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Sentenza 2 maggio 2025
Sentenza 2 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 02/05/2025, n. 342 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 342 |
| Data del deposito : | 2 maggio 2025 |
Testo completo
Sentenza n. 342/25 Registro generale Appello Lavoro n. 1244/24
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte d'Appello di Milano, sezione lavoro, composta da: Dott. Giovanni PICCIAU Presidente Dott.ssa Susanna MANTOVANI ConSIliera Dott. Giovanni CASELLA ConSIliere rel. ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile in grado d'appello avverso la sentenza n. 4047/24 del Tribunale di Milano, est. Dott.ssa Porcelli, discussa all'udienza collegiale del 10-4-2025 e promossa
DA
, rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1
Silvia Pini, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Legnano, Via Giuseppe Giusti, n.12
APPELLANTE
CONTRO
in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Ivan Martin Mollichella, ed elettivamente domiciliata presso la propria sede, in Milano, Via Bartolomeo d'Alviano, n. 78
E
, in persona del Controparte_2 legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Valeria Capotorti, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Milano, Via Savarè, n. 1
APPELLATI
I procuratori delle parti, come sopra costituiti, così precisavano le
CONCLUSIONI
PER L'APPELLANTE:
“Nel Merito: in via principale
-Acclarata l'erroneità/illegittimità, annullabilità dell'impugnata sentenza per tutte le causali di cui alla narrativa da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte, voglia la Corte d'Appello riformare la sentenza emessa dal tribunale di Milano- sezione lavoro- in data 19.09.2024 e comunicata via PEC in data 21.10.2024, e per l'effetto,
[1] -accertare e dichiarare, per tutti i motivi di cui alla narrativa da intendersi qui integralmente trascritti, l'illegittimità dell'obbligo vaccinale de quo e, conseguentemente dichiarare illegittima e/o inefficace e/o annullabile il provvedimento di sospensione dal lavoro e dalla retribuzione della ricorrente dal lavoro e dalla retribuzione per il periodo compreso tra il 16.09.2021 ed il 31.10.2022, previa disapplicazione nel caso concreto della norma espressa dall'art. 4 del dl. 44/2021 conv. in l. 76/2021 per violazione degli artt. 32 e 4 della costit. e degli artt. 5 e 26 della Convenzione di Oviedo e dell'art. 3 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, e, per l'effetto,
-condannare, per le causali di cui agli atti, la parte resistente, a corrispondere immediatamente alla lavoratrice-ricorrente gli stipendi ed altri emolumenti economici, legalmente e contrattualmente previsti, dovuti e non versati, operate le dovute deduzioni riguardo alle somme effettivamente corrisposte a titolo di assegno sociale, nonché le reciproche compensazioni tra le posizioni dare-avere tra le parti, durante il periodo di sospensione dal 16.09.2021 sino al 31.10.2022, oltre all' immediata regolarizzazione della posizione assistenziale e previdenziale della stessa, a decorrere dalla data delle sospensioni, all' effettiva reintegra nel posto di lavoro, oltre agli interessi legali ed alla rivalutazione monetaria;
-condannare, per le causali di cui agli atti, la parte resistente, a corrispondere il danno non patrimoniale sofferto dalla ricorrente-lavoratrice per atti discriminatori nella somma di euro 200,00 per ogni giorno di sospensione dall'attività lavorativa, a prescindere dal percepimento dell'assegno sociale, o nella diversa somma che sarà ritenuta di giustizia dal Tribunale adito, da determinarsi, anche in via equitativa, oltre agli interessi legali ed alla rivalutazione monetaria.
-condannare, per le causali di cui agli atti, la parti resistente, a corrispondere il danno non patrimoniale sofferto dalla ricorrente-lavoratrice conseguenti all'illegittima sospensione dal lavoro e dalla retribuzione, a prescindere dal percepimento dell'assegno sociale, da determinarsi, anche in via equitativa, oltre agli interessi legali ed alla rivalutazione monetaria.
- respingere la domanda proposta in via riconvenzionale dalla parte resistente e mandare assolta la parte ricorrente da qualsivoglia domanda, pretesa ed obbligo ex adverso, In via subordinata:
-Acclarata l'erroneità/illegittimità ed annullabilità dell'impugnata sentenza per tutte le causali di cui alla narrativa da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte, voglia la Corte d'Appello riformare integralmente e/o parzialmente la sentenza emessa dal tribunale di Milano-sezione lavoro- in data 19.09.2024 e comunicata via PEC in data 21.10.2024, e per l'effetto,
-accertare e dichiarare, per tutti i motivi di cui alla narrativa da intendersi qui integralmente trascritti, l'illegittimità dell'obbligo vaccinale de quo e, conseguentemente dichiarare illegittima e/o inefficace e/o annullabile il provvedimento di sospensione dal lavoro e dalla retribuzione della ricorrente dal lavoro e dalla retribuzione per il periodo compreso tra il 16.09.2021 ed il 31.10.2022, previa disapplicazione nel caso concreto della norma espressa dall'art. 4 del dl. 44/2021 conv. in l. 76/2021 per violazione degli artt. 32 e 4 della costit. e degli artt. 5 e 26 della Convenzione di Oviedo e dell'art. 3 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, , e, per l'effetto,
-condannare, per le causali di cui agli atti, la parte resistente, a corrispondere immediatamente alla lavoratrice-ricorrente gli stipendi ed altri emolumenti economici, legalmente e contrattualmente previsti, dovuti e non versati, operate le dovute deduzioni riguardo alle somme effettivamente corrisposte a titolo di assegno sociale, nonché le reciproche compensazioni tra le posizioni dare-avere tra le parti, durante il periodo di sospensione dal 16.09.2021 sino al 31.10.2022, oltre all' immediata regolarizzazione della posizione assistenziale e previdenziale della stessa, a decorrere dalla data delle sospensioni, all' effettiva reintegra nel posto di lavoro, oltre agli interessi legali ed alla rivalutazione monetaria;
-condannare, per le causali di cui agli atti, la parte resistente, a corrispondere il danno non patrimoniale sofferto dalla ricorrente-lavoratrice per atti discriminatori nella somma di euro 200,00 per ogni giorno di sospensione dall'attività lavorativa, a prescindere dal percepimento dell'assegno sociale, o nella diversa somma che sarà ritenuta di giustizia dal Tribunale adito, da determinarsi, anche in via equitativa, oltre agli interessi legali ed alla rivalutazione monetaria.
-condannare, per le causali di cui agli atti, la parti resistente, a corrispondere il danno non patrimoniale sofferto dalla ricorrente-lavoratrice conseguenti all'illegittima sospensione dal lavoro e dalla retribuzione, a prescindere dal percepimento dell'assegno sociale, da determinarsi, anche in via equitativa, oltre agli interessi legali ed alla rivalutazione monetaria.
- respingere la domanda proposta in via riconvenzionale dalla parte resistente e mandare assolta la parte ricorrente da qualsivoglia domanda, pretesa ed obbligo ex adverso, In via ulteriormente subordinata:
-acclarata l'erroneità/illegittimità dell'impugnata sentenza, per tutte le causali di cui alla narrativa da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte, voglia la Corte d'Appello riformare integralmente e/o parzialmente la sentenza emessa dal tribunale di Milano-sezione lavoro- in data 19.09.2024 e comunicata via PEC in data 21.10.2024, respingendo la domanda riconvenzionale avanzata dalla parte resistente e mandare assolta la parte ricorrente da qualsivoglia domanda, pretesa ed obbligo ex adverso, IN OGNI CASO: con vittoria delle spese di lite, di ogni fase e grado del giudizio o compensazione delle spese di lite di entrambi i gradi”.
PER AZIENDA DEI SERVIZI ALLA PERSONA:
“Nel merito, respingere integralmente l'appello perché infondato in fatto ed in diritto e per l'effetto confermare la sentenza del Tribunale di Milano, sezione lavoro, n. 4047/2024, pubblicata il 21 ottobre 2024. Con vittoria di spese e compensi professionali, ivi incluso il rimborso forfettario nella misura di legge”.
PER : CP_2
[2] “pronunciarsi sulla fondatezza o meno della domanda appellante per i riflessi sulla regolarizzazione assicurativa previdenziale, accertando - nel caso di accoglimento - la relativa retribuzione imponibile;
spese, diritti ed onorari di causa interamente rifusi e posti a carico di chi ha ragione, come per legge, secondo tariffa”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Il Tribunale di Milano, Sezione Lavoro (dott.ssa Porcelli), con sentenza n. 4047/24, ha rigettato il ricorso di , proposto Parte_1 nei confronti dell' ed , per Controparte_1 CP_2 sentir accertare la illegittimità dell'obbligo vaccinale e, conseguentemente, l'illegittimità ed inefficacia della sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per il periodo compreso tra il 16-9-21 e il 31-10-22, con conseguente condanna della convenuta a corrisponderle gli stipendi ed altri emolumenti economici, legalmente e contrattualmente previsti, dovuti e non versati, detratto quanto corrisposto a titolo di assegno sociale, oltre alla regolarizzazione della posizione assistenziale e previdenziale, oltre interessi legali e rivalutazione;
la ricorrente ha chiesto, inoltre, la condanna della convenuta a corrisponderle il danno non patrimoniale sofferto per atti discriminatori, nella somma pari a € 200,00 per ogni giorno di sospensione dall'attività lavorativa, nonchè la condanna della convenuta a corrisponderle il danno non patrimoniale sofferto in conseguenza della illegittima sospensione. Il primo Giudice ha condannato la ricorrente a rifondere alle controparti le spese processuali, liquidate, a favore all' , in E 3.000,00 e, Controparte_1
a favore dell' , in E 1.000,00 oltre accessori. CP_2
In particolare, il primo Giudice ha ritenuto legittimo l'obbligo vaccinale ed ha rigettato i dubbi di incostituzionalità, richiamando le sentenze della Corte Costituzionale n. 14, 15 e 16 del 2023.
Avverso tale sentenza la SI.ra , con ricorso del 18-11-2024, ha proposto Pt_1 appello per i seguenti motivi:
1.erroneità ed illegittimità della decisione e carenza e/ omessa motivazione Il giudice di primo grado ha rigettato il ricorso di primo grado perché la ricorrente esercita la professione di operatrice sociosanitaria, pertanto, ai sensi dell'art. 4 dl. 44/2021 aveva l'obbligo di vaccinarsi stante anche che non ha documentato o comprovato la condizione ostativa di cui al comma 2 dl. 44/2021 per evitare di contagiare i pazienti fragili (cfr. pag. 2 sentenza appellata punto 1). Ad avviso dell'appellante, la sentenza impugnata in punto è errata ed illegittima ed, altresì, carente di motivazione, in quanto i vaccini anticovid-19 non sono stati studiati, nè autorizzati per la prevenzione dell'infezione SARS-COV 2, né per la prevenzione della malattia covid-19, come dimostrano in modo ineccepibile le seguenti prove documentali, che, a sua volta, dimostrano l'illegittimità dell'obbligo vaccinale di cui all'art. 4 dl. 44/2024. A tal fine, l'appellante richiama 2 documenti che proverebbero come i vaccini de quibus non avevano l'efficacia preventiva dichiarata e, in particolare, A) gli esiti della CTU riportata nella sentenza emessa dal Tribunale di Velletri -sezione lavoro- n. 1493/2024 pubblicata in data 24.10.2024; B) documento dell'EMA
[3] datato 18.10.2023 (doc. 13-14 fascicolo primo grado) in risposta all'interrogazione scritta europarlamentare del 29.09.2023.
2. omessa motivazione Il giudice di primo grado nel ritenere erroneamente “sicuri ed efficaci” i vaccini anticovid-19, si è limitato a richiamare le sentenze del ConSIlio di Stato e della Corte Costituzionale, omettendo di analizzare e motivare in ordine ai documenti ed alle documentazioni giuridiche agli atti, prodotti dalla ricorrente, al fine di provare documentalmente l'illegittimità dell'obbligo vaccinale de quo per mancanza dei requisiti di efficacia e sicurezza dichiarati. L'appellante fa presente che gran parte degli studi scientifici agli atti (cfr. doc. 6 appello) sono successivi alla decisione del ConSIlio di Stato e della Corte Costituzionale ed espongono dati e questioni tecnico-scientifiche rilevanti e contrarie a quelle agli atti delle corti precedenti;
pertanto, anche per tale ragione il giudice di primo grado avrebbe dovuto esaminarli al fine del decidere. In particolare, l'appellante, fa riferimento ai documenti redatti dalla (doc 15) e CP_3 dagli studi indipendenti (doc 6).
3. omessa motivazione Il giudice di primo grado non ha analizzato, né motivato in ordine alla documentazione prodotta agli atti attestanti le criticità dei dati ufficiali dichiarati relativi alle reazioni avverse e decessi conseguenti alla somministrazione dei vaccini. Tali documenti riguardano l'esistenza di un doppio registro-dati presso il VAERS ed i dati DATI EMA E AIFA relativi alle reazioni avverse e decessi (doc 39 e 15).
4. omessa e carente motivazione Il giudice di primo grado, nel rigettare il ricorso, erroneamente ha ritenuto che le censure mosse dalla ricorrente riguardo l'illegittimità dell'obbligo vaccinale, alla luce degli studi scientifici prodotti in primo grado, per violazione della l. 219/2017 in materia di consenso informato, della normativa europea, internazionale e costituzionale, in particolare l'art. 32 costit., sarebbero state affrontate, superate ed escluse dalla sentenza n. 7045/2021 del ConSIlio di Stato e dalle sentenze n. 14-15-16/2023 della Corte Costituzionale. Il giudice di primo grado ha disatteso completamente, senza peraltro motivare, tutte le argomentazioni giuridiche esposte agli atti del fascicolo, in ordine alle criticità contenute nella sentenza n. 7045/2021 del ConSIlio di Stato e nelle sentenze n. 14-15-16 72023 della Corte Costituzionale, limitandosi a richiamare tali sentenze con un'operazione “taglia-incolla” a giustificazione del rigetto del ricorso.
5. omessa e/o carente motivazione della sentenza di primo grado riguardo al danno patrimoniale e danno non patrimoniale Il giudice di primo grado ha rigettato le domande economiche e risarcitorie della ricorrente richiamando ancora una volta le sentenze della Corte Costituzionale che giustifica la mancata corresponsione della retribuzione quale conseguenza
[4] della normativa emergenziale (dl 44/2021) ed, altresì, dell'art. 1463 c.c. ed art. 20 d.lgs 81/2008. Si rammenta che la ricorrente è stata sospesa ai sensi dell'art. 4 dl. 44/2021, dal 16.09.2021 sino al 31.10.2022, durante il quale non ha percepito le retribuzioni, né ogni altro emolumento economico connesso al rapporto di lavoro e non ha beneficiato dei contributi previdenziali ed assistenziali di legge. Gli assegni sociali riconosciuti dal TAR Lombardia-MI, con provvedimento 000650/2022 del 13.06.2022, sono stati corrisposti dal datore di lavoro alla ricorrente-lavoratrice nell'importo mensile netto di euro 468,11, per il periodo dal 16.09.2021 al 30.10.2022, salvo il mese di agosto 2022, non pagato. Si deve evidenziare che l' ha calcolato che l'assegno sociale fosse pari ad euro CP_2
503,27, pertanto, il datore di lavoro ha corrisposto la minor somma mensile di euro 468,11, a titolo di assegno sociale, che legittima la ricorrente a chiedere di operare le conseguenti compensazioni tra le posizioni dare-avere delle parti, nell'eventualità di accoglimento delle domande della medesima. Risulta pacifico, attesa l'illegittimità dell'obbligo vaccinale de quo, il diritto della ricorrente a vedersi riconoscere le retribuzioni ed ogni altro emolumento economico legalmente e contrattualmente previsto maturati durante la sospensione dal lavoro ed, altresì, ed i contributi previdenziali ed assistenziali di legge.
6. omessa e/o carente motivazione in punto di accoglimento della domanda riconvenzionale avanzata dalla appellata e condanna alle spese di lite La statuizione – ad avviso dell'appellante – sarebbe errata, ingiusta ed illegittima in quanto per tutte le motivazioni su esposte l'obbligo vaccinale de quo è illegittimo.
7. ISTANZA DI SOSPENSIONE dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata. In punto di condanna alla restituzione degli assegni familiari percepiti dalla ricorrente e condanna alle spese di lite Il giudice di primo grado, in accoglimento della domanda riconvenzionale avanzata dalla parte resistente, ha condannato la ricorrente a restituire le somme percepite a titolo di assegni alimentari riconosciuti dal TAR Lombardia con ordinanza cautelare in data 08.06.2022 pari ad euro 468,11 netti, in quanto con sentenza n. 77/2024 pubblicata il 15.01.2024 il TAR di Milano ha dichiarato inammissibile il ricorso per difetto di giurisdizione. In primo luogo, l'appellante evidenzia che tutte le ragioni su esposte dimostrano la fondatezza delle domande avanzate dalla ricorrente-appellante e l'ingiustizia ed erroneità della sentenza di primo grado anche sotto questo profilo. In secondo luogo, l'appellante contesta l'omessa motivazione della sentenza di primo grado in punto di accoglimento della domanda riconvenzionale avanzata dalla resistente, essendosi il giudicante limitato a richiamare la sentenza di inammissibilità del TAR. In ogni caso, l'appellante evidenzia che i vari Tribunali italiani che hanno deciso cause aventi la medesima causa petendi e petitum di quella esaminata dal giudice
[5] di primo grado, in caso di rigetto del ricorso, hanno sentenziato la compensazione delle spese di lite, adducendo spesso come motivazione la complessità e la novità della questione, così formando un vero e proprio orientamento maggioritario di merito in punto.
Con memoria del 20-1-2025 si è costituita l' Controparte_1
chiedendo il rigetto dell'appello siccome infondato.
[...]
Con memoria del 24-1-2025 si è costituito l' , chiedendo alla Corte di CP_2 pronunciarsi sulla fondatezza o meno della domanda dell'appellante per i riflessi sulla regolarizzazione assicurativa previdenziale, accertando - nel caso di accoglimento - la relativa retribuzione imponibile;
spese, diritti ed onorari di causa interamente rifusi e posti a carico di chi ha ragione, come per legge, secondo tariffa.
All'udienza di discussione, dopo aver tentato la conciliazione con esito negativo, la causa è stata decisa come da dispositivo in calce.
MOTIVI DELLA DECISIONE L'appello è parzialmente infondato per tutte le ragioni di seguito precisate. In primo luogo, occorre segnalare che le questioni oggetto di causa sono state affrontate e decise da questa Corte in analoghe controversie (vedi, ex plurimis, sentenza n. 1146/24 (rel. Casella), le cui motivazioni devono intendersi qui di seguito ritrascritte, non essendovi ragionevoli motivi che inducano questo Collegio a discostarsi dalle condivisibili conclusioni assunte nei consolidati precedenti.
Nel merito, si devono innanzitutto richiamare le due sentenze, depositate il 9 febbraio 2023 (n. 14/2023 e n. 15/2023), con le quali la Corte Costituzionale ha ritenuto non irragionevoli, né sproporzionate, le principali scelte adottate in periodo pandemico dal legislatore in merito ai vaccini. In particolare, sono state dichiarate non fondate le questioni di costituzionalità che erano state proposte quanto ai seguenti aspetti: i) obbligo vaccinale (temporaneo) del personale sanitario;
ii) esclusione, in caso di inadempimento dell'obbligo vaccinale e per il tempo della sospensione, della corresponsione di un assegno a carico del datore di lavoro per chi sia stato sospeso, e ciò, sia per il personale sanitario che per il personale scolastico;
iii) mancata esclusione della necessità di prestare il consenso informato alla vaccinazione. Le ricche motivazioni delle due sentenze si segnalano per una serie di ragioni, in buona parte relative al bilanciamento fra i diversi valori costituzionali. In particolare, le sentenze si sono incentrate sull'equilibrio da raggiungere fra la libertà di cura e la dimensione collettiva della salute, entrambe menzionate e garantite dall'art. 32 della Costituzione.
[6] Così individuati i principi applicabili alla specie, il primo motivo di appello dev'essere respinto, alla luce dei principi enunciati dalla Corte Costituzionale nelle citate sentenze nn. 14 e 15 del 2023 (che hanno integralmente respinto le plurime questioni di legittimità costituzionale sollevate in relazione alle disposizioni di legge sopra esaminate), correttamente richiamati ed applicati dal giudice di prime cure. In sintesi, la Corte costituzionale – richiamata la propria giurisprudenza in materia di vaccinazioni obbligatorie e ribadito che il contemperamento del diritto alla salute del singolo (comprensivo del profilo negativo di non essere assoggettato a trattamenti sanitari non richiesti o non accettati) con l'interesse della collettività costituisce il contenuto proprio dell'art. 32 Cost. e rappresenta una specifica concretizzazione dei doveri di solidarietà di cui all'art. 2 Cost., nella quale si manifesta la base della convivenza sociale normativamente prefigurata dal Costituente - ha evidenziato innanzitutto che le misure approntate dal legislatore non possono, nel caso di specie, non essere valutate tenendo conto della situazione determinata da un'emergenza sanitaria dai tratti del tutto peculiari, valutata dall'OMS, in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale, come “pandemia”. Ha poi rilevato che l'imposizione dell'obbligo vaccinale, gradualmente introdotta dal legislatore, si è fondata su conoscenze medico-scientifiche ed evidenze sperimentali e che, alla luce dei dati scientifici a disposizione, tale decisione “non può […] reputarsi irragionevole, in quanto è sorretta dalle indicazioni delle competenti Autorità nazionali e sovranazionali alla luce della gravità della situazione che tale vaccinazione era destinata ad affrontare” (cfr. sentenza n. 15/2023 paragrafo 11.1). In particolare, la Consulta ha affermato che “gli stessi dati esposti nei rapporti Con dell' menzionati nell'ordinanza di rimessione, lungi dall'evidenziare la inutilità dei vaccini, dimostrano come, soprattutto nella fase iniziale della campagna di vaccinazione, l'efficacia del vaccino - intesa quale riduzione percentuale del rischio rispetto ai non vaccinati - sia stata altamente SInificativa tanto nel prevenire l'infezione da SARS-CoV-2, quanto nell'evitare casi di malattia severa;
e come tale efficacia sia aumentata in rapporto al completamento del ciclo vaccinale. «[I]n presenza di un virus respiratorio altamente contagioso, diffuso in modo ubiquo nel mondo, e che può venire contratto da chiunque (sentenza n. 127 del 2022)», la decisione del legislatore di introdurre l'obbligo vaccinale in esame (nei limiti soggettivi e temporali di cui si è detto) non può, dunque, reputarsi irragionevole, in quanto è sorretta dalle indicazioni delle competenti Autorità nazionali e sovranazionali alla luce della gravità della situazione che tale vaccinazione era destinata ad affrontare. La scelta si è rivelata, altresì, ragionevolmente correlata al fine perseguito di ridurre la circolazione del virus attraverso la somministrazione dei vaccini. La stessa circostanza, evidenziata dal rimettente, che il Ministero della salute abbia dichiarato «tassativamente falsa l'affermazione secondo cui se ho fatto il vaccino
contro
SARS-CoV-2 e anche il richiamo con la terza dose non posso
[7] ammalarmi di Covid-19 e non posso trasmettere l'infezione agli altri», non vale ad inficiare la scelta operata dal legislatore di prescrivere, per le diverse categorie degli operatori sanitari, l'obbligo vaccinale, ma solo a rendere consapevoli i soggetti vaccinati della inevitabile impossibilità di restare del tutto immuni dalla malattia e, ancora prima, dal contagio. Invero, l'affermazione che un vaccino sia efficace solo se esso produca una immunizzazione pari al 100 per cento delle somministrazioni, da un lato, non può ritenersi sorretta da un'adeguata dimostrazione scientifica;
dall'altro, non esclude affatto che, in una situazione caratterizzata da una rapidissima circolazione del virus, i vaccini fossero idonei a determinare una SInificativa riduzione di quella circolazione, con ricadute tanto più apprezzabili in ambienti o in luoghi destinati ad ospitare persone fragili o, comunque, bisognose di assistenza. Con Come osservato dall' , «anche se l'efficacia vaccinale non è pari al 100 per cento (come del resto per tutti gli altri vaccini), l'elevata circolazione del virus SARS CoV- 2 rende comunque rilevante la quota di casi prevenibile mediante la somministrazione dei vaccini» (sul punto, e più in generale sui dati medico- scientifici a disposizione del legislatore, si veda anche la sentenza n. 14 del 2023, punti 10 e seguenti). In base a tali considerazioni, l'imposizione di un obbligo vaccinale selettivo, come condizione di idoneità per l'espletamento di attività che espongono gli operatori ad un potenziale rischio di contagio, e dunque a tutela della salute dei terzi e della collettività, si connota quale misura sufficientemente validata sul piano scientifico”. La Corte Costituzionale ha altresì evidenziato come “le autorità scientifiche attestino concordemente la sicurezza dei vaccini per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 oggetto di CMA e la loro efficacia nella riduzione della circolazione del virus (come emerge dalla diminuzione del numero dei contagi, nonché del numero di casi ricoverati, in area medica e in terapia intensiva, e dall'entità dei decessi associati al SARS-CoV-2 relativi al periodo che parte dall'inizio della campagna di vaccinazione di massa risalente a marzo-aprile 2021)” (cfr. sentenza n. 14/2023 paragrafo 11). La Corte ha escluso che potesse rappresentare idonea alternativa al vaccino la previsione dell'obbligo di sottoporsi, con elevata frequenza, a test diagnostici dell'infezione da Sars-Cov-2. Tale soluzione, infatti, avrebbe avuto, tra l'altro, costi insostenibili e avrebbe comportato uno sforzo difficilmente tollerabile per il sistema sanitario, atteso che la gestione dei tamponi grava interamente sul servizio sanitario nazionale. La Corte è così giunta alla conclusione che “appare evidente […] in coerenza con il dato medico-scientifico che attesta la piena efficacia del vaccino e l'idoneità dell'obbligo vaccinale rispetto allo scopo di ridurre la circolazione del virus, la non irragionevolezza del ricorso ad esso, «[a] fronte di “un virus respiratorio altamente contagioso, diffuso in modo ubiquo nel mondo, e che può venire contratto da
[8] chiunque” (sentenza n. 127 del 2022)» (sentenza n. 171 del 2022), caratterizzato da rapidità e imprevedibilità del contagio” (cfr. sentenza n. 14/2023 paragrafo 11). Le disposizioni di legge censurate, in altri termini, “hanno operato un contemperamento del diritto alla libertà di cura del singolo con il coesistente e reciproco diritto degli altri e con l'interesse della collettività” (cfr. sentenza n. 15/2023 paragrafo 11.2). Sul punto, la Corte ha ritenuto che “si è trattato di decisione idonea allo scopo che il legislatore si era prefisso, in quanto l'obbligo vaccinale per gli operatori sanitari ha consentito di perseguire, oltre che la tutela della salute di una delle categorie più esposte al contagio, «il duplice scopo di proteggere quanti entrano con loro in contatto e di evitare l'interruzione di servizi essenziali per la collettività» (sentenza n. 268 del 2017). In particolare, era necessario assumere iniziative che, nel loro complesso, consentissero di proteggere la salute dei singoli e, ad un tempo, di porre le strutture sanitarie al riparo dal rischio di non poter svolgere la propria insostituibile funzione per la mancanza di operatori sanitari. In proposito, è agevole rilevare che il contagio subito dal personale sanitario ha ricadute non solo sulla salute dei singoli, potendo dallo stesso derivare la compromissione del funzionamento del servizio sanitario nazionale in un periodo in cui, come visto, era indispensabile poter su di esso fare affidamento per assicurare cure adeguate ad una imprevedibile quantità di malati”. La decisione del legislatore è stata, inoltre, giudicata non sproporzionata, atteso che la conseguenza del mancato adempimento dell'obbligo vaccinale non ha la natura e gli effetti di una sanzione, non eccede quanto necessario per il raggiungimento degli scopi pubblici di riduzione della circolazione del virus, è stato costantemente modulato in base all'andamento della situazione sanitaria e si rivela altresì idoneo e necessario a questo stesso fine. Né, ad avviso della Consulta, può ritenersi che il legislatore, nel bilanciamento dei valori sottesi agli artt. 4, 32 e 35 Cost., abbia trascurato il rispetto dei principi di eguaglianza e di ragionevolezza, atteso che “il diritto fondamentale al lavoro, garantito nei principi enunciati dagli artt. 4 e 35 Cost., avuto riguardo al dipendente che abbia scelto di non adempiere all'obbligo vaccinale, nell'esercizio della libertà di autodeterminazione individuale attinente alle decisioni inerenti alle cure sanitarie, tutelata dall'art. 32 Cost., non implica necessariamente il diritto di svolgere l'attività lavorativa ove la stessa costituisca fattore di rischio per la tutela della salute pubblica e per il mantenimento di adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione delle prestazioni di cura e assistenza” (cfr. sentenza n. 15/2023 paragrafo 12.2). Deve altresì considerarsi, a tale riguardo, che “la situazione di temporanea impossibilità della prestazione lavorativa in cui si viene a trovare il dipendente che non abbia adempiuto all'obbligo vaccinale deriva pur sempre da una scelta individuale di quest'ultimo e non da un fatto oggettivo. Nondimeno il legislatore, proprio nel rispetto della eventuale scelta del lavoratore di non attenersi all'obbligo vaccinale, si è limitato a prevedere la sospensione del rapporto di lavoro,
[9] disciplinando la fattispecie alla stregua di una impossibilità temporanea non imputabile. Di conseguenza, poiché la prestazione offerta dal lavoratore che non si è sottoposto all'obbligo vaccinale non è conforme al contratto, come integrato dalla legge, è certamente giustificato il rifiuto della stessa da parte del datore di lavoro e lo stato di quiescenza in cui entra l'intero rapporto è semplicemente un mezzo per la conservazione dell'equilibrio giuridico-economico del contratto” (cfr. sentenza n. 15/2023 paragrafo 13.5). Il Collegio ritiene pertanto che i richiamati principi enunciati dalla Corte Costituzionale forniscano piena ed esaustiva risposta ai dubbi di legittimità costituzionale e di contrarietà al diritto eurounitario del complesso normativo in esame, formulati da parte appellante, e confutino efficacemente gli argomenti spesi nei primi motivi di gravame, che devono essere, quindi, respinti.
Le argomentazioni che precedono conducono altresì al rigetto degli ulteriori motivi di appello. Come sopra evidenziato, l'imposizione di un obbligo vaccinale selettivo si connota quale misura sufficientemente validata sul piano scientifico, idonea a tutelare la salute dei lavoratori esposti ad un potenziale rischio di contagio. Attraverso tale misura, prevista da una specifica disposizione di rango primario, le istituzioni scolastiche hanno ottemperato al disposto dell'art. 2087 c.c., assolvendo il proprio obbligo di garantire la sicurezza dell'ambiente di lavoro. Contrariamente alla tesi di parte appellante, non costituiva misura di sicurezza eSIibile l'imposizione a tutti i lavoratori, indipendentemente dallo stato vaccinale, di presentare prova della propria negatività al virus mediante test diagnostici da effettuarsi con frequenza di 48-72 ore, trattandosi di misura insostenibile dal punto di vista economico ed organizzativo (atteso che la gestione dei tamponi gravava interamente sul servizio sanitario nazionale) e comunque inidonea a garantire una SInificativa riduzione dei rischi di contagio, tenuto anche conto che l'esito del test non è immediatamente disponibile rispetto al momento della sua effettuazione e, pertanto, esso può essere superato da un contagio nel frattempo sopravvenuto, con conseguente rischio della presenza sul luogo di lavoro di soggetti inconsapevolmente contagiati pur se muniti di test negativo al virus. Va respinta anche la censura con cui l'appellante sostiene la falsità di tutti i dati divulgati dall' a conforto dell'asserita diffusione della Controparte_5 pandemia, con la conseguenza che sarebbero falsi, a cascata, i dati del numero più elevato di ricoveri dei non vaccinati negli ospedali e nelle terapie intensive, del maggior numero di decessi dei non vaccinati, della prevenzione dal rischio di malattia Covid-19 da parte dei vaccini, del favorevole rapporto rischi/benefici dei vaccini. Ne deriverebbe, in ultima analisi, che anche la Corte costituzionale sarebbe incorsa in un “abnorme travisamento dei fatti”, avendo posto a fondamento dei propri pronunciamenti dati medico-scientifici e statistici inattendibili.
[10] A fondamento della propria tesi parte appellante non fornisce dati scientifici validati da organismi sanitari nazionali o internazionali, ma si limita ad affermare, in modo peraltro non sempre chiaro ed intellegibile, presunte criticità nella raccolta dei dati medico-scientifico-statistici, che investirebbero una pluralità di profili, dall'utilizzo alterato dei test in vitro diagnostici, al rilevamento del virus Sars-Cov-2 nelle diverse fasi della sua diffusione. Le criticità denunciate sembrano suggerire, in sintesi, una sostanziale inattendibilità dei dati relativi alla diffusione del virus e della malattia Covid-19, in quanto raccolti da soggetti privati e recepiti acriticamente dagli organismi sanitari pubblici;
esse, tuttavia, non individuano, né dimostrano, elementi specifici e puntuali idonei a falsificare tali dati. Tanto meno le asserite criticità nella raccolta dei dati inficiano le evidenze scientifiche in punto di efficacia e sicurezza dei vaccini, accertata dalle autorità Con sanitarie nazionali e internazionali (tra cui OMS, EMA, , AIFA e Ministero della Salute) all'esito di sperimentazioni, di studi validati dalla comunità scientifica e dell'iter di autorizzazione all'immissione in commercio. Non si vede, pertanto, come le lamentate criticità possano riverberarsi sulla normativa inerente agli obblighi vaccinali, minandone ragionevolezza e legittimità. Come evidenziato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 14/2023, ciò che occorre vagliare al riguardo è se “il legislatore – utilizzando il dato medico- scientifico posto a disposizione dalle autorità di settore – si sia mantenuto in un'area di “attendibilità scientifica” e se abbia assunto una decisione non irragionevole nonché idonea e non sproporzionata rispetto alla finalità perseguita”. I dati scientifici forniti dalle autorità di settore – precisa la Consulta - non possono
“essere sostituiti con dati provenienti da fonti diverse, ancorché riferibili a “esperti” del settore” ed è proprio sui dati forniti dalle autorità di settore “che si è basata la scelta politica del legislatore;
legislatore che altrimenti, anziché alle autorità istituzionali, avrebbe dovuto affidarsi a “esperti” non è dato vedere con quali criteri scelti”. Da tutto ciò deriva l'infondatezza del motivo scrutinato. Infine, il rigetto, da parte del Tribunale, della domanda di pagamento delle retribuzioni durante il periodo di sospensione è pienamente conforme al disposto dell'art. 4, comma 8, d.l. 1° aprile 2021 n. 44, convertito in legge 28 maggio 2021 n. 76, che esclude espressamente che al lavoratore sospeso spettino la retribuzione o qualsivoglia emolumento (“per il periodo di sospensione […] non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato”). La disposizione è coerente con il meccanismo introdotto dall'art. 4 cit.: l'inosservanza dell'obbligo vaccinale determina la sopravvenuta e temporanea impossibilità per il dipendente di svolgere le proprie mansioni, sicché, pur essendo formalmente in essere il rapporto, è carente medio tempore la sussistenza del sinallagma funzionale del contratto e non è, quindi, dovuto il trattamento retributivo.
[11] Ciò a maggior ragione se si considera che, come già evidenziato, la situazione di temporanea impossibilità della prestazione lavorativa in cui si viene a trovare il dipendente che non abbia adempiuto all'obbligo vaccinale deriva pur sempre da una scelta individuale di quest'ultimo e non da un fatto oggettivo. Infondata è pure la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale per asserita discriminazione, anch'essa respinta dal giudice di prime cure. L'infondatezza della pretesa deriva innanzitutto dalla legittimità del provvedimento di sospensione, come tale inidoneo a cagionare un danno ingiusto (contra ius). A ciò si aggiunga che le allegazioni in fatto a fondamento della stessa sono del tutto carenti e generiche. La lacunosità del quadro assertivo esclude che da esso possano ricavarsi “elementi di fatto, desunti anche da dati di carattere statistico, dai quali si può presumere l'esistenza di atti, patti o comportamenti discriminatori”, idonei a determinare l'alleggerimento dell'onere della prova a carico del soggetto che lamenta la discriminazione e a porre l'onere della prova dell'insussistenza della discriminazione a carico della controparte, secondo il meccanismo delineato dall'art. 28 d.lgs. 1 settembre 2011 n. 150. In assenza di qualsivoglia elemento a sostegno della lamentata discriminazione la pretesa risarcitoria si rivela infondata, con conseguente rigetto del motivo esaminato. Va respinto anche il motivo attinente al rigetto della domanda di corresponsione dell'assegno alimentare. La statuizione di rigetto del primo giudice merita conforma, alla luce del richiamato art. 4 ter, comma 3, d.l. 1° aprile 2021 n. 44, convertito in legge 28 maggio 2021 n. 76. La Corte Costituzionale ha giudicato infondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate nei confronti di tale norma, nella parte in cui esclude l'erogazione dell'assegno alimentare al personale sospeso dal servizio per inadempimento dell'obbligo vaccinale, sulla base dei seguenti argomenti: “nel meccanismo degli artt. 4, 4-bis e 4-ter del d.l. n. 44 del 2021, come convertito, e sue successive modifiche, la mancata sottoposizione a vaccinazione ha determinato la sopravvenuta e temporanea impossibilità per il dipendente di svolgere le proprie mansioni, e la sospensione del medesimo lavoratore ha rappresentato per il datore di lavoro l'adempimento di un obbligo nominato di sicurezza, inserito nel sinallagma contrattuale. L'effetto stabilito dalle norme censurate, secondo cui al lavoratore che decida di non sottoporsi alla vaccinazione non sono dovuti, nel periodo di sospensione, «la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati», giustifica, pertanto, anche la non erogazione al lavoratore sospeso di un assegno alimentare (in misura non superiore alla metà dello stipendio, come, ad esempio, previsto per gli impiegati civili dello Stato dall'art. 82 del d.P.R. n. 3 del 1957, e in altri casi dalla contrattazione collettiva), considerando che il lavoratore decide di non vaccinarsi per una libera scelta, in ogni momento rivedibile.
[12] In sostanza, poiché nel periodo di sospensione del dipendente non vaccinato, pur essendo formalmente in essere il rapporto, è carente medio tempore la sussistenza del sinallagma funzionale del contratto, la negazione altresì del diritto all'erogazione di un assegno alimentare in favore del lavoratore inadempiente all'obbligo vaccinale, che i rimettenti riconducono all'applicazione delle norme censurate, si giustifica quale conseguenza del principio generale di corrispettività, essendo il diritto alla retribuzione, come ad ogni altro compenso o emolumento, comunque collegato alla prestazione lavorativa, eccetto i casi in cui, mancando la prestazione lavorativa in conseguenza di un illegittimo rifiuto del datore di lavoro, l'obbligazione retributiva sia comunque da quest'ultimo dovuta. L'interpretazione delle disposizioni in esame prescelta dai rimettenti valorizza la portata onnicomprensiva del riferimento testuale a ogni emolumento, inteso come ogni entrata o beneficio che trovi causa nel rapporto di lavoro, tale perciò da escludere altresì il diritto all'assegno alimentare del lavoratore non vaccinato. Questa interpretazione non può comunque dirsi costituzionalmente illegittima con riguardo al diverso trattamento riservato alle situazioni del lavoratore del quale sia stata disposta la sospensione dal servizio a seguito della sottoposizione a procedimento penale o disciplinare, in base all'art. 82 del d.P.R. n. 3 del 1957 o al sopravvenuto contratto collettivo di comparto, come stabilito dall'art. 59 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'articolo 2 della L. 23 ottobre 1992, n. 421) e poi dall'art. 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche). La disciplina dell'assegno alimentare invocata nelle ordinanze di rimessione, quale fattispecie cui raffrontare le norme censurate per verificarne la ragionevolezza, configura la sospensione come misura provvisoria, priva di carattere sanzionatorio e piuttosto disposta cautelarmente nell'interesse pubblico (ordinanze n. 541 e n. 258 del 1988), destinata ad essere travolta dall'esaurimento dei paralleli procedimenti, il che rende improponibile la comparazione. Invero, la scelta del legislatore di equiparare quei determinati periodi di inattività lavorativa alla prestazione effettiva trova lì giustificazione nella eSIenza sociale di sostegno temporaneo del lavoratore per il tempo occorrente alla definizione dei relativi giudizi e alla verifica della sua effettiva responsabilità, ancora non accertata. Se, quindi, in tali casi, il riconoscimento dell'assegno alimentare si giustifica alla luce della necessità di assicurare al lavoratore un sostegno allorquando la temporanea impossibilità della prestazione sia determinata da una rinuncia unilaterale del datore di lavoro ad avvalersene e da atti o comportamenti che richiedono di essere accertati in vista della prosecuzione del rapporto, ben diverso è il caso in cui, per il fatto di non aver adempiuto all'obbligo vaccinale, è il lavoratore che decide di sottrarsi unilateralmente alle condizioni di sicurezza che rendono la sua prestazione lavorativa, nei termini anzidetti, legittimamente esercitabile.
[13] I rimettenti fanno leva, altrimenti, sull'argomento che l'assegno alimentare, concesso ai sensi dell'art. 82 del d.P.R. n. 3 del 1957 o previsto dalla contrattazione collettiva, secondo diffusa interpretazione giurisprudenziale, non ha natura retributiva, ma assistenziale, in quanto non rappresenta il corrispettivo dell'attività lavorativa svolta, ma trova fondamento nell'assicurazione delle eSIenze di vita di colui che risulta comunque medio tempore dipendente. Avendo l'assegno alimentare lo scopo di fornire una fonte di reddito al dipendente pubblico e alla sua famiglia, di carattere temporaneo, in quanto limitato al periodo di efficacia della sospensione dal servizio, si reputa dai giudici a quibus che la relativa corresponsione spetti ope legis e indipendentemente dalla sua specifica previsione nel provvedimento di sospensione. In tale prospettiva, l'assegno alimentare in favore dell'impiegato sospeso costituirebbe un diritto soggettivo di automatica applicazione, nonostante la temporanea interruzione del termine sinallagmatico dello svolgimento della prestazione da parte del lavoratore. Anche muovendo da tale premessa interpretativa, tuttavia, rimane smentita la conclusione che configuri quale soluzione costituzionalmente obbligata l'accollo al datore di lavoro della erogazione solidaristica, in favore del lavoratore che non abbia inteso vaccinarsi e che sia perciò solo temporaneamente inidoneo allo svolgimento della propria attività lavorativa, di una provvidenza di natura assistenziale, esulante dai diritti di lavoro, atta a garantire la soddisfazione delle eSIenze di vita del dipendente e della sua famiglia. Posto cioè che l'erogazione dell'assegno alimentare rappresenta per il datore di lavoro un costo netto, senza corrispettivo, non è irragionevole che il legislatore ne faccia a lui carico quando l'evento impeditivo della prestazione lavorativa abbia carattere oggettivo, e non anche quando l'evento stesso rifletta invece una scelta – pur legittima – del prestatore d'opera” (sentenza n. 15/2023). Non coglie nel segno, ad avviso del Collegio, l'argomento speso da parte appellante, secondo cui la locuzione “altro compenso od emolumento comunque denominato” contenuta nell'art. 4 ter, comma 3, d.l. 1° aprile 2021 n. 44, convertito in legge 28 maggio 2021 n. 76, non comprenderebbe l'assegno alimentare, in quanto istituto di natura solidaristico-assistenziale. L'ampiezza della previsione normativa induce univocamente a ritenere che essa abbia carattere omnicomprensivo ed includa, pertanto, anche l'assegno alimentare, che costituisce un emolumento erogato in assenza di prestazione lavorativa, senza che a ciò sia di ostacolo la dedotta natura assistenziale dello stesso.
Le somme corrisposte dall'Azienda alla lavoratrice in esecuzione dell'Ordinanza del TAR, poi, riformata, non erano dovute e, per l'effetto, dovranno essere restituite dalla SI.ra ai sensi dell'art. 2033 cod. civ., come disposto dal Tribunale. Pt_1
Sul punto, occorre richiamare, oltre a quanto statuito dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 15/2023 circa l'inesistenza dell'obbligo per il datore di lavoro di riconoscere al lavoratore sospeso per inosservanza dell'obbligo vaccinale l'assegno alimentare, la recente giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione che ha
[14] escluso l'obbligo per il datore di lavoro di riconoscere al lavoratore sospeso qualsiasi altra forma di sostegno economico. In particolare, la Suprema Corte (Cass. sez. lavoro, sent. n. 12211/2024) ha evidenziato, che, “una volta venuto meno, in relazione alle categorie sottoposte all'obbligo vaccinale, il dovere datoriale di repechage, il rifiuto della prestazione offerta dal lavoratore non vaccinato non integra mora credendi, perché fondato sulla carenza di un requisito essenziale di carattere sanitario per lo svolgimento della prestazione stessa e ciò giustifica anche la sospensione dell'obbligo retributivo e la mancata previsione dell'assegno alimentare perché, se il riconoscimento di quest'ultimo si giustifica alla luce della necessità di assicurare al lavoratore un sostegno allorquando la temporanea impossibilità della prestazione sia determinata da una rinuncia unilaterale del datore di lavoro ad avvalersene e da atti o comportamenti che richiedono di essere accertati in vista della prosecuzione del rapporto, ben diverso è il caso in cui, per il fatto di non aver adempiuto all'obbligo vaccinale, è il lavoratore che decide di sottrarsi unilateralmente alle condizioni di sicurezza che rendono la sua prestazione lavorativa, nei termini anzidetti, legittimamente esercitabile". Dev'essere, quindi, confermato il capo della sentenza impugnato che ha condannato la lavoratrice a restituire quanto versato dall'Azienda a titolo di assegno alimentare.
Merita accoglimento solamente l'ultima censura prospettata dall'appellante in relazione al regolamento delle spese. Considerata, infatti, la novità della questione e, in particolare, la sussistenza, al momento del deposito del ricorso introduttivo del giudizio amministrativo (riassunto poi davanti il Tribunale ordinario), di un contrasto giurisprudenziale, risolto con l'intervento successivo della Corte Costituzionale, sussistono giusti motivi – considerate anche le condizioni personali delle parti – di disporre la compensazione integrale delle spese processuali di primo grado.
Persistendo le medesime ragioni, si compensano anche le spese del giudizio di secondo grado.
P.Q.M.
In parziale riforma della sentenza n. 4047/24 del Tribunale di Milano, dispone la compensazione integrale tra le parti delle spese processuali di primo grado;
conferma le restanti statuizioni di merito;
compensa tra le parti le spese di questo grado. Milano, il 10 aprile 2025
IL PRESIDENTE IL RELATORE (dott. Giovanni Picciau) (dott. Giovanni Casella)
[15]
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte d'Appello di Milano, sezione lavoro, composta da: Dott. Giovanni PICCIAU Presidente Dott.ssa Susanna MANTOVANI ConSIliera Dott. Giovanni CASELLA ConSIliere rel. ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile in grado d'appello avverso la sentenza n. 4047/24 del Tribunale di Milano, est. Dott.ssa Porcelli, discussa all'udienza collegiale del 10-4-2025 e promossa
DA
, rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1
Silvia Pini, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Legnano, Via Giuseppe Giusti, n.12
APPELLANTE
CONTRO
in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Ivan Martin Mollichella, ed elettivamente domiciliata presso la propria sede, in Milano, Via Bartolomeo d'Alviano, n. 78
E
, in persona del Controparte_2 legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Valeria Capotorti, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Milano, Via Savarè, n. 1
APPELLATI
I procuratori delle parti, come sopra costituiti, così precisavano le
CONCLUSIONI
PER L'APPELLANTE:
“Nel Merito: in via principale
-Acclarata l'erroneità/illegittimità, annullabilità dell'impugnata sentenza per tutte le causali di cui alla narrativa da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte, voglia la Corte d'Appello riformare la sentenza emessa dal tribunale di Milano- sezione lavoro- in data 19.09.2024 e comunicata via PEC in data 21.10.2024, e per l'effetto,
[1] -accertare e dichiarare, per tutti i motivi di cui alla narrativa da intendersi qui integralmente trascritti, l'illegittimità dell'obbligo vaccinale de quo e, conseguentemente dichiarare illegittima e/o inefficace e/o annullabile il provvedimento di sospensione dal lavoro e dalla retribuzione della ricorrente dal lavoro e dalla retribuzione per il periodo compreso tra il 16.09.2021 ed il 31.10.2022, previa disapplicazione nel caso concreto della norma espressa dall'art. 4 del dl. 44/2021 conv. in l. 76/2021 per violazione degli artt. 32 e 4 della costit. e degli artt. 5 e 26 della Convenzione di Oviedo e dell'art. 3 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, e, per l'effetto,
-condannare, per le causali di cui agli atti, la parte resistente, a corrispondere immediatamente alla lavoratrice-ricorrente gli stipendi ed altri emolumenti economici, legalmente e contrattualmente previsti, dovuti e non versati, operate le dovute deduzioni riguardo alle somme effettivamente corrisposte a titolo di assegno sociale, nonché le reciproche compensazioni tra le posizioni dare-avere tra le parti, durante il periodo di sospensione dal 16.09.2021 sino al 31.10.2022, oltre all' immediata regolarizzazione della posizione assistenziale e previdenziale della stessa, a decorrere dalla data delle sospensioni, all' effettiva reintegra nel posto di lavoro, oltre agli interessi legali ed alla rivalutazione monetaria;
-condannare, per le causali di cui agli atti, la parte resistente, a corrispondere il danno non patrimoniale sofferto dalla ricorrente-lavoratrice per atti discriminatori nella somma di euro 200,00 per ogni giorno di sospensione dall'attività lavorativa, a prescindere dal percepimento dell'assegno sociale, o nella diversa somma che sarà ritenuta di giustizia dal Tribunale adito, da determinarsi, anche in via equitativa, oltre agli interessi legali ed alla rivalutazione monetaria.
-condannare, per le causali di cui agli atti, la parti resistente, a corrispondere il danno non patrimoniale sofferto dalla ricorrente-lavoratrice conseguenti all'illegittima sospensione dal lavoro e dalla retribuzione, a prescindere dal percepimento dell'assegno sociale, da determinarsi, anche in via equitativa, oltre agli interessi legali ed alla rivalutazione monetaria.
- respingere la domanda proposta in via riconvenzionale dalla parte resistente e mandare assolta la parte ricorrente da qualsivoglia domanda, pretesa ed obbligo ex adverso, In via subordinata:
-Acclarata l'erroneità/illegittimità ed annullabilità dell'impugnata sentenza per tutte le causali di cui alla narrativa da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte, voglia la Corte d'Appello riformare integralmente e/o parzialmente la sentenza emessa dal tribunale di Milano-sezione lavoro- in data 19.09.2024 e comunicata via PEC in data 21.10.2024, e per l'effetto,
-accertare e dichiarare, per tutti i motivi di cui alla narrativa da intendersi qui integralmente trascritti, l'illegittimità dell'obbligo vaccinale de quo e, conseguentemente dichiarare illegittima e/o inefficace e/o annullabile il provvedimento di sospensione dal lavoro e dalla retribuzione della ricorrente dal lavoro e dalla retribuzione per il periodo compreso tra il 16.09.2021 ed il 31.10.2022, previa disapplicazione nel caso concreto della norma espressa dall'art. 4 del dl. 44/2021 conv. in l. 76/2021 per violazione degli artt. 32 e 4 della costit. e degli artt. 5 e 26 della Convenzione di Oviedo e dell'art. 3 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, , e, per l'effetto,
-condannare, per le causali di cui agli atti, la parte resistente, a corrispondere immediatamente alla lavoratrice-ricorrente gli stipendi ed altri emolumenti economici, legalmente e contrattualmente previsti, dovuti e non versati, operate le dovute deduzioni riguardo alle somme effettivamente corrisposte a titolo di assegno sociale, nonché le reciproche compensazioni tra le posizioni dare-avere tra le parti, durante il periodo di sospensione dal 16.09.2021 sino al 31.10.2022, oltre all' immediata regolarizzazione della posizione assistenziale e previdenziale della stessa, a decorrere dalla data delle sospensioni, all' effettiva reintegra nel posto di lavoro, oltre agli interessi legali ed alla rivalutazione monetaria;
-condannare, per le causali di cui agli atti, la parte resistente, a corrispondere il danno non patrimoniale sofferto dalla ricorrente-lavoratrice per atti discriminatori nella somma di euro 200,00 per ogni giorno di sospensione dall'attività lavorativa, a prescindere dal percepimento dell'assegno sociale, o nella diversa somma che sarà ritenuta di giustizia dal Tribunale adito, da determinarsi, anche in via equitativa, oltre agli interessi legali ed alla rivalutazione monetaria.
-condannare, per le causali di cui agli atti, la parti resistente, a corrispondere il danno non patrimoniale sofferto dalla ricorrente-lavoratrice conseguenti all'illegittima sospensione dal lavoro e dalla retribuzione, a prescindere dal percepimento dell'assegno sociale, da determinarsi, anche in via equitativa, oltre agli interessi legali ed alla rivalutazione monetaria.
- respingere la domanda proposta in via riconvenzionale dalla parte resistente e mandare assolta la parte ricorrente da qualsivoglia domanda, pretesa ed obbligo ex adverso, In via ulteriormente subordinata:
-acclarata l'erroneità/illegittimità dell'impugnata sentenza, per tutte le causali di cui alla narrativa da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte, voglia la Corte d'Appello riformare integralmente e/o parzialmente la sentenza emessa dal tribunale di Milano-sezione lavoro- in data 19.09.2024 e comunicata via PEC in data 21.10.2024, respingendo la domanda riconvenzionale avanzata dalla parte resistente e mandare assolta la parte ricorrente da qualsivoglia domanda, pretesa ed obbligo ex adverso, IN OGNI CASO: con vittoria delle spese di lite, di ogni fase e grado del giudizio o compensazione delle spese di lite di entrambi i gradi”.
PER AZIENDA DEI SERVIZI ALLA PERSONA:
“Nel merito, respingere integralmente l'appello perché infondato in fatto ed in diritto e per l'effetto confermare la sentenza del Tribunale di Milano, sezione lavoro, n. 4047/2024, pubblicata il 21 ottobre 2024. Con vittoria di spese e compensi professionali, ivi incluso il rimborso forfettario nella misura di legge”.
PER : CP_2
[2] “pronunciarsi sulla fondatezza o meno della domanda appellante per i riflessi sulla regolarizzazione assicurativa previdenziale, accertando - nel caso di accoglimento - la relativa retribuzione imponibile;
spese, diritti ed onorari di causa interamente rifusi e posti a carico di chi ha ragione, come per legge, secondo tariffa”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Il Tribunale di Milano, Sezione Lavoro (dott.ssa Porcelli), con sentenza n. 4047/24, ha rigettato il ricorso di , proposto Parte_1 nei confronti dell' ed , per Controparte_1 CP_2 sentir accertare la illegittimità dell'obbligo vaccinale e, conseguentemente, l'illegittimità ed inefficacia della sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per il periodo compreso tra il 16-9-21 e il 31-10-22, con conseguente condanna della convenuta a corrisponderle gli stipendi ed altri emolumenti economici, legalmente e contrattualmente previsti, dovuti e non versati, detratto quanto corrisposto a titolo di assegno sociale, oltre alla regolarizzazione della posizione assistenziale e previdenziale, oltre interessi legali e rivalutazione;
la ricorrente ha chiesto, inoltre, la condanna della convenuta a corrisponderle il danno non patrimoniale sofferto per atti discriminatori, nella somma pari a € 200,00 per ogni giorno di sospensione dall'attività lavorativa, nonchè la condanna della convenuta a corrisponderle il danno non patrimoniale sofferto in conseguenza della illegittima sospensione. Il primo Giudice ha condannato la ricorrente a rifondere alle controparti le spese processuali, liquidate, a favore all' , in E 3.000,00 e, Controparte_1
a favore dell' , in E 1.000,00 oltre accessori. CP_2
In particolare, il primo Giudice ha ritenuto legittimo l'obbligo vaccinale ed ha rigettato i dubbi di incostituzionalità, richiamando le sentenze della Corte Costituzionale n. 14, 15 e 16 del 2023.
Avverso tale sentenza la SI.ra , con ricorso del 18-11-2024, ha proposto Pt_1 appello per i seguenti motivi:
1.erroneità ed illegittimità della decisione e carenza e/ omessa motivazione Il giudice di primo grado ha rigettato il ricorso di primo grado perché la ricorrente esercita la professione di operatrice sociosanitaria, pertanto, ai sensi dell'art. 4 dl. 44/2021 aveva l'obbligo di vaccinarsi stante anche che non ha documentato o comprovato la condizione ostativa di cui al comma 2 dl. 44/2021 per evitare di contagiare i pazienti fragili (cfr. pag. 2 sentenza appellata punto 1). Ad avviso dell'appellante, la sentenza impugnata in punto è errata ed illegittima ed, altresì, carente di motivazione, in quanto i vaccini anticovid-19 non sono stati studiati, nè autorizzati per la prevenzione dell'infezione SARS-COV 2, né per la prevenzione della malattia covid-19, come dimostrano in modo ineccepibile le seguenti prove documentali, che, a sua volta, dimostrano l'illegittimità dell'obbligo vaccinale di cui all'art. 4 dl. 44/2024. A tal fine, l'appellante richiama 2 documenti che proverebbero come i vaccini de quibus non avevano l'efficacia preventiva dichiarata e, in particolare, A) gli esiti della CTU riportata nella sentenza emessa dal Tribunale di Velletri -sezione lavoro- n. 1493/2024 pubblicata in data 24.10.2024; B) documento dell'EMA
[3] datato 18.10.2023 (doc. 13-14 fascicolo primo grado) in risposta all'interrogazione scritta europarlamentare del 29.09.2023.
2. omessa motivazione Il giudice di primo grado nel ritenere erroneamente “sicuri ed efficaci” i vaccini anticovid-19, si è limitato a richiamare le sentenze del ConSIlio di Stato e della Corte Costituzionale, omettendo di analizzare e motivare in ordine ai documenti ed alle documentazioni giuridiche agli atti, prodotti dalla ricorrente, al fine di provare documentalmente l'illegittimità dell'obbligo vaccinale de quo per mancanza dei requisiti di efficacia e sicurezza dichiarati. L'appellante fa presente che gran parte degli studi scientifici agli atti (cfr. doc. 6 appello) sono successivi alla decisione del ConSIlio di Stato e della Corte Costituzionale ed espongono dati e questioni tecnico-scientifiche rilevanti e contrarie a quelle agli atti delle corti precedenti;
pertanto, anche per tale ragione il giudice di primo grado avrebbe dovuto esaminarli al fine del decidere. In particolare, l'appellante, fa riferimento ai documenti redatti dalla (doc 15) e CP_3 dagli studi indipendenti (doc 6).
3. omessa motivazione Il giudice di primo grado non ha analizzato, né motivato in ordine alla documentazione prodotta agli atti attestanti le criticità dei dati ufficiali dichiarati relativi alle reazioni avverse e decessi conseguenti alla somministrazione dei vaccini. Tali documenti riguardano l'esistenza di un doppio registro-dati presso il VAERS ed i dati DATI EMA E AIFA relativi alle reazioni avverse e decessi (doc 39 e 15).
4. omessa e carente motivazione Il giudice di primo grado, nel rigettare il ricorso, erroneamente ha ritenuto che le censure mosse dalla ricorrente riguardo l'illegittimità dell'obbligo vaccinale, alla luce degli studi scientifici prodotti in primo grado, per violazione della l. 219/2017 in materia di consenso informato, della normativa europea, internazionale e costituzionale, in particolare l'art. 32 costit., sarebbero state affrontate, superate ed escluse dalla sentenza n. 7045/2021 del ConSIlio di Stato e dalle sentenze n. 14-15-16/2023 della Corte Costituzionale. Il giudice di primo grado ha disatteso completamente, senza peraltro motivare, tutte le argomentazioni giuridiche esposte agli atti del fascicolo, in ordine alle criticità contenute nella sentenza n. 7045/2021 del ConSIlio di Stato e nelle sentenze n. 14-15-16 72023 della Corte Costituzionale, limitandosi a richiamare tali sentenze con un'operazione “taglia-incolla” a giustificazione del rigetto del ricorso.
5. omessa e/o carente motivazione della sentenza di primo grado riguardo al danno patrimoniale e danno non patrimoniale Il giudice di primo grado ha rigettato le domande economiche e risarcitorie della ricorrente richiamando ancora una volta le sentenze della Corte Costituzionale che giustifica la mancata corresponsione della retribuzione quale conseguenza
[4] della normativa emergenziale (dl 44/2021) ed, altresì, dell'art. 1463 c.c. ed art. 20 d.lgs 81/2008. Si rammenta che la ricorrente è stata sospesa ai sensi dell'art. 4 dl. 44/2021, dal 16.09.2021 sino al 31.10.2022, durante il quale non ha percepito le retribuzioni, né ogni altro emolumento economico connesso al rapporto di lavoro e non ha beneficiato dei contributi previdenziali ed assistenziali di legge. Gli assegni sociali riconosciuti dal TAR Lombardia-MI, con provvedimento 000650/2022 del 13.06.2022, sono stati corrisposti dal datore di lavoro alla ricorrente-lavoratrice nell'importo mensile netto di euro 468,11, per il periodo dal 16.09.2021 al 30.10.2022, salvo il mese di agosto 2022, non pagato. Si deve evidenziare che l' ha calcolato che l'assegno sociale fosse pari ad euro CP_2
503,27, pertanto, il datore di lavoro ha corrisposto la minor somma mensile di euro 468,11, a titolo di assegno sociale, che legittima la ricorrente a chiedere di operare le conseguenti compensazioni tra le posizioni dare-avere delle parti, nell'eventualità di accoglimento delle domande della medesima. Risulta pacifico, attesa l'illegittimità dell'obbligo vaccinale de quo, il diritto della ricorrente a vedersi riconoscere le retribuzioni ed ogni altro emolumento economico legalmente e contrattualmente previsto maturati durante la sospensione dal lavoro ed, altresì, ed i contributi previdenziali ed assistenziali di legge.
6. omessa e/o carente motivazione in punto di accoglimento della domanda riconvenzionale avanzata dalla appellata e condanna alle spese di lite La statuizione – ad avviso dell'appellante – sarebbe errata, ingiusta ed illegittima in quanto per tutte le motivazioni su esposte l'obbligo vaccinale de quo è illegittimo.
7. ISTANZA DI SOSPENSIONE dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata. In punto di condanna alla restituzione degli assegni familiari percepiti dalla ricorrente e condanna alle spese di lite Il giudice di primo grado, in accoglimento della domanda riconvenzionale avanzata dalla parte resistente, ha condannato la ricorrente a restituire le somme percepite a titolo di assegni alimentari riconosciuti dal TAR Lombardia con ordinanza cautelare in data 08.06.2022 pari ad euro 468,11 netti, in quanto con sentenza n. 77/2024 pubblicata il 15.01.2024 il TAR di Milano ha dichiarato inammissibile il ricorso per difetto di giurisdizione. In primo luogo, l'appellante evidenzia che tutte le ragioni su esposte dimostrano la fondatezza delle domande avanzate dalla ricorrente-appellante e l'ingiustizia ed erroneità della sentenza di primo grado anche sotto questo profilo. In secondo luogo, l'appellante contesta l'omessa motivazione della sentenza di primo grado in punto di accoglimento della domanda riconvenzionale avanzata dalla resistente, essendosi il giudicante limitato a richiamare la sentenza di inammissibilità del TAR. In ogni caso, l'appellante evidenzia che i vari Tribunali italiani che hanno deciso cause aventi la medesima causa petendi e petitum di quella esaminata dal giudice
[5] di primo grado, in caso di rigetto del ricorso, hanno sentenziato la compensazione delle spese di lite, adducendo spesso come motivazione la complessità e la novità della questione, così formando un vero e proprio orientamento maggioritario di merito in punto.
Con memoria del 20-1-2025 si è costituita l' Controparte_1
chiedendo il rigetto dell'appello siccome infondato.
[...]
Con memoria del 24-1-2025 si è costituito l' , chiedendo alla Corte di CP_2 pronunciarsi sulla fondatezza o meno della domanda dell'appellante per i riflessi sulla regolarizzazione assicurativa previdenziale, accertando - nel caso di accoglimento - la relativa retribuzione imponibile;
spese, diritti ed onorari di causa interamente rifusi e posti a carico di chi ha ragione, come per legge, secondo tariffa.
All'udienza di discussione, dopo aver tentato la conciliazione con esito negativo, la causa è stata decisa come da dispositivo in calce.
MOTIVI DELLA DECISIONE L'appello è parzialmente infondato per tutte le ragioni di seguito precisate. In primo luogo, occorre segnalare che le questioni oggetto di causa sono state affrontate e decise da questa Corte in analoghe controversie (vedi, ex plurimis, sentenza n. 1146/24 (rel. Casella), le cui motivazioni devono intendersi qui di seguito ritrascritte, non essendovi ragionevoli motivi che inducano questo Collegio a discostarsi dalle condivisibili conclusioni assunte nei consolidati precedenti.
Nel merito, si devono innanzitutto richiamare le due sentenze, depositate il 9 febbraio 2023 (n. 14/2023 e n. 15/2023), con le quali la Corte Costituzionale ha ritenuto non irragionevoli, né sproporzionate, le principali scelte adottate in periodo pandemico dal legislatore in merito ai vaccini. In particolare, sono state dichiarate non fondate le questioni di costituzionalità che erano state proposte quanto ai seguenti aspetti: i) obbligo vaccinale (temporaneo) del personale sanitario;
ii) esclusione, in caso di inadempimento dell'obbligo vaccinale e per il tempo della sospensione, della corresponsione di un assegno a carico del datore di lavoro per chi sia stato sospeso, e ciò, sia per il personale sanitario che per il personale scolastico;
iii) mancata esclusione della necessità di prestare il consenso informato alla vaccinazione. Le ricche motivazioni delle due sentenze si segnalano per una serie di ragioni, in buona parte relative al bilanciamento fra i diversi valori costituzionali. In particolare, le sentenze si sono incentrate sull'equilibrio da raggiungere fra la libertà di cura e la dimensione collettiva della salute, entrambe menzionate e garantite dall'art. 32 della Costituzione.
[6] Così individuati i principi applicabili alla specie, il primo motivo di appello dev'essere respinto, alla luce dei principi enunciati dalla Corte Costituzionale nelle citate sentenze nn. 14 e 15 del 2023 (che hanno integralmente respinto le plurime questioni di legittimità costituzionale sollevate in relazione alle disposizioni di legge sopra esaminate), correttamente richiamati ed applicati dal giudice di prime cure. In sintesi, la Corte costituzionale – richiamata la propria giurisprudenza in materia di vaccinazioni obbligatorie e ribadito che il contemperamento del diritto alla salute del singolo (comprensivo del profilo negativo di non essere assoggettato a trattamenti sanitari non richiesti o non accettati) con l'interesse della collettività costituisce il contenuto proprio dell'art. 32 Cost. e rappresenta una specifica concretizzazione dei doveri di solidarietà di cui all'art. 2 Cost., nella quale si manifesta la base della convivenza sociale normativamente prefigurata dal Costituente - ha evidenziato innanzitutto che le misure approntate dal legislatore non possono, nel caso di specie, non essere valutate tenendo conto della situazione determinata da un'emergenza sanitaria dai tratti del tutto peculiari, valutata dall'OMS, in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale, come “pandemia”. Ha poi rilevato che l'imposizione dell'obbligo vaccinale, gradualmente introdotta dal legislatore, si è fondata su conoscenze medico-scientifiche ed evidenze sperimentali e che, alla luce dei dati scientifici a disposizione, tale decisione “non può […] reputarsi irragionevole, in quanto è sorretta dalle indicazioni delle competenti Autorità nazionali e sovranazionali alla luce della gravità della situazione che tale vaccinazione era destinata ad affrontare” (cfr. sentenza n. 15/2023 paragrafo 11.1). In particolare, la Consulta ha affermato che “gli stessi dati esposti nei rapporti Con dell' menzionati nell'ordinanza di rimessione, lungi dall'evidenziare la inutilità dei vaccini, dimostrano come, soprattutto nella fase iniziale della campagna di vaccinazione, l'efficacia del vaccino - intesa quale riduzione percentuale del rischio rispetto ai non vaccinati - sia stata altamente SInificativa tanto nel prevenire l'infezione da SARS-CoV-2, quanto nell'evitare casi di malattia severa;
e come tale efficacia sia aumentata in rapporto al completamento del ciclo vaccinale. «[I]n presenza di un virus respiratorio altamente contagioso, diffuso in modo ubiquo nel mondo, e che può venire contratto da chiunque (sentenza n. 127 del 2022)», la decisione del legislatore di introdurre l'obbligo vaccinale in esame (nei limiti soggettivi e temporali di cui si è detto) non può, dunque, reputarsi irragionevole, in quanto è sorretta dalle indicazioni delle competenti Autorità nazionali e sovranazionali alla luce della gravità della situazione che tale vaccinazione era destinata ad affrontare. La scelta si è rivelata, altresì, ragionevolmente correlata al fine perseguito di ridurre la circolazione del virus attraverso la somministrazione dei vaccini. La stessa circostanza, evidenziata dal rimettente, che il Ministero della salute abbia dichiarato «tassativamente falsa l'affermazione secondo cui se ho fatto il vaccino
contro
SARS-CoV-2 e anche il richiamo con la terza dose non posso
[7] ammalarmi di Covid-19 e non posso trasmettere l'infezione agli altri», non vale ad inficiare la scelta operata dal legislatore di prescrivere, per le diverse categorie degli operatori sanitari, l'obbligo vaccinale, ma solo a rendere consapevoli i soggetti vaccinati della inevitabile impossibilità di restare del tutto immuni dalla malattia e, ancora prima, dal contagio. Invero, l'affermazione che un vaccino sia efficace solo se esso produca una immunizzazione pari al 100 per cento delle somministrazioni, da un lato, non può ritenersi sorretta da un'adeguata dimostrazione scientifica;
dall'altro, non esclude affatto che, in una situazione caratterizzata da una rapidissima circolazione del virus, i vaccini fossero idonei a determinare una SInificativa riduzione di quella circolazione, con ricadute tanto più apprezzabili in ambienti o in luoghi destinati ad ospitare persone fragili o, comunque, bisognose di assistenza. Con Come osservato dall' , «anche se l'efficacia vaccinale non è pari al 100 per cento (come del resto per tutti gli altri vaccini), l'elevata circolazione del virus SARS CoV- 2 rende comunque rilevante la quota di casi prevenibile mediante la somministrazione dei vaccini» (sul punto, e più in generale sui dati medico- scientifici a disposizione del legislatore, si veda anche la sentenza n. 14 del 2023, punti 10 e seguenti). In base a tali considerazioni, l'imposizione di un obbligo vaccinale selettivo, come condizione di idoneità per l'espletamento di attività che espongono gli operatori ad un potenziale rischio di contagio, e dunque a tutela della salute dei terzi e della collettività, si connota quale misura sufficientemente validata sul piano scientifico”. La Corte Costituzionale ha altresì evidenziato come “le autorità scientifiche attestino concordemente la sicurezza dei vaccini per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 oggetto di CMA e la loro efficacia nella riduzione della circolazione del virus (come emerge dalla diminuzione del numero dei contagi, nonché del numero di casi ricoverati, in area medica e in terapia intensiva, e dall'entità dei decessi associati al SARS-CoV-2 relativi al periodo che parte dall'inizio della campagna di vaccinazione di massa risalente a marzo-aprile 2021)” (cfr. sentenza n. 14/2023 paragrafo 11). La Corte ha escluso che potesse rappresentare idonea alternativa al vaccino la previsione dell'obbligo di sottoporsi, con elevata frequenza, a test diagnostici dell'infezione da Sars-Cov-2. Tale soluzione, infatti, avrebbe avuto, tra l'altro, costi insostenibili e avrebbe comportato uno sforzo difficilmente tollerabile per il sistema sanitario, atteso che la gestione dei tamponi grava interamente sul servizio sanitario nazionale. La Corte è così giunta alla conclusione che “appare evidente […] in coerenza con il dato medico-scientifico che attesta la piena efficacia del vaccino e l'idoneità dell'obbligo vaccinale rispetto allo scopo di ridurre la circolazione del virus, la non irragionevolezza del ricorso ad esso, «[a] fronte di “un virus respiratorio altamente contagioso, diffuso in modo ubiquo nel mondo, e che può venire contratto da
[8] chiunque” (sentenza n. 127 del 2022)» (sentenza n. 171 del 2022), caratterizzato da rapidità e imprevedibilità del contagio” (cfr. sentenza n. 14/2023 paragrafo 11). Le disposizioni di legge censurate, in altri termini, “hanno operato un contemperamento del diritto alla libertà di cura del singolo con il coesistente e reciproco diritto degli altri e con l'interesse della collettività” (cfr. sentenza n. 15/2023 paragrafo 11.2). Sul punto, la Corte ha ritenuto che “si è trattato di decisione idonea allo scopo che il legislatore si era prefisso, in quanto l'obbligo vaccinale per gli operatori sanitari ha consentito di perseguire, oltre che la tutela della salute di una delle categorie più esposte al contagio, «il duplice scopo di proteggere quanti entrano con loro in contatto e di evitare l'interruzione di servizi essenziali per la collettività» (sentenza n. 268 del 2017). In particolare, era necessario assumere iniziative che, nel loro complesso, consentissero di proteggere la salute dei singoli e, ad un tempo, di porre le strutture sanitarie al riparo dal rischio di non poter svolgere la propria insostituibile funzione per la mancanza di operatori sanitari. In proposito, è agevole rilevare che il contagio subito dal personale sanitario ha ricadute non solo sulla salute dei singoli, potendo dallo stesso derivare la compromissione del funzionamento del servizio sanitario nazionale in un periodo in cui, come visto, era indispensabile poter su di esso fare affidamento per assicurare cure adeguate ad una imprevedibile quantità di malati”. La decisione del legislatore è stata, inoltre, giudicata non sproporzionata, atteso che la conseguenza del mancato adempimento dell'obbligo vaccinale non ha la natura e gli effetti di una sanzione, non eccede quanto necessario per il raggiungimento degli scopi pubblici di riduzione della circolazione del virus, è stato costantemente modulato in base all'andamento della situazione sanitaria e si rivela altresì idoneo e necessario a questo stesso fine. Né, ad avviso della Consulta, può ritenersi che il legislatore, nel bilanciamento dei valori sottesi agli artt. 4, 32 e 35 Cost., abbia trascurato il rispetto dei principi di eguaglianza e di ragionevolezza, atteso che “il diritto fondamentale al lavoro, garantito nei principi enunciati dagli artt. 4 e 35 Cost., avuto riguardo al dipendente che abbia scelto di non adempiere all'obbligo vaccinale, nell'esercizio della libertà di autodeterminazione individuale attinente alle decisioni inerenti alle cure sanitarie, tutelata dall'art. 32 Cost., non implica necessariamente il diritto di svolgere l'attività lavorativa ove la stessa costituisca fattore di rischio per la tutela della salute pubblica e per il mantenimento di adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione delle prestazioni di cura e assistenza” (cfr. sentenza n. 15/2023 paragrafo 12.2). Deve altresì considerarsi, a tale riguardo, che “la situazione di temporanea impossibilità della prestazione lavorativa in cui si viene a trovare il dipendente che non abbia adempiuto all'obbligo vaccinale deriva pur sempre da una scelta individuale di quest'ultimo e non da un fatto oggettivo. Nondimeno il legislatore, proprio nel rispetto della eventuale scelta del lavoratore di non attenersi all'obbligo vaccinale, si è limitato a prevedere la sospensione del rapporto di lavoro,
[9] disciplinando la fattispecie alla stregua di una impossibilità temporanea non imputabile. Di conseguenza, poiché la prestazione offerta dal lavoratore che non si è sottoposto all'obbligo vaccinale non è conforme al contratto, come integrato dalla legge, è certamente giustificato il rifiuto della stessa da parte del datore di lavoro e lo stato di quiescenza in cui entra l'intero rapporto è semplicemente un mezzo per la conservazione dell'equilibrio giuridico-economico del contratto” (cfr. sentenza n. 15/2023 paragrafo 13.5). Il Collegio ritiene pertanto che i richiamati principi enunciati dalla Corte Costituzionale forniscano piena ed esaustiva risposta ai dubbi di legittimità costituzionale e di contrarietà al diritto eurounitario del complesso normativo in esame, formulati da parte appellante, e confutino efficacemente gli argomenti spesi nei primi motivi di gravame, che devono essere, quindi, respinti.
Le argomentazioni che precedono conducono altresì al rigetto degli ulteriori motivi di appello. Come sopra evidenziato, l'imposizione di un obbligo vaccinale selettivo si connota quale misura sufficientemente validata sul piano scientifico, idonea a tutelare la salute dei lavoratori esposti ad un potenziale rischio di contagio. Attraverso tale misura, prevista da una specifica disposizione di rango primario, le istituzioni scolastiche hanno ottemperato al disposto dell'art. 2087 c.c., assolvendo il proprio obbligo di garantire la sicurezza dell'ambiente di lavoro. Contrariamente alla tesi di parte appellante, non costituiva misura di sicurezza eSIibile l'imposizione a tutti i lavoratori, indipendentemente dallo stato vaccinale, di presentare prova della propria negatività al virus mediante test diagnostici da effettuarsi con frequenza di 48-72 ore, trattandosi di misura insostenibile dal punto di vista economico ed organizzativo (atteso che la gestione dei tamponi gravava interamente sul servizio sanitario nazionale) e comunque inidonea a garantire una SInificativa riduzione dei rischi di contagio, tenuto anche conto che l'esito del test non è immediatamente disponibile rispetto al momento della sua effettuazione e, pertanto, esso può essere superato da un contagio nel frattempo sopravvenuto, con conseguente rischio della presenza sul luogo di lavoro di soggetti inconsapevolmente contagiati pur se muniti di test negativo al virus. Va respinta anche la censura con cui l'appellante sostiene la falsità di tutti i dati divulgati dall' a conforto dell'asserita diffusione della Controparte_5 pandemia, con la conseguenza che sarebbero falsi, a cascata, i dati del numero più elevato di ricoveri dei non vaccinati negli ospedali e nelle terapie intensive, del maggior numero di decessi dei non vaccinati, della prevenzione dal rischio di malattia Covid-19 da parte dei vaccini, del favorevole rapporto rischi/benefici dei vaccini. Ne deriverebbe, in ultima analisi, che anche la Corte costituzionale sarebbe incorsa in un “abnorme travisamento dei fatti”, avendo posto a fondamento dei propri pronunciamenti dati medico-scientifici e statistici inattendibili.
[10] A fondamento della propria tesi parte appellante non fornisce dati scientifici validati da organismi sanitari nazionali o internazionali, ma si limita ad affermare, in modo peraltro non sempre chiaro ed intellegibile, presunte criticità nella raccolta dei dati medico-scientifico-statistici, che investirebbero una pluralità di profili, dall'utilizzo alterato dei test in vitro diagnostici, al rilevamento del virus Sars-Cov-2 nelle diverse fasi della sua diffusione. Le criticità denunciate sembrano suggerire, in sintesi, una sostanziale inattendibilità dei dati relativi alla diffusione del virus e della malattia Covid-19, in quanto raccolti da soggetti privati e recepiti acriticamente dagli organismi sanitari pubblici;
esse, tuttavia, non individuano, né dimostrano, elementi specifici e puntuali idonei a falsificare tali dati. Tanto meno le asserite criticità nella raccolta dei dati inficiano le evidenze scientifiche in punto di efficacia e sicurezza dei vaccini, accertata dalle autorità Con sanitarie nazionali e internazionali (tra cui OMS, EMA, , AIFA e Ministero della Salute) all'esito di sperimentazioni, di studi validati dalla comunità scientifica e dell'iter di autorizzazione all'immissione in commercio. Non si vede, pertanto, come le lamentate criticità possano riverberarsi sulla normativa inerente agli obblighi vaccinali, minandone ragionevolezza e legittimità. Come evidenziato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 14/2023, ciò che occorre vagliare al riguardo è se “il legislatore – utilizzando il dato medico- scientifico posto a disposizione dalle autorità di settore – si sia mantenuto in un'area di “attendibilità scientifica” e se abbia assunto una decisione non irragionevole nonché idonea e non sproporzionata rispetto alla finalità perseguita”. I dati scientifici forniti dalle autorità di settore – precisa la Consulta - non possono
“essere sostituiti con dati provenienti da fonti diverse, ancorché riferibili a “esperti” del settore” ed è proprio sui dati forniti dalle autorità di settore “che si è basata la scelta politica del legislatore;
legislatore che altrimenti, anziché alle autorità istituzionali, avrebbe dovuto affidarsi a “esperti” non è dato vedere con quali criteri scelti”. Da tutto ciò deriva l'infondatezza del motivo scrutinato. Infine, il rigetto, da parte del Tribunale, della domanda di pagamento delle retribuzioni durante il periodo di sospensione è pienamente conforme al disposto dell'art. 4, comma 8, d.l. 1° aprile 2021 n. 44, convertito in legge 28 maggio 2021 n. 76, che esclude espressamente che al lavoratore sospeso spettino la retribuzione o qualsivoglia emolumento (“per il periodo di sospensione […] non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato”). La disposizione è coerente con il meccanismo introdotto dall'art. 4 cit.: l'inosservanza dell'obbligo vaccinale determina la sopravvenuta e temporanea impossibilità per il dipendente di svolgere le proprie mansioni, sicché, pur essendo formalmente in essere il rapporto, è carente medio tempore la sussistenza del sinallagma funzionale del contratto e non è, quindi, dovuto il trattamento retributivo.
[11] Ciò a maggior ragione se si considera che, come già evidenziato, la situazione di temporanea impossibilità della prestazione lavorativa in cui si viene a trovare il dipendente che non abbia adempiuto all'obbligo vaccinale deriva pur sempre da una scelta individuale di quest'ultimo e non da un fatto oggettivo. Infondata è pure la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale per asserita discriminazione, anch'essa respinta dal giudice di prime cure. L'infondatezza della pretesa deriva innanzitutto dalla legittimità del provvedimento di sospensione, come tale inidoneo a cagionare un danno ingiusto (contra ius). A ciò si aggiunga che le allegazioni in fatto a fondamento della stessa sono del tutto carenti e generiche. La lacunosità del quadro assertivo esclude che da esso possano ricavarsi “elementi di fatto, desunti anche da dati di carattere statistico, dai quali si può presumere l'esistenza di atti, patti o comportamenti discriminatori”, idonei a determinare l'alleggerimento dell'onere della prova a carico del soggetto che lamenta la discriminazione e a porre l'onere della prova dell'insussistenza della discriminazione a carico della controparte, secondo il meccanismo delineato dall'art. 28 d.lgs. 1 settembre 2011 n. 150. In assenza di qualsivoglia elemento a sostegno della lamentata discriminazione la pretesa risarcitoria si rivela infondata, con conseguente rigetto del motivo esaminato. Va respinto anche il motivo attinente al rigetto della domanda di corresponsione dell'assegno alimentare. La statuizione di rigetto del primo giudice merita conforma, alla luce del richiamato art. 4 ter, comma 3, d.l. 1° aprile 2021 n. 44, convertito in legge 28 maggio 2021 n. 76. La Corte Costituzionale ha giudicato infondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate nei confronti di tale norma, nella parte in cui esclude l'erogazione dell'assegno alimentare al personale sospeso dal servizio per inadempimento dell'obbligo vaccinale, sulla base dei seguenti argomenti: “nel meccanismo degli artt. 4, 4-bis e 4-ter del d.l. n. 44 del 2021, come convertito, e sue successive modifiche, la mancata sottoposizione a vaccinazione ha determinato la sopravvenuta e temporanea impossibilità per il dipendente di svolgere le proprie mansioni, e la sospensione del medesimo lavoratore ha rappresentato per il datore di lavoro l'adempimento di un obbligo nominato di sicurezza, inserito nel sinallagma contrattuale. L'effetto stabilito dalle norme censurate, secondo cui al lavoratore che decida di non sottoporsi alla vaccinazione non sono dovuti, nel periodo di sospensione, «la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati», giustifica, pertanto, anche la non erogazione al lavoratore sospeso di un assegno alimentare (in misura non superiore alla metà dello stipendio, come, ad esempio, previsto per gli impiegati civili dello Stato dall'art. 82 del d.P.R. n. 3 del 1957, e in altri casi dalla contrattazione collettiva), considerando che il lavoratore decide di non vaccinarsi per una libera scelta, in ogni momento rivedibile.
[12] In sostanza, poiché nel periodo di sospensione del dipendente non vaccinato, pur essendo formalmente in essere il rapporto, è carente medio tempore la sussistenza del sinallagma funzionale del contratto, la negazione altresì del diritto all'erogazione di un assegno alimentare in favore del lavoratore inadempiente all'obbligo vaccinale, che i rimettenti riconducono all'applicazione delle norme censurate, si giustifica quale conseguenza del principio generale di corrispettività, essendo il diritto alla retribuzione, come ad ogni altro compenso o emolumento, comunque collegato alla prestazione lavorativa, eccetto i casi in cui, mancando la prestazione lavorativa in conseguenza di un illegittimo rifiuto del datore di lavoro, l'obbligazione retributiva sia comunque da quest'ultimo dovuta. L'interpretazione delle disposizioni in esame prescelta dai rimettenti valorizza la portata onnicomprensiva del riferimento testuale a ogni emolumento, inteso come ogni entrata o beneficio che trovi causa nel rapporto di lavoro, tale perciò da escludere altresì il diritto all'assegno alimentare del lavoratore non vaccinato. Questa interpretazione non può comunque dirsi costituzionalmente illegittima con riguardo al diverso trattamento riservato alle situazioni del lavoratore del quale sia stata disposta la sospensione dal servizio a seguito della sottoposizione a procedimento penale o disciplinare, in base all'art. 82 del d.P.R. n. 3 del 1957 o al sopravvenuto contratto collettivo di comparto, come stabilito dall'art. 59 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'articolo 2 della L. 23 ottobre 1992, n. 421) e poi dall'art. 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche). La disciplina dell'assegno alimentare invocata nelle ordinanze di rimessione, quale fattispecie cui raffrontare le norme censurate per verificarne la ragionevolezza, configura la sospensione come misura provvisoria, priva di carattere sanzionatorio e piuttosto disposta cautelarmente nell'interesse pubblico (ordinanze n. 541 e n. 258 del 1988), destinata ad essere travolta dall'esaurimento dei paralleli procedimenti, il che rende improponibile la comparazione. Invero, la scelta del legislatore di equiparare quei determinati periodi di inattività lavorativa alla prestazione effettiva trova lì giustificazione nella eSIenza sociale di sostegno temporaneo del lavoratore per il tempo occorrente alla definizione dei relativi giudizi e alla verifica della sua effettiva responsabilità, ancora non accertata. Se, quindi, in tali casi, il riconoscimento dell'assegno alimentare si giustifica alla luce della necessità di assicurare al lavoratore un sostegno allorquando la temporanea impossibilità della prestazione sia determinata da una rinuncia unilaterale del datore di lavoro ad avvalersene e da atti o comportamenti che richiedono di essere accertati in vista della prosecuzione del rapporto, ben diverso è il caso in cui, per il fatto di non aver adempiuto all'obbligo vaccinale, è il lavoratore che decide di sottrarsi unilateralmente alle condizioni di sicurezza che rendono la sua prestazione lavorativa, nei termini anzidetti, legittimamente esercitabile.
[13] I rimettenti fanno leva, altrimenti, sull'argomento che l'assegno alimentare, concesso ai sensi dell'art. 82 del d.P.R. n. 3 del 1957 o previsto dalla contrattazione collettiva, secondo diffusa interpretazione giurisprudenziale, non ha natura retributiva, ma assistenziale, in quanto non rappresenta il corrispettivo dell'attività lavorativa svolta, ma trova fondamento nell'assicurazione delle eSIenze di vita di colui che risulta comunque medio tempore dipendente. Avendo l'assegno alimentare lo scopo di fornire una fonte di reddito al dipendente pubblico e alla sua famiglia, di carattere temporaneo, in quanto limitato al periodo di efficacia della sospensione dal servizio, si reputa dai giudici a quibus che la relativa corresponsione spetti ope legis e indipendentemente dalla sua specifica previsione nel provvedimento di sospensione. In tale prospettiva, l'assegno alimentare in favore dell'impiegato sospeso costituirebbe un diritto soggettivo di automatica applicazione, nonostante la temporanea interruzione del termine sinallagmatico dello svolgimento della prestazione da parte del lavoratore. Anche muovendo da tale premessa interpretativa, tuttavia, rimane smentita la conclusione che configuri quale soluzione costituzionalmente obbligata l'accollo al datore di lavoro della erogazione solidaristica, in favore del lavoratore che non abbia inteso vaccinarsi e che sia perciò solo temporaneamente inidoneo allo svolgimento della propria attività lavorativa, di una provvidenza di natura assistenziale, esulante dai diritti di lavoro, atta a garantire la soddisfazione delle eSIenze di vita del dipendente e della sua famiglia. Posto cioè che l'erogazione dell'assegno alimentare rappresenta per il datore di lavoro un costo netto, senza corrispettivo, non è irragionevole che il legislatore ne faccia a lui carico quando l'evento impeditivo della prestazione lavorativa abbia carattere oggettivo, e non anche quando l'evento stesso rifletta invece una scelta – pur legittima – del prestatore d'opera” (sentenza n. 15/2023). Non coglie nel segno, ad avviso del Collegio, l'argomento speso da parte appellante, secondo cui la locuzione “altro compenso od emolumento comunque denominato” contenuta nell'art. 4 ter, comma 3, d.l. 1° aprile 2021 n. 44, convertito in legge 28 maggio 2021 n. 76, non comprenderebbe l'assegno alimentare, in quanto istituto di natura solidaristico-assistenziale. L'ampiezza della previsione normativa induce univocamente a ritenere che essa abbia carattere omnicomprensivo ed includa, pertanto, anche l'assegno alimentare, che costituisce un emolumento erogato in assenza di prestazione lavorativa, senza che a ciò sia di ostacolo la dedotta natura assistenziale dello stesso.
Le somme corrisposte dall'Azienda alla lavoratrice in esecuzione dell'Ordinanza del TAR, poi, riformata, non erano dovute e, per l'effetto, dovranno essere restituite dalla SI.ra ai sensi dell'art. 2033 cod. civ., come disposto dal Tribunale. Pt_1
Sul punto, occorre richiamare, oltre a quanto statuito dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 15/2023 circa l'inesistenza dell'obbligo per il datore di lavoro di riconoscere al lavoratore sospeso per inosservanza dell'obbligo vaccinale l'assegno alimentare, la recente giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione che ha
[14] escluso l'obbligo per il datore di lavoro di riconoscere al lavoratore sospeso qualsiasi altra forma di sostegno economico. In particolare, la Suprema Corte (Cass. sez. lavoro, sent. n. 12211/2024) ha evidenziato, che, “una volta venuto meno, in relazione alle categorie sottoposte all'obbligo vaccinale, il dovere datoriale di repechage, il rifiuto della prestazione offerta dal lavoratore non vaccinato non integra mora credendi, perché fondato sulla carenza di un requisito essenziale di carattere sanitario per lo svolgimento della prestazione stessa e ciò giustifica anche la sospensione dell'obbligo retributivo e la mancata previsione dell'assegno alimentare perché, se il riconoscimento di quest'ultimo si giustifica alla luce della necessità di assicurare al lavoratore un sostegno allorquando la temporanea impossibilità della prestazione sia determinata da una rinuncia unilaterale del datore di lavoro ad avvalersene e da atti o comportamenti che richiedono di essere accertati in vista della prosecuzione del rapporto, ben diverso è il caso in cui, per il fatto di non aver adempiuto all'obbligo vaccinale, è il lavoratore che decide di sottrarsi unilateralmente alle condizioni di sicurezza che rendono la sua prestazione lavorativa, nei termini anzidetti, legittimamente esercitabile". Dev'essere, quindi, confermato il capo della sentenza impugnato che ha condannato la lavoratrice a restituire quanto versato dall'Azienda a titolo di assegno alimentare.
Merita accoglimento solamente l'ultima censura prospettata dall'appellante in relazione al regolamento delle spese. Considerata, infatti, la novità della questione e, in particolare, la sussistenza, al momento del deposito del ricorso introduttivo del giudizio amministrativo (riassunto poi davanti il Tribunale ordinario), di un contrasto giurisprudenziale, risolto con l'intervento successivo della Corte Costituzionale, sussistono giusti motivi – considerate anche le condizioni personali delle parti – di disporre la compensazione integrale delle spese processuali di primo grado.
Persistendo le medesime ragioni, si compensano anche le spese del giudizio di secondo grado.
P.Q.M.
In parziale riforma della sentenza n. 4047/24 del Tribunale di Milano, dispone la compensazione integrale tra le parti delle spese processuali di primo grado;
conferma le restanti statuizioni di merito;
compensa tra le parti le spese di questo grado. Milano, il 10 aprile 2025
IL PRESIDENTE IL RELATORE (dott. Giovanni Picciau) (dott. Giovanni Casella)
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