Articolo 24 della Legge 2 febbraio 1974, n. 64
Articolo 23Articolo 25
Versione
5 aprile 1974
Art. 24. (Esecuzione d'ufficio)

Qualora il condannato non ottemperi all'ordine o alle prescrizioni di cui all'articolo precedente, dati con sentenza irrevocabile o con decreto esecutivo, l'ufficio tecnico della regione o l'ufficio del genio civile secondo le competenze vigenti provvedono, se del caso con l'assistenza della forza pubblica, a spese del condannato.
Entrata in vigore il 5 aprile 1974
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