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Sentenza 14 novembre 2025
Sentenza 14 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 14/11/2025, n. 758 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 758 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, II Sezione Civile, riunito in camera di consiglio in persona di
Dott.ssa Vincenza Barbalucca Presidente est.
Dott.ssa Federica Girfatti Giudice
Dott.ssa Claudia Ummarino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 2477 /2025 R.G. avente ad oggetto divorzio congiunto - cessazione degli effetti civili del matrimonio promossa da
, nato in [...] il [...] (c.f. , rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'avv. Allocca Pasquale, giusta procura in atti e
, nato a [...] il [...] (c.f. , Parte_2 C.F._2 rappresentata e difesa dall'avv. Teolis Giulia, giusta procura in atti;
-ricorrenti -
con l'intervento della
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Nola
- interveniente necessario-
CONCLUSIONI
Come da ricorso e da note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. con scadenza al 12.11.2025 da intendersi in questa sede integralmente richiamati e trascritti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 01.10.2025 gli epigrafati ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio in Marigliano (NA) il giorno 09.10.2004, con atto trascritto nei Registri dello stato civile del predetto
Comune (n. 132, parte II, serie A, anno 2004), dalla cui unione nascevano dall'unione coniugale è nata il [...] in [...], attualmente minorenne, e nata l'[...] Persona_1 Per_2 in Napoli (NA), minorenne, evidenziavano che il Tribunale di Avellino aveva omologato la separazione consensuale tra i coniugi con decreto del 17.04.2013 reso nel procedimento R.G. n.
763/2013 e che da quell'epoca la separazione si è protratta ininterrottamente.
Con note in sostituzione di udienza ex art. 127 ter c.p.c., ritualmente depositate, le parti si riportavano al ricorso e alle condizioni ivi concordate.
Sulle conclusioni di cui in epigrafe il Tribunale rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
La domanda è fondata e merita accoglimento. Invero è provato il titolo della richiesta di cessazione degli effetti civili del matrimonio, e cioè decreto di omologazione del 17.04.2013, previa comparizione delle parti dinanzi al GD delegato dal Presidente del Tribunale di Avellino in data
21.03.2013, risultato non impugnato.
Del pari è provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi quanto meno nei sei mesi anteriori alla proposizione della domanda di divorzio a decorrere dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al presidente, visto che non è stata eccepita la interruzione della separazione da tale data.
Ricorre perciò nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art.3 lett.b) l.
1.12.1970 n.898 così come modificata dall'art.5 della citata l.n.74/87; d'altra parte attese le risultanze degli atti di causa si deve ritenere che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa più perciò ricostituirsi.
Quanto ai provvedimenti accessori, i ricorrenti riportandosi al ricorso ed alle condizioni di separazione, hanno concordato le seguenti pattuizioni rilevanti in questa sede:
“1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
Per_
2) le figlie minori e sono affidate congiuntamente ad entrambi i coniugi con domiciliazione presso la Per_1 madre nell'immobile di sua esclusiva proprietà sito in Marigliano al Corso Umberto I n. 271; Parte_2 Per_
3) il padre potrà tenere con sé le figlie e due giorni a settimana, previo avviso telefonico alla madre e Per_1 rispettando gli orari scolastici delle stesse;
un fine settimana alternato presso ciascun genitore;
un mese di vacanza nel periodo estivo presso il padre sig. ; per le vacanze natalizie trascorreranno un anno con la madre Parte_1
e l'anno successivo con il padre;
lo stesso avverrà per le vacanze pasquali;
4) il sig. si impegna a corrispondere entro il 1 di ogni mese la somma di euro 600,00 (seicento/00) quale Pt_1 Per_ contributo per il mantenimento delle minori e oltre il 50% delle spese straordinarie (attività sportive, Per_1 ricreative, mediche); gli importi suddetti verranno annualmente rivalutati secondo gli indici Istat;
5) ad integrazione del mantenimento il sig. si impegna a trasferire congiuntamente alle minori Parte_1 Per_
e la proprietà dei seguenti beni di sua proprietà: Per_1 - la propria quota nella misura di 1/2 del noccioleto sito in Saviano (NA) , riportata nel catasto del Comune di
Saviano al foglio 3, particella 141, classe 1, superficie 15.150 mq, rendita dominicale Euro 391,22, rendita agraria
Euro117,36;
- la propria quota nella misura di ½ del noccioleto sito in Saviano (NA) , riportata nel catasto del Comune di
Saviano al foglio 3 , part 68, cat.noccioleto, classe 01, consistenza 15060, rendita dominicale Euro 315 , rendita agraria Euro 116,67
- la propria quota nella misura di ½ del noccioleto sito in Saviano (NA) , riportata nel catasto del Comune di
Saviano al foglio 3, part. 65, cat. Noccioleto, classe 01 , consistenza 96, rendita dominicale Euro 2,48, rendita agraria Euro 0,74 ;
- la propria quota nella misura di 1/2 del noccioleto sito in Saviano (NA), riportato nel catasto terreni del Comune di Saviano al foglio 16, part. 843, classe 1, sup.73 mq, rendita dominicale Euro 2,13, rendita agraria Euro 0,57
- la propria quota nella misura di 1/2 del noccioleto sito in Saviano (NA) , riportato nel catasto terreni del Comune di Saviano al foglio 16, part 869, classe 01, consistenza 396, rendita agraria 3,07 Euro , rendita dominicale Euro
11,45
- la propria quota nella misura di ¼ dell'unità immobiliare sita in Saviano (NA) , C.so Garibaldi 7, piano 1, riportata nel catasto fabbricati del Comune di Saviano al foglio 16, part.596, sub.4, superficie 135 mq, Cat. A/7, classe 1, consistenza 4 vani, rendita Euro 361,52;
- la propria quota nella misura di ¼ dell'unità immobiliare sita in Saviano (Na) al C.so Garibaldi 7 piano terra, riportato nel catasto fabbricati del Comune di Saviano al foglio 16 , part.596, sub.3, cat A/7, classe 01 , consistenza
5,5 vani, rendita Euro 497,09
- la propria quota nella misura di ¼ Dell'unità immobiliare sita in Saviano (NA), C.so Garibaldi 5, piano terra, riportata nel catasto fabbricati nel Comune di Saviano al foglio 16, particella 596, sub. 2, cat.C/6, classe 05, consistenza 94 mq, rendita Euro 228,17;
- la propria quota nella misura di1/2 dell'unità immobiliare- locale commerciale- sita in Saviano al Corso
Garibaldi 6 piano terra, riportato nel catasto fabbricati del Comune di Saviano al foglio 16, part.354, sub. 101, cat C/1 , classe 02, consistenza 59 mq, rendita Euro 1011,64.
- la propria quota nella misura di ½ dell'unità immobiliare sita in Saviano, C.so Garibaldi 8 , piano 1 riportata nel catasto fabbricati del Comune di Saviano al foglio 16, part. 354, sub.102; sub.2, cat A/4, classe 4, consistenza 3,5 vani, superficie 110 mq, rendita
180,76;
- la propria quota nella misura di ½ dell'unità immobiliare sita in Saviano, riportata nel catasto fabbricati del comune di Saviano al foglio 3, part. 63, consistenza 94;
- la propria quota nella misura di ½ dell'unità immobiliare sita in Arezzo (AR), Borgo Santa Croce n.4,
A) appartamento al secondo piano, costituente l'intero piano, con annessa soprastante soffitta, alla quale si accede da scala interna, di otto vani catastali;
- confinante con detto Borgo per due lati e con le p.lle nn.2 e 21. Sono annessi a detta consistenza costituenti suoi accessori: -
B) locale ad uso autorimessa al piano seminterrato, della consistenza di mq.37 (trentasette) e della superficie catastale di mq.49 (quarantanove), unita di fatto alla consistenza individuata con il sub 32 (di cui in appresso);- confinante con terrapieno sottostante detto Borgo Santa Croce, con p.lla 21, da cui ha accesso, con disimpegno comune individuato col sub 27, con consistenza individuata con il sub 16 e con restante porzione della detta unità immobiliare, alla quale è unita di fatto e individuata col sub 32;-
C) locale ad uso autorimessa al piano seminterrato, della consistenza di mq.7 (sette) e della superficie catastale di mq.10 (dieci), unita di fatto alla consistenza individuata con il sub 39 (di cui innanzi);- confinante con terrapieno sottostante detto Borgo Santa Croce, con consistenza individuata con il sub 21, con disimpegno comune distinto col sub 27 e con consistenza immobiliare, alla quale è unita di fatto, individuata con il sub 39 (di cui innanzi);- il tutto è riportato nel Catasto Fabbricati di Arezzo, sezione A, in ditta conforme, Borgo Santa Croce n. 4, al foglio n.108, mappale n. 1 subb.:- 31, piano 2-3, z.c. 2, categoria A/3, classe 5, vani 8, superficie catastale mq. 203, totale escluse aree scoperte mq. 198, R.C. Euro 661,96; - 39, piano S1, z.c. 2, categoria C/6, classe 4, consistenza mq 37, superficie catastale mq. 49, R.C. Euro 107,01; - 32, piano S1, z.c. 2, categoria C/6, classe 4, consistenza mq 7, superficie catastale mq. 10, R.C. Euro 20,25, il tutto come anche rilevasi dalle planimetrie depositate in catasto ove si evincono altresì le schede di accatastamento del 7 aprile 2006 prot. n. AR0039800 (per l'appartamento), del
29 aprile 2014 protocolli nn. AR0048328 (per il locale di mq.37) e AR0048329 (per il locale di mq.7), con spiega che l'intestazione catastale dell'unità immobiliare urbana in oggetto è conforme alle risultanze dei registri immobiliari. Si precisa che di questi beni, sia l'immobile sito in Arezzo che due degli immobili siti in Saviano sono condotti in locazione per cui le minori percepiranno il relativo canone mensile pari ad euro 1.250,00.
6) ordinare al Comune di Marigliano di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
7) dichiarare compensate le spese legali.”
In riferimento al regime di affido delle minori e si ritiene opportuno disporre l'affido Per_1 Per_2 condiviso ad entrambi i genitori con collocazione presso la residenza della madre sita in Marigliano
(NA) al Corso Umberto I n. 271, con la quale già vivono, e diritto di visita paterno come precisato in ricorso da intendersi ivi ripetuto e trascritto. Pone a carico del sig. la somma di euro Parte_1
600,00 (euro 300,00 cadauna) quale contributo al mantenimento delle figlie minori e Per_1 Per_2 oltre rivalutazione annuale Istat, e il 50% delle spese straordinarie come da Protocollo d'intesa tra
Tribunale di Nola e il Coa di Nola.
Quanto alle ulteriori determinazioni patrimoniali, il Tribunale prende atto dell'impegno a trasferire da parte del sig. , a favore delle figlie minori, dei beni di sua proprietà catalogati Parte_1 nell'accordo di cui al ricorso.
Ciò posto, poiché gli accordi espressi dai ricorrenti non sono contrari a norme imperative, rispettano i limiti di cui all'art. 160 c.c. ed appaiono conformi agli interessi della prole, ritiene il Tribunale di poterli recepire e porli a base della presente decisione.
Si dà atto che ai sensi dell'art. 70 c.p.c. il PM in sede è stato informato del giudizio con comunicazione di Cancelleria, ragion per cui tale parte è stata posta in grado di svolgere l'attività che ritenga più opportuna, non essendo necessaria né la formulazione di conclusioni orali o scritte, né la presenza a tutte le udienze (cfr. Cass. n.13062 del 2000; Cass. n.12456 del 1999; Cass. n.11915 del 1998). Le spese di lite vanno integralmente compensate tenuto conto della natura del ricorso e degli accordi delle parti.
PQM
Il Tribunale di Nola II Sezione Civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra , nato Parte_1 in Napoli (NA) il 22.05.1972 (c.f. e , nato a [...] C.F._1 Parte_2
(NA) il 01.12.1973 (c.f. , il giorno 09.10.2004 in Marigliano (NA), con atto C.F._2 trascritto nei Registri dello stato civile del predetto Comune (n. 132, parte II, serie A, anno 2004);
b) affida le figlie minori e ad entrambi i genitori con collocamento presso Persona_1 Per_2 la madre con residenza in Marigliano (NA) al Corso Umberto I n. 271, e con diritto di visita paterno conformemente alla parte motiva;
c) pone a carico del sig. il contributo al mantenimento a favore delle figlie minori nella Parte_1 misura di euro 600,00 (euro 300,00 cadauna) da corrispondere alla sig.ra mediante Parte_2 bonifico o PostePay, entro giorno 1 di ogni mese, oltre rivalutazione annuale Istat;
le spese straordinarie sono poste a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% come da Protocollo
d'intesa tra il Tribunale di Nola e il;
Parte_3
d) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato civile del predetto Comune per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D.
9.7.39 n. 1238 (Ordinamento dello Stato Civile) ed al D.P.R. n. 306/2000 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello Stato civile), in conformità all'art. 152 septies
Disp. att. c.p.c. come introdotto dalla L. 149/2022;
e) compensa le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso in Nola, il 12.11.2025
Il Presidente est.
Dott.ssa Vincenza Barbalucca
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, II Sezione Civile, riunito in camera di consiglio in persona di
Dott.ssa Vincenza Barbalucca Presidente est.
Dott.ssa Federica Girfatti Giudice
Dott.ssa Claudia Ummarino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 2477 /2025 R.G. avente ad oggetto divorzio congiunto - cessazione degli effetti civili del matrimonio promossa da
, nato in [...] il [...] (c.f. , rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'avv. Allocca Pasquale, giusta procura in atti e
, nato a [...] il [...] (c.f. , Parte_2 C.F._2 rappresentata e difesa dall'avv. Teolis Giulia, giusta procura in atti;
-ricorrenti -
con l'intervento della
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Nola
- interveniente necessario-
CONCLUSIONI
Come da ricorso e da note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. con scadenza al 12.11.2025 da intendersi in questa sede integralmente richiamati e trascritti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 01.10.2025 gli epigrafati ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio in Marigliano (NA) il giorno 09.10.2004, con atto trascritto nei Registri dello stato civile del predetto
Comune (n. 132, parte II, serie A, anno 2004), dalla cui unione nascevano dall'unione coniugale è nata il [...] in [...], attualmente minorenne, e nata l'[...] Persona_1 Per_2 in Napoli (NA), minorenne, evidenziavano che il Tribunale di Avellino aveva omologato la separazione consensuale tra i coniugi con decreto del 17.04.2013 reso nel procedimento R.G. n.
763/2013 e che da quell'epoca la separazione si è protratta ininterrottamente.
Con note in sostituzione di udienza ex art. 127 ter c.p.c., ritualmente depositate, le parti si riportavano al ricorso e alle condizioni ivi concordate.
Sulle conclusioni di cui in epigrafe il Tribunale rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
La domanda è fondata e merita accoglimento. Invero è provato il titolo della richiesta di cessazione degli effetti civili del matrimonio, e cioè decreto di omologazione del 17.04.2013, previa comparizione delle parti dinanzi al GD delegato dal Presidente del Tribunale di Avellino in data
21.03.2013, risultato non impugnato.
Del pari è provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi quanto meno nei sei mesi anteriori alla proposizione della domanda di divorzio a decorrere dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al presidente, visto che non è stata eccepita la interruzione della separazione da tale data.
Ricorre perciò nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art.3 lett.b) l.
1.12.1970 n.898 così come modificata dall'art.5 della citata l.n.74/87; d'altra parte attese le risultanze degli atti di causa si deve ritenere che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa più perciò ricostituirsi.
Quanto ai provvedimenti accessori, i ricorrenti riportandosi al ricorso ed alle condizioni di separazione, hanno concordato le seguenti pattuizioni rilevanti in questa sede:
“1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
Per_
2) le figlie minori e sono affidate congiuntamente ad entrambi i coniugi con domiciliazione presso la Per_1 madre nell'immobile di sua esclusiva proprietà sito in Marigliano al Corso Umberto I n. 271; Parte_2 Per_
3) il padre potrà tenere con sé le figlie e due giorni a settimana, previo avviso telefonico alla madre e Per_1 rispettando gli orari scolastici delle stesse;
un fine settimana alternato presso ciascun genitore;
un mese di vacanza nel periodo estivo presso il padre sig. ; per le vacanze natalizie trascorreranno un anno con la madre Parte_1
e l'anno successivo con il padre;
lo stesso avverrà per le vacanze pasquali;
4) il sig. si impegna a corrispondere entro il 1 di ogni mese la somma di euro 600,00 (seicento/00) quale Pt_1 Per_ contributo per il mantenimento delle minori e oltre il 50% delle spese straordinarie (attività sportive, Per_1 ricreative, mediche); gli importi suddetti verranno annualmente rivalutati secondo gli indici Istat;
5) ad integrazione del mantenimento il sig. si impegna a trasferire congiuntamente alle minori Parte_1 Per_
e la proprietà dei seguenti beni di sua proprietà: Per_1 - la propria quota nella misura di 1/2 del noccioleto sito in Saviano (NA) , riportata nel catasto del Comune di
Saviano al foglio 3, particella 141, classe 1, superficie 15.150 mq, rendita dominicale Euro 391,22, rendita agraria
Euro117,36;
- la propria quota nella misura di ½ del noccioleto sito in Saviano (NA) , riportata nel catasto del Comune di
Saviano al foglio 3 , part 68, cat.noccioleto, classe 01, consistenza 15060, rendita dominicale Euro 315 , rendita agraria Euro 116,67
- la propria quota nella misura di ½ del noccioleto sito in Saviano (NA) , riportata nel catasto del Comune di
Saviano al foglio 3, part. 65, cat. Noccioleto, classe 01 , consistenza 96, rendita dominicale Euro 2,48, rendita agraria Euro 0,74 ;
- la propria quota nella misura di 1/2 del noccioleto sito in Saviano (NA), riportato nel catasto terreni del Comune di Saviano al foglio 16, part. 843, classe 1, sup.73 mq, rendita dominicale Euro 2,13, rendita agraria Euro 0,57
- la propria quota nella misura di 1/2 del noccioleto sito in Saviano (NA) , riportato nel catasto terreni del Comune di Saviano al foglio 16, part 869, classe 01, consistenza 396, rendita agraria 3,07 Euro , rendita dominicale Euro
11,45
- la propria quota nella misura di ¼ dell'unità immobiliare sita in Saviano (NA) , C.so Garibaldi 7, piano 1, riportata nel catasto fabbricati del Comune di Saviano al foglio 16, part.596, sub.4, superficie 135 mq, Cat. A/7, classe 1, consistenza 4 vani, rendita Euro 361,52;
- la propria quota nella misura di ¼ dell'unità immobiliare sita in Saviano (Na) al C.so Garibaldi 7 piano terra, riportato nel catasto fabbricati del Comune di Saviano al foglio 16 , part.596, sub.3, cat A/7, classe 01 , consistenza
5,5 vani, rendita Euro 497,09
- la propria quota nella misura di ¼ Dell'unità immobiliare sita in Saviano (NA), C.so Garibaldi 5, piano terra, riportata nel catasto fabbricati nel Comune di Saviano al foglio 16, particella 596, sub. 2, cat.C/6, classe 05, consistenza 94 mq, rendita Euro 228,17;
- la propria quota nella misura di1/2 dell'unità immobiliare- locale commerciale- sita in Saviano al Corso
Garibaldi 6 piano terra, riportato nel catasto fabbricati del Comune di Saviano al foglio 16, part.354, sub. 101, cat C/1 , classe 02, consistenza 59 mq, rendita Euro 1011,64.
- la propria quota nella misura di ½ dell'unità immobiliare sita in Saviano, C.so Garibaldi 8 , piano 1 riportata nel catasto fabbricati del Comune di Saviano al foglio 16, part. 354, sub.102; sub.2, cat A/4, classe 4, consistenza 3,5 vani, superficie 110 mq, rendita
180,76;
- la propria quota nella misura di ½ dell'unità immobiliare sita in Saviano, riportata nel catasto fabbricati del comune di Saviano al foglio 3, part. 63, consistenza 94;
- la propria quota nella misura di ½ dell'unità immobiliare sita in Arezzo (AR), Borgo Santa Croce n.4,
A) appartamento al secondo piano, costituente l'intero piano, con annessa soprastante soffitta, alla quale si accede da scala interna, di otto vani catastali;
- confinante con detto Borgo per due lati e con le p.lle nn.2 e 21. Sono annessi a detta consistenza costituenti suoi accessori: -
B) locale ad uso autorimessa al piano seminterrato, della consistenza di mq.37 (trentasette) e della superficie catastale di mq.49 (quarantanove), unita di fatto alla consistenza individuata con il sub 32 (di cui in appresso);- confinante con terrapieno sottostante detto Borgo Santa Croce, con p.lla 21, da cui ha accesso, con disimpegno comune individuato col sub 27, con consistenza individuata con il sub 16 e con restante porzione della detta unità immobiliare, alla quale è unita di fatto e individuata col sub 32;-
C) locale ad uso autorimessa al piano seminterrato, della consistenza di mq.7 (sette) e della superficie catastale di mq.10 (dieci), unita di fatto alla consistenza individuata con il sub 39 (di cui innanzi);- confinante con terrapieno sottostante detto Borgo Santa Croce, con consistenza individuata con il sub 21, con disimpegno comune distinto col sub 27 e con consistenza immobiliare, alla quale è unita di fatto, individuata con il sub 39 (di cui innanzi);- il tutto è riportato nel Catasto Fabbricati di Arezzo, sezione A, in ditta conforme, Borgo Santa Croce n. 4, al foglio n.108, mappale n. 1 subb.:- 31, piano 2-3, z.c. 2, categoria A/3, classe 5, vani 8, superficie catastale mq. 203, totale escluse aree scoperte mq. 198, R.C. Euro 661,96; - 39, piano S1, z.c. 2, categoria C/6, classe 4, consistenza mq 37, superficie catastale mq. 49, R.C. Euro 107,01; - 32, piano S1, z.c. 2, categoria C/6, classe 4, consistenza mq 7, superficie catastale mq. 10, R.C. Euro 20,25, il tutto come anche rilevasi dalle planimetrie depositate in catasto ove si evincono altresì le schede di accatastamento del 7 aprile 2006 prot. n. AR0039800 (per l'appartamento), del
29 aprile 2014 protocolli nn. AR0048328 (per il locale di mq.37) e AR0048329 (per il locale di mq.7), con spiega che l'intestazione catastale dell'unità immobiliare urbana in oggetto è conforme alle risultanze dei registri immobiliari. Si precisa che di questi beni, sia l'immobile sito in Arezzo che due degli immobili siti in Saviano sono condotti in locazione per cui le minori percepiranno il relativo canone mensile pari ad euro 1.250,00.
6) ordinare al Comune di Marigliano di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
7) dichiarare compensate le spese legali.”
In riferimento al regime di affido delle minori e si ritiene opportuno disporre l'affido Per_1 Per_2 condiviso ad entrambi i genitori con collocazione presso la residenza della madre sita in Marigliano
(NA) al Corso Umberto I n. 271, con la quale già vivono, e diritto di visita paterno come precisato in ricorso da intendersi ivi ripetuto e trascritto. Pone a carico del sig. la somma di euro Parte_1
600,00 (euro 300,00 cadauna) quale contributo al mantenimento delle figlie minori e Per_1 Per_2 oltre rivalutazione annuale Istat, e il 50% delle spese straordinarie come da Protocollo d'intesa tra
Tribunale di Nola e il Coa di Nola.
Quanto alle ulteriori determinazioni patrimoniali, il Tribunale prende atto dell'impegno a trasferire da parte del sig. , a favore delle figlie minori, dei beni di sua proprietà catalogati Parte_1 nell'accordo di cui al ricorso.
Ciò posto, poiché gli accordi espressi dai ricorrenti non sono contrari a norme imperative, rispettano i limiti di cui all'art. 160 c.c. ed appaiono conformi agli interessi della prole, ritiene il Tribunale di poterli recepire e porli a base della presente decisione.
Si dà atto che ai sensi dell'art. 70 c.p.c. il PM in sede è stato informato del giudizio con comunicazione di Cancelleria, ragion per cui tale parte è stata posta in grado di svolgere l'attività che ritenga più opportuna, non essendo necessaria né la formulazione di conclusioni orali o scritte, né la presenza a tutte le udienze (cfr. Cass. n.13062 del 2000; Cass. n.12456 del 1999; Cass. n.11915 del 1998). Le spese di lite vanno integralmente compensate tenuto conto della natura del ricorso e degli accordi delle parti.
PQM
Il Tribunale di Nola II Sezione Civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra , nato Parte_1 in Napoli (NA) il 22.05.1972 (c.f. e , nato a [...] C.F._1 Parte_2
(NA) il 01.12.1973 (c.f. , il giorno 09.10.2004 in Marigliano (NA), con atto C.F._2 trascritto nei Registri dello stato civile del predetto Comune (n. 132, parte II, serie A, anno 2004);
b) affida le figlie minori e ad entrambi i genitori con collocamento presso Persona_1 Per_2 la madre con residenza in Marigliano (NA) al Corso Umberto I n. 271, e con diritto di visita paterno conformemente alla parte motiva;
c) pone a carico del sig. il contributo al mantenimento a favore delle figlie minori nella Parte_1 misura di euro 600,00 (euro 300,00 cadauna) da corrispondere alla sig.ra mediante Parte_2 bonifico o PostePay, entro giorno 1 di ogni mese, oltre rivalutazione annuale Istat;
le spese straordinarie sono poste a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% come da Protocollo
d'intesa tra il Tribunale di Nola e il;
Parte_3
d) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato civile del predetto Comune per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D.
9.7.39 n. 1238 (Ordinamento dello Stato Civile) ed al D.P.R. n. 306/2000 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello Stato civile), in conformità all'art. 152 septies
Disp. att. c.p.c. come introdotto dalla L. 149/2022;
e) compensa le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso in Nola, il 12.11.2025
Il Presidente est.
Dott.ssa Vincenza Barbalucca