Decreto cautelare 8 settembre 2025
Sentenza breve 13 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Trento, sez. I, sentenza breve 13/10/2025, n. 148 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Trento |
| Numero : | 148 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00148/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00125/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento
(Sezione Unica)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 125 del 2025, proposto da
LNDC Animal Protection; LAV - Lega Anti Vivisezione; E.N.P.A. - Ente Nazionale Protezione Animali Onlus, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dagli avvocati Michele Pezone e Paolo Emilio Letrari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
- la Provincia Autonoma di Trento, in persona del Presidente pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Evelina Stefani, IAluisa Cattoni e Danilo Cabras dell’Avvocatura della Provincia, con domicilio digitale presso la PEC del terzo difensore e con domicilio fisico eletto presso la sede dell’Avvocatura in Trento, Piazza Dante n. 15;
- il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia, e presso i cui uffici, in Trento, Largo Porta Nuova n. 9, è per legge domiciliato;
nei confronti
della Società Allevatori di Ala, Società Semplice Agricola, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
del Decreto del Presidente della Provincia autonoma di Trento n. 42 del 04.09.2025 avente ad oggetto: "Legge provinciale 11 luglio 2018, n. 9 e s.m. Autorizzazione alla rimozione tramite abbattimento di massimo due esemplari di lupo (Canis lupus)" e di tutti gli atti presupposti o successivi ad esso collegati.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista l’istanza cautelare presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto il decreto cautelare n. 23/2025, depositato in data 8 settembre 2025;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica;
Viste la memoria e la documentazione di parte ricorrente;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Provincia Autonoma di Trento, e viste la documentazione e la memoria depositate;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore il consigliere IA AN alla camera di consiglio del giorno 9 ottobre 2025, e uditi i difensori di parte ricorrente e della Provincia, presenti come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
A. – Con il ricorso in esame, notificato e depositato il 7 settembre 2025, le associazioni istanti – le quali evidenziano di avere quale fine statutario la salvaguardia faunistica, la tutela degli animali e un concreto collegamento con il territorio interessato – insorgono contro il provvedimento del Presidente della Provincia Autonoma di Trento n. 42 del 4 settembre 2025, con il quale è stata autorizzata la rimozione tramite abbattimento di massimo due esemplari di lupo (Canis lupus) ai sensi della l.p. n. 9/2018.
Detto provvedimento secondo le ricorrenti sarebbe palesemente illegittimo per:
1) Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1 della Direttiva UE 1237/2025 in relazione agli artt. 14 e 16 della direttiva 92/43/CEE del consiglio del 21 maggio 1992 – Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 50 della L.P. 01.08.2025 n. 5 – Carenza di potere – Nullità ex art. 21 septies L. 7 agosto 1990, n. 241 ;
2) Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 12 e 16 della direttiva 92/43/CEE del consiglio del 21 maggio 1992 – Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 11 del Regolamento attuativo (D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357) e dell’art. 19 della Legge 11 febbraio 1992, n. 157 - Violazione del principio di proporzionalità – Sviamento ed potere Eccesso di potere per carenza, illogicità e contraddittorietà della motivazione - Ai sensi del combinato disposto dell’art. 97 Costituzione e dell’art. 21 octies Legge n. 241/1990 – Annullabilità del provvedimento impugnato ;
3) Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 12 e 16 della direttiva 92/43/CEE del consiglio del 21 maggio 1992 - Eccesso di potere per carenza, illogicità e contraddittorietà della motivazione - Ai sensi del combinato disposto dell’art. 97 Costituzione e dell’art. 21 octies Legge n. 241/1990 – violazione del principio di proporzionalità – sviamento di potere .
Sostengono, in particolare, che il decreto sarebbe nullo ai sensi dell’art. 21 septies della l. n. 241/1990, in quanto in base all’art. 50 della l.p. n. 5/2025 la competenza sarebbe non più del Presidente della Provincia, bensì della Giunta Provinciale.
Sul piano sostanziale, assumono l’insussistenza delle condizioni per la deroga di cui all’art. 16 della direttiva 92/43/CEE, tenuto conto di una motivazione apparente in ordine all’assenza di alternative valide, a fronte altresì di una presunta inefficienza dell’attuale sistema di protezione del bestiame; deducendo altresì la violazione del principio di precazione di cui all’art. 191 del TFUE.
Hanno, quindi, chiesto l’annullamento del provvedimento, previa misura cautelare anche monocratica.
B. – Con il decreto cautelare n. 23, depositato in data 8 settembre 2025, è stata respinta l’istanza di misure cautelari monocratiche ex art. 56 cod. proc. amm.; e il relativo appello cautelare è stato dichiarato inammissibile con decreto n. 3305 datato 11 settembre 2025 della Sesta Sezione del Consiglio di Stato.
C. – Si è costituito in giudizio il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica; e la parte ricorrente ha depositato memoria e documentazione.
D. – Si è costituita in giudizio la Provincia Autonoma di Trento, la quale ha depositato documentazione e, con memoria in vista della camera di consiglio per la trattazione dell’istanza cautelare, ha preliminarmente eccepito: a) la carenza di legittimazione ad agire delle associazioni istanti in ragione del potenziale conflitto di interessi tra le stesse, il cui fine statutario parrebbe quello di tutelare tutti gli animali (non solo i lupi); b) in particolare poi, la carenza di legittimazione della Lega nazionale per la Difesa del Cane Animal Protection, priva del riconoscimento ministeriale prescritto, e il cui statuto indica iniziative essenzialmente rivolte alla tutela dei cani.
La Provincia ha, altresì, eccepito l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse per il mutamento della situazione di fatto rispetto a quella esistente al momento di proposizione del ricorso. Ha quindi precisato che in data 20 settembre 2025 il Corpo forestale ha parzialmente eseguito il decreto attraverso la rimozione tramite abbattimento di un lupo maschio adulto appartenente al branco gravitante nella IA RE.
Nel merito, ha avversato tutti i profili di censura chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato, previa reiezione dell’istanza cautelare.
E. – Alla camera di consiglio del giorno 9 ottobre 2025, presenti i difensori della parte ricorrente e della Provincia Autonoma di Trento, come specificato a verbale, il Presidente del Collegio ha dato avviso della possibile definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.. I difensori hanno quindi reso chiarimenti anche alla luce di tale avviso, e la causa è stata posta in decisione.
F. – Ritiene preliminarmente il Collegio di potere definire il giudizio con sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm. e adottata in esito alla camera di consiglio per la trattazione delle istanze cautelari, sussistendone tutti i presupposti; possibilità, questa, espressamente indicata dal Presidente del Collegio alle parti presenti.
Sempre in via preliminare – e in funzione anche della decisione ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm. – si rende necessario statuire sulle istanze istruttorie formulate dalla parte ricorrente nella memoria depositata il 2 ottobre 2025, con cui la predetta ha chiesto di acquisire:
1) presso la Provincia autonoma di Trento, presso la Società Allevatori di Ala, nonché presso il Comune di Ala quale proprietario della malga, documentazione attestante l’eventuale presenza di bestiame al pascolo, alla data dell’udienza cautelare;
2) presso la Provincia autonoma di Trento: a) i verbali e gli atti di pubblica fede redatti dal personale del Corpo forestale del Trentino riportanti le circostanze di tempo e di luogo in cui è avvenuto l’abbattimento del sopra menzionato esemplare di lupo, oltre alla documentazione attestante l’esame autoptico e l’identificazione genetica eventualmente eseguiti sulla carcassa dell’animale ucciso; b) tutta la documentazione eventualmente attestante eventi di predazione verificatisi nel territorio della IA RE successivamente alla data del 20 settembre 2025.
Ritiene il Collegio, quanto alla prima istanza, che la stessa, avendo quale fine di conoscere se vi siano ancora animali al pascolo e se vi sia ancora attività di alpeggio – e, pertanto, ancora rischi di ulteriori danni a tali animali – finisce per incidere sull’interesse alla tutela cautelare, in quanto il decreto dispone che “i prelievi con abbattimento avvengano nella IA RE entro la fine del periodo di pascolo 2025”; con un’incidenza della fine dell’alpeggio sull’efficacia stessa del provvedimento.
Orbene – premesso che il profilo cautelare resta assorbito dalla pronuncia nel merito – osserva il Collegio che tale istanza risulta sostanzialmente soddisfatta da quanto reso noto dalla difesa della Provincia, la quale ha precisato che il periodo di alpeggio non è terminato e che, in atto, si riscontra ancora parecchio bestiame al pascolo sulla IA RE (v. memoria della PAT depositata il 6 ottobre 2025); chiarendo in camera di consiglio che tale situazione attiene anche alla malga DE.
Sotto tale profilo non convince la difesa di parte ricorrente, la quale – nel rendere chiarimenti in camera di consiglio – ha introdotto un argomento nuovo, non dedotto né in ricorso né nella memoria depositata, adombrando, rispetto all’area che sarebbe interessata sostanzialmente dalla potenziale esecuzione del provvedimento, una sorta di scollamento tra l’esito dell’istruttoria asseritamente delimitata all’area della malga DE, e il contenuto del decreto di autorizzazione all’abbattimento dei lupi, esteso alla IA RE.
Venendo in rilievo un’argomentazione non ritualmente dedotta, della stessa non può tenersi conto; e, d’altro canto, la stessa è stata introdotta anche al precipuo fine di argomentare sulla persistente (o meno) utilità della misura cautelare ove si dovesse ritenere che il provvedimento impugnato resti delimitato alla circoscritta area della malga, e che nella stessa non vi sia più il bestiame; circostanza, come accennato, superata dalla definizione del giudizio nel merito.
Per quanto attiene, invece, alle altre istanze istruttorie, non sussistono i presupposti per l’accoglimento, in quanto:
- con riferimento all’ulteriore articolata richiesta istruttoria di cui al superiore punto a), la stessa non appare conducente ai fini della cognizione della legittimità del provvedimento, avendo ad oggetto atti che attengono piuttosto alla fase esecutiva del decreto di abbattimento;
- quanto alla documentazione di cui al punto b), eventualmente attestante eventi di predazione verificatisi nel territorio della IA RE successivamente alla data del 20 settembre 2025, la stessa costituisce oggetto di un monitoraggio sugli effetti della rimozione del lupo, raccomandato dall’ISPRA, “sia in termini di riduzione delle predazioni sia sulle dinamiche del nucleo di lupi presenti nell’area”, che non attiene alla legittimità del provvedimento impugnato, la quale va (ovviamente) vagliata tenendo conto dello stato di fatto e di diritto esistente al momento della sua adozione.
G. – Nel merito, si ritiene di potere prescindere dalle ulteriori eccezioni in rito sollevate dalla Provincia in ordine alla sopravvenuta carenza di interesse e alla legittimazione ad agire delle associazioni – sulla quale (legittimazione), peraltro, sussistono seri dubbi tenuto conto di tutto quanto dedotto dalla difesa della Provincia – in quanto il ricorso non è fondato.
G.1. – Non è meritevole di accoglimento il primo profilo – teoricamente assorbente – della dedotta nullità del provvedimento ex art. 21 septies della l. n. 241/1990 per asserita violazione dell’art. 50 della l.p. n. 5/2025.
Deve, sul punto rilevarsi che:
- il provvedimento impugnato continua ad applicare il più favorevole stato di protezione rigorosa, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 16 della direttiva 92/43/CEE e dall’art. 1 della l.p. n. 9/2018; sicché l’eventuale accoglimento di tale motivo avrebbe l’effetto paradossale di imporre, astrattamente, alla Provincia l’applicazione immediata del nuovo e più sfavorevole regime successivo al declassamento del livello di protezione del lupo;
- e, tuttavia, la concreta applicazione dell’art. 1 quater della l.p. n. 9/2018 è subordinata al rispetto non solo di quanto previsto dall’articolo 14 della direttiva 92/43/CEE, ma altresì dei principi di tutela previsti dalla l. n. 157/1992 e dalla disciplina contenuta nella l.p. n. 24/1991 (legge provinciale sulla caccia), con la correlativa adozione di un piano di controllo della specie.
Deve, in particolare, rilevarsi che la norma provinciale (art. 1 quater ) – rubricata “ Disposizioni per il recepimento della direttiva (UE) 2025/1237 ”, aggiunta dall’art. 50, co. 3, della l.p. n. 5/2025 (entrata in vigore il 2 agosto 2025) – stabilisce che “ 1. In attuazione della direttiva (UE) 2025/1237 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2025, che modifica la direttiva 92/43/CEE del Consiglio per quanto riguarda lo status di protezione del lupo (Canis lupus), la Giunta provinciale può disporre abbattimenti di esemplari della specie Canis lupus, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 14 della direttiva 92/43/CEE, dei principi di tutela previsti dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), e della disciplina prevista dalla legge provinciale 9 dicembre 1991, n. 24 (legge provinciale sulla caccia 1991) per la specie Canis lupus, previo parere dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e ferma restando la necessità di mantenere la popolazione in uno stato di conservazione soddisfacente ”;
- vi è, pertanto, un preciso richiamo:
a) all’art. 14 della direttiva n. 92/43/CEE, che prevede l’adozione di misure per assicurare la compatibilità del prelievo nell’ambiente naturale con il mantenimento della specie interessata in uno stato di conservazione soddisfacente; con una necessaria regolamentazione di periodi e/o metodi di prelievo, di un sistema di autorizzazioni di prelievi o di quote, e la valutazione dell’effetto delle misure adottate;
b) alla legge nazionale sulla protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio; e, altresì, vi è il richiamo anche alla legge provinciale sulla caccia, che disciplina l’esercizio della caccia nella provincia di Trento, con la finalità di tutela della fauna selvatica sulla base innanzitutto di un piano faunistico predisposto dalla Provincia e deliberato dalla Giunta provinciale, soggetto a revisione periodica (v. art. 5).
Va, per completezza, osservato che nelle premesse del provvedimento si è dato atto dell’inapplicabilità del su riportato art. 1 quater , facendo specifico riferimento alla mancata predisposizione del piano di controllo della specie in interesse a livello provinciale.
La dedotta nullità del decreto impugnato, pertanto, non coglie nel segno.
G.2. – Anche le altre due doglianze – che per ragioni di ordine logico-sistematico possono essere esaminate congiuntamente – non sono fondate.
Deve preliminarmente rilevarsi che il provvedimento impugnato e il presupposto parere dell’ISPRA costituiscono espressione di ampia discrezionalità amministrativa basata su valutazioni tecniche che non presentano aspetti di macroscopica irragionevolezza, o errori e/o travisamento dei fatti quali accertati; condizioni necessarie affinché il giudice amministrativo possa sindacare il vizio dell’eccesso di potere.
Ciò premesso, il censurato decreto è supportato dalle condizioni e dalle circostanze di fatto imposte dall’art. 1 della l.p. n. 9/2018 e dell’art. 16 della direttiva 92/43/CEE; ed è stato adottato dopo avere ottenuto il preventivo parere favorevole dell’ISPRA e sulla base del Rapporto istruttorio del Servizio Faunistico, atti dal contenuto articolato avverso i quali parte ricorrente – che, peraltro, non risulta neanche averne chiesto l’ostensione – non muove convincenti profili di doglianza, rimanendo piuttosto su un piano astratto.
Va, sul punto, osservato che:
- la normativa applicabile, e concretamente applicata – ferma restando la condizione per cui “ non esista un’altra soluzione valida e che la deroga non pregiudichi il mantenimento, in uno stato di conservazione soddisfacente, delle popolazioni della specie interessata nella sua area di ripartizione naturale ” – individua, tra le ipotesi in cui si può autorizzare l’abbattimento, anche la necessità di “ prevenire danni gravi, specificatamente alle colture, all'allevamento, ai boschi, al patrimonio ittico, alle acque e ad altre forme di proprietà, per garantire l'interesse della sanità e della sicurezza pubblica o per altri motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, inclusi motivi di natura sociale o economica e motivi tali da comportare conseguenze positive di primaria importanza per l'ambiente ” (art. 1, co. 1, della l.p. n. 9/2018 sostanzialmente riproduttivo dell’art. 16, co. 1, della direttiva Habitat; negli stessi termini l’art. 11, lettera b, del d.P.R. n. 357/1997 di attuazione della direttiva 92/43/CEE);
- in particolare, l’art. 16 della direttiva - in applicazione del principio di proporzionalità - consente espressamente di derogare al divieto di abbattimento “a condizione che non esista un’altra soluzione valida e che la deroga non pregiudichi il mantenimento, in uno stato di conservazione soddisfacente, delle popolazioni della specie interessata nella sua area di ripartizione naturale” in una serie di ipotesi tipizzate, tra le quali è espressamente compresa anche la necessità di “prevenire gravi danni, segnatamente alle colture, all’allevamento, ai boschi, al patrimonio ittico e alle acque e ad altre forme di proprietà”;
- con riguardo all’istruttoria condotta, centrale è il parere dell’ISPRA del 1° settembre 2025, il quale – in presenza di due eventi di danno grave a breve termine, avvenuti nei giorni 11 e 13 agosto 2025 nella malga DE (il secondo, ha interessato animali all’interno del recinto), indicata quale esempio complessivamente virtuoso di prevenzione in IA – ha esplicitato, con adeguata motivazione, la sussistenza di tutte e tre le condizioni necessarie per rimozione di individui di lupo, riferita al branco identificato quale “branco n. 1 denominato IA”, i cui dati genetici anche recenti confermano la frequentazione da parte di tale branco della su citata malga e di quelle vicine; e al relativo impatto sull’allevamento bovino delle malghe della IA RE e presso la malga DE;
- dall’istruttoria condotta, richiamata nelle premesse del decreto n. 42/2025, si evince la presenza di un danno, oltre che “grave a breve termine”, anche “cronico”.
In particolare, dall’esame di tutti gli atti istruttori emerge che:
- l’ISPRA ha riconosciuto in sostanza un quadro di danni che, nel suo complesso, sarebbe addirittura superiore al livello evidenziato nella Relazione istruttoria, anche tenendo conto del contesto specifico, in quanto il Comune di Ala – individuato quale Comune soggetto a danno cronico da lupo (uno dei sei Comuni risultati “hotspot”) – è lo stesso nel quale ricade la malga DE, con conseguente applicazione anche del suddetto criterio del “danno grave cronico”; e il Servizio Faunistico, nella relazione istruttoria del 2 settembre 2025, ha evidenziato l’incidenza del branco n. 1 sull’intero territorio della IA Trentina; elementi, questi, che finiscono anche per depotenziare l’argomento irritualmente speso dalla difesa di parte ricorrente in camera di consiglio, in ordine alla presunta valutazione della sola malga DE;
- la sostenibilità della misura adottata (abbattimento di massimo soli due individui nella provincia nel 2025), indicata quale idonea e necessaria in un contesto valutato come di urgenza e di particolare criticità, a fronte dello stato di conservazione soddisfacente della popolazione di lupi nella stessa provincia, come indicato dall’ISPRA (v. il riferimento, nel provvedimento e nella relazione istruttoria, al Rapporto Grandi Carnivori 2024 della Provincia Autonoma di Trento; nonché, vedasi il protocollo lupi confidenti ISPRA, in atti).
Deve anche considerarsi che - come emerge sempre dagli atti istruttori – le misure finora adottate (anche tre dissuasori acustico-luminosi sul lato più esposto alle incursioni; e uno speciale voltmetro capace di spegnere/accendere l’elettrificatore a distanza e di indicare la direzione delle eventuali dispersioni di corrente presenti sul circuito) non hanno impedito ai lupi di superare anche le recinzioni elettrificate (con una tensione elettrica superiore al limite minimo considerato per ritenere un’opera di prevenzione idonea, cioè 3000 V: v. stralcio della richiesta di parere all’ISPRA).
Ciò chiarito, non convince la ricorrente nella parte in cui – con un profilo del secondo motivo – deduce l’assenza del primo requisito (danno grave a breve termine) sulla base del “ regime di indennizzo a valore di mercato (del bene danneggiato) dei danni (compreso quello derivante dalla mancata o ridotta produzione conseguente alla perdita del bene indennizzato) provocati dai grandi carnivori ” (cfr. pag. 20 del ricorso): invero, nel decreto impugnato è stata, ragionevolmente, valorizzata la complessiva incidenza della situazione di oggettiva emergenza non solo in termini di pesante perdita economica diretta, ma anche in termini di “ abbandono dell’attività di alpeggio, impatto sui servizi ecosistemici connessi all’attuale assetto silvo pastorale e contestuale perdita per il comparto dell’economia di montagna ”; e di “ interesse alla conservazione del sistema apicolturale ” oltre che di prevenzione di danni agli allevamenti (così, le premesse del decreto).
Non può essere accolto neppure il profilo relativo alla presunta violazione del principio di proporzionalità, sul quale parte ricorrente si sofferma anche nella memoria ribadendo il presunto insufficiente sforzo di prevenzione presso la malga DE.
Ad avviso del Collegio tale deduzione non tiene conto:
- di quanto evidenziato negli atti istruttori richiamati nel provvedimento, avuto riguardo sia alla potenza delle reti elettrificate, sia agli altri sistemi di dissuasione (sonori); sia, infine, alle ragioni verosimilmente dei varchi tra i fili, creati dagli stessi lupi (valutazione di ISPRA, non contestata);
- dello speciale voltmetro capace di spegnere/accendere l’elettrificatore a distanza e di indicare la direzione delle eventuali dispersioni di corrente presenti sul circuito; né, del rinnovo, nel 2025, del prestito di tre dissuasori acustico-luminosi.
Inoltre, per quanto attiene ai cani da guardiania, parte ricorrente non tiene conto di quanto emerso dal parere ISPRA, da cui si evince l’attuale impossibilità di utilizzare tale sistema di protezione in relazione alle specifiche condizioni di allevamento (consorzio con unica recinzione e capi afferenti a diversi proprietari che renderebbe in atto difficoltoso mantenere una muta di cani, i quali devono afferire ad un unico pastore); sicché, in questa fase – e tenuto conto della peculiarità del caso esaminato – le misure di prevenzione attuate sono quelle possibili in relazione alla situazione concreta, senza che tale punto sia stato efficacemente contestato.
Osserva quindi il Collegio che le ricorrenti, ancora una volta, si fermano sul piano dell’astratta efficienza dei vari sistemi di protezione, nonché sulla dubbia efficacia dell’abbattimento quale elemento di dissuasione, oggetto certo di un dibattito, ma che non può per ciò solo condurre a ritenere, soprattutto nel caso concreto indicato anche come “cronico” dall’ISPRA, che tale misura non sia adatta rispetto alle alternative concretamente possibili.
Allo stesso modo – e con riferimento alla possibile cattura e trasporto dei lupi in altra località – nel provvedimento vi è uno specifico passaggio che rende evidente come tale aspetto sia stato preso in considerazione, dandosi atto della non percorribilità di tale alternativa nel contesto specifico, con ragionamento esente da profili di manifesta illogicità, peraltro neppure specificamente censurato (v. rapporto istruttorio del Servizio Faunistico del 2 settembre 2025, richiamato nelle premesse del decreto).
Deve infine rilevarsi che l’ISPRA ha, altresì, raccomandato che “... gli abbattimenti siano realizzati nelle immediate circostanze del sito di registrazione degli eventi, al fine di aumentare la probabilità di intervenire sul branco responsabile delle predazioni ...” ed “.. .evidenzia che l’eventuale prelievo di due esemplari non assicura l’azzeramento del rischio di ulteriori predazioni, e potrebbe quindi essere seguito da ulteriori danni al bestiame bovino ed equino. Al riguardo, oltre a raccomandare il miglioramento delle misure di prevenzione come sopra riportato, si ritiene necessario venga assicurato un attento monitoraggio degli effetti della rimozione sia in termini di riduzione delle predazioni sia sulle dinamiche del nucleo di lupi presenti nell’area (v. premesse del decreto); sicché, la misura dell’abbattimento – quale misura ritenuta ragionevolmente sostenibile e necessaria in relazione alla gravità e alla cronicità del danno al bestiame, e della riscontrata particolare intensità della pressione predatoria del lupo – non è disgiunta da precise indicazioni e da parallele iniziative volte al costante miglioramento delle misure di prevenzione.
Tutto quanto esposto e rilevato, anche con riguardo al piano astratto su cui si muove parte istante, consente di respingere anche la dedotta violazione del principio di precauzione.
Ritiene, inoltre, il Collegio di dovere rilevare che:
- non è pertinente quanto ritenuto nell’ordinanza cautelare n. 2919/2023 del Consiglio di Stato, richiamata nel ricorso, in quanto tale ordinanza atteneva ad un provvedimento avente ad oggetto la specie tutelata dell’orso BR ( ursus arctor );
- con riguardo agli effetti del prelievo sullo stato di conservazione soddisfacente della popolazione di lupo nell’area di ripartizione naturale, come si evince dal parere dell’ISPRA – di cui la Provincia ha preso atto – l’Istituto ha confermato che la rimozione di (fino a) due individui nel territorio della Provincia nel 2025 non incide sulla conservazione della popolazione di lupi oggetto di prelievo; e tanto, anche tenendo conto della “Soglia conservativa di sostenibilità del prelievo” indicata nella misura del 3-5% (v. il protocollo dicembre 2024, in atti);
- il riferimento alla presunta incidenza di episodi di bracconaggio e delle cause accidentali o naturali di morte sulla popolazione dei lupi costituisce affermazione non incidente sulla legittimità del provvedimento con riguardo agli effetti del prelievo sullo stato di conservazione, in quanto dall’istruttoria condotta emerge una sostanziale stabilità del lupo in provincia dal 2021; e, come già chiarito, la soglia utilizzata si pone in termini particolarmente cautelativi.
Da ultimo, si ritiene opportuno ribadire che “ con la direttiva (UE) 2025/1237 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 giugno 2025, lo status di protezione del lupo è stato abbassato da una protezione rigorosa a una specie animale di interesse comunitario il cui prelievo nella natura e il cui sfruttamento potrebbero formare oggetto di misure di gestione; evoluzione normativa sul piano dell’abbassamento del livello di tutela del lupo a livello europeo, che – sebbene debba ancora essere recepita dagli Stati membri – appare sintomatica di un soddisfacente stato di conservazione della specie protetta ” ( così, il Decreto monocratico n. 25/2025).
G.3. – Conclusivamente, per tutto quanto esposto e rilevato, il ricorso in esame in quanto infondato deve essere rigettato, con salvezza degli atti impugnati.
H. – Tenuto conto dei peculiari profili della controversia, sussistono eccezionalmente i presupposti per compensare tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa per la Regione autonoma del Trentino – Alto Adige/Südtirol, sede di Trento, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe indicato, lo rigetta.
Compensa tra le parti le spese di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Trento nella camera di consiglio del giorno 9 ottobre 2025 con l'intervento dei magistrati:
AN AR, Presidente
IA AN, Consigliere, Estensore
Antonia Tassinari, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IA AN | AN AR |
IL SEGRETARIO