Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 30/05/2025, n. 156 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 156 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Lavoro, composta dai
Sigg.:
Dott. Antonio MATANO Presidente rel.
Dott.ssa Giuseppina FINAZZI Consigliere
Dott.ssa Silvia MOSSI Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile promossa in grado d'appello con ricorso depositato in Cancelleria il giorno 05.03.2024 iscritta al n. 61/2024 R.G. Sezione
Lavoro e posta in discussione all'udienza collegiale del 22.05.2025
OGGETTO: Altre ipotesi d a
, rappresentata e difesa dagli avv.ti Walter Parte_1
Miceli del foro di Palermo, Fabio Ganci del foro di Biella, Nicola
Zampieri del foro di Vicenza, Giovanni Rinaldi del foro di Biella,
quest'ultimo domiciliatario giusta delega in atti.
e
, rappresentato e difeso dagli avv.ti Irene Parte_2
Lo Bue del foro di Parma, Walter Miceli del foro di Palermo, Fabio
Ganci e Giovanni Rinaldi del foro di Biella, Nicola Zampieri del foro di Vicenza, elett. domiciliato preso lo studio dell'avv. Irene Lo Bue,
giusta delega in atti.
RICORRENTI APPELLANTI
c o n t r o
, in persona Controparte_1
del p.t., rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura CP_2
dello Stato Distrettuale di Brescia.
RESISTENTE APPELLATO
In punto: appello a sentenza n. 680 del 2023 del Tribunale di
Bergamo.
Conclusioni:
Dei ricorrenti appellanti:
Come da ricorso
Del resistente appellato:
Come da memoria
Fatto e Diritto
Con sentenza n. 680/24 il Tribunale di Bergamo, giudice del lavoro, ha sostanzialmente accolto il ricorso proposto da Pt_2
, e nei confronti del
[...] Parte_3 Parte_1 [...]
ed ha accertato il diritto dei ricorrenti al Controparte_1
beneficio della c.d. carta elettronica del docente (del valore annuale di
€ 500) per gli anni scolastici anni scolastici dal 2021/2022 in poi per quanto riguarda dal 2018/2019 in poi per quanto riguarda Pt_3
, dal 2021/2022 per quanto riguarda , escluso per gli Pt_2 Pt_1
ultimi due l'anno scolastico 2022/2023.
Per l'effetto, ha condannato il a consentire la CP_1
generazione della suddetta carta, per poterne fruire nei vincoli di legge, oltre che al pagamento delle spese di lite nella misura della - 3 -
metà, compensando tra la parti la residua metà.
Il giudice ha ritenuto fondata la domanda dei ricorrenti,
docenti assunti negli anni oggetto di giudizio con contratti di supplenza annuale, richiamando sia la giurisprudenza del Consiglio di
Stato (sent.n.1842 del 2022), sia la recente sentenza della Corte di
Giustizia (nella causa C.450/2021) secondo cui la clausola 4, punto 1,
dell'Accordo quadro in materia di condizioni di impiego, deve essere interpretata nel senso che ad essa osta una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del
, e non anche al personale docente a tempo determinato di CP_1
tale , il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di CP_1
€ 500,00 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali,
mediante la c.d. carta elettronica del docente, rientrando quest'ultima misura tra “le condizioni di impiego” e non ricorrendo ragioni oggettive capaci di giustificare la disparità di trattamento tra docenti di ruolo e docenti non di ruolo (essendo la continua formazione del personale docente obbligatoria sia per il personale a tempo indeterminato che per il personale impiegato a termine).
Applicando questi principi al caso dei ricorrenti, ha quindi ritenuto di disapplicare l'art.1, comma 121, della l.107/2015 (e i
DPCM attuativi dello stesso) nella parte in cui non riconosce l'usufruibilità della carta elettronica del docente anche da parte del personale docente assunto a tempo determinato, avendo peraltro i ricorrenti prestato attività di insegnamento per la quasi totalità di ogni - 4 -
anno scolastico.
Quanto all'eccezione di prescrizione sollevata dal , CP_1
ha affermato applicarsi nella specie il termine prescrizionale di cinque anni previsto dall'art.2948, n.4, c.c. e non esservi tuttavia questione di prescrizione, avendo i ricorrenti rivendicato il beneficio entro il termine prescrizionale.
Ha quindi accertato il diritto dei ricorrenti ad usufruire della c.d. carta docente con riferimento agli scolastici oggetto di giudizio,
escludendo tuttavia dalla pronuncia nei confronti dei ricorrenti e l'anno scolastico 2022/2023, essendo nel Pt_2 Pt_1
frattempo entrato in vigore l'art.15 del d.l. 69/2023 che ha attribuito il diritto al beneficio in questione anche ai docenti a tempo determinato ed essendo pertanto sufficiente per ottenerlo agire in via amministrativa, non configurandosi peraltro, rispetto a detta annualità, alcuna violazione del principio di non discriminazione.
Per quanto riguarda le spese di lite, il Tribunale ne ha disposto la parziale compensazione, alla luce della serialità della questione e dell'esistenza di orientamenti giurisprudenziali non univoci.
Contro la sentenza hanno proposto appello Parte_2
e impugnando il capo della decisione che aveva Parte_1
escluso dalla pronuncia la carta docente dell'anno 2022/2023 e chiedendo la parziale riforma della decisione con il riconoscimento del beneficio anche per questo anno.
Il si è costituito in giudizio ed ha Controparte_1 - 5 -
resistito al gravame, chiedendone il rigetto.
All'odierna udienza la causa è stata discussa e decisa con sentenza, del cui dispositivo è stata data pubblica lettura in udienza.
***
L'appello merita accoglimento (dandosi atto che la sentenza di primo grado è passata in giudicato nei confronti della ricorrente atteso che nessuna delle parti ha impugnato le Parte_3
statuizioni che la riguardano).
Gli odierni appellanti sono docenti a tempo determinato.
A partire dall'anno scolastico 2017/2018 il e dal Pt_2
2021/2022 la e sino all'anno scolastico 2022/2023, sono stati Pt_1
assunti con contratti di supplenza annuale (al 30 giugno ovvero al 31
agosto), con orario di 18 ore di insegnamento.
I docenti hanno agito giudizio per ottenere la c.d. carta docente con riferimento a tutti i suddetti anni scolastici, non riconosciuta dal appellato. CP_1
Il giudice, come esposto in premessa, ha riconosciuto il diritto degli odierni appellanti con riferimento agli anni richiesti, escludendo tuttavia l'anno scolastico 2022/2023, essendo nel frattempo entrato in vigore l'art.15 del d.l. 69/2023 che per l'anno 2023 ha riconosciuto il beneficio anche ai docenti a tempo determinato.
Ha quindi ritenuto che con riferimento all'anno scolastico
2022/2023 non fosse necessaria alcuna pronuncia, essendo sufficiente la presentazione della domanda amministrativa da parte del ricorrente.
Ciò detto e premesso che è passato in giudicato, in mancanza - 6 -
Contr di appello incidentale del , l'accertamento del diritto degli appellanti all'assegnazione della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di cui all'art. 1 comma
121 L. 107/2015 per gli altri anni scolastici oggetto di giudizio, le parti, in questa sede, discutono della sussistenza del diritto all'assegnazione della carta docente anche per l'a.s. 2022/2023, posto che gli appellanti hanno censurato la sentenza di primo grado laddove lo ha escluso dalla pronuncia.
Il , in via preliminare, ha chiesto di dichiarare il CP_1
difetto di interesse ad agire dell'appellante, sostenendo che la domanda di riconoscimento della carta docente non sarebbe stata rigettata dal giudice per l'a.s. 2022/2023.
La difesa non può trovare accoglimento atteso che il dispositivo della sentenza, pur non contenendo alcun rigetto della domanda con riferimento all'a.s. 2022/2023, limita tuttavia l'accertamento del diritto degli appellanti, e la relativa condanna del
Contr
, agli anni indicati nella sentenza ad eccezione dell'anno
2022/2023, in tal modo escludendo dalla pronuncia il beneficio relativo a questo anno.
E' vero che l'esclusione è derivata, come esposto nella motivazione della sentenza, da ragioni che non attengono all'insussistenza del relativo diritto, bensì dal fatto che il beneficio sarebbe stato espressamente riconosciuto dal legislatore con l'art. 15
del D.L. n. 69/2023 con il quale, secondo il giudicante, sarebbe stata prevista l'attribuzione della carta docente, per l'anno scolastico - 7 -
2022/2023, anche in favore dei docenti con supplenza annuale su posti vacanti e disponibili (secondo il giudice, pertanto, per l'a.s.
2022/2023 i ricorrenti avrebbero potuto ottenere il beneficio avanzando una semplice richiesta in sede amministrativa, non ricorrendo peraltro alcuna lesione del principio di non discriminazione, avendo provveduto direttamente il legislatore al riconoscimento del beneficio).
Sennonché, è pure vero che il Tribunale non ha riconosciuto espressamente alcun diritto con riferimento all'anno in questione (pur in applicazione della legge, potendo insorgere tra le parti questioni interpretative in ordine alla stessa – che, in effetti, come si dirà subito,
nella specie sussistono) e non ha neppure condannato il CP_1
all'accredito del beneficio in favore dei ricorrenti, con la conseguenza che questi ultimi, in caso di inadempimento del , non CP_1
disporrebbe di un titolo giudiziale per ottenere il beneficio anche per l'anno scolastico 2022/2023, pur avendo avanzato precisa domanda al riguardo.
Va dunque affermata la sussistenza dell'interesse degli appellanti ad impugnare la sentenza nella parte in cui non ha accolto la domanda di riconoscimento della carta docente anche per l'a.s.
2022/2023, con conseguente rigetto dell'eccezione di inammissibilità
del gravame per difetto di interesse ad agire, sollevata dal CP_1
appellato.
Quanto al merito, i docenti lamentano l'erronea applicazione da parte del giudice dell'art. 15 D.L. n.69/2023, conv. con - 8 -
modificazioni dalla L. n. 103/2023, che ha previsto che “la Carta
elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo
delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di cui all'articolo
1, comma 121, primo periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è
riconosciuta, per l'anno 2023, anche ai docenti con contratto di
supplenza annuale su posto vacante e disponibile”.
Deducono che l'interpretazione della norma effettuata dal primo giudice, secondo cui in forza di tale previsione normativa la carta docente avrebbe potuto essere richiesta in via amministrativa per l'a.s. 2022/2023, avendo essi svolto supplenze su posti vacanti e disponibili, si ponga in contrasto con il divieto di applicazione retroattiva della legge di cui agli artt.li 10 e 11 delle “preleggi”.
Rilevano che essi avevano ottenuto la supplenza nel settembre 2022, ben prima dell'entrata in vigore della norma,
avvenuta il giorno 14 giugno 2023, e pertanto già dalla data di conferimento della supplenza, secondo gli insegnamenti della
Suprema Corte, era maturato il loro diritto al beneficio per cui è
causa, e, dunque, prima dell'entrata in vigore della norma.
Le doglianze sono fondate.
L'art. 15 del D.L. del 13/06/2023 n. 69, come correttamente sostenuto dagli appellanti, non può che essere applicato, in difetto di una diversa previsione di legge, ai periodi lavorativi successivi alla sua entrata in vigore, verificandosi, in caso contrario, una violazione del divieto di applicazione retroattiva delle leggi (art. 11 Preleggi).
Ciò significa che la carta docente è stata riconosciuta ex lege - 9 -
a partire dall'anno scolastico 2023/2024 e a quei docenti che in questo anno siano stati impegnati nello svolgimento di supplenze su posti vacanti e disponibili.
Ed invero, l'art. 1 comma 121 L. 107/2015 stabilisce che “la
carta, nell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno
scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche
in formato digitale, di pubblicazioni e riviste comunque utili
all'aggiornamento professionale.”
Ne deriva che la carta docente, attesa la chiara formulazione della norma, è prevista per anno scolastico e non per anno solare.
Questa previsione normativa, del resto, è coerente con la funzione assegnata a tale beneficio secondo l'intenzione del legislatore, essendo la carta finalizzata a sostenere la formazione e l'aggiornamento dei docenti che questi mettono in pratica nel corso dello svolgimento delle attività didattiche aventi inizio, di regola, nel mese di settembre di ciascun anno.
L'art. 3 del D.P.C.M. 23.09.2015, inoltre, al comma 1,
dispone che “ciascuna Carta ha un valore nominale non superiore ad
euro 500 annui utilizzabili nell'arco dell'anno scolastico di
riferimento, ovvero dal 1° settembre al 31 agosto…”, e al comma 3
afferma che “la cifra residua eventualmente non utilizzata da ciascun
docente nel corso dell'anno scolastico di riferimento rimane nella
disponibilità della Carta dello stesso docente per l'anno scolastico
successivo a quello della mancata utilizzazione”.
E l'art. 5 del D.P.C.M. del 28.11.2016, che prevede che il - 10 -
docente debba previamente registrarsi e accreditarsi alla piattaforma informatica dedicata del , ove vengono accreditati gli CP_1
importi, dispone che “a partire dall'anno scolastico 2017/2018 la
registrazione di nuovi soggetti beneficiari sull'applicazione web
dedicata è consentita dal 1° settembre al 30 ottobre di ciascun anno”
(art. 2 comma 3).
Alla luce della normativa vigente non vi è pertanto dubbio che la carta docente è prevista per anno scolastico e che la registrazione del docente nel portale web a ciò dedicato deve avvenire tra l'1 settembre e il 30 ottobre dell'anno di riferimento, con la conseguenza che l'art. 15 D.L. 69/2023, che ha esteso il beneficio ai supplenti con contratto su posti vacanti e disponibili, non può che intendersi riferito all'anno scolastico 2023/2024, non potendo la norma che essere applicata per il futuro, e non può che riguardare i docenti che hanno potuto effettuare la registrazione sul portale dedicato a partire dal settembre del 2023, per supplenze su posti vacanti e disponibili nell'anno scolastico 2023/2024 (essendo ormai scaduta, alla data di entrata in vigore della norma nel giugno 2023, la possibilità per i docenti di iscriversi al portale dedicato con riferimento all'anno 2022/2023).
Resta così escluso da tale previsione di legge l'anno scolastico 2022/2023 e la norma va invece intesa come riferita all'anno scolastico successivo.
Così stando le cose, la sentenza va rivista nella parte in cui ha ritenuto che in relazione all'a.s. 2022/2023 gli odierni appellanti - 11 -
avrebbero potuto conseguire il beneficio della carta docente sulla base dell'art. 15 D.L. 69/2023, in via amministrativa e accreditandosi sulla piattaforma dedicata.
Non rileva in senso contrario quanto osservato dal CP_1
circa la mancata dimostrazione da parte degli appellanti di avere incontrato ostacoli, a seguito della pronuncia di primo grado, a conseguire il beneficio in sede amministrativa.
Il , infatti, nonostante l'intervenuta disapplicazione CP_1
da parte del giudice dell'art. 1 comma 121 L. 107/2015 per contrasto con il divieto di discriminazione di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro sul contratto a termine, non si è adeguato ai principi affermati nella sentenza e non ha di fatto provveduto ad attribuire agli appellanti la carta docente anche per l'a.s. 2022/2023.
Una volta escluso che l'art.15 del D.L.69/2023 riguardi la carta docente dell'anno scolastico 2022/2023, non resta che rilevare che per quanto riguarda la spettanza di quest'ultimo beneficio agli appellanti non vi sono contestazioni tra le parti, non essendo state impugnate in argomento le statuizioni del giudice di primo grado con riferimento agli anni scolastici precedenti e che evidentemente valgono anche per l'anno scolastico in questione.
L'appello va dunque accolto e il appellato va CP_1
condannato a mettere a disposizione degli odierni appellanti la carta docente anche per l'a.s. 2022/2023, ovviamente nel rispetto dei vincoli di legge.
*** - 12 -
La parziale riforma della decisione rende necessaria l'adozione una nuova regolamentazione delle spese di lite per entrambi i gradi di giudizio.
E' noto il principio, costantemente affermato dalla Suprema
Corte, secondo cui il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite, poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale,
con la conseguenza che si ha violazione del principio di cui all'art. 91
c.p.c., quando la parte soccombente venga ritenuta soccombente in un grado di giudizio e, invece, vincitrice in un altro grado.
Nella specie ritiene la Corte che la peculiarità del caso concreto sia idonea a giustificare la parziale compensazione delle spese di entrambi i gradi di giudizio nella misura della metà, per i motivi di seguito esposti, nonostante l'integrale soccombenza del
. CP_1
E' vero che il , non riconoscendo la Carta docente CP_1
in favore dei docenti per gli anni di servizio oggetto di giudizio, ha tenuto una condotta in contrasto con il principio di parità di trattamento e non discriminazione affermato dalla clausola 4
dell'Accordo quadro, direttamente applicabile nell'ordinamento interno. - 13 -
Tuttavia, deve considerarsi che solo con la sent. n. 29961 del
27 ottobre 2023, pubblicata dopo il deposito del ricorso di primo grado, la Suprema Corte, adita ai sensi dell'art. 363 bis c.p.c., si è
pronunciata sul tema della cd. Carta docenti, effettuando una ricostruzione sistematica dell'istituto sulla base dei principi affermati dalla Corte di Giustizia.
Nella citata pronuncia la Suprema Corte, nell'esercizio della sua funzione nomofilattica, ha provveduto: a) alla ricostruzione del quadro normativo nazionale in tema di formazione e aggiornamento dei docenti e all'affermazione dei principi generali sul tema;
b) a richiamare i principi affermati dalla CGUE sul contrasto tra la normativa interna e il principio di parità di trattamento di cui all'art. 4
punto 1 dell'Accordo Quadro;
c) ad applicare i suddetti principi all'odierna fattispecie, tenendo conto della specificità della disciplina delle supplenze prevista nel nostro ordinamento, che contempla diverse tipologie di incarico a tempo determinato ex art. 4 L.
124/1999; d) ad esaminare la natura del diritto al beneficio e la tipologia delle azioni esercitabili dal docente di adempimento in forma specifica ovvero di risarcimento del danno per equivalente, a seconda della intervenuta o meno “cessazione del rapporto”, secondo l'interpretazione fornita sul punto dalla Suprema Corte;
e) ad accertare la durata della prescrizione applicabile in relazione al tipo di diritto azionato e la relativa decorrenza.
In sostanza, non può essere sottovalutata la rilevanza, ai fini della decisione della causa, dell'intervento in funzione nomofilattica - 14 -
della Suprema Corte che, al di là della necessità della disapplicazione del diritto interno per contrasto con la normativa eurounitaria, già
derivante dalla pronuncia della CGUE del 2022, ha calato i principi affermati dalla Corte di Giustizia nell'ordinamento interno tenendo conto, come detto, della specificità della disciplina del settore scolastico e ha chiarito la tipologia delle azioni che i docenti possono esercitare al fine di conseguire direttamente il beneficio ovvero, nel caso in cui siano ormai fuoriusciti dal sistema scolastico il risarcimento del danno.
In definitiva, il Collegio ritiene che, tenuto conto dell'intervento chiarificatore della Suprema Corte nelle more del giudizio di primo grado, ricorrano motivi, analoghi a quelli gravi ed eccezionali previsti dall'art. 92 c.p.c., interpretato in conformità a
Costituzione, che giustificano la compensazione per metà delle spese del primo e del secondo grado di giudizio, dovendo invece la restante metà seguire la soccombenza del . CP_1
Per la quantificazione delle spese di lite, per l'intero e per ogni grado di giudizio, si rinvia al dispositivo, con la precisazione che si è tenuto conto del carattere seriale della questione e che, per il primo grado, sono state determinate in conformità a quanto liquidato dal Tribunale e che, per il secondo grado, il valore della causa è pari a
€ 1.000, avendo il giudizio riguardato soltanto la carta docente di un anno.
Le spese vanno distratte in favore dei procuratori costituiti che si sono dichiarati antistatari. - 15 -
PQM
in riforma parziale della sentenza n. 680/23 del Tribunale di
Bergamo, accerta il diritto di e a Parte_2 Parte_1
usufruire del beneficio economico di € 500 annui, tramite la “carta docente” di cui all'art.1, commi 121 e ss. legge n.107/2015 anche per l'anno scolastico 2022/2023 e condanna il a consentire il CP_1
godimento della carta docente anche per l'anno scolastico 2022/2023;
condanna il al pagamento delle spese di lite nella CP_1
misura della metà, liquidandole, per l'intero e per il primo grado, in complessivi € 1.200,00, e, sempre per l'intero e per il presente grado di giudizio, in complessivi € 500,00, oltre accessori di legge su entrambe le somme e con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
Brescia, 22 maggio 2025
Il Presidente est.
dott. Antonio Matano