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Sentenza 17 settembre 2025
Sentenza 17 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Chieti, sentenza 17/09/2025, n. 277 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Chieti |
| Numero : | 277 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CHIETI
Il Tribunale di Chieti, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Ilaria
Prozzo, all'udienza del 17/09/2025 ha pronunziato la seguente
SENTENZA
a seguito di deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., nella causa iscritta al n. 891/2025;
TRA
rappresentata e difesa, per procura in calce al ricorso, dagli avv.ti Parte_1
Tommaso Cieri e Leonardo Cieri;
RICORRENTE
E in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliato in Chieti alla CP_1 via Spezioli n. 12, rappresentato e difeso dagli avv.ti Roberta Del Sordo e Cristina
Grappone, giusta procura generale alle liti per Notaio del 22.03.2024; Per_1
RESISTENTE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 26/06/2025 la ricorrente, previa contestazione delle conclusioni formulate dal consulente tecnico d'ufficio nel procedimento di accertamento tecnico preventivo, deduceva il diritto a beneficiare dell'assegno mensile di assistenza e del riconoscimento della condizione di disabilità con necessità di sostegno elevato o molto elevato e chiedeva di accertare la sussistenza di una invalidità del 74%.
1 1.1. L , costituitosi in giudizio, deduceva l'inammissibilità e l'infondatezza del CP_1 ricorso e ne chiedeva il rigetto.
1.3. Disposta la sostituzione dell'udienza di discussione con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., la causa veniva decisa con pronuncia fuori udienza della sentenza.
2. Il ricorso è infondato e va rigettato per le ragioni di seguito esposte.
2.1. Con ricorso per accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c. la ricorrente ha chiesto la nomina di un ctu al fine di accertare il requisito sanitario prescritto per il godimento dell'assegno mensile di assistenza (invalidità 74%) e per il riconoscimento di una disabilità con necessità di sostegno elevato o molto elevato (art. 3, comma 3, legge n. 104/92). Il ctu nominato ha ritenuto la ricorrente invalida nella misura dell'67%.
La parte ricorrente ha depositato dichiarazione di contestazione e ricorso introduttivo del giudizio, ai sensi del comma 6 dell'art. 445 bis c.p.c.
2.2. Preliminarmente, ritiene il giudicante che ai fini della valutazione della sussistenza dei requisiti sanitari per il godimento della prestazione richiesta dalla ricorrente, possa senza dubbio utilizzarsi la consulenza tecnica d'ufficio svolta durante il procedimento di accertamento tecnico preventivo, in quanto motivata in maniera assolutamente esaustiva.
2.3. Secondo il condivisibile e consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, “nell'ambito delle controversie relative al riconoscimento del diritto alla pensione di inabilità o all'assegno di invalidità, nell'ipotesi di pluralità di minorazioni, il danno globale non si computa addizionando le percentuali di invalidità risultanti dalla tabella approvata con decreto del Ministero della Sanità 5.2.1992 ma la tabella deve essere presa in considerazione come mero parametro di base, e la valutazione deve essere effettuata tenendo conto dell'incidenza del danno globale sulla validità complessiva del soggetto” (Cass. civ., sez. lavoro, sent. n. 6652/2004).
2.4. Nella specie il ctu, dopo aver adeguatamente valutato tutte le patologie da cui è affetta la ricorrente, ha così concluso: EC IS attualmente risulta affetta da un severo quadro patologico che incide indubbiamente in maniera significativa sulla sua
“validità”. Ovviamente la valutazione di tale quadro clinico andrà fatta utilizzando i
Codici di cui al D.M. 5.2.92, di cui ricordo il codice 9322 “NEOPLASIE A PROGNOSI
FAVOREVOLE CON MODESTA COMPROMISSIONE FUNZIONALE” valutato 11, il
2 Codice 7010 “ANCHILOSI RACHIDE LOMBARE” valutato 31-40, il Codice 7008
“SPONDILOLISTESI” valutato 12, il Codice 7334 “PARAPARESI CON DEFICIT DI
FORZA LIEVE” valutato 31-40. Ovviamente i codici citati non ricalcano perfettamente le diagnosi poste, le valutazioni pertanto andranno poi attagliate utilizzando i criteri di analogia, equivalenza e proporzionalità. Va ricordato che, come riportato nelle
“Modalità d'uso” della Tabella, a mente dell'art. 5 D.L. n. 509 del 1988, nella valutazione complessiva della invalidità, non vanno considerate le minorazioni valutate fino a 10%, purché non concorrenti tra loro o con altre minorazioni comprese nelle fasce superiori ed inoltre che per le menomazioni che interessano lo stesso organo o lo stesso apparato, quindi funzionalmente in concorso tra loro, quando il concorso non è direttamente tariffato in tabella (danni oculari, acustici, degli arti ecc.) valutata separatamente la singola menomazione, si procede ad una valutazione complessiva, che non consiste nella somma aritmetica delle singole percentuali, bensì in un valore percentuale proporzionale a quello tariffato per la perdita totale anatomo-funzionale dell'organo o dell'apparato (calcolo riduzionistico di Balthazard). Inoltre, la Tabella del D.M. 5.2.92, indica con chiarezza, nelle Avvertenze, le modalità con cui procedere alla sommatoria di valutazioni riferibili a patologie diverse. Nel caso di infermità plurime, sono calcolate dapprima le percentuali relative alle singole infermità. Valutata separatamente la singola menomazione, si procede a Valutazione complessiva, che non consiste nella somma aritmetica delle singole percentuali, bensì in un valore percentuale proporzionale a quello tariffato per la perdita totale anatomo-funzionale dell'organo o dell'apparato. Per la coesistenza di menomazioni che interessano organi ed apparati funzionalmente distinti tra loro, si esegue un calcolo riduzionistico mediante la formula espressa in decimali IT = IP1 + IP2 - (IP1 x IP2), dove l'invalidità totale finale IT è uguale alla somma delle invalidità parziali IP1, IP2, diminuita del loro prodotto. Nel caso di specie, applicando i Codici prima detti attagliati con i criteri di analogia, corrispondenza e proporzionalità, non si ottiene una valutazione superiore al 67% già riconosciuto. A conclusione di quanto precede in relazione alla patologia, all'impiego ed all'impegno funzionale accertato sia in fase amministrativa che giudiziaria, possiamo affermare che attualmente è affetta da patologie tali Parte_1 da determinare una riduzione della sua capacità di lavoro in misura non superiore al
3 67% già riconosciuto. Tale valutazione è riferibile all'epoca della domanda amministrativa, così come attualmente. Per quanto attiene poi al richiesto status di portatore di handicap in situazione di gravità, va premesso che la persona handicappata, viene definita dall'art. 3, comma 1, della L. 104/92 come “Colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione”. Appare del tutto evidente che il quadro clinico prima descritto che affligge la perizianda permetta, senza dubbio, di considerarla persona handicappata. Lo stesso articolo 3, al comma 3, definisce inoltre l'handicap in situazione di gravità: “qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravità”.
Relativamente alla condizione di gravità di cui al comma 3, nel caso di specie non appare configurarsi la necessità di un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale, così come richiesto dalla normativa. La ricorrente, pertanto, può essere definita” portatrice di handicap senza connotazione di gravità”. Tale valutazione è riferibile all'epoca della domanda amministrativa, così come attualmente”.
Tali conclusioni sono state ribadite anche in risposta alle osservazioni della parte ricorrente, riproposte anche nel presente giudizio, osservazioni che non contengono alcuna specifica contestazione in merito all'applicazione della tabella approvata con decreto del Ministero della Sanità 5.2.1992 e alle modalità di calcolo delle percentuali adottate dal ctu.
Le conclusioni cui è pervenuto il ctu sono, pertanto, assolutamente condivisibili e rendono superfluo un nuovo accertamento peritale nel presente giudizio.
Le considerazioni che precedono portano ad affermare l'infondatezza del ricorso, con conseguente rigetto dello stesso.
Le spese di lite si compensano integralmente in considerazione della natura della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Chieti, in persona della dott.ssa Ilaria Prozzo, in funzione di Giudice del
Lavoro, così provvede:
4 rigetta il ricorso e compensa integralmente le spese di lite.
Manda alla cancelleria per la comunicazione alle parti della presente sentenza.
Chieti, 17/09/2025
Il Giudice del Lavoro Dott.ssa Ilaria Prozzo
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CHIETI
Il Tribunale di Chieti, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Ilaria
Prozzo, all'udienza del 17/09/2025 ha pronunziato la seguente
SENTENZA
a seguito di deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., nella causa iscritta al n. 891/2025;
TRA
rappresentata e difesa, per procura in calce al ricorso, dagli avv.ti Parte_1
Tommaso Cieri e Leonardo Cieri;
RICORRENTE
E in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliato in Chieti alla CP_1 via Spezioli n. 12, rappresentato e difeso dagli avv.ti Roberta Del Sordo e Cristina
Grappone, giusta procura generale alle liti per Notaio del 22.03.2024; Per_1
RESISTENTE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 26/06/2025 la ricorrente, previa contestazione delle conclusioni formulate dal consulente tecnico d'ufficio nel procedimento di accertamento tecnico preventivo, deduceva il diritto a beneficiare dell'assegno mensile di assistenza e del riconoscimento della condizione di disabilità con necessità di sostegno elevato o molto elevato e chiedeva di accertare la sussistenza di una invalidità del 74%.
1 1.1. L , costituitosi in giudizio, deduceva l'inammissibilità e l'infondatezza del CP_1 ricorso e ne chiedeva il rigetto.
1.3. Disposta la sostituzione dell'udienza di discussione con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., la causa veniva decisa con pronuncia fuori udienza della sentenza.
2. Il ricorso è infondato e va rigettato per le ragioni di seguito esposte.
2.1. Con ricorso per accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c. la ricorrente ha chiesto la nomina di un ctu al fine di accertare il requisito sanitario prescritto per il godimento dell'assegno mensile di assistenza (invalidità 74%) e per il riconoscimento di una disabilità con necessità di sostegno elevato o molto elevato (art. 3, comma 3, legge n. 104/92). Il ctu nominato ha ritenuto la ricorrente invalida nella misura dell'67%.
La parte ricorrente ha depositato dichiarazione di contestazione e ricorso introduttivo del giudizio, ai sensi del comma 6 dell'art. 445 bis c.p.c.
2.2. Preliminarmente, ritiene il giudicante che ai fini della valutazione della sussistenza dei requisiti sanitari per il godimento della prestazione richiesta dalla ricorrente, possa senza dubbio utilizzarsi la consulenza tecnica d'ufficio svolta durante il procedimento di accertamento tecnico preventivo, in quanto motivata in maniera assolutamente esaustiva.
2.3. Secondo il condivisibile e consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, “nell'ambito delle controversie relative al riconoscimento del diritto alla pensione di inabilità o all'assegno di invalidità, nell'ipotesi di pluralità di minorazioni, il danno globale non si computa addizionando le percentuali di invalidità risultanti dalla tabella approvata con decreto del Ministero della Sanità 5.2.1992 ma la tabella deve essere presa in considerazione come mero parametro di base, e la valutazione deve essere effettuata tenendo conto dell'incidenza del danno globale sulla validità complessiva del soggetto” (Cass. civ., sez. lavoro, sent. n. 6652/2004).
2.4. Nella specie il ctu, dopo aver adeguatamente valutato tutte le patologie da cui è affetta la ricorrente, ha così concluso: EC IS attualmente risulta affetta da un severo quadro patologico che incide indubbiamente in maniera significativa sulla sua
“validità”. Ovviamente la valutazione di tale quadro clinico andrà fatta utilizzando i
Codici di cui al D.M. 5.2.92, di cui ricordo il codice 9322 “NEOPLASIE A PROGNOSI
FAVOREVOLE CON MODESTA COMPROMISSIONE FUNZIONALE” valutato 11, il
2 Codice 7010 “ANCHILOSI RACHIDE LOMBARE” valutato 31-40, il Codice 7008
“SPONDILOLISTESI” valutato 12, il Codice 7334 “PARAPARESI CON DEFICIT DI
FORZA LIEVE” valutato 31-40. Ovviamente i codici citati non ricalcano perfettamente le diagnosi poste, le valutazioni pertanto andranno poi attagliate utilizzando i criteri di analogia, equivalenza e proporzionalità. Va ricordato che, come riportato nelle
“Modalità d'uso” della Tabella, a mente dell'art. 5 D.L. n. 509 del 1988, nella valutazione complessiva della invalidità, non vanno considerate le minorazioni valutate fino a 10%, purché non concorrenti tra loro o con altre minorazioni comprese nelle fasce superiori ed inoltre che per le menomazioni che interessano lo stesso organo o lo stesso apparato, quindi funzionalmente in concorso tra loro, quando il concorso non è direttamente tariffato in tabella (danni oculari, acustici, degli arti ecc.) valutata separatamente la singola menomazione, si procede ad una valutazione complessiva, che non consiste nella somma aritmetica delle singole percentuali, bensì in un valore percentuale proporzionale a quello tariffato per la perdita totale anatomo-funzionale dell'organo o dell'apparato (calcolo riduzionistico di Balthazard). Inoltre, la Tabella del D.M. 5.2.92, indica con chiarezza, nelle Avvertenze, le modalità con cui procedere alla sommatoria di valutazioni riferibili a patologie diverse. Nel caso di infermità plurime, sono calcolate dapprima le percentuali relative alle singole infermità. Valutata separatamente la singola menomazione, si procede a Valutazione complessiva, che non consiste nella somma aritmetica delle singole percentuali, bensì in un valore percentuale proporzionale a quello tariffato per la perdita totale anatomo-funzionale dell'organo o dell'apparato. Per la coesistenza di menomazioni che interessano organi ed apparati funzionalmente distinti tra loro, si esegue un calcolo riduzionistico mediante la formula espressa in decimali IT = IP1 + IP2 - (IP1 x IP2), dove l'invalidità totale finale IT è uguale alla somma delle invalidità parziali IP1, IP2, diminuita del loro prodotto. Nel caso di specie, applicando i Codici prima detti attagliati con i criteri di analogia, corrispondenza e proporzionalità, non si ottiene una valutazione superiore al 67% già riconosciuto. A conclusione di quanto precede in relazione alla patologia, all'impiego ed all'impegno funzionale accertato sia in fase amministrativa che giudiziaria, possiamo affermare che attualmente è affetta da patologie tali Parte_1 da determinare una riduzione della sua capacità di lavoro in misura non superiore al
3 67% già riconosciuto. Tale valutazione è riferibile all'epoca della domanda amministrativa, così come attualmente. Per quanto attiene poi al richiesto status di portatore di handicap in situazione di gravità, va premesso che la persona handicappata, viene definita dall'art. 3, comma 1, della L. 104/92 come “Colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione”. Appare del tutto evidente che il quadro clinico prima descritto che affligge la perizianda permetta, senza dubbio, di considerarla persona handicappata. Lo stesso articolo 3, al comma 3, definisce inoltre l'handicap in situazione di gravità: “qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravità”.
Relativamente alla condizione di gravità di cui al comma 3, nel caso di specie non appare configurarsi la necessità di un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale, così come richiesto dalla normativa. La ricorrente, pertanto, può essere definita” portatrice di handicap senza connotazione di gravità”. Tale valutazione è riferibile all'epoca della domanda amministrativa, così come attualmente”.
Tali conclusioni sono state ribadite anche in risposta alle osservazioni della parte ricorrente, riproposte anche nel presente giudizio, osservazioni che non contengono alcuna specifica contestazione in merito all'applicazione della tabella approvata con decreto del Ministero della Sanità 5.2.1992 e alle modalità di calcolo delle percentuali adottate dal ctu.
Le conclusioni cui è pervenuto il ctu sono, pertanto, assolutamente condivisibili e rendono superfluo un nuovo accertamento peritale nel presente giudizio.
Le considerazioni che precedono portano ad affermare l'infondatezza del ricorso, con conseguente rigetto dello stesso.
Le spese di lite si compensano integralmente in considerazione della natura della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Chieti, in persona della dott.ssa Ilaria Prozzo, in funzione di Giudice del
Lavoro, così provvede:
4 rigetta il ricorso e compensa integralmente le spese di lite.
Manda alla cancelleria per la comunicazione alle parti della presente sentenza.
Chieti, 17/09/2025
Il Giudice del Lavoro Dott.ssa Ilaria Prozzo
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