Ordinanza cautelare 1 ottobre 2025
Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. III, sentenza 07/01/2026, n. 35 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 35 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00035/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01453/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1453 del 2025, integrato da motivi aggiunti,
proposto (in relazione alla procedura CIG B1E03FFA63) da OT s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Angelo Raffaele Cassano e Claudio Tesauro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Azienda ULSS n. 7 EM, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Diego Signor, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
- CH DI s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Giuseppe Franco Ferrari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
- NS Healthcare s.r.l., non costituita in giudizio;
per l’annullamento
- quanto al ricorso principale
A) della deliberazione del direttore generale dell’Azienda ULSS n. 7 EM n. 1249 del 1° luglio 2025, avente ad oggetto “ Aggiudicazione gara europea a procedura aperta telematica per l’affidamento di sistemi diagnostici per i laboratori dell’Azienda ULSS n. 7 EM. Gara n. 2024-099-BAS. ”, nella parte in cui viene disposto, con riferimento al lotto n. 1, di aggiudicare la gara alla CH DI s.p.a.;
B) di ogni altro atto o provvedimento preordinato, consequenziale o comunque connesso, ivi compresi i verbali del Seggio di gara del 18 settembre 2024, 20 settembre 2024, 4 ottobre 2024, 4 novembre 2024; i verbali della Commissione giudicatrice, nominata con deliberazione n. 2062 dell’8 novembre 2024, delle sedute riservate del 27 novembre 2024, 19 dicembre 2024, 27 gennaio 2025, 13 febbraio 2025, 3 marzo 2025, 17 marzo 2025, 31 marzo 2025 e 16 aprile 2025, nelle quali la Commissione ha valutato le offerte tecniche e provveduto ad attribuire i punteggi qualità; il verbale della seduta del 17 aprile 2025, con cui la Commissione giudicatrice ha provveduto all’apertura della busta economica; i verbali del RUP delle sedute del 17 aprile 2025, 13 maggio 2025 e 10 giugno 2025, di verifica di congruità delle offerte; nella parte in cui ammettono CH DI s.p.a. e NS Healthcare s.r.l. alla procedura di gara e ne hanno determinato, rispettivamente, la prima e la seconda posizione in graduatoria;
C) della lex specialis di gara e in specie dell’art. 7.1 del capitolato speciale, dell’art. 15 del disciplinare di gara, dei chiarimenti n. 46 - ID 186143377, ove interpretati in senso favorevole all’ammissione di CH e di NS;
D) della nota dell’Azienda ULSS n. 7 EM prot. n. 69436/25 del 23 luglio 2025, se interpretata nel senso di negare alla ricorrente l’esibizione di documenti confluiti nel fascicolo costituito per la valutazione delle offerte presentate in gara;
nonché per la condanna dell’Azienda Ospedaliera ULSS n. 7 EM, previo accertamento del diritto a conseguire l’aggiudicazione in capo alla ricorrente, a emanare il provvedimento di aggiudicazione e a stipulare con la ricorrente medesima il contratto, per la dichiarazione della decadenza della controinteressata CH dall’aggiudicazione e dell’inefficacia del contratto eventualmente medio tempore stipulato, per il subentro nel contratto dichiarato inefficace, per la condanna dell’amministrazione, anche per la sola eventuale parte residua, in caso di parziale inefficacia del contratto, al risarcimento dei danni e, in ulteriore subordine, qualora non fosse dichiarata l’inefficacia del contratto, per la condanna dell’amministrazione al risarcimento del danno a favore della ricorrente, con riserva di determinare l’ammontare del danno nel corso del giudizio; nonché per la condanna dell’Azienda Ospedaliera ULSS n. 7 EM ad esibire gli eventuali ulteriori documenti oggetto dell’istanza di accesso presentata dalla ricorrente il 23 luglio 2025;
- quanto al ricorso per motivi aggiunti
dei medesimi atti e provvedimenti impugnati con il ricorso introduttivo del giudizio, con particolare riferimento alla mancata esclusione della controinteressata NS alla gara;
- quanto al ricorso incidentale proposto dalla controinteressata CH DI s.p.a.
degli atti e provvedimenti di ammissione della ricorrente principale alle fasi di gara relative al lotto n. 1 nonché agli atti di valutazione dell’offerta tecnica presentata dalla medesima ricorrente principale ai fini della sua utile collocazione in graduatoria e segnatamente:
A) di tutti i verbali di gara e relativi allegati, ovvero i verbali del Seggio di gara delle sedute del 18 settembre 2024 (n. 1), 20 settembre 2024 (n. 2), 4 ottobre 2024 (n. 3), 4 novembre 2024 (n. 4), nonché i verbali della Commissione giudicatrice, nominata con deliberazione n. 2062 dell’8 novembre 2024 e successivamente modificata con deliberazione n. 123 del 24 gennaio 2025, relativi alle sedute del 27 novembre 2024 (n. 1), 19 dicembre 2024 (n. 2), 27 gennaio 2025 (n. 3), 13 febbraio 2025 (n. 4), 3 marzo 2025 (n. 5), 17 marzo 2025 (n. 6), 31 marzo 2025 (n. 7) e 16 aprile 2025 (n. 8), nella parte in cui la Commissione, relativamente al lotto n. 1, non ha disposto l’esclusione della ricorrente principale, procedendo invece all’apertura della busta contenente la sua offerta tecnica, insieme a quelle degli altri operatori economici ammessi, e alla successiva erronea verifica e/o valutazione della stessa;
B) di ogni ulteriore verbale delle sedute e relativi allegati, limitatamente e con particolare riferimento alla parte in cui, in relazione al lotto n. 1, sono state riportate le operazioni di valutazione delle offerte tecniche, l’attribuzione dei punteggi di qualità e dei punteggi tecnici definitivi, con riguardo alla posizione della ricorrente principale;
C) del verbale della seduta in cui la Commissione, data lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche, ha proceduto all’apertura delle buste contenenti le offerte economiche degli operatori economici ammessi, limitatamente alla parte in cui non è stata esclusa ed è stata invece valutata l’offerta della ricorrente principale in relazione al lotto n. 1;
D) del verbale della Commissione giudicatrice della seduta del 17 aprile 2025, relativa all’apertura delle offerte economiche, nella parte in cui, con riferimento al lotto n. 1, il Presidente ha preso atto che tutte le offerte tecniche delle ditte partecipanti hanno ottenuto il punteggio minimo di 42/70 punti e non ha disposto l’esclusione della ricorrente principale, ammettendola alla fase di apertura delle buste economiche;
E) della proposta di aggiudicazione e la formulazione della graduatoria provvisoria di merito, limitatamente alla parte in cui la ricorrente principale non è stata esclusa, è stata collocata in graduatoria e la sua offerta tecnica è stata comunque valutata ai fini dell’aggiudicazione definitiva, con riferimento al lotto n. 1;
F) della deliberazione del direttore generale n. 1249 del 1° luglio 2025, nella parte in cui, con riferimento al lotto n. 1, l’Azienda ULSS n. 7 EM non ha escluso la ricorrente principale e ne ha disposto la collocazione in graduatoria, valutandone l’offerta tecnica;
G) della lex specialis e, in particolare, dell’art. 7.1 del capitolato speciale, degli artt. 16 e 17 del disciplinare di gara, dei chiarimenti n. 46 - ID 186143377, ove interpretati in senso favorevole all’ammissione della ricorrente principale;
H) di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale;
Visti il ricorso principale, i motivi aggiunti, il ricorso incidentale e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Azienda ULSS n. 7 EM e della controinteressata CH DI s.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 26 novembre 2025 il dott. EA RI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. L’Azienda ULSS n. 7 EM (d’ora in avanti, solo l’Azienda) con la deliberazione del direttore generale n. 1249 del 1° luglio 2025 ha disposto l’aggiudicazione del lotto n. 1 della gara europea a procedura aperta telematica, per l’affidamento quadriennale di sistemi diagnostici per i laboratori aziendali, in favore della società CH DI s.p.a., per l’importo di euro 5.791.283,48 oltre i.v.a., cui si aggiungono euro 1.490,00, i.v.a. esclusa, per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.
2. La procedura, basata sul criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa (70 punti per l’offerta tecnica e 30 per quella economica), per il lotto n. 1 ha visto la partecipazione della società ricorrente, OT s.r.l. (d’ora in avanti, solo OT), nonchè delle società NS Healthcare s.r.l. (d’ora in avanti, solo NS), AN Coulter s.r.l. e CH DI s.p.a. (d’ora in avanti, solo CH), quest’ultima risultata aggiudicataria.
3. All’esito della valutazione delle offerte tecniche, la Commissione giudicatrice ha attribuito a CH il punteggio massimo di 70 punti, mentre a NS e alla ricorrente, rispettivamente, 55,92 e 50,89 punti. La successiva apertura delle offerte economiche ha determinato l’attribuzione di 29,56 punti a CH, di 30 punti a NS e di 29,37 punti a OT, con la conseguente formazione della graduatoria finale che ha visto CH al primo posto, con punti complessivi 99,56, seguita da NS (seconda classificata con punti 85,92) e dalla ricorrente (terza classificata con punti 80,26).
4. Avverso la suddetta aggiudicazione, nonché gli atti presupposti e conseguenti, ivi inclusi i verbali di gara e la lex specialis , OT ha proposto ricorso, deducendo i seguenti due motivi:
(i) « violazione e falsa applicazione della lex di gara e, in particolare, dell’art. 7.1 del Capitolato. Violazione e falsa applicazione del d.lgs. 36/2023 e, in particolare, degli artt. 1, 2, 3, 5, 10, 70 e 101 ss.. Violazione del principio della concorrenza, di correttezza e buona fede. Eccesso di potere per illogicità, travisamento dei fatti, difetto di istruttoria, contraddittorietà, illogicità e irragionevolezza »;
(ii) « violazione e falsa applicazione della lex di gara e, in particolare, dell’art. 7.1 del Capitolato e dell’art. 17 del Disciplinare. Violazione e falsa applicazione del d.lgs. 36/2023 e, in particolare, degli artt. 1, 2, 3, 5, 10, 70 e 101 ss. Violazione del principio della concorrenza, di correttezza e buona fede. Eccesso di potere per illogicità, travisamento dei fatti, difetto di istruttoria, contraddittorietà, illogicità e irragionevolezza ».
4.1. Con il primo motivo OT censura anzitutto l’omessa esclusione dalla procedura di gara di CH, che avrebbe presentato un’offerta tecnica non conforme alla lex specialis .
A detta della ricorrente, dall’offerta economica di CH risulta che – per l’esecuzione del test “ ST (MDMA) ”, indicato nella tabella 1 del capitolato – è stato offerto il reattivo “ QuantILab ST RI – Codice articolo fornitore: W15100075 ”, che secondo quanto indicato nella scheda tecnica è validato esclusivamente per l’utilizzo su analizzatori Ilab TA e non, invece, per l’utilizzo sull’analizzatore Cobas , proposto da CH (prima censura).
Inoltre, avuto riguardo a quanto previsto dall’art. 7.1 del capitolato – secondo cui i sistemi analitici offerti in gara devono “ garantire la conformità alla vigente normativa sui Dispositivi Diagnostici in Vitro di tutti i risultati diagnostici prodotti dai sistemi oggetto della procedura di gara, composti da apparecchiature, reagenti/reattivi ed eventuali Sistemi “esperti” SW di analisi e interpretazione automatica/sistemi di AI che devono essere clinicamente validati in coerenza con la destinazione d’uso prevista dal Fabbricante ” – la soluzione tecnica proposta da CH non corrisponderebbe a quanto richiesto dal capitolato come « requisito di minima » e, quindi, anche per tale motivo CH avrebbe dovuto essere esclusa.
L’illegittimità del provvedimento di aggiudicazione deriverebbe anche dal mancato rispetto dell’art. 7.1 del Capitolato, nella parte in cui prescrive che il layout strumentale sia realizzato all’interno dell’area delimitata per tutti i laboratori, come da planimetrie di cui agli allegati 2 e 3 (seconda censura).
A detta della ricorrente, dal documento denominato «progetto tecnico» , prodotto da CH, risulta che il sistema WASP è stato collocato in uno spazio ricompreso non già nell’area dedicata all’installazione delle apparecchiature indicata in planimetria, bensì in un’area corrispondente all’ambiente denominato “ 1106 studio medico” , ciò nell’ottica di « avere ambienti di lavoro ergonomici e funzionali », nonostante le rigide previsioni del capitolato.
Lo stesso progetto tecnico non fornirebbe indicazioni su dove verrebbe dislocato il sistema OR , malgrado il disciplinare – all’art. 15, lettera a) – richieda espressamente “ il lay-out riguardante la dislocazione dei sistemi nel laboratorio ” in ragione dello “ spazio disponibile ” e dei “ carichi sopportabili dai pavimenti ” (terza censura).
L’art. 7.1. del capitolato, infine, sarebbe violato nella parte in cui richiede, tra le caratteristiche minime essenziali, che la fornitura relativa al laboratorio di Bassano comprenda un sistema automatizzato di preanalitica nuovo di fabbrica, da installarsi nei locali indicati nella planimetria di cui all’allegato 2, in grado di eseguire in un’unica piattaforma in totale automazione alcune funzionalità (“ carico delle provette tramite unico punto di accesso ”; “ produttività del sistema per check-in , stappatura e smistamento di almeno 1.000 provette/ora ”).
La soluzione offerta da CH contemplerebbe due unità preanalitiche distinte, non collegate tra loro e posizionate una di fronte all’altra. La semplice prossimità fisica tra le due unità non sarebbe sufficiente a soddisfare il requisito di unicità funzionale, tanto più in assenza di una piattaforma comune di gestione del carico e dell’instradamento delle provette (quarta censura).
In definitiva, tale soluzione progettuale non sarebbe conforme ai requisiti minimi e vincolanti relativi al sistema di preanalitica; non garantirebbe la piena automazione richiesta su un’unica piattaforma; non rispetterebbe le indicazioni planimetriche sulla collocazione in uno spazio unitario e funzionalmente integrato.
Tutte le suesposte censure fanno leva sulla lex specialis e sui chiarimenti resi in gara dalla stazione appaltante, che – a detta della ricorrente – se letti in senso favorevole ai fini dell’ammissione di CH sarebbero essi stessi illegittimi (quinta censura).
4.2. Con il secondo motivo la ricorrente censura la mancata esclusione di NS e il punteggio tecnico ad essa attribuito dalla Commissione giudicatrice.
Nel « progetto tecnico » presentato da NS, la funzione di smistamento delle provette è affidata al modulo IOX, la cui produttività – comprensiva dell’orientamento dei tubi – è pari a 600 provette all’ora. Tale valore, riportato anche nella scheda tecnica del modulo, risulterebbe significativamente inferiore alla soglia minima richiesta dall’art. 7.1 del capitolato che fissa il requisito di “ Produttività del sistema per check-in , stappatura e smistamento di almeno 1.000 provette/ora ”.
Ad avviso della ricorrente, infatti, la formulazione letterale di quest’ultima clausola – che elenca distintamente le tre funzioni operative ( check-in , stappatura e smistamento delle provette) e collega ad esse un livello minimo di produttività pari a 1.000 provette/ora – imporrebbe di ritenere che la soglia indicata debba essere soddisfatta da ciascuna funzione in modo autonomo e non cumulativo.
Pertanto, la mancata rispondenza della sola funzione di smistamento al predetto requisito tecnico integrerebbe la mancanza di una condizione di partecipazione alla gara, che avrebbe dovuto comportare l’esclusione di NS.
Tale carenza dell’offerta tecnica di NS rileverebbe anche sotto l’ulteriore profilo dell’erronea attribuzione del punteggio tecnico da parte della Commissione giudicatrice, alla luce della previsione dell’art. 17 del disciplinare che premia con cinque punti (discrezionali) il possesso del requisito relativo alle “ Funzionalità aggiuntive alla soluzione di automazione ”. L’attribuzione del punteggio pieno a NS non sarebbe potuta avvenire in quanto la sua offerta non avrebbe potuto garantire la funzionalità dello smistamento su rack di terze parti nei termini richiesti dalla lex specialis .
5. CH e l’Azienda si sono costituite in giudizio con atto di mera forma, rispettivamente, nelle date del 7 e dell’8 agosto 2025.
6. CH, in data 29 agosto 2025, ha proposto ricorso incidentale, contestando la mancata esclusione della ricorrente OT dalla gara e articolando un unico motivo di ricorso, così rubricato: « Violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 41 e 97 Cost. Violazione e falsa applicazione della legge di gara e, in particolare, dell’art. 7.1 del Capitolato. Violazione e falsa applicazione del D.lgs. 36/2023, con particolare riferimento agli artt. 1, 2, 3, 5, 10 e 101 e ss. Violazione e falsa applicazione dei principi di libera concorrenza e non discriminazione. Violazione del principio di imparzialità, trasparenza e par condicio. Eccesso di potere per difetto di motivazione, sviamento, irragionevolezza, illogicità, ingiustizia manifesta, disparità di trattamento ».
Secondo CH, l’offerta tecnica di OT non rispetterebbe un « requisito di minima » previsto dal capitolato speciale, relativo all’unico punto di accesso all’automazione.
Nel dettaglio, sulla base delle previsioni della lex specialis , integrata dall’interpretazione autentica resa nei chiarimenti, per “ unico punto di accesso ” dovrebbe intendersi un’unica area funzionale di accesso all’automazione, e non già un mero singolo punto di carico fisico della linea.
Dal progetto tecnico-organizzativo presentato da OT, infatti, si evincerebbe sia che (i) « la strumentazione Hamilton/MicroLab, proposta per la gestione dei tamponi molecolari Covid-19 e di altra natura (circa 100 campioni/die, come previsto dal Capitolato), non è collocata nell’area funzionale di accesso dei campioni (moduli A e B, come da layout), bensì in un’area di passaggio accanto a postazioni operative e a strumenti analitici (emogas) », sia che (ii) « nel layout allegato all’offerta non risulta il posizionamento della Hamilton/MicroLab nell’area di accesso, né è descritto il flusso di gestione dei tamponi molecolari nel sistema di automazione ». In altri termini, vi sarebbe « una frammentazione dell’accesso in più postazioni fisicamente disaggregate, in contrasto con l’obbligo di unicità imposto dal Capitolato e chiarito con la risposta ai chiarimenti n. 46 - ID 186143377 ».
La violazione sarebbe poi aggravata dal fatto che la gestione dei tamponi molecolari costituisce una precisa esigenza della stazione appaltante, anch’essa qualificata come requisito minimo essenziale. La gestione delle provette, secondo le quantità descritte negli allegati, non sarebbe garantita nei termini indicati dall’art. 7.1. del capitolato (“ 50 tamponi molecolari/giorno per diagnostica Covid-19 e 50 tamponi molecolari vari, creazione di aliquote ed archiviazione campioni sierologici ”).
In estrema sintesi, l’offerta di OT avrebbe dovuto essere esclusa dal lotto n. 1, essendo radicalmente carente rispetto ai requisiti dell’unico punto di accesso e della gestione dei flussi preanalitici.
CH, inoltre, si sofferma sulla lettura dell’art. 7.1. del capitolato data dalla ricorrente, secondo cui i reattivi offerti dovrebbero essere non solo marcati CE IVD, ma anche espressamente certificati e validati in relazione alla specifica strumentazione proposta. Il recepimento di tale tesi porterebbe ad escludere l’offerta di OT per mancato raggiungimento della soglia minima di 42/70 punti in quanto la stessa società avrebbe presentato dei test relativi a reattivi ( Levetiracetam e IL LU ) i cui dati di prestazione non sono riferiti alla strumentazione proposta in gara.
CH, infine, deduce che l’offerta di OT non sarebbe conforme ad una prescrizione essenziale della lex specialis concernente la presentazione dell’offerta economica; la ricorrente principale, infatti, avrebbe omesso di allegare l’allegato 5 nel formato xls , limitandosi a produrlo in formato pdf .
7. In data 1° settembre 2025 sia CH sia l’Azienda hanno depositato le rispettive memorie difensive eccependo l’inammissibilità e l’infondatezza del ricorso principale e chiedendone il rigetto.
8. In data 15 settembre 2025 OT ha depositato motivi aggiunti formulando le seguenti, ulteriori doglianze: « Violazione e falsa applicazione della lex di gara e, in particolare, dell’art. 7.1 del Capitolato. Violazione e falsa applicazione del d.lgs. 36/2023 e, in particolare, degli artt. 1, 2, 3, 5, 10, 70 e 101 ss. Violazione del principio della concorrenza, di correttezza e buona fede. Eccesso di potere per illogicità, travisamento dei fatti, difetto di istruttoria, contraddittorietà, illogicità e irragionevolezza».
I motivi aggiunti sono incentrati sulla violazione delle previsioni dell’art. 7.1 del capitolato relative alla necessaria “ esecuzione del 100% della tipologia dei test obbligatori elencati nella Tabella 1 Elenco Test ” e alla garanzia della “ conformità alla vigente normativa sui Dispositivi Diagnostici in Vitro di tutti i risultati diagnostici prodotti dai sistemi oggetto della procedura di gara, composti da apparecchiature, reagenti/reattivi ed eventuali Sistemi “esperti”/SW di analisi e interpretazione automatica/sistemi di AI che devono essere clinicamente validati in coerenza con la destinazione d’uso prevista dal Fabbricante ”.
Dall’esame dell’offerta di NS emergerebbe, infatti, che la stessa società non ha allegato documentazione atta a dimostrare la conformità CE-IVD del reattivo “ UIBC Liquid NG 34 mL – Codice articolo fornitore: 1763901 ” rispetto al sistema strumentale proposto (analizzatori Atellica ), né tantomeno avrebbe provato la compatibilità tecnica del reagente medesimo con la strumentazione effettivamente offerta.
L’offerta tecnica proposta da NS non soddisferebbe, quindi, un requisito tecnico minimo, riferito a un test obbligatorio e quindi avrebbe dovuto essere esclusa dalla gara, specie in ragione di un chiarimento reso dalla stazione appaltante su specifica richiesta della concorrente.
9. All’esito della camera di consiglio del 1° ottobre 2025, questo Tribunale – riservato al merito l’esame delle eccezioni processuali sollevate dalla controinteressata CH – ha rigettato la domanda cautelare proposta dalla ricorrente, con le seguenti motivazioni.
Innanzi tutto le censure con cui OT contesta (con il ricorso principale e con i motivi aggiunti) l’ammissione alla procedura della controinteressata NS sono state ritenute non supportate dal fumus boni iuris <<perché: A) quanto alla censura con cui viene dedotto che la produttività del sistema offerto dalla controinteressata non è conforme al parametro minimo di 1.000 provette/ora richiesto dal capitolato, attestandosi su soli 600 campioni/ora, si fonda su un presupposto non condivisibile, perché il limite di 600 provette/ora concerne un modulo opzionale di orientamento dei codici a barre, funzionalità eventuale e non imposta dalla lex specialis , mentre la capacità complessiva del sistema, nelle fasi essenziali di check-in , stappatura e smistamento, si attesta su 1.000 provette/ora, conformemente a quanto prescritto dall’art. 7.1 del capitolato; B) l’ulteriore censura con cui viene dedotto che non è provata la «conformità CE-IVD del reattivo rispetto al sistema strumentale offerto e dell’effettiva compatibilità tra reagente e analizzatore», non appare fondata in quanto l’art. 7.1 del Capitolato - nella parte in cui prevede che i sistemi offerti “dovranno inoltre garantire la conformità alla vigente normativa sui Dispositivi Diagnostici in Vitro di tutti i risultati diagnostici prodotti dai sistemi oggetto della procedura di gara, composti da apparecchiature, reagenti/reattivi ed eventuali Sistemi “esperti”/SW di analisi e interpretazione automatica/sistemi di AI che devono essere clinicamente validati in coerenza con la destinazione d’uso prevista dal Fabbricante”, non si presta ad essere interpretato nel senso che la certificazione CE deve coprire anche la specifica combinazione offerta tra reattivo e analizzatore, limitandosi a prescrivere che ciascun componente del sistema offerto, se rientrante nella nozione di dispositivo diagnostico in vitro, dev’essere conforme alla normativa europea di settore, munito di marcatura CE e clinicamente validato in coerenza con la destinazione d’uso prevista dal Fabbricante»>>.
Quindi – nonostante il venir meno dell’interesse a censurare la mancata esclusione (e, conseguentemente, l’aggiudicazione della gara disposta in favore) della controinteressata CH in ragione delle considerazioni innanzi svolte – il Tribunale ha affermato che << neppure le censure con cui OT contesta la mancata esclusione della controinteressata CH risultano supportate dal fumus boni iuris perché anche tali censure muovono da una lettura strumentale delle previsioni del capitolato d’appalto e dell’offerta aggiudicataria, e ciò per le seguenti ragioni:
A) quanto alla censura incentrata sulla violazione dall’art. 7.1 del Capitolato, nella parte in cui prevede che i sistemi offerti “dovranno inoltre garantire la conformità alla vigente normativa sui Dispositivi Diagnostici in Vitro di tutti i risultati diagnostici prodotti dai sistemi oggetto della procedura di gara, composti da apparecchiature, reagenti/reattivi ed eventuali Sistemi “esperti”/SW di analisi e interpretazione automatica/sistemi di AI che devono essere clinicamente validati in coerenza con la destinazione d’uso prevista dal Fabbricante”, la tesi della ricorrente - secondo la quale il reattivo “QuantILab ST RI – Codice articolo fornitore W15100075”, proposto dall’aggiudicataria per l’esecuzione del test “ST (MDMA)”, sarebbe validato esclusivamente per l’uso su analizzatori Ilab TA, e non sugli analizzatori Cobas indicati nell’offerta - non appare fondata perché (come già evidenziato) l’art. 7.1 del Capitolato non si presta ad essere interpretato nel senso che la certificazione CE deve coprire anche la specifica combinazione offerta tra reattivo e analizzatore, limitandosi a prescrivere che ciascun componente del sistema offerto, se rientrante nella nozione di dispositivo diagnostico in vitro, dev’essere conforme alla normativa europea di settore, munito di marcatura CE e clinicamente validato in coerenza con la destinazione d’uso prevista dal Fabbricante;
B) quanto alla censura incentrata sulla violazione dall’art. 7.1 del Capitolato nella parte in cui prescrive che “il layout strumentale dovrà essere realizzato all’interno dell’area delimitata per tutti i Laboratori (vedasi planimetrie di cui all’Allegato 2 e Allegato 3)” (ivi compreso il laboratorio di Bassano), perché il sistema WASP non risulta allocato dall’aggiudicataria in uno spazio ricompreso nell’area dedicata all’installazione delle apparecchiature indicata in planimetria, bensì in un’area che corrisponde all’attuale ambiente “1106 studio medico”, non appare fondata perché una corretta disamina dell’Allegato 2 al capitolato (che riproduce lo stato di fatto del piano primo dell’ospedale di Bassano del Grappa) induce a ritenere che come “area delimitata per tutti i Laboratori”, messa a disposizione degli operatori per l’installazione della nuova strumentazione, deve intendersi non già quella evidenziata dalla ricorrente principale, bensì un’area più ampia che ricomprende anche la stanza 1106;
C) quanto alla censura con cui viene dedotta la violazione dall’art. 7.1 del Capitolato, nella parte in cui prescrive che “il layout strumentale dovrà essere realizzato all’interno dell’area delimitata per tutti i Laboratori (vedasi planimetrie di cui all’Allegato 2 e Allegato 3)”, unitamente al mancato rispetto della previsione del disciplinare che richiede di presentare un progetto tecnico-organizzativo “riportante il lay-out riguardante la dislocazione dei sistemi nel laboratorio: particolarmente il progetto deve tenere in debito conto lo spazio disponibile, i carichi sopportabili dai pavimenti”, perché né il layout finale, né il progetto dell’aggiudicataria indicano dove sarà allocato il sistema OR, non appare fondata sia perché (come evidenziato dall’Amministrazione resistente) dall’esame dell’offerta tecnica aggiudicataria si evince che è stato correttamente indicato il locale in cui si prevede di collocare il sistema OR (essendo previsto che dall’inizio della fase 2 il sistema stesso sarà allocato in apposito locale del laboratorio analisi), sia perché (come evidenziato dalla controinteressata CH), trattasi di uno «strumento stand alone , di dimensioni contenute (H 73 cm; L 93 cm; P 72 cm) e, dunque, facilmente collocabile in laboratorio, senza richiedere necessariamente un’integrazione fisica nel layout di automazione principale»;
D) quanto alla censura con cui viene dedotta un’ulteriore violazione dall’art. 7.1 del Capitolato - nella parte in cui prescrive che il “sistema di alta automazione con preanalitica integrata per il Lavoratorio di Bassano del Grappa”, oggetto della fornitura, avrebbe dovuto “eseguire in un’unica piattaforma in totale automazione le seguenti funzionalità: - Carico delle provette tramite unico punto di accesso” - in quanto la proposta progettuale dell’aggiudicataria sarebbe «articolata in due unità preanalitiche distinte, non collegate tra loro, posizionate semplicemente una di fronte all’altra», ossia in «due sistemi autonomi, ciascuno con un proprio punto di carico e un proprio flusso operativo, che non integrano un’unica area funzionale, ma configurano due postazioni separate e indipendenti», non appare fondata perché l’Amministrazione resistente nelle proprie difese ha chiarito che: a) essa aveva interesse a che «il punto di accesso all’automazione (costituito dalle preanalitiche) fosse ubicato in un’unica area funzionale, all’interno di uno spazio limitato di accesso»; b) una corretta lettura della lex specialis e del chiarimento n. 46 – ID 186143377 (nella parte in cui si precisa che «con la dicitura “unico punto di accesso” ci si riferisce ad un’unica area funzionale di accesso all’automazione e non ad un unico punto di carico della stessa, all’interno di uno spazio limitato di lavoro») induce ad «escludere che il concetto di “unico punto di accesso” ... imponesse all’operatore di proporre una unica unità preanalitica e che, correlativamente, escludesse la possibilità per l’operatore di individuare nell’unica area limitata due preanalitiche tra loro contigue»; c) la soluzione tecnica proposta dall’aggiudicataria è, quindi, conforme alla lex specialis perché nel progetto «vi è una chiara identificazione dell’area funzionale per l’accesso all’automazione, contenuta in uno spazio limitato» e le preanalitiche - che costituiscono il “punto di accesso” - «non sono state collocate in aree distanti dall’arrivo dei campioni ma in un’unica area limitata»>>.
10. All’udienza pubblica del 26 novembre 2025, in vista della quale le parti hanno scambiato memorie e repliche, la causa è passata in decisione.
DIRITTO
1. In via preliminare, si può prescindere dalle eccezioni di inammissibilità del ricorso principale e del ricorso per motivi aggiunti, sollevate dall’amministrazione resistente e dalla società controinteressata, in quanto entrambi i ricorsi sono infondati.
Ciò emerge, innanzi tutto, dall’esame delle censure relative a NS, seconda classificata, che il Collegio – in base al criterio della ragione più liquida – ritiene di dover scrutinare prioritariamente in quanto la ricorrente risulta collocata al terzo posto della graduatoria e quindi l’aggiudicazione della fornitura presupporrebbe lo scavalcamento di NS.
2. Tale esame impone un’interpretazione delle norme del capitolato come già evidenziato da questo Tribunale nella sede cautelare. Va da sé che quest’attività ermeneutica dev’essere meglio precisata, alla luce delle difese svolte in giudizio dalla parti.
Deve allora rammentarsi che – come recentemente ribadito da questo stesso Tribunale (T.A.R. Veneto, sez. III, 15 dicembre 2025, n. 2378) – l’interpretazione del capitolato tecnico di una gara pubblica è un’operazione per la quale, in mancanza di disposizioni specifiche, occorre applicare «analogicamente le regole previste dal codice civile per l’interpretazione del contratto, con i necessari adattamenti connessi alla diversità tra atto amministrativo, espressione di potere pubblico e contratto, espressione di autonomia negoziale» (in questi termini Cons. Stato, sez. VI, 24 settembre 2019, n. 6378).
Le regole in questione sono quelle esplicitate agli artt. 1362-1365 c.c. che consentono all’interprete di ricercare l’effettiva volontà delle parti, tra le quali – anche ai fini del presente giudizio – «rilevano, in particolare, quelle recate dall’art. 1362 c.c., secondo il quale “nell’interpretare il contratto si deve indagare quale sia stata la comune intenzione delle parti e non limitarsi al senso letterale delle parole”, e dall’art. 1363 c.c., secondo il quale “le clausole del contratto si interpretano le une per mezzo delle altre, attribuendo a ciascuna il senso che risulta dal complesso dell’atto”. In particolare, nel settore dei contratti pubblici, per assicurare il rispetto del principio di concorrenza e del principio del pari trattamento tra i concorrenti, assume valenza primaria il criterio letterale » (in questi termini, T.A.R. Veneto, sez. III, n. 2378/2025, cit.).
Ciò posto, lo scrutinio delle singole censure – nell’ordine sopra anticipato e in linea con quanto è già avvenuto nella sede cautelare – sarà svolto verificando, in via prioritaria, la conformità al criterio letterale dell’opzione ermeneutica prospettata da OT, così come meglio definita nelle ultime memorie, volte a sollecitare un ripensamento di questo Tribunale.
3. In particolare OT con il secondo motivo del ricorso principale contesta la mancata esclusione di NS e il punteggio tecnico alla stessa attribuito dalla Commissione giudicatrice.
A detta della ricorrente, nel « progetto tecnico » di NS la funzione di smistamento delle provette è affidata al modulo IOX, la cui produttività – comprensiva dell’orientamento dei tubi – sarebbe pari a 600 provette all’ora. La clausola di cui all’art. 7.1. del capitolato – che elenca distintamente le tre funzioni operative ( check-in , stappatura e smistamento) e collega ad esse un livello minimo di produttività pari a 1.000 provette/ora – imporrebbe di ritenere che la soglia indicata debba essere soddisfatta da ciascuna funzione in modo autonomo e non cumulativo.
Tale carenza dell’offerta tecnica di NS rileverebbe anche sotto l’ulteriore profilo dell’erronea attribuzione del punteggio tecnico da parte della Commissione giudicatrice, alla luce della previsione dell’art. 17 del disciplinare che premia con cinque punti il possesso del requisito relativo alle “ Funzionalità aggiuntive alla soluzione di automazione ”.
Il motivo è infondato.
L’art. 7.1 del capitolato, nella parte dedicata alle “ Caratteristiche minime essenziali per il laboratorio Spoke di Bassano ”, al quattordicesimo alinea della lettera A), individua – tra le funzionalità che il sistema deve “ eseguire in un’unica piattaforma in totale automazione ” – quella relativa alla produttività “ per check-in , stappatura e smistamento di almeno 1000 provette/ora ”.
Premesso che l’interpretazione letterale del capitolato non consente di considerare isolatamente le tre funzioni ivi specificate, un ulteriore elemento chiarificatore è dato dalla scheda tecnica del sistema offerto da NS e dal relativo « progetto tecnico organizzativo » (alle pagine 23, 67 e 77), i quali danno conto del fatto che il modulo IOX ha una « produttività 1000/campioni/ora », ossia una produttiva pienamente rispondente a quanto richiesto dal capitolato.
A ben vedere, il limite di 600 provette/ora – stigmatizzato dalla ricorrente – concerne un modulo opzionale di orientamento dei codici a barre delle provette, funzionalità eventuale e non imposta dalla lex specialis , che consente la lettura dell’ID campione (ossia il codice univoco che identifica in modo certo e tracciabile un singolo campione biologico lungo tutto il processo laboratoristico), da tenere distinta dalla c.d. attività di « sorting », la quale non presuppone necessariamente la prima, in quanto stabilisce dove deve andare la provetta e che percorso la stessa deve seguire nel laboratorio.
4. Con i motivi aggiunti OT contesta la violazione delle previsioni dell’art. 7.1 del capitolato da parte di NS, che alla propria offerta non avrebbe allegato la documentazione atta a dimostrare la conformità CE-IVD del reattivo “ UIBC Liquid NG 34 mL – Codice articolo fornitore: 1763901 ” rispetto al sistema strumentale proposto (analizzatore Atellica ), né tantomeno avrebbe provato la compatibilità tecnica del reagente medesimo con la strumentazione effettivamente offerta.
La soluzione tecnica proposta da NS non soddisferebbe un requisito tecnico minimo, riferito a un test obbligatorio, e avrebbe, dunque, dovuto essere esclusa, specie in ragione di un chiarimento reso dalla stazione appaltante su specifica richiesta.
Anche questa censura è infondata.
Occorre prendere le mosse dalla previsione dell’art. 7.1. del capitolato che, al paragrafo intestato “ Caratteristiche di minima indispensabili del progetto ” (pagina 11), così dispone: “ Tutti i sistemi analitici nuovi di fabbrica offerti dovranno avere un livello tecnologico avanzato correlato alle necessità dell’U.O.C. Laboratorio Analisi, idonei all’uso previsto nel presente Capitolato Speciale e, qualora classificati secondo la loro destinazione d’uso come Dispositivi Diagnostici in Vitro, dovranno essere conformi alla Direttiva CE 98/79 – D.Lgs. 332/00 e rispondenti alle norme tecniche CEI vigenti o a equivalenti norme europee.
Dovranno inoltre garantire la conformità alla vigente normativa sui Dispositivi Diagnostici in Vitro di tutti i risultati diagnostici prodotti dai sistemi oggetto della procedura di gara, composti da apparecchiature, reagenti/reattivi ed eventuali Sistemi “esperti”/SW di analisi e interpretazione automatica/sistemi di AI che devono essere clinicamente validati in coerenza con la destinazione d’uso prevista dal Fabbricante ”.
La lettera di tale previsione consente di superare la lettura della previsione stessa prospettata dalla ricorrente, secondo la quale, per l’ammissione in gara, non sarebbe « sufficiente offrire componenti muniti di marcatura CE ».
La disposizione della legge di gara non prescrive infatti alcuna certificazione per la combinazione tra il reattivo e l’analizzatore, ma si limita piuttosto a richiedere espressamente per i soli “ Dispositivi Diagnostici in Vitro ” la validazione clinica “ in coerenza con la destinazione d’uso prevista ”, dopo avere specificato che gli stessi sono “ composti da apparecchiature, reagenti/reattivi ed eventuali Sistemi “esperti”/SW di analisi e interpretazione automatica/sistemi di AI ”, ossia dopo avere enumerato gli elementi costituenti i medesimi dispositivi.
Dunque è richiesto che ciascun componente del dispositivo diagnostico in vitro (ossia l’apparecchiatura, il reagente/reattivo, l’eventuale sistema di analisi e interpretazione) sia conforme alla normativa europea di settore, munito di marcatura CE e clinicamente validato in coerenza con la destinazione d’uso prevista dal fabbricante. In tale ottica, i richiami alle indicazioni della scheda tecnica del reagente, operati dalla ricorrente nelle proprie memorie, non sono risolutivi in quanto attengono solo alla descrizione delle modalità di impiego del reagente stesso.
In sintesi, l’inciso contenuto nella previsione in questione (relativo ai componenti del dispositivo) non può condurre a una lettura, strumentale, della stessa volta a piegare il suo significato oggettivo per perseguire un risultato predeterminato dalla ricorrente. In questo senso, l’interpretazione prospettata da OT non è condivisibile in quanto non coerente con il dato letterale della lex specialis.
In proposito, si deve qui ribadire che la prevalenza del criterio letterale nell’interpretazione della lex specialis comporta che le clausole ivi contenute « non possono essere assoggettate a procedimento ermeneutico in una funzione integrativa, diretta a evidenziare in esse pretesi significati impliciti o inespressi, ma vanno interpretate secondo il significato immediatamente evincibile dal tenore letterale delle parole utilizzate e dalla loro connessione; soltanto ove il dato testuale presenti evidenti ambiguità deve essere prescelto dall’interprete il significato più favorevole al concorrente; tanto a maggior ragione quando trattasi di clausole che possono condurre all’esclusione dell'offerta, a fronte del criterio del favor partecipationis e del principio del clare loqui , per i quali, a fronte di più possibili interpretazioni di una clausola contenuta in un bando o in un disciplinare di gara, va sempre preferita la scelta ermeneutica che consenta la più ampia partecipazione dei concorrenti » (in questi termini, Cons. Stato, sez. IV, 15 aprile 2025, n. 3235).
A ben vedere, l’« attenta lettura del capitolato », sollecitata da OT, spinge nella direzione opposta a quella secondo cui sarebbe richiesta una certificazione CE idonea a coprire anche la combinazione tra reattivo (“ UIBC Liquid NG 34 mL – Codice articolo fornitore: 1763901 ”) e analizzatore ( Atellica ) anche da un punto di vista logico-sistematico.
Difatti, nella definizione del sistema analitico data dal Regolamento (UE) 2017/746, relativo ai dispositivi medico-diagnostici in vitro (avente portata abrogativa della direttiva 98/79/CE e della decisione 2010/227/UE della Commissione), al numero 2) dell’art. 2, il “ «dispositivo medico-diagnostico in vitro» ” è definito come “ qualsiasi dispositivo medico composto da un reagente, un prodotto reattivo, un calibratore, un materiale di controllo, un kit, uno strumento, un apparecchio, una parte di attrezzatura, un software o un sistema, utilizzato da solo o in combinazione, destinato dal fabbricante a essere impiegato in vitro per l’esame di campioni provenienti dal corpo umano, inclusi sangue e tessuti donati, unicamente o principalmente al fine di fornire una o più delle seguenti informazioni: a) su un processo o uno stato fisiologico o patologico; b) su una disabilità fisica o intellettiva congenita; c) sulla predisposizione a una condizione clinica o a una malattia; d) per determinare la sicurezza e la compatibilità con potenziali soggetti riceventi; e) per prevedere la risposta o le reazioni a un trattamento; f) per definire o monitorare le misure terapeutiche ”.
Tale definizione normativa pone l’accento sul carattere funzionale del dispositivo, che non può essere identificato esclusivamente come « un sistema integrato di apparecchiature e reagenti » – come invece vorrebbe la ricorrente e da questa ribadito nelle proprie memorie – in quanto ciò che rileva è la sua attitudine a fornire determinate informazioni. Sotto tale aspetto, il capitolato è chiaro nel sottolineare (al terzo comma del secondo paragrafo dell’art. 7.1) la prioritaria necessità che tutti i sistemi analitici siano “ idonei all’uso previsto ”, uso che non deve aversi obbligatoriamente “ in combinazione ”.
Soddisfatta questa necessità e verificata la conformità dei singoli componenti elencati nella norma, la pretesa di ulteriori validazioni costituirebbe un inutile aggravio degli incombenti gravanti sugli operatori che partecipano alla gara pubblica.
5. Le considerazioni sin qui svolte determinano evidentemente il venir meno dell’interesse di OT a contestare l’aggiudicazione disposta in favore di CH, in quanto l’eventuale fondatezza dei motivi relativi a quest’ultima non consentirebbe in ogni caso ad OT di conseguire il bene della vita cui anela, che spetterebbe alla società seconda classificata (ossia NS).
Ciononostante il Collegio, come già avvenuto nella sede cautelare, avuto riguardo alla rilevanza degli interessi in gioco ritiene di procedere comunque anche all’esame delle censure afferenti alla mancata esclusione dell’aggiudicataria, tenendo conto delle ulteriori precisazioni sviluppate da OT nelle proprie memorie.
6. OT contesta l’omessa esclusione di CH, deducendo innanzi tutto la non conformità della sua offerta tecnica alla lex specialis sotto più profili: A) il reattivo “ QuantILab ST RI – Codice articolo fornitore W15100075 ” non sarebbe validato per l’utilizzo sull’analizzatore Cobas , proposto dalla stessa società per la partecipazione alla gara; B) il mancato rispetto delle prescrizioni relative al layout strumentale da realizzare in conformità alle planimetrie allegate; C) la mancata indicazione nel progetto tecnico relativa ai luoghi previsti per la dislocazione del sistema OR ; D) il posizionamento di due unità preanalitiche, non collegate tra loro, che non potrebbe soddisfare il requisito di unicità funzionale.
La ricorrente, in via subordinata, ha dedotto l’illegittimità della lex specialis e dei chiarimenti resi dalla stazione appaltante nell’ipotesi in cui fossero interpretati in senso favorevole all’ammissione di CH.
6.1. Riguardo alla prima censura, deve osservarsi che la stessa è sostanzialmente gemella rispetto a quella formulata nel ricorso per motivi aggiunti nei riguardi della società seconda classificata.
Ad avviso della ricorrente, infatti, il reattivo “ QuantILab ST RI – Codice articolo fornitore W15100075 ”, proposto dall’aggiudicataria per l’esecuzione del test “ ST (MDMA ) ”, avrebbe dovuto essere validato anche per l’uso sugli analizzatori Cobas indicati nell’offerta dall’aggiudicataria.
Pertanto, nel rinviare alle considerazioni già svolte per dimostrare l’infondatezza del ricorso per motivi aggiunti, è sufficiente ribadire che ciò che rileva – secondo una corretta interpretazione della lex specialis – è la conformità di ciascun componente del dispositivo diagnostico in vitro alla normativa di settore in coerenza con la destinazione d’uso prevista dal fabbricante, prescindendo dalla specifica combinazione offerta tra reattivo e analizzatore, di cui il capitolato non fa menzione alcuna.
6.2. Riguardo alla seconda censura, risulta dirimente la planimetria del laboratorio del presidio ospedaliero di Bassano del Grappa, costituente l’allegato 2 al capitolato, il cui esame consente di rilevare come l’aggiudicataria, nel prevedere l’allocazione del sistema WASP nell’ambiente denominato “ 1106 studio medico ”, si sia attenuto alla planimetria alla quale rinvia il primo comma del secondo paragrafo dell’art. 7.1 del capitolato secondo cui il “ layout strumentale dovrà essere realizzato all’interno dell’area delimitata per tutti i Laboratori ”.
Per quanto attiene al piano primo dell’ospedale di Bassano del Grappa, infatti, vero è che vi un’area della suddetta planimetria ombreggiata e contrassegnata con la dicitura “1145 laboratori sup. 488.52” , ma è altrettanto vero che nello stesso documento vi è un segno grafico a forma di “L” rovesciata che individua un’area più ampia (che include anche altri locali, tra i quali la stanza 1106) denominata “ Laboratorio analisi ” che, all’evidenza, è messa a disposizione degli operatori per l’installazione delle strumentazioni.
Il fatto che nell’area in questione siano compresi altri locali – destinati ad altre specifiche funzioni, a titolo esemplificativo, “ 1104 cucina ”, “ 1105 deposito ” e “ 1119 magazzino” – non può assurgere a elemento indicativo di una palese esclusione del locale catalogato come “ studio medico ” dallo spazio complessivamente individuato dalla stazione appaltante per collocarvi i sistemi oggetto di acquisizione.
In altri termini, i partecipanti alla gara, esaminando la planimetria allegata al capitolato, erano indotti a ritenere che l’area da prendere in considerazione ai fini di cui sopra era quella contrassegnata dal suddetto segno grafico, fatta eccezione dei locali ivi ricompresi marcatamente riservati ad altre attività (ad esempio, “ 1122 cella frigo ” ovvero “ 1143 sala riunioni ”).
6.3. Riguardo alla terza censura, la tipologia del sistema Kriptor e le specifiche fornite dalla società aggiudicataria portano ad escludere la violazione della previsione del disciplinare secondo cui il progetto tecnico-organizzativo deve riportare “ il lay-out riguardante la dislocazione dei sistemi nel laboratorio: particolarmente il progetto deve tenere in debito conto lo spazio disponibile, i carichi sopportabili dai pavimenti ”.
CH nella propria offerta, infatti, ha indicato il locale in cui prevede di collocare il sistema OR che, come rimarcato e documentato dalla stessa società, consiste in uno « strumento stand alone, di dimensioni contenute (H 73 cm; L 93 cm; P 72 cm) […] , facilmente collocabile in laboratorio, senza richiedere necessariamente un’integrazione fisica nel layout di automazione principale » e che « non rientra tra le apparecchiature essenziali ai fini della soddisfazione dei requisiti di minima imposti dall’art. 7.1. del capitolato ».
Su quest’ultimo aspetto, deve evidenziarsi come, secondo quanto specificato dall’Amministrazione con il chiarimento n. 22.3 – ID 185902706, “ le caratteristiche minime siano riferite ai soli sistemi analitici offerti per l’esecuzione dei soli test obbligatori ”.
In definitiva, le caratteristiche dell’apparecchiatura Kriptor , sia quelle tecniche sia, soprattutto, quelle fisiche, portano ad apprezzare l’assoluta speciosità del rilievo mosso dalla ricorrente incentrato sulle questioni dello spazio disponibile e dei carichi sopportabili dai pavimenti.
6.4. Riguardo alla quarta censura, la conformità della soluzione tecnica proposta dall’aggiudicataria alla lex specialis si evince dai chiarimenti resi dalla stazione appaltante in ordine al concetto di “ unico punto di accesso ”.
L’Azienda, infatti, con il chiarimento n. 46 – ID 186143377, ha precisato che “ con la dicitura “unico punto di accesso” ci si riferisce ad un’unica area funzionale di accesso all’automazione e non ad un unico punto di carico della stessa, all’interno di uno spazio limitato di lavoro ”.
Pertanto, una volta appurato che, come sottolineato dall’amministrazione, nel progetto dell’aggiudicataria « vi è una chiara identificazione dell’area funzionale per l’accesso all’automazione, contenuta in uno spazio limitato », non si configura alcuna violazione della norma capitolare, secondo la quale il “ sistema di alta automazione con preanalitica integrata per il Lavoratorio di Bassano del Grappa ” deve “ eseguire in un’unica piattaforma in totale automazione” il carico “delle provette tramite unico punto di accesso ”.
In altri termini, non rileva che il predetto progetto sia articolato « in due unità preanalitiche distinte, non collegate tra loro, posizionate semplicemente una di fronte all’altra », atteso che le stesse, se collocate nel medesimo limitato spazio, costituiscono, da un punto di vista fattuale, una sola piattaforma per lo svolgimento delle attività che precedono l’analisi vera e propria del campione biologico.
In tal senso non è possibile – a differenza di quanto afferma la ricorrente nella propria memoria conclusionale – distinguere la piattaforma dall’area funzionale, in quanto ciò porterebbe a sminuire il chiarimento reso dall’amministrazione sul concetto di “ unico punto di accesso ”, ossia sulla corretta qualificazione di un requisito fondamentale per realizzare l’automazione delle operazioni.
6.5. Quanto alla censura formulata in via subordinata dalla ricorrente, secondo la quale la lex specialis e i relativi chiarimenti sarebbero illegittimi se interpretati in senso favorevole all’ammissione della società aggiudicataria, se ne deve rilevare la pretestuosità.
Qualsiasi operazione ermeneutica afferente alla legge di gara dev’essere orientata al favor partecipationis , ossia a privilegiare la più ampia partecipazione possibile degli operatori economici alle procedure di evidenza pubblica, evitando esclusioni non strettamente necessarie.
Nel caso in esame, i chiarimenti resi dalla stazione appaltante hanno meglio esplicitato taluni concetti (ne è un chiaro esempio quello relativo al c.d. “ unico punto di accesso ” sopra trattato) che, in effetti, potevano apparire ambigui, indirizzando verso una corretta lettura della lex specialis . Va da sé, quindi, che la prospettazione della loro illegittimità è solo un escamotage per superare un’interpretazione non gradita dalla ricorrente.
7. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso principale e i relativi motivi aggiunti devono essere respinti, ragion per cui il ricorso incidentale proposto da CH diviene improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse.
8. Ancor prima di procedere alla regolazione delle spese di lite, il Collegio rammenta che con il decreto del Presidente del Consiglio di Stato 22 dicembre 2016, n. 167, adottato ai sensi della disposizione dell’art. 13- ter disp. att. c.p.a., sono stati fissati i limiti dimensionali degli atti processuali.
8.1. In particolare, tale disposizione – “ al dichiarato fine di consentire lo spedito svolgimento del giudizio in coerenza con i principi di sinteticità e chiarezza ”, di cui all’art. 3, comma 2, c.p.a. – stabilisce (commi 1 e 2) che le parti redigono il ricorso e gli altri atti difensivi “ secondo i criteri e nei limiti dimensionali stabiliti con decreto del presidente del Consiglio di Stato ”, con la seguente duplice precisazione: A) nella fissazione dei predetti limiti dimensionali “ si tiene conto del valore effettivo della controversia, della sua natura tecnica e del valore dei diversi interessi sostanzialmente perseguiti dalle parti ”; B) dai medesimi limiti dimensionali “ sono escluse le intestazioni e le altre indicazioni formali dell’atto ”.
Il medesimo art. 13- ter , come modificato dall’art. 1, comma 813, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, inoltre, così dispone: A) con il predetto decreto “sono stabiliti i casi per i quali, per specifiche ragioni, può essere consentito superare i relativi limiti” (comma 3); B) “Indipendentemente dall’esito del giudizio, la parte che in qualsiasi atto del processo superi, senza avere ottenuto una preventiva autorizzazione, i limiti dimensionali stabiliti ai sensi del presente articolo può essere tenuta al pagamento di una somma complessiva per l’intero grado del giudizio fino al doppio del contributo unificato previsto in relazione all’oggetto del giudizio medesimo e, ove occorra, in aggiunta al contributo già versato” (comma 5); C) “Il giudice, con la decisione che definisce il giudizio, determina l’importo di cui al comma 5 tenendo conto dell’entità del superamento dei limiti dimensionali stabiliti ai sensi del presente articolo nonché della complessità ovvero della dimensione degli atti impugnati o della sentenza impugnata” (comma 5- bis ).
La centralità di tali disposizioni nel processo amministrativo emerge dall’orientamento della giurisprudenza, maturato già prima della modifica delle disposizioni stesse, secondo il quale il «rigoroso rispetto dei limiti dimensionali costituisce attuazione del fondamentale principio di sinteticità (art. 3 c.p.a.), a sua volta ispirato ai canoni di economia processuale e celerità» (in questi termini, T.A.R. Veneto, sez. III, 26 settembre 2024, n. 2243).
8.2. L’indirizzo pretorio si è ulteriormente consolidato anche alla luce della recente novella legislativa. Il Consiglio di Stato, infatti, nell’esprimersi sulla novellata disciplina posta dall’art. 13- ter , ha rilevato come la « nuova formulazione – nel prevedere che nel caso di superamento dei limiti dimensionali il giudice possa disporre il pagamento di una somma commisurata, nel massimo, al doppio del contributo unificato e, “ove occorra”, anche in aggiunta a quello già versato – ha inteso bilanciare due contrapposti interessi: quello del privato a esercitare nella maniera più ampia e ritenuta più congrua il proprio diritto di difesa; quello pubblico a evitare negative incidenze sul “servizio giustizia”, rilevando il principio di ragionevole durata del processo, fissato dall’art. 111 Cost., che trova attuazione, per il giudizio amministrativo, negli artt. 2, comma 2 e 3, comma 2, del c.p.a. » (in questi termini, Cons. Stato, Ad. Plen., 13 maggio 2025, n. 3).
È stato, quindi, ribadito che le « parti del giudizio devono collaborare affinché vi sia una gestione razionale del processo » (Cons. Stato, Ad. Plen., 3/2025 cit.).
In tale prospettiva deve apprezzarsi il rapporto che tra la disposizione dall’art. 13- ter , comma 5, disp. att. c.p.a. e quella relativa alle spese di giudizio, cristallizzata all’art. 26 c.p.a., che rinvia in parte alle previsioni processuali civilistiche: quest’ultima, infatti, ha una funzione compensativo-ripristinatoria in quanto mira a ristorare la parte vittoriosa dei costi sostenuti essendo ancorata al principio della soccombenza (totale o parziale), che presuppone l’esito del contenzioso.
In altri termini, la condanna al pagamento della somma prevista dall’art. 13- ter , comma 5, disp. att. c.p.a. non assorbe la condanna alle spese, non costituisce un criterio di liquidazione delle medesime e – soprattutto – può essere irrogata anche alla parte non soccombente.
Ne consegue, innanzi tutto, che il giudice può condannare una parte alle spese ex art. 26 c.p.a. e, cumulativamente, condannare a pagare la somma di cui all’art. 13- ter , comma 5, disp. att. c.p.a., atteso che la prima norma tutela la parte vittoriosa, mentre la seconda tutela il buon funzionamento del processo amministrativo.
8.3. Per quanto attiene ai predetti limiti dimensionali, si desumono dal combinato disposto degli artt. 3, 4 e 8 del richiamato d.P.C.S. 167/2016.
In particolare, il primo di questi, l’art. 3, rubricato “ Limiti dimensionali degli atti processuali di parte ”, con riguardo agli aspetti d’interesse del presente contenzioso, dispone:
“ 1. Salvo quanto previsto agli articoli 4 e 5, le dimensioni dell’atto introduttivo del giudizio, del ricorso incidentale, dei motivi aggiunti, … , delle memorie e di ogni altro atto difensivo non espressamente disciplinato dai commi seguenti, sono contenute, per ciascuno di tali atti, nel numero massimo di caratteri, in conformità alle specifiche tecniche di cui all’articolo 8, indicati di seguito per ciascun rito: … b) nel rito ordinario, nel rito abbreviato comune di cui all’art. 119, nel rito appalti, nel rito elettorale di cui all’articolo 130 e seguenti del codice del processo amministrativo, e nei giudizi di ottemperanza a decisioni rese nell’ambito di tali riti, 70.000 caratteri (corrispondenti a circa 35 pagine nel formato di cui all’articolo 8); ….
3. Le memorie di replica sono contenute, ciascuna, nel numero massimo di caratteri 10.000 (corrispondenti a circa 5 pagine nel formato di cui all’articolo 8) e 20.000 (corrispondenti a circa 10 pagine nel formato di cui all’articolo 8), rispettivamente nei riti di cui al comma 1, lett. a) e b). ”.
L’art. 4, rubricato “ Esclusioni dai limiti dimensionali ”, precisa le “indicazioni formali dell’atto” escluse dai limiti dimensionali di cui all’art. 3, mentre l’art. 8, rubricato “ Specifiche tecniche ”, prevede anche le modalità di redazione degli atti processuali, entrando nel dettaglio del tipo di carattere utilizzabile, delle dimensioni dei caratteri, dell’interlinea e dei margini (ad esempio, “nel conteggio del numero massimo di caratteri non si computano gli spazi” ).
8.4. Come già affermato da questo Tribunale (T.A.R. Veneto n. 2243/2024 cit.), posto che nell’art. 3 il limite dimensionale si riferisce solo al numero massimo dei caratteri, la “corrispondenza” tra numero dei caratteri e numero delle pagine, indicata nel medesimo art. 3, consente di inferire che al superamento del numero massimo delle pagine corrisponda il superamento del numero massimo dei caratteri, così determinandosi un’inversione dell’onere di allegazione e prova in ordine al rispetto del limite relativo al numero massimo dei caratteri, nel senso che, in caso di superamento del numero massimo delle pagine, è la parte interessata che deve dimostrare che il numero massimo dei caratteri non è superato.
Pertanto, sia le altre parti del giudizio, sia il giudice (d’ufficio) possono presumere l’avvenuto superamento del limite dimensionale relativo al numero massimo dei caratteri, mentre grava sulla parte che ha redatto l’atto l’onere di provare (anche mediante la conversione dell’atto, laddove necessaria per adeguare lo stesso alle specifiche tecniche previste dall’art. 8) che, in realtà, i limiti dimensionali sono stati rispettati.
8.5. Nella fattispecie in esame, le memorie della parte ricorrente, depositate il 29 settembre 2025, il 10 novembre 2025 e il 15 novembre 2025, constano, rispettivamente, di 39 (trentanove), 22 (ventidue) e 18 (diciotto) pagine; le memorie dell’Azienda, depositate il 1° settembre 2025, il 29 settembre 2025, il 10 novembre 2025 e il 15 novembre 2025, constano, rispettivamente, di 32 (trentadue), 20 (venti), 43 (quarantatré) e 15 (quindici) pagine; la memoria della controinteressata, depositata in data 10 novembre 2025, consta di 16 (sedici) pagine.
8.6. Dunque – a fronte di una generalizzata violazione del principio di sinteticità ad opera di tutte le parti del giudizio – si deve rilevare che (anche escludendo le parti non computabili ai sensi dell’art. 4 del d.P.C.S. 167/2016) il limite dimensionale delle 10 pagine risulta superato dalla parte ricorrente e dall’Azienda con le rispettive memorie depositate il 15 novembre 2025, senza che sia stata richiesta la prescritta autorizzazione.
Fermo restando quanto precede, il mancato rispetto dei limiti dimensionali emerge dal conteggio (comunque effettuato dal Collegio) del numero di caratteri utilizzati nelle suddette memorie. Infatti, sempre non considerando le parti da escludere ai sensi dell’art. 4 del d.P.C.S. 167/2016 e non computando gli spazi, in conformità all’art. 8, il limite dei 20.000 caratteri risulta superato dalle suddette memorie depositate il 15 novembre 2025. In particolare, la memoria della parte ricorrente consta di 25.000 caratteri, mentre quella dell’Azienda consta di 22.000 caratteri.
8.7. Tenuto conto delle considerazioni sin qui svolte, il Collegio ritiene che il superamento dei limiti fissati dal d.P.C.S. 167/2016 imponga l’irrogazione della suddetta sanzione pecuniaria alla ricorrente e all’Azienda, fermo restando che della violazione del principio di sinteticità si terrà conto anche ai fini della liquidazione delle spese di lite.
Difatti, nella sede cautelare, questo Tribunale ha esaminato con un’articolata ordinanza tutte le censure dedotte con il ricorso principale e con il ricorso per motivi aggiunti, dando conto, in prima battuta, dell’impossibilità di uno scavalcamento della seconda classificata. Ciononostante la successiva condotta processuale di OT si è caratterizzata per sostanziale riproposizione, con le proprie memorie, delle stesse argomentazioni già dedotte con il ricorso principale e con i motivi aggiunti, senza addurre nuovi elementi in grado di incidere sulle valutazioni già espresse dal Tribunale nella sede cautelare.
Tale condotta processuale ha semmai indotto l’Azienda a violare con le proprie memorie difensive il principio di sinteticità mentre avrebbe potuto limitarsi a sintetici rinvii alle prime difese.
9. Tanto premesso, in applicazione della regola della soccombenza devono essere poste a carico della ricorrente principale le spese di lite, quantificate nella misura indicata nel dispositivo in ragione: A) da un lato, della lettura strumentale delle previsioni del capitolato d’appalto, già stigmatizzata da questo Tribunale nella sede cautelare, e della violazione del principio di sinteticità da parte della ricorrente medesima; B) dall’altro, della violazione del principio di sinteticità da parte dell’Azienda.
Inoltre il Collegio condanna sia la ricorrente OT, sia l’Azienda al pagamento di una somma pari a euro 3.000,00, ai sensi dell’art. 13- ter , comma 5, disp. att. c.p.a..
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, respinge il ricorso principale con i relativi motivi aggiunti e dichiara improcedibile il ricorso incidentale.
Condanna la società ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in euro 2.000,00 (duemila/00) in favore dell’amministrazione resistente e in euro 5.000,00 (cinquemila/00), in favore della controinteressata CH, oltre accessori di legge, se dovuti.
Condanna altresì la ricorrente principale e l’amministrazione resistente al pagamento della somma prevista dall’art. 13- ter , comma 5, disp. att. c.p.a., quantificata nei seguenti importi:
- euro 3.000,00 (tremila/00) a carico della società ricorrente;
- euro 3.000,00 (tremila/00) a carico l’amministrazione.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 26 novembre 2025 con l’intervento dei magistrati:
AR RI, Presidente
EA De Col, Primo Referendario
EA RI, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| EA RI | AR RI |
IL SEGRETARIO