Articolo 2 della Legge 6 giugno 1973, n. 341
Articolo 1Articolo 3
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8 luglio 1973
Art. 2.
L' articolo 82 del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933 , convertito nella legge 5 giugno 1939, n. 973 , quale risulta modificato dall' articolo 1 del decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 122 , e' sostituito dal seguente:
"La gestione temporanea delle ricevitorie vacanti e' affidata agli aiuto ricevitori del lotto in base ad apposito turno provinciale delle reggenze, che viene stabilito tenendo conto delle gestioni in precedenza conferite ai singoli dipendenti.
In mancanza di aiuto ricevitori, la reggenza viene affidata agli aiuto ricevitori aggiunti e, in mancanza di questi, ai commessi avventizi.
In mancanza di tale personale nella provincia le reggenze vengono messe a disposizione degli aiuto ricevitori del lotto delle altre province".
Entrata in vigore il 8 luglio 1973