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Sentenza 24 aprile 2025
Sentenza 24 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 24/04/2025, n. 131 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 131 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI SALERNO Sezione lavoro e previdenza in persona dei magistrati dr. Maura Stassano Presidente dr. Rocco Pavese Consigliere rel. avv. Mauro Casale Giudice ausiliario ha pronunciato in grado di appello, in data 31.3.25, all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 378/23 vertente
TRA
(c.f.: ), in persona Parte_1 P.IVA_1 del rappresentante p.t., rappresentato e difeso, dall'avv. Valentina Bevilacqua
(c.f. ) elettivamente domiciliato in Salerno al C.so CodiceFiscale_1
Garibaldi n. 38 presso l'Avvocatura I.N.P.S. t;
appellante Email_1
E
Controparte_1
appellato contumace
Oggetto: ripetizione dell'indebito
SVOLGIMENTO del PROCESSO e MOTIVI della DECISIONE
1. Con sentenza n. 998/23, pubblicata l'8.6.23, il Tribunale di Salerno, in composizione monocratica e in funzione di g.l., ha:
• accolto la domanda proposta da nei confronti Controparte_1
dell' (di seguito: INPS), avente a Parte_1
oggetto la restituzione di somme corrisposte a a titolo di Naspi in CP_1
relazione al periodo 1.3.2017 – 5.11.2017 per complessivi € 2.258,51 (di cui €
558,51 già recuperati dall'INPS);
• condannato l'INPS alla restituzione di quanto trattenuto e dichiarato la non debenza delle somme ulteriori;
• compensato le spese.
1 °
2. A sostegno della decisione, il Tribunale ha osservato, in sintesi:
• che l'INPS, erroneamente, riteneva che –a seguito di CP_1
provvedimento giudiziale di reintegra, conseguente al licenziamento– fosse ritornato al lavoro presso la Srl Princess Industrie Alimentari;
• che il rapporto di lavoro suddetto era cessato il 21.2.2017 a seguito di verbale di conciliazione sindacale;
• che il recupero della per il periodo successivo al licenziamento di CP_2
non era dovuto. CP_1
° 3. L'INPS ha proposto appello avverso la sentenza, con ricorso depositato il
27.6.23, concludendo:
• per la dichiarazione della cessazione della materia del contendere riguardante la richiesta di ripetizione dell'indebito di € 1.700,00;
• per l'annullamento della statuizione di condanna alla restituzione di € 558,51.
Al riguardo ha dedotto, in sintesi:
• che il Tribunale aveva erroneamente ricostruito il fatto, ignorando che il era addivenuto a conciliazione con la CP_1 Parte_2
e che il nuovo rapporto di lavoro 15.05.2017 - 31.10.2017 era intercorso con la diversa Srl Princess Industrie Alimentari;
• che, data la consensuale rinuncia delle parti (verbale di conciliazione - udienza dell'8.6.2023) all'indebito di € 1.700,00, il giudice di prime cure avrebbe dovuto pronunciare una sentenza di cessazione della materia del contendere;
• che la condanna alla restituzione di € 558,51 euro era errata per versamento superiore a quello richiesto dal nel ricorso introduttivo, con CP_1
violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato ex art. 112
c.p.c.
° 4. , a cui l'appellante aveva regolarmente notificato il ricorso, non CP_1
si è costituito, ma ha aderito- come da documentazione allegata dall'appellante
2 alla nota scritta 20.3.25- al motivo di appello dell'INPS avanzando proposta transattiva, accettata il 26.4.2024 (allegato semplice: proposta transattiva- 20.3.2025), con formale rinuncia all'importo di € 338,85 euro e a qualsiasi pretesa in relazione all'oggetto della controversia, e restituzione delle somme erogate in esecuzione della sentenza di prime cure (pari ad € 558,51).
° 5. L'IN, con la nota suddetta, ha rinunciato all'impugnazione e chiesto dichiararsi l'estinzione del giudizio o una pronuncia di cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite
° 6. All'esito della disposta trattazione scritta e della conseguente camera di consiglio in data odierna, la Corte ha deciso come da separato dispositivo.
° 7. La rinuncia all'appello deve intendersi come rinuncia all'azione, con conseguente estinzione del processo (Cass. sent. 5250 del 6/3/2018). Attesa la contumacia del nulla è dato provvedere sulle spese, che altrimenti CP_1
dovrebbero porsi a carico dell'IN (ancora Cass. citata, secondo cui il rinunciante deve rimborsare le spese alle altre parti, con esclusione di qualunque potere del giudice di totale o parziale compensazione).
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza del Tribunale di Salerno-Sezione lavoro e previdenza n. 998/23, pubblicata l'8.6.23, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
I. dichiara estinto il processo;
II. nulla per le spese.
Così deciso in Salerno, camera di consiglio 31.3.25
Il Consigliere est. Il Presidente
dr. Rocco Pavese dr. Maura Stassano
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI SALERNO Sezione lavoro e previdenza in persona dei magistrati dr. Maura Stassano Presidente dr. Rocco Pavese Consigliere rel. avv. Mauro Casale Giudice ausiliario ha pronunciato in grado di appello, in data 31.3.25, all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 378/23 vertente
TRA
(c.f.: ), in persona Parte_1 P.IVA_1 del rappresentante p.t., rappresentato e difeso, dall'avv. Valentina Bevilacqua
(c.f. ) elettivamente domiciliato in Salerno al C.so CodiceFiscale_1
Garibaldi n. 38 presso l'Avvocatura I.N.P.S. t;
appellante Email_1
E
Controparte_1
appellato contumace
Oggetto: ripetizione dell'indebito
SVOLGIMENTO del PROCESSO e MOTIVI della DECISIONE
1. Con sentenza n. 998/23, pubblicata l'8.6.23, il Tribunale di Salerno, in composizione monocratica e in funzione di g.l., ha:
• accolto la domanda proposta da nei confronti Controparte_1
dell' (di seguito: INPS), avente a Parte_1
oggetto la restituzione di somme corrisposte a a titolo di Naspi in CP_1
relazione al periodo 1.3.2017 – 5.11.2017 per complessivi € 2.258,51 (di cui €
558,51 già recuperati dall'INPS);
• condannato l'INPS alla restituzione di quanto trattenuto e dichiarato la non debenza delle somme ulteriori;
• compensato le spese.
1 °
2. A sostegno della decisione, il Tribunale ha osservato, in sintesi:
• che l'INPS, erroneamente, riteneva che –a seguito di CP_1
provvedimento giudiziale di reintegra, conseguente al licenziamento– fosse ritornato al lavoro presso la Srl Princess Industrie Alimentari;
• che il rapporto di lavoro suddetto era cessato il 21.2.2017 a seguito di verbale di conciliazione sindacale;
• che il recupero della per il periodo successivo al licenziamento di CP_2
non era dovuto. CP_1
° 3. L'INPS ha proposto appello avverso la sentenza, con ricorso depositato il
27.6.23, concludendo:
• per la dichiarazione della cessazione della materia del contendere riguardante la richiesta di ripetizione dell'indebito di € 1.700,00;
• per l'annullamento della statuizione di condanna alla restituzione di € 558,51.
Al riguardo ha dedotto, in sintesi:
• che il Tribunale aveva erroneamente ricostruito il fatto, ignorando che il era addivenuto a conciliazione con la CP_1 Parte_2
e che il nuovo rapporto di lavoro 15.05.2017 - 31.10.2017 era intercorso con la diversa Srl Princess Industrie Alimentari;
• che, data la consensuale rinuncia delle parti (verbale di conciliazione - udienza dell'8.6.2023) all'indebito di € 1.700,00, il giudice di prime cure avrebbe dovuto pronunciare una sentenza di cessazione della materia del contendere;
• che la condanna alla restituzione di € 558,51 euro era errata per versamento superiore a quello richiesto dal nel ricorso introduttivo, con CP_1
violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato ex art. 112
c.p.c.
° 4. , a cui l'appellante aveva regolarmente notificato il ricorso, non CP_1
si è costituito, ma ha aderito- come da documentazione allegata dall'appellante
2 alla nota scritta 20.3.25- al motivo di appello dell'INPS avanzando proposta transattiva, accettata il 26.4.2024 (allegato semplice: proposta transattiva- 20.3.2025), con formale rinuncia all'importo di € 338,85 euro e a qualsiasi pretesa in relazione all'oggetto della controversia, e restituzione delle somme erogate in esecuzione della sentenza di prime cure (pari ad € 558,51).
° 5. L'IN, con la nota suddetta, ha rinunciato all'impugnazione e chiesto dichiararsi l'estinzione del giudizio o una pronuncia di cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite
° 6. All'esito della disposta trattazione scritta e della conseguente camera di consiglio in data odierna, la Corte ha deciso come da separato dispositivo.
° 7. La rinuncia all'appello deve intendersi come rinuncia all'azione, con conseguente estinzione del processo (Cass. sent. 5250 del 6/3/2018). Attesa la contumacia del nulla è dato provvedere sulle spese, che altrimenti CP_1
dovrebbero porsi a carico dell'IN (ancora Cass. citata, secondo cui il rinunciante deve rimborsare le spese alle altre parti, con esclusione di qualunque potere del giudice di totale o parziale compensazione).
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza del Tribunale di Salerno-Sezione lavoro e previdenza n. 998/23, pubblicata l'8.6.23, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
I. dichiara estinto il processo;
II. nulla per le spese.
Così deciso in Salerno, camera di consiglio 31.3.25
Il Consigliere est. Il Presidente
dr. Rocco Pavese dr. Maura Stassano
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