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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lagonegro, sentenza 11/02/2025, n. 75 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lagonegro |
| Numero : | 75 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 262/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Lagonegro
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Giuliana Santa Trotta Presidente
dott. Maurizio Ferrara Giudice
dott. Riccardo Sabato Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 262/2023 promossa da:
(C.F con il patrocinio dell'avv. VITA Parte_1 C.F._1
VINCENZO (C.F. ), giusta procura in atti;
C.F._2
RICORRENTE
E
(C.F. con il patrocinio dell'avv. GENTILE PASQUALE Controparte_1 C.F._3
(C.F. ), giusta procura in atti;
C.F._4
RESISTENTE
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale Ordinario di Lagonegro
INTERVENTORE EX LEGE
Oggetto: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI
pagina 1 di 3 Conclusione delle parti, per entrambi i ricorrenti : 1) Le parti concordano di accettare e ne chiedono la conferma di quanto stabilito nel Provvedimento Presidenziale del 28/06/2023, per quanto riguarda l'assegnazione della casa coniugale, l'affidamento della prole, i tempi ed i modi della presenza della prole presso ciascun genitore, l'assegno periodico di mantenimento, con la precisazione che il vedrà i CP_1 propri figli almeno per due pomeriggi a settimana, con il consenso degli stessi, nei giorni di martedì e venerdì, dalle ore 19:00 alle ore 21:30, modificabili con l'accordo delle parti e ad integrazione del Provvedimento Presidenziale.
2) La IG.ra a far data dal giorno 01/12/2024, si farà carico del Parte_1 pagamento della intera rata mensile del mutuo cointestato, acceso presso la BCC Magna Grecia ed in ogni caso porrà in essere nel più breve tempo possibile tutte le attività necessarie ad accendere un mutuo ipotecario a suo esclusivo carico per liberare il IG.r dal Controparte_1 pagamento che oggi sopporta per tale rapporto;
le parti convengono che, alla accensione del mutuo da parte della IG.ra , presso un istituto di credito di sua Parte_1 scelta, verrà estinto il rapporto accesso presso la BCC Magna Grecia, i cui costi di estinzione di tale mutuo in essere presso la Banca BCC Magna Grecia, così come tutti i costi di accensione del nuovo mutuo ipotecario presso l'altro istituto di credito, saranno sopportati, in via esclusiva, dal IG.r . Controparte_1
3) Il IG.r corrisponderà alla IG.ra la somma di Controparte_1 Parte_1
€ 6.414,00, dallo stesso incassata nell'anno 2024, quale sgravio fiscale per la ristrutturazione della casa, somma che verrà corrisposta mediante compensazione della somma necessaria a pagare la rata del mutuo in essere fino alla chiusura dello stesso;
le parti precisano che tal compensazione sarà effettuata a partire dallo scorso mese di dicembre 2024 con la somma di € 6.414,00 incassata dal IG.r nell'anno 2024 e ancora da corrispondere;
le Controparte_1 ulteriori annualità, a partire dal 2025, di cui alla somma annuale pari ad € 6.414,00, o oltra somma maggiore o minore che verrà determina dalla Agenzia delle Entrate, verrà corrisposta dal in favore della al momento delle Entrate entro il 31/07, CP_1 Parte_1 qualora la somma venga a lui accreditata entro tale data, o entro il 31/08 qualora la somma venga, invece, accreditata entro tale ultima data. E coì per tutte le somme che verranno accreditate al TERZA in razione del predetto recupero fiscale.
4) Il IG. rinuncia ad ogni azione giudiziaria per l'eventuale recupero di ogni e Controparte_1 qualsivoglia somma da lui corrisposta per il pagamento delle rate del mutuo accesso presso la BCC Magna Grecia per l'immobile della IG.ra , fino Parte_1 all'estinzione del mutuo stesso e rinuncia, altresì, alla domanda, alle somme ed alla esecuzione del decreto ingiuntivo nr. 27/2024 reso dal Giudice di Pace di Polla in data 15/03/2024, rinunciando anche al decreto ingiuntivo stesso.
5) Il IG. , AVENDO FINO ALL'ANNO 2023 beneficiato del rimborso fiscale, Controparte_1 nel dichiarare che non gli sono dovute, rinuncia ad ogni e qualsivoglia somma, documentata e non, per le spese sopportate personalmente per i lavori di ristrutturazione della casa coniugale, di esclusione proprietà della IG.ra per il rifacimento del giardino Parte_1 della stessa e per ogni spesa varia relativa alla già menzionata casa.
6) Allo stesso tempo, la IG.ra rinuncia ad ogni azione nei confronti Parte_1 del per i rimborsi avuti per gli sgravi fiscali a tutto il 2023; CP_1
7) Il IG. consegna alla IG.ra al momento della Controparte_1 Parte_1 sottoscrizione del presente atto, la chiava della cassetta di sicurezza nella quale son custoditi i valori dei tre figli, consentendole le modalità di accesso attraverso la formale delega alla sola gestione di tale rapporto, acconsentendo, inoltre, che la IG.ra Parte_1 possa prelevare, sempre e quando lo vorrà, i valori dei tre figli che ivi trovansi e li possa custodire presso la propria abitazione o, a suo nome, presso altro istituto di credito.
pagina 2 di 3 8) Le parti convengono sulla composizione delle spese di giudizio.
Conclusioni del Pubblico Ministero: nulla oppone reso in data 12/4/24 per la separazione e come in atti;
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti, in corso di giudizio, raggiungevano un accordo che veniva formalizzato all'udienza del
28/1/25 in cui, stante la sentenza sullo status del 6/5/24, domandavano la pronuncia della separazione giudiziale alle condizioni concordate per i profili accessori.
Il P.M. prestava parere favorevole e la causa era rimessa al collegio per la decisione prima sullo status (sentenza del 6/5/24) e successivamente veniva assunta in decisione all'udienza del
28/1/25, a seguito degli accordi intercorsi e sottoscritti in udie nza sulle ulteriori statuizioni.
Nella specie risulta che, in sede di precisazione delle conclusioni, le parti hanno chiesto di pronunciare la separazione giudiziale alle condizioni dalle stesse concordate nell'accordo sottoscritto ed allegato al verbale di udienza del 28/1/25.
Il Collegio, visto l'accordo di cui al verbale di udienza del 28/1/25, provvede, conformemente ad esso, risultando adeguato a regolare la separazione dei coniugi.
Ricorrono giusti motivi, viste la natura della causa e le concordi richieste delle parti, per dichiarare compensate tra le parti le spese processuali.
P. Q. M.
Il Tribunale Ordinario di Lagonegro, definitivamente pronunciando, così provvede:
prende atto degli accordi raggiunti tra i coniugi (C.F. Parte_1
, e (C.F. , alle C.F._1 Controparte_1 C.F._3
condizioni concordate, come in epigrafe riportate;
spese compensate
Così deciso in Lagonegro nella camera di conIGlio del 11/2/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Riccardo Sabato dott. Giuliana Santa Trotta
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Lagonegro
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Giuliana Santa Trotta Presidente
dott. Maurizio Ferrara Giudice
dott. Riccardo Sabato Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 262/2023 promossa da:
(C.F con il patrocinio dell'avv. VITA Parte_1 C.F._1
VINCENZO (C.F. ), giusta procura in atti;
C.F._2
RICORRENTE
E
(C.F. con il patrocinio dell'avv. GENTILE PASQUALE Controparte_1 C.F._3
(C.F. ), giusta procura in atti;
C.F._4
RESISTENTE
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale Ordinario di Lagonegro
INTERVENTORE EX LEGE
Oggetto: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI
pagina 1 di 3 Conclusione delle parti, per entrambi i ricorrenti : 1) Le parti concordano di accettare e ne chiedono la conferma di quanto stabilito nel Provvedimento Presidenziale del 28/06/2023, per quanto riguarda l'assegnazione della casa coniugale, l'affidamento della prole, i tempi ed i modi della presenza della prole presso ciascun genitore, l'assegno periodico di mantenimento, con la precisazione che il vedrà i CP_1 propri figli almeno per due pomeriggi a settimana, con il consenso degli stessi, nei giorni di martedì e venerdì, dalle ore 19:00 alle ore 21:30, modificabili con l'accordo delle parti e ad integrazione del Provvedimento Presidenziale.
2) La IG.ra a far data dal giorno 01/12/2024, si farà carico del Parte_1 pagamento della intera rata mensile del mutuo cointestato, acceso presso la BCC Magna Grecia ed in ogni caso porrà in essere nel più breve tempo possibile tutte le attività necessarie ad accendere un mutuo ipotecario a suo esclusivo carico per liberare il IG.r dal Controparte_1 pagamento che oggi sopporta per tale rapporto;
le parti convengono che, alla accensione del mutuo da parte della IG.ra , presso un istituto di credito di sua Parte_1 scelta, verrà estinto il rapporto accesso presso la BCC Magna Grecia, i cui costi di estinzione di tale mutuo in essere presso la Banca BCC Magna Grecia, così come tutti i costi di accensione del nuovo mutuo ipotecario presso l'altro istituto di credito, saranno sopportati, in via esclusiva, dal IG.r . Controparte_1
3) Il IG.r corrisponderà alla IG.ra la somma di Controparte_1 Parte_1
€ 6.414,00, dallo stesso incassata nell'anno 2024, quale sgravio fiscale per la ristrutturazione della casa, somma che verrà corrisposta mediante compensazione della somma necessaria a pagare la rata del mutuo in essere fino alla chiusura dello stesso;
le parti precisano che tal compensazione sarà effettuata a partire dallo scorso mese di dicembre 2024 con la somma di € 6.414,00 incassata dal IG.r nell'anno 2024 e ancora da corrispondere;
le Controparte_1 ulteriori annualità, a partire dal 2025, di cui alla somma annuale pari ad € 6.414,00, o oltra somma maggiore o minore che verrà determina dalla Agenzia delle Entrate, verrà corrisposta dal in favore della al momento delle Entrate entro il 31/07, CP_1 Parte_1 qualora la somma venga a lui accreditata entro tale data, o entro il 31/08 qualora la somma venga, invece, accreditata entro tale ultima data. E coì per tutte le somme che verranno accreditate al TERZA in razione del predetto recupero fiscale.
4) Il IG. rinuncia ad ogni azione giudiziaria per l'eventuale recupero di ogni e Controparte_1 qualsivoglia somma da lui corrisposta per il pagamento delle rate del mutuo accesso presso la BCC Magna Grecia per l'immobile della IG.ra , fino Parte_1 all'estinzione del mutuo stesso e rinuncia, altresì, alla domanda, alle somme ed alla esecuzione del decreto ingiuntivo nr. 27/2024 reso dal Giudice di Pace di Polla in data 15/03/2024, rinunciando anche al decreto ingiuntivo stesso.
5) Il IG. , AVENDO FINO ALL'ANNO 2023 beneficiato del rimborso fiscale, Controparte_1 nel dichiarare che non gli sono dovute, rinuncia ad ogni e qualsivoglia somma, documentata e non, per le spese sopportate personalmente per i lavori di ristrutturazione della casa coniugale, di esclusione proprietà della IG.ra per il rifacimento del giardino Parte_1 della stessa e per ogni spesa varia relativa alla già menzionata casa.
6) Allo stesso tempo, la IG.ra rinuncia ad ogni azione nei confronti Parte_1 del per i rimborsi avuti per gli sgravi fiscali a tutto il 2023; CP_1
7) Il IG. consegna alla IG.ra al momento della Controparte_1 Parte_1 sottoscrizione del presente atto, la chiava della cassetta di sicurezza nella quale son custoditi i valori dei tre figli, consentendole le modalità di accesso attraverso la formale delega alla sola gestione di tale rapporto, acconsentendo, inoltre, che la IG.ra Parte_1 possa prelevare, sempre e quando lo vorrà, i valori dei tre figli che ivi trovansi e li possa custodire presso la propria abitazione o, a suo nome, presso altro istituto di credito.
pagina 2 di 3 8) Le parti convengono sulla composizione delle spese di giudizio.
Conclusioni del Pubblico Ministero: nulla oppone reso in data 12/4/24 per la separazione e come in atti;
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti, in corso di giudizio, raggiungevano un accordo che veniva formalizzato all'udienza del
28/1/25 in cui, stante la sentenza sullo status del 6/5/24, domandavano la pronuncia della separazione giudiziale alle condizioni concordate per i profili accessori.
Il P.M. prestava parere favorevole e la causa era rimessa al collegio per la decisione prima sullo status (sentenza del 6/5/24) e successivamente veniva assunta in decisione all'udienza del
28/1/25, a seguito degli accordi intercorsi e sottoscritti in udie nza sulle ulteriori statuizioni.
Nella specie risulta che, in sede di precisazione delle conclusioni, le parti hanno chiesto di pronunciare la separazione giudiziale alle condizioni dalle stesse concordate nell'accordo sottoscritto ed allegato al verbale di udienza del 28/1/25.
Il Collegio, visto l'accordo di cui al verbale di udienza del 28/1/25, provvede, conformemente ad esso, risultando adeguato a regolare la separazione dei coniugi.
Ricorrono giusti motivi, viste la natura della causa e le concordi richieste delle parti, per dichiarare compensate tra le parti le spese processuali.
P. Q. M.
Il Tribunale Ordinario di Lagonegro, definitivamente pronunciando, così provvede:
prende atto degli accordi raggiunti tra i coniugi (C.F. Parte_1
, e (C.F. , alle C.F._1 Controparte_1 C.F._3
condizioni concordate, come in epigrafe riportate;
spese compensate
Così deciso in Lagonegro nella camera di conIGlio del 11/2/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Riccardo Sabato dott. Giuliana Santa Trotta
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