
C.F. ; P.I. ), in persona del Parte_1 P.IVA_1 P.IVA_2
Direttore Generale dottoressa , rappresentata e difesa dall'avvocato Alberto Fumagalli, Parte_2 elettivamente domiciliata presso il suo studio in Milano, via San Vittore n. 40, in virtù di procura alle liti allegata all'atto di citazione OPPONENTE E (C.F. ), in persona dell'amministratore unico e legale Controparte_1 P.IVA_3 rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Sergio Lio, Controparte_2 elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, viale Mazzini n. 6, come da procura alle liti in atti OPPOSTA OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI
Per parte opponente:
“Voglia il Tribunale, contratiis reiectis, accertare e dichiarare che nulla è dovuto da all'opposta per le ragioni per cui è causa e quindi CP_3 Controparte_1 revocare o annullare il decreto ingiuntivo opposto. In ogni caso, con vittoria di spese e competenze di causa e rimborso integrale delle spese di CTU”.
Per parte opposta:
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito, disattesa ogni contraria istanza eccezione e difesa:
- disporre, ai sensi dell'art. 196 c.p.c., il rinnovo della CTU per tutte le motivazioni esposte nelle note di trattazione scritta depositate in data 16.06.2025;
- rigettare l'opposizione proposta da controparte sotto ogni profilo poiché infondata, in fatto ed in diritto, e per l'effetto confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo del Tribunale di Milano n. 4045/2023 – RG n. 48003/2022, emesso in data 23.02.2023; pagina 1 di 6 - nella denegata ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo opposto, condannare al pagamento in Parte_1 favore di dell'importo di € 34.162,14, ovvero di quella maggiore o minore somma che verrà Controparte_1 riconosciuta in corso di causa, oltre interessi legali dal 03.09.2021 al saldo effettivo;
- In ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio”.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso per decreto ingiuntivo depositato in data 19 dicembre 2022 la società
[...] ha chiesto di ingiungere alla società il pagamento della Controparte_1 Parte_1 somma di € 34.162,14, oltre interessi legali maturati e maturandi dal 3 settembre 2021 sino al soddisfo e spese del procedimento monitorio. A fondamento della propria pretesa creditoria, la società ricorrente:
- ha documentato di aver stipulato con la società (di seguito, anche Parte_1
) un contratto di factoring con garanzia pro soluto, avente ad oggetto la cessione, dietro corrispettivo, CP_3 dei crediti vantati nei confronti dei propri debitori (docc. 1a, 1b e 1c del fascicolo monitorio);
- ha documentato che, a seguito del recesso dal contratto, con nota del 16 marzo 2020 la società CP_4 aveva comunicato la retrocessione dei crediti, con esclusione di quelli di cui all'allegato A nei
[...] confronti della IN S.p.A., per complessivi € 756.096,44 (docc. 2a-2b del fascicolo monitorio);
- ha dedotto di essere creditrice nei confronti della società della somma richiesta di € 34.162,14, CP_3 come evincibile dal dettaglio delle movimentazioni dal giorno 1 gennaio 2015 all'ultima operazione e come attestato dall'estratto autentico del giornale di contabilità della società creditrice (docc.
3-4 del fascicolo monitorio);
- ha dato atto della competenza del Tribunale di Milano, in forza di quanto previsto dall'art. 23 delle condizioni generali di contratto. 1.1. Con decreto n. 4045/2023, emesso il 14 febbraio 2023 e pubblicato il 23 febbraio 2023, il Tribunale di Milano ha ingiunto alla società il pagamento della somma richiesta, oltre interessi Controparte_4 come da domanda e spese della procedura di ingiunzione. 1.2. Avverso il decreto ingiuntivo ha proposto opposizione la società eccependo Controparte_4
l'erroneità della ricostruzione contabile effettuata dalla società - secondo cui Controparte_1 sussisterebbe un debito della società opponente di € 34.162,14 - rilevando come le trattenute in garanzia per € 40.000,00 non costituissero un credito ulteriore rispetto a quelli oggetto delle fatture cedute, rappresentando importi correlati all'anticipazione dei corrispettivi della cessione, integranti un credito della società . La società opponente ha quindi dedotto la mancata sussistenza dei presupposti per la CP_3 concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo ove richiesta, in quanto l'opposizione è fondata su documentazione scritta, costituita dagli estratti conto, da cui non risulta alcun credito in favore della cedente (docc. 7 e 10 di parte attrice opponente). A tale riguardo, la società ha Controparte_4 evidenziato come gli estratti conto prodotti, non essendo stati contestati dalla nei termini e Controparte_1 con le modalità pattuite nell'art. 15 delle condizioni generali di contratto, avessero valore di piena prova tra le parti. 1.3. Si è costituita in giudizio la società contestando l'opposizione Controparte_1 avversaria, siccome infondata in fatto e in diritto. In particolare, parte opposta ha sostenuto che il richiamo dell'opponente all'art. 15 delle Condizioni Generali di contratto non fosse rilevante nella fattispecie, in quanto la società già con la Controparte_1 comunicazione trasmessa all'opponente in data 27 aprile 2020, aveva specificamente contestato la mancata pagina 2 di 6 corrispondenza tra gli importi risultanti dalla propria contabilità e quelli risultanti dall'estratto conto allegato alla comunicazione del 16 marzo 2020 trasmessa dalla e aveva richiesto in più Controparte_4 occasioni, sia a quest'ultima sia alla società IN S.p.A. di fornire chiarimenti in merito alle difformità riscontrate (cfr. docc.
6-13 di parte opposta). La società opposta ha quindi chiesto l'espletamento di una Consulenza Tecnica d'Ufficio contabile sul rapporto di factoring intercorso tra le parti, confrontando le risultanze dalla propria contabilità con quelle della contabilità tenuta dalla società opponente. 1.4. All'esito della prima udienza del 17 ottobre 2023 è stata rigettata la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione ex art. 648 c.p.c. e sono stati assegnati alle parti i termini richiesti ai sensi dell'art. 183, comma 6, c.p.c.. Nel corso della fase istruttoria è stato disposto l'espletamento di una Consulenza Tecnica d'Ufficio, al fine di accertare il saldo del rapporto di factoring al 19 dicembre 2022, data di presentazione del ricorso per decreto ingiuntivo. A seguito del deposito della relazione, come integrata nel corso del giudizio, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e all'udienza del 24 settembre 2025 è stata trattenuta in decisione, con assegnazione alle parti dei termini ridotti di cui all'art. 190 c.p.c., pari a trenta giorni per il deposito delle comparse conclusionali e a ulteriori venti giorni per il deposito delle memorie di replica. 2. Tanto premesso, l'opposizione proposta dalla è meritevole di accoglimento per le Controparte_4 ragioni che seguono. È pacifico che le parti fossero giuridicamente vincolate da un contratto di factoring in forza del quale la società si era impegnata a cedere pro soluto una serie di propri crediti alla Controparte_1 CP_4
a fronte del pagamento, da parte di quest'ultima, di un corrispettivo pari al valore nominale dei
[...] crediti. A tale riguardo, l'art. 4 delle condizioni generali specificava che il pagamento del corrispettivo poteva essere effettuato al momento dell'incasso di ciascun credito ovvero anticipato dalla società di factoring. A seguito del recesso dal contratto esercitato da parte della cedente con nota del 16 marzo CP_1
2020, la società di factoring ha comunicato alla cedente lo svincolo della cessione in massa dei crediti, presenti e futuri, sorti o che sarebbero sorti nei confronti della debitrice IN, con esclusione dei crediti specificamente indicati nel documento allegato alla citata comunicazione, per l'importo complessivo di euro 756.096,44 di cui, pertanto, sarebbe rimasta titolare la società (doc. 2 del fascicolo CP_3 monitorio). La società opponente ha prodotto gli estratti inerenti al rapporto di factoring dai quali emergeva che alla data di chiusura del rapporto, precisamente, al 30 settembre 2021, vi fosse un saldo pari a zero (doc. 8 e 10 di parte opponente), sostenendo come a quella data la posizione contabile risultasse definitivamente chiusa. Diversamente, la società opposta ha sostenuto come dal dettaglio delle movimentazioni contabili inerenti al rapporto di factoring emergesse un suo credito di euro 34.162,14, attestato anche dall'estratto autentico del giornale di contabilità della medesima (doc.
3-4 del fascicolo monitorio). CP_1
Quindi, oggetto di contestazione tra le parti è il saldo del rapporto di factoring. Come appena rilevato, la società opposta ha fondato il proprio credito, essenzialmente, sul documento, di formazione unilaterale, recante il dettaglio dei movimenti relativi al rapporto di factoring (doc. n. 3 del fascicolo monitorio) attestante un saldo di € 5.837,86, alla data del 3 settembre 2021, a credito della società di factoring, con l'indicazione in calce della voce “ ” per Parte_3 Parte_4 il complessivo importo di € 40.000,00 che, invece, integrerebbe un credito della società CP_1
Secondo parte opposta, l'importo monitoriamente azionato di € 34.162,14 si ricaverebbe detraendo dal pagina 3 di 6 proprio credito di € 40.000,00 il saldo del conto di € 5.837,86, registrato a credito della società CP_4
[...]
La difesa della ha sostenuto che la sussistenza del proprio credito di € 40.000,00 sarebbe CP_1 ulteriormente confermata dalla citata nota della del 16 marzo 2020 (doc. 2 del fascicolo Controparte_4 monitorio) cui era allegato l'elenco delle partite a credito della società cedente, comprensive della somma di
€ 40.000,00 quale “SBLOCCO TRATTENUTA CAUT. 20613850”. Nella prospettiva della società
[...] il documento in questione aveva valore di ricognizione del debito, con i conseguenti effetti sul CP_1 piano probatorio di cui all'art. 1988 c.c.. Dal canto suo, la società opponente ha eccepito che il saldo del rapporto tra la e la Controparte_1 CP_4
al mese di settembre 2021, era pari a zero, come risultante dal relativo estratto conto (doc. 10 del
[...] fascicolo di parte opponente) e che l'importo di € 40.000,00 non costituiva un credito ulteriore rispetto all'importo delle fatture cedute, ma solo un differimento dei pagamenti in origine dovuti dalla società debitrice.
Ebbene, con riferimento al valore da attribuire alle comunicazioni di del 2 e del 16 marzo CP_3
2020 (doc. 5 del fascicolo di parte opposta e doc. 2 del fascicolo monitorio) deve escludersi che tali documenti possano integrare delle ricognizioni di debito, ai sensi dell'art. 1988 c.c., come invece sostenuto dalla società opposta secondo cui “In data 02.03.2020 [aveva] notificato a la retrocessione di CP_3 CP_1 fatture per l'importo totale di € 756.096,44 (doc. 5)” e “a seguito di recesso dal contratto formulato da con CP_1 ulteriore nota del 16.03.2020 (doc. n. 2 a) [aveva] comunicato la retrocessione dei crediti, con esclusione di quelli di cui all'allegato A (doc. n. 2 b) nei confronti di IN s.p.a., confermando l'importo del monte crediti di € 756.096,44 già oggetto della precedente comunicazione del 02.03.2020” (cfr. comparsa di costituzione pag. 4). Diversamente da quanto sostenuto dalla difesa della società dalla lettura di questi documenti si evince CP_1 chiaramente che il citato importo di euro 40.000,00 incluso nell'allegato - come, in realtà, tutti gli importi indicati nell'allegato - non sia stato affatto indicato dalla società quale credito della cedente CP_3 [...]
o, meglio, da retrocedere alla stessa, trattandosi di un credito nei confronti della debitrice CP_1
IN di cui la società ha rivendicato la titolarità. CP_3
Infatti, nella comunicazione del 2 marzo 2020, la società ha comunicato la retrocessione in favore CP_3 della di tutti i crediti ceduti in dipendenza del rapporto di factoring “ad eccezione dei crediti portati CP_1 dai documenti indicati nell'allegato tabulato (compresi gli sblocchi di trattenute cautelative ivi indicati), oggetto di riconoscimento incondizionato a nostro favore da parte della Spett.le IN s.p.a., il cui pagamento al fine di essere valido Controparte_ e liberatorio dovrà essere disposto da quest'ultima solo ed esclusivamente in favore di nella sua qualità di cessionaria dei medesimi […]” (doc. 5 di parte opposta). Di tenore del tutto analogo è la comunicazione del 16 marzo 2020 (doc. 2 del fascicolo monitorio).
Ancora, non appare condivisibile l'affermazione di parte opposta secondo cui l'espressione
“ TRATTENUTA 20613850 EUR 40.000,00” contenuta nel citato Allegato A sarebbe Pt_5 Pt_6
“cristallina” nel senso che «si parla di “sblocco” di una “trattenuta”, ovvero della liberazione di una somma di pertinenza di precedentemente accantonata a fini cautelativi dal factor» (cfr. comparsa conclusionale di parte CP_1 opposta pag. 4). In effetti, dalla corrispondenza intercorsa tra le parti e prodotta dalla medesima società
[...] emerge come con tale formulazione FI intendesse fare riferimento a trattenute effettuate dal CP_1 debitore IN rispetto agli importi oggetto delle fatture cedute ad , ossia somme trattenute CP_3 rispetto ai crediti oggetto di cessione e, in definitiva, di pagamenti non eseguiti dal debitore in favore della cessionaria FI (cfr. scambio di comunicazioni sub doc.
6-13 di parte opposta). Alla luce di tali rilievi e in assenza di ulteriore documentazione da cui evincere la configurabilità del credito rivendicato dalla società può affermarsi che la società opposta sulla quale, in Controparte_1 pagina 4 di 6 considerazione della sua qualità di attrice in senso sostanziale, gravava l'onere di provare la sussistenza del credito vantato, non ha assolto a tale onere.
Infine, non appare dirimente l'esame del documento recante il “dettaglio delle movimentazioni contabili inerenti al rapporto di factoring” prodotto dalla società (dc. 3 del fascicolo monitorio), trattandosi di CP_1 documento di formazione unilaterale ad opera della stessa società che, di per sé, non è idoneo a provare la sussistenza del credito vantato, tenuto conto delle contestazioni avanzate dalla società e dalla CP_3 pacifica difformità tra il contenuto di tale documento e il saldo riportato negli estratti conto della società di factoring (doc. 8 e doc. 10 del fascicolo di parte opponente)
Ciò posto, al fine di accertare il saldo del rapporto di factoring, è stato disposto l'espletamento di una CTU, le cui conclusioni, soprattutto a seguito della disposta integrazione, appaiono condivisibili. Il CTU ha accertato come alla data indicata nel quesito peritale (19 dicembre 2022) il saldo del rapporto di factoring fosse pari a zero, come risultava dagli estratti conto prodotti dalla società . In particolare, il CP_3
CTU ha osservato come la voce relativa alle trattenute cautelative sbloccate per l'importo complessivo di € 40.000,00 non risultasse sufficientemente dettagliata e documentata sul piano contabile e, in effetti, come già rilevato, il documento n. 3 del fascicolo monitorio integra un documento di formazione unilaterale e rappresenta un mero elenco di movimenti dare-avere, dove è riportata separatamente, peraltro solo in calce, la voce relativa alle trattenute cautelative sbloccate. Inoltre, appaiono condivisibili le considerazioni del CTU rispetto al documento n. 2b del fascicolo monitorio: con la già citata nota del 16 marzo 2020, la società si è limitata a comunicare lo svincolo della cessione dei crediti presenti e futuri, Controparte_4 precisando che sarebbe rimasta impregiudicata la validità ed efficacia delle disposizioni contrattuali disciplinanti il contratto di factoring con riferimento alle cessioni dei crediti di cui all'allegato A, vantati nei confronti della debitrice IN S.p.A., ivi compreso il credito di euro 40.000,00 dovuto a titolo di trattenute. Infine, va rilevato come la difesa della società opposta, anche nel corso del giudizio, non abbia sollevato alcuna contestazione specifica, in ordine al contenuto degli estratti conto della società di factoring e alle movimentazioni ivi rappresentate - anche ai sensi dell'art. 15 delle condizioni generali del contratto di factoring - atteso che la società opposta si è soltanto limitata a rivendicare la sussistenza del proprio credito a titolo di “sblocco trattenute cautelative” la cui sussistenza, tuttavia, per le ragioni esposte, non appare provata. In conclusione, sarebbe stato onere della società dimostrare, secondo la regola generale Controparte_1 dell'art. 2697, comma 1, c.c., che l'importo di € 40.000,00 integrasse un credito in proprio favore ma tale prova non è stata fornita. Dalle considerazioni che precedono discende la fondatezza dell'opposizione proposta dalla CP_4
Pertanto, il decreto ingiuntivo n. 4045/2023 deve essere revocato e la domanda di condanna al
[...] pagamento della somma di € 34.162,14, oltre interessi legali maturati e maturandi dal 3 settembre 2021 sino al soddisfo, formulata dalla nei confronti della deve essere rigettata. Controparte_1 Controparte_4
I rilievi sin qui svolti sono tali da assorbire ogni ulteriore contestazione, evidenziandosi che i profili non espressamente esaminati sono stati ritenuti non rilevanti ai fini della decisione o comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso. 3. Le spese di lite seguono la soccombenza di parte opposta ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e vengono liquidate in dispositivo secondo i parametri di cui al D.M. n. 55/2014, come da ultimo aggiornati dal D.M. n. 147/2022, tenuto conto del valore della causa determinato ai sensi dell'art. 5 del decreto, dell'attività effettivamente svolta e della complessità delle questioni esaminate. Le spese vengono liquidate applicando i pagina 5 di 6 valori medi di cui ai citati parametri, con conseguente riduzione di quanto richiesto nella nota delle spese depositata dal difensore della società opponente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in persona del giudice Ada Favarolo, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta dalla avverso il decreto ingiuntivo n. Parte_1
4045/2023 del 23 febbraio 2023 emesso in favore della società così provvede: Controparte_1
a. accoglie l'opposizione proposta dalla società e, per l'effetto, revoca il Parte_1 decreto ingiuntivo n. 4045/2023; b. rigetta ogni domanda proposta dalla società Controparte_1
c. condanna la società al pagamento, in favore della Controparte_1 Parte_1
delle spese di giudizio, che liquida in € 545,00 per spese e € 7.616,00 per compensi, oltre rimborso
[...] forfettario per spese generali, nella misura del 15% del compenso, oltre ad IVA e CPA come per legge;
d. pone definitivamente a carico della società l'importo di € 2.137,84, liquidato Controparte_1 provvisoriamente al CTU con decreto del 18 giugno 2025. Così deciso a Milano, in data 14 novembre 2025
Il giudice Ada Favarolo
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO SESTA CIVILE
Il Tribunale di Milano in composizione monocratica, VI sezione civile, in persona del giudice Ada Favarolo, ha emesso la seguente SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 15089 del Ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, e vertente TRA
C.F. ; P.I. ), in persona del Parte_1 P.IVA_1 P.IVA_2
Direttore Generale dottoressa , rappresentata e difesa dall'avvocato Alberto Fumagalli, Parte_2 elettivamente domiciliata presso il suo studio in Milano, via San Vittore n. 40, in virtù di procura alle liti allegata all'atto di citazione OPPONENTE E (C.F. ), in persona dell'amministratore unico e legale Controparte_1 P.IVA_3 rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Sergio Lio, Controparte_2 elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, viale Mazzini n. 6, come da procura alle liti in atti OPPOSTA OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI
Per parte opponente:
“Voglia il Tribunale, contratiis reiectis, accertare e dichiarare che nulla è dovuto da all'opposta per le ragioni per cui è causa e quindi CP_3 Controparte_1 revocare o annullare il decreto ingiuntivo opposto. In ogni caso, con vittoria di spese e competenze di causa e rimborso integrale delle spese di CTU”.
Per parte opposta:
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito, disattesa ogni contraria istanza eccezione e difesa:
- disporre, ai sensi dell'art. 196 c.p.c., il rinnovo della CTU per tutte le motivazioni esposte nelle note di trattazione scritta depositate in data 16.06.2025;
- rigettare l'opposizione proposta da controparte sotto ogni profilo poiché infondata, in fatto ed in diritto, e per l'effetto confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo del Tribunale di Milano n. 4045/2023 – RG n. 48003/2022, emesso in data 23.02.2023; pagina 1 di 6 - nella denegata ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo opposto, condannare al pagamento in Parte_1 favore di dell'importo di € 34.162,14, ovvero di quella maggiore o minore somma che verrà Controparte_1 riconosciuta in corso di causa, oltre interessi legali dal 03.09.2021 al saldo effettivo;
- In ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio”.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso per decreto ingiuntivo depositato in data 19 dicembre 2022 la società
[...] ha chiesto di ingiungere alla società il pagamento della Controparte_1 Parte_1 somma di € 34.162,14, oltre interessi legali maturati e maturandi dal 3 settembre 2021 sino al soddisfo e spese del procedimento monitorio. A fondamento della propria pretesa creditoria, la società ricorrente:
- ha documentato di aver stipulato con la società (di seguito, anche Parte_1
) un contratto di factoring con garanzia pro soluto, avente ad oggetto la cessione, dietro corrispettivo, CP_3 dei crediti vantati nei confronti dei propri debitori (docc. 1a, 1b e 1c del fascicolo monitorio);
- ha documentato che, a seguito del recesso dal contratto, con nota del 16 marzo 2020 la società CP_4 aveva comunicato la retrocessione dei crediti, con esclusione di quelli di cui all'allegato A nei
[...] confronti della IN S.p.A., per complessivi € 756.096,44 (docc. 2a-2b del fascicolo monitorio);
- ha dedotto di essere creditrice nei confronti della società della somma richiesta di € 34.162,14, CP_3 come evincibile dal dettaglio delle movimentazioni dal giorno 1 gennaio 2015 all'ultima operazione e come attestato dall'estratto autentico del giornale di contabilità della società creditrice (docc.
3-4 del fascicolo monitorio);
- ha dato atto della competenza del Tribunale di Milano, in forza di quanto previsto dall'art. 23 delle condizioni generali di contratto. 1.1. Con decreto n. 4045/2023, emesso il 14 febbraio 2023 e pubblicato il 23 febbraio 2023, il Tribunale di Milano ha ingiunto alla società il pagamento della somma richiesta, oltre interessi Controparte_4 come da domanda e spese della procedura di ingiunzione. 1.2. Avverso il decreto ingiuntivo ha proposto opposizione la società eccependo Controparte_4
l'erroneità della ricostruzione contabile effettuata dalla società - secondo cui Controparte_1 sussisterebbe un debito della società opponente di € 34.162,14 - rilevando come le trattenute in garanzia per € 40.000,00 non costituissero un credito ulteriore rispetto a quelli oggetto delle fatture cedute, rappresentando importi correlati all'anticipazione dei corrispettivi della cessione, integranti un credito della società . La società opponente ha quindi dedotto la mancata sussistenza dei presupposti per la CP_3 concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo ove richiesta, in quanto l'opposizione è fondata su documentazione scritta, costituita dagli estratti conto, da cui non risulta alcun credito in favore della cedente (docc. 7 e 10 di parte attrice opponente). A tale riguardo, la società ha Controparte_4 evidenziato come gli estratti conto prodotti, non essendo stati contestati dalla nei termini e Controparte_1 con le modalità pattuite nell'art. 15 delle condizioni generali di contratto, avessero valore di piena prova tra le parti. 1.3. Si è costituita in giudizio la società contestando l'opposizione Controparte_1 avversaria, siccome infondata in fatto e in diritto. In particolare, parte opposta ha sostenuto che il richiamo dell'opponente all'art. 15 delle Condizioni Generali di contratto non fosse rilevante nella fattispecie, in quanto la società già con la Controparte_1 comunicazione trasmessa all'opponente in data 27 aprile 2020, aveva specificamente contestato la mancata pagina 2 di 6 corrispondenza tra gli importi risultanti dalla propria contabilità e quelli risultanti dall'estratto conto allegato alla comunicazione del 16 marzo 2020 trasmessa dalla e aveva richiesto in più Controparte_4 occasioni, sia a quest'ultima sia alla società IN S.p.A. di fornire chiarimenti in merito alle difformità riscontrate (cfr. docc.
6-13 di parte opposta). La società opposta ha quindi chiesto l'espletamento di una Consulenza Tecnica d'Ufficio contabile sul rapporto di factoring intercorso tra le parti, confrontando le risultanze dalla propria contabilità con quelle della contabilità tenuta dalla società opponente. 1.4. All'esito della prima udienza del 17 ottobre 2023 è stata rigettata la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione ex art. 648 c.p.c. e sono stati assegnati alle parti i termini richiesti ai sensi dell'art. 183, comma 6, c.p.c.. Nel corso della fase istruttoria è stato disposto l'espletamento di una Consulenza Tecnica d'Ufficio, al fine di accertare il saldo del rapporto di factoring al 19 dicembre 2022, data di presentazione del ricorso per decreto ingiuntivo. A seguito del deposito della relazione, come integrata nel corso del giudizio, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e all'udienza del 24 settembre 2025 è stata trattenuta in decisione, con assegnazione alle parti dei termini ridotti di cui all'art. 190 c.p.c., pari a trenta giorni per il deposito delle comparse conclusionali e a ulteriori venti giorni per il deposito delle memorie di replica. 2. Tanto premesso, l'opposizione proposta dalla è meritevole di accoglimento per le Controparte_4 ragioni che seguono. È pacifico che le parti fossero giuridicamente vincolate da un contratto di factoring in forza del quale la società si era impegnata a cedere pro soluto una serie di propri crediti alla Controparte_1 CP_4
a fronte del pagamento, da parte di quest'ultima, di un corrispettivo pari al valore nominale dei
[...] crediti. A tale riguardo, l'art. 4 delle condizioni generali specificava che il pagamento del corrispettivo poteva essere effettuato al momento dell'incasso di ciascun credito ovvero anticipato dalla società di factoring. A seguito del recesso dal contratto esercitato da parte della cedente con nota del 16 marzo CP_1
2020, la società di factoring ha comunicato alla cedente lo svincolo della cessione in massa dei crediti, presenti e futuri, sorti o che sarebbero sorti nei confronti della debitrice IN, con esclusione dei crediti specificamente indicati nel documento allegato alla citata comunicazione, per l'importo complessivo di euro 756.096,44 di cui, pertanto, sarebbe rimasta titolare la società (doc. 2 del fascicolo CP_3 monitorio). La società opponente ha prodotto gli estratti inerenti al rapporto di factoring dai quali emergeva che alla data di chiusura del rapporto, precisamente, al 30 settembre 2021, vi fosse un saldo pari a zero (doc. 8 e 10 di parte opponente), sostenendo come a quella data la posizione contabile risultasse definitivamente chiusa. Diversamente, la società opposta ha sostenuto come dal dettaglio delle movimentazioni contabili inerenti al rapporto di factoring emergesse un suo credito di euro 34.162,14, attestato anche dall'estratto autentico del giornale di contabilità della medesima (doc.
3-4 del fascicolo monitorio). CP_1
Quindi, oggetto di contestazione tra le parti è il saldo del rapporto di factoring. Come appena rilevato, la società opposta ha fondato il proprio credito, essenzialmente, sul documento, di formazione unilaterale, recante il dettaglio dei movimenti relativi al rapporto di factoring (doc. n. 3 del fascicolo monitorio) attestante un saldo di € 5.837,86, alla data del 3 settembre 2021, a credito della società di factoring, con l'indicazione in calce della voce “ ” per Parte_3 Parte_4 il complessivo importo di € 40.000,00 che, invece, integrerebbe un credito della società CP_1
Secondo parte opposta, l'importo monitoriamente azionato di € 34.162,14 si ricaverebbe detraendo dal pagina 3 di 6 proprio credito di € 40.000,00 il saldo del conto di € 5.837,86, registrato a credito della società CP_4
[...]
La difesa della ha sostenuto che la sussistenza del proprio credito di € 40.000,00 sarebbe CP_1 ulteriormente confermata dalla citata nota della del 16 marzo 2020 (doc. 2 del fascicolo Controparte_4 monitorio) cui era allegato l'elenco delle partite a credito della società cedente, comprensive della somma di
€ 40.000,00 quale “SBLOCCO TRATTENUTA CAUT. 20613850”. Nella prospettiva della società
[...] il documento in questione aveva valore di ricognizione del debito, con i conseguenti effetti sul CP_1 piano probatorio di cui all'art. 1988 c.c.. Dal canto suo, la società opponente ha eccepito che il saldo del rapporto tra la e la Controparte_1 CP_4
al mese di settembre 2021, era pari a zero, come risultante dal relativo estratto conto (doc. 10 del
[...] fascicolo di parte opponente) e che l'importo di € 40.000,00 non costituiva un credito ulteriore rispetto all'importo delle fatture cedute, ma solo un differimento dei pagamenti in origine dovuti dalla società debitrice.
Ebbene, con riferimento al valore da attribuire alle comunicazioni di del 2 e del 16 marzo CP_3
2020 (doc. 5 del fascicolo di parte opposta e doc. 2 del fascicolo monitorio) deve escludersi che tali documenti possano integrare delle ricognizioni di debito, ai sensi dell'art. 1988 c.c., come invece sostenuto dalla società opposta secondo cui “In data 02.03.2020 [aveva] notificato a la retrocessione di CP_3 CP_1 fatture per l'importo totale di € 756.096,44 (doc. 5)” e “a seguito di recesso dal contratto formulato da con CP_1 ulteriore nota del 16.03.2020 (doc. n. 2 a) [aveva] comunicato la retrocessione dei crediti, con esclusione di quelli di cui all'allegato A (doc. n. 2 b) nei confronti di IN s.p.a., confermando l'importo del monte crediti di € 756.096,44 già oggetto della precedente comunicazione del 02.03.2020” (cfr. comparsa di costituzione pag. 4). Diversamente da quanto sostenuto dalla difesa della società dalla lettura di questi documenti si evince CP_1 chiaramente che il citato importo di euro 40.000,00 incluso nell'allegato - come, in realtà, tutti gli importi indicati nell'allegato - non sia stato affatto indicato dalla società quale credito della cedente CP_3 [...]
o, meglio, da retrocedere alla stessa, trattandosi di un credito nei confronti della debitrice CP_1
IN di cui la società ha rivendicato la titolarità. CP_3
Infatti, nella comunicazione del 2 marzo 2020, la società ha comunicato la retrocessione in favore CP_3 della di tutti i crediti ceduti in dipendenza del rapporto di factoring “ad eccezione dei crediti portati CP_1 dai documenti indicati nell'allegato tabulato (compresi gli sblocchi di trattenute cautelative ivi indicati), oggetto di riconoscimento incondizionato a nostro favore da parte della Spett.le IN s.p.a., il cui pagamento al fine di essere valido Controparte_ e liberatorio dovrà essere disposto da quest'ultima solo ed esclusivamente in favore di nella sua qualità di cessionaria dei medesimi […]” (doc. 5 di parte opposta). Di tenore del tutto analogo è la comunicazione del 16 marzo 2020 (doc. 2 del fascicolo monitorio).
Ancora, non appare condivisibile l'affermazione di parte opposta secondo cui l'espressione
“ TRATTENUTA 20613850 EUR 40.000,00” contenuta nel citato Allegato A sarebbe Pt_5 Pt_6
“cristallina” nel senso che «si parla di “sblocco” di una “trattenuta”, ovvero della liberazione di una somma di pertinenza di precedentemente accantonata a fini cautelativi dal factor» (cfr. comparsa conclusionale di parte CP_1 opposta pag. 4). In effetti, dalla corrispondenza intercorsa tra le parti e prodotta dalla medesima società
[...] emerge come con tale formulazione FI intendesse fare riferimento a trattenute effettuate dal CP_1 debitore IN rispetto agli importi oggetto delle fatture cedute ad , ossia somme trattenute CP_3 rispetto ai crediti oggetto di cessione e, in definitiva, di pagamenti non eseguiti dal debitore in favore della cessionaria FI (cfr. scambio di comunicazioni sub doc.
6-13 di parte opposta). Alla luce di tali rilievi e in assenza di ulteriore documentazione da cui evincere la configurabilità del credito rivendicato dalla società può affermarsi che la società opposta sulla quale, in Controparte_1 pagina 4 di 6 considerazione della sua qualità di attrice in senso sostanziale, gravava l'onere di provare la sussistenza del credito vantato, non ha assolto a tale onere.
Infine, non appare dirimente l'esame del documento recante il “dettaglio delle movimentazioni contabili inerenti al rapporto di factoring” prodotto dalla società (dc. 3 del fascicolo monitorio), trattandosi di CP_1 documento di formazione unilaterale ad opera della stessa società che, di per sé, non è idoneo a provare la sussistenza del credito vantato, tenuto conto delle contestazioni avanzate dalla società e dalla CP_3 pacifica difformità tra il contenuto di tale documento e il saldo riportato negli estratti conto della società di factoring (doc. 8 e doc. 10 del fascicolo di parte opponente)
Ciò posto, al fine di accertare il saldo del rapporto di factoring, è stato disposto l'espletamento di una CTU, le cui conclusioni, soprattutto a seguito della disposta integrazione, appaiono condivisibili. Il CTU ha accertato come alla data indicata nel quesito peritale (19 dicembre 2022) il saldo del rapporto di factoring fosse pari a zero, come risultava dagli estratti conto prodotti dalla società . In particolare, il CP_3
CTU ha osservato come la voce relativa alle trattenute cautelative sbloccate per l'importo complessivo di € 40.000,00 non risultasse sufficientemente dettagliata e documentata sul piano contabile e, in effetti, come già rilevato, il documento n. 3 del fascicolo monitorio integra un documento di formazione unilaterale e rappresenta un mero elenco di movimenti dare-avere, dove è riportata separatamente, peraltro solo in calce, la voce relativa alle trattenute cautelative sbloccate. Inoltre, appaiono condivisibili le considerazioni del CTU rispetto al documento n. 2b del fascicolo monitorio: con la già citata nota del 16 marzo 2020, la società si è limitata a comunicare lo svincolo della cessione dei crediti presenti e futuri, Controparte_4 precisando che sarebbe rimasta impregiudicata la validità ed efficacia delle disposizioni contrattuali disciplinanti il contratto di factoring con riferimento alle cessioni dei crediti di cui all'allegato A, vantati nei confronti della debitrice IN S.p.A., ivi compreso il credito di euro 40.000,00 dovuto a titolo di trattenute. Infine, va rilevato come la difesa della società opposta, anche nel corso del giudizio, non abbia sollevato alcuna contestazione specifica, in ordine al contenuto degli estratti conto della società di factoring e alle movimentazioni ivi rappresentate - anche ai sensi dell'art. 15 delle condizioni generali del contratto di factoring - atteso che la società opposta si è soltanto limitata a rivendicare la sussistenza del proprio credito a titolo di “sblocco trattenute cautelative” la cui sussistenza, tuttavia, per le ragioni esposte, non appare provata. In conclusione, sarebbe stato onere della società dimostrare, secondo la regola generale Controparte_1 dell'art. 2697, comma 1, c.c., che l'importo di € 40.000,00 integrasse un credito in proprio favore ma tale prova non è stata fornita. Dalle considerazioni che precedono discende la fondatezza dell'opposizione proposta dalla CP_4
Pertanto, il decreto ingiuntivo n. 4045/2023 deve essere revocato e la domanda di condanna al
[...] pagamento della somma di € 34.162,14, oltre interessi legali maturati e maturandi dal 3 settembre 2021 sino al soddisfo, formulata dalla nei confronti della deve essere rigettata. Controparte_1 Controparte_4
I rilievi sin qui svolti sono tali da assorbire ogni ulteriore contestazione, evidenziandosi che i profili non espressamente esaminati sono stati ritenuti non rilevanti ai fini della decisione o comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso. 3. Le spese di lite seguono la soccombenza di parte opposta ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e vengono liquidate in dispositivo secondo i parametri di cui al D.M. n. 55/2014, come da ultimo aggiornati dal D.M. n. 147/2022, tenuto conto del valore della causa determinato ai sensi dell'art. 5 del decreto, dell'attività effettivamente svolta e della complessità delle questioni esaminate. Le spese vengono liquidate applicando i pagina 5 di 6 valori medi di cui ai citati parametri, con conseguente riduzione di quanto richiesto nella nota delle spese depositata dal difensore della società opponente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in persona del giudice Ada Favarolo, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta dalla avverso il decreto ingiuntivo n. Parte_1
4045/2023 del 23 febbraio 2023 emesso in favore della società così provvede: Controparte_1
a. accoglie l'opposizione proposta dalla società e, per l'effetto, revoca il Parte_1 decreto ingiuntivo n. 4045/2023; b. rigetta ogni domanda proposta dalla società Controparte_1
c. condanna la società al pagamento, in favore della Controparte_1 Parte_1
delle spese di giudizio, che liquida in € 545,00 per spese e € 7.616,00 per compensi, oltre rimborso
[...] forfettario per spese generali, nella misura del 15% del compenso, oltre ad IVA e CPA come per legge;
d. pone definitivamente a carico della società l'importo di € 2.137,84, liquidato Controparte_1 provvisoriamente al CTU con decreto del 18 giugno 2025. Così deciso a Milano, in data 14 novembre 2025
Il giudice Ada Favarolo
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