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Sentenza 18 giugno 2025
Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 18/06/2025, n. 1607 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1607 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
T R I B U N A L E D I M E S S I N A
S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Laura Romeo
in esito all'udienza del 17 giugno 2025, a trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nei procedimenti iscritti al n. 128/2025 R.G. e al n. 2148/2024 R.G., riuniti, vertenti
TRA
, c.f. , nata a [...], il [...], ed ivi Parte_1 C.F._1 residente in [...], rappresentata e difesa, giusto mandato in atti, dall'avv. Vittoria Merro. RICORRENTE
CONTRO
, c.f. Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Roma, via Ciro il P.IVA_1
Grande n. 21, rappresentato e difeso dall'avv. Marco Fazio, in virtù di procura generale alle liti rep. 37875/7313 del 22.3.2024, a rogito del Notaio in Roma. Persona_1
RESISTENTE
OGGETTO: assegno invalidità civile - condizione di disabilità con necessità di sostegno molto elevato (art.3 comma 3 legge n. 104/1992)
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Con ricorso ex art. 445bis comma 6 c.p.c. depositato in data 13.1.2025 Parte_1 esponeva che aveva presentato, in data 18.4.2024, istanza di ATP, incoata presso questo
1 Tribunale al n. 2148/2024 R.G., per il riconoscimento dell'assegno di invalidità civile ma che, disposta c.t.u. medico legale, il c.t.u. nominato la riconosceva invalida nella misura pari al 67% escludendo la sussistenza delle condizioni sanitarie utili alla concessione dei benefici di cui all'art. 3, comma 3, della L. 104/92; aveva depositato, in data 16.12.2024, dichiarazione di dissenso. Contestava le conclusioni del c.t.u., rilevando che quest'ultimo aveva adottato una valutazione errata con conseguente evidente sottovalutazione del quadro patologico complessivo in relazione alle patologie mediche certificate. Lamentava, in particolare, che il ctu, nella sua valutazione, avesse indicato il codice 6441, attinente a miocardiopatie o valvulopatie con insufficienza cardiaca lieve (I classe NYHA), evidenziando che, in base alle evidenze cliniche, sarebbe stato più corretto applicare il codice 6442, concernente miocardiopatie o valvulopatie con insufficienza cardiaca moderata (classe NYHA II), quantificato mediante una percentuale non inferiore al 41%. Evidenziava altresì l'errata valutazione delle patologie inerenti all'obesità e all'artrosi polidistrettuale, rilevando che, in via cumulativa, per tale condizione era stato attribuito un punteggio inferiore a oltre la metà del minimo previsto, riconoscendo unicamente il 15% per entrambe le patologie. Affermava, invece, che la corretta applicazione della percentuale concessa per analogia (cod. 7105) avrebbe dovuto attestarsi, per l'obesità, quanto meno al 30 per cento, essendo tale valore al di sotto del minimo previsto, pari al 31%, mentre, per l'artrosi polidistrettuale, si sarebbe dovuta attribuire una percentuale autonoma, determinando così una percentuale complessiva di valore superiore.
Rilevava, poi, che applicando il criterio riduzionistico nel calcolo di invalidità permanente, si sarebbero determinati i seguenti contributi: un 38% per lo stato depressivo endoreattivo e l'ansia generalizzata (con riferimento ai cod. 2205 e 2207, i quali attribuivano rispettivamente il 25% e il 15%, risultando, mediante il calcolo salomonico, in un complessivo 38%); un 41% per gli esiti dell'intervento di sostituzione dell'aorta ascendente con tubo protesico (applicando, per analogia, il codice 6442); e un 30% per l'obesità di II grado, con iniziali segni di artrosi polidistrettuale (cod. 7105); di conseguenza, la percentuale complessiva risultante sarebbe stata pari al 74%, in conformità con quanto richiesto fin dalla domanda amministrativa. Sottolineava, infine, la presenza di ulteriori patologie non debitamente considerate dal ctu nel calcolo dell'invalidità complessiva totale, quali l'ipotiroidismo, conseguente all'intervento di asportazione della tiroide, la celiachia, la sindrome vestibolare bilaterale e il certificato otorinolaringoiatra, quest'ultimo meritevole di una valutazione autonoma non potendo, in via certa, essere ricompreso quale esito dell'intervento di sostituzione del tubo protesico, contrariamente a quanto asserito dal medesimo ctu.
2 Chiedeva, pertanto, previo rinnovo della c.t.u. medico-legale, dichiararsi il proprio diritto al riconoscimento dell'assegno di invalidità civile (74%), con diritto a percepire tutti i benefici dovuti per legge, con decorrenza sin dalla data di presentazione della relativa domanda amministrativa, con la corresponsione dei ratei arretrati maturati e maturandi relativi all'assegno mensile di invalidità, sino al soddisfo. Instava per la rifusione delle spese di lite da distrarre ex art. 93 c.p.c. in favore del proprio procuratore dichiaratosi anticipatario.
2.- L' costituendosi in giudizio in data 18.2.2025 eccepiva, preliminarmente, CP_1
l'inammissibilità della domanda di condanna al pagamento dei ratei e, nel merito, contestava la fondatezza del ricorso chiedendone il rigetto, con vittoria di spese e compensi.
3.- Disposta la riunione al presente giudizio del procedimento ex art. 445bis comma 1 c.p.c., veniva disposto il rinnovo della c.t.u.
Depositata la relazione di consulenza tecnica, l'udienza del 17.6.2025 veniva sostituita dal deposito di note scritte e, in esito al deposito di esse, la causa veniva decisa.
4.- Ordine logico di trattazione impone di rilevare che parte ricorrente, con l'atto introduttivo del giudizio di merito, non ha insistito per l'accertamento del requisito sanitario utile al conseguimento dei benefici ex art.3, comma 3, legge n. 104/1992. Va dunque rilevata la sopravvenuta carenza di interesse ad agire (art. 100 c.p.c.) in relazione alla relativa domanda, che ne impone il rigetto.
5.- Passando ad esaminare nel merito soltanto la domanda diretta all'accertamento del requisito sanitario utile al conseguimento dell'assegno di invalidità civile, si rileva che le risultanze della consulenza espletata nella presente fase non lasciano dubbi sulla sussistenza dei requisiti sanitari richiesti per la concessione dei benefici invocati. Ed invero, il consulente ha accertato, sulla base di un'attenta indagine, sulla cui completezza ed accuratezza non è sorta contestazione, che la ricorrente è affetta dalle seguenti infermità: “Esiti di sostituzione dell'aorta ascendente con tubo protesico. Obesità con complicanze artrosiche polidistrettuali.
Stato depressivo endoreattivo con ansia generalizzata”.
Il c.t.u. ha, pertanto, concluso riconoscendo la ricorrente invalida civile nella misura pari al
76%, utile al conseguimento dell'assegno di invalidità civile con decorrenza dalla data di presentazione di domanda amministrativa del 27.9.2023.
L'esame medico-legale condotto dal c.t.u., sulla base di un'attenta valutazione della documentazione sanitaria in atti appare completo ed approfondito. Il c.t.u. ha condotto
3 un'analisi attenta e scrupolosa di tutti i referti prodotti esaminando in maniera attenta e analitica le patologie descritte.
Deve pertanto ritenersi pienamente condivisibile il parere formulato dal consulente, peraltro rimasto indenne da censure specifiche, in quanto la diagnosi espressa è fondata su un attento e completo esame anamnestico e clinico, integrato dallo studio della documentazione medica in atti, ed è basata su considerazioni medico-legali immuni che appaiono da vizi logici e giuridici.
5.- Sulla base delle considerazioni che precedono, in parziale accoglimento delle domande, si dichiara che è invalida civile nella misura del 76%, utile al conseguimento Parte_1 dell'assegno di invalidità civile a decorrere dalla domanda amministrativa del 27.9.2023.
6.- Va, poi, rilevato che secondo l'orientamento della Corte di Cassazione, condiviso da questo decidente, “Nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità' e di assegno di invalidità ai sensi della
l. n. 222 del 1984, la pronuncia emessa in esito al giudizio di cui all'art. 445 bis, ultimo comma,
c.p.c., è per legge destinata a riguardare solo un elemento della fattispecie costitutiva (il c.d. requisito sanitario), sicché quanto in essa deciso non può contenere un'efficace declaratoria sul diritto alla prestazione, che è destinata a sopravvenire solo in esito ad accertamenti relativi agli ulteriori requisiti socio-economici” (Cass. Civ., sez. Lav, 24 ottobre 2018 n. 27010).
La natura di mero accertamento del presente giudizio preclude ogni altra indagine e impedisce la pronunzia di condanna dell' al pagamento dei ratei. CP_1
7.- Il limitato accoglimento delle domande attoree ni termini sopra esposti giustifica la compensazione di metà delle spese di giudizio relative alla fase sommaria e di due terzi di quelle relative alla presente fase di merito (tenuto conto anche dell'accertata inammissibilità della domanda diretta alla corresponsione dei ratei della prestazione). La restante quota si pone a carico dell' e si liquida in favore della ricorrente come da dispositivo ex D.M. n. 55/2014, CP_1 come modificato dal D.M. n. 147/2022, tenuto conto della natura assistenziale e del valore controversia ed applicando i valori tariffari minimi, considerate la semplicità delle questioni esaminate e la limitata attività processuale svolta. Di essa va concessa la chiesta distrazione ai sensi dell'art. 93 c.p.c. in favore del difensore dichiaratosi antistatario avv. Vittoria Merro, sussistendo le dichiarazioni di rito.
Gli esborsi relativi alle c.t.u., liquidati con separato decreto, si pongono in via definitiva a carico dell' . CP_1
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P. Q. M.
Definitivamente pronunciando sulle domande proposte da con ricorso ex Parte_1 art. 445bis comma 1 c.p.c. depositato in data 18.4.2024 e con ricorso ex art. 445bis comma 6
c.p.c. depositato in data 17.7.2024, riuniti, nei confronti dell' in persona del legale CP_1 rappresentante pro tempore, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
- in parziale accoglimento delle domande, dichiara che è invalida Parte_1 civile nella misura del 76% utile al conseguimento dell'assegno di invalidità civile a decorrere dalla domanda amministrativa del 27.9.2023;
- rigetta per il resto;
- condanna l' alla rifusione in favore della ricorrente di metà delle spese giudiziali CP_1 relative alla fase sommaria, che liquida – già ridotte – in euro 584,25 per compensi professionali e di un terzo di quelle relative alla fase di merito, che liquida – già ridotte
- in euro 898,50 per compensi professionali, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso spese generali,
e che distrae ex art.93 c.p.c. in favore del procuratore anticipatario avv. Vittoria
MERRO, compensando la restante parte;
- pone definitivamente a carico dell' gli esborsi relativi alle consulenze tecniche, CP_1 liquidati con separati decreti.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Messina, lì 18 giugno 2025 Il Giudice del Lavoro
Laura Romeo
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