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Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 17/07/2025, n. 10796 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 10796 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
N. SENT
N. 3496/2022 RGAC
N. CRON
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Roma – Decima Sezione Civile, in persona del dott. Francesco Remo
Scerrato, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 3496, Ruolo Generale dell'anno 2022,
e trattenuta in decisione all'udienza del 15 gennaio 2025, vertente
TRA
(c.f. ; residente a [...] C.F._1
Sant'Agata n. 31) e
(c.f. ; residente a [...] C.F._2
Tenuta di Sant'Agata n. 31), elettivamente domiciliati a Roma, in via della Tenuta di Sant'Agata n. 31, presso lo studio dell'avv.to Antonio Rufini, da cui sono rappresentati e difesi, unitamente all'avv.to Alberto Rufini, in forza di procura speciale allegata all'atto di citazione,
ATTORI e CONVENUTI IN VIA RICONVENZIONALE
E
(c.f. e p.IVA ; con sede legale a San Donato Controparte_2 P.IVA_1
Milanese (MI), in piazza Vanoni n. 1), attualmente Controparte_3
in persona del legale rappresentante,
[...] elettivamente domiciliata a Roma, in via Giovanni Antonelli n. 41, presso lo studio dell'avv.to Alessandro IA, da cui è rappresentata e difesa in forza di procura speciale a margine della comparsa di risposta,
1 CONVENUTA e ATTRICE IN VIA RICONVENZIONALE
E
(c.f. e p.IVA con sede legale a Torino, in Controparte_4 P.IVA_2 largo Regio Parco n. 11), in persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliata a Roma, in piazza del Viminale n. 5, presso lo studio dell'avv.to Giuseppe Gallo, che la rappresenta e difende in forza di procura speciale in calce alla comparsa di risposta,
RZ IA
OGGETTO: contratto di somministrazione.
CONCLUSIONI: per la parte attrice (verbale dell'udienza di p.c. del 15/1/2025): “… l'avv.to Rufini precisa le conclusioni come da atto introduttivo del giudizio …”; per la parte convenuta (verbale dell'udienza di p.c. del 15/1/2025): “… l'avv.to
IA conclude come in atti ...”; per la terza chiamata (verbale dell'udienza di p.c. del 15/1/2025): “… l'avv.to
TE conclude come da comparsa di risposta ...”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione, ritualmente notificato alla convenuta Controparte_2
gli attori e , in qualità di eredi di
[...] Parte_1 CP_1 Persona_1
intestataria dell'utenza di gas metano n. 505417415898, ubicata in via della
[...]
Tenuta di Sant'Agata n. 31, allegavano che avevano ricevuto la fattura n.
1843745588, emessa dalla convenuta in data 21/12/2018, dell'importo pari a €
9.477,28; che la pretesa di pagamento era illegittima in quanto frutto dell'errore del sistema informatico della società convenuta;
che le utenze del gas (così come quelle di acqua, luce e telefono) di proprietà dei condomini dello stabile di via della Tenuta di Sant'Agata n. 31 erano state oggetto di un'annosa vicenda giudiziaria, che aveva coinvolto le principali società fornitrici dei rispettivi servizi (gas, luce, acqua e telefono) a conclusione della quale i contatori a servizio delle unità abitative dello stabile, tra cui quella degli odierni attori, erano stati rimossi e scollegati dai rispettivi impianti;
che dal 1996 al 2011, nonostante l'assenza di contatore, la società
2 convenuta aveva emesso fatture per canoni e consumi presunti di gas, con relativi solleciti di pagamento e messe in mora;
che il giudizio che ne era derivato si era concluso, a seguito di accordo transattivo, con l'annullamento da parte della convenuta di ogni pretesa di pagamento e restituzione di quanto indebitamente pagato;
che in data 22/10/2014 i tecnici della avevano installato un Controparte_4 nuovo contatore;
che da allora la fatturazione dei consumi di gas era avvenuta su base bimestrale;
che successivamente, in data 14/5/2018, era stato installato un nuovo contatore;
che in data 10/8/2018 era deceduta titolare del contratto Persona_1 di fornitura;
che da allora essi attori, in qualità di utilizzatori di fatto della fornitura, avevano continuato a saldare regolarmente le fatture del gas;
che, dopo il ricevimento della suddetta fattura n. 1843745588 del 21/12/2018 di € 9.477,28, essi attori, con lettera di reclamo del 10/2/2019, avevano eccepito l'avvenuta prescrizione del credito;
che, con comunicazione dell'8/6/2019, la convenuta aveva riconosciuto la prescrizione di parte del credito (per € 3.350,40) riducendo la propria pretesa da €
9.477,28 ad € 5.620,29 in relazione al periodo dall'1/10/2017 al 21/12/2018, per un asserito consumo di gas di 12.617 mc;
che era evidente l'eccessività dei consumi, in quanto dal 22/10/2014 (data di installazione del secondo contatore) fino all'1/2/2016
(data di lettura del medesimo contatore) il consumo totale era stato di soli 820 mc, ossia 48 mc al mese in media;
che i consumi addebitati erano eccessivi anche in considerazione delle modeste dimensioni dell'appartamento e dell'impiego limitato di gas solo per uso 'cucina' e 'riscaldamento'; che la pretesa creditoria era illegittima, non essendovi la prova dei consumi effettivi nel periodo contestato;
che andava quindi accertata la non debenza della somma di € 5.620,29 e, di conseguenza, andava annullata la fattura n. 1843745588 del 21/12/2018, come rideterminata dalla convenuta a seguito del riconoscimento dell'estinzione per prescrizione di parte del credito. Tanto premesso, gli attori instava per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate in citazione: “Piaccia al Giudice adito accertare e dichiarare che la SIa
e il SI , eredi di oramai quali Parte_1 CP_1 Persona_1 utenti de facto della fornitura di gas metano all'appartamento in Roma Via della
Tenuta di Sant'Agata 31 oggi dell'Enel Gas e Luce S.p.a., come alla lettera A) della
3 presente citazione, non sono tenuti a nessun pagamento nei confronti dell'
[...] né a titolo di canoni né a titolo di consumo, essendo falso e illegittimo, CP_2 comunque non provato il consumo reale di gas metano dal mese di aprile 2018 al mese di dicembre 2018, nonché per il periodo pregresso da aprile 2014 ad aprile
2018, periodi di fatturazione per i quali l'utente ha pienamente soddisfatto ogni richiesta economica del gestore del gas, avendo ricevuto formale comunicazione che ogni richiesta di pagamento precedente era stata soddisfatta e, giusto ciò, nessuna lagnanza è stata mai fatta e nessun debito evidenziato;
conseguentemente annullare e dichiarare priva di effetto la richiesta di pagamento di cui alla rettifica CP_2 per € 5.620,29 …; condanna al pagamento delle spese ed onorari di lite in
[...] favore del sottoscritto Avvocato che qui si dichiara antistatario”.
Con decreto del 9/2/2022 ex art. 168 bis, comma 5, c.p.c. era differita al
22/3/2022 l'udienza di prima comparizione, indicata in citazione al 15/3/2022.
In data 1/3/2022 si costituiva in giudizio la convenuta Controparte_2 la quale, contestata la domanda degli attori, spiegava domanda riconvenzionale e chiedeva in ogni caso di poter chiamare in causa la instando per Controparte_4
l'accoglimento delle conclusioni rassegnate in comparsa di risposta e confermate nella memoria ex art. 183/6 n. 1 c.p.c. nei seguenti termini: “Voglia l'Ill.mo Giudice di Pace adito, contrariis reiectis: in via pregiudiziale: dichiarare, l'improcedibilità della presente controversia per mancato esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione previsto dall' in via preliminare: differire, ai sensi dell'art. CP_5
269, co. 2° c.p.c., la prima udienza, al fine di consentire ad la citazione, nel CP_2 rispetto dei termini di cui agli artt. 318 e 163-bis c.p.c., di in Controparte_4 persona del suo legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Largo Regio
Parco n. 9, Torino – 10153; nel merito, in via principale: disattendere e rigettare integralmente tutte le domande formulate dalla Sig.ra poiché inammissibili ed Pt_2 infondate in fatto ed in diritto, oltre che sfornite di prova per tutte le motivazioni indicate nella narrativa del presente atto;
in via subordinata riconvenzionale:
Condannare l'attore al pagamento della somma di Euro 18.233,13 poiché derivante da un debito pienamente legittimo a causa dell'inadempimento dello stesso attore ed
4 eventualmente, qualora si ravvisasse qualche profilo di responsabilità di CP_4
Cont condannare la stessa a tenere indenne e manlevare da
[...] Controparte_2 qualsiasi aggravio. In ogni caso: con vittoria di spese e compensi legali del presente giudizio”. Al riguardo, eccepita l'improcedibilità della domanda per il mancato esperimento del tentativo di conciliazione, la società convenuta allegava che, a seguito del reclamo presentato dagli attori avverso la fattura n. 1843745588 del
21/12/2018 di € 9.477,28, essa convenuta, riconosciuta la prescrizione di parte del credito (€ 3.350,00), aveva richiesto agli attori il pagamento della residua somma, pari ad € 5.620,00, posticipando la scadenza del pagamento;
che dopo circa un anno, precisamente a maggio 2020, il procuratore di parte attrice aveva inoltrato un ulteriore reclamo per contestare le letture del misuratore eseguite al momento della sostituzione dello stesso (maggio 2018); che, nel riscontrare prontamente anche detto reclamo, essa convenuta aveva chiarito i criteri in base ai quali aveva calcolato i consumi di gas, allegando foto del misuratore al momento del cambio;
che, in ogni caso, l'attività di misurazione dei dati di consumo era di competenza del distributore locale;
che, nel caso di specie, i consumi fatturati si basavano sui dati rilevati e trasmessi dal distributore territorialmente competente, che la Controparte_4 fattura oggetto di giudizio recepiva in parte consumi stimati, in quanto la CP_4 aveva comunicato di non aver potuto eseguire la lettura del contatore per
[...] impossibilità di accedere all'immobile; che, riguardo al cambio del misuratore, era onere del distributore informare l'utente sia del programmato intervento di sostituzione sia del diritto di chiedere la verifica del contatore entro quindici giorni dall'avvenuta sostituzione;
che pertanto, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attrice, la responsabilità per i presunti errori nella registrazione e nel calcolo dei consumi era da attribuire alla che la società di distribuzione era Controparte_4 responsabile altresì nei rapporti interni con essa convenuta per gli eventuali maggiori costi, ad essa addebitati;
che inoltre, nell'eventualità di un accertamento relativo alla prescrizione del credito, gravava sul distributore l'onere di dimostrare di aver interrotto i termini prescrizionali mediante la lettura del contatore e la trasmissione
5 dei dati al fornitore;
che, al momento dell'instaurazione del giudizio, il debito degli attori era pari a complessivi € 5.738,34, come da estratto conto depositato.
Si prende atto che nel corpo delle conclusioni di parte convenuta è riportato, per errore, oltre al riferimento al Giudice di Pace anche il nome di un soggetto estraneo al presente giudizio e che ugualmente, per errore, è indicato un importo non coincidente con quello oggetto di causa.
Si tratta di medesimi errori riportati nella memoria ex art. 183/6 n. 1 c.p.c..
Inoltre, si prende atto che il procuratore della convenuta nella comparsa di risposta ha fatto riferimento alla “... ...”, mentre Controparte_6 CP_3 nei propri scritti conclusionali ha fatto riferimento alla “... Controparte_7
”.
[...]
Con decreto 8/3/2022 era disposto il differimento di udienza al 19/7/2022 per consentire la chiamata del terzo ( , come richiesto dalla convenuta. Controparte_4
A seguito di chiamata, si costituiva in giudizio la terza chiamata CP_4
la quale, contestata la domanda di parte attrice, instava per l'accoglimento
[...] delle conclusioni rassegnate in comparsa di risposta e richiamate all'udienza di p.c.:
“a) Rigettare le domande di parte attrice perché infondate in fatto ed in diritto e, per l'effetto, escludere qualunque responsabilità in capo ad per i motivi Controparte_4 suesposti;
b) Con vittoria di spese, competenze ed onorari nei confronti di parte attrice.” Al riguardo, richiamata la fattura n. 184374558 del 21/12/2018, la terza chiamata allegava che aveva correttamente provveduto alla misurazione e trasmissione dei dati di consumo relativi all'utenza intestata agli odierni attori, identificata con PDR n. 00881105379174; che, a partire dal 23/10/2014 e fino al
30/9/2017, risultava attivo, a favore della predetta utenza, un contratto di fornitura di gas ad uso cottura cibi e/o produzione di acqua calda sanitaria;
che nel periodo dall'1/10/2017 fino al 14/5/2018 era attivo un contratto di fornitura gas solo per riscaldamento;
che nel periodo dal 15/5/2018 al 30/9/2018 era invece attivo un contratto di fornitura di gas a uso riscaldamento e per uso cottura cibi e/o produzione di acqua calda sanitaria, come pure nel successivo periodo fino al 30/9/2019; che, a decorrere dall'1/10/2019, risultava nuovamente attivo un contratto di fornitura di gas
6 ad uso cottura cibi e/o produzione di acqua calda sanitaria;
che, a seguito delle letture eseguite in data 1/5/2015 e 12/2/2016 (segnanti, rispettivamente, un consumo di 489 mc e 820 mc), i successivi tentativi di accesso al contatore (avvenuti tra ottobre 2017
e febbraio 2018) non erano andati a buon fine a causa dell'assenza del titolare;
che in relazione a detto periodo aveva quindi trasmesso al fornitore letture di stima basate sulla media dei consumi storici, come previsto dell'art. 15 bis della Delibera
229/2012/R/GAS; che in seguito, effettuate le letture del contatore (il 26/3/2018 e il
27/4/2018), aveva provveduto a trasmettere alla società convenuta la rettifica dei dati, ai fini del relativo conguaglio;
che in data 14/5/2018 era stato installato il contatore matricola n. MIT0032011292642, che consentiva la telelettura;
che, in detta occasione, era stato registrato un consumo di 12747 mc;
che a partire dal 14/5/2018 le misurazioni avvenivano esclusivamente tramite telelettura, restituente dati effettivi;
che, riguardo alla fattura oggetto di causa, la stessa conteneva, nella prima parte, il conguaglio dei consumi nel periodo dal 12/2/2016 (data dell'ultima lettura effettiva riportata nella bolletta precedente) al 27/4/2018 (data dell'ultima lettura di stima fatturata nella precedente bolletta) e, nella seconda parte, i consumi reali fruiti tra il
28/4/2018 e il 21/12/2018; che, a seguito del reclamo presentato dagli attori, la convenuta aveva riconosciuto come prescritto il credito relativo al periodo dal
13/2/2016 al 20/12/2016 e, per l'effetto, aveva decurtato dalla somma originaria l'importo di € 3.350,40; che soltanto in data 27/5/2020, oltre un anno dopo la ricezione della bolletta, gli attori avevano contestato le letture del misuratore eseguite in sede di cambio (maggio 2018); che, stante la tardività del reclamo -ben oltre il termine di quindici giorni stabilito dalla Delibera n. 547 del 12/12/2013 dall' CP_5 non era più possibile effettuare la verifica del corretto funzionamento del contatore;
che la dedotta abnormità dei consumi era da attribuirsi evidentemente a fattori connessi ad esigenze familiari o -come ipotizzato dalla stessa parte attrice- a fughe di gas dell'impianto interno, comunque non imputabili a essa terza chiamata;
che gli attori non avevano provato né la causa né l'entità di un'eventuale discordanza tra il consumo fatturato e il consumo effettivo;
che, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda, andavano evidentemente ricalcolati i costi addebitati al fornitore.
7 All'udienza del 19/7/2022, alla presenza dei procuratori delle parti, erano assegnati i richiesti termini ex art. 183/6 c.p.c. con rinvio all'udienza dell'1/2/2023 per esame delle istanze istruttorie.
Con decreto del 15/1/2023 era disposto che la predetta udienza si svolgesse con modalità cartolare: veniva pertanto assegnato alle parti termine fino alla data dell'udienza per depositare note di trattazione cartolare, per insistere nelle rispettive istanze e per eccepire eventuali inammissibilità relative alla terza memoria ex art. 183/6 c.p.c. della controparte.
Con decreto presidenziale del 31/1/2023 la causa era differita per impedimento del giudice assegnatario all'udienza dell'1/3/2023, con mantenimento delle modalità di trattazione cartolare già disposte.
Con ordinanza riservata del 24-27/3/2023, la causa, istruita documentalmente e ritenuta matura per la decisione, era rinviata all'udienza del 15/1/2025 per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 15/1/2025, presenti i procuratori delle parti, la causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti, con assegnazione dei richiesti termini di legge ex artt. 190 e 281 quinquies c.p.c., termini scaduti in data
7/4/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La domanda attrice è infondata e va rigettata, mentre va accolta la spiegata domanda riconvenzionale;
deve invece essere dichiarato il non luogo a provvedere sulla domanda di garanzia e sulla domanda riconvenzionale condizionata, spiegata dalla convenuta nei confronti della terza chiamata.
2. Riguardo alla sollevata eccezione di improcedibilità della domanda per mancato esperimento del tentativo di conciliazione, è sufficiente rammentare che, ai sensi di quanto previsto dal Testo Integrato Conciliazione (TICO) adottato dall'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) con deliberazione n. 209/2016/E/com e ss.mm., il tentativo obbligatorio di conciliazione delle controversie nei settori del gas e dell'energia può essere svolto, alternativamente, presso il Servizio Conciliazione costituito in seno all'Autorità ovvero presso le
8 Camere di Commercio, a condizione che sussista l'accordo tra le suddette parti a legittimazione dell'operato dell'organismo di conciliazione alternativo.
2.1 Nel caso di specie, alla luce del verbale di conciliazione prodotto da parte attrice sub doc. 33, contenente il riferimento “... alla Convenzione sottoscritta tra e l'Autorità per l'Energia Elettrice e il Gas e il sistema idrico...”, vi è CP_8 prova dell'avvenuto tentativo di conciliazione presso BI Camera (già Camera
BIle di Roma), tenutosi in data 1/4/2021 ore 14:30 in modalità telematica, che aveva avuto esito negativo per via della mancata partecipazione di parte convenuta, nonostante la ritualità della notifica della convocazione.
3. L'eccezione pertanto è infondata e va respinta.
4. Passando al merito, valgono le seguenti osservazioni.
5. Richiamando quanto esposto, si osserva che la domanda attrice si riferisce all'accertamento negativo del credito pari ad € 5.620,29, risultante dall'estinzione parziale della fattura n. 1843745588 del 21/12/2018 di originari € 9.477,28 a seguito del riconoscimento di prescrizione parziale, mentre la convenuta -attrice in riconvenzionale- ha agito per la condanna in solido degli attori al pagamento della somma di € 5.738,34, a titolo di corrispettivo per la fornitura di gas presso l'utenza intestata agli attori, eredi di sulla base appunto della fattura n. Persona_1
1843745588 per residui € 5.620,29 e della fattura n. 2143004008 del 17/12/2021, di importo pari ad € 118,05, come da estratto conto depositato (cfr. doc. 8 di parte convenuta). Cont
6. La convenuta (nel prosieguo anche solo -si Controparte_2 ribadisce che negli scritti conclusionali si è fatto riferimento alla nuova denominazione ha contestato la domanda attrice Controparte_3 di accertamento negativo e, non negata la propria legittimazione passiva in quanto parte del contratto di somministrazione, ha attribuito in ogni caso la responsabilità per gli asseriti errori di calcolo dei consumi al distributore locale, in Controparte_4 quanto unico soggetto competente alla raccolta e trasmissione dei dati, con conseguente domanda di manleva.
9 7. La terza chiamata, (nel prosieguo anche solo ), Controparte_4 CP_4 ritualmente costituitasi in giudizio, ha eccepito, oltre alla mancanza di prova della causa e dell'entità dei presunti errori di calcolo dei consumi, che alcun tipo di responsabilità poteva essere individuato nei propri riguardi, in quanto aveva diligentemente provveduto alla corretta lettura del contatore, con contestuale trasmissione dei relativi dati al fornitore -l'unica eccezione era stata relativa al periodo in cui, a fronte dell'impossibilità di accedere al contatore, aveva dapprima elaborato dati di stima, per poi rettificarli, ai fini del necessario conguaglio, con i dati risultanti dalle letture successivamente eseguite- e che l'istanza di verifica del funzionamento del misuratore sostituito era soggetta al termine di quindici giorni, per cui il reclamo proposto dagli attori era da considerarsi, in ogni caso, tardivo.
8. Tanto premesso, va ricordato che, in caso di chiamata di terzo ex art. 106
c.p.c., si deve distinguere a seconda del fatto che il chiamante abbia individuato nel chiamato l'unico responsabile del fatto lamentato dalla parte attrice ovvero che il chiamante abbia inteso unicamente essere garantito dal terzo chiamato, non contestando in tal modo la propria responsabilità: nel primo caso la domanda dell'attore si estende automaticamente nei confronti del terzo chiamato, mentre nel secondo caso è necessaria una formale domanda da parte dell'attore (cfr. Cass.
516/2020; Cass. 30601/2018; Cass. 5580/2018).
9. Nel caso di specie, data per nota la particolare filiera esistente nel mercato del gas, con la distinzione, in termini di ruolo e funzioni, tra soggetto fornitore e soggetto distributore, coerentemente la convenuta ha posto a fondamento della domanda di manleva la responsabilità che grava sul soggetto distributore, unico soggetto deputato alla misurazione dei consumi effettivi in base ai quali, una volta trasmessi al fornitore, vengono emesse le relative fatture.
10. Peraltro la convenuta non ha contestato la propria legittimazione passiva, in quanto parte del rapporto contrattuale con gli attori in ordine alla somministrazione di gas, tanto è vero che ha appunto chiesto di essere manlevata dalla terza chiamata nel caso di propria soccombenza nei confronti degli attori e quindi di accoglimento della domanda di costoro.
10 11. Ricorre in conclusione la seconda delle due ipotesi testé richiamate.
12. Del resto con la memoria di replica (pag. 1) la parte attrice ha allegato che
“... gli Attori nulla eccepiscono riguardo le domande che ha proposto al CP_2
Tribunale contro la domanda e la soluzione che il Giudicante Controparte_4 potrà prendere riguarda esclusivamente ed il distributore di gas in Roma, CP_2 soluzione dalla quale gli attori nulla possano pretendere dato che riguarderà la sola convenuta e la terza chiamata poiché la domanda principale (ed unica) proposta al
Tribunale è l'annullamento della “pretesa” di di essere pagata. ...”. CP_2
13. Si prende pertanto atto che parte attrice, esclusa l'estensione automatica della domanda alla terza chiamata, ha ribadito di aver limitato la pretesa solo Cont all'accertamento negativo del credito reclamato dalla convenuta rinunciando quindi a qualsiasi verifica circa eventuali profili di responsabilità del distributore, da far valere a proprio vantaggio.
14. Come detto, la convenuta ha anche spiegato una domanda riconvenzionale nei confronti della terza chiamata, peraltro condizionata alla propria soccombenza nei confronti degli attori.
15. Orbene, come discorso di carattere generale e in applicazione dei principi generali in materia di adempimento contrattuale e di riparto dei relativi oneri allegatori e probatori, va ribadito che nell'azione di adempimento il creditore è tenuto a provare l'esistenza della fonte (negoziale o legale) del suo diritto, se necessario, in base all'oggetto della domanda, fornendo anche la prova dell'effettuazione della prestazione a proprio carico, e la scadenza del termine per l'adempimento, ma non anche l'inadempimento da parte dell'obbligato, che va meramente allegato, dovendo infatti essere quest'ultimo, cioè il debitore convenuto, a provare l'esistenza di un fatto modificativo, impeditivo o estintivo dell'altrui pretesa (cfr. si tratta di giurisprudenza consolidata fin da Cass. SU 13533/2001, come da successive Cass. 8901/2013; Cass.
826/2015; Cass. 13685/2019).
15.1 Nel caso di contratto di somministrazione il richiamo all'indicata giurisprudenza, risalente alla citata Cass. SU 13533/2001 e da sempre applicata dall'Ufficio, deve essere coniugato, a maggior ragione nel caso di analitica
11 contestazione, con la prova, incombente sul preteso creditore, della quantità di 'beni'
(energia elettrica, gas, acqua, ecc.) effettivamente erogata al cliente, rimasto asseritamente inadempiente nel pagamento del corrispettivo.
15.2 In altri termini, se è previsto il pagamento di un certo corrispettivo unitario per kwh di energia erogata ovvero di mc di gas o di acqua forniti, è evidente che, a mente dell'art. 2697 c.c., incombe sul preteso creditore anche l'onere di fornire la prova del quantum di kwh erogati ovvero di mc forniti ai fini della prova del diritto di esigere il pagamento del preteso corrispettivo, commisurato appunto alla quantità di beni forniti.
15.3 Non modificano le superiori osservazioni né la particolare filiera esistente fra soggetto fornitore e soggetto distributore né il sistema di rilevazione dei consumi da parte del solo soggetto distributore.
15.4 Al riguardo va ricordato che nella filiera del gas, così come previsto per quella della luce, vi è un soggetto (il distributore locale) che è responsabile del trasporto, manutenzione e sostituzione dei contatori nonché della misura del gas erogato dai singoli fornitori agli utenti (clienti finali); si tratta quindi dell'impresa concessionaria, a seguito di aggiudicazione della gara indetta dagli Enti locali, del servizio pubblico di trasporto del gas, nettamente distinto e autonomo rispetto al soggetto che si occupa della vendita ai clienti finali.
15.5 Sempre come discorso di carattere generale, va poi ricordato, quanto al valore probatorio delle fatture, che in giurisprudenza, in applicazione dell'art. 2697
c.c., del principio della vicinanza della prova e dell'onere di contestazione specifica
(art. 115 c.p.c.), è consolidato l'orientamento per cui le fatture, pur essendo atti unilaterali di natura meramente contabile, sono in astratto idonee a fornire la prova dei consumi ivi esposti, salvo specifica e analitica contestazione da parte dell'utente, nel qual caso è onere del soggetto somministrante, preteso creditore, fornire la prova del quantum dei kwh erogati o dei mc forniti e, in particolare, la corrispondenza tra i consumi esposti in fattura e quelli risultanti dal contatore (cfr. Cass. 19154/2018, in tema di fornitura idrica;
Cass. 18195/2021 in tema di fornitura idrica).
12 15.6 Solo nel caso di analitica e specifica contestazione dei consumi non opera pertanto la presunzione semplice di veridicità dei dati numerici riportati dal contatore e poi sulla fattura, dovendo il somministrante dimostrare la perfetta funzionalità del contatore e incombendo poi sull'utente l'onere di fornire la prova liberatoria, che consenta di attribuire ad un elemento esterno e non imputabile allo stesso l'eccessività dei consumi (cfr. Cass. 297/2020; Cass. 30290/2017, in tema di telefonia).
15.6.1 Dunque è pur sempre necessaria, al fine di vincere la presunzione sul buon funzionamento del sistema di rilevazione dei consumi, contrattualmente previsto per detto rilievo, una specifica e analitica contestazione da parte dell'utente, volta a contestare il malfunzionamento del contatore -richiedendone la verifica- e a dimostrare l'entità dei consumi effettuati nel periodo, tenuto conto del dato statistico di consumo normalmente rilevato in precedenti fatture e corrispondente agli ordinari impieghi di energia e/o di gas;
a fronte di detta contestazione incombe sul somministrante o in generale sul fornitore del servizio l'onere di provare che lo strumento di misurazione è ed era regolarmente funzionante e quindi di fornire la prova dell'affidabilità dei valori registrati da contatori regolarmente funzionanti. In tale ultimo caso sarà poi onere dell'utente dimostrare che l'eccessività dei consumi era imputabile a terzi e che non vi era possibilità di evitare le altrui illecite condotte.
15.6.2 Non è invece sicuramente sufficiente una contestazione generica senza specifica e circostanziata contestazione su singole voci fatturate o sulle specifiche modalità di calcolo ovvero una contestazione limitata ad una generica affermazione di nulla dovere o di dovere una somma inferiore.
16. Tanto premesso come discorso di carattere generale, si osserva che tanto la parte attrice, che ha agito per l'accertamento negativo del preteso credito della convenuta, quanto la convenuta, che ha spiegato domanda riconvenzionale per il pagamento del relativo importo (sommato all'importo di € 118,05 portato da altra più recente fattura), hanno richiamato e prodotto la fattura n. 184374558 (cfr. rispettivamente doc. 30 e doc. 4), emessa in data 21/12/2018 e relativa al periodo dal
28/4/2018 al 21/12/2018, che riportava originariamente la somma di € 9.477,28, poi
13 ridotta per effetto della ricordata successiva parziale estinzione del credito per prescrizione, con conseguente richiesta della residua somma di € 5.620,29.
17. Dall'esame della predetta fattura si ricavano i seguenti dati e precisamente che l'ultima lettura rilevata in precedenti fatture risaliva al 12/2/2016 con segnanti mc
820; che l'ultima lettura fatturata in precedenti fatture risaliva al 27/4/2018 con segnanti mc 2402; che vi era stata una restituzione di consumi fatturati in acconto, relativa al periodo dal 13/2/2016 al 27/4/2018, pari a -1582 smc (standard metri cubi); che la lettura rilevata dal distributore in data 26/3/2018 segnava 12617 mc;
che la lettura rilevata dal distributore in data 27/4/2018 segnava 12719 mc;
che la lettura rilevata in data 14/5/2018 (data del cambio del misuratore) segnava 12747 mc;
che, a partire dal mese di maggio 2018 (25/5/2018) fino al mese di novembre 2018
(7/11/2018), le letture rilevate dal distributore erano avvenute con cadenza mensile;
che, per il periodo dall'8/11/2018 al 21/12/2018, era stato stimato un consumo pari a
554 smc.
18. La parte attrice ha contestato l'abnormità dei consumi riportati nella predetta fattura, in quanto eccessivi rispetto ai consumi del quadriennio 2014-2018
(ossia dall'installazione del primo contatore, avvenuta il 22/10/2014, fino alla sostituzione dello stesso, avvenuta il 14/5/2018); che l'appartamento, al cui servizio era posta l'utenza di gas, era di modeste dimensioni e abitato da una sola persona;
che il gas veniva impiegato solo per uso cucina e riscaldamento, in assenza di dispersione di calore, in quanto l'appartamento era perfettamente coibentato;
che il contatore era collocato all'esterno dell'abitazione, su stradina interna carrabile, quindi di facile accesso, per cui la lettura del contatore era sempre stata possibile, come del resto era avvenuto per gli altri appartamenti dello stabile;
che la mancata lettura del contatore aveva determinato una fatturazione sulla base di dati stimati e non effettivi;
che la causa dell'errore nel computo dei consumi reali era da ricercare nell'inefficienza dei sistemi informatici e nei continui interventi di sostituzione del contatore.
19. La convenuta ha invece allegato che la circostanza che il contatore, al momento della sostituzione (14/5/2018), registrasse il consumo di mc 12747 risultava dalla fotografia a suo tempo inviata al procuratore di parte attrice, in risposta al
14 reclamo del 27/5/2020; che i consumi di cui alla citata fattura erano confermati dalla documentazione trasmessa da che non erano state contestate le Controparte_4 letture eseguite dalla società di distribuzione in data 14/5/2018 e che la contestazione sul preteso errato funzionamento del contatore era avvenuta oltre un anno dopo l'avvenuta sostituzione del contatore stesso.
20. La terza chiamata , a sostanziale conferma di quanto dedotto dalla CP_4 convenuta, ha allegato e prodotto la documentazione, anche fotografica, delle letture eseguite in data 26/3/2018, 27/4/2018 e 14/5/2018, riferite al contatore matricola n.
33028771 -lo stesso è stato poi sostituito, in data 14/5/2018, con il contatore di ultima generazione matricola n. MIT0032011292642, segnante 0, e abilitato alla telelettura-, specificando che, sulla base di dette misurazioni, aveva rettificato le stime precedentemente trasmesse al fornitore nel periodo in cui non aveva potuto effettuare l'accesso al contatore, ossia da ottobre 2017 a febbraio 2018.
21. Così schematicamente riportate le posizioni delle parti, si osserva, anche alla luce delle stesse contestazioni di parte attrice, che la decisione deve essere assunta operando una distinzione temporale: un primo periodo dall'ottobre del 2014 al 14/5/2018 (data di installazione del contatore di nuova generazione) e un secondo periodo dal 14/5/2018 al 21/12/2018.
22. Del resto, benché la fattura oggetto di causa riguardi il periodo dal
28/4/2018 al 21/12/2018, in realtà la stessa contiene una pretesa, a titolo di conguaglio, relativa a pretesi consumi verificatisi fra il 13/2/2016 e il 27/4/2018 e una pretesa, su consumi stimati, dall'8/11/2018 al 21/12/2018.
22.1 L'operata distinzione temporale si rende opportuna, anche in considerazione del fatto che -a ben vedere- la contestazione di parte attrice, pur se riferita all'asserita inesistenza di qualsiasi proprio debito risultante dalla citata fattura
(cfr. conclusioni rassegnate), in realtà si è concentrata prevalentemente sulla pretesa relativa agli asseriti consumi dal 2014 al 14/5/2018 ossia dal momento della installazione del contatore matr. n. 0033028771 fino alla sua sostituzione, con il contatore matr. n. MIT0032011292642.
15 23. Il problema di fondo -in base alla prospettazione di parte attrice- riguarda sostanzialmente l'asserita errata registrazione dei consumi in sede di lettura del contatore (al momento del cambio) ovverosia nel passaggio di dati tra vecchio e nuovo contatore, come se, in base alle deduzioni di parte attrice, i richiamati
'continui' -due in quattro anni- interventi di sostituzione del contatore siano stati la causa, e allo stesso tempo l'effetto, di disguidi nella tenuta contabile dei consumi legati a quell'utenza: si tratta di disguidi che, come ricordato dalla stessa parte attrice, erano stati al centro delle vicende giudiziarie e di cronaca verificatesi dagli anni '90 ai primi anni del 2000.
24. Al riguardo, considerato che in realtà l'unico intervento di sostituzione è stato quello del 14/5/2018 -trattandosi, nel caso del precedente intervento del
22/10/2014, dell'operazione di attivazione della nuova fornitura n. 505 417 415 898, come pure si legge nell'atto di citazione-, va evidenziato sin da subito che, secondo le allegazioni della terza chiamata, il cambio del misuratore si era reso necessario al fine di adeguare l'impianto alla più recente normativa in materia adottata dall' CP_5
(cfr. pag. 8 della comparsa di risposta di in cui si legge che “... Controparte_4 detto intervento si rendeva necessario in virtù di un obbligatoria sostituzione massiva dei contatori meccanici di vecchia generazione con i nuovi apparecchi elettronici, generalmente prevista dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente
(ARERA) con delibera 631/2013/R/gas del 27 dicembre 2013...”).
25. Iniziando il discorso sul primo segmento temporale, che riguarda sostanzialmente il conguaglio dei consumi nel periodo fino al 27/4/2018 (cfr. citata fattura), è evidente che l'interesse della parte attrice di contestare i consumi è sorto al momento in cui ha ricevuto la fattura oggetto di causa, emessa il 21/12/2018 e asseritamente ricevuta nei primi mesi del 2019.
26. È documentalmente emerso che la parte attrice ha provveduto alla contestazione anche mediante reclami del 10/2/2019 e del 27/5/2020 (cfr. docc. 31 di parte attrice e doc. 6 di parte convenuta, da cui risulta la data del reclamo del procuratore degli attori del 27/5/2020), che sono stati riscontrati dalla convenuta con
16 lettere, rispettivamente, dell'8/6/2019 e del 5/6/2020 (cfr. docc. 5 e 6 della convenuta).
27. Pacifica la prescrizione del credito in parte qua, con riferimento alla somma di € 3.350,00, in relazione al periodo dal 13/2/2016 al 20/12/2016, risulta decisiva, ai fini della prova della fondatezza del preteso conguaglio (per il ricordato periodo dal
20/12/2016 al 27/4/2018), la produzione documentale e fotografica di parte convenuta, unitamente a quella offerta dalla terza chiamata.
28. È circostanza non contestata, in quanto allegata dalla stessa parte attrice, che in data 12/2/2016 il contatore segnasse 820 mc;
questo dato, risultante anche dal prospetto delle letture prodotto dalla terza chiamata (cfr. doc. 2 prodotto con la comparsa di risposta), coincide con quello indicato nella fattura.
29. Sempre nel prospetto delle letture (cfr. citato doc. 2) sono riportati i dati riferiti ai consumi stimati nei cinque mesi in cui l'accesso al contatore non era stato possibile, per riferita assenza del titolare, vale a dire nei mesi di ottobre 2017, novembre 2017, dicembre 2017, gennaio 2018 e febbraio 2018.
30. Dando continuità alla giurisprudenza dell'Ufficio, va ribadito che la mancanza del dato di misura effettiva, acquisito dal distributore e trasmesso al fornitore per la successiva fatturazione al cliente, non impedisce affatto la fatturazione, che invero può avvenire in acconto sui consumi in stima nel modo più aderente possibile ai consumi effettivi;
il fornitore può infatti emettere fatture anche sulla base di consumi presunti -le relative fatturazioni sono sottoposte a rigidi criteri ancorati ai dati di consumo storici- ed è obbligato ad emettere le fatture di conguaglio una volta ricevuti dal distributore i dati di lettura effettivi.
31. Nel caso di specie è documentalmente provato (cfr. 'estratto conto' sub doc.
8 di parte convenuta) che, a decorrere dal 12/2/2016, la fatturazione dei consumi è avvenuta bimestralmente, sulla base di consumi stimati, stante il ricordato impedimento ad eseguire le letture del contatore, classificato, secondo quanto prospettato dalla terza chiamata, come 'non accessibile'.
32. Dal citato doc. 2 della terza chiamata, emerge la prova che nei giorni
31/10/2017, 30/11/2017, 28/12/2017, 30/1/2018 e 27/2/2018, i letturisti di CP_4
17 avevano tentato di accedere al contatore e che, stante l'assenza del titolare, avevano provveduto a lasciare l'avviso/cartolina di tentata lettura.
33. Del resto, anche nella comunicazione inviata dalla convenuta l'8/6/2019, in risposta al reclamo degli attori del 10/2/2019 (cfr. citato doc. 5 di parte convenuta), si legge “... di alcune anomalie tecniche ...” che avevano determinato “... un ritardo nella fatturazione dei consumi ...”. Dette anomalie, verosimilmente, si riferiscono proprio alla mancata trasmissione dei dati reali di consumo da parte del distributore, che ha determinato, in un primo momento, la fatturazione in acconto sui consumi stimati e, in un secondo momento, la fatturazione a conguaglio in relazione ai consumi effettivi, poi acquisiti.
34. Quanto alla dedotta accessibilità del contatore, si osserva, anche alla luce della riserva di deposito di documentazione fotografica formulata dagli attori con la memoria ex art. 183/6 n. 1 c.p.c., che non risulta prodotta alcuna fotografia ritraente il contatore in questione, da cui poter desumere che lo stesso fosse di facile accesso - come allegato da parte attrice- senza necessità di intervento da parte del titolare, mentre risulta decisiva la ricordata documentazione della terza chiamata, contenente le date degli interventi di lettura non andati a buon fine.
35. La stessa parte attrice ha comunque riferito nei propri scritti difensivi che il contatore era collocato 'su stradina interna carrabile', contenuto in 'armadietti esterni' posizionati su di una rastrelliera: si tratta di allegazioni che, a tutto voler concedere, appaiono contrastanti con l'intento di dimostrare la perfetta accessibilità, ad un operatore esterno, del contatore.
36. La circostanza, poi, che nelle stesse giornate i gruppi di misura a servizio degli altri appartamenti dello stabile avessero ricevuto regolare lettura appare irrilevante e, in ogni caso, risulta sfornita di prova.
37. Dalle risultanze di causa è emerso che solo in data 26/3/2018 i tecnici della erano risusciti nuovamente ad accedere al contatore, registrando il ricordato CP_4 dato di 12617 mc (cfr. richiamato doc. 2 della terza chiamata, 'prospetto delle letture') e che nei due mesi a seguire (precisamente il 27/4/2018 e il 14/5/2018) lo
18 stesso contatore aveva registrato un consumo pari, rispettivamente, a mc 12719 e mc
12747.
37.1 A conforto di questi dati, risultano depositate le fotografie del contatore
(cfr. produzione della terza chiamata rispettivamente sub docc. 3, 4 e 6) nonché il verbale di sostituzione del contatore del 14/5/2018 (cfr. doc. 7 della terza chiamata).
38. Orbene, alla luce dei documenti sopra richiamati, è processualmente emerso che la fatturazione a conguaglio di cui si discute è stata operata sulla base delle letture effettive e, in particolare, del raffronto tra le rilevazioni eseguite il 12/2/2016 (820 mc) e quelle del 26/3/2018 (12617), come pure riferito dalla convenuta al procuratore di parte attrice con la citata comunicazione del 5/6/2020 (cfr. doc. 6 di parte convenuta), dove si legge che “... Nello specifico, la fattura in oggetto recepisce la lettura rilevata dal distributore del 12/02/2016, pari a mc. 820, e la successiva lettura rilevata dal distributore del 26/03/2018 pari a mc. 12617. Il consumo è stato calcolato con la differenza tra i segnanti rilevati da letture effettive (dalla lettura rilevata dal distributore del 12/02/2016, pari a mc. 820, alla lettura rilevata dal distributore del
26/03/2018 pari a mc. 12617, e alla lettura finale di cambio misuratore del
14/05/2018, pari a mc. 12747, e dalla lettura iniziale del nuovo misuratore, pari a mc.
0, alla lettura rilevata dal Distributore in data 07/11/2018, pari a mc. 49). Tali differenze, pari a mc. 11927 e mc. 49, sono state moltiplicate per i Coefficienti correttivi “C” dei consumi pari a 1,022779 per il vecchio misuratore, e 1,017370 per il nuovo misuratore, generando un valore di consumo totale pari a mc. 12248. Sono stati inoltre restituiti i consumi precedentemente fatturati in acconto, pari a mc. -1582, pari alla differenza tra la lettura rilevata dal Distributore del 12/02/2016, pari a mc. Cont 820, e la stima di del 27/04/2018, pari a mc. 2402, ed è stata aggiunta una stima di mc. 603, per il periodo compreso tra il 01/10/2017 e il 21/12/2018, giorno di emissione della suddetta fattura, per un totale finale fatturato di mc. 11220. ...” (cfr. citato doc. 6 di parte convenuta).
39. Ebbene, a prescindere dalla tempestività o meno del reclamo volto a contestare l'errato funzionamento del contatore -l'interesse degli attori alla contestazione della lettura del 14/5/2018, come detto, è sorto solo a seguito del
19 ricevimento della fattura e, plausibilmente, solo dopo aver conosciuto l'importo effettivamente dovuto al netto della decurtazione della parte di credito prescritta-, si osserva che i rilievi di parte attrice circa un presunto errore di lettura del contatore al momento del cambio (14/5/2018) non sono sufficienti a vincere la presunzione sul buon funzionamento del sistema di rilevazione dei consumi, intanto perché le letture eseguite nei due mesi precedenti alla sostituzione, rispettivamente del 26/3/2018 e del
27/4/2018, (12617 mc e 12719 mc), risultano coerenti con quella avvenuta nel successivo mese di maggio (12747 mc) e inoltre in quanto, tenuto conto del dato storico di consumo rilevato in precedenza e corrispondente agli ordinari impieghi di gas, risulta un andamento di consumi coerente nel tempo.
40. Infatti, considerato il consumo effettivo dalla data di installazione del contatore, ossia dal 22/10/2014 (0 mc) e fino al 12/2/2016 (820 mc), si ha un consumo complessivo di 820 mc nell'arco di un anno e quattro mesi, per cui, sulla base di questo andamento, appare giustificabile che dal 12/2/2016 al 14/5/2018, vale a dire nell'arco di due anni tre mesi, il consumo fosse appunto di mc 12747, indicato al momento del cambio del contatore.
41. Alla luce delle superiori osservazioni sulla portata dei riscontri della società di distribuzione va ribadito che i dati di misura provenienti dal distributore locale, quale soggetto terzo rispetto al venditore, costituiscono prova idonea del gas -lo stesso discorso varrebbe per la fornitura di energia elettrica- effettivamente erogato, a meno che non siano formulate dal cliente finale contestazioni motivate e non siano forniti specifici elementi atti ad inficiare l'attendibilità delle misure accertate dal distributore locale.
42. Nel caso di specie, a contestazione dei dati delle letture sopra richiamate
(marzo, aprile e maggio 2018) neppure sono condivisibili le ulteriori allegazioni degli attori, tanto con riferimento all'allegazione secondo cui l'appartamento era abitato da una sola persona -neanche il certificato di residenza al riguardo sarebbe idoneo a dimostrare alcunché, ben potendo coabitare più persone nell'appartamento pur senza risiedervi- quanto con riferimento alle modeste dimensioni dell'abitazione e al fatto che non vi fosse dispersione di calore, come pure risultano irrilevanti le allegazioni in
20 ordine ai consumi ben più modesti asseritamente registrati presso gli altri appartamenti dello stabile.
43. Come condivisibilmente allegato dalla terza chiamata, tutti questi argomenti sono facilmente smentibili dalla semplice constatazione che i consumi di gas dipendono dall'uso che se ne faccia, caso per caso, non potendosi fare parallelismi con altre situazioni e con altri appartamenti.
44. Le deduzioni degli attori insomma, oltretutto sfornite di prova documentale
-indicata dal procuratore di parte attrice, ma mai depositata-, non sono sufficienti a chiarire né la causa né l'entità dell'asserito errore di misurazione dei consumi.
45. È ben vero che per due anni il distributore non ha provveduto alla lettura del contatore e che, in detto arco temporale, le fatture, regolarmente pagate -nulla è stato contestato al riguardo-, sono state emesse dall'odierna convenuta sulla base di consumi solo stimati.
46. Tuttavia, contrariamente a quanto sostenuto dagli attori, la successiva fatturazione a conguaglio è esente da errori di calcolo o da qualsiasi errore di sorta imputabile alla convenuta, la quale, una volta ricevuti i dati del consumo effettivo di gas, ha conseguentemente emesso la fattura per l'importo corrispondente.
47. Dunque gli attori vanno condannati al pagamento della somma portata a titolo di corrispettivo per il conguaglio dei consumi di gas dal 20/12/2016 al
27/4/2018.
48. Passando all'esame dei consumi dal 28/4/2018 al 21/12/2018 -si tratta dei consumi corrispondenti al secondo segmento temporale di cui si è detto, vale a dire dei consumi effettivi calcolati sulla base della lettura finale di cambio misuratore del
14/5/2018 e delle 'teleletture' registrate dal nuovo misuratore matricola n.
MIT0032011292642 nonché dei consumi stimati dall'8/11/2018 al 21/12/2018-, osserva il Giudice che non vi è stata alcuna specifica contestazione sul punto da parte degli attori né sulle singole voci degli importi dovuti per i consumi di questo secondo periodo né su errori o eventuali omissioni di lettura del contatore.
49. D'altro canto, è pacifica la circostanza che il nuovo contatore matricola n.
MIT0032011292642 è un apparecchio abilitato alla rilevazione a distanza dei
21 consumi e che, dopo la sua installazione, le successive letture sono state eseguite tramite 'telelettura'.
50. Tali essendo le risultanze di causa, gli attori vanno condannati in solido, in accoglimento in parte qua della domanda riconvenzionale spiegata dalla convenuta, al pagamento della residua somma di € 5.620,29, portata dalla stessa fattura n.
1843745588 del 21/12/2018, come rideterminata a seguito della parziale estinzione del credito per via della maturata prescrizione.
51. Per quanto riguarda gli interessi valgono le seguenti osservazioni.
52. Premesso che la predetta fattura n. 1843745588 del 21/12/2018 è stata sicuramente portata a conoscenza degli attori, che infatti l'hanno contestata, va ribadito che la stessa ben può valere come atto di messa in mora (cfr. Cass.
10270/2006) ai fini della decorrenza degli interessi moratori.
53. Poiché la stessa portava come data di scadenza la data del 19/2/2019 (cfr. doc. 4 di parte convenuta), osserva il Giudice, quanto alla decorrenza degli interessi, che la convenuta ha allegato che la scadenza era stata prorogata all'8/10/2019 (cfr. doc. 5 di parte convenuta); quindi, poiché si tratta di atto successivo alla data
(conosciuta) del 19/2/2019 e poiché si tratta di posticipazione nell'interesse dei debitori, ben può essere presa in considerazione, come data di decorrenza degli interessi moratori, la nuova data dell'8/10/2019.
54. Pertanto, ricordata la necessità che nella sentenza di condanna si specifichi la natura degli interessi riconosciuti (cfr. Cass. SU 12449/2024; Cass. 3499/2025) e ricordata altresì l'applicazione generale dell'art. 1284, comma 4, c.c. (cfr. Cass.
61/2023; Cass. 7677/2025), si precisa che sulla predetta somma di € 5.620,29 sono dovuti gli interessi moratori al tasso legale ex art. 1284, comma 1, c.c. dall'8/10/2019 fino al 28/2/2022, mentre dall'1/3/2022, data di deposito della domanda riconvenzionale, contenente la domanda di condanna, sono invece dovuti gli interessi al tasso legale maggiorato (art. 1284, comma 4, c.c. e D.Lgs 231/2002) fino al saldo effettivo.
55. Passando all'esame dell'ulteriore domanda riconvenzionale, si osserva, alla luce del principio di non contestazione (art. 115 c.p.c.), che risulta la prova del credito
22 portato dalla fattura n. 2143004008 del 17/12/2021, recante l'importo pari ad €
118,05, come da estratto conto prodotto dalla convenuta sub doc. 8 unitamente alla comparsa di risposta.
55.1 Non vi è stata alcuna contestazione sulla debenza di detto importo, per cui gli attori vanno condannati in solido al pagamento anche di detto importo.
56. Gli interessi dovuti sul predetto importo decorrono dalla relativa data di scadenza della fattura (18/1/2022): non vi è contestazione né sulla data né sulla ricezione della fattura, valido ed efficace atto di messa in mora (cfr. citata Cass.
10270/2006).
57. Sul punto valgono le superiori osservazioni in diritto.
58. Pertanto sulla predetta somma di € 118,05 sono dovuti gli interessi moratori al tasso legale ex art. 1284, comma 1, c.c. dal 18/1/2022 fino al 28/2/2022, mentre dall'1/3/2022, data di deposito della domanda riconvenzionale, contenente la domanda di condanna, sono invece dovuti gli interessi al tasso legale maggiorato (art. 1284, comma 4, c.c. e D.Lgs 231/2002) fino al saldo effettivo.
59. In conclusione, rigettata la domanda attorea di accertamento negativo e in accoglimento della domanda riconvenzionale spiegata dalla parte convenuta, gli attori vanno condannati in solido al pagamento della complessiva somma di € 5.738,34, a titolo di corrispettivo per i consumi di gas nei periodi di riferimento indicati nelle fatture n. 1843745588 del 21/12/2018 (per residui € 5.620,29) e n. 2143004008 del
17/12/2021 (per € 118,05), oltre agli interessi moratori come precedentemente indicato.
60. Alla luce delle risultanze di causa va dichiarato il non luogo a provvedere sulla domanda di manleva e sulla domanda riconvenzionale condizionata, spiegata dalla convenuta nei confronti della terza chiamata.
61. In relazione al regime delle spese di lite, valgono le seguenti osservazioni. Cont
62. Per quanto riguarda il rapporto processuale fra gli attori e la convenuta le spese di lite, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza e vanno poste in solido a carico degli attori, stante la comunanza di interesse (art. 97 c.p.c.).
23 62.1 Si è proceduto, alla luce del DM 147/2022, alla somma degli importi al valore compreso fra minimo e medio relativi ai 'giudizi di cognizione innanzi il tribunale' e allo scaglione di valore '5.201-26.000', tenuto conto della natura e del valore (domandato) della controversia, della qualità e quantità delle questioni trattate e dell'attività complessivamente svolta dal difensore della società convenuta nonché dell'istruzione solo documentale della causa.
63. Gli attori sono tenuti in solido al pagamento anche delle spese di lite nei Cont confronti della terza , chiamata in causa dalla convenuta per essere CP_4 garantita in caso di soccombenza (cfr. Cass. 23123/2019; Cass. 18205/2007).
63.1 Al riguardo si osserva che la chiamata del terzo (distributore locale) da parte della predetta convenuta, in forza del sottostante rapporto, non appariva né appare palesemente arbitraria o priva di astratto fondamento, attesa l'alea processuale
(cfr. Cass. 6514/2004), e che l'iniziativa di parte attrice ha determinato la non ingiustificata iniziativa processuale della convenuta chiamante, per cui risulta soddisfatto il requisito di causazione che, unitamente a quello di soccombenza, regola il riparto delle spese di lite (cfr. Cass. 31889/2019; Cass. 10364/2023).
63.2 Si è proceduto, alla luce del DM 147/2022, alla somma degli importi al valore compreso fra minimo e medio relativi ai 'giudizi di cognizione innanzi il tribunale' nonché allo scaglione di valore '5.201-26.000', tenuto conto della natura e del valore della controversia, della qualità e quantità delle questioni trattate e dell'attività complessivamente svolta dal difensore della società terza chiamata nonché dell'istruzione solo documentale.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando:
• rigetta la domanda di accertamento negativo degli attori e Parte_1 [...] nei confronti della convenuta CP_1 Controparte_3
(già ; Controparte_2
• in accoglimento della domanda riconvenzionale spiegata dalla società convenuta, condanna in solido gli attori al pagamento, in favore della stessa
24 società convenuta e per i titoli dedotti in giudizio, della complessiva somma di
€ 5.738,34, oltre agli interessi moratori come indicato in motivazione;
• dichiara il non luogo a provvedere sulla domanda di manleva e sulla domanda riconvenzionale condizionata, spiegata dalla società convenuta nei confronti della terza chiamata Controparte_4
• condanna in solido gli attori al pagamento delle spese di lite, che liquida, in favore della convenuta e della terza chiamata, in € 2.800,00 per ciascuna a titolo di compensi professionali, oltre rimborso forfettario, CPA e IVA come per legge.
Così deciso a Roma, il 14/7/2025 il Giudice dott. Francesco Remo Scerrato
25
N. 3496/2022 RGAC
N. CRON
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Roma – Decima Sezione Civile, in persona del dott. Francesco Remo
Scerrato, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 3496, Ruolo Generale dell'anno 2022,
e trattenuta in decisione all'udienza del 15 gennaio 2025, vertente
TRA
(c.f. ; residente a [...] C.F._1
Sant'Agata n. 31) e
(c.f. ; residente a [...] C.F._2
Tenuta di Sant'Agata n. 31), elettivamente domiciliati a Roma, in via della Tenuta di Sant'Agata n. 31, presso lo studio dell'avv.to Antonio Rufini, da cui sono rappresentati e difesi, unitamente all'avv.to Alberto Rufini, in forza di procura speciale allegata all'atto di citazione,
ATTORI e CONVENUTI IN VIA RICONVENZIONALE
E
(c.f. e p.IVA ; con sede legale a San Donato Controparte_2 P.IVA_1
Milanese (MI), in piazza Vanoni n. 1), attualmente Controparte_3
in persona del legale rappresentante,
[...] elettivamente domiciliata a Roma, in via Giovanni Antonelli n. 41, presso lo studio dell'avv.to Alessandro IA, da cui è rappresentata e difesa in forza di procura speciale a margine della comparsa di risposta,
1 CONVENUTA e ATTRICE IN VIA RICONVENZIONALE
E
(c.f. e p.IVA con sede legale a Torino, in Controparte_4 P.IVA_2 largo Regio Parco n. 11), in persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliata a Roma, in piazza del Viminale n. 5, presso lo studio dell'avv.to Giuseppe Gallo, che la rappresenta e difende in forza di procura speciale in calce alla comparsa di risposta,
RZ IA
OGGETTO: contratto di somministrazione.
CONCLUSIONI: per la parte attrice (verbale dell'udienza di p.c. del 15/1/2025): “… l'avv.to Rufini precisa le conclusioni come da atto introduttivo del giudizio …”; per la parte convenuta (verbale dell'udienza di p.c. del 15/1/2025): “… l'avv.to
IA conclude come in atti ...”; per la terza chiamata (verbale dell'udienza di p.c. del 15/1/2025): “… l'avv.to
TE conclude come da comparsa di risposta ...”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione, ritualmente notificato alla convenuta Controparte_2
gli attori e , in qualità di eredi di
[...] Parte_1 CP_1 Persona_1
intestataria dell'utenza di gas metano n. 505417415898, ubicata in via della
[...]
Tenuta di Sant'Agata n. 31, allegavano che avevano ricevuto la fattura n.
1843745588, emessa dalla convenuta in data 21/12/2018, dell'importo pari a €
9.477,28; che la pretesa di pagamento era illegittima in quanto frutto dell'errore del sistema informatico della società convenuta;
che le utenze del gas (così come quelle di acqua, luce e telefono) di proprietà dei condomini dello stabile di via della Tenuta di Sant'Agata n. 31 erano state oggetto di un'annosa vicenda giudiziaria, che aveva coinvolto le principali società fornitrici dei rispettivi servizi (gas, luce, acqua e telefono) a conclusione della quale i contatori a servizio delle unità abitative dello stabile, tra cui quella degli odierni attori, erano stati rimossi e scollegati dai rispettivi impianti;
che dal 1996 al 2011, nonostante l'assenza di contatore, la società
2 convenuta aveva emesso fatture per canoni e consumi presunti di gas, con relativi solleciti di pagamento e messe in mora;
che il giudizio che ne era derivato si era concluso, a seguito di accordo transattivo, con l'annullamento da parte della convenuta di ogni pretesa di pagamento e restituzione di quanto indebitamente pagato;
che in data 22/10/2014 i tecnici della avevano installato un Controparte_4 nuovo contatore;
che da allora la fatturazione dei consumi di gas era avvenuta su base bimestrale;
che successivamente, in data 14/5/2018, era stato installato un nuovo contatore;
che in data 10/8/2018 era deceduta titolare del contratto Persona_1 di fornitura;
che da allora essi attori, in qualità di utilizzatori di fatto della fornitura, avevano continuato a saldare regolarmente le fatture del gas;
che, dopo il ricevimento della suddetta fattura n. 1843745588 del 21/12/2018 di € 9.477,28, essi attori, con lettera di reclamo del 10/2/2019, avevano eccepito l'avvenuta prescrizione del credito;
che, con comunicazione dell'8/6/2019, la convenuta aveva riconosciuto la prescrizione di parte del credito (per € 3.350,40) riducendo la propria pretesa da €
9.477,28 ad € 5.620,29 in relazione al periodo dall'1/10/2017 al 21/12/2018, per un asserito consumo di gas di 12.617 mc;
che era evidente l'eccessività dei consumi, in quanto dal 22/10/2014 (data di installazione del secondo contatore) fino all'1/2/2016
(data di lettura del medesimo contatore) il consumo totale era stato di soli 820 mc, ossia 48 mc al mese in media;
che i consumi addebitati erano eccessivi anche in considerazione delle modeste dimensioni dell'appartamento e dell'impiego limitato di gas solo per uso 'cucina' e 'riscaldamento'; che la pretesa creditoria era illegittima, non essendovi la prova dei consumi effettivi nel periodo contestato;
che andava quindi accertata la non debenza della somma di € 5.620,29 e, di conseguenza, andava annullata la fattura n. 1843745588 del 21/12/2018, come rideterminata dalla convenuta a seguito del riconoscimento dell'estinzione per prescrizione di parte del credito. Tanto premesso, gli attori instava per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate in citazione: “Piaccia al Giudice adito accertare e dichiarare che la SIa
e il SI , eredi di oramai quali Parte_1 CP_1 Persona_1 utenti de facto della fornitura di gas metano all'appartamento in Roma Via della
Tenuta di Sant'Agata 31 oggi dell'Enel Gas e Luce S.p.a., come alla lettera A) della
3 presente citazione, non sono tenuti a nessun pagamento nei confronti dell'
[...] né a titolo di canoni né a titolo di consumo, essendo falso e illegittimo, CP_2 comunque non provato il consumo reale di gas metano dal mese di aprile 2018 al mese di dicembre 2018, nonché per il periodo pregresso da aprile 2014 ad aprile
2018, periodi di fatturazione per i quali l'utente ha pienamente soddisfatto ogni richiesta economica del gestore del gas, avendo ricevuto formale comunicazione che ogni richiesta di pagamento precedente era stata soddisfatta e, giusto ciò, nessuna lagnanza è stata mai fatta e nessun debito evidenziato;
conseguentemente annullare e dichiarare priva di effetto la richiesta di pagamento di cui alla rettifica CP_2 per € 5.620,29 …; condanna al pagamento delle spese ed onorari di lite in
[...] favore del sottoscritto Avvocato che qui si dichiara antistatario”.
Con decreto del 9/2/2022 ex art. 168 bis, comma 5, c.p.c. era differita al
22/3/2022 l'udienza di prima comparizione, indicata in citazione al 15/3/2022.
In data 1/3/2022 si costituiva in giudizio la convenuta Controparte_2 la quale, contestata la domanda degli attori, spiegava domanda riconvenzionale e chiedeva in ogni caso di poter chiamare in causa la instando per Controparte_4
l'accoglimento delle conclusioni rassegnate in comparsa di risposta e confermate nella memoria ex art. 183/6 n. 1 c.p.c. nei seguenti termini: “Voglia l'Ill.mo Giudice di Pace adito, contrariis reiectis: in via pregiudiziale: dichiarare, l'improcedibilità della presente controversia per mancato esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione previsto dall' in via preliminare: differire, ai sensi dell'art. CP_5
269, co. 2° c.p.c., la prima udienza, al fine di consentire ad la citazione, nel CP_2 rispetto dei termini di cui agli artt. 318 e 163-bis c.p.c., di in Controparte_4 persona del suo legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Largo Regio
Parco n. 9, Torino – 10153; nel merito, in via principale: disattendere e rigettare integralmente tutte le domande formulate dalla Sig.ra poiché inammissibili ed Pt_2 infondate in fatto ed in diritto, oltre che sfornite di prova per tutte le motivazioni indicate nella narrativa del presente atto;
in via subordinata riconvenzionale:
Condannare l'attore al pagamento della somma di Euro 18.233,13 poiché derivante da un debito pienamente legittimo a causa dell'inadempimento dello stesso attore ed
4 eventualmente, qualora si ravvisasse qualche profilo di responsabilità di CP_4
Cont condannare la stessa a tenere indenne e manlevare da
[...] Controparte_2 qualsiasi aggravio. In ogni caso: con vittoria di spese e compensi legali del presente giudizio”. Al riguardo, eccepita l'improcedibilità della domanda per il mancato esperimento del tentativo di conciliazione, la società convenuta allegava che, a seguito del reclamo presentato dagli attori avverso la fattura n. 1843745588 del
21/12/2018 di € 9.477,28, essa convenuta, riconosciuta la prescrizione di parte del credito (€ 3.350,00), aveva richiesto agli attori il pagamento della residua somma, pari ad € 5.620,00, posticipando la scadenza del pagamento;
che dopo circa un anno, precisamente a maggio 2020, il procuratore di parte attrice aveva inoltrato un ulteriore reclamo per contestare le letture del misuratore eseguite al momento della sostituzione dello stesso (maggio 2018); che, nel riscontrare prontamente anche detto reclamo, essa convenuta aveva chiarito i criteri in base ai quali aveva calcolato i consumi di gas, allegando foto del misuratore al momento del cambio;
che, in ogni caso, l'attività di misurazione dei dati di consumo era di competenza del distributore locale;
che, nel caso di specie, i consumi fatturati si basavano sui dati rilevati e trasmessi dal distributore territorialmente competente, che la Controparte_4 fattura oggetto di giudizio recepiva in parte consumi stimati, in quanto la CP_4 aveva comunicato di non aver potuto eseguire la lettura del contatore per
[...] impossibilità di accedere all'immobile; che, riguardo al cambio del misuratore, era onere del distributore informare l'utente sia del programmato intervento di sostituzione sia del diritto di chiedere la verifica del contatore entro quindici giorni dall'avvenuta sostituzione;
che pertanto, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attrice, la responsabilità per i presunti errori nella registrazione e nel calcolo dei consumi era da attribuire alla che la società di distribuzione era Controparte_4 responsabile altresì nei rapporti interni con essa convenuta per gli eventuali maggiori costi, ad essa addebitati;
che inoltre, nell'eventualità di un accertamento relativo alla prescrizione del credito, gravava sul distributore l'onere di dimostrare di aver interrotto i termini prescrizionali mediante la lettura del contatore e la trasmissione
5 dei dati al fornitore;
che, al momento dell'instaurazione del giudizio, il debito degli attori era pari a complessivi € 5.738,34, come da estratto conto depositato.
Si prende atto che nel corpo delle conclusioni di parte convenuta è riportato, per errore, oltre al riferimento al Giudice di Pace anche il nome di un soggetto estraneo al presente giudizio e che ugualmente, per errore, è indicato un importo non coincidente con quello oggetto di causa.
Si tratta di medesimi errori riportati nella memoria ex art. 183/6 n. 1 c.p.c..
Inoltre, si prende atto che il procuratore della convenuta nella comparsa di risposta ha fatto riferimento alla “... ...”, mentre Controparte_6 CP_3 nei propri scritti conclusionali ha fatto riferimento alla “... Controparte_7
”.
[...]
Con decreto 8/3/2022 era disposto il differimento di udienza al 19/7/2022 per consentire la chiamata del terzo ( , come richiesto dalla convenuta. Controparte_4
A seguito di chiamata, si costituiva in giudizio la terza chiamata CP_4
la quale, contestata la domanda di parte attrice, instava per l'accoglimento
[...] delle conclusioni rassegnate in comparsa di risposta e richiamate all'udienza di p.c.:
“a) Rigettare le domande di parte attrice perché infondate in fatto ed in diritto e, per l'effetto, escludere qualunque responsabilità in capo ad per i motivi Controparte_4 suesposti;
b) Con vittoria di spese, competenze ed onorari nei confronti di parte attrice.” Al riguardo, richiamata la fattura n. 184374558 del 21/12/2018, la terza chiamata allegava che aveva correttamente provveduto alla misurazione e trasmissione dei dati di consumo relativi all'utenza intestata agli odierni attori, identificata con PDR n. 00881105379174; che, a partire dal 23/10/2014 e fino al
30/9/2017, risultava attivo, a favore della predetta utenza, un contratto di fornitura di gas ad uso cottura cibi e/o produzione di acqua calda sanitaria;
che nel periodo dall'1/10/2017 fino al 14/5/2018 era attivo un contratto di fornitura gas solo per riscaldamento;
che nel periodo dal 15/5/2018 al 30/9/2018 era invece attivo un contratto di fornitura di gas a uso riscaldamento e per uso cottura cibi e/o produzione di acqua calda sanitaria, come pure nel successivo periodo fino al 30/9/2019; che, a decorrere dall'1/10/2019, risultava nuovamente attivo un contratto di fornitura di gas
6 ad uso cottura cibi e/o produzione di acqua calda sanitaria;
che, a seguito delle letture eseguite in data 1/5/2015 e 12/2/2016 (segnanti, rispettivamente, un consumo di 489 mc e 820 mc), i successivi tentativi di accesso al contatore (avvenuti tra ottobre 2017
e febbraio 2018) non erano andati a buon fine a causa dell'assenza del titolare;
che in relazione a detto periodo aveva quindi trasmesso al fornitore letture di stima basate sulla media dei consumi storici, come previsto dell'art. 15 bis della Delibera
229/2012/R/GAS; che in seguito, effettuate le letture del contatore (il 26/3/2018 e il
27/4/2018), aveva provveduto a trasmettere alla società convenuta la rettifica dei dati, ai fini del relativo conguaglio;
che in data 14/5/2018 era stato installato il contatore matricola n. MIT0032011292642, che consentiva la telelettura;
che, in detta occasione, era stato registrato un consumo di 12747 mc;
che a partire dal 14/5/2018 le misurazioni avvenivano esclusivamente tramite telelettura, restituente dati effettivi;
che, riguardo alla fattura oggetto di causa, la stessa conteneva, nella prima parte, il conguaglio dei consumi nel periodo dal 12/2/2016 (data dell'ultima lettura effettiva riportata nella bolletta precedente) al 27/4/2018 (data dell'ultima lettura di stima fatturata nella precedente bolletta) e, nella seconda parte, i consumi reali fruiti tra il
28/4/2018 e il 21/12/2018; che, a seguito del reclamo presentato dagli attori, la convenuta aveva riconosciuto come prescritto il credito relativo al periodo dal
13/2/2016 al 20/12/2016 e, per l'effetto, aveva decurtato dalla somma originaria l'importo di € 3.350,40; che soltanto in data 27/5/2020, oltre un anno dopo la ricezione della bolletta, gli attori avevano contestato le letture del misuratore eseguite in sede di cambio (maggio 2018); che, stante la tardività del reclamo -ben oltre il termine di quindici giorni stabilito dalla Delibera n. 547 del 12/12/2013 dall' CP_5 non era più possibile effettuare la verifica del corretto funzionamento del contatore;
che la dedotta abnormità dei consumi era da attribuirsi evidentemente a fattori connessi ad esigenze familiari o -come ipotizzato dalla stessa parte attrice- a fughe di gas dell'impianto interno, comunque non imputabili a essa terza chiamata;
che gli attori non avevano provato né la causa né l'entità di un'eventuale discordanza tra il consumo fatturato e il consumo effettivo;
che, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda, andavano evidentemente ricalcolati i costi addebitati al fornitore.
7 All'udienza del 19/7/2022, alla presenza dei procuratori delle parti, erano assegnati i richiesti termini ex art. 183/6 c.p.c. con rinvio all'udienza dell'1/2/2023 per esame delle istanze istruttorie.
Con decreto del 15/1/2023 era disposto che la predetta udienza si svolgesse con modalità cartolare: veniva pertanto assegnato alle parti termine fino alla data dell'udienza per depositare note di trattazione cartolare, per insistere nelle rispettive istanze e per eccepire eventuali inammissibilità relative alla terza memoria ex art. 183/6 c.p.c. della controparte.
Con decreto presidenziale del 31/1/2023 la causa era differita per impedimento del giudice assegnatario all'udienza dell'1/3/2023, con mantenimento delle modalità di trattazione cartolare già disposte.
Con ordinanza riservata del 24-27/3/2023, la causa, istruita documentalmente e ritenuta matura per la decisione, era rinviata all'udienza del 15/1/2025 per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 15/1/2025, presenti i procuratori delle parti, la causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti, con assegnazione dei richiesti termini di legge ex artt. 190 e 281 quinquies c.p.c., termini scaduti in data
7/4/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La domanda attrice è infondata e va rigettata, mentre va accolta la spiegata domanda riconvenzionale;
deve invece essere dichiarato il non luogo a provvedere sulla domanda di garanzia e sulla domanda riconvenzionale condizionata, spiegata dalla convenuta nei confronti della terza chiamata.
2. Riguardo alla sollevata eccezione di improcedibilità della domanda per mancato esperimento del tentativo di conciliazione, è sufficiente rammentare che, ai sensi di quanto previsto dal Testo Integrato Conciliazione (TICO) adottato dall'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) con deliberazione n. 209/2016/E/com e ss.mm., il tentativo obbligatorio di conciliazione delle controversie nei settori del gas e dell'energia può essere svolto, alternativamente, presso il Servizio Conciliazione costituito in seno all'Autorità ovvero presso le
8 Camere di Commercio, a condizione che sussista l'accordo tra le suddette parti a legittimazione dell'operato dell'organismo di conciliazione alternativo.
2.1 Nel caso di specie, alla luce del verbale di conciliazione prodotto da parte attrice sub doc. 33, contenente il riferimento “... alla Convenzione sottoscritta tra e l'Autorità per l'Energia Elettrice e il Gas e il sistema idrico...”, vi è CP_8 prova dell'avvenuto tentativo di conciliazione presso BI Camera (già Camera
BIle di Roma), tenutosi in data 1/4/2021 ore 14:30 in modalità telematica, che aveva avuto esito negativo per via della mancata partecipazione di parte convenuta, nonostante la ritualità della notifica della convocazione.
3. L'eccezione pertanto è infondata e va respinta.
4. Passando al merito, valgono le seguenti osservazioni.
5. Richiamando quanto esposto, si osserva che la domanda attrice si riferisce all'accertamento negativo del credito pari ad € 5.620,29, risultante dall'estinzione parziale della fattura n. 1843745588 del 21/12/2018 di originari € 9.477,28 a seguito del riconoscimento di prescrizione parziale, mentre la convenuta -attrice in riconvenzionale- ha agito per la condanna in solido degli attori al pagamento della somma di € 5.738,34, a titolo di corrispettivo per la fornitura di gas presso l'utenza intestata agli attori, eredi di sulla base appunto della fattura n. Persona_1
1843745588 per residui € 5.620,29 e della fattura n. 2143004008 del 17/12/2021, di importo pari ad € 118,05, come da estratto conto depositato (cfr. doc. 8 di parte convenuta). Cont
6. La convenuta (nel prosieguo anche solo -si Controparte_2 ribadisce che negli scritti conclusionali si è fatto riferimento alla nuova denominazione ha contestato la domanda attrice Controparte_3 di accertamento negativo e, non negata la propria legittimazione passiva in quanto parte del contratto di somministrazione, ha attribuito in ogni caso la responsabilità per gli asseriti errori di calcolo dei consumi al distributore locale, in Controparte_4 quanto unico soggetto competente alla raccolta e trasmissione dei dati, con conseguente domanda di manleva.
9 7. La terza chiamata, (nel prosieguo anche solo ), Controparte_4 CP_4 ritualmente costituitasi in giudizio, ha eccepito, oltre alla mancanza di prova della causa e dell'entità dei presunti errori di calcolo dei consumi, che alcun tipo di responsabilità poteva essere individuato nei propri riguardi, in quanto aveva diligentemente provveduto alla corretta lettura del contatore, con contestuale trasmissione dei relativi dati al fornitore -l'unica eccezione era stata relativa al periodo in cui, a fronte dell'impossibilità di accedere al contatore, aveva dapprima elaborato dati di stima, per poi rettificarli, ai fini del necessario conguaglio, con i dati risultanti dalle letture successivamente eseguite- e che l'istanza di verifica del funzionamento del misuratore sostituito era soggetta al termine di quindici giorni, per cui il reclamo proposto dagli attori era da considerarsi, in ogni caso, tardivo.
8. Tanto premesso, va ricordato che, in caso di chiamata di terzo ex art. 106
c.p.c., si deve distinguere a seconda del fatto che il chiamante abbia individuato nel chiamato l'unico responsabile del fatto lamentato dalla parte attrice ovvero che il chiamante abbia inteso unicamente essere garantito dal terzo chiamato, non contestando in tal modo la propria responsabilità: nel primo caso la domanda dell'attore si estende automaticamente nei confronti del terzo chiamato, mentre nel secondo caso è necessaria una formale domanda da parte dell'attore (cfr. Cass.
516/2020; Cass. 30601/2018; Cass. 5580/2018).
9. Nel caso di specie, data per nota la particolare filiera esistente nel mercato del gas, con la distinzione, in termini di ruolo e funzioni, tra soggetto fornitore e soggetto distributore, coerentemente la convenuta ha posto a fondamento della domanda di manleva la responsabilità che grava sul soggetto distributore, unico soggetto deputato alla misurazione dei consumi effettivi in base ai quali, una volta trasmessi al fornitore, vengono emesse le relative fatture.
10. Peraltro la convenuta non ha contestato la propria legittimazione passiva, in quanto parte del rapporto contrattuale con gli attori in ordine alla somministrazione di gas, tanto è vero che ha appunto chiesto di essere manlevata dalla terza chiamata nel caso di propria soccombenza nei confronti degli attori e quindi di accoglimento della domanda di costoro.
10 11. Ricorre in conclusione la seconda delle due ipotesi testé richiamate.
12. Del resto con la memoria di replica (pag. 1) la parte attrice ha allegato che
“... gli Attori nulla eccepiscono riguardo le domande che ha proposto al CP_2
Tribunale contro la domanda e la soluzione che il Giudicante Controparte_4 potrà prendere riguarda esclusivamente ed il distributore di gas in Roma, CP_2 soluzione dalla quale gli attori nulla possano pretendere dato che riguarderà la sola convenuta e la terza chiamata poiché la domanda principale (ed unica) proposta al
Tribunale è l'annullamento della “pretesa” di di essere pagata. ...”. CP_2
13. Si prende pertanto atto che parte attrice, esclusa l'estensione automatica della domanda alla terza chiamata, ha ribadito di aver limitato la pretesa solo Cont all'accertamento negativo del credito reclamato dalla convenuta rinunciando quindi a qualsiasi verifica circa eventuali profili di responsabilità del distributore, da far valere a proprio vantaggio.
14. Come detto, la convenuta ha anche spiegato una domanda riconvenzionale nei confronti della terza chiamata, peraltro condizionata alla propria soccombenza nei confronti degli attori.
15. Orbene, come discorso di carattere generale e in applicazione dei principi generali in materia di adempimento contrattuale e di riparto dei relativi oneri allegatori e probatori, va ribadito che nell'azione di adempimento il creditore è tenuto a provare l'esistenza della fonte (negoziale o legale) del suo diritto, se necessario, in base all'oggetto della domanda, fornendo anche la prova dell'effettuazione della prestazione a proprio carico, e la scadenza del termine per l'adempimento, ma non anche l'inadempimento da parte dell'obbligato, che va meramente allegato, dovendo infatti essere quest'ultimo, cioè il debitore convenuto, a provare l'esistenza di un fatto modificativo, impeditivo o estintivo dell'altrui pretesa (cfr. si tratta di giurisprudenza consolidata fin da Cass. SU 13533/2001, come da successive Cass. 8901/2013; Cass.
826/2015; Cass. 13685/2019).
15.1 Nel caso di contratto di somministrazione il richiamo all'indicata giurisprudenza, risalente alla citata Cass. SU 13533/2001 e da sempre applicata dall'Ufficio, deve essere coniugato, a maggior ragione nel caso di analitica
11 contestazione, con la prova, incombente sul preteso creditore, della quantità di 'beni'
(energia elettrica, gas, acqua, ecc.) effettivamente erogata al cliente, rimasto asseritamente inadempiente nel pagamento del corrispettivo.
15.2 In altri termini, se è previsto il pagamento di un certo corrispettivo unitario per kwh di energia erogata ovvero di mc di gas o di acqua forniti, è evidente che, a mente dell'art. 2697 c.c., incombe sul preteso creditore anche l'onere di fornire la prova del quantum di kwh erogati ovvero di mc forniti ai fini della prova del diritto di esigere il pagamento del preteso corrispettivo, commisurato appunto alla quantità di beni forniti.
15.3 Non modificano le superiori osservazioni né la particolare filiera esistente fra soggetto fornitore e soggetto distributore né il sistema di rilevazione dei consumi da parte del solo soggetto distributore.
15.4 Al riguardo va ricordato che nella filiera del gas, così come previsto per quella della luce, vi è un soggetto (il distributore locale) che è responsabile del trasporto, manutenzione e sostituzione dei contatori nonché della misura del gas erogato dai singoli fornitori agli utenti (clienti finali); si tratta quindi dell'impresa concessionaria, a seguito di aggiudicazione della gara indetta dagli Enti locali, del servizio pubblico di trasporto del gas, nettamente distinto e autonomo rispetto al soggetto che si occupa della vendita ai clienti finali.
15.5 Sempre come discorso di carattere generale, va poi ricordato, quanto al valore probatorio delle fatture, che in giurisprudenza, in applicazione dell'art. 2697
c.c., del principio della vicinanza della prova e dell'onere di contestazione specifica
(art. 115 c.p.c.), è consolidato l'orientamento per cui le fatture, pur essendo atti unilaterali di natura meramente contabile, sono in astratto idonee a fornire la prova dei consumi ivi esposti, salvo specifica e analitica contestazione da parte dell'utente, nel qual caso è onere del soggetto somministrante, preteso creditore, fornire la prova del quantum dei kwh erogati o dei mc forniti e, in particolare, la corrispondenza tra i consumi esposti in fattura e quelli risultanti dal contatore (cfr. Cass. 19154/2018, in tema di fornitura idrica;
Cass. 18195/2021 in tema di fornitura idrica).
12 15.6 Solo nel caso di analitica e specifica contestazione dei consumi non opera pertanto la presunzione semplice di veridicità dei dati numerici riportati dal contatore e poi sulla fattura, dovendo il somministrante dimostrare la perfetta funzionalità del contatore e incombendo poi sull'utente l'onere di fornire la prova liberatoria, che consenta di attribuire ad un elemento esterno e non imputabile allo stesso l'eccessività dei consumi (cfr. Cass. 297/2020; Cass. 30290/2017, in tema di telefonia).
15.6.1 Dunque è pur sempre necessaria, al fine di vincere la presunzione sul buon funzionamento del sistema di rilevazione dei consumi, contrattualmente previsto per detto rilievo, una specifica e analitica contestazione da parte dell'utente, volta a contestare il malfunzionamento del contatore -richiedendone la verifica- e a dimostrare l'entità dei consumi effettuati nel periodo, tenuto conto del dato statistico di consumo normalmente rilevato in precedenti fatture e corrispondente agli ordinari impieghi di energia e/o di gas;
a fronte di detta contestazione incombe sul somministrante o in generale sul fornitore del servizio l'onere di provare che lo strumento di misurazione è ed era regolarmente funzionante e quindi di fornire la prova dell'affidabilità dei valori registrati da contatori regolarmente funzionanti. In tale ultimo caso sarà poi onere dell'utente dimostrare che l'eccessività dei consumi era imputabile a terzi e che non vi era possibilità di evitare le altrui illecite condotte.
15.6.2 Non è invece sicuramente sufficiente una contestazione generica senza specifica e circostanziata contestazione su singole voci fatturate o sulle specifiche modalità di calcolo ovvero una contestazione limitata ad una generica affermazione di nulla dovere o di dovere una somma inferiore.
16. Tanto premesso come discorso di carattere generale, si osserva che tanto la parte attrice, che ha agito per l'accertamento negativo del preteso credito della convenuta, quanto la convenuta, che ha spiegato domanda riconvenzionale per il pagamento del relativo importo (sommato all'importo di € 118,05 portato da altra più recente fattura), hanno richiamato e prodotto la fattura n. 184374558 (cfr. rispettivamente doc. 30 e doc. 4), emessa in data 21/12/2018 e relativa al periodo dal
28/4/2018 al 21/12/2018, che riportava originariamente la somma di € 9.477,28, poi
13 ridotta per effetto della ricordata successiva parziale estinzione del credito per prescrizione, con conseguente richiesta della residua somma di € 5.620,29.
17. Dall'esame della predetta fattura si ricavano i seguenti dati e precisamente che l'ultima lettura rilevata in precedenti fatture risaliva al 12/2/2016 con segnanti mc
820; che l'ultima lettura fatturata in precedenti fatture risaliva al 27/4/2018 con segnanti mc 2402; che vi era stata una restituzione di consumi fatturati in acconto, relativa al periodo dal 13/2/2016 al 27/4/2018, pari a -1582 smc (standard metri cubi); che la lettura rilevata dal distributore in data 26/3/2018 segnava 12617 mc;
che la lettura rilevata dal distributore in data 27/4/2018 segnava 12719 mc;
che la lettura rilevata in data 14/5/2018 (data del cambio del misuratore) segnava 12747 mc;
che, a partire dal mese di maggio 2018 (25/5/2018) fino al mese di novembre 2018
(7/11/2018), le letture rilevate dal distributore erano avvenute con cadenza mensile;
che, per il periodo dall'8/11/2018 al 21/12/2018, era stato stimato un consumo pari a
554 smc.
18. La parte attrice ha contestato l'abnormità dei consumi riportati nella predetta fattura, in quanto eccessivi rispetto ai consumi del quadriennio 2014-2018
(ossia dall'installazione del primo contatore, avvenuta il 22/10/2014, fino alla sostituzione dello stesso, avvenuta il 14/5/2018); che l'appartamento, al cui servizio era posta l'utenza di gas, era di modeste dimensioni e abitato da una sola persona;
che il gas veniva impiegato solo per uso cucina e riscaldamento, in assenza di dispersione di calore, in quanto l'appartamento era perfettamente coibentato;
che il contatore era collocato all'esterno dell'abitazione, su stradina interna carrabile, quindi di facile accesso, per cui la lettura del contatore era sempre stata possibile, come del resto era avvenuto per gli altri appartamenti dello stabile;
che la mancata lettura del contatore aveva determinato una fatturazione sulla base di dati stimati e non effettivi;
che la causa dell'errore nel computo dei consumi reali era da ricercare nell'inefficienza dei sistemi informatici e nei continui interventi di sostituzione del contatore.
19. La convenuta ha invece allegato che la circostanza che il contatore, al momento della sostituzione (14/5/2018), registrasse il consumo di mc 12747 risultava dalla fotografia a suo tempo inviata al procuratore di parte attrice, in risposta al
14 reclamo del 27/5/2020; che i consumi di cui alla citata fattura erano confermati dalla documentazione trasmessa da che non erano state contestate le Controparte_4 letture eseguite dalla società di distribuzione in data 14/5/2018 e che la contestazione sul preteso errato funzionamento del contatore era avvenuta oltre un anno dopo l'avvenuta sostituzione del contatore stesso.
20. La terza chiamata , a sostanziale conferma di quanto dedotto dalla CP_4 convenuta, ha allegato e prodotto la documentazione, anche fotografica, delle letture eseguite in data 26/3/2018, 27/4/2018 e 14/5/2018, riferite al contatore matricola n.
33028771 -lo stesso è stato poi sostituito, in data 14/5/2018, con il contatore di ultima generazione matricola n. MIT0032011292642, segnante 0, e abilitato alla telelettura-, specificando che, sulla base di dette misurazioni, aveva rettificato le stime precedentemente trasmesse al fornitore nel periodo in cui non aveva potuto effettuare l'accesso al contatore, ossia da ottobre 2017 a febbraio 2018.
21. Così schematicamente riportate le posizioni delle parti, si osserva, anche alla luce delle stesse contestazioni di parte attrice, che la decisione deve essere assunta operando una distinzione temporale: un primo periodo dall'ottobre del 2014 al 14/5/2018 (data di installazione del contatore di nuova generazione) e un secondo periodo dal 14/5/2018 al 21/12/2018.
22. Del resto, benché la fattura oggetto di causa riguardi il periodo dal
28/4/2018 al 21/12/2018, in realtà la stessa contiene una pretesa, a titolo di conguaglio, relativa a pretesi consumi verificatisi fra il 13/2/2016 e il 27/4/2018 e una pretesa, su consumi stimati, dall'8/11/2018 al 21/12/2018.
22.1 L'operata distinzione temporale si rende opportuna, anche in considerazione del fatto che -a ben vedere- la contestazione di parte attrice, pur se riferita all'asserita inesistenza di qualsiasi proprio debito risultante dalla citata fattura
(cfr. conclusioni rassegnate), in realtà si è concentrata prevalentemente sulla pretesa relativa agli asseriti consumi dal 2014 al 14/5/2018 ossia dal momento della installazione del contatore matr. n. 0033028771 fino alla sua sostituzione, con il contatore matr. n. MIT0032011292642.
15 23. Il problema di fondo -in base alla prospettazione di parte attrice- riguarda sostanzialmente l'asserita errata registrazione dei consumi in sede di lettura del contatore (al momento del cambio) ovverosia nel passaggio di dati tra vecchio e nuovo contatore, come se, in base alle deduzioni di parte attrice, i richiamati
'continui' -due in quattro anni- interventi di sostituzione del contatore siano stati la causa, e allo stesso tempo l'effetto, di disguidi nella tenuta contabile dei consumi legati a quell'utenza: si tratta di disguidi che, come ricordato dalla stessa parte attrice, erano stati al centro delle vicende giudiziarie e di cronaca verificatesi dagli anni '90 ai primi anni del 2000.
24. Al riguardo, considerato che in realtà l'unico intervento di sostituzione è stato quello del 14/5/2018 -trattandosi, nel caso del precedente intervento del
22/10/2014, dell'operazione di attivazione della nuova fornitura n. 505 417 415 898, come pure si legge nell'atto di citazione-, va evidenziato sin da subito che, secondo le allegazioni della terza chiamata, il cambio del misuratore si era reso necessario al fine di adeguare l'impianto alla più recente normativa in materia adottata dall' CP_5
(cfr. pag. 8 della comparsa di risposta di in cui si legge che “... Controparte_4 detto intervento si rendeva necessario in virtù di un obbligatoria sostituzione massiva dei contatori meccanici di vecchia generazione con i nuovi apparecchi elettronici, generalmente prevista dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente
(ARERA) con delibera 631/2013/R/gas del 27 dicembre 2013...”).
25. Iniziando il discorso sul primo segmento temporale, che riguarda sostanzialmente il conguaglio dei consumi nel periodo fino al 27/4/2018 (cfr. citata fattura), è evidente che l'interesse della parte attrice di contestare i consumi è sorto al momento in cui ha ricevuto la fattura oggetto di causa, emessa il 21/12/2018 e asseritamente ricevuta nei primi mesi del 2019.
26. È documentalmente emerso che la parte attrice ha provveduto alla contestazione anche mediante reclami del 10/2/2019 e del 27/5/2020 (cfr. docc. 31 di parte attrice e doc. 6 di parte convenuta, da cui risulta la data del reclamo del procuratore degli attori del 27/5/2020), che sono stati riscontrati dalla convenuta con
16 lettere, rispettivamente, dell'8/6/2019 e del 5/6/2020 (cfr. docc. 5 e 6 della convenuta).
27. Pacifica la prescrizione del credito in parte qua, con riferimento alla somma di € 3.350,00, in relazione al periodo dal 13/2/2016 al 20/12/2016, risulta decisiva, ai fini della prova della fondatezza del preteso conguaglio (per il ricordato periodo dal
20/12/2016 al 27/4/2018), la produzione documentale e fotografica di parte convenuta, unitamente a quella offerta dalla terza chiamata.
28. È circostanza non contestata, in quanto allegata dalla stessa parte attrice, che in data 12/2/2016 il contatore segnasse 820 mc;
questo dato, risultante anche dal prospetto delle letture prodotto dalla terza chiamata (cfr. doc. 2 prodotto con la comparsa di risposta), coincide con quello indicato nella fattura.
29. Sempre nel prospetto delle letture (cfr. citato doc. 2) sono riportati i dati riferiti ai consumi stimati nei cinque mesi in cui l'accesso al contatore non era stato possibile, per riferita assenza del titolare, vale a dire nei mesi di ottobre 2017, novembre 2017, dicembre 2017, gennaio 2018 e febbraio 2018.
30. Dando continuità alla giurisprudenza dell'Ufficio, va ribadito che la mancanza del dato di misura effettiva, acquisito dal distributore e trasmesso al fornitore per la successiva fatturazione al cliente, non impedisce affatto la fatturazione, che invero può avvenire in acconto sui consumi in stima nel modo più aderente possibile ai consumi effettivi;
il fornitore può infatti emettere fatture anche sulla base di consumi presunti -le relative fatturazioni sono sottoposte a rigidi criteri ancorati ai dati di consumo storici- ed è obbligato ad emettere le fatture di conguaglio una volta ricevuti dal distributore i dati di lettura effettivi.
31. Nel caso di specie è documentalmente provato (cfr. 'estratto conto' sub doc.
8 di parte convenuta) che, a decorrere dal 12/2/2016, la fatturazione dei consumi è avvenuta bimestralmente, sulla base di consumi stimati, stante il ricordato impedimento ad eseguire le letture del contatore, classificato, secondo quanto prospettato dalla terza chiamata, come 'non accessibile'.
32. Dal citato doc. 2 della terza chiamata, emerge la prova che nei giorni
31/10/2017, 30/11/2017, 28/12/2017, 30/1/2018 e 27/2/2018, i letturisti di CP_4
17 avevano tentato di accedere al contatore e che, stante l'assenza del titolare, avevano provveduto a lasciare l'avviso/cartolina di tentata lettura.
33. Del resto, anche nella comunicazione inviata dalla convenuta l'8/6/2019, in risposta al reclamo degli attori del 10/2/2019 (cfr. citato doc. 5 di parte convenuta), si legge “... di alcune anomalie tecniche ...” che avevano determinato “... un ritardo nella fatturazione dei consumi ...”. Dette anomalie, verosimilmente, si riferiscono proprio alla mancata trasmissione dei dati reali di consumo da parte del distributore, che ha determinato, in un primo momento, la fatturazione in acconto sui consumi stimati e, in un secondo momento, la fatturazione a conguaglio in relazione ai consumi effettivi, poi acquisiti.
34. Quanto alla dedotta accessibilità del contatore, si osserva, anche alla luce della riserva di deposito di documentazione fotografica formulata dagli attori con la memoria ex art. 183/6 n. 1 c.p.c., che non risulta prodotta alcuna fotografia ritraente il contatore in questione, da cui poter desumere che lo stesso fosse di facile accesso - come allegato da parte attrice- senza necessità di intervento da parte del titolare, mentre risulta decisiva la ricordata documentazione della terza chiamata, contenente le date degli interventi di lettura non andati a buon fine.
35. La stessa parte attrice ha comunque riferito nei propri scritti difensivi che il contatore era collocato 'su stradina interna carrabile', contenuto in 'armadietti esterni' posizionati su di una rastrelliera: si tratta di allegazioni che, a tutto voler concedere, appaiono contrastanti con l'intento di dimostrare la perfetta accessibilità, ad un operatore esterno, del contatore.
36. La circostanza, poi, che nelle stesse giornate i gruppi di misura a servizio degli altri appartamenti dello stabile avessero ricevuto regolare lettura appare irrilevante e, in ogni caso, risulta sfornita di prova.
37. Dalle risultanze di causa è emerso che solo in data 26/3/2018 i tecnici della erano risusciti nuovamente ad accedere al contatore, registrando il ricordato CP_4 dato di 12617 mc (cfr. richiamato doc. 2 della terza chiamata, 'prospetto delle letture') e che nei due mesi a seguire (precisamente il 27/4/2018 e il 14/5/2018) lo
18 stesso contatore aveva registrato un consumo pari, rispettivamente, a mc 12719 e mc
12747.
37.1 A conforto di questi dati, risultano depositate le fotografie del contatore
(cfr. produzione della terza chiamata rispettivamente sub docc. 3, 4 e 6) nonché il verbale di sostituzione del contatore del 14/5/2018 (cfr. doc. 7 della terza chiamata).
38. Orbene, alla luce dei documenti sopra richiamati, è processualmente emerso che la fatturazione a conguaglio di cui si discute è stata operata sulla base delle letture effettive e, in particolare, del raffronto tra le rilevazioni eseguite il 12/2/2016 (820 mc) e quelle del 26/3/2018 (12617), come pure riferito dalla convenuta al procuratore di parte attrice con la citata comunicazione del 5/6/2020 (cfr. doc. 6 di parte convenuta), dove si legge che “... Nello specifico, la fattura in oggetto recepisce la lettura rilevata dal distributore del 12/02/2016, pari a mc. 820, e la successiva lettura rilevata dal distributore del 26/03/2018 pari a mc. 12617. Il consumo è stato calcolato con la differenza tra i segnanti rilevati da letture effettive (dalla lettura rilevata dal distributore del 12/02/2016, pari a mc. 820, alla lettura rilevata dal distributore del
26/03/2018 pari a mc. 12617, e alla lettura finale di cambio misuratore del
14/05/2018, pari a mc. 12747, e dalla lettura iniziale del nuovo misuratore, pari a mc.
0, alla lettura rilevata dal Distributore in data 07/11/2018, pari a mc. 49). Tali differenze, pari a mc. 11927 e mc. 49, sono state moltiplicate per i Coefficienti correttivi “C” dei consumi pari a 1,022779 per il vecchio misuratore, e 1,017370 per il nuovo misuratore, generando un valore di consumo totale pari a mc. 12248. Sono stati inoltre restituiti i consumi precedentemente fatturati in acconto, pari a mc. -1582, pari alla differenza tra la lettura rilevata dal Distributore del 12/02/2016, pari a mc. Cont 820, e la stima di del 27/04/2018, pari a mc. 2402, ed è stata aggiunta una stima di mc. 603, per il periodo compreso tra il 01/10/2017 e il 21/12/2018, giorno di emissione della suddetta fattura, per un totale finale fatturato di mc. 11220. ...” (cfr. citato doc. 6 di parte convenuta).
39. Ebbene, a prescindere dalla tempestività o meno del reclamo volto a contestare l'errato funzionamento del contatore -l'interesse degli attori alla contestazione della lettura del 14/5/2018, come detto, è sorto solo a seguito del
19 ricevimento della fattura e, plausibilmente, solo dopo aver conosciuto l'importo effettivamente dovuto al netto della decurtazione della parte di credito prescritta-, si osserva che i rilievi di parte attrice circa un presunto errore di lettura del contatore al momento del cambio (14/5/2018) non sono sufficienti a vincere la presunzione sul buon funzionamento del sistema di rilevazione dei consumi, intanto perché le letture eseguite nei due mesi precedenti alla sostituzione, rispettivamente del 26/3/2018 e del
27/4/2018, (12617 mc e 12719 mc), risultano coerenti con quella avvenuta nel successivo mese di maggio (12747 mc) e inoltre in quanto, tenuto conto del dato storico di consumo rilevato in precedenza e corrispondente agli ordinari impieghi di gas, risulta un andamento di consumi coerente nel tempo.
40. Infatti, considerato il consumo effettivo dalla data di installazione del contatore, ossia dal 22/10/2014 (0 mc) e fino al 12/2/2016 (820 mc), si ha un consumo complessivo di 820 mc nell'arco di un anno e quattro mesi, per cui, sulla base di questo andamento, appare giustificabile che dal 12/2/2016 al 14/5/2018, vale a dire nell'arco di due anni tre mesi, il consumo fosse appunto di mc 12747, indicato al momento del cambio del contatore.
41. Alla luce delle superiori osservazioni sulla portata dei riscontri della società di distribuzione va ribadito che i dati di misura provenienti dal distributore locale, quale soggetto terzo rispetto al venditore, costituiscono prova idonea del gas -lo stesso discorso varrebbe per la fornitura di energia elettrica- effettivamente erogato, a meno che non siano formulate dal cliente finale contestazioni motivate e non siano forniti specifici elementi atti ad inficiare l'attendibilità delle misure accertate dal distributore locale.
42. Nel caso di specie, a contestazione dei dati delle letture sopra richiamate
(marzo, aprile e maggio 2018) neppure sono condivisibili le ulteriori allegazioni degli attori, tanto con riferimento all'allegazione secondo cui l'appartamento era abitato da una sola persona -neanche il certificato di residenza al riguardo sarebbe idoneo a dimostrare alcunché, ben potendo coabitare più persone nell'appartamento pur senza risiedervi- quanto con riferimento alle modeste dimensioni dell'abitazione e al fatto che non vi fosse dispersione di calore, come pure risultano irrilevanti le allegazioni in
20 ordine ai consumi ben più modesti asseritamente registrati presso gli altri appartamenti dello stabile.
43. Come condivisibilmente allegato dalla terza chiamata, tutti questi argomenti sono facilmente smentibili dalla semplice constatazione che i consumi di gas dipendono dall'uso che se ne faccia, caso per caso, non potendosi fare parallelismi con altre situazioni e con altri appartamenti.
44. Le deduzioni degli attori insomma, oltretutto sfornite di prova documentale
-indicata dal procuratore di parte attrice, ma mai depositata-, non sono sufficienti a chiarire né la causa né l'entità dell'asserito errore di misurazione dei consumi.
45. È ben vero che per due anni il distributore non ha provveduto alla lettura del contatore e che, in detto arco temporale, le fatture, regolarmente pagate -nulla è stato contestato al riguardo-, sono state emesse dall'odierna convenuta sulla base di consumi solo stimati.
46. Tuttavia, contrariamente a quanto sostenuto dagli attori, la successiva fatturazione a conguaglio è esente da errori di calcolo o da qualsiasi errore di sorta imputabile alla convenuta, la quale, una volta ricevuti i dati del consumo effettivo di gas, ha conseguentemente emesso la fattura per l'importo corrispondente.
47. Dunque gli attori vanno condannati al pagamento della somma portata a titolo di corrispettivo per il conguaglio dei consumi di gas dal 20/12/2016 al
27/4/2018.
48. Passando all'esame dei consumi dal 28/4/2018 al 21/12/2018 -si tratta dei consumi corrispondenti al secondo segmento temporale di cui si è detto, vale a dire dei consumi effettivi calcolati sulla base della lettura finale di cambio misuratore del
14/5/2018 e delle 'teleletture' registrate dal nuovo misuratore matricola n.
MIT0032011292642 nonché dei consumi stimati dall'8/11/2018 al 21/12/2018-, osserva il Giudice che non vi è stata alcuna specifica contestazione sul punto da parte degli attori né sulle singole voci degli importi dovuti per i consumi di questo secondo periodo né su errori o eventuali omissioni di lettura del contatore.
49. D'altro canto, è pacifica la circostanza che il nuovo contatore matricola n.
MIT0032011292642 è un apparecchio abilitato alla rilevazione a distanza dei
21 consumi e che, dopo la sua installazione, le successive letture sono state eseguite tramite 'telelettura'.
50. Tali essendo le risultanze di causa, gli attori vanno condannati in solido, in accoglimento in parte qua della domanda riconvenzionale spiegata dalla convenuta, al pagamento della residua somma di € 5.620,29, portata dalla stessa fattura n.
1843745588 del 21/12/2018, come rideterminata a seguito della parziale estinzione del credito per via della maturata prescrizione.
51. Per quanto riguarda gli interessi valgono le seguenti osservazioni.
52. Premesso che la predetta fattura n. 1843745588 del 21/12/2018 è stata sicuramente portata a conoscenza degli attori, che infatti l'hanno contestata, va ribadito che la stessa ben può valere come atto di messa in mora (cfr. Cass.
10270/2006) ai fini della decorrenza degli interessi moratori.
53. Poiché la stessa portava come data di scadenza la data del 19/2/2019 (cfr. doc. 4 di parte convenuta), osserva il Giudice, quanto alla decorrenza degli interessi, che la convenuta ha allegato che la scadenza era stata prorogata all'8/10/2019 (cfr. doc. 5 di parte convenuta); quindi, poiché si tratta di atto successivo alla data
(conosciuta) del 19/2/2019 e poiché si tratta di posticipazione nell'interesse dei debitori, ben può essere presa in considerazione, come data di decorrenza degli interessi moratori, la nuova data dell'8/10/2019.
54. Pertanto, ricordata la necessità che nella sentenza di condanna si specifichi la natura degli interessi riconosciuti (cfr. Cass. SU 12449/2024; Cass. 3499/2025) e ricordata altresì l'applicazione generale dell'art. 1284, comma 4, c.c. (cfr. Cass.
61/2023; Cass. 7677/2025), si precisa che sulla predetta somma di € 5.620,29 sono dovuti gli interessi moratori al tasso legale ex art. 1284, comma 1, c.c. dall'8/10/2019 fino al 28/2/2022, mentre dall'1/3/2022, data di deposito della domanda riconvenzionale, contenente la domanda di condanna, sono invece dovuti gli interessi al tasso legale maggiorato (art. 1284, comma 4, c.c. e D.Lgs 231/2002) fino al saldo effettivo.
55. Passando all'esame dell'ulteriore domanda riconvenzionale, si osserva, alla luce del principio di non contestazione (art. 115 c.p.c.), che risulta la prova del credito
22 portato dalla fattura n. 2143004008 del 17/12/2021, recante l'importo pari ad €
118,05, come da estratto conto prodotto dalla convenuta sub doc. 8 unitamente alla comparsa di risposta.
55.1 Non vi è stata alcuna contestazione sulla debenza di detto importo, per cui gli attori vanno condannati in solido al pagamento anche di detto importo.
56. Gli interessi dovuti sul predetto importo decorrono dalla relativa data di scadenza della fattura (18/1/2022): non vi è contestazione né sulla data né sulla ricezione della fattura, valido ed efficace atto di messa in mora (cfr. citata Cass.
10270/2006).
57. Sul punto valgono le superiori osservazioni in diritto.
58. Pertanto sulla predetta somma di € 118,05 sono dovuti gli interessi moratori al tasso legale ex art. 1284, comma 1, c.c. dal 18/1/2022 fino al 28/2/2022, mentre dall'1/3/2022, data di deposito della domanda riconvenzionale, contenente la domanda di condanna, sono invece dovuti gli interessi al tasso legale maggiorato (art. 1284, comma 4, c.c. e D.Lgs 231/2002) fino al saldo effettivo.
59. In conclusione, rigettata la domanda attorea di accertamento negativo e in accoglimento della domanda riconvenzionale spiegata dalla parte convenuta, gli attori vanno condannati in solido al pagamento della complessiva somma di € 5.738,34, a titolo di corrispettivo per i consumi di gas nei periodi di riferimento indicati nelle fatture n. 1843745588 del 21/12/2018 (per residui € 5.620,29) e n. 2143004008 del
17/12/2021 (per € 118,05), oltre agli interessi moratori come precedentemente indicato.
60. Alla luce delle risultanze di causa va dichiarato il non luogo a provvedere sulla domanda di manleva e sulla domanda riconvenzionale condizionata, spiegata dalla convenuta nei confronti della terza chiamata.
61. In relazione al regime delle spese di lite, valgono le seguenti osservazioni. Cont
62. Per quanto riguarda il rapporto processuale fra gli attori e la convenuta le spese di lite, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza e vanno poste in solido a carico degli attori, stante la comunanza di interesse (art. 97 c.p.c.).
23 62.1 Si è proceduto, alla luce del DM 147/2022, alla somma degli importi al valore compreso fra minimo e medio relativi ai 'giudizi di cognizione innanzi il tribunale' e allo scaglione di valore '5.201-26.000', tenuto conto della natura e del valore (domandato) della controversia, della qualità e quantità delle questioni trattate e dell'attività complessivamente svolta dal difensore della società convenuta nonché dell'istruzione solo documentale della causa.
63. Gli attori sono tenuti in solido al pagamento anche delle spese di lite nei Cont confronti della terza , chiamata in causa dalla convenuta per essere CP_4 garantita in caso di soccombenza (cfr. Cass. 23123/2019; Cass. 18205/2007).
63.1 Al riguardo si osserva che la chiamata del terzo (distributore locale) da parte della predetta convenuta, in forza del sottostante rapporto, non appariva né appare palesemente arbitraria o priva di astratto fondamento, attesa l'alea processuale
(cfr. Cass. 6514/2004), e che l'iniziativa di parte attrice ha determinato la non ingiustificata iniziativa processuale della convenuta chiamante, per cui risulta soddisfatto il requisito di causazione che, unitamente a quello di soccombenza, regola il riparto delle spese di lite (cfr. Cass. 31889/2019; Cass. 10364/2023).
63.2 Si è proceduto, alla luce del DM 147/2022, alla somma degli importi al valore compreso fra minimo e medio relativi ai 'giudizi di cognizione innanzi il tribunale' nonché allo scaglione di valore '5.201-26.000', tenuto conto della natura e del valore della controversia, della qualità e quantità delle questioni trattate e dell'attività complessivamente svolta dal difensore della società terza chiamata nonché dell'istruzione solo documentale.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando:
• rigetta la domanda di accertamento negativo degli attori e Parte_1 [...] nei confronti della convenuta CP_1 Controparte_3
(già ; Controparte_2
• in accoglimento della domanda riconvenzionale spiegata dalla società convenuta, condanna in solido gli attori al pagamento, in favore della stessa
24 società convenuta e per i titoli dedotti in giudizio, della complessiva somma di
€ 5.738,34, oltre agli interessi moratori come indicato in motivazione;
• dichiara il non luogo a provvedere sulla domanda di manleva e sulla domanda riconvenzionale condizionata, spiegata dalla società convenuta nei confronti della terza chiamata Controparte_4
• condanna in solido gli attori al pagamento delle spese di lite, che liquida, in favore della convenuta e della terza chiamata, in € 2.800,00 per ciascuna a titolo di compensi professionali, oltre rimborso forfettario, CPA e IVA come per legge.
Così deciso a Roma, il 14/7/2025 il Giudice dott. Francesco Remo Scerrato
25