CGT2
Sentenza 4 febbraio 2026
Sentenza 4 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Emilia Romagna, sez. I, sentenza 04/02/2026, n. 79 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Emilia Romagna |
| Numero : | 79 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 79/2026
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell' E. RO Sezione 1, riunita in udienza il
01/12/2025 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
D'ADDEA ROSARIA, Presidente
PORRECA SONIA, RE
FREGNANI LORELLA, Giudice
in data 01/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'istanza di riassunzione dell'appello n. 267/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 S.n.c. Di Ricorrente_1 & C. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Forli' - Cesena
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 250/2018 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale FORLI' sez. 1 e pubblicata il 05/11/2018 Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. THF02G1018022017 IRAP 2012
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. THF01G1018072017 IRPEF-ALIQUOTE 2012
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti
Resistente/Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza depositata in data 27.12.2024 (proc. N.R.G. 20492/2020) la Corte di Cassazione ha cassato la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di secondo Grado dell'Emilia Romagna n. 2132 del 16 settembre
2019 impugnata in sede di legittimità rilevandone una motivazione apparente, “ampiamente inficiata da contraddizioni insanabili ed invincibili dipendenti dalla non comprensione dei rapporti intercorrenti fra le parti”; ha, dunque, rinviato alla CGT2 dell'Emilia Romagna per un nuovo esame del merito della vertenza.
La società Ricorrente_2 S.N.C. di Ricorrente_1 & C. e il socio Ricorrente_1, vittoriosi in primo grado (ma soccombenti in appello), hanno agito in riassunzione riproponendo in questa sede tutte le proprie originarie doglianze avverso l'avviso di accertamento n. THF02G101802/2017 per l'anno 2012 notificato alla società Ricorrente_2 S.N.C. DI Ricorrente_1 & C. e l'avviso di accertamento n. THF01G101807/2017 anno 2012 notificato ad Ricorrente_1 in qualità di socio della predetta società; i contribuenti hanno concluso per l'annullamento degli atti impugnati per infondatezza in fatto e in diritto dei provvedimenti impositivi con vittoria di spese di lite.
Con iniziale comparsa di costituzione in riassunzione l'Ufficio si è limitato a dare atto che tra le parti erano in corso trattative per la definizione conciliata della controversia. Con successiva memoria illustrativa l'Ufficio ha documentato di aver formalizzato una proposta di accordo conciliativo in data 28.2.2025, cui seguiva una controproposta dei contribuenti in data 4.11.2025, da ultimo ritenuta dall'Erario non accoglibile con nota difensiva del 19.11.2025; l'Amministrazione Finanziaria ha, dunque, insistito reiterando le proprie originarie conclusioni a sostegno della propria pretesa erariale.
All'udienza del 1.12.2025 le parti hanno discusso la vertenza e il Collegio ha riservato la decisione. Alla successiva camera di consiglio in data 19.1.2026 il Collegio ha deciso la causa come in dispositivo, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 35 D.Lgs. n. 546/1992.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La controversia in esame, restituita dalla Cassazione a questa Corte per un nuovo esame nel merito dopo la pronuncia di rinvio, riguarda due atti: l'atto n. THF02G101802/2017 relativo all'anno d'imposta 2012, emesso per rettificare la dichiarazione della società Ricorrente_2 Snc di Ricorrente_1 e C. (indicata anche come Ricorrente_2), e l'atto n. THF01G101807/2017 emesso nei confronti del socio Ricorrente_1 per la tassazione dei redditi da partecipazione.
A seguito dei rilievi evidenziati nel PVC notificato il 28/02/2013 riguardanti gli anni d'imposta 2011 e 2012, l'Ufficio ha accertato nei confronti della società Ricorrente_2 – di cui il Sig. Ricorrente_1 detiene il 99,99% delle quote – maggiori imponibili ai fini delle imposte dirette, dell'Iva e dell'Irap. In particolare, relativamente all'anno d'imposta 2012 qui di interesse, sono stati contestati dall'Ufficio costi “varie di gestione” considerati indeducibili per un totale di € 1.043.814,59, rappresentati da fatture mensili emesse dalla società Società_2 SRL, tutte recanti la generica dicitura “prestazioni di logistica per vostro ordine e conto”.
Il rapporto commerciale tra Ricorrente_2 e Società_2 è regolato da un contratto di appalto (risalente al 7.10.2009) in base al quale Società_2, che esercita l'attività di commercio all'ingrosso di prodotti ittici, affida a Ricorrente_2 alcuni trasporti: nello specifico, Società_2 acquisisce le commesse e organizza i carichi pagando a Ricorrente_2 il viaggio a pieno carico anche se le sue merci non riempiono il camion (c.d. “vuoto per pieno”), riconoscendo, peraltro, a Ricorrente_2 la facoltà di trasportare sullo stesso mezzo anche merci di altri clienti terzi;
quanto alle fatturazioni, lo schema negoziale prevede che le prestazioni di logistica fornite a soggetti terzi (per deposito e custodia dei prodotti ittici) vengano fatturate da Società_2 a Ricorrente_2, che a sua volta rifattura i medesimi importi ai terzi con la dicitura “trasporto” e a Società_2 le prestazioni di trasporto secondo i km percorsi.
Le ragioni del recupero fiscale attengono alla genericità delle fatture a carico di Ricorrente_2 per prestazioni di logistica, di cui è ritenuta quantomeno dubbia anche l'inerenza; e ciò in ragione della asserita impossibilità per i verificatori, prima, e per l'Ufficio, poi, di verificare il rispetto dei requisiti di certezza e determinabilità dei costi dedotti, come richiesto dall'art. 109 del Tuir.
L'assunto dell'Ufficio è stato contestato in radice dalla contribuente, che, da ultimo, a supporto delle proprie argomentazioni ha sottolineato gli esiti pienamente favorevoli dei procedimenti penali avviati sulla base dello stesso PVC che ha originato gli avvisi di accertamento di cui si discute.
In particolare, sia per quanto concerne l'anno di imposta 2011 sia per quanto concerne l'anno di imposta
2012 (qui di interesse), le indagini penali, che hanno determinato la Procura della Repubblica di Forlì a richieste di archiviazione poi accolte dal GIP, hanno lasciato emergere in modo conclamato non solo l'esistenza oggettiva e soggettiva delle operazioni di logistica in contestazione, ma anche che i relativi costi erano effettivamente coerenti con una logica aziendale tutt'altro che antieconomica per il fatto che “a Società_2 conveniva “riempire” i viaggi già pagati;
a Ricorrente_2 poteva convenire offrire a propri clienti un servizio di trasporto anche di poca merce o in tempi particolarmente brevi (cfr. ad esempio s.i. di Nominativo_2) senza effettuare in proprio viaggi antieconomici, né essere costretto a “cedere” la clientela a Società_2 (e così mantenendo la fidelizzazione per altre attività)” (così, testualmente, la motivazione della richiesta di archiviazione datata 21.5.2018 della Procura di Forlì, poi accolta dal GIP, in relazione al procedimento penale n. 5630/2017 RGNR per l'annualità 2012).
È ben vero che il provvedimento di archiviazione in sede penale non può fare stato in questa diversa sede tributaria al pari di una sentenza penale irrevocabile di assoluzione in sede dibattimentale;
è anche vero, tuttavia, che le valutazioni della procura e del giudice penale vengono inevitabilmente a comporre il quadro probatorio complessivo di cui occorre tenere conto ai fini della decisione della presente vertenza.
Nel caso di specie, è pacifica ed incontroversa (non essendo mai stata contestata) l'effettiva esistenza delle operazioni correlate ai costi oggetto di ripresa erariale: ciò posto, l'assunto dell'Ufficio secondo cui si tratterebbe di costi non deducibili in quanto generici e non inerenti può dirsi documentalmente smentito in atti.
Da un lato, infatti, è certo che si tratta di costi effettivamente riferiti a prestazioni di logistica rese a clienti terzi per il deposito e la custodia di prodotti ittici destinati al riempimento dei camion utilizzati da Ricorrente_2
per il trasporto commissionato da Società_2; dall'altro, è parimenti certo che tali costi rappresentano per Ricorrente_2 una spesa certamente funzionale alla propria attività, poiché offrire ai clienti terzi un trasporto anche per piccoli quantitativi o con tempistiche molto rapide ha permesso all'azienda di evitare viaggi antieconomici, mantenere la clientela e non trasferirla a concorrenti come Società_2, garantendo così la fidelizzazione per altre attività.
La pretesa erariale di cui si controverte è, in definitiva, infondata e, conseguentemente, nella presente sede di rinvio va respinto l'appello dell'Ufficio avverso la sentenza di primo grado della (ex) Commissione Tributaria Provinciale di Forlì n. 250/2018 che aveva correttamente annullato i provvedimenti impositivi oggetto di causa.
Considerata la complessità oggettiva della vicenda di fatto sottesa alla controversia, sussistono giusti motivi per una integrale compensazione di tutte le spese di ogni fase (di merito, di legittimità e di rinvio) in cui si è articolata la lite.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di II grado dell'Emilia Romagna, in sede di rinvio:
respinge l'appello dell'Ufficio avverso la sentenza di primo grado della (ex) Commissione Tributaria
Provinciale di Forlì n. 250/2018 e, per l'effetto, conferma l'annullamento dei provvedimenti impositivi oggetto di causa;
compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio della Sezione Prima della Corte di Giustizia Tributaria di
II grado dell'IA RO in data 19 gennaio 2026.
Il Consigliere Estensore Il Presidente
dott.ssa Sonia Porreca dott.ssa Rosaria D'Addea
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell' E. RO Sezione 1, riunita in udienza il
01/12/2025 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
D'ADDEA ROSARIA, Presidente
PORRECA SONIA, RE
FREGNANI LORELLA, Giudice
in data 01/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'istanza di riassunzione dell'appello n. 267/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 S.n.c. Di Ricorrente_1 & C. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Forli' - Cesena
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 250/2018 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale FORLI' sez. 1 e pubblicata il 05/11/2018 Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. THF02G1018022017 IRAP 2012
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. THF01G1018072017 IRPEF-ALIQUOTE 2012
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti
Resistente/Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza depositata in data 27.12.2024 (proc. N.R.G. 20492/2020) la Corte di Cassazione ha cassato la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di secondo Grado dell'Emilia Romagna n. 2132 del 16 settembre
2019 impugnata in sede di legittimità rilevandone una motivazione apparente, “ampiamente inficiata da contraddizioni insanabili ed invincibili dipendenti dalla non comprensione dei rapporti intercorrenti fra le parti”; ha, dunque, rinviato alla CGT2 dell'Emilia Romagna per un nuovo esame del merito della vertenza.
La società Ricorrente_2 S.N.C. di Ricorrente_1 & C. e il socio Ricorrente_1, vittoriosi in primo grado (ma soccombenti in appello), hanno agito in riassunzione riproponendo in questa sede tutte le proprie originarie doglianze avverso l'avviso di accertamento n. THF02G101802/2017 per l'anno 2012 notificato alla società Ricorrente_2 S.N.C. DI Ricorrente_1 & C. e l'avviso di accertamento n. THF01G101807/2017 anno 2012 notificato ad Ricorrente_1 in qualità di socio della predetta società; i contribuenti hanno concluso per l'annullamento degli atti impugnati per infondatezza in fatto e in diritto dei provvedimenti impositivi con vittoria di spese di lite.
Con iniziale comparsa di costituzione in riassunzione l'Ufficio si è limitato a dare atto che tra le parti erano in corso trattative per la definizione conciliata della controversia. Con successiva memoria illustrativa l'Ufficio ha documentato di aver formalizzato una proposta di accordo conciliativo in data 28.2.2025, cui seguiva una controproposta dei contribuenti in data 4.11.2025, da ultimo ritenuta dall'Erario non accoglibile con nota difensiva del 19.11.2025; l'Amministrazione Finanziaria ha, dunque, insistito reiterando le proprie originarie conclusioni a sostegno della propria pretesa erariale.
All'udienza del 1.12.2025 le parti hanno discusso la vertenza e il Collegio ha riservato la decisione. Alla successiva camera di consiglio in data 19.1.2026 il Collegio ha deciso la causa come in dispositivo, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 35 D.Lgs. n. 546/1992.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La controversia in esame, restituita dalla Cassazione a questa Corte per un nuovo esame nel merito dopo la pronuncia di rinvio, riguarda due atti: l'atto n. THF02G101802/2017 relativo all'anno d'imposta 2012, emesso per rettificare la dichiarazione della società Ricorrente_2 Snc di Ricorrente_1 e C. (indicata anche come Ricorrente_2), e l'atto n. THF01G101807/2017 emesso nei confronti del socio Ricorrente_1 per la tassazione dei redditi da partecipazione.
A seguito dei rilievi evidenziati nel PVC notificato il 28/02/2013 riguardanti gli anni d'imposta 2011 e 2012, l'Ufficio ha accertato nei confronti della società Ricorrente_2 – di cui il Sig. Ricorrente_1 detiene il 99,99% delle quote – maggiori imponibili ai fini delle imposte dirette, dell'Iva e dell'Irap. In particolare, relativamente all'anno d'imposta 2012 qui di interesse, sono stati contestati dall'Ufficio costi “varie di gestione” considerati indeducibili per un totale di € 1.043.814,59, rappresentati da fatture mensili emesse dalla società Società_2 SRL, tutte recanti la generica dicitura “prestazioni di logistica per vostro ordine e conto”.
Il rapporto commerciale tra Ricorrente_2 e Società_2 è regolato da un contratto di appalto (risalente al 7.10.2009) in base al quale Società_2, che esercita l'attività di commercio all'ingrosso di prodotti ittici, affida a Ricorrente_2 alcuni trasporti: nello specifico, Società_2 acquisisce le commesse e organizza i carichi pagando a Ricorrente_2 il viaggio a pieno carico anche se le sue merci non riempiono il camion (c.d. “vuoto per pieno”), riconoscendo, peraltro, a Ricorrente_2 la facoltà di trasportare sullo stesso mezzo anche merci di altri clienti terzi;
quanto alle fatturazioni, lo schema negoziale prevede che le prestazioni di logistica fornite a soggetti terzi (per deposito e custodia dei prodotti ittici) vengano fatturate da Società_2 a Ricorrente_2, che a sua volta rifattura i medesimi importi ai terzi con la dicitura “trasporto” e a Società_2 le prestazioni di trasporto secondo i km percorsi.
Le ragioni del recupero fiscale attengono alla genericità delle fatture a carico di Ricorrente_2 per prestazioni di logistica, di cui è ritenuta quantomeno dubbia anche l'inerenza; e ciò in ragione della asserita impossibilità per i verificatori, prima, e per l'Ufficio, poi, di verificare il rispetto dei requisiti di certezza e determinabilità dei costi dedotti, come richiesto dall'art. 109 del Tuir.
L'assunto dell'Ufficio è stato contestato in radice dalla contribuente, che, da ultimo, a supporto delle proprie argomentazioni ha sottolineato gli esiti pienamente favorevoli dei procedimenti penali avviati sulla base dello stesso PVC che ha originato gli avvisi di accertamento di cui si discute.
In particolare, sia per quanto concerne l'anno di imposta 2011 sia per quanto concerne l'anno di imposta
2012 (qui di interesse), le indagini penali, che hanno determinato la Procura della Repubblica di Forlì a richieste di archiviazione poi accolte dal GIP, hanno lasciato emergere in modo conclamato non solo l'esistenza oggettiva e soggettiva delle operazioni di logistica in contestazione, ma anche che i relativi costi erano effettivamente coerenti con una logica aziendale tutt'altro che antieconomica per il fatto che “a Società_2 conveniva “riempire” i viaggi già pagati;
a Ricorrente_2 poteva convenire offrire a propri clienti un servizio di trasporto anche di poca merce o in tempi particolarmente brevi (cfr. ad esempio s.i. di Nominativo_2) senza effettuare in proprio viaggi antieconomici, né essere costretto a “cedere” la clientela a Società_2 (e così mantenendo la fidelizzazione per altre attività)” (così, testualmente, la motivazione della richiesta di archiviazione datata 21.5.2018 della Procura di Forlì, poi accolta dal GIP, in relazione al procedimento penale n. 5630/2017 RGNR per l'annualità 2012).
È ben vero che il provvedimento di archiviazione in sede penale non può fare stato in questa diversa sede tributaria al pari di una sentenza penale irrevocabile di assoluzione in sede dibattimentale;
è anche vero, tuttavia, che le valutazioni della procura e del giudice penale vengono inevitabilmente a comporre il quadro probatorio complessivo di cui occorre tenere conto ai fini della decisione della presente vertenza.
Nel caso di specie, è pacifica ed incontroversa (non essendo mai stata contestata) l'effettiva esistenza delle operazioni correlate ai costi oggetto di ripresa erariale: ciò posto, l'assunto dell'Ufficio secondo cui si tratterebbe di costi non deducibili in quanto generici e non inerenti può dirsi documentalmente smentito in atti.
Da un lato, infatti, è certo che si tratta di costi effettivamente riferiti a prestazioni di logistica rese a clienti terzi per il deposito e la custodia di prodotti ittici destinati al riempimento dei camion utilizzati da Ricorrente_2
per il trasporto commissionato da Società_2; dall'altro, è parimenti certo che tali costi rappresentano per Ricorrente_2 una spesa certamente funzionale alla propria attività, poiché offrire ai clienti terzi un trasporto anche per piccoli quantitativi o con tempistiche molto rapide ha permesso all'azienda di evitare viaggi antieconomici, mantenere la clientela e non trasferirla a concorrenti come Società_2, garantendo così la fidelizzazione per altre attività.
La pretesa erariale di cui si controverte è, in definitiva, infondata e, conseguentemente, nella presente sede di rinvio va respinto l'appello dell'Ufficio avverso la sentenza di primo grado della (ex) Commissione Tributaria Provinciale di Forlì n. 250/2018 che aveva correttamente annullato i provvedimenti impositivi oggetto di causa.
Considerata la complessità oggettiva della vicenda di fatto sottesa alla controversia, sussistono giusti motivi per una integrale compensazione di tutte le spese di ogni fase (di merito, di legittimità e di rinvio) in cui si è articolata la lite.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di II grado dell'Emilia Romagna, in sede di rinvio:
respinge l'appello dell'Ufficio avverso la sentenza di primo grado della (ex) Commissione Tributaria
Provinciale di Forlì n. 250/2018 e, per l'effetto, conferma l'annullamento dei provvedimenti impositivi oggetto di causa;
compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio della Sezione Prima della Corte di Giustizia Tributaria di
II grado dell'IA RO in data 19 gennaio 2026.
Il Consigliere Estensore Il Presidente
dott.ssa Sonia Porreca dott.ssa Rosaria D'Addea