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Sentenza 24 giugno 2025
Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 24/06/2025, n. 2214 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2214 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI ROMA IV Sezione lavoro
La Corte composta dai signori Magistrati:
dott.ssa Maria Antonia Garzia Presidente dott.ssa Gabriella Piantadosi Consigliere dott.ssa Alessandra Lucarino Consigliere rel.
il giorno 24.6.2025 ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A CONTESTUALE
nella causa in grado di appello iscritta al n. 1952/2022 Registro Generale Lavoro, vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Ivan Ferra, come da procura in atti Parte_1
appellante
E
in persona del legale rappresentante p.t. Controparte_1 appellata contumace
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 1350/2022 pubblicata il 10.2.2022
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 6.3.2019, conveniva in giudizio la Parte_1 CP_1
esponendo: di aver prestato la propria opera in favore della resistente dal 19.12.2018 al
[...]
12.1.2019, come lavoratore subordinato e dipendente, presso l'esercizio commerciale denominato
“Passion caffè” attivo presso il Palacavicchi di Roma, in via Ranuccio Bianchi Bandinelli n. 130, senza alcuna regolarizzazione;
di avere svolto le mansioni di barman al banco, con funzioni di cassiere e maneggio di denaro, di gestore dell'esercizio con ricezione di ordinazioni, consegna ai tavoli, ricezione dei corrieri espressi per la consegna dei prodotti inscatolati e/o da preparare, effettuazione di commesse e ordinativi alle ditte fornitrici;
che, su autorizzazione della resistente, deteneva le chiavi dei serramenti dell'esercizio, aprendolo e chiudendolo per tutti i giorni e le sere
1 in cui aveva prestato la propria attività lavorativa;
che le direttive di lavoro gli venivano impartite, per conto di parte datoriale, dalla sig.ra , e che la prestazione e le mansioni erano sempre state Pt_2
effettuate sulla base di tali direttive;
di aver osservato i seguenti turni di lavoro:
19.12.18 dalle 17.00 alle 0.00
20.12.18 dalle 17.00 alle 00.30
21.12.18 dalle 17.00 alle 02.30
22.12.18 dalle 17.000 alle 05.30
23.12.18 dalle 17.00 alle 01.00
24.12.18 riposo
25.12.18 dalle 17.00 alle 00.30
26.12.18 dalle 17.00 alle 00.30
27.12.18 dalle 17.00 alle 00.00
28.12.18 dalle 16.00 alle 02.30
29.12.18 dalle 16.00 alle 05.30
30.12.18 dalle 16.00 alle 01.00
31.12.18 dalle 09.30 alle 00.30
01.01.19 dalle 00.00 alle 09.30
02.01.19 dalle 17.00 alle 01.30
03.01.19 dalle 17.00 alle 01.30
04.01.19 dalle 17.00 alle 02.00
05.01.19 dalle 16.30 alle 05.30
06.01.19 dalle 17.30 alle 0030
07.01.19 riposo
08.01.19 dalle 09.00 alle 01.00
09.01.19 dalle 09.00 alle 01.00
10.01.19 dalle 11.00 alle 00.00
11.01.19 dalle 11.00 alle 02.30
12.01.19 dalle 11.00 alle 05.30
Lamentava di non aver percepito alcuna retribuzione, nonostante le sue continue rimostranze;
di essersi dimesso in data 12.1.2019 e di non aver ricevuto il TFR e le spettanze di fine rapporto;
di essere rimasto creditore del complessivo importo di € 3.601,21, sulla base del CCNL pubblici esercizi e inquadramento nel II livello, a titolo di differenze retributive, indennità sostitutiva delle ferie e dei permessi non goduti, mensilità aggiuntive, compenso per lavoro straordinario, TFR.
Rassegnava, quindi, le seguenti conclusioni: “1. Voglia l'illustre Giudice del lavoro adito accertare
e dichiarare che il rapporto di lavoro fra il ricorrente e la resistente si è svolto secondo le caratteristiche e secondo la descrizione operata in narrativa, ovvero che il sig. Parte_1
ha prestato la propria opera in favore della resistente dal 19 dicembre 2018 al 12 gennaio 2019, come lavoratore subordinato e dipendente, presso l'esercizio denominato “Passion caffè” attivo presso il Palacavicchi di Roma, in via Ranuccio Bianchi Bandinelli n. 130, con inquadramento al II livello del CCNL pubblici esercizi, ristorazione e turismo, svolgendo le mansioni di barman al banco, con funzioni di cassiere e maneggio di danaro, complessivo gestore dell'esercizio con ricezione di ordinazioni, consegna ai tavoli, ricezione dei corrieri espressi per la consegna dei
2 prodotti inscatolati e/o da preparare in vista del loro essere serviti ai clienti, effettuazione di commesse ed ordinativi alle ditte fornitrici, apertura e chiusura dell'esercizio, senza mai percepire alcun corrispettivo;
2. Per l'effetto voglia dunque il Tribunale del lavoro di Roma accertare e dichiarare
l'inadempimento del datore di lavoro all'obbligo di procedere con la contrattualizzazione della posizione del dipendente ed all'obbligo di corrispondergli l'emolumento stipendiale come per legge coi relativi emolumenti accessori;
3. Per l'effetto, voglia il Giudice del lavoro di Roma condannare parte resistente, in persona del legale rappresentante in carica, alla corresponsione in favore del sig. , per i titoli e le Pt_1 ragioni di cui in premessa ed in eziologica dipendenza dell'accertando inadempimento datoriale, della somma di € 3601,21 (o alla diversa maggiore o minore cifra che risulterà di giustizia), oltre interessi e rivalutazione dalla data del 9 gennaio 2019 fino al soddisfo integrale del credito, per le ragioni ed i titoli indicati;
4. Ulteriormente per l'effetto, come danno da mancata/omessa contribuzione, voglia il Giudice del lavoro di Roma liquidare in favore del ricorrente la somma di € 3601,21 o quella diversa, maggiore o minore, che riterrà di giustizia;
5. Ulteriormente per l'effetto, voglia il Giudice del lavoro di Roma condannare parte resistente in persona del legale rappresentante pro tempore alla refusione integrale delle spese processuali, da distrarsi in favore del sottoscritto Avv. Ivan Ferra che, all'uopo, si dichiara procuratore antistatario, distrattario ed anticipatario”.
Si costituiva in giudizio la contestando la fondatezza del ricorso e chiedendone il Controparte_1
rigetto, deducendo la mera occasionalità e saltuarietà delle prestazioni lavorative svolte dal nel periodo dedotto in ricorso, tutte adeguatamente compensate. In particolare, deduceva Pt_1
che il nel periodo dal 19.12.2018 al 12.1.2019, aveva lavorato occasionalmente per un Pt_1
massimo di tre giorni a settimana, dalle ore 17,00 alle ore 21,00; che aveva svolto compiti di barista e addetto al servizio ai tavoli, senza mai avere la responsabilità della , con obbligo di Pt_3 restituzione di eventuali ammanchi;
che non aveva le chiavi dell'esercizio né si era mai occupato della apertura e chiusura dello stesso;
che per ogni giornata di lavoro il aveva percepito in Pt_1 contanti la somma di € 60,00.
All'esito della prova testimoniale, il Tribunale di Roma, con la sentenza indicata in epigrafe, respingeva il ricorso, ritenendo non raggiunta la prova sulla sussistenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato, e rilevando che la mancanza di prova, neppure allo stato di mero indizio, non poteva essere colmata dalla richiesta di ordinare alla convenuta l'esibizione dei seguenti documenti:
3 bolle di consegna, DDT, ordinativi di merce e strumenti, libri del lavoro, libro giornale e libri fattura (al fine di verificare le sottoscrizioni apposte dal ricorrente sui documenti aziendali ivi elencati). Compensava le spese di lite.
Ha proposto appello , per i motivi di seguito sinteticamente indicati: Parte_1
1) ingiustizia ed erroneità della sentenza – omessa valutazione delle prove – errata valutazione delle testimonianze.
Ha sostenuto parte appellante che il giudice di primo grado avrebbe valutato erroneamente le dichiarazioni rese dai testimoni, e non avrebbe valutato il comportamento della società, che non ha ottemperato all'ordine del giudice di esibizione dei documenti richiesti.
2) Omessa corrispondenza fra chiesto e pronunciato.
Ha lamentato parte appellante l'erroneità della sentenza nella parte in cui ha omesso di valutare l'eccezione di mancato pagamento del TFR, in ordine al servizio svolto per come provato.
Ha concluso chiedendo, in riforma della sentenza impugnata, l'accoglimento delle conclusioni formulate nel giudizio di primo grado, con vittoria delle spese di lite del doppio grado di giudizio, da distrarsi.
Nonostante la regolarità della notifica, la è rimasta contumace nel grado. Controparte_1
All'esito del deposito, su ordine del Collegio, di un conteggio alternativo, all'udienza del 24.6.2025 la causa è stata decisa come da sentenza contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'appello è parzialmente fondato, nei limiti di seguito esposti.
I due motivi di appello possono essere esaminati congiuntamente, in quanto tra loro connessi.
Preliminarmente si osserva che, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità gli indici sintomatici della subordinazione sono costituiti dalla messa a disposizione di energie lavorative in favore del datore di lavoro, con assunzione del relativo rischio in capo a quest'ultimo, e dall'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo, di controllo e gerarchico del datore di lavoro, il quale, nell'impartire direttive, sebbene di carattere programmatico, interferisce nella definizione delle modalità e dei tempi della prestazione di lavoro e nel suo contenuto (c.d. eterodeterminazione della prestazione) (Cass.Lav.5989/01; 224/01; 8187/99).
Si osserva ulteriormente che appaiono meramente indiziari e/o sussidiari, rispetto all'unico elemento avente valore determinante rappresentato dalla dimostrazione dell'esistenza della subordinazione, gli altri elementi comunemente individuabili in tale materia, quali la collaborazione, l'assenza di rischio economico, la natura della prestazione che si configura come un'obbligazione di mezzi e non come un obbligazione di risultato nella quale il relativo rischio
4 ricade sullo stesso lavoratore, la continuità della stessa prestazione o anche detta “disponibilità funzionale del prestatore”, la forma della retribuzione, l'osservanza di un orario di lavoro, il coordinamento dell'attività lavorativa all'assetto organizzativo dato dal datore di lavoro (Cass. Sez.
Lav. 326/1996; 3745/1995); e che solo eccezionalmente è possibile, al fine di operare la suddetta distinzione tra lavoro autonomo e lavoro dipendente, far riferimento ai ricordati criteri complementari e sussidiari e ciò quando “l'elemento dell'assoggettamento del lavoratore alle direttive altrui non sia agevolmente apprezzabile a causa della peculiarità delle mansioni e del relativo atteggiarsi del rapporto” (Cass.SS.UU. 379/1999).
Costituisce del pari consolidato principio giurisprudenziale quello secondo cui, ai fini della distinzione tra rapporto di lavoro subordinato e rapporto di lavoro autonomo, il fondamentale requisito della subordinazione si configura come vincolo di soggezione del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, il quale deve estrinsecarsi nell'emanazione di ordini specifici (e non in semplici direttive, compatibili anche con il lavoro autonomo), oltre che nell'esercizio di un'assidua attività di vigilanza e controllo nell'esecuzione delle prestazioni lavorative, e deve essere concretamente apprezzato con riguardo alla specificità dell'incarico conferito al lavoratore e al modo della sua attuazione (cfr, ex plurimis, Cass., n.
326/1996; n. 4036/2000; n. 5989/2001; n. 12364/2003; n. 20669/2004; n. 4171/2006; n. 7966/2006;
n. 17992/2010).
Di recente la S.C, con la sentenza n. 15949/2024 ha precisato che “sotto il profilo dell'assoggettamento alle direttive viene considerato come "indefettibile" l'elemento del vincolo di soggezione personale del prestatore al potere direttivo - non necessariamente stringente - del datore di lavoro (che inerisce alle intrinseche modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative e non già soltanto al loro risultato), mentre solo quando tale elemento non sia agevolmente apprezzabile a causa della peculiarità delle mansioni (sia perché si tratta di mansioni estremamente elementari ripetitive e predeterminate nelle loro modalità, sia perché, all'opposto, si tratta di mansioni di livello particolarmente elevato perché di natura intellettuale, professionale o creativa) e del relativo atteggiarsi del rapporto, si ritiene necessario fare riferimento a criteri complementari e sussidiari - come quelli della collaborazione, della continuità delle prestazioni, dell'osservanza di un orario determinato, del versamento a cadenze fisse di una retribuzione prestabilita, del coordinamento dell'attività lavorativa all'assetto organizzativo dato dal datore di lavoro, dell'assenza in capo al lavoratore di una sia pur minima struttura imprenditoriale - che, benché isolatamente considerati siano privi di valore decisivo, possono essere valutati globalmente come indizi probatori della subordinazione stessa (ex plurimis: Cass. 27 febbraio 2007, n. 4500; Cass. SU, 3 giugno 1999, n.
379; Cass. 17 aprile 2009, n. 9254; Cass. 19 aprile 2010, n. 9252; Cass.29 marzo 2004, n. 6224)”.
5 Quanto, invece, alla continuità della prestazione lavorativa, la giurisprudenza di legittimità ha precisato, con particolare riferimento al personale addetto alla ricezione di scommesse nelle sale corse, che “elementi di fatto dai quali è desumibile la natura subordinata del rapporto sono l'inserimento del lavoratore nella organizzazione aziendale con prestazione di sole energie lavorative corrispondenti all'attività dell'impresa, nel rispetto di un orario di lavoro strettamente collegato con gli orari di apertura e chiusura delle sale corse, nonché il pagamento della retribuzione non in base al risultato raggiunto, ma secondo le ore prestate nei diversi turni, mentre resta irrilevante la discontinuità della prestazione che non sia dovuta ad una libera scelta del lavoratore, ma risponda, al contrario, a criteri di distribuzione del lavoro in turni prefissati dal datore e con modalità di erogazione prestabilite in considerazione delle esigenze aziendali” (Cass. n. 2970/2001).
1.1. Alla luce dei principi giurisprudenziali che precedono, adattabili al caso di specie, osserva il
Collegio che nel giudizio di primo grado, la sebbene abbia escluso la natura Controparte_1
subordinata del rapporto di lavoro intercorso tra le parti, evidenziando la mera occasionalità e saltuarietà delle prestazioni lavorative svolte dal ha, però, precisato che costui, nel Pt_1
periodo dal 19.12.2018 al 12.1.2019, ha lavorato occasionalmente per un massimo di tre giorni a settimana, dalle ore 17,00 alle ore 21,00; che ha svolto compiti di barista e addetto al servizio ai tavoli, senza mai avere la responsabilità della , con obbligo di restituzione di eventuali Pt_3 ammanchi;
che non aveva le chiavi dell'esercizio né si era mai occupato della apertura e chiusura dello stesso;
che per ogni giornata di lavoro il ER aveva percepito in contanti la somma di €
60,00.
Già da tali elementi è possibile ricavare gli indici sintomatici della subordinazione, rappresentati: dalla continuità della prestazione lavorativa, per tre giorni alla settimana;
dall'osservanza di un orario di lavoro determinato, dalle ore 17,00 alle ore 21,00; dal versamento a cadenze fisse di una retribuzione prestabilita, € 60,00 al giorno;
dal coordinamento dell'attività lavorativa all'assetto organizzativo dato dal datore di lavoro e dall'assenza in capo al lavoratore di una sia pur minima struttura imprenditoriale, avendo il secondo la società, svolto le mansioni di barista e di Pt_1
addetto al servizio ai tavoli.
Dalle deposizioni dei testimoni escussi nel giudizio di primo grado, sebbene sia emersa, ad avviso del Collegio, la natura subordinata del rapporto di lavoro del non è, però, possibile Pt_1 ricavare né che l'appellante ha osservato gli orari di lavoro indicati nel ricorso di primo grado, né che costui si è occupato della gestione dell'esercizio commerciale, risultando, quindi, irrilevante l'acquisizione dei documenti richiesti in primo grado dall'odierno appellante, quali le bolle di consegna, i DDT, gli ordinativi di merce e strumenti, i libri del lavoro, il libro giornale e i libri
6 fattura, potendo capitare che anche un barista possa sottoscrivere tali documenti se presente in quel momento sul posto di lavoro, in assenza del responsabile.
Ed infatti, la deposizione della testimone madre dell'appellante, che ha Testimone_1
dichiarato di aver accompagnato il figlio al lavoro di pomeriggio e di essere andata a riprenderlo la notte, verso l'1 o le 2, senza però precisare quante volte ciò sia accaduto, e che il figlio aveva le chiavi dell'esercizio commerciale e che si occupava di tutto, anche della cassa e della gestione del locale, non essendoci altri dipendenti, contrasta con la deposizione della teste Testimone_2
che ha dichiarato di essersi occupata di controllare se il personale lavorava o meno e che oltre al lavoravano nel locale altre persone;
e del teste , che ha riferito che Pt_1 Testimone_3
l'appellante faceva servizio ai tavoli.
In particolare, la teste ha riferito: “Adr. io sono stata chiamata a titolo di conoscenza per Tes_2
lavorare lì circa tre o quattro anni. Ho conosciuto il ricorrente quando è venuto a lavorare lì. So che lavoravano oltre a lui altre persone ma non so dirlo con precisione.
Adr. ha lavorato per quanto sono a conoscenza circa due settimane e il fine settimana veniva pagato. Se non ricordo male una volta la proprietà mi ha dato i soldi per pagarlo e l'ho pagato io.
Non ricordo la somma.
Adr. quando io andavo lì, il mio compito era di vedere se il personale lavorava o meno”.
Il teste ha dichiarato: “Adr. non ho lavorato per . Conosco il ricorrente perché Tes_3 CP_1
ha lavorato per un piccolo periodo al bar fashion. Io facevo il pierre per Palacavicchi che sta lì nella stessa sede e mi trovavo spesso lì. Il ricorrente faceva servizio al tavolo. Non conosco precisamente gli orari, mi pare che quando l'ho salutato non mi ha parlato di problemi di mancati pagamenti., Ricordo che era in prova e sono subentrate altre persone”.
1.2. E', quindi, possibile ritenere raggiunta la prova, sulla base delle difese della società appellata e delle deposizioni testimoniali assunte nel giudizio di primo grado, della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra il e la per la durata di 15 giorni, con un orario di Pt_1 CP_1
lavoro dalle ore 17,00 alle ore 21,00 per tre giorni a settimana, e dello svolgimento da parte dell'appellante di mansioni ( barista e cameriere) rientranti nel 4° livello del CCNL Pubblici
Esercizi.
Non avendo la società datrice di lavoro fornito la prova documentale di avere corrisposto al lavoratore il compenso dichiarato, ossia € 60,00 per ogni giornata di lavoro, la deve Controparte_1 essere condannata a corrispondere all'appellante la somma di € 429,04, a titolo di differenze retributive e TFR, come risultante dai conteggi alternativi depositati da parte appellante in data
2.6.2025, sulla base delle indicazioni fornite dal Collegio e del CCNL Pubblici Esercizi.
7 2. La sentenza impugnata deve essere, quindi, parzialmente riformata e la deve Controparte_1 essere condannata a corrispondere a la somma di € 429,04, per i titoli suindicati, Parte_1
oltre interessi legali sulle somme rivalutate anno per anno dalle date di scadenza dei singoli crediti al saldo.
3. Il parziale accoglimento delle domande proposte dal giustifica la compensazione delle Pt_1
spese di lite del doppio grado di giudizio nella misura dei ¾ e la condanna di parte appellata al pagamento del restante ¼, liquidato per l'intero come in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia, con distrazione in favore dell'avv. Ivan Ferra che si è dichiarato antistatario.
P.Q.M.
In parziale riforma della sentenza impugnata, che per il resto conferma:
- condanna la a corrispondere a la somma di € 429,04, per i titoli Controparte_1 Parte_1
di cui in motivazione, oltre interessi legali sulle somme rivalutate anno per anno dalle date di scadenza dei singoli crediti al saldo;
- condanna la società appellata al pagamento in favore dell'appellante di ¼ delle spese di lite del doppio grado di giudizio, che liquida, per l'intero, in € 1.900,00 per il primo grado e in € 1.400,00 per il secondo grado, oltre, in entrambi i casi, rimborso forfettario delle spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarsi;
- compensa per il resto le spese di lite del doppio grado di giudizio.
Roma, 24.6.2025
Il Consigliere relatore La Presidente dott.ssa Alessandra Lucarino dott.ssa Maria Antonia Garzia
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