Ordinanza cautelare 28 giugno 2023
Sentenza 16 aprile 2024
Ordinanza cautelare 11 novembre 2024
Accoglimento
Sentenza 10 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 10/04/2025, n. 3062 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 3062 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03062/2025REG.PROV.COLL.
N. 07576/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7576 del 2024, proposto dal signor -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Eugenio Losco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia,
contro
il Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12,
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta) n. 7488/2024, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nell’udienza pubblica del giorno 20 febbraio 2025, il Cons. Giovanni Tulumello e viste le conclusioni delle parti come in atti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con la sentenza indicata in epigrafe il T.A.R. del Lazio, sede di Roma, ha respinto il ricorso proposto dall’odierno appellante per l’annullamento del provvedimento di diniego di concessione della cittadinanza italiana.
L’indicata sentenza è stata impugnata con ricorso in appello dal ricorrente in primo grado.
Si è costituito in giudizio, per resistere al ricorso, il Ministero dell’Interno.
Con ordinanza n. 4222/2024 è stata accolta l’istanza cautelare dell’appellante.
Il ricorso in appello è stato trattenuto in decisione alla pubblica udienza del 20 febbraio 2025.
2. Preliminarmente deve osservarsi che in prossimità dell’udienza di trattazione la parte appellante ha depositato un’istanza di rinvio motivata in relazione al fatto che “ l’elemento ostativo alla concessione della cittadinanza e posto a fondamento della sentenza di rigetto di primo grado, qui oggi gravata, è rappresentato da un processo penale pendente dinanzi il Tribunale penale di SC (N. 16033/2019 RGNR); il Tribunale di SC ha fissato per l’udienza del 3 aprile 2025 l’apertura del dibattimento, previa verifica dell’integrazione del contraddittorio ”.
Ritiene il Collegio di non poter accogliere tale istanza, in quanto essa ha riguardo ad un post factum rispetto al quadro posto a fondamento del provvedimento impugnato in primo grado, la cui legittimità va scrutinata in relazione allo stato di fatto e di diritto sussistente al momento della sua adozione.
3. Il ricorrente ha partecipato ad un’attività di picchettaggio, per la quale è stato iscritto nel registro delle notizie di reato per il reato di violenza privata.
Tale elemento è stato ritenuto ostativo rispetto alla concessione della cittadinanza.
Il TAR ha respinto il ricorso affermando che “ Il Collegio non ignora che il picchettaggio è espressione di un’azione di tutela dei diritti sindacali, che, nel rispetto del dettato costituzionale (artt. 35-40 Cost.), il lavoratore può esercitare, anche mediante adesione ad organizzazioni sindacali, nei confronti del datore di lavoro all’interno delle unità produttive (cfr. TAR Lazio, sez. V bis, 10863/2023; Cons. Stato, sez. III, n. 7575/2019 e 3108/2022), tuttavia, nel caso di specie viene in rilevo un fatto, integrante il reato di violenza privata, posto in essere in concomitanza con il procedimento concessorio ed è chiaro che una simile circostanza, anche in (e proprio a causa della) mancanza di definizione sul piano penale – pendendo ancora il relativo procedimento n. 16033/2019 RGNR – e dunque del mancato accertamento delle concrete modalità con cui l’azione è stata posta in essere ha finito non irragionevolmente per riflettersi in maniera negativa sulla formulazione del giudizio prognostico di idoneità da parte dell’amministrazione, chiamata a contemperare l’interesse pubblico composito da tutelare, come in premessa individuato, e l’interesse vantato dal richiedente, risultato destinatario di un procedimento penale ”.
Il primo giudice ha ulteriormente precisato che “ nella vicenda in esame non emerge tanto un giudizio di pericolosità, che potrebbe comportare anche la revoca del titolo di soggiorno, ma una valutazione di non adeguatezza del ricorrente ad uno stabile inserimento nella comunità nazionale, sussistendo forte incertezza – in pendenza di un procedimento penale in corso di definizione per un fatto non vetusto – sul possesso del requisito di una condotta irreprensibile ”.
4. L’appellante ha dedotto “ eccesso di potere, nelle figure sintomatiche dell’inadeguatezza del procedimento istruttorio e irragionevolezza della scelta adottata. 2. Motivazione della sentenza incoerente rispetto alle premesse logico-giuridiche ”.
Ad avviso del Collegio il ricorso in appello è fondato.
Come già chiarito dalla giurisprudenza di questo Consiglio di Stato, la materia in esame “ pur essendo connotata da un ampio potere discrezionale dell’amministrazione quanto alla ricognizione della sussistenza dei presupposti per la concessione della cittadinanza, non si sottrae al sindacato giurisdizionale circa la legittimità dell’esercizio di detto potere in relazione ai parametri normativi che lo regolano nonché, in generale, al sindacato sull’eventuale eccesso di potere, quale risvolto patologico della discrezionalità ” (sentenza n. 723/2025).
Nel caso in esame due elementi depongono nel senso della fondatezza delle ragioni dell’appellante.
4.1. In primo luogo, la pretesa è stata ritenuta infondata sulla base di un dato meramente formale e comunque precario (l’iscrizione nel registro degli indagati), e non già di un reale accertamento dell’effettivo disvalore della condotta.
Il diniego è motivato sic et simpliciter con il richiamo al procedimento penale cui l’appellante è sottoposto, peraltro all’epoca in fase di indagini preliminari e per una fattispecie di reato (articolo 610 c.p.) configurata dalla Polizia in relazione a un’attività non violenta e posta in essere unitamente a un gran numero di altre persone.
4.2. Inoltre, come già precisato nella richiamata ordinanza cautelare, “ l’effettivo disvalore della specifica condotta ritenuta ostativa dal provvedimento di diniego ” non risulta essere stato correttamente valutato dall’Amministrazione e dal primo giudice, che hanno in sostanza assunto che un’attività sindacale sia espressiva di una non adeguata integrazione.
In tal senso la sentenza di questo Consiglio di Stato n. 3108/2022 ha precisato che “ il picchettaggio non può ritenersi attività in sé vietata o pericolosa, rientrando nel legittimo esercizio del diritto di sciopero (art. 40 Cost.), purché non avvenga con modalità violente o minacciose tali da condizionare la libertà dei lavoratori non scioperanti o da mettere a repentaglio, appunto, la pubblica sicurezza ”.
Nel caso di specie non risultano essere state valorizzate, ai fini del diniego, al di là del segnalato dato meramente formale, “ le precise modalità aggressive per la sicurezza e la tranquillità pubblica con le quali l’appellante avrebbe esercitato il diritto di sciopero e/o manifestato il proprio pensiero, tale non potendo ritenersi la mera partecipazione al picchettaggio ” (Consiglio di Stato, sentenza n. 3108/2022, cit.).
La condotta ritenuta ostativa è stata posta in essere nell’esercizio del diritto di sciopero costituzionalmente garantito: ciò che rende palesemente insufficiente la motivazione addotta a sostegno del diniego, non essendovi in realtà una prova reale e convincente di una refrattarietà dell’istante ad accettare le comuni regole di convivenza civile, men che mai di una proclività a violare la legge.
5. Pertanto, in accoglimento dell’appello e in riforma della sentenza gravata deve essere accolto il ricorso di primo grado, con conseguente annullamento del provvedimento con esso impugnato.
Ove gli esiti del procedimento penale dovessero condurre ad accertamenti più pregnanti – nella specifica prospettiva valutativa, rilevante ai fini dell’esercizio del potere de quo , sopra precisata - rispetto al dato meramente formale fin qui considerato, l’Amministrazione potrà tenerne conto in sede di riedizione del potere, ovvero in sede di autotutela rispetto al titolo rilasciato.
Considerata la peculiarità della fattispecie, le spese del doppio grado di giudizio possono essere compensate fra le parti.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto, in riforma della sentenza gravata, accoglie il ricorso di primo grado ed annulla il provvedimento con esso impugnato.
Compensa le spese del doppio grado di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 febbraio 2025 con l’intervento dei magistrati:
Raffaele Greco, Presidente
Stefania Santoleri, Consigliere
Giovanni Tulumello, Consigliere, Estensore
Angelo Roberto Cerroni, Consigliere
Enzo Bernardini, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giovanni Tulumello | Raffaele Greco |
IL SEGRETARIO