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Sentenza 13 ottobre 2025
Sentenza 13 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 13/10/2025, n. 3200 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3200 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
Testo completo
N.10359/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott.ssa Laura Maria Cosmai Presidente Dott.ssa Fulvia De Luca Giudice Dott. Nicola Latour Giudice rel.
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 16.9.2025 da
1) signor Parte_1 cittadino Italiano nato a [...] il [...] C.F. CodiceFiscale_1 residente in [...]70 professione pensionato titolo di studio licenza media inferiore e
2) signora Parte_2 cittadina Italiana nata a [...] il [...] C.F. CodiceFiscale_2 residente in [...] professione pensionata titolo di studio licenza media superiore Entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Luisa Biffi, C.F. , del Foro di CodiceFiscale_3
Milano presso il quale hanno eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in MILANO in data 26 maggio 1984 (Anno 1984, atto di matrimonio n. 708 Registro Atti di Matrimonio Parte II)
separati consensualmente con verbale in data 10 maggio 2004, omologato con decreto del 5 luglio 2004 FATTO I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 16 settembre 2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni: 1) I coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto
2) i coniugi danno atto di essere economicamente autosufficienti e dichiarano di non avere nulla a pretendere reciprocamente per il proprio mantenimento e di aver già definito da trempo ogni questione patrimoniale e di carattere economico.
3) Le parti provvederanno a saldare pro quota tutte le spese legali.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza. Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c DIRITTO Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici. Rilevato che le statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando 1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Milano in data 26 maggio 1984 tra e Parte_2 Parte_1
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
4) Manda Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di MILANO perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge nonché alla comunicazione anche al Comune di Bollate dove l'atto è stato parimenti trascritto.
5) Nulla sulle spese del giudizio. Così deciso in Milano, il 8.10.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. Nicola Latour Dott.ssa Laura Maria Cosmai
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott.ssa Laura Maria Cosmai Presidente Dott.ssa Fulvia De Luca Giudice Dott. Nicola Latour Giudice rel.
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 16.9.2025 da
1) signor Parte_1 cittadino Italiano nato a [...] il [...] C.F. CodiceFiscale_1 residente in [...]70 professione pensionato titolo di studio licenza media inferiore e
2) signora Parte_2 cittadina Italiana nata a [...] il [...] C.F. CodiceFiscale_2 residente in [...] professione pensionata titolo di studio licenza media superiore Entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Luisa Biffi, C.F. , del Foro di CodiceFiscale_3
Milano presso il quale hanno eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in MILANO in data 26 maggio 1984 (Anno 1984, atto di matrimonio n. 708 Registro Atti di Matrimonio Parte II)
separati consensualmente con verbale in data 10 maggio 2004, omologato con decreto del 5 luglio 2004 FATTO I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 16 settembre 2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni: 1) I coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto
2) i coniugi danno atto di essere economicamente autosufficienti e dichiarano di non avere nulla a pretendere reciprocamente per il proprio mantenimento e di aver già definito da trempo ogni questione patrimoniale e di carattere economico.
3) Le parti provvederanno a saldare pro quota tutte le spese legali.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza. Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c DIRITTO Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici. Rilevato che le statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando 1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Milano in data 26 maggio 1984 tra e Parte_2 Parte_1
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
4) Manda Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di MILANO perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge nonché alla comunicazione anche al Comune di Bollate dove l'atto è stato parimenti trascritto.
5) Nulla sulle spese del giudizio. Così deciso in Milano, il 8.10.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. Nicola Latour Dott.ssa Laura Maria Cosmai
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG