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Sentenza 26 settembre 2025
Sentenza 26 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 26/09/2025, n. 1168 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1168 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2025 |
Testo completo
Tribunale ordinario di Cagliari
Sezione Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Cagliari, Sezione Lavoro, nella persona del Giudice del
Lavoro Dott. Giuseppe CARTA, all'esito dell'udienza del 25.09.2025, sostituita interamente dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato e pubblicato, all'esito del deposito delle note scritte, il 26.09.2025, la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 3859 del ruolo generale per l'anno 2023, promossa da
1. nata a [...], il [...], residente a [...]
Satta n. 6, elettivamente domiciliata in Cagliari, via Logudoro n. 35, presso lo
Studio dell'Avv. Valeria ATZERI, dell'Avv. Giovanni PRUNEDDU e dell'Avv.
Claudia ATZERI, che la rappresentano e difendono in forza di procura speciale a margine del ricorso introduttivo;
ricorrente
contro
2. Controparte_1
, in persona del Presidente pro tempore,
[...]
elettivamente domiciliato in Cagliari, via Sonnino n. 96, presso l'Ufficio di
Avvocatura dell'Ente, rappresentato e difeso dall'Avv. Paolo SPIGA e dell'Avv.
pagina 1 Roberto DI TUCCI in forza di procura generale, rogito Notaio del Per_1
05.04.2016;
resistente
CONCLUSIONI
Nell'interesse del ricorrente:
“Il Giudice Ill.mo contrariis reiectis:
1) Dichiari tenuto l' a liquidare in favore della ricorrente il maggior CP_2
indennizzo corrispondente al danno biologico che verrà accertato in corso di
causa e quello complessivo con le altre patologie indennizzate, con la decorrenza
di legge o quell'altra che risulterà in corso di causa.
2) Condanni l' al pagamento degli importi dovuti e scaduti con gli interessi CP_2
legali di mora e rivalutazione monetaria nei limiti di legge dal 121° giorno dopo
la domanda o da quell'altra decorrenza che risulterà in corso di causa.
3) Con vittoria di spese ed onorari del giudizio da distrarsi in favore dei difensori
antistatari”.
Nell'interesse del resistente:
“Voglia il Tribunale adito, ogni contraria istanza respinta,
1) rigettare la domanda mandando assolto il convenuto da ogni avversa pretesa;
2) con vittoria di spese e onorari”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. ha proposto ricorso davanti a questo Tribunale nei Parte_1
confronti dell' Controparte_1
, al fine di domandare la condanna al
[...]
pagamento di un maggior indennizzo per malattia professionale. pagina 2 In particolare, ella ha esposto:
− di avere lavorato come collaboratrice domestica dal 2008 a tutt'oggi e che l' le aveva precedentemente riconosciuto un indennizzo CP_2
corrispondente a un danno biologico pari al 13%, di cui il 6% per S.T.C., 4% per ipertono vascolare e 5% per DAC-dermatite, con decorrenza dal 12.10.2010;
− di avere, a causa del peggioramento dei postumi dell' Parte_2
dunque, presentato domanda di aggravamento il 21.02.2023, rigettata così come la successiva opposizione.
2. L' ha resistito in giudizio. CP_3
3. La causa è stata istruita con consulenza tecnica e produzioni documentali ed è stata tenuta a decisione sulle istanze formulate.
4. La domanda è infondata e deve essere rigettata.
Nella propria relazione depositata il 02.07.2025 il Consulente dell'Ufficio ha rilevato che “Quand'anche venisse accolto l'approccio patogenetico a suo tempo
proposto nel 2012, mancano qui le condizioni per ammettere, seppure solo in via
presuntiva, il protrarsi nel tempo del rischio acqua fredda dal momento che la
peritata avrebbe continuato sì l'attività di collaboratrice familiare, ma per un
numero esiguo di ore settimanali. E non risulta affatto che nel suo lavoro sia stata
sempre impegnata in attività che richiedono “contatto con l'acqua fredda”.
In conclusione, il rischio a suo tempo, nel 2012, ammesso come idoneo non può
essere qui confermato come tale e, comunque, è cessato da molti anni. Dal
momento che non ci troviamo affatto in presenza di una malattia spontaneamente
evolutiva pur cessando il rischio, come possono essere la silicosi o l'asbestosi,
l'aggravamento deve essere assolutamente escluso. Mancano così i presupposti
pagina 3 perché qualsivoglia aggravamento possa essere considerato “in conseguenza
della malattia professionale” (art. 13, punto 4 D.Lgs 38/2000).
Per quanto rileva in questa sede appaiono così del tutto indifferenti i risultati che
emergono dagli Esami Angiologici eseguiti il 23/01/2023 dal dr. Persona_2
(v. atti), sulla cui attendibilità (per modalità di esecuzione e taratura della
strumentazione) mi astengo da qualsiasi pronunciamento. Il quadro che emerge
da tali recenti indagini appare inequivocabilmente del tutto indipendente da
qualsivoglia condizione lavorativa e le cause andranno ricercate esclusivamente
fra i numerosi altri fattori di rischio extralavorativi descritti in Letteratura”.
Le conclusioni del C.T.U., accompagnate dall'attento studio della documentazione sanitaria in atti e di accurati ed esaustivi esami medici, devono condividersi perché adeguatamente motivate ed esenti da vizi logici, anche alla luce delle osservazioni del sanitario di parte ricorrente che, in ogni caso non colgono nel segno.
Sul punto, il Consulente dell'Ufficio ha così precisato: “le cause dell'ipertono
vascolare, con riguardo qui all'invocato aggravamento, possono trovare ragione
d'essere in molte altre situazioni che comportano un'alterata regolazione
neurovegetativa (squilibrio tra attività simpatiche vasocostrittive e
parasimpatiche vasodilatatrici), ampiamente descritte in Letteratura (v.
bibliografia in calce). Qualora accertato si configurerebbe come danno extra
lavorativo sopraggiunto, del tutto indifferente ai fini assicurativi”.
Le conclusioni del C.T.U. devono condividersi perché adeguatamente motivate ed esenti da vizi logici.
Il ricorso deve essere, dunque, rigettato in quanto infondato.
Le spese processuali non seguono la soccombenza, avendo la ricorrente comprovato, ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c., attraverso apposita pagina 4 autocertificazione, di avere goduto nell'anno precedente alla decisione di un reddito pari o inferiore a due volte l'importo del reddito previsto dall'art. 76 e 77
del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
Devono essere definitivamente poste a carico dell
[...]
, in Controparte_1
persona del Presidente pro tempore, le spese di consulenza tecnica d'ufficio, che si liquidano con separato decreto.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando,
disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
1. rigetta la domanda proposta da Parte_1
2. nulla sulle spese;
3. pone definitivamente e interamente a carico dell'
[...]
, in Controparte_1
persona del Presidente pro tempore, le spese di consulenza tecnica d'ufficio già
liquidate in separato decreto.
Cagliari, 26.09.2025
IL GIUDICE
Dott. Giuseppe CARTA
pagina 5