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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 25/11/2025, n. 435 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 435 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROVIGO
- SEZIONE CIVILE - composto dai magistrati: dott. Federica Abiuso Presidente dott. Nicola Del Vecchio Giudice relatore dott. Marco Pesoli Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa n.° 2693/2025 del ruolo generale, avente ad oggetto lo scioglimento del matrimonio e vertente
TRA
C.F. , rappresentato e difeso, giusta procura in atti, Parte_1 C.F._1 dall'avv. GASTALDI LAURA, elettivamente domiciliati come in atti
E
, C.F. , rappresentata e difesa, giusta procura in atti, Controparte_1 C.F._2 dall'avv. MUNARI GIANFRANCO, elettivamente domiciliati come in atti
RICORRENTI con l'intervento del P.M.
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: “
1. Pronunciare lo scioglimento del matrimonio civile contratto dai signori Pt_1
e in data in data 21/05/2003 nel Comune di Gambettola (FC) trascritto nei
[...] Controparte_1 registri dello stato civile del medesimo Comune, sub anno 2003, parte 1. S. /, con ogni consequenziale annotazione di legge.
2. Disporre che la responsabilità genitoriale nei confronti del figlio minore
(di 11 anni compiuti) resti esercitata in maniera condivisa dai genitori, in via Persona_1 disgiunta per le sole questioni di ordinaria amministrazione, con residenza e collocamento prevalente del figlio presso la madre.
3. Disporre, in ragione della collocazione prevalente di
presso la madre, che la casa coniugale, sita in Ceregnano Via Carducci 1115, in Per_1 comproprietà dei ricorrenti, resti assegnata alla signora che già vi abita con i figli. Prendere CP_1 atto che le parti concordano di dare corso al pagamento delle rate del mutuo, che avevano contratto
1 nel 2011 per ristrutturare la casa familiare, secondo gli accordi assunti in sede di separazione, che vedono la signora continuare a corrispondere al signor € 150,00 mensili fino CP_1 Pt_1 all'estinzione dell'importo di € 20.900 convenuto, salvo l'impegno di saldare in unica soluzione in caso di vendita dell'immobile contestualmente alla ricezione del prezzo.
4. Le frequentazioni e la permanenza di con il padre continueranno ad essere gestite come stabilito in sede di Per_1 separazione e come da sempre attuato. Ovvero il signor terrà il figlio il mercoledì Pt_1 Per_1 dall'uscita da scuola fino al giovedì mattina e la settimana successiva dal venerdì fino al pomeriggio della domenica, e così a settimane alterne tra loro. Se, per sopraggiunte modifiche agli impegni lavorativi il padre non potrà tener con sé nei giorni così come prestabiliti: Per_1
- dovrà darne preavviso, di almeno 3 giorni alla signora affinché la stessa possa organizzare CP_1 prioritariamente la permanenza di;
Per_1
- in caso di altrettanta impossibilità della madre di stare con a causa di propri impegni Per_1 già assunti, il padre dovrà sostenere il costo della baby-sitter.
Inoltre, resterà con il padre: Per_1
- durante le vacanze invernali per una settimana, anche non consecutiva, compresi, ad anni alterni, il giorno di Natale, Santo Stefano, Capodanno ed Epifania;
- durante le vacanze Pasquali per tre giorni, anche non consecutivi, compresi, ad anni alterni, il giorno di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo;
- durante le vacanze estive, per due settimane, anche non consecutive
- durante altre festività, secondo accordi che garantiscano un'equilibrata alternanza tra genitori.
5. Disporre in capo al signor l'obbligo di corrispondere alla signora , a mezzo bonifico Pt_1 CP_1 bancario entro il giorno 15 di ogni mese, l'importo di € 420,00 mensili a titolo di contributo per il mantenimento del figlio , rivalutabile annualmente come per legge, oltre al 50 % delle spese Per_1 straordinarie, spese nelle quali non rientrano i costi di baby sitter per i casi di cui al precedente punto 4, che restano a carico totale del padre;
dare atto che le parti richiamano le linee guida adottate dal CNF (2017), anche relativamente a detrazioni fiscali e assegni famigliari.
6. Dare atto della cessazione dell'obbligo di mantenimento per il figlio maggiore 7. Persona_2
Prendere atto dell'accordo raggiunto tra le parti circa il credito della signora verso il signor CP_1 per arretrati di rivalutazione del contributo al mantenimento dei figli e convenuto in € 1.000,00 Pt_1 inerenti al mantenimento di ed in € 1.000,00 inerenti al mantenimento di , Persona_2 Per_1 credito che il signor si impegna a restituire con il consenso della signora come segue: Pt_1 CP_1 quanto ad € 1.000,00 corrispondendoli direttamente al figlio maggiore a rate mensili Persona_2 di importo pari ad almeno € 100 a decorrere dal deposito del presente ricorso e quanto ad € 1.000,00 corrispondendoli alla signora a rate mensili di almeno € 50 l'una.
8. Prendere atto che nulla CP_1
2 oppongono al cambio di residenza del figlio maggiore che verrà trasferita presso Persona_2
l'abitazione del padre ed esprimono, comunque, entrambi il consenso a che il figlio Persona_2 continui anche ad usare la dependance della casa famigliare, dimorandovi a sua discrezione.
9. I ricorrenti si dichiarano economicamente autosufficienti. 10. Spese e competenze compensate tra le parti”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 19.8.2025, i coniugi ricorrenti in epigrafe indicati hanno chiesto di pronunciare lo scioglimento del matrimonio tra loro contratto, alle concordate condizioni, assumendo la ricorrenza delle condizioni ex lege previste per la chiesta pronuncia.
In primo luogo, i ricorrenti hanno evidenziato che dal matrimonio sono nati i figli in Persona_2 data 9.6.2021 e in data 14.7.2014. Per_1
Inoltre, hanno precisato che con decreto pubblicato il 30/11/2020 il Tribunale di Rovigo ha pronunciato la separazione personale dei coniugi omologando le condizioni rassegnate dagli stessi in forma congiunta all'udienza del 20.11.2020.
Essendo trascorso dalla data dell'udienza presidenziale al deposito del ricorso il termine di sei mesi previsto dall'art. 3, n. 2, lett. b), della Legge 898 del 1970 e non essendosi ricostruita né la comunione materiale né quella spirituale tra i coniugi, le parti congiuntamente hanno chiesto che venga pronunciato lo scioglimento del matrimonio.
I ricorrenti hanno dedotto di aver raggiunto un accordo sulle condizioni del divorzio, di cui hanno domandato che il tribunale prendesse atto, ai sensi dell'art. 473-bis.51 quarto comma c.p.c.; contestualmente hanno chiesto la sostituzione dell'udienza di comparizione innanzi al giudice relatore con il deposito di note, ai sensi del secondo comma della medesima disposizione, dichiarando di non volersi riconciliare.
Con decreto del 22.8.2025 il presidente ha designato il giudice relatore, assegnando alle parti termine sino all'udienza del 26.9.2025 per il deposito di note in sostituzione dell'udienza e ha disposto la trasmissione telematica degli atti al Pubblico Ministero.
Decorso il termine sopra indicato, il giudice relatore ha disposto la comparizione delle parti, al fine di sottoporre alle stesse la questione relativa alla condizione concordata attinente alla rivalutazione dell'assegno di mantenimento.
Successivamente, precisate le condizioni, la causa è stata rimessa in decisione.
Tanto esposto, si osserva e rileva quanto segue.
2. La domanda congiunta concernente lo scioglimento del matrimonio proposta dai ricorrenti è fondata e va accolta.
3 Difatti, tenuto conto delle loro concordi dichiarazioni, può dirsi che è del tutto cessata e non può essere più ricostituita la comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
Nel caso di specie si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b della legge n. 898/70, perché la separazione si è protratta ininterrottamente da almeno sei mesi – computati fino alla data del deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio – dalla data del 20.11.2020 dell'avvenuta comparizione dei coniugi all'udienza presidenziale tenutasi nel corso del procedimento di separazione definito con decreto di omologa del 26.11.2020 di questo Tribunale.
Può ritenersi provato dal comportamento delle parti che dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi Presidente del Tribunale è perdurato lo stato di separazione, il quale, in mancanza di provata eccezione contraria, deve ritenersi ininterrotto ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge n. 898/70.
I ricorrenti, tenuto conto dell'istanza congiunta e del successivo svolgimento del processo, hanno dichiarato di chiedere la cessazione del vincolo matrimoniale e di concordare le condizioni riportate in epigrafe.
In presenza di figli minori, il Tribunale prende atto delle condizioni pattuite tra le parti ritenendole conformi alla legge.
Per gli esposti motivi, il Tribunale deve pronunziare lo scioglimento del matrimonio.
Considerati la natura e l'oggetto del procedimento, tenuto conto della comunanza delle domande svolte, sussistono i presupposti per disporsi l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
il Tribunale Ordinario di Rovigo, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, così provvede:
DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto in GAMBETTOLA in data 21/05/2003 tra e , trascritto nei Registri degli atti di Matrimonio del Parte_1 Controparte_1
Comune di GAMBETTOLA nell'anno 2003, n. 3, Parte 1.
RECEPISCE integralmente le ulteriori condizioni di divorzio congiuntamente formulate dai ricorrenti, riportate in epigrafe e da intendersi qui integralmente trascritte;
DICHIARA la compensazione delle spese di lite;
MANDA alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso nella camera di consiglio tenutasi in data 18.11.2025.
Il Presidente
dott. Federica Abiuso
Il Giudice estensore dott. Nicola Del Vecchio
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