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Sentenza 12 gennaio 2026
Sentenza 12 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. IX, sentenza 12/01/2026, n. 166 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno |
| Numero : | 166 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 166/2026
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 9, riunita in udienza il 05/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
ABBONDANDOLO ROCCO, Presidente
TRITTO NC, Relatore
PENZA RENATO, Giudice
in data 05/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4339/2025 depositato il 12/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 Telefono_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Pagani - P.zza D'Arezzo 1 84016 Pagani SA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ge.se.t. Italia S.p.a. - 01478281213
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- RIFIUTO AUTOTUTELA FACOLTATIVA n. 2021 IMU 2017 - RIFIUTO AUTOTUTELA FACOLTATIVA n. 2021 IMU 2018
- RIFIUTO AUTOTUTELA FACOLTATIVA n. 2021 IMU 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: il dott. Difensore_1 si riporta al ricorso ed insiste per il suo accoglimento. Resistente/Appellato: nessun è presente alle ore 9:34.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 12.9.2025 Ricorrente_1 ha impugnato il diniego di autotutela da parte di Geset Italia Spa. in particolare Ge.se.t. Italia spa, in qualità di concessionario del Comune di
Pagani, ha iscritto a ruolo la ricorrente per l'IMU anni 2017-2018-2019.
Senonché, avverso la pretesa avanzata dall'Ente, in data 31.03.2025, il ricorrente ha proposto istanza in autotutela, con la quale ha chiesto l'annullamento della suddetta iscrizione a ruolo lamentando il mancato riconoscimento dell'esenzione prevista, ex art. 7 del d.lgs. 504/92, per gli immobili all'interno dei quali si svolgono esclusivamente attività istituzionali senza scopo di lucro, ossia attività culturali, ricreative e sportive.
Tale istanza è stata rigettata con provvedimento Prot.n. 0022797 del 19.05.2025, in questa sede impugnato.
Quindi, avverso il suddetto rifiuto, il Circolo predetto ha proposto ricorso lamentando l'illegittimità del diniego al riconoscimento dell'esenzione prevista ex art. 7 del d.lgs. 504/92.
Si è costituita Geset che ha contro dedotto e chiarito, a sostegno della richiesta di rigetto del ricorso, che:
a) non sussistono i presupposti formali (mancata dichiarazione annuale IMU); b) non risulta fornita prova documentale idonea a dimostrare l'uso esclusivo e noncommerciale dell'immobile per ciascun anno oggetto di accertamento;
c) vi sono elementi statutari che fanno presumere lo svolgimento di attività a carattere commerciale, anche solo parziale (ai soci è richiesto il versamento di quote associative e tali quote risultano collegate alla fruizione di servizi specifici) d) gli avvisi notificati sono divenuti definitivi ed esecutivi per mancata impugnazione nei termini di legge.
Non si è costituito il Comune convenuto.
All'udienza del 5.1.2026 la causa è stata decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La parte ricorrente impugna il diniego di autotutela relativamente alla pretesa già oggetto di precedenti avvisi notificati e non impugnati. Più in particolare in relazione alla pretesa tributaria ha ricevuto avvisi di accertamento IMU anni 2017 per euro 16.375,65 (notifica accertamento 17.10.2022), 2018 per euro
16.055,10 (notifica accertamento 27.05.2023) e 2019 per euro 15.982,91 (notifica accertamento 27.05.2023) iscritti a ruolo da GE.SE.T ITALIA SpA il 10.08.2023 (2017) e il 01.04.2024 (2018 e 2019).
Trattasi di crediti ormai cristallizzati per i quali non è più possibile rivalutarne la fondatezza. Diversamente opinando si consentirebbe, mediante istanze in autotutela, di rimettersi in termini per contestare il merito della debenza oggetto di avviso.
Sul punto la Cassazione è già più volte intervenuta chiarendo che:"Il contribuente che richiede all'Amministrazione finanziaria di ritirare, in via di autotutela, un atto impositivo o un provvedimento sanzionatorio, già divenuti definitivi, non può limitarsi alla deduzione, ormai preclusa, di eventuali vizi dell'atto, ma è tenuto a prospettare l'esistenza di un interesse di rilevanza generale dell'Amministrazione alla rimozione dello stesso;
ne consegue che, contro il diniego opposto dall'Amministrazione all'esercizio del potere di autotutela, può essere proposta impugnazione soltanto per dedurre eventuali profili di illegittimità del rifiuto e non per contestare la fondatezza della pretesa tributaria" (Cass. ord. 161/2024).
"In tema di contenzioso tributario, il sindacato del giudice sul provvedimento di diniego dell'annullamento in sede di autotutela dell'atto tributario divenuto definitivo è limitato all'accertamento della ricorrenza di ragioni di rilevante interesse generale dell'Amministrazione finanziaria alla rimozione dell'atto, originarie o sopravvenute, dovendo invece escludersi che possa essere accolta l'impugnazione del provvedimento di diniego proposta dal contribuente che contesti vizi dell'atto impositivo per tutelare un interesse proprio ed esclusivo" (Cass. ord. 7318/2022).
Nel caso specifico nulla è stato dedotto che possa essere considerato di interesse generale dell'Amministrazione Finanziaria. La parte ricorrente lamenta solo che non vi è stato riconoscimento della sussitenza dei requisiti per fruire della agevolazione fiscale rivendicata e, tale motivazione non è idonea a fondare un ricorso in sede giudiziaria volto all'annullamento del diniego di autotutela, in quanto richiede una valutazione nel merito della debenza.
Ne consegue l'inammissibilità del ricorso.
Spese secondo soccombenza come liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado così decide:
Dichiara inammissibile il ricorso.
Condanna parte ricorrente alla refusione delle spese di lite in misura di euro 2905,00 oltre accessori come per legge.
Il relatore I-l presidente
D.ssa Francesca Tritto Dr. Rocco Abbondandolo
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 9, riunita in udienza il 05/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
ABBONDANDOLO ROCCO, Presidente
TRITTO NC, Relatore
PENZA RENATO, Giudice
in data 05/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4339/2025 depositato il 12/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 Telefono_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Pagani - P.zza D'Arezzo 1 84016 Pagani SA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ge.se.t. Italia S.p.a. - 01478281213
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- RIFIUTO AUTOTUTELA FACOLTATIVA n. 2021 IMU 2017 - RIFIUTO AUTOTUTELA FACOLTATIVA n. 2021 IMU 2018
- RIFIUTO AUTOTUTELA FACOLTATIVA n. 2021 IMU 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: il dott. Difensore_1 si riporta al ricorso ed insiste per il suo accoglimento. Resistente/Appellato: nessun è presente alle ore 9:34.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 12.9.2025 Ricorrente_1 ha impugnato il diniego di autotutela da parte di Geset Italia Spa. in particolare Ge.se.t. Italia spa, in qualità di concessionario del Comune di
Pagani, ha iscritto a ruolo la ricorrente per l'IMU anni 2017-2018-2019.
Senonché, avverso la pretesa avanzata dall'Ente, in data 31.03.2025, il ricorrente ha proposto istanza in autotutela, con la quale ha chiesto l'annullamento della suddetta iscrizione a ruolo lamentando il mancato riconoscimento dell'esenzione prevista, ex art. 7 del d.lgs. 504/92, per gli immobili all'interno dei quali si svolgono esclusivamente attività istituzionali senza scopo di lucro, ossia attività culturali, ricreative e sportive.
Tale istanza è stata rigettata con provvedimento Prot.n. 0022797 del 19.05.2025, in questa sede impugnato.
Quindi, avverso il suddetto rifiuto, il Circolo predetto ha proposto ricorso lamentando l'illegittimità del diniego al riconoscimento dell'esenzione prevista ex art. 7 del d.lgs. 504/92.
Si è costituita Geset che ha contro dedotto e chiarito, a sostegno della richiesta di rigetto del ricorso, che:
a) non sussistono i presupposti formali (mancata dichiarazione annuale IMU); b) non risulta fornita prova documentale idonea a dimostrare l'uso esclusivo e noncommerciale dell'immobile per ciascun anno oggetto di accertamento;
c) vi sono elementi statutari che fanno presumere lo svolgimento di attività a carattere commerciale, anche solo parziale (ai soci è richiesto il versamento di quote associative e tali quote risultano collegate alla fruizione di servizi specifici) d) gli avvisi notificati sono divenuti definitivi ed esecutivi per mancata impugnazione nei termini di legge.
Non si è costituito il Comune convenuto.
All'udienza del 5.1.2026 la causa è stata decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La parte ricorrente impugna il diniego di autotutela relativamente alla pretesa già oggetto di precedenti avvisi notificati e non impugnati. Più in particolare in relazione alla pretesa tributaria ha ricevuto avvisi di accertamento IMU anni 2017 per euro 16.375,65 (notifica accertamento 17.10.2022), 2018 per euro
16.055,10 (notifica accertamento 27.05.2023) e 2019 per euro 15.982,91 (notifica accertamento 27.05.2023) iscritti a ruolo da GE.SE.T ITALIA SpA il 10.08.2023 (2017) e il 01.04.2024 (2018 e 2019).
Trattasi di crediti ormai cristallizzati per i quali non è più possibile rivalutarne la fondatezza. Diversamente opinando si consentirebbe, mediante istanze in autotutela, di rimettersi in termini per contestare il merito della debenza oggetto di avviso.
Sul punto la Cassazione è già più volte intervenuta chiarendo che:"Il contribuente che richiede all'Amministrazione finanziaria di ritirare, in via di autotutela, un atto impositivo o un provvedimento sanzionatorio, già divenuti definitivi, non può limitarsi alla deduzione, ormai preclusa, di eventuali vizi dell'atto, ma è tenuto a prospettare l'esistenza di un interesse di rilevanza generale dell'Amministrazione alla rimozione dello stesso;
ne consegue che, contro il diniego opposto dall'Amministrazione all'esercizio del potere di autotutela, può essere proposta impugnazione soltanto per dedurre eventuali profili di illegittimità del rifiuto e non per contestare la fondatezza della pretesa tributaria" (Cass. ord. 161/2024).
"In tema di contenzioso tributario, il sindacato del giudice sul provvedimento di diniego dell'annullamento in sede di autotutela dell'atto tributario divenuto definitivo è limitato all'accertamento della ricorrenza di ragioni di rilevante interesse generale dell'Amministrazione finanziaria alla rimozione dell'atto, originarie o sopravvenute, dovendo invece escludersi che possa essere accolta l'impugnazione del provvedimento di diniego proposta dal contribuente che contesti vizi dell'atto impositivo per tutelare un interesse proprio ed esclusivo" (Cass. ord. 7318/2022).
Nel caso specifico nulla è stato dedotto che possa essere considerato di interesse generale dell'Amministrazione Finanziaria. La parte ricorrente lamenta solo che non vi è stato riconoscimento della sussitenza dei requisiti per fruire della agevolazione fiscale rivendicata e, tale motivazione non è idonea a fondare un ricorso in sede giudiziaria volto all'annullamento del diniego di autotutela, in quanto richiede una valutazione nel merito della debenza.
Ne consegue l'inammissibilità del ricorso.
Spese secondo soccombenza come liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado così decide:
Dichiara inammissibile il ricorso.
Condanna parte ricorrente alla refusione delle spese di lite in misura di euro 2905,00 oltre accessori come per legge.
Il relatore I-l presidente
D.ssa Francesca Tritto Dr. Rocco Abbondandolo