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Sentenza 4 marzo 2025
Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sulmona, sentenza 04/03/2025, n. 53 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sulmona |
| Numero : | 53 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 358/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Sulmona, dott.ssa Irene Giamminonni, in funzione di giudice monocratico, pronuncia ex art. 281 sexies c.p.c., all'esito delle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. del 12.2.2025, pronuncia la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G. 358/2024 tra:
, ( ) nato a [...] Parte_1 CodiceFiscale_1 il 5/8/1948
Elettivamente domiciliato in Cassino alla via Rapido 11A, presso l'Avv. Raffaele
Manfellotto, che lo rappresenta e difende per mandato in calce al presente atto, il quale dichiara domicilio digitale alla casella PEC , come da Email_1 Email_2 procura in atti
Ricorrente
CONTRO
(C.F. in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante p.t. con sede in Sulmona (AQ) alla Via Francesco Pantaleo
45,
Rappresentata e difesa dall'Avv. Daniele Di Bartolo ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Sulmona, Via Galileo Galilei 2, come da procura in atti
Resistente
E NEI CONFRONTI DI
(P.IVA , in persona del legale rappresentante CP_2 P.IVA_2
p.t. con sede in Sora, CP_3
Fappresentata e difesa, come da procura in atti, dall'Avv. Maria Concetta Vanni, presso il cui studio, in Città Sant'Angelo alla Via Aldo Moro n. 8, è elettivamente domiciliata.
Resistente
pag. 1/11 Avente ad oggetto: Opposizione di terzo ex artt. 404 e ss. c.p.c.
Conclusioni: come da note scritte depositate in vista dell'udienza del 12.2.2025 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
1. Parte ricorrente ha convenuto in giudizio, previa rituale notificazione del ricorso e del decreto di fissazione udienza, le società e al fine di Controparte_1 CP_2 sentire accogliere le conclusioni seguenti conclusioni: “Piaccia al Tribunale, contrariis reiectis: In via preliminare: dichiarare legittima ed ammissibile la spiegata opposizione;
Nel merito: - dichiarare nulla e/o inefficace nei confronti di Parte_1
e, comunque, revocare, l'impugnata sentenza n.157/2024 emessa dal
[...]
Tribunale di Sulmona e pubblicata in dispositivo in data 4/7/2024, provvisoriamente esecutiva, emessa a definizione del procedimento civile r.g. n.600/2023, promosso da nei confronti di , nonché tutti i successivi atti posti in Controparte_1 CP_2 essere, per le motivazioni esposte;
- dichiarare la priva di titolo Controparte_1 concessorio del suolo pubblico per cui è causa e priva di titolarità sull'infrastruttura tecnologica su di esso infissa;
- riconoscere che allo stato l'unico titolare dei beni ivi realizzati è l'opponente ed è anche l'unico avente titolo ad Parte_1 occupare il sito, stante la mancata caducazione delle concessioni di cui alle delibere di
G.C. n.201/1977, che autorizzava anche la realizzazione della stazione radioelettrica, e di C.C. n.61 del 1979”.
Il ricorrente chiedeva, inoltre, la sospensione ex art. 407 c.p.c. del provvedimento opposto.
A sostegno della domanda azionata ha, sinteticamente, riferito:
di aver scoperto che la afferma di essere proprietaria di un Controparte_1 impianto per telecomunicazioni, invece di proprietà dell'esponente, sito in loc.Pietra Corniale di Bussi su terreno gravato di usi civici, in catasto F.8 p.lla
358;
che nel procedimento n.600/2023 instaurato dinanzi al Tribunale di Sulmona, la società ha azionato un credito da contratto di locazione concluso dal fu
, sul presupposto di aver avuto in proprietà o disponibilità ab CP_1
pag. 2/11 immemore terreno e sovrastante traliccio oggetto di contratto di locazione con
TA Telecomunicazioni, oggi CP_2
che il Tribunale, con sentenza n.157 del 3/7/2024, pubblicata nel solo dispositivo, ha, tra l'altro, condannato a rimuovere tutti gli impianti CP_2 radioelettrici esistenti in loco e la liberazione del manufatto a favore della
Controparte_1
di essere intervenuto nel procedimento per rivendicare l'effettiva proprietà del bene, ma di essere stato estromesso avendo il giudice dichiarato inammissibile l'intervento;
che la non può vantare alcun diritto sul manufatto, realizzato Controparte_1 dall'esponente in forza di regolari atti formali dell'Autorità amministrativa locale;
che l'opposizione di terzo spiegata è ammissibile poiché il diritto che si intende tutelare è preesistente alla sentenza, è leso dalla decisione in modo attuale e concreto, è autonomo e, come tale, non può essere compresso dalla sentenza impugnata, è incompatibile con quello riconosciuto nella sentenza opposta, poiché è in posizione e con contenuto antitetici rispetto a quello riconosciuto alla Controparte_1
che l'area oggetto di giudizio fu concessa dal all'esponente, Controparte_4 giusta Delibere di G.C. n.201 del 26.7.1977, che autorizzò anche la realizzazione dell'originaria infrastruttura, e di C.C. n.61 del 24.4.1979 delle quali mai v'è stato contrarius actus;
di aver, a fronte della concessione, corrisposto il dovuto tributo locale;
che con istanza del 7/6/1984, l'opponente, dichiarando l'avvenuta realizzazione della postazione radioelettrica, chiese di essere autorizzato a realizzare un traliccio anche a servizio delle e, successivamente, godendo della Pt_2 sanatoria concessa dalla L.n.47/95, in data 18/9/1986, depositò presso il
Comune “domanda di condono”, provvedendo a pagare 4 rate dell'oblazione prevista: le prime due il 30/9/1986, le altre due il 6/2/1987, secondo le cadenze previste dalla L.n.47 cit.;
di aver sempre avuto il possesso della postazione e le chiavi dei manufatti, al cui interno furono custoditi, su sua autorizzazione, impianti radioelettrici radio, tv e pag. 3/11 telefonici di terzi, installati da tal che aveva una seconda copia Persona_1 delle chiavi;
che altra copia delle chiavi fu consegnata a per la manutenzione CP_1 ordinaria degli impianti;
che il Comune di Bussi sul Tirino, in data 11.1.2014, ha revocato la concessione alla e, in data 5.6.2024, dichiarata la risoluzione del contratto di CP_1 concessione con il fu “per difetto dei presupposti essenziali CP_1 dichiarati nel contratto dal defunto (disponibilità dell'area e CP_1 proprietà dei manufatti su di essa insistenti), per difetto dell'autorizzazione regionale a concedere le terre civiche, per inadempimento (mancato pagamento dei canoni) e per morte del contraente (in quanto nei contratti di concessione di terre civiche non è consentita la successione mortis causa poiché occorre la specifica relativa autorizzazione regionale alla concessione)”.”
che la non ha mai avuto alcun legittimo possesso del suolo, Controparte_1 ma non è nemmeno proprietaria dell'infrastruttura tecnologica che, a tutt'oggi,
è stata riconosciuta come proprietà dell'opponente poiché ha un titolo originario nelle due concessioni del 1977 e del 1979, mai revocate;
ha richiesto i dovuti titoli edilizi ex L.n.47/85, che rendono, allo stato, ancora legittimo il permanere sul suolo dei manufatti da lui realizzati;
ha regolarmente pagato i canoni;
che l'esecuzione comporta l'irrimediabile perdita di utilità del bene controverso, poiché consente alla la smobilitazione forzata di plurimi Controparte_1 impianti trasmissivi dei terzi utenti il traliccio, e l'interruzione dei servizi considerati di pubblica utilità dall'art.90 D.lgs. 1/8/2003 n.259, in relazione agli artt.12 ss. DPR 8/6/2001 n.327.
1.1. Si è costituita in giudizio la aderendo integralmente e facendo proprie CP_2 le domande e le istanze formulate nel Ricorso introduttivo dal. Parte_1 compresa l'istanza di sospensione ex art. 407 C.p.c. in relazione all'art. 373 C.p.c..
1.2. Si è costituita in giudizio la chiedendo l'accoglimento delle Controparte_1 seguenti conclusioni: “Voglia l'adito Tribunale, ogni contraria domanda disattesa, rigettata la domanda cautelare di sospensione dell'efficacia del dispositivo di sentenza
n°157/2024 del Tribunale di Sulmona, nel merito ed in via principale, accertato e ritenuto che la sentenza gravata non sia idonea a pregiudicare diritti autonomi di respingere la domanda proposta con l'atto di opposizione di terzo Parte_1
pag. 4/11 ex art. 404 c.p.c.; in via subordinata e sempre nel merito, ove dovesse ritenere che la sentenza gravata sia idonea a pregiudicare l'asserito diritto di proprietà del delle infrastrutture edificate sul terreno distinto catastalmente al fg. 8, Parte_1 particella 354, accertare e dichiarare che egli non ha offerto la prova del suo diritto di proprietà e, per l'effetto, rigettare la domanda di opposizione di terzo ex art. 404
c.p.c.; in via gradatamente subordinata, ove il Giudice adito dovesse ritenere che abbia fornito piena prova del suo diritto di proprietà sulle Parte_1 infrastrutture edificate sul terreno distinto catastalmente al fg. 8, particella 354 del
Comune di Bussi Sul Tirino, autorizzare la a chiamare in causa Controparte_1 gli eredi di , affinchè possano spiegare nel presente giudizio domanda CP_1 di acquisto a titolo originario delle citate infrastrutture per intervenuta usucapione.”
A supporto delle spiegate conclusioni ha affermato:
che 0ggetto del presente giudizio è un'area demaniale ubicata in località Pietra
Corniale nel Comune di Bussi Sul Tirino (PE), sul quale sono state realizzati un traliccio e dei box/casetta dove vengono installate le apparecchiature elettroniche che diffondo il segnale radio televisivo;
che con bando del 1° maggio 2005, rinnovato il 26 maggio 2008, il CP_4
Sul Tirino ha indetto una gara pubblica rivolta ai soggetti aventi i requisiti
[...] previsti dalla lg. 112 del 2004 (operatori di comunicazioni elettroniche) che da tempo immemore, come , occupano una porzione della citata CP_1 area, invitandoli a formulare istanza di assegnazione della stessa ai sensi e per gli effetti della L.R. 25/88, art. 6;
che in data 11.1.2018 i Comune di Bussi sul Tirino ha stipulato con CP_1
un contratto di concessione di terre civiche;
[...]
che dal 1° gennaio 2014 la , poi Controparte_5 trasformata in ha stipulato con un contratto di CP_2 CP_1 affitto, registrato il 11 giugno 2014 al n° 738 serie 3, con il quale quest'ultimo,
n.q. di proprietario o, comunque, avente disponibilità, ha concesso in affitto alla la terra civica in argomento nonché un Controparte_6 traliccio ed un casotto/box, compresi tutti gli eventuali cavi di collegamento, necessari all'attività di diffusione radiotelevisiva, concordando quale canone di locazione l'importo di €3.600,00 annui oltre IVA;
che il 6 agosto 2019, sempre prima del contratto di concessione ripassato con il
Comune di Bussi Sul Tirino, ha autorizzato la TA CP_1
pag. 5/11 telecomunicazioni di a concedere in subaffitto le strutture CP_3 suindicate alla DAB Italia S.r.l.;
che il 26 febbraio 2021, deceduto il sig. , i suoi eredi hanno CP_1 intrapreso una gestione in comune del terreno;
che è stata poi costituita la la quale è subentrata nei rapporti Controparte_1 di affitto di spazi ubicati nei manufatti e tralicci posti all'interno dell'area demaniale, sottoscritti con diversi affittuari, i quali vi allocano apparecchiature elettroniche, atte alla diffusione radiotelevisiva, tra i quali quello sopra citato e ripassato con la;
Controparte_6
che il nel 2023, ha deliberato la dichiarazione di nullità del Controparte_4 contratto del 11.1.2018 e tale delibera è stata impugnata dinanzi al TAR dalla
Controparte_1
che successivamente la gli ha comunicato che non avrebbe CP_2 provveduto a saldare le fatture 22/2023 e 24/2023 non avendo la
[...] alcun titolo per pretenderne il pagamento;
CP_1
la ha quindi proposto ricorso ex art. 447 bis c.p.c. definito con Controparte_1 sentenza n°157/2024 fatta oggetto di domanda di opposizione ex art. 404 c.p.c.;
che tale domanda è inammissibile non procurando alcun pregiudizio, neanche in linea ipotetica, al diritto del non produce alcun effetto nella sua Parte_1 sfera giuridica;
che non ha dimostrato il suo diritto di proprietà sul Parte_1 traliccio e sulla casetta;
che non sussistono i presupposti per la concessione del provvedimento cautelare richiesto.
1.3. Con decreto del 12.7.2024 è stata fissata, per la decisione relativa all'istanza cautelare, l'udienza del 31.7.2024 e, all'esito, con ordinanza del 5.8.2024 è stata rigettata la richiesta di sospensione richiesta.
All'esito dell'udienza di prima comparizione del 16.10.2024 ritenuta la causa matura per la decisione, è stata fissata, per il 5.2.2025 udienza di discussione, evidenziandosi che, dal punto di vista procedimentale, si è proceduto all'incombente ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
pag. 6/11 2. Tanto premesso, occorre esaminare in via preliminare, l'eccezione di inammissibilità dell'opposizione avanzata da parte convenuta concludendosi per la Controparte_1 sua fondatezza e ciò per i motivi che si andranno a spiegare.
2.1 In punto di diritto, deve premettersi che l'opposizione di terzo ordinaria ex art. 404
c.p.c. è un mezzo d'impugnazione straordinario, dato cioè anche riguardo a sentenza divenuta definitiva, tendente a rendere inefficace nei confronti dell'opponente una statuizione resa tra altri di per sé inidonea a pregiudicare il terzo, stante la portata del giudicato sostanziale, ai sensi dell'art. 2909 cod. civ., tra le sole parti del giudizio, i loro eredi e aventi causa quanto al diritto controverso.
Quanto alla legittimazione attiva, deve essere ricordato che l'opposizione ordinaria di terzo, di cui al primo comma dell'art. 404 c.p.c., non può essere esperita da tutti coloro che assumano la posizione di terzi rispetto al giudizio in cui è stata emessa la sentenza opposta, ma soltanto da coloro i quali, rivestendo tale qualità, facciano anche valere, in relazione al bene oggetto della controversia, un proprio diritto, autonomo e, nel contempo, incompatibile con il rapporto giuridico accertato o costituito dalla sentenza stessa e siano, perciò, da essa pregiudicati in un loro diritto, pur senza essere soggetti agli effetti del giudicato.
Sul presupposto di quanto affermato dalla Corte Costituzionale con la sentenza n.
297/1985 del 25.10.1985, la Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha evidenziato che il rimedio dell'opposizione di terzo ordinaria dell'art. 404 comma primo c.p.c., rimedio esperito nel caso di specie dal non è offerto solo al litisconsorte necessario Parte_1 pretermesso, ma anche al terzo che assuma di essere titolare di un diritto autonomo ed incompatibile coi diritti delle parti destinatarie del provvedimento giudiziale opposto
(che nel caso di specie era una ordinanza di convalida di sfratto per morosità), che dall'esecuzione dello stesso subirebbe un inevitabile pregiudizio giuridico e non di mero fatto.
Come correttamente evidenziato da parte ricorrente, tale rimedio straordinario può essere utilizzato anche da colui i cui intervento volontario è stato dichiarato, come nel caso di specie, inammissibile.
Quanto al pregiudizio, questo è individuato prevalentemente nel c.d. danno da esecuzione ossia l'attuazione della situazione sostanziale accertata in sentenza, indipendentemente dall'avvio della procedura esecutiva in senso stretto.
Ancora, la Corte di Cassazione ha affermato che la legittimazione ad impugnare la sentenza con l'opposizione di terzo ordinaria (art. 404, comma primo, c.p.c.)
pag. 7/11 presuppone in capo all'opponente la titolarità di un diritto autonomo la cui tutela sia incompatibile con la situazione giuridica risultante dalla sentenza pronunciata tra altre parti (v. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 6179 del 13/03/2009, Rv. 607282; conf. Cass. Sez. L,
Sentenza n. 8888 del 14/04/2010, Rv. 612958).
Due diritti sono incompatibili quando non possono coesistere: l'esistenza dell'uno è fatto ostativo all'esistenza dell'altro e viceversa (Cass. civ. S.U. n. 1997/2003).
Se non si ha incompatibilità, l'opposizione è inammissibile.
Il terzo, non vincolato dalla sentenza emessa inter alios, ben potrebbe far valere liberamente il suo diritto in autonomo processo, senza che vi sia interesse a rimuovere la pronuncia.
2.2. Ciò chiarito in punto di diritto, nel caso di specie si deve rilevare quanto segue.
La ha agito nel giudizio rubricato al n. 600/2023 quale “proprietario Controparte_1
o, comunque, avente disponibilità” nei confronti di al fine di ottenere la CP_2 risoluzione del contratto di locazione stipulato nel 2014 ed avente ad oggetto “un terreno nonché un traliccio ed un casotto/box, compresi tutti gli eventuali cavi di collegamento, necessari all'attività di diffusione radiotelevisiva, ubicati in località
Pietra Corniale a Bussi Sul Tirino”, stante la morosità di CP_2
Il contratto di locazione di postazione radiotelevisiva stipulato tra le parti prevedeva che “la concedente è proprietaria o comunque dispone, in base ad un regolare contratto di locazione sottoscritto con la proprietà che prevede la facoltà di sub-locare
a terzi, di un terreno nonché un traliccio ed un casotto/box idonei ad ospitare apparati radioelettrici ed accessori per le comunicazioni compreso tutti gli eventuali necessari cavi di collegamento, atti all'esercizio dell'attività di diffusione radioteleviva, in località Pietracorniale di Bussi (PE);”
L'art. 8 dell'atto pubblico per rogito del Notaio , iscritto al Persona_2
Repertorio n. 28438 e Raccolta 16438 denominato “Contratto di cessione per anni 19 di terre civiche a favore della ditta individuale per lo svolgimento di CP_1 attività di comunicazioni elettroniche”, oggi annullato, ma sub-iudice, prevedeva che con il quale lo stesso Comune di sul Tirino gli aveva concesso in uso per la durata CP_4 di 19 anni con facoltà di poter sub-locare il contratto e le relative obbligazioni.
Con sentenza del 3.7.2024, qui opposta, il Tribunale di Sulmona ha accolto il ricorso dichiarando la risoluzione del contratto per inadempimento della società conduttrice
“in relazione ai beni locati descritti nell'atto introduttivo del giudizio” ed ha ordinato alla società intimata di rilasciare i beni locati “liberi e sgombero da persone e da tutte
pag. 8/11 le apparecchiature elettroniche riferibili alla o a terzi ospitati dalla stessa CP_2
nella piena disponibilità della società ricorrente, e fissa per l'esecuzione CP_2 del rilascio la data iniziale del 31.08.2024”.
Di tali strutture, o meglio del casotto e del traliccio, si ritiene proprietario il Parte_1 per averle costruite successivamente all'ottenimento di concessione da parte dell'Ente comunale negli anni 70 e quindi oppone la sentenza risolutiva del contratto di locazione ritenendola pregiudizievole nei suoi confronti.
Nelle motivazioni della sentenza pronunciata tra la e Controparte_1 CP_2 depositate da parte ricorrente con le note scritte in vista dell'udienza di discussione in quanto sopravvenute, il Tribunale nulla ha rilevato in relazione alla proprietà del casotto e del traliccio locati, limitandosi a rilevare che “la legittimazione sostanziale si basa sulla posizione contrattuale e pertanto prescinde da quella dominicale che
l'attore possa o non possa avere” e che “risulta sufficientemente provato dalla parte ricorrente, nella qualità in atti, come, alla data della sottoscrizione del contratto di affitto in questione (01.01.2014), l'impresa individuale Giorgio Farina, dante causa dell'odierna ricorrente, aveva indubbiamente la disponibilità dei beni concessi in affitto. Tale diponibilità risulta peraltro riconosciuta dalla stessa società resistente la quale ha sempre regolarmente pagato il canone di locazione contrattualmente concordato con l'impresa e, sempre da quest'ultima -alla quale aveva CP_1 chiesto l'autorizzazione- ha ricevuto l'assenso ad ospitare sul traliccio un impianto di telecomunicazione per la DAB Italia S.c.p.a. (cfr. doc. 3 fasc. ric. non CP_7 contestate dalla resistente). Peraltro, non risulta che la resistente abbia mai contestato la validità del contratto di affitto in esame. … Si osserva inoltre che nel presente procedimento non vi è sovrapposta alcuna controversia tra il la ricorrente/locatrice e il terzo -Comune di Bussi sul Tirino e/o , Parte_1 non parti ritualmente chiamati in causa e/o costituiti nel presente giudizio- che si affermi proprietario dei beni locati e che quindi si debba decidere dei conseguenti effetti sul rapporto locativo in esame.”
Per l'effetto il Tribunale ha condannato la conduttrice al rilascio dei beni locati CP_2 liberi da persone e cose.
2.3. Richiamati tali elementi deve rilevarsi che l'opponente non ha dimostrato compiutamente l'incompatibilità tra il proprio diritto di proprietà e il diritto riferibile alla diritti che, ai fini dell'accoglimento della domanda di Controparte_1 opposizione, devono trovarsi in rapporto di reciproca esclusione.
pag. 9/11 Si è detto che la legittimazione ad impugnare la sentenza con l'opposizione di terzo ordinaria presuppone in capo all'opponente la titolarità di un diritto autonomo la cui tutela sia incompatibile con la situazione giuridica risultante dalla sentenza pronunciata tra altre parti (v. tra le altre Cass. 2130/2024).
Secondo i principi richiamati anche dal Tribunale nella sentenza qui opposta, il soggetto titolato a conferire in locazione un immobile non necessariamente deve essere proprietario dello stesso, essendo sufficiente che abbia una disponibilità concreta, effettiva dell'immobile che consenta di garantire il pacifico godimento dello stesso in capo al locatario (cfr. Cass. Civ. n. 25401/2009).
Dunque, la posizione giuridica di un locatore non è necessariamente incompatibile con quella del proprietario del bene locato sicché l'esistenza della locazione non necessariamente importa una situazione di conflitto tra locatore e proprietario tale da giustificare l'opposizione di terzo ordinaria.
La sentenza, inoltre, non contiene alcun accertamento della proprietà dei beni controversi e, contrariamente a quanto riferito da parte attrice, non vi sarebbe alcuna apprensione del bene da parte della dei beni di cui rivendica la Controparte_1 proprietà, dovendosi rilevare, inoltre, che il contratto di concessione stipulato con la
è stato di recente annullato dall'amministrazione pubblica proprietaria CP_1 del terreno.
Il dunque, non si trova in una situazione di netta incompatibilità con il Parte_1 diritto fatto valere dalla non avendo visto il proprio preteso diritto di Controparte_1 proprietà pregiudicato per effetto della decisione resa inter alios, e ciò neppure di riflesso.
Va peraltro evidenziato che il rimedio in concreto esercitato dal non era Parte_1 neppure l'unico a sua disposizione, dovendosi ribadire il principio secondo cui il terzo che, per effetto di una sentenza resa inter alios e passata in giudicato, abbia subito un pregiudizio giuridico, consistente nell'affermazione di un diritto incompatibile con quello che ritiene di vantare, non può proporre un autonomo giudizio per far valere tale diritto, ma deve esercitare l'opposizione di terzo ai sensi dell'art. 404, comma 1, c.p.c.
(Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 22710 del 20/07/2022, Rv. 665396), ben potendo far valere il suo diritto dominicale in un separato giudizio o comunque intervenire nel giudizio di appello ai sensi dell'art. 344 c.p.c. (giudizio di cui è stata documentata la pendenza).
Deve essere aggiunto che parte ricorrente, sebbene abbia fornito un principio di prova del suo diritto dominicale sul casotto e sul traliccio, non ha dato la prova di essere stato pag. 10/11 escluso, in qualsiasi modo, dal 1977 ad oggi, dal godimento del bene di cui rivendica la proprietà e le conseguenze pregiudizievoli di fatto denunciate non sono riferibili al non avendo mai questo riferito di svolgere ivi una propria attività, bensì a Parte_1
e agli altri soggetti terzi che utilizzano le infrastrutture per le trasmissioni. CP_2
L'assenza di una sicura incompatibilità tra il diritto personale affermato nella sentenza e quello dell'odierno opponente, giustificano una pronuncia di inammissibilità dell'opposizione di terzo ordinaria avanzata da parte ricorrente.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza nei confronti delle parte costituita
[...] che si liquidano come da dispositivo utilizzando i valori medi dello scaglione CP_1 da € 5.201 a € 26.000 tenuto conto della nota spese di parte convenuta (giudizi ordinari e sommari di cognizione innanzi al tribunale) ex art. 5 co 6 d.m. 55/2014, con esclusione della fase istruttoria in quanto non svolta.
Le spese di lite devono, invece, essere compensate tra le altre parti stante la comune posizione processuale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sulmona, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria e diversa istanza ed eccezione respinta, così provvede:
dichiara l'inammissibilità dell'opposizione proposta da;
Parte_1
condanna a rifondere alla le spese di lite del Parte_1 Controparte_1 presente giudizio, che liquida in €. 3.397,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge;
compensa le spese tra le altre parti.
Così deciso il 3.3.2025
Il Giudice
Irene Giamminonni
pag. 11/11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Sulmona, dott.ssa Irene Giamminonni, in funzione di giudice monocratico, pronuncia ex art. 281 sexies c.p.c., all'esito delle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. del 12.2.2025, pronuncia la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G. 358/2024 tra:
, ( ) nato a [...] Parte_1 CodiceFiscale_1 il 5/8/1948
Elettivamente domiciliato in Cassino alla via Rapido 11A, presso l'Avv. Raffaele
Manfellotto, che lo rappresenta e difende per mandato in calce al presente atto, il quale dichiara domicilio digitale alla casella PEC , come da Email_1 Email_2 procura in atti
Ricorrente
CONTRO
(C.F. in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante p.t. con sede in Sulmona (AQ) alla Via Francesco Pantaleo
45,
Rappresentata e difesa dall'Avv. Daniele Di Bartolo ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Sulmona, Via Galileo Galilei 2, come da procura in atti
Resistente
E NEI CONFRONTI DI
(P.IVA , in persona del legale rappresentante CP_2 P.IVA_2
p.t. con sede in Sora, CP_3
Fappresentata e difesa, come da procura in atti, dall'Avv. Maria Concetta Vanni, presso il cui studio, in Città Sant'Angelo alla Via Aldo Moro n. 8, è elettivamente domiciliata.
Resistente
pag. 1/11 Avente ad oggetto: Opposizione di terzo ex artt. 404 e ss. c.p.c.
Conclusioni: come da note scritte depositate in vista dell'udienza del 12.2.2025 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
1. Parte ricorrente ha convenuto in giudizio, previa rituale notificazione del ricorso e del decreto di fissazione udienza, le società e al fine di Controparte_1 CP_2 sentire accogliere le conclusioni seguenti conclusioni: “Piaccia al Tribunale, contrariis reiectis: In via preliminare: dichiarare legittima ed ammissibile la spiegata opposizione;
Nel merito: - dichiarare nulla e/o inefficace nei confronti di Parte_1
e, comunque, revocare, l'impugnata sentenza n.157/2024 emessa dal
[...]
Tribunale di Sulmona e pubblicata in dispositivo in data 4/7/2024, provvisoriamente esecutiva, emessa a definizione del procedimento civile r.g. n.600/2023, promosso da nei confronti di , nonché tutti i successivi atti posti in Controparte_1 CP_2 essere, per le motivazioni esposte;
- dichiarare la priva di titolo Controparte_1 concessorio del suolo pubblico per cui è causa e priva di titolarità sull'infrastruttura tecnologica su di esso infissa;
- riconoscere che allo stato l'unico titolare dei beni ivi realizzati è l'opponente ed è anche l'unico avente titolo ad Parte_1 occupare il sito, stante la mancata caducazione delle concessioni di cui alle delibere di
G.C. n.201/1977, che autorizzava anche la realizzazione della stazione radioelettrica, e di C.C. n.61 del 1979”.
Il ricorrente chiedeva, inoltre, la sospensione ex art. 407 c.p.c. del provvedimento opposto.
A sostegno della domanda azionata ha, sinteticamente, riferito:
di aver scoperto che la afferma di essere proprietaria di un Controparte_1 impianto per telecomunicazioni, invece di proprietà dell'esponente, sito in loc.Pietra Corniale di Bussi su terreno gravato di usi civici, in catasto F.8 p.lla
358;
che nel procedimento n.600/2023 instaurato dinanzi al Tribunale di Sulmona, la società ha azionato un credito da contratto di locazione concluso dal fu
, sul presupposto di aver avuto in proprietà o disponibilità ab CP_1
pag. 2/11 immemore terreno e sovrastante traliccio oggetto di contratto di locazione con
TA Telecomunicazioni, oggi CP_2
che il Tribunale, con sentenza n.157 del 3/7/2024, pubblicata nel solo dispositivo, ha, tra l'altro, condannato a rimuovere tutti gli impianti CP_2 radioelettrici esistenti in loco e la liberazione del manufatto a favore della
Controparte_1
di essere intervenuto nel procedimento per rivendicare l'effettiva proprietà del bene, ma di essere stato estromesso avendo il giudice dichiarato inammissibile l'intervento;
che la non può vantare alcun diritto sul manufatto, realizzato Controparte_1 dall'esponente in forza di regolari atti formali dell'Autorità amministrativa locale;
che l'opposizione di terzo spiegata è ammissibile poiché il diritto che si intende tutelare è preesistente alla sentenza, è leso dalla decisione in modo attuale e concreto, è autonomo e, come tale, non può essere compresso dalla sentenza impugnata, è incompatibile con quello riconosciuto nella sentenza opposta, poiché è in posizione e con contenuto antitetici rispetto a quello riconosciuto alla Controparte_1
che l'area oggetto di giudizio fu concessa dal all'esponente, Controparte_4 giusta Delibere di G.C. n.201 del 26.7.1977, che autorizzò anche la realizzazione dell'originaria infrastruttura, e di C.C. n.61 del 24.4.1979 delle quali mai v'è stato contrarius actus;
di aver, a fronte della concessione, corrisposto il dovuto tributo locale;
che con istanza del 7/6/1984, l'opponente, dichiarando l'avvenuta realizzazione della postazione radioelettrica, chiese di essere autorizzato a realizzare un traliccio anche a servizio delle e, successivamente, godendo della Pt_2 sanatoria concessa dalla L.n.47/95, in data 18/9/1986, depositò presso il
Comune “domanda di condono”, provvedendo a pagare 4 rate dell'oblazione prevista: le prime due il 30/9/1986, le altre due il 6/2/1987, secondo le cadenze previste dalla L.n.47 cit.;
di aver sempre avuto il possesso della postazione e le chiavi dei manufatti, al cui interno furono custoditi, su sua autorizzazione, impianti radioelettrici radio, tv e pag. 3/11 telefonici di terzi, installati da tal che aveva una seconda copia Persona_1 delle chiavi;
che altra copia delle chiavi fu consegnata a per la manutenzione CP_1 ordinaria degli impianti;
che il Comune di Bussi sul Tirino, in data 11.1.2014, ha revocato la concessione alla e, in data 5.6.2024, dichiarata la risoluzione del contratto di CP_1 concessione con il fu “per difetto dei presupposti essenziali CP_1 dichiarati nel contratto dal defunto (disponibilità dell'area e CP_1 proprietà dei manufatti su di essa insistenti), per difetto dell'autorizzazione regionale a concedere le terre civiche, per inadempimento (mancato pagamento dei canoni) e per morte del contraente (in quanto nei contratti di concessione di terre civiche non è consentita la successione mortis causa poiché occorre la specifica relativa autorizzazione regionale alla concessione)”.”
che la non ha mai avuto alcun legittimo possesso del suolo, Controparte_1 ma non è nemmeno proprietaria dell'infrastruttura tecnologica che, a tutt'oggi,
è stata riconosciuta come proprietà dell'opponente poiché ha un titolo originario nelle due concessioni del 1977 e del 1979, mai revocate;
ha richiesto i dovuti titoli edilizi ex L.n.47/85, che rendono, allo stato, ancora legittimo il permanere sul suolo dei manufatti da lui realizzati;
ha regolarmente pagato i canoni;
che l'esecuzione comporta l'irrimediabile perdita di utilità del bene controverso, poiché consente alla la smobilitazione forzata di plurimi Controparte_1 impianti trasmissivi dei terzi utenti il traliccio, e l'interruzione dei servizi considerati di pubblica utilità dall'art.90 D.lgs. 1/8/2003 n.259, in relazione agli artt.12 ss. DPR 8/6/2001 n.327.
1.1. Si è costituita in giudizio la aderendo integralmente e facendo proprie CP_2 le domande e le istanze formulate nel Ricorso introduttivo dal. Parte_1 compresa l'istanza di sospensione ex art. 407 C.p.c. in relazione all'art. 373 C.p.c..
1.2. Si è costituita in giudizio la chiedendo l'accoglimento delle Controparte_1 seguenti conclusioni: “Voglia l'adito Tribunale, ogni contraria domanda disattesa, rigettata la domanda cautelare di sospensione dell'efficacia del dispositivo di sentenza
n°157/2024 del Tribunale di Sulmona, nel merito ed in via principale, accertato e ritenuto che la sentenza gravata non sia idonea a pregiudicare diritti autonomi di respingere la domanda proposta con l'atto di opposizione di terzo Parte_1
pag. 4/11 ex art. 404 c.p.c.; in via subordinata e sempre nel merito, ove dovesse ritenere che la sentenza gravata sia idonea a pregiudicare l'asserito diritto di proprietà del delle infrastrutture edificate sul terreno distinto catastalmente al fg. 8, Parte_1 particella 354, accertare e dichiarare che egli non ha offerto la prova del suo diritto di proprietà e, per l'effetto, rigettare la domanda di opposizione di terzo ex art. 404
c.p.c.; in via gradatamente subordinata, ove il Giudice adito dovesse ritenere che abbia fornito piena prova del suo diritto di proprietà sulle Parte_1 infrastrutture edificate sul terreno distinto catastalmente al fg. 8, particella 354 del
Comune di Bussi Sul Tirino, autorizzare la a chiamare in causa Controparte_1 gli eredi di , affinchè possano spiegare nel presente giudizio domanda CP_1 di acquisto a titolo originario delle citate infrastrutture per intervenuta usucapione.”
A supporto delle spiegate conclusioni ha affermato:
che 0ggetto del presente giudizio è un'area demaniale ubicata in località Pietra
Corniale nel Comune di Bussi Sul Tirino (PE), sul quale sono state realizzati un traliccio e dei box/casetta dove vengono installate le apparecchiature elettroniche che diffondo il segnale radio televisivo;
che con bando del 1° maggio 2005, rinnovato il 26 maggio 2008, il CP_4
Sul Tirino ha indetto una gara pubblica rivolta ai soggetti aventi i requisiti
[...] previsti dalla lg. 112 del 2004 (operatori di comunicazioni elettroniche) che da tempo immemore, come , occupano una porzione della citata CP_1 area, invitandoli a formulare istanza di assegnazione della stessa ai sensi e per gli effetti della L.R. 25/88, art. 6;
che in data 11.1.2018 i Comune di Bussi sul Tirino ha stipulato con CP_1
un contratto di concessione di terre civiche;
[...]
che dal 1° gennaio 2014 la , poi Controparte_5 trasformata in ha stipulato con un contratto di CP_2 CP_1 affitto, registrato il 11 giugno 2014 al n° 738 serie 3, con il quale quest'ultimo,
n.q. di proprietario o, comunque, avente disponibilità, ha concesso in affitto alla la terra civica in argomento nonché un Controparte_6 traliccio ed un casotto/box, compresi tutti gli eventuali cavi di collegamento, necessari all'attività di diffusione radiotelevisiva, concordando quale canone di locazione l'importo di €3.600,00 annui oltre IVA;
che il 6 agosto 2019, sempre prima del contratto di concessione ripassato con il
Comune di Bussi Sul Tirino, ha autorizzato la TA CP_1
pag. 5/11 telecomunicazioni di a concedere in subaffitto le strutture CP_3 suindicate alla DAB Italia S.r.l.;
che il 26 febbraio 2021, deceduto il sig. , i suoi eredi hanno CP_1 intrapreso una gestione in comune del terreno;
che è stata poi costituita la la quale è subentrata nei rapporti Controparte_1 di affitto di spazi ubicati nei manufatti e tralicci posti all'interno dell'area demaniale, sottoscritti con diversi affittuari, i quali vi allocano apparecchiature elettroniche, atte alla diffusione radiotelevisiva, tra i quali quello sopra citato e ripassato con la;
Controparte_6
che il nel 2023, ha deliberato la dichiarazione di nullità del Controparte_4 contratto del 11.1.2018 e tale delibera è stata impugnata dinanzi al TAR dalla
Controparte_1
che successivamente la gli ha comunicato che non avrebbe CP_2 provveduto a saldare le fatture 22/2023 e 24/2023 non avendo la
[...] alcun titolo per pretenderne il pagamento;
CP_1
la ha quindi proposto ricorso ex art. 447 bis c.p.c. definito con Controparte_1 sentenza n°157/2024 fatta oggetto di domanda di opposizione ex art. 404 c.p.c.;
che tale domanda è inammissibile non procurando alcun pregiudizio, neanche in linea ipotetica, al diritto del non produce alcun effetto nella sua Parte_1 sfera giuridica;
che non ha dimostrato il suo diritto di proprietà sul Parte_1 traliccio e sulla casetta;
che non sussistono i presupposti per la concessione del provvedimento cautelare richiesto.
1.3. Con decreto del 12.7.2024 è stata fissata, per la decisione relativa all'istanza cautelare, l'udienza del 31.7.2024 e, all'esito, con ordinanza del 5.8.2024 è stata rigettata la richiesta di sospensione richiesta.
All'esito dell'udienza di prima comparizione del 16.10.2024 ritenuta la causa matura per la decisione, è stata fissata, per il 5.2.2025 udienza di discussione, evidenziandosi che, dal punto di vista procedimentale, si è proceduto all'incombente ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
pag. 6/11 2. Tanto premesso, occorre esaminare in via preliminare, l'eccezione di inammissibilità dell'opposizione avanzata da parte convenuta concludendosi per la Controparte_1 sua fondatezza e ciò per i motivi che si andranno a spiegare.
2.1 In punto di diritto, deve premettersi che l'opposizione di terzo ordinaria ex art. 404
c.p.c. è un mezzo d'impugnazione straordinario, dato cioè anche riguardo a sentenza divenuta definitiva, tendente a rendere inefficace nei confronti dell'opponente una statuizione resa tra altri di per sé inidonea a pregiudicare il terzo, stante la portata del giudicato sostanziale, ai sensi dell'art. 2909 cod. civ., tra le sole parti del giudizio, i loro eredi e aventi causa quanto al diritto controverso.
Quanto alla legittimazione attiva, deve essere ricordato che l'opposizione ordinaria di terzo, di cui al primo comma dell'art. 404 c.p.c., non può essere esperita da tutti coloro che assumano la posizione di terzi rispetto al giudizio in cui è stata emessa la sentenza opposta, ma soltanto da coloro i quali, rivestendo tale qualità, facciano anche valere, in relazione al bene oggetto della controversia, un proprio diritto, autonomo e, nel contempo, incompatibile con il rapporto giuridico accertato o costituito dalla sentenza stessa e siano, perciò, da essa pregiudicati in un loro diritto, pur senza essere soggetti agli effetti del giudicato.
Sul presupposto di quanto affermato dalla Corte Costituzionale con la sentenza n.
297/1985 del 25.10.1985, la Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha evidenziato che il rimedio dell'opposizione di terzo ordinaria dell'art. 404 comma primo c.p.c., rimedio esperito nel caso di specie dal non è offerto solo al litisconsorte necessario Parte_1 pretermesso, ma anche al terzo che assuma di essere titolare di un diritto autonomo ed incompatibile coi diritti delle parti destinatarie del provvedimento giudiziale opposto
(che nel caso di specie era una ordinanza di convalida di sfratto per morosità), che dall'esecuzione dello stesso subirebbe un inevitabile pregiudizio giuridico e non di mero fatto.
Come correttamente evidenziato da parte ricorrente, tale rimedio straordinario può essere utilizzato anche da colui i cui intervento volontario è stato dichiarato, come nel caso di specie, inammissibile.
Quanto al pregiudizio, questo è individuato prevalentemente nel c.d. danno da esecuzione ossia l'attuazione della situazione sostanziale accertata in sentenza, indipendentemente dall'avvio della procedura esecutiva in senso stretto.
Ancora, la Corte di Cassazione ha affermato che la legittimazione ad impugnare la sentenza con l'opposizione di terzo ordinaria (art. 404, comma primo, c.p.c.)
pag. 7/11 presuppone in capo all'opponente la titolarità di un diritto autonomo la cui tutela sia incompatibile con la situazione giuridica risultante dalla sentenza pronunciata tra altre parti (v. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 6179 del 13/03/2009, Rv. 607282; conf. Cass. Sez. L,
Sentenza n. 8888 del 14/04/2010, Rv. 612958).
Due diritti sono incompatibili quando non possono coesistere: l'esistenza dell'uno è fatto ostativo all'esistenza dell'altro e viceversa (Cass. civ. S.U. n. 1997/2003).
Se non si ha incompatibilità, l'opposizione è inammissibile.
Il terzo, non vincolato dalla sentenza emessa inter alios, ben potrebbe far valere liberamente il suo diritto in autonomo processo, senza che vi sia interesse a rimuovere la pronuncia.
2.2. Ciò chiarito in punto di diritto, nel caso di specie si deve rilevare quanto segue.
La ha agito nel giudizio rubricato al n. 600/2023 quale “proprietario Controparte_1
o, comunque, avente disponibilità” nei confronti di al fine di ottenere la CP_2 risoluzione del contratto di locazione stipulato nel 2014 ed avente ad oggetto “un terreno nonché un traliccio ed un casotto/box, compresi tutti gli eventuali cavi di collegamento, necessari all'attività di diffusione radiotelevisiva, ubicati in località
Pietra Corniale a Bussi Sul Tirino”, stante la morosità di CP_2
Il contratto di locazione di postazione radiotelevisiva stipulato tra le parti prevedeva che “la concedente è proprietaria o comunque dispone, in base ad un regolare contratto di locazione sottoscritto con la proprietà che prevede la facoltà di sub-locare
a terzi, di un terreno nonché un traliccio ed un casotto/box idonei ad ospitare apparati radioelettrici ed accessori per le comunicazioni compreso tutti gli eventuali necessari cavi di collegamento, atti all'esercizio dell'attività di diffusione radioteleviva, in località Pietracorniale di Bussi (PE);”
L'art. 8 dell'atto pubblico per rogito del Notaio , iscritto al Persona_2
Repertorio n. 28438 e Raccolta 16438 denominato “Contratto di cessione per anni 19 di terre civiche a favore della ditta individuale per lo svolgimento di CP_1 attività di comunicazioni elettroniche”, oggi annullato, ma sub-iudice, prevedeva che con il quale lo stesso Comune di sul Tirino gli aveva concesso in uso per la durata CP_4 di 19 anni con facoltà di poter sub-locare il contratto e le relative obbligazioni.
Con sentenza del 3.7.2024, qui opposta, il Tribunale di Sulmona ha accolto il ricorso dichiarando la risoluzione del contratto per inadempimento della società conduttrice
“in relazione ai beni locati descritti nell'atto introduttivo del giudizio” ed ha ordinato alla società intimata di rilasciare i beni locati “liberi e sgombero da persone e da tutte
pag. 8/11 le apparecchiature elettroniche riferibili alla o a terzi ospitati dalla stessa CP_2
nella piena disponibilità della società ricorrente, e fissa per l'esecuzione CP_2 del rilascio la data iniziale del 31.08.2024”.
Di tali strutture, o meglio del casotto e del traliccio, si ritiene proprietario il Parte_1 per averle costruite successivamente all'ottenimento di concessione da parte dell'Ente comunale negli anni 70 e quindi oppone la sentenza risolutiva del contratto di locazione ritenendola pregiudizievole nei suoi confronti.
Nelle motivazioni della sentenza pronunciata tra la e Controparte_1 CP_2 depositate da parte ricorrente con le note scritte in vista dell'udienza di discussione in quanto sopravvenute, il Tribunale nulla ha rilevato in relazione alla proprietà del casotto e del traliccio locati, limitandosi a rilevare che “la legittimazione sostanziale si basa sulla posizione contrattuale e pertanto prescinde da quella dominicale che
l'attore possa o non possa avere” e che “risulta sufficientemente provato dalla parte ricorrente, nella qualità in atti, come, alla data della sottoscrizione del contratto di affitto in questione (01.01.2014), l'impresa individuale Giorgio Farina, dante causa dell'odierna ricorrente, aveva indubbiamente la disponibilità dei beni concessi in affitto. Tale diponibilità risulta peraltro riconosciuta dalla stessa società resistente la quale ha sempre regolarmente pagato il canone di locazione contrattualmente concordato con l'impresa e, sempre da quest'ultima -alla quale aveva CP_1 chiesto l'autorizzazione- ha ricevuto l'assenso ad ospitare sul traliccio un impianto di telecomunicazione per la DAB Italia S.c.p.a. (cfr. doc. 3 fasc. ric. non CP_7 contestate dalla resistente). Peraltro, non risulta che la resistente abbia mai contestato la validità del contratto di affitto in esame. … Si osserva inoltre che nel presente procedimento non vi è sovrapposta alcuna controversia tra il la ricorrente/locatrice e il terzo -Comune di Bussi sul Tirino e/o , Parte_1 non parti ritualmente chiamati in causa e/o costituiti nel presente giudizio- che si affermi proprietario dei beni locati e che quindi si debba decidere dei conseguenti effetti sul rapporto locativo in esame.”
Per l'effetto il Tribunale ha condannato la conduttrice al rilascio dei beni locati CP_2 liberi da persone e cose.
2.3. Richiamati tali elementi deve rilevarsi che l'opponente non ha dimostrato compiutamente l'incompatibilità tra il proprio diritto di proprietà e il diritto riferibile alla diritti che, ai fini dell'accoglimento della domanda di Controparte_1 opposizione, devono trovarsi in rapporto di reciproca esclusione.
pag. 9/11 Si è detto che la legittimazione ad impugnare la sentenza con l'opposizione di terzo ordinaria presuppone in capo all'opponente la titolarità di un diritto autonomo la cui tutela sia incompatibile con la situazione giuridica risultante dalla sentenza pronunciata tra altre parti (v. tra le altre Cass. 2130/2024).
Secondo i principi richiamati anche dal Tribunale nella sentenza qui opposta, il soggetto titolato a conferire in locazione un immobile non necessariamente deve essere proprietario dello stesso, essendo sufficiente che abbia una disponibilità concreta, effettiva dell'immobile che consenta di garantire il pacifico godimento dello stesso in capo al locatario (cfr. Cass. Civ. n. 25401/2009).
Dunque, la posizione giuridica di un locatore non è necessariamente incompatibile con quella del proprietario del bene locato sicché l'esistenza della locazione non necessariamente importa una situazione di conflitto tra locatore e proprietario tale da giustificare l'opposizione di terzo ordinaria.
La sentenza, inoltre, non contiene alcun accertamento della proprietà dei beni controversi e, contrariamente a quanto riferito da parte attrice, non vi sarebbe alcuna apprensione del bene da parte della dei beni di cui rivendica la Controparte_1 proprietà, dovendosi rilevare, inoltre, che il contratto di concessione stipulato con la
è stato di recente annullato dall'amministrazione pubblica proprietaria CP_1 del terreno.
Il dunque, non si trova in una situazione di netta incompatibilità con il Parte_1 diritto fatto valere dalla non avendo visto il proprio preteso diritto di Controparte_1 proprietà pregiudicato per effetto della decisione resa inter alios, e ciò neppure di riflesso.
Va peraltro evidenziato che il rimedio in concreto esercitato dal non era Parte_1 neppure l'unico a sua disposizione, dovendosi ribadire il principio secondo cui il terzo che, per effetto di una sentenza resa inter alios e passata in giudicato, abbia subito un pregiudizio giuridico, consistente nell'affermazione di un diritto incompatibile con quello che ritiene di vantare, non può proporre un autonomo giudizio per far valere tale diritto, ma deve esercitare l'opposizione di terzo ai sensi dell'art. 404, comma 1, c.p.c.
(Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 22710 del 20/07/2022, Rv. 665396), ben potendo far valere il suo diritto dominicale in un separato giudizio o comunque intervenire nel giudizio di appello ai sensi dell'art. 344 c.p.c. (giudizio di cui è stata documentata la pendenza).
Deve essere aggiunto che parte ricorrente, sebbene abbia fornito un principio di prova del suo diritto dominicale sul casotto e sul traliccio, non ha dato la prova di essere stato pag. 10/11 escluso, in qualsiasi modo, dal 1977 ad oggi, dal godimento del bene di cui rivendica la proprietà e le conseguenze pregiudizievoli di fatto denunciate non sono riferibili al non avendo mai questo riferito di svolgere ivi una propria attività, bensì a Parte_1
e agli altri soggetti terzi che utilizzano le infrastrutture per le trasmissioni. CP_2
L'assenza di una sicura incompatibilità tra il diritto personale affermato nella sentenza e quello dell'odierno opponente, giustificano una pronuncia di inammissibilità dell'opposizione di terzo ordinaria avanzata da parte ricorrente.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza nei confronti delle parte costituita
[...] che si liquidano come da dispositivo utilizzando i valori medi dello scaglione CP_1 da € 5.201 a € 26.000 tenuto conto della nota spese di parte convenuta (giudizi ordinari e sommari di cognizione innanzi al tribunale) ex art. 5 co 6 d.m. 55/2014, con esclusione della fase istruttoria in quanto non svolta.
Le spese di lite devono, invece, essere compensate tra le altre parti stante la comune posizione processuale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sulmona, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria e diversa istanza ed eccezione respinta, così provvede:
dichiara l'inammissibilità dell'opposizione proposta da;
Parte_1
condanna a rifondere alla le spese di lite del Parte_1 Controparte_1 presente giudizio, che liquida in €. 3.397,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge;
compensa le spese tra le altre parti.
Così deciso il 3.3.2025
Il Giudice
Irene Giamminonni
pag. 11/11