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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 12/12/2025, n. 11690 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 11690 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Ordinario di Napoli, Sezione civile undicesima,
in persona del giudice monocratico Dr. FLAVIO CUSANI ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 21357/2023 del R.G.A.C., avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo – adempimento prestazioni sanitarie in convenzione TRA
– CF e PI: , rappresentata e difesa Parte_1 P.IVA_1 dall'avv. Monica Laiso, come da procura in atti;
OPPONENTE E
– CF e PI: Controparte_1
rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Gennari, come da P.IVA_2 procura in atti;
OPPOSTA CONCLUSIONI Quelle di cui alle note scritte in sostituzione dell'udienza di discussione ex art. 281 quinquies c.p.c., ove le parti costituite hanno concluso riportandosi a tutti i propri atti e scritti difensivi ed alle conclusioni ivi rassegnate, insistendo per il loro accoglimento ed il rigetto di quelle avverse. MOTIVI DELLA DECISIONE Con atto di citazione ritualmente notificato l' faceva Parte_1 opposizione al decreto ingiuntivo n. 5107/23 ad essa notificato in data 2/10/23 dalla per il pagamento della CP_1 Controparte_1 somma di euro 23.291,33 oltre accessori, a titolo di corrispettivo per le fornitura di presidi sanitari, deducendo a motivi: 1) l'insufficienza probatoria della documentazione prodotta in monitorio, in considerazione che la fattura è un documento di provenienza unilaterale e a valena solo fiscale, per cui nel giudizio di opposizione l'opposta era tenuta a provare la tipologia, la qualità e la quantità delle prestazioni;
2) la sottoposizione delle fatture azionate ad accertamenti giudiziari, in quanto depositate presso la stazione della Legione Carabinieri Campania, Stazione di - Posillipo, in data 25.10.2017 a Pt_1 seguito di ordine di esibizione ed acquisizione documentazione emesso dalla
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 1/3 Procura della Repubblica del Tribunale di Napoli relativamente al procedimento penale n. 3668/17 RGNR;
3) la mancanza o la contestazione dell'esistenza dell'autorizzazione per le prestazioni di cui alle fatture n. 93 del 27.7.2015 e n. 145 del 24.11.2015 avevano ad oggetto il pagamento di dispositivi medici per i quali è in contestazione l'autorizzazione; 4) l'esistenza di un precedente analogo giudizio conclusosi con sentenza n. 9661/2021 resa dal Tribunale di Napoli, che aveva negato il pagamento in mancanza di deposito di modello F.I.
0.T.O. in originale;
5) l'inapplicabilità degli interessi moratori di cui al D.Lgs. 231/2002, in quanto i rapporti con una P.A. non sono inquadrabili tra le transazioni commerciali. Per tali motivi chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo opposto. Costituitasi in giudizio, l'opposta deduceva che le forniture di cui alle fatture azionate in monitorio erano state eseguite a seguito di una complessa procedura che termina con la consegna dell'apparecchio acustico all'assistito, Parte ma che si svolge in diverse fasi che consentono all' di controllare e verificare ogni aspetto della prestazione da erogare, quali : la prescrizione da Part parte di un medico dell' a seguito di una serie di esami audiometrici;
la compilazione della diagnosi sul Fioto, con indicazione specifica del gruppo ed auricolari;
la presentazione da parte dell'assistito del preventivo di un Part centro acustico;
l'autorizzazione dell' la consegna dell'apparecchio da parte del centro acustico all'assistito. Rilevava che le fatture azionate in monitorio non rientravano tra quelle oggetto di sequestro da parte dell'Autorità Giudiziaria, ma di un semplice ordine di esibizione, che è, evidentemente, atto giuridicamente differente dal sequestro. Aggiungeva che con riferimento alle fatture 93 del 27.7.2015 e n. 145 del 24.11.2015, essa si era limitata a dare seguito ad un procedimento interamente CP_1 Part gestito dall' in ogni sua fase, avendo dato prova di aver eseguito la prestazione con il conseguente diritto a fatturare la stessa ed a pretenderne il pagamento, come in caso analogo, in cui il Tribunale di Napoli, con sentenza n. 10285/2022 pubblicata in data 17/11/2022, così aveva motivato: “In ordine poi al la mancata trasmissione nel modello autorizzativo in originale (mod. FIOTO), carenza che peraltro risulta riferita ad una sola delle fatture, si rileva la natura meramente formale di tale rilievo, risolvendosi nella contestazione del mancato espletamento di adempimenti amministrativi volti ad agevolare l'attività di controllo della P.A. , che non incidono, di per sé, sull'esistenza del credito azionato, come già in altre occasioni affermato da decisioni di questo stesso Tribunale in fattispecie analoghe”. Per tali motivi chiedeva il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 2/3 Ritenuta la causa matura per la decisione, il giudice rimetteva la causa in decisione e, all'esito dell'udienza di discussione, la causa veniva decisa. L'opposizione non è fondata e va pertanto rigettata. L'opposta ha provato l'esecuzione delle proprie prestazioni con la Part produzione degli atti amministrativi dell' dei rapporti di trasmissione delle fatture elettroniche dai quali si evince l'avvenuto invio delle fatture stesse alla , del certificato ex articolo 335 c.p.p. del Parte_1
16.11.2022, attestante l'assenza di procedimenti penali a carico di , CP_1 idoneo a smentire l'asserita rilevanza impeditiva delle indagini penali richiamate dall'opponente. L'opposta, con detto ultimo documento, ha dimostrato che l'ordine di esibizione e di acquisizione delle fatture non è sfociato in alcuna misura cautelare (sequestro), né in provvedimenti penali né in accertamenti di falsità dei modelli FIOTO. Né vi è traccia di provvedimenti in autotutela o di Parte annullamento delle autorizzazioni emesse dall' Quanto agli interessi moratori ex D.Lgs. 231/2002 non vi è alcun dubbio, sulla base della consolidata giurisprudenza di legittimità, di merito e finanche della Corte di Giustizia Europea, che transazioni commerciali sono anche quelle relative a rapporti di fornitura ad una P.A., ai cui ritardi nel pagamento delle fatture si applicano le norme del citato D.Lgs. 231/2002 che prevedono tassi e decorrenza degli interessi in caso di mancato o ritardato pagamento delle fatture. Per tali motivi il decreto ingiuntivo va confermato e dichiarato definitivamente esecutivo. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in relazione ad un valore della causa tra euro 5.201,00 ed euro 26.000,00 tariffe medie ridotte del 50% per la semplicità del processo e della questioni trattate, per studio, introduzione, trattazione e conclusionale.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, difesa, eccezione e conclusione disattesa, così provvede:
1) Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto e lo dichiara esecutivo
2) Condanna l'opponente al pagamento all'opposta delle spese di giudizio, che liquida in euro 2.538,50 per compensi di difesa, oltre rimborso spese generali, Cpa e Iva come per legge. Così deciso in data 12.12.2025 Il Giudice dr. Flavio Cusani
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 3/3
in persona del giudice monocratico Dr. FLAVIO CUSANI ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 21357/2023 del R.G.A.C., avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo – adempimento prestazioni sanitarie in convenzione TRA
– CF e PI: , rappresentata e difesa Parte_1 P.IVA_1 dall'avv. Monica Laiso, come da procura in atti;
OPPONENTE E
– CF e PI: Controparte_1
rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Gennari, come da P.IVA_2 procura in atti;
OPPOSTA CONCLUSIONI Quelle di cui alle note scritte in sostituzione dell'udienza di discussione ex art. 281 quinquies c.p.c., ove le parti costituite hanno concluso riportandosi a tutti i propri atti e scritti difensivi ed alle conclusioni ivi rassegnate, insistendo per il loro accoglimento ed il rigetto di quelle avverse. MOTIVI DELLA DECISIONE Con atto di citazione ritualmente notificato l' faceva Parte_1 opposizione al decreto ingiuntivo n. 5107/23 ad essa notificato in data 2/10/23 dalla per il pagamento della CP_1 Controparte_1 somma di euro 23.291,33 oltre accessori, a titolo di corrispettivo per le fornitura di presidi sanitari, deducendo a motivi: 1) l'insufficienza probatoria della documentazione prodotta in monitorio, in considerazione che la fattura è un documento di provenienza unilaterale e a valena solo fiscale, per cui nel giudizio di opposizione l'opposta era tenuta a provare la tipologia, la qualità e la quantità delle prestazioni;
2) la sottoposizione delle fatture azionate ad accertamenti giudiziari, in quanto depositate presso la stazione della Legione Carabinieri Campania, Stazione di - Posillipo, in data 25.10.2017 a Pt_1 seguito di ordine di esibizione ed acquisizione documentazione emesso dalla
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 1/3 Procura della Repubblica del Tribunale di Napoli relativamente al procedimento penale n. 3668/17 RGNR;
3) la mancanza o la contestazione dell'esistenza dell'autorizzazione per le prestazioni di cui alle fatture n. 93 del 27.7.2015 e n. 145 del 24.11.2015 avevano ad oggetto il pagamento di dispositivi medici per i quali è in contestazione l'autorizzazione; 4) l'esistenza di un precedente analogo giudizio conclusosi con sentenza n. 9661/2021 resa dal Tribunale di Napoli, che aveva negato il pagamento in mancanza di deposito di modello F.I.
0.T.O. in originale;
5) l'inapplicabilità degli interessi moratori di cui al D.Lgs. 231/2002, in quanto i rapporti con una P.A. non sono inquadrabili tra le transazioni commerciali. Per tali motivi chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo opposto. Costituitasi in giudizio, l'opposta deduceva che le forniture di cui alle fatture azionate in monitorio erano state eseguite a seguito di una complessa procedura che termina con la consegna dell'apparecchio acustico all'assistito, Parte ma che si svolge in diverse fasi che consentono all' di controllare e verificare ogni aspetto della prestazione da erogare, quali : la prescrizione da Part parte di un medico dell' a seguito di una serie di esami audiometrici;
la compilazione della diagnosi sul Fioto, con indicazione specifica del gruppo ed auricolari;
la presentazione da parte dell'assistito del preventivo di un Part centro acustico;
l'autorizzazione dell' la consegna dell'apparecchio da parte del centro acustico all'assistito. Rilevava che le fatture azionate in monitorio non rientravano tra quelle oggetto di sequestro da parte dell'Autorità Giudiziaria, ma di un semplice ordine di esibizione, che è, evidentemente, atto giuridicamente differente dal sequestro. Aggiungeva che con riferimento alle fatture 93 del 27.7.2015 e n. 145 del 24.11.2015, essa si era limitata a dare seguito ad un procedimento interamente CP_1 Part gestito dall' in ogni sua fase, avendo dato prova di aver eseguito la prestazione con il conseguente diritto a fatturare la stessa ed a pretenderne il pagamento, come in caso analogo, in cui il Tribunale di Napoli, con sentenza n. 10285/2022 pubblicata in data 17/11/2022, così aveva motivato: “In ordine poi al la mancata trasmissione nel modello autorizzativo in originale (mod. FIOTO), carenza che peraltro risulta riferita ad una sola delle fatture, si rileva la natura meramente formale di tale rilievo, risolvendosi nella contestazione del mancato espletamento di adempimenti amministrativi volti ad agevolare l'attività di controllo della P.A. , che non incidono, di per sé, sull'esistenza del credito azionato, come già in altre occasioni affermato da decisioni di questo stesso Tribunale in fattispecie analoghe”. Per tali motivi chiedeva il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 2/3 Ritenuta la causa matura per la decisione, il giudice rimetteva la causa in decisione e, all'esito dell'udienza di discussione, la causa veniva decisa. L'opposizione non è fondata e va pertanto rigettata. L'opposta ha provato l'esecuzione delle proprie prestazioni con la Part produzione degli atti amministrativi dell' dei rapporti di trasmissione delle fatture elettroniche dai quali si evince l'avvenuto invio delle fatture stesse alla , del certificato ex articolo 335 c.p.p. del Parte_1
16.11.2022, attestante l'assenza di procedimenti penali a carico di , CP_1 idoneo a smentire l'asserita rilevanza impeditiva delle indagini penali richiamate dall'opponente. L'opposta, con detto ultimo documento, ha dimostrato che l'ordine di esibizione e di acquisizione delle fatture non è sfociato in alcuna misura cautelare (sequestro), né in provvedimenti penali né in accertamenti di falsità dei modelli FIOTO. Né vi è traccia di provvedimenti in autotutela o di Parte annullamento delle autorizzazioni emesse dall' Quanto agli interessi moratori ex D.Lgs. 231/2002 non vi è alcun dubbio, sulla base della consolidata giurisprudenza di legittimità, di merito e finanche della Corte di Giustizia Europea, che transazioni commerciali sono anche quelle relative a rapporti di fornitura ad una P.A., ai cui ritardi nel pagamento delle fatture si applicano le norme del citato D.Lgs. 231/2002 che prevedono tassi e decorrenza degli interessi in caso di mancato o ritardato pagamento delle fatture. Per tali motivi il decreto ingiuntivo va confermato e dichiarato definitivamente esecutivo. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in relazione ad un valore della causa tra euro 5.201,00 ed euro 26.000,00 tariffe medie ridotte del 50% per la semplicità del processo e della questioni trattate, per studio, introduzione, trattazione e conclusionale.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, difesa, eccezione e conclusione disattesa, così provvede:
1) Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto e lo dichiara esecutivo
2) Condanna l'opponente al pagamento all'opposta delle spese di giudizio, che liquida in euro 2.538,50 per compensi di difesa, oltre rimborso spese generali, Cpa e Iva come per legge. Così deciso in data 12.12.2025 Il Giudice dr. Flavio Cusani
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 3/3