Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 13/03/2025, n. 379 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 379 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 310/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA Il Tribunale riunito in camera di consiglio il 21.2.2025 composto dai signori Magistrati: Dott. Alessandro SCIALABBA PRESIDENTE Dott.ssa Rossella MASTROPIETRO GIUDICE Dott. Alberto Angelo BALZANI GIUDICE REL. Ha pronunciato la seguente: S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n 310/ 2024 R.G./F avente per oggetto: disciplina della regolamentazione questioni genitoriali artt 473 bis ss cpc / artt. 337 ss cc promossa da:
Parte_1
) nata ad [...] il [...] e residente in [...], Corso C.F._1
Galileo Ferraris n. 215/sc, ai fini del presente giudizio elettivamente domiciliata in Chivasso, Via Italia n. 1, presso lo studio e la persona degli Avv.ti Tiziana Donato
), Marco Servente ( ) e Carlo Bosi C.F._2 C.F._3
) che la rappresentano e difendono per delega in atti C.F._4
PARTE RICORRENTE contro
Controparte_1
), residente in [...] ed elettivamente C.F._5 domiciliato in Settimo Torinese, Via Roma n. 20/A, presso lo studio dell'Avv. Rosarita De Michele (C.F. – fax 011/070.44.34 – pec: C.F._6
che, lo rappresenta e difende unitamente e disgiuntamente Email_1 all'Avv. Giuliana Russo per delega in atti.
PARTE RESISTENTE e con l'intervento del Pubblico Ministero Collegio delli 21.2.2025 Conclusioni delle Parti
- Per parte ricorrente come da note depositate in PCT in data 27.11.2024 del seguente letterale tenore: “(…) Piaccia al Tribunale Ill.mo, contrariis rejectis, previe declaratorie tutte del caso, previa conferma della presa in carico del nucleo da parte dei Servizi Sociali territorialmente competenti per il monitoraggio non solo dei minori, ma anche degli adulti che andranno supportati entrambi nella propria genitorialità previa acquisizione di relazione dei SS e del CSM di Chivasso relativamente agli pagina 1 di 9
2) tenuto conto dell'età e della personalità di e , a riferire della loro Per_2 relazione con il contesto paterno;
3) indicare quale possa essere l'evoluzione futura della relazione con il contesto paterno;
4) indicare le modalità di frequentazione padre-figli più rispondenti alle esigenze dei Per_ minori. -Disporre l'affidamento condiviso dei minori e ad entrambi i genitori con con Per_2 facoltà di esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale relativamente alle questioni di ordinaria amministrazione. I minori saranno collocati presso la madre. I genitori eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale;
essi assumeranno dicomune accordo le decisioni di maggiore interesse per i minori come quelle relative alla salute, all'istruzione, all'educazione, alla scelta delle attività sportive ed extrascolastiche. -Assegnare l'abitazione familiare sita in Chivasso, C.so Galileo Ferraris n. 215, unitamente agli arredi e suppellettili ivi presenti alla signora . -Disporre a carico del Parte_1 Per_ sig. a titolo di concorso nel mantenimento di e , la corresponsione, entro Persona_1 Per_2 il giorno 5 di ogni mese, di un assegno mensile complessivo di Euro 250,00 (Euro 125,00 a figlio) oltre la mensa al 50% con automatica indicizzazione Istat, oltre al 50% delle spese sanitarie non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale, di quelle sportive preventivamente concordate e, tutte, successivamente documentate;
il tutto come da Protocollo di Intesa sottoscritto dall'Ordine degli Avvocati di Ivrea e dal Tribunale di Ivrea. Si intende già concordata la partecipazione di entrambi i figli ai Centri Estivi con suddivisione della spesa al 50% tra i due genitori.
-Disporre che il sig. possa incontrare i figli liberamente, previo accordo con la madre, Persona_1 consegnando il calendario annuale dei propri turni lavorativi alla signora non appena Parte_1 nella sua disponibilità e concordando un programma di gestione dei figli in forma scritta (whatsapp, sms, mail). In difetto di accordo, i figli minori saranno gestiti nelle seguenti modalità: quando la signora ha il turno di lavoro della mattina ed il sig. il turno del pomeriggio, i minori saranno Pt_1 Per_1 accompagnati dalla madre presso l'associazione IL MONDI DI ALICE;
i minori saranno poi prelevati dall'uscita da scuola dalla madre;
quando entrambi i genitori hanno il turno di lavoro la mattina, i minori saranno accompagnati a scuola da un delegato indicato presso gli istituti scolastici o da persona autorizzata da parte dell'associazione ricreativa IL MONDI DI ALICE o equipollente) e verranno ripresi dalla madre all'uscitada scuola;
quando entrambi i genitori hanno il turno di lavoro del pomeriggio, i figli minori saranno accompagnati a scuola dalla mamma e verranno ripresi all'uscita da scuola da persona autorizzata al prelievo dei minori da parte dell'associazione ricreativa IL MONDI DI ALICE o equipollente) o da un delegato indicato presso gli istituti scolastici (facoltizzando la madre alla delega per i motivi espressi in narrativa); quando la signora ha il turno di lavoro del pomeriggio ed il sig. il turno di lavoro della Pt_1 Persona_1 mattina, i figli minori saranno accompagnati a scuola dalla madre e prelevati all'uscita della scuola dal padre, che li riaccompagnerà presso la madre entro le ore 21.00. Visto che il sig. ha turni Per_1 lavorativi che gli consentono di avere un solo week-end libero ogni sei settimane, disporre che il resistente possa tenere i figli per l'intero fine settimana libero ( un week-end ogni sei), accordandosi con la ricorrente almeno un mese prima. Nel periodo natalizio, salvo diverso accordo tra le parti, i genitori staranno con i minori ad alterni dal 23 dicembre al 30 dicembre (negli anni pari con il padre e dispari con la madre) o dal 31 dicembre al 06 gennaio (negli anni pari con la madre e negli anni dispari con il padre); le pagina 2 di 9 vacanze pasquali ad anni alterni (negli anni pari con il padre e negli anni dispari con la madre); nel periodo estivo, tre settimane, anche non consecutive, da concordare entro il 30 aprile di ogni anno. Per le vacanze estive in difetto di accordo, impregiudicati gli impegni sportivi, scolastici e ludico-ricreativi dei minori, gli stessi trascorreranno con il padre, negli anni pari, ilperiodo dal 16 al 31 agosto mentre negli anni dispari dal giorno 01 al 16 agosto, oltre una settimana mese di giugno o luglio e, in difetto di accordo, negli anni pari dall'1 all'8 luglio e in quelli dispari dal 09 al 16 luglio sempre con il padre. Salvo diversi accordi, i minori trascorreranno il compleanno ad anni alterni con ciascun genitore (negli anni pari con il padre e negli anni dispari con la madre) ogni festività, ricorrenza e ponte saràtrascorsa ad anni alterni con ciascun genitore. Infine ciascun genitore potrà trascorrere il proprio compleanno con il figli. Con il favore delle spese” Per parte resistente come da note depositate in PCT il 28.11.2024 del seguente letterale tenore: “(…) PREMESSO:
– che all'udienza del 12/6/2024 le parti raggiungevano un accordo provvisorio in punto affido congiunto, assegnazione della casa coniugale, assegno di mantenimento e calendario di visita padre-figli; – che, alla luce degli aspetti di fragilità emersi dalla relazione in atti dei SS (6/6/2024) con riferimento ad entrambi i genitori (già in carico agli stessi), il Giudice, ritenuto recepibile, in quanto rispondente all'interesse della prole, il succitato accordo provvisorio raggiunto in sede di udienza, rinviava la causa al 29/1/2025 fissando al 20/11 il termine per il deposito delle relazioni di aggiornamento da parte dei SS e della NPI, aggiornamento ritenuto indispensabile ai fini della decisione definitiva;
– che, conseguentemente a quanto sopra, fissava udienza al 29/1/2025 con termini per pc al 29/11, per comparsa conclusionale al 30/12 e memorie di replica al 14/1/25. Tutto quanto sopra, parte convenuta, come sopra rappresentata, difesa e domiciliata, precisa le proprie conclusioni riportandosi integralmente all'accordo di cui al verbale del 14/6/2024. Con osservanza” Per il PM: V° Il PM conclude per l'accoglimento del ricorso - 20/02/2025 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
- Con ricorso introduttivo nelle forme ex art 473 bis ss cpc parte ricorrente ha rappresentato che dalla relazione sentimentale tra le Parti (durata dal 2012 al 2023) sono nati i figli in data 01.02.2013 e in data 06.02.2016. Per_2 Per_3
- Lamentava parte ricorrente la presenza di alterchi e litigi tra le Parti a motivo delle condotte prevaricatrici serbate dal convenuto.
- Esponeva parte ricorrente che i figli frequentano – per via degli orari di lavoro dei genitori – il centro educativo “Il Mondo di Alice”. In punto economico così si legge nel ricorso introduttivo (pag. 4): “(…) lavora con contratto a tempo indeterminato come collaboratrice scolastica, presso la scuola materna “Bambi” di Chivasso e percepisce una retribuzione media mensile di circa Euro 1.250,00/1.300,00, cui va aggiunto l'assegno unico pari a circa Euro 300,00 mensili per entrambi i figli. L'orario lavorativo è il seguente: dal lunedì al venerdì dalle ore 07.00 alle 14.00 o dalle ore 11.00 alle 18.00.. alternativamente una settimana di mattina e due di pomeriggio - il Per_1 lavora (con contratto a tempo indeterminato) con mansioni di operaio presso Pirelli Industrie in
[...]
Settimo Torinese con turni dalle 06.30 alle 14.30 oppure dalle14.30 alle 22.30 dal lunedì alla pagina 3 di 9 domenica, alternando quattro giorni di lavoro e due di riposo. Percepisce 14 mensilità di stipendio, anche se l'esponente ignora l'importo della retribuzione media mensile. - la casa ex familiare, ubicata in Chivasso, C.so G. Ferraris n.215, scala B, con un garage di pertinenza è di proprietà esclusiva del sig. ed è gravata da mutuo ipotecario con rata mensile di Euro 418,00”. Persona_1
- Concludeva chiedendo disporsi l'affidamento esclusivo dei figli alla sola madre e 400 euro di mantenimento totali.
- Si costituiva in giudizio parte resistente esponendo preliminarmente che le Parti genitoriali avevano prima del giudizio intrapreso trattative in sede di negoziazione assistita vòlte alla composizione della controversia – almeno in punto visite – ed esponeva in sede giudiziale le proprie tesi difensive (“…” Rebus sic stantibus, si insta sin da ora a che codesto On.le Tribunale, dato atto che alla data odierna le parti stanno dando esecuzione alle condizioni di cui alla minuta dell'accordo stipulato in data 12/09/2023, rilevato che parte convenuta ha concluso per l'accoglimento dello status quo, Codesto On.le Tribunale accolga le istanze di parte convenuta nell'interesse dei minori che, ad oggi, in tale regolamentazione, hanno trovato il loro equilibrio
– cfr comparsa di costituzione, pag. 17).
- Parte resistente confermava che i figli sono seguiti dal centro educativo mondo di Alice, e in punto economico così si legge a pag. 11-12 della comparsa di costituzione: “(…) SIG.RA DONATO: dal mese di settembre 2019 lavora come collaboratrice scolastica a tempo indeterminato presso la scuola materna “BAMBI” di Chivasso dal lunedì al venerdì con due turnazioni: dalle 7.00 alle 14.00 e dalle 11.00 alle 18.00, alternando una settimana al mattino e due al pomeriggio. Percepisce un reddito di circa € 1.250,00 /1.300,00. Come detto percepisce l'indennità di frequenza di pari a circa € 330,00 mensile. Percepisce inoltre l'AUF nella misura del 100% Per_2
(come da rinuncia del SI. in ottemperanza agli accordi di cui al 12/09/2023) pari ad € Per_1
300,00 circa. Non ha spese per canoni di locazione né contribuisce al pagamento del mutuo interamente a carico del SI. La ricorrente dispone dunque di un reddito mensile netto di € 2.100,00. E' Per_1 intestataria di una vettura FI 600 (targata BZ681ZL) acquistata nel 2016. Non possiede beni immobili. E' titolare di un conto corrente presso Fino al terzo trimestre del 2023 era CP_2 cointestataria, con il SI. di un conto corrente presso Intesa San Paolo SIG. RIDINO': dal CP_1
2003 lavora come operaio presso la PIRELLI INDUSTRIE con sede in Settimo Torinese ed effettua soltanto due turnazioni lavorative: dalle 6.30 alle 14.30 e dalle 14.30 alle 22.30 dal lunedì alla domenica, alternando 4 giorni di lavoro e due di riposo e percependo uno stipendio medio mensile di € 2.000,00 circa. Sostiene spese mensili pari acomplessivi € 818,00 di cui € 418,00 a titolo di mutuo, € 200,00 a titolo di canone di locazione della nuova soluzione abitativa ed € 200,00 (€ 100,00 per figlio) a titolo di contributo al mantenimento dei minori come da accordo del 12/09/2023. Il convenuto dispone dunque di un reddito mensile netto di circa € 1.100,00. Non può contare sull'aiuto dei genitori perchè lontani (nemmeno per risparmiare una cena) e sostiene costi di trasporto elevati: vive a Caluso, lavora a Settimo Torinese e si reca a Chivasso a prendere e portare i figli per poi rifare rientro a Caluso. E' intestatario di una vettura EN LF (targata FP824YE) acquistata nel 2012. E' proprietario esclusivo della casa familiare in Chivasso. E' comproprietario, con il fratello, di due immobili in provincia di Messina: uno costituisce abitazione dei genitori mentre l'altro è concesso in locazione al canone mensile di € 420,00, somma che, d'intesa con il fratello ed i genitori, viene lasciata pagina 4 di 9 interamente nella disponibilità di questi ultimi. E' titolare di un conto corrente presso Intesa San Paolo.”.
- Concludeva chiedendo disporsi l'affidamento condiviso dei figli ad entrambe i genitori con collocazione presso la madre nella casa ex familiare (da assegnarsi alla ricorrente), con dazione di mantenimento posto in € 200 mensili totali oltre al 50% delle spese straordinarie e con calendarizzazione visite genitoriali.
- All'udienza del 12.6.2024 il Giudice Relatore precedente titolare del fascicolo ha proceduto all'audizione delle Parti. Per_
- Parte ricorrente ha dichiarato: “(…) Vivo a Chivasso con i figli (n. 1.2.13) e Per_2
(n. 6.2.16); la casa è di proprietà della mia controparte. Lavoro come collaboratrice scolastica con uno stipendio di circa euro 1200,00 mensili;
percepisco interamente l'assegno unico di euro 337,00 mensili;
percepisco assegno di indennità per che è di euro 340,00 mensili per i mesi scolastici. Non sono Per_2 titolare di immobili. I bambini dormono a casa del padre in base ai turni lavorativi dei genitori”.
- Parte resistente ha dichiarato: “(…) Vivo a Caluso da solo in caso in locazione con un canone di euro 200,00 mensili. Lavoro come operaio a Settimo T. con uno stipendio mensile di euro di circa euro 1700,00. La casa ove vive la controparte è mia e devo onorare un prestito con la banca per cui pago mensilmente euro 418,00. Ho un appartamento in provincia di Messina locato ad euro 420,00 mensili;
sempre in Sicilia ho una villetta che è intestata metà a me e metà a mio fratello;
essa viene saltuariamente affittata in estate. Percepisco anche circa euro 1200 l'anno quale canone per avere Pa concesso la posa di una antenna. Siamo seguiti dai ”.
- All'esito dell'audizione le Parti han raggiunto un accordo in via provvisoria (come da relativo verbale) e i difensori chiedevano un rinvio per definire la controversia.
- Il Giudice riservava la decisione e nella successiva ordinanza ex art 473 bis 22 cpc recettiva dell'accordo così si legge: “(…) Le parti, in via provvisoria, raggiungono il seguente Per_ accordo: - disporre l'affidamento dei minori e ad entrambi i genitori, con facoltà di Per_2 esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale relativamente alle questioni di ordinaria amministrazione. I minori manterranno la residenza principale, anche ai fini anagrafici, presso l'abitazione materna. I genitori eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale;
essi assumeranno pertanto di comune accordo le decisioni di maggior interesse per i minori come quelle relative alla salute, all'istruzione, all'educazione, alla scelta delle attività sportive ed extrascolastiche.
- assegnare l'abitazione familiare sita in Chivasso, Corso Galileo Ferraris n. 215, unitamente agli arredi e suppellettili ivi presenti alla SI.ra ; Parte_1 Per_
- disporre a carico del SI. a titolo di concorso nel mantenimento di e , Persona_1 Per_2 la corresponsione, entro il giorno 5 di ogni mese, di un assegno mensile complessivo di € 200,00 (pari ad
€ 100,00 per ciascun figlio) oltre la mensa al 50%, con automatica indicizzazione ISTAT, oltre al 50% delle spese sanitarie non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale, di quelle scolastiche e di quelle sportive preventivamente concordate e, tutte, successivamente documentate;
il tutto come da Protocollo di Intesa sottoscritto dall'Ordine degli Avvocati di Ivrea e dal Tribunale di Ivrea. Per l'estate 2024 le parti si impegnano a corrispondere nella misura del 50% ciascuna le spese del centro estivo già prenotato dal 10 giugno al 12 luglio;
pagina 5 di 9 disporre che il SI. potrà incontrare i figli liberamente, previo accordo con la madre, Controparte_1 consegnando il calendario annuale dei propri turni lavorativi alla SI.ra non Parte_1 appena nella sua disponibilità e concordando un programma di gestione dei figli in forma scritta (whatsapp, sms, mail); In difetto di accordo, i figli minori saranno gestiti indicativamente nei seguenti termini e modalità: quando la SI.ra ha il turno di lavoro della mattina ed il SI. il turno del Pt_1 CP_1 pomeriggio, i minori saranno accompagnati dalla madre presso l'associazione IL MONDO DI ALICE;
i minori saranno poi prelevati all'uscita della scuola dalla mamma;
quando entrambi i genitori hanno il turno di lavoro della mattina, i minori saranno accompagnati a scuola da un delegato indicato presso gli istituti scolastici o da persona autorizzata da parte dell'associazione ricreativa “Nel mondo di Alice” (o equipollente) mentre verranno ripresi all'uscita della scuola dalla madre;
quando entrambi i genitori hanno il turno di lavoro del pomeriggio, i figli minori saranno accompagnati a scuola dalla mamma mentre verranno ripresi all'uscita della scuola da persona autorizzata al prelievo dei minori da parte dell'associazione “ Nel mondo di Alice” (o equipollente) o da un delegato indicato presso gli istituti scolastici;
quando la SI.ra ha il turno di lavoro del pomeriggio ed il SI. il turno di Pt_1 CP_1 lavoro della mattina, i figli minori saranno accompagnati a scuola dalla madre e prelevati all'uscita della scuola dal padre, che li riaccompagnerà presso la madre a giorni alterni e gli altri giorni li porterà la madre presso il padre;
il SI. errà con sé i figli, durante la settimana anche per il pernotto almeno 4 volte al mese, CP_1 oltre uno o due week end al mese, compatibilmente con i suoi orari lavorativi accordandosi con la SI.ra almeno un mese prima. Pt_1 nel periodo natalizio: salvo diverso accordo tra le parti, i genitori staranno con i minori una settimana a testa ad anni alterni dal 23 dicembre al 30 dicembre (negli anni pari con il padre e dispari con la madre) o dal 31 dicembre al 6 gennaio (negli anni pari con la madre e negli anni dispari con il padre); le vacanze pasquali ad anni alterni (negli anni pari con il padre e negli anni dispari con la madre); nel periodo estivo, tre settimane, anche non consecutive, da concordare entro il 30 aprile di ogni anno. In difetto di accordo, impregiudicati gli impegni sportivi, scolastici e ludico-ricreativi dei minori, gli stessi trascorreranno con il padre, negli anni pari, il periodo dal 16 al 31 agosto mentre negli anni dispari dal giorno 1 al 16 agosto, oltre una settimana nel mese di giugno o luglio e, in difetto di accordo, negli anni pari dall'1 all'8 luglio e in quelli dispari dal 9 al 16 luglio sempre con il padre. Per il 2024 le parti sono d'accordo per il seguente calendario:
° dal 15 al 28 luglio i figli stanno con il padre
° dal 29 luglio al 4 agosto i figli stanno con la madre Salvo diversi accordi, i minori trascorreranno il compleanno ad anni alterni con ciascun genitore (negli anni pari con il padre e negli anni dispari con la madre). ogni ricorrenza, festività e ponte sarà trascorsa ad anni alterni con ciascun genitore. ciascun genitore potrà trascorrere il proprio compleanno con i figli. I difensori chiedono recepirsi l'accordo provvisorio e chiedono rinvio per trovare un accordo definitivo.
>
pagina 6 di 9 ° rilevato che dalla relazione del S.S. CISS di Chivasso, depositata il 6.6.24, risulta che entrambe le parti presentano aspetti di “fragilità” e che, comunque, hanno aderito al programma di sostegno alla genitorialità;
° ritenuto che possa essere recepito l'accordo provvisorio, essendo rispondente all'interesse della prole;
° ritenuto necessario, ai fini della decisione definitiva acquisire relazione di aggiornamento da parte del C Servizio Sociale e relazione del di in evolutiva / NPI sul benessere CP_3 Controparte_4 dei figli e sui rapporti con i genitori
P.Q.M.
CIRCA I PROVVEDIMENTI TEMPORANEI ED URGENTI
° DISPONE come riportato in parte motiva, in conformità all'accordo raggiuto dalle parti
[...]
e Parte_1 Controparte_1
° DISPONE l'acquisizione di relazione di aggiornamento da parte del Servizio Sociale e di relazione del sul benessere dei figli e sui rapporti con i Controparte_6 genitori CIRCA LA PROSECUZIONE DEL GIUDIZIO ASSEGNA alle parti
° i termini di cui all'art. 473 bis 28 cpc (note di precisazione delle conclusioni entro 29.11.24; comparse conclusionali entro il 30.12.24; memorie di replica entro il 14.1.25) e rinvia la causa, per la rimessione in decisione, all'udienza del 29.1.25. (…)”
- Le parti depositavano gli scritti difensivi e la causa viene ora a decisione.
* * * La controversia ha visto registrarsi una sostanziale convergenza delle Parti – avanti al Giudice Relatore precedente titolare del fascicolo – in ordine all'affidamento condiviso dei figli ed alla di loro collocazione, e sul punto deve rilevarsi che dalle chiare relazioni dei Servizi Sociali in atti ed acquisite dal Tribunale non sono emersi elementi controindicanti alla prosecuzione di tale regime di affidamento che non esita ex art 337 ter cpc contrario all'interesse della prole minore. Parimenti in punto visite ed economico ritiene corretto il Collegio doversi confermare l'accordo già raggiunto dalle Parti in corso di causa siccome rispettoso del principio di bigenitorialità e del dovere di mantenimento per la prole gravante ex art 337 ter cc / 315 bis cc sui genitori tenuto conto degli indici normativi vigenti in materia, dovendo i genitori attivarsi per la gestione condivisa dei figli. Disposta nel superiore ed esclusivo interesse della prole minore la prosecuzione delle prese in carico per il nucleo ed i minori come meglio infra indicato in parte dispositiva, vanno – infine – compensate integralmente le spese di lite ex art 92 cpc tra le Parti alla luce del non registrarsi una prevalente soccombenza e tenuto conto delle conclusioni delle Parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ivrea definitivamente pronunciando in contraddittorio tra le Parti ogni altra domanda istanza eccezione rigettate:
- Dispone l'affidamento dei figli minori e ad entrambi i genitori, con Per_2 Per_3 facoltà di esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale relativamente alle questioni di ordinaria amministrazione.
pagina 7 di 9 - Dispone che i figli minori manterranno la residenza principale, anche ai fini anagrafici, presso l'abitazione materna.
- Dispone che i genitori eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale;
essi assumeranno pertanto di comune accordo le decisioni di maggior interesse per i minori come quelle relative alla salute, all'istruzione, all'educazione, alla scelta delle attività sportive ed extrascolastiche.
- Assegna l'abitazione familiare sita in Chivasso, Corso Galileo Ferraris n. 215, unitamente agli arredi e suppellettili ivi presenti alla SI.ra Parte_1
- Dispone il mantenimento diretto a carico di ciascun genitore quando ha i figli con sé disponendo inoltre a carico del SI. , a titolo di concorso nel Persona_1 mantenimento di e , la corresponsione alla madre, entro il giorno 5 di Per_2 Per_3 ogni mese, di un assegno mensile complessivo di € 200,00 (pari ad € 100,00 per ciascun figlio) oltre la mensa al 50%, con automatica indicizzazione ISTAT, oltre al 50% delle spese sanitarie non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale, di quelle scolastiche e di quelle sportive preventivamente concordate, dei centri estivi e, tutte, successivamente documentate;
il tutto come da Protocollo di Intesa sottoscritto dall'Ordine degli Avvocati di Ivrea e dal Tribunale di Ivrea in materia;
- Dispone che il SI. potrà incontrare i figli liberamente, previo Controparte_1 accordo con la madre, consegnando il calendario annuale dei propri turni lavorativi alla SI.ra non appena nella sua disponibilità e concordando un Parte_1 programma di gestione dei figli in forma scritta (whatsapp, sms, mail); In difetto di accordo, dovendo comunque le Parti attivarsi per accordarsi per la gestione della prole, i figli minori saranno gestiti nei seguenti termini e modalità:
- quando la SI.ra ha il turno di lavoro della mattina ed il SI. l Pt_1 CP_1 turno del pomeriggio, i minori saranno accompagnati dalla madre presso l'associazione IL MONDO DI ALICE;
i minori saranno poi prelevati all'uscita della scuola dalla mamma;
- quando entrambi i genitori hanno il turno di lavoro della mattina, i minori saranno accompagnati a scuola da un delegato indicato presso gli istituti scolastici o da persona autorizzata da parte dell'associazione ricreativa “Nel mondo di Alice” (o equipollente e tenuto conto delle deleghe rilasciate dal padre) mentre verranno ripresi all'uscita della scuola dalla madre;
- quando entrambi i genitori hanno il turno di lavoro del pomeriggio, i figli minori saranno accompagnati a scuola dalla mamma mentre verranno ripresi all'uscita della scuola da persona autorizzata al prelievo dei minori da parte dell'associazione “ Nel mondo di Alice” (o equipollente e tenuto conto delle deleghe rilasciate dal padre) o da un delegato indicato presso gli istituti scolastici;
- quando la SI.ra ha il turno di lavoro del pomeriggio ed il SI. l Pt_1 CP_1 turno di lavoro della mattina, i figli minori saranno accompagnati a scuola dalla madre e prelevati all'uscita della scuola dal padre, che li riaccompagnerà presso la madre a giorni alterni e gli altri giorni li porterà la madre presso il padre;
pagina 8 di 9 il SI. errà con sé i figli, durante la settimana anche per il pernotto almeno 4 CP_1 volte al mese, oltre uno o due week end al mese, compatibilmente con i suoi orari lavorativi accordandosi con la SI.ra almeno un mese prima. Pt_1
- nel periodo natalizio: salvo diverso accordo tra le parti, i genitori staranno con i minori una settimana a testa ad anni alterni dal 23 dicembre al 30 dicembre (negli anni pari con il padre e dispari con la madre) o dal 31 dicembre al 6 gennaio (negli anni pari con la madre e negli anni dispari con il padre); le vacanze pasquali ad anni alterni (negli anni pari con il padre e negli anni dispari con la madre); nel periodo estivo, tre settimane, anche non consecutive, da concordare entro il 30 aprile di ogni anno. In difetto di accordo, impregiudicati gli impegni sportivi, scolastici e ludico-ricreativi dei minori, gli stessi trascorreranno con il padre, negli anni pari, il periodo dal 16 al 31 agosto mentre negli anni dispari dal giorno 1 al 16 agosto, oltre una settimana nel mese di giugno o luglio e, in difetto di accordo, negli anni pari dall'1 all'8 luglio e in quelli dispari dal 9 al 16 luglio sempre con il padre. Salvo diversi accordi, i minori trascorreranno il compleanno ad anni alterni con ciascun genitore (negli anni pari con il padre e negli anni dispari con la madre). Ogni ricorrenza, festività e ponte sarà trascorsa ad anni alterni con ciascun genitore. Ciascun genitore potrà trascorrere il proprio compleanno con i figli. Dichiara le spese di lite integralmente compensate tra le Parti Dispone la prosecuzione della presa in carico dei minori e del nucleo da parte dei Servizi Sociali già incaricati, di già incaricati per offrire ai minori Controparte_6 sostegno e supporto, e supportare le parti nella genitorialità e nella comunicazione. Manda alla Cancelleria per tutti gli incombenti di competenza e per la comunicazione alle parti, al PM, ai Servizi Sociali e di già incaricati in atti per Controparte_6 quanto di rispettiva loro competenza Così deciso in Ivrea, 21.2.2025 Il Presidente Dott. Alessandro Scialabba Il giudice relatore/estensore Dott. Alberto Angelo Balzani
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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