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Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 23/05/2025, n. 96 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 96 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PAVIA Sezione I Civile
procedura n. 15-1/2024 R.G. Procedimento Unitario
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale in composizione collegiale, nella persona dei seguenti magistrati:
Dott. E. RIZZI presidente est.
Dott.ssa F.P. CLARIS APPIANI giudice
Dott.ssa M. CUNATI giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
avente ad oggetto la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale di:
- , con sede legale in Voghera (PV), via Emilia Parte_1
n. 80 (C.F./P.I.: ); comparsa all'udienza del 04.12.2024, non P.IVA_1
costituito.
Visto il ricorso con cui
- (C.F./P.I. , Controparte_1 P.IVA_2
rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Mazzi (C.F.:
) C.F._1
ha chiesto che venga dichiarata la liquidazione giudiziale dell'impresa sopra indicata;
vista la documentazione allegata al ricorso. TRIBUNALE DI PAVIA
******
Questo Tribunale è territorialmente competente ai sensi dell'art. 27 CCII in quanto la sede legale della società debitrice è situata nel circondario dell'intestato
Ufficio giudiziario.
Va preliminarmente dato atto del superamento della soglia dei debiti scaduti fissata dal legislatore (art. 49, ultimo comma, CCII) in € 30.000.
Il solo credito vantato dalla ricorrente ammonta a € 478.450,87, come documentato in ricorso.
Va poi aggiunto il debito verso l'agente della riscossione di € 679.433,52 (v. estratto lista cartelle acquisito dalla cancelleria). Controparte_2
In merito alla assoggettabilità alla disciplina della liquidazione giudiziale e al superamento delle soglie soggettive di cui gli artt. 2 primo comma lett. d) va osservato che il resistente non ha sollevato eccezioni in proposito e pertanto possono ritenersi superate in virtù del meccanismo di inversione dell'onere della prova vigente sul punto.
In ogni caso dall'ultimo bilancio depositato, relativo all'anno di esercizio
2021 risultano un attivo di € 1.010.330,00 e debiti complessivi per 822.251,00. Si consideri in ogni caso che tenendo conto dell'ammontare del credito della ricorrente e del credito nei confronti dell'erario, come sopra indicati, il tetto dei
500.000 euro di debiti anche non scaduti risulta abbondantemente superato.
Quanto allo stato di insolvenza della società resistente, è opportuno premettere che, ai sensi degli artt. 2 primo comma lett. b) e 121 CCII, “lo stato di insolvenza si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni”.
Alla stregua di detta disposizione il tribunale concorsuale deve quindi formulare un giudizio di probabilità – basandosi sui dati di cui è a conoscenza e pag. 2
TRIBUNALE DI PAVIA
tenendo conto di tutte le massime di esperienza in materia economica e di tecnica commerciale – riguardo alla possibilità dell'imprenditore insolvente di adempiere regolarmente alle obbligazioni assunte, cioè con modalità e tempi fisiologici, indipendentemente dai motivi che hanno generato la generale situazione di difficoltà economica dell'impresa e indipendentemente dalla consistenza del patrimonio medesimo.1
Nel caso in esame l'insolvenza deve essere ritenuta manifesta considerato che il creditore istante ha documentato altresì l'esperimento di azione esecutiva mobiliare con esito negativo. Anche il mancato adempimento dell'accordo transattivo che era stato concluso con la ricorrente testimonia in favore dello stato di insolvenza.
Inoltre, si consideri che dal conto economico dell'ultimo bilancio di esercizio depositato (anno 2021) risulta un utile di 8105 euro a riprova della impossibilità della debitrice di poter far fronte al complessivo ammontare dei debiti.
Infine, con riferimento al debito tributario, per il giudice di legittimità del tutto legittimamente l'autorità giudiziaria ordinaria adita per la dichiarazione di fallimento dell'imprenditore insolvente a fronte di un ingente debito tributario provvede a tale dichiarazione, senza entrare nel merito delle pretese impositive e senza, pertanto, violare alcun principio in tema di riparto di giurisdizione tra G.O. e
Commissioni tributarie.2
PQM
visti gli artt. 2 e 121 CCII;
visto l'art. 49 terzo comma lett. f) CCII
DICHIARA
l'apertura del procedimento di liquidazione giudiziale di:
TRIBUNALE DI PAVIA
- Parte_2
[...]
giudice delegato il dr Erminio Rizzi
NOMINA curatore la d.ssa Persona_1
che per la sua comprovata professionalità, è in possesso dei requisiti necessari per la gestione della procedura;
ORDINA al debitore di depositare, entro tre giorni dalla data di comunicazione della presente sentenza, i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché
l'elenco dei creditori, con l'indicazione dei rispettivi crediti;
ORDINA al curatore di procedere con sollecitudine, ai sensi dell'art. 195 CCII, all'inventariazione dei beni esistenti nei locali di pertinenza dell'impresa in liquidazione (sede principale, eventuali sedi secondarie ovvero locali e spazi a qualunque titolo utilizzati), anche se del caso omettendo l'apposizione dei sigilli, salvo che sussistano ragioni concrete che la rendano necessaria, utile e/o comunque opportuna tenuto conto della natura e dello stato dei beni;
in tal caso dovrà procedersi a norma degli artt. 752 e ss. c.p.c. e 193 CCII;
il curatore è autorizzato sin d'ora a richiedere l'ausilio della forza pubblica;
per i beni e le cose sulle quali non è possibile apporre i sigilli, si procederà ai sensi dell'art. 758 codice di rito;
nell'immediato, il curatore procederà comunque, con la massima urgenza e utilizzando i più opportuni strumenti, anche fotografici, ad una prima ricognizione dei suddetti beni, onde prenderne cognizione ed evitarne occultamento o dispersione, eventualmente anche senza la presenza del cancelliere e dello stimatore, depositando in cancelleria il verbale di ricognizione sommaria entro e non oltre i dieci giorni successivi a quello in cui vi avrà provveduto;
pag. 4
TRIBUNALE DI PAVIA
FISSA per il giorno 01.10.2025 ore 11,00
l'adunanza per l'esame dello stato passivo davanti al Giudice Delegato, nel suo ufficio (ubicato nel Palazzo di Giustizia, ala vecchia, piano primo, stanza n. 14 in piazza del Tribunale 1, Pavia), avvertendo il debitore che può chiedere di essere sentito ai sensi dell'art. 95 legge fallimentare e che può intervenire nella già menzionata udienza per essere del pari sentito sulle domande di ammissione al passivo;
ASSEGNA ai creditori e ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore il termine perentorio di giorni trenta prima della data dell'adunanza come sopra fissata per la presentazione, mediante trasmissione all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore, delle domande di insinuazione e dei relativi documenti, con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
AUTORIZZA il curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155- sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
pag. 5
TRIBUNALE DI PAVIA
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice.
Lo autorizza ad utilizzare un gestionale a sua scelta per tutta la durata della procedura
AUTORIZZA fin d'ora il pagamento di tutto quanto annotato nel foglio notizie (cd campione civile), dell'IVA e del gestionale digitale per tutta la durata della procedura di liquidazione, invitando il curatore a depositare per il visto del Giudice Delegato i modelli fiscali di pagamento e le fatture con attestazione di pagamento.
AUTORIZZA la prenotazione a debito delle spese di procedura come per legge;
ORDINA che la presente sentenza sia comunicata e pubblicata ai sensi dell'articolo 45 CCII.
Pavia, venerdì 23 maggio 2025
Il giudice Erminio Rizzi
pag. 6
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 cfr in proposito cass. n. 5736/1993 2 cfr in proposito Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 5856 del 22/02/2022 (Rv. 664038 - 01) in C.E.D. cassazione pag. 3
procedura n. 15-1/2024 R.G. Procedimento Unitario
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale in composizione collegiale, nella persona dei seguenti magistrati:
Dott. E. RIZZI presidente est.
Dott.ssa F.P. CLARIS APPIANI giudice
Dott.ssa M. CUNATI giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
avente ad oggetto la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale di:
- , con sede legale in Voghera (PV), via Emilia Parte_1
n. 80 (C.F./P.I.: ); comparsa all'udienza del 04.12.2024, non P.IVA_1
costituito.
Visto il ricorso con cui
- (C.F./P.I. , Controparte_1 P.IVA_2
rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Mazzi (C.F.:
) C.F._1
ha chiesto che venga dichiarata la liquidazione giudiziale dell'impresa sopra indicata;
vista la documentazione allegata al ricorso. TRIBUNALE DI PAVIA
******
Questo Tribunale è territorialmente competente ai sensi dell'art. 27 CCII in quanto la sede legale della società debitrice è situata nel circondario dell'intestato
Ufficio giudiziario.
Va preliminarmente dato atto del superamento della soglia dei debiti scaduti fissata dal legislatore (art. 49, ultimo comma, CCII) in € 30.000.
Il solo credito vantato dalla ricorrente ammonta a € 478.450,87, come documentato in ricorso.
Va poi aggiunto il debito verso l'agente della riscossione di € 679.433,52 (v. estratto lista cartelle acquisito dalla cancelleria). Controparte_2
In merito alla assoggettabilità alla disciplina della liquidazione giudiziale e al superamento delle soglie soggettive di cui gli artt. 2 primo comma lett. d) va osservato che il resistente non ha sollevato eccezioni in proposito e pertanto possono ritenersi superate in virtù del meccanismo di inversione dell'onere della prova vigente sul punto.
In ogni caso dall'ultimo bilancio depositato, relativo all'anno di esercizio
2021 risultano un attivo di € 1.010.330,00 e debiti complessivi per 822.251,00. Si consideri in ogni caso che tenendo conto dell'ammontare del credito della ricorrente e del credito nei confronti dell'erario, come sopra indicati, il tetto dei
500.000 euro di debiti anche non scaduti risulta abbondantemente superato.
Quanto allo stato di insolvenza della società resistente, è opportuno premettere che, ai sensi degli artt. 2 primo comma lett. b) e 121 CCII, “lo stato di insolvenza si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni”.
Alla stregua di detta disposizione il tribunale concorsuale deve quindi formulare un giudizio di probabilità – basandosi sui dati di cui è a conoscenza e pag. 2
TRIBUNALE DI PAVIA
tenendo conto di tutte le massime di esperienza in materia economica e di tecnica commerciale – riguardo alla possibilità dell'imprenditore insolvente di adempiere regolarmente alle obbligazioni assunte, cioè con modalità e tempi fisiologici, indipendentemente dai motivi che hanno generato la generale situazione di difficoltà economica dell'impresa e indipendentemente dalla consistenza del patrimonio medesimo.1
Nel caso in esame l'insolvenza deve essere ritenuta manifesta considerato che il creditore istante ha documentato altresì l'esperimento di azione esecutiva mobiliare con esito negativo. Anche il mancato adempimento dell'accordo transattivo che era stato concluso con la ricorrente testimonia in favore dello stato di insolvenza.
Inoltre, si consideri che dal conto economico dell'ultimo bilancio di esercizio depositato (anno 2021) risulta un utile di 8105 euro a riprova della impossibilità della debitrice di poter far fronte al complessivo ammontare dei debiti.
Infine, con riferimento al debito tributario, per il giudice di legittimità del tutto legittimamente l'autorità giudiziaria ordinaria adita per la dichiarazione di fallimento dell'imprenditore insolvente a fronte di un ingente debito tributario provvede a tale dichiarazione, senza entrare nel merito delle pretese impositive e senza, pertanto, violare alcun principio in tema di riparto di giurisdizione tra G.O. e
Commissioni tributarie.2
PQM
visti gli artt. 2 e 121 CCII;
visto l'art. 49 terzo comma lett. f) CCII
DICHIARA
l'apertura del procedimento di liquidazione giudiziale di:
TRIBUNALE DI PAVIA
- Parte_2
[...]
giudice delegato il dr Erminio Rizzi
NOMINA curatore la d.ssa Persona_1
che per la sua comprovata professionalità, è in possesso dei requisiti necessari per la gestione della procedura;
ORDINA al debitore di depositare, entro tre giorni dalla data di comunicazione della presente sentenza, i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché
l'elenco dei creditori, con l'indicazione dei rispettivi crediti;
ORDINA al curatore di procedere con sollecitudine, ai sensi dell'art. 195 CCII, all'inventariazione dei beni esistenti nei locali di pertinenza dell'impresa in liquidazione (sede principale, eventuali sedi secondarie ovvero locali e spazi a qualunque titolo utilizzati), anche se del caso omettendo l'apposizione dei sigilli, salvo che sussistano ragioni concrete che la rendano necessaria, utile e/o comunque opportuna tenuto conto della natura e dello stato dei beni;
in tal caso dovrà procedersi a norma degli artt. 752 e ss. c.p.c. e 193 CCII;
il curatore è autorizzato sin d'ora a richiedere l'ausilio della forza pubblica;
per i beni e le cose sulle quali non è possibile apporre i sigilli, si procederà ai sensi dell'art. 758 codice di rito;
nell'immediato, il curatore procederà comunque, con la massima urgenza e utilizzando i più opportuni strumenti, anche fotografici, ad una prima ricognizione dei suddetti beni, onde prenderne cognizione ed evitarne occultamento o dispersione, eventualmente anche senza la presenza del cancelliere e dello stimatore, depositando in cancelleria il verbale di ricognizione sommaria entro e non oltre i dieci giorni successivi a quello in cui vi avrà provveduto;
pag. 4
TRIBUNALE DI PAVIA
FISSA per il giorno 01.10.2025 ore 11,00
l'adunanza per l'esame dello stato passivo davanti al Giudice Delegato, nel suo ufficio (ubicato nel Palazzo di Giustizia, ala vecchia, piano primo, stanza n. 14 in piazza del Tribunale 1, Pavia), avvertendo il debitore che può chiedere di essere sentito ai sensi dell'art. 95 legge fallimentare e che può intervenire nella già menzionata udienza per essere del pari sentito sulle domande di ammissione al passivo;
ASSEGNA ai creditori e ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore il termine perentorio di giorni trenta prima della data dell'adunanza come sopra fissata per la presentazione, mediante trasmissione all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore, delle domande di insinuazione e dei relativi documenti, con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
AUTORIZZA il curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155- sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
pag. 5
TRIBUNALE DI PAVIA
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice.
Lo autorizza ad utilizzare un gestionale a sua scelta per tutta la durata della procedura
AUTORIZZA fin d'ora il pagamento di tutto quanto annotato nel foglio notizie (cd campione civile), dell'IVA e del gestionale digitale per tutta la durata della procedura di liquidazione, invitando il curatore a depositare per il visto del Giudice Delegato i modelli fiscali di pagamento e le fatture con attestazione di pagamento.
AUTORIZZA la prenotazione a debito delle spese di procedura come per legge;
ORDINA che la presente sentenza sia comunicata e pubblicata ai sensi dell'articolo 45 CCII.
Pavia, venerdì 23 maggio 2025
Il giudice Erminio Rizzi
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1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 cfr in proposito cass. n. 5736/1993 2 cfr in proposito Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 5856 del 22/02/2022 (Rv. 664038 - 01) in C.E.D. cassazione pag. 3