TRIB
Sentenza 6 novembre 2024
Sentenza 6 novembre 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 06/11/2024, n. 16881 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 16881 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE PRIMA cosi composto: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Filomena Albano Giudice dott.ssa Francesca Cosentino Giudice rel. ha emanato la seguente
SENTENZA nel procedimento n. 53448/2019 R.G.T.
TRA
, rappresentato e difeso dagli avv.ti Maurizio Aloise e Katiuscia Terrei, Parte_1
come da procura in atti;
ricorrente
E
, rappresentata e difesa dall'avv. Roberto Imperiali, come da procura in atti;
CP_1
resistente
Con l'intervento del P.M.
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato il 22.8.2019 il ricorrente premetteva di avere contratto matrimonio con la resistente, dalla cui unione erano nati due figli (ormai indipendenti), di avere ottenuto il decreto di omologa della separazione consensuale il 4.5.2006, nonché che a far data dall'udienza presidenziale della separazione i coniugi vivevano separati, essendo ormai irrimediabilmente cessata la comunione materiale spirituale tra gli stessi, e chiedeva di lascare a disponibilità della casa coniugale alla moglie solo fino alla divisione del detto cespite, con revoca dell'assegno già determinato in favore della resistente (pari ad euro 250,00 mensili).
In sede presidenziale il ricorrente chiedeva anche la revoca dell'assegno di mantenimento già posto a suo carico per il figlio (pari ad euro 100,00 mensili) Per_1
e, con la memoria integrativa, quale unica condizione chiedeva determinarsi che ciascun coniuge avrebbe provveduto economicamente per conto proprio.
In quella sede venivano confermate le condizioni di cui alla separazione (dunque gli assegni a carico del ricorrente per il figlio e la moglie come detti e l'assegnazione della casa coniugale alla moglie, cespite in comproprietà tra i coniugi).
Si costituiva la resistente la quale aderiva alla domanda di divorzio e chiedeva un assegno divorzile pari ad euro 250,00 mensili, maggiorato dell'aumento Istat a decorrere dalla separazione, di poter permanere nella casa coniugale con conferma dell'assegnazione in capo alla stessa del detto immobile e la condanna del ricorrente alla corresponsione delle somme arretrate dovute per il figlio fino alla sua Per_1
indipendenza economica.
In questo giudizio è già stata emessa sentenza sullo status.
In vista, poi, della costituzione della resistente, può essere revocata la dichiarazione di contumacia che era stata emessa precedentemente alla sua costituzione.
Ebbene, deve innanzitutto darsi atto che non vi sono domande per il mantenimento dei figli, ormai indipendenti, come del resto anche emerso dall'istruttoria orale espletata, dunque può essere revocato l'assegno di mantenimento già determinato in favore del figlio ed a carico del con decorrenza dal deposito del Per_1 Pt_1
ricorso.
Deve, poi, comunque dovendosi rilevare la tardività e, per questo, la inammissibilità delle domande svolte dalla dichiararsi in ogni caso inammissibile la domanda CP_1
della stessa relativa alla corresponsione delle somme arretrate asseritamente dovute dall'ex coniuge, in quanto domanda non connessa ex art. 40 c.p.c. con quelle del divorzio e sottoposta a diverso rito. Infatti, la trattazione congiunta di cause soggette a riti differenti può attuarsi, secondo le regole di cui all'art. 40 c.p.c., nel testo modificato dalla legge n. 353 del 1990, soltanto se tali cause siano connesse ai sensi degli artt. 31,
32, 34, 35 e 36 c.p.c.. Pertanto, non è possibile il cumulo in un unico processo della domanda di divorzio, soggetta al rito camerale, e di quella di corresponsione CP_2
soggetta a rito ordinario, trattandosi di domande non legate da vincoli di connessione, ma autonome e distinte l'una dall'altra (cfr. Cass. n. 10356 del 17.05.2005; n.20638 del
22.10.2004; n. 6660 del 15.05.2001 e n. 266 del 12.01.2000).
In conseguenza della circostanza che entrambi i figli vivono per conto proprio e sono, comunque, economicamente indipendenti, non può che revocarsi l'assegnazione della casa coniugale già disposta in favore della in quanto detto istituto CP_1
dell'assegnazione è previsto ad esclusiva tutela della conservazione dell'habitat domestico della prole convivente, minore o maggiorenne e non economicamente autonoma.
Quanto all'aspetto economico, si osserva che i coniugi sono comproprietari della casa coniugale occupata dalla la quale ha 66 anni, svolge l'attività di parrucchiera CP_1
con incassi saltuari e percepisce il reddito di inclusione pari ad euro 480,00 mensili
(come dedotto anche nelle note conclusionali dalla medesima, dove ribadiva di essere aiutata economicamente dai figli); il invece, è pensionato, con un reddito pari Pt_1
ad euro 1.467,00 mensili su 12 mensilità (cfr. dichiarazioni dei redditi, in atti), vive in un immobile in locazione (cfr. contratto, in atti), per il quale corrisponde euro 600,00 mensili a titolo di canone.
Ebbene, in ordine alla domanda di assegno divorzile, deve osservarsi che la stessa veniva svolta dalla tardivamente, come detto, dunque è da ritenersi CP_1
inammissibile. Infatti, come illustrato, la si costituiva solo nel corso del CP_1
giudizio, e precisamente dopo l'emissione della sentenza di divorzio e la scadenza dei termini di cui all'art. 183, VI comma, c.p.c., ampiamente superata, dunque, anche la fase della costituzione di cui ai termini concessi con l'ordinanza presidenziale.
L'assegno di mantenimento già statuito in favore della stessa, pertanto, deve essere revocato con decorrenza dalla sentenza di divorzio. In vista della natura della causa di divorzio e della soccombenza della le spese CP_1
di lite sostenute dal sono poste a carico della resistente nella misura di due terzi, Pt_1
liquidate come in dispositivo, compensate nel resto.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda da intendersi rigettata o inammissibile, così provvede:
-revoca la contumacia della CP_1
-revoca l'assegno di mantenimento già posto a carico del per il figlio Pt_1 Per_1
con decorrenza dal deposito del ricorso;
-revoca l'assegno di mantenimento già posto a carico del per la con Pt_1 CP_1
decorrenza dalla sentenza di divorzio;
-revoca l'assegnazione della casa coniugale già determinata in favore della CP_1
- condanna la alla rifusione delle spese di lite sostenute dal nella misura CP_1 Pt_1
di due terzi, liquidate in euro 1.692,000 per compensi professionali, oltre accessori di legge, compensate nel resto.
Così deciso in Roma, 4.10.2024
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE
Dott.ssa Francesca Cosentino Dott.ssa Marta Ienzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE PRIMA cosi composto: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Filomena Albano Giudice dott.ssa Francesca Cosentino Giudice rel. ha emanato la seguente
SENTENZA nel procedimento n. 53448/2019 R.G.T.
TRA
, rappresentato e difeso dagli avv.ti Maurizio Aloise e Katiuscia Terrei, Parte_1
come da procura in atti;
ricorrente
E
, rappresentata e difesa dall'avv. Roberto Imperiali, come da procura in atti;
CP_1
resistente
Con l'intervento del P.M.
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato il 22.8.2019 il ricorrente premetteva di avere contratto matrimonio con la resistente, dalla cui unione erano nati due figli (ormai indipendenti), di avere ottenuto il decreto di omologa della separazione consensuale il 4.5.2006, nonché che a far data dall'udienza presidenziale della separazione i coniugi vivevano separati, essendo ormai irrimediabilmente cessata la comunione materiale spirituale tra gli stessi, e chiedeva di lascare a disponibilità della casa coniugale alla moglie solo fino alla divisione del detto cespite, con revoca dell'assegno già determinato in favore della resistente (pari ad euro 250,00 mensili).
In sede presidenziale il ricorrente chiedeva anche la revoca dell'assegno di mantenimento già posto a suo carico per il figlio (pari ad euro 100,00 mensili) Per_1
e, con la memoria integrativa, quale unica condizione chiedeva determinarsi che ciascun coniuge avrebbe provveduto economicamente per conto proprio.
In quella sede venivano confermate le condizioni di cui alla separazione (dunque gli assegni a carico del ricorrente per il figlio e la moglie come detti e l'assegnazione della casa coniugale alla moglie, cespite in comproprietà tra i coniugi).
Si costituiva la resistente la quale aderiva alla domanda di divorzio e chiedeva un assegno divorzile pari ad euro 250,00 mensili, maggiorato dell'aumento Istat a decorrere dalla separazione, di poter permanere nella casa coniugale con conferma dell'assegnazione in capo alla stessa del detto immobile e la condanna del ricorrente alla corresponsione delle somme arretrate dovute per il figlio fino alla sua Per_1
indipendenza economica.
In questo giudizio è già stata emessa sentenza sullo status.
In vista, poi, della costituzione della resistente, può essere revocata la dichiarazione di contumacia che era stata emessa precedentemente alla sua costituzione.
Ebbene, deve innanzitutto darsi atto che non vi sono domande per il mantenimento dei figli, ormai indipendenti, come del resto anche emerso dall'istruttoria orale espletata, dunque può essere revocato l'assegno di mantenimento già determinato in favore del figlio ed a carico del con decorrenza dal deposito del Per_1 Pt_1
ricorso.
Deve, poi, comunque dovendosi rilevare la tardività e, per questo, la inammissibilità delle domande svolte dalla dichiararsi in ogni caso inammissibile la domanda CP_1
della stessa relativa alla corresponsione delle somme arretrate asseritamente dovute dall'ex coniuge, in quanto domanda non connessa ex art. 40 c.p.c. con quelle del divorzio e sottoposta a diverso rito. Infatti, la trattazione congiunta di cause soggette a riti differenti può attuarsi, secondo le regole di cui all'art. 40 c.p.c., nel testo modificato dalla legge n. 353 del 1990, soltanto se tali cause siano connesse ai sensi degli artt. 31,
32, 34, 35 e 36 c.p.c.. Pertanto, non è possibile il cumulo in un unico processo della domanda di divorzio, soggetta al rito camerale, e di quella di corresponsione CP_2
soggetta a rito ordinario, trattandosi di domande non legate da vincoli di connessione, ma autonome e distinte l'una dall'altra (cfr. Cass. n. 10356 del 17.05.2005; n.20638 del
22.10.2004; n. 6660 del 15.05.2001 e n. 266 del 12.01.2000).
In conseguenza della circostanza che entrambi i figli vivono per conto proprio e sono, comunque, economicamente indipendenti, non può che revocarsi l'assegnazione della casa coniugale già disposta in favore della in quanto detto istituto CP_1
dell'assegnazione è previsto ad esclusiva tutela della conservazione dell'habitat domestico della prole convivente, minore o maggiorenne e non economicamente autonoma.
Quanto all'aspetto economico, si osserva che i coniugi sono comproprietari della casa coniugale occupata dalla la quale ha 66 anni, svolge l'attività di parrucchiera CP_1
con incassi saltuari e percepisce il reddito di inclusione pari ad euro 480,00 mensili
(come dedotto anche nelle note conclusionali dalla medesima, dove ribadiva di essere aiutata economicamente dai figli); il invece, è pensionato, con un reddito pari Pt_1
ad euro 1.467,00 mensili su 12 mensilità (cfr. dichiarazioni dei redditi, in atti), vive in un immobile in locazione (cfr. contratto, in atti), per il quale corrisponde euro 600,00 mensili a titolo di canone.
Ebbene, in ordine alla domanda di assegno divorzile, deve osservarsi che la stessa veniva svolta dalla tardivamente, come detto, dunque è da ritenersi CP_1
inammissibile. Infatti, come illustrato, la si costituiva solo nel corso del CP_1
giudizio, e precisamente dopo l'emissione della sentenza di divorzio e la scadenza dei termini di cui all'art. 183, VI comma, c.p.c., ampiamente superata, dunque, anche la fase della costituzione di cui ai termini concessi con l'ordinanza presidenziale.
L'assegno di mantenimento già statuito in favore della stessa, pertanto, deve essere revocato con decorrenza dalla sentenza di divorzio. In vista della natura della causa di divorzio e della soccombenza della le spese CP_1
di lite sostenute dal sono poste a carico della resistente nella misura di due terzi, Pt_1
liquidate come in dispositivo, compensate nel resto.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda da intendersi rigettata o inammissibile, così provvede:
-revoca la contumacia della CP_1
-revoca l'assegno di mantenimento già posto a carico del per il figlio Pt_1 Per_1
con decorrenza dal deposito del ricorso;
-revoca l'assegno di mantenimento già posto a carico del per la con Pt_1 CP_1
decorrenza dalla sentenza di divorzio;
-revoca l'assegnazione della casa coniugale già determinata in favore della CP_1
- condanna la alla rifusione delle spese di lite sostenute dal nella misura CP_1 Pt_1
di due terzi, liquidate in euro 1.692,000 per compensi professionali, oltre accessori di legge, compensate nel resto.
Così deciso in Roma, 4.10.2024
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE
Dott.ssa Francesca Cosentino Dott.ssa Marta Ienzi