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Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Enna, sentenza 25/09/2025, n. 112 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Enna |
| Numero : | 112 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
N. 1953/2024 R.G.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ENNA
Sezione Civile – Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale di Enna, riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott.ssa Marika Motta Presidente dott. Rosario Vacirca Giudice dott.ssa Sara Antonelli Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R. G. V. G. sopra indicato, avente ad oggetto: “Divorzio congiunto –
Scioglimento del matrimonio civile”, promossa congiuntamente da
(C.F.: ) nato a [...] il [...] ed elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliati in Troina alla Via Nazionale n.342 rappresentata e difesa, per procura in atti, dall'avv.
Eliana Maccarrone ed Adriana Fabiola Maccarrone;
e da
(C.F.: ), nata a [...] il [...] e residente Parte_2 C.F._2
a Troina in c.da Sotto Abbeveratoio s.n.c., rappresentata e difesa, per procura in atti, dall'avv. Davide
Saraniti;
*
Con l'intervento del Pubblico Ministero, il quale in data 09.01.2025 ha espresso parere favorevole.
Rimessa al Collegio con ordinanza emessa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in data 11.6.2025, a seguito del deposito di note scritte contenenti la precisazione delle conclusioni, da intendersi qui richiamate, a far parte integrante e sostanziale della presente sentenza.
* MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso congiuntamente depositato in data 17.10.2024 le parti in epigrafe, premesso di essersi separati, giusta decreto di omologa emesso dal Tribunale di Enna il 24.06.2022, nel giudizio iscritto al n. 1656/2021 R.G., e di non essersi da allora riconciliati, hanno chiesto lo scioglimento del matrimonio civile dagli stessi contratto in Troina il 28.06.2014, regolarmente trascritto nel registro degli atti di matrimonio dell'Ufficio dello Stato Civile del Comune di Troina, Numero 5, Parte I,
Serie A, Anno 2005, alle condizioni di cui al ricorso, precisando che dalla loro unione sono nati i figli
(nata a [...] il [...]) e (nato a [...] il [...]). Per_1 Per_2
Disposta la trattazione della causa ex art. 127-ter c.p.c., sono state depositate note scritte contenenti quanto indicato nel decreto di fissazione ed è stata data comunicazione al Pubblico Ministero ex artt.
70, 71 e 473-bis. 51 comma 3 c.p.c.
Con note scritte depositate entro il termine perentorio assegnato, i predetti coniugi hanno dichiarato di insistere nelle condizioni di divorzio di cui al ricorso congiunto depositato in data 17.10.2024, confermate con note scritte depositate entro il termine perentorio del 16.04.2025, di seguito trascritte:
“1) i coniugi si dichiarano economicamente autosufficienti e rinunciano reciprocamente al mantenimento.
2) i figli minori rimarranno affidati congiuntamente ai genitori ma collocati presso i nonni materni,
, nata a [...], il [...] (CF ) e Persona_3 C.F._3 Per_4
, nato a [...] il [...] (C.F. , con i quali coabitano già da
[...] C.F._4 quando la sig.ra , loro figlia, si è trasferita ad Agira per convivere con l'attuale Parte_2 compagno dalla cui unione è nata un'altra genita;
3) i genitori, tuttavia, potranno vedere e stare con i loro figli ogni qualvolta vorranno liberamente;
4) con riguardo al mantenimento se ne continueranno ad occupare i nonni materni”.
In data 9.01.2025 il Pubblico Ministero ha reso parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
Ciò premesso, ricorrono tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) della legge 1° dicembre
1970, n. 898, così come modificata dalla legge 6 maggio 2015 n. 55, per la proponibilità e l'accoglimento della domanda, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Lo stato di separazione sussistente fra i coniugi risulta dimostrato dalla prodotta copia del decreto di omologa della separazione consensuale e il protrarsi di tale separazione per il tempo prescritto deve presumersi, non essendone stata eccepita da alcuno l'interruzione.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, inoltre, si desume dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale. Il Tribunale quindi, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Essendo il ricorso congiunto e non essendo, quindi, configurabile la soccombenza di alcuno, nulla deve disporsi in ordine alle spese del procedimento.
*
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, acquisito il parere favorevole del P.M.,
- dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto in Troina il 28.06.2014 tra Pt_1
(C.F.: ) nato a [...] il [...] e
[...] C.F._1 Parte_2
(C.F.: ), nata a [...] il [...], trascritto nel registro degli atti di C.F._2 matrimonio dell'Ufficio dello Stato Civile del Comune di Troina, Numero 5, Parte I, Anno 2005, alle condizioni di cui al ricorso congiunto depositato il 17.10.2024, riportate in parte motiva e da intendersi qui trascritte;
- ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune suddetto di procedere all'annotazione a margine dell'atto di matrimonio della presente sentenza ed alle ulteriori incombenze di legge;
- nulla sulle spese.
Deciso in Enna, nella camera di consiglio del 24.9.2025.
Il Giudice rel./est. Il Presidente
dott.ssa Sara Antonelli dott.ssa Marika Motta
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ENNA
Sezione Civile – Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale di Enna, riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott.ssa Marika Motta Presidente dott. Rosario Vacirca Giudice dott.ssa Sara Antonelli Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R. G. V. G. sopra indicato, avente ad oggetto: “Divorzio congiunto –
Scioglimento del matrimonio civile”, promossa congiuntamente da
(C.F.: ) nato a [...] il [...] ed elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliati in Troina alla Via Nazionale n.342 rappresentata e difesa, per procura in atti, dall'avv.
Eliana Maccarrone ed Adriana Fabiola Maccarrone;
e da
(C.F.: ), nata a [...] il [...] e residente Parte_2 C.F._2
a Troina in c.da Sotto Abbeveratoio s.n.c., rappresentata e difesa, per procura in atti, dall'avv. Davide
Saraniti;
*
Con l'intervento del Pubblico Ministero, il quale in data 09.01.2025 ha espresso parere favorevole.
Rimessa al Collegio con ordinanza emessa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in data 11.6.2025, a seguito del deposito di note scritte contenenti la precisazione delle conclusioni, da intendersi qui richiamate, a far parte integrante e sostanziale della presente sentenza.
* MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso congiuntamente depositato in data 17.10.2024 le parti in epigrafe, premesso di essersi separati, giusta decreto di omologa emesso dal Tribunale di Enna il 24.06.2022, nel giudizio iscritto al n. 1656/2021 R.G., e di non essersi da allora riconciliati, hanno chiesto lo scioglimento del matrimonio civile dagli stessi contratto in Troina il 28.06.2014, regolarmente trascritto nel registro degli atti di matrimonio dell'Ufficio dello Stato Civile del Comune di Troina, Numero 5, Parte I,
Serie A, Anno 2005, alle condizioni di cui al ricorso, precisando che dalla loro unione sono nati i figli
(nata a [...] il [...]) e (nato a [...] il [...]). Per_1 Per_2
Disposta la trattazione della causa ex art. 127-ter c.p.c., sono state depositate note scritte contenenti quanto indicato nel decreto di fissazione ed è stata data comunicazione al Pubblico Ministero ex artt.
70, 71 e 473-bis. 51 comma 3 c.p.c.
Con note scritte depositate entro il termine perentorio assegnato, i predetti coniugi hanno dichiarato di insistere nelle condizioni di divorzio di cui al ricorso congiunto depositato in data 17.10.2024, confermate con note scritte depositate entro il termine perentorio del 16.04.2025, di seguito trascritte:
“1) i coniugi si dichiarano economicamente autosufficienti e rinunciano reciprocamente al mantenimento.
2) i figli minori rimarranno affidati congiuntamente ai genitori ma collocati presso i nonni materni,
, nata a [...], il [...] (CF ) e Persona_3 C.F._3 Per_4
, nato a [...] il [...] (C.F. , con i quali coabitano già da
[...] C.F._4 quando la sig.ra , loro figlia, si è trasferita ad Agira per convivere con l'attuale Parte_2 compagno dalla cui unione è nata un'altra genita;
3) i genitori, tuttavia, potranno vedere e stare con i loro figli ogni qualvolta vorranno liberamente;
4) con riguardo al mantenimento se ne continueranno ad occupare i nonni materni”.
In data 9.01.2025 il Pubblico Ministero ha reso parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
Ciò premesso, ricorrono tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) della legge 1° dicembre
1970, n. 898, così come modificata dalla legge 6 maggio 2015 n. 55, per la proponibilità e l'accoglimento della domanda, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Lo stato di separazione sussistente fra i coniugi risulta dimostrato dalla prodotta copia del decreto di omologa della separazione consensuale e il protrarsi di tale separazione per il tempo prescritto deve presumersi, non essendone stata eccepita da alcuno l'interruzione.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, inoltre, si desume dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale. Il Tribunale quindi, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Essendo il ricorso congiunto e non essendo, quindi, configurabile la soccombenza di alcuno, nulla deve disporsi in ordine alle spese del procedimento.
*
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, acquisito il parere favorevole del P.M.,
- dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto in Troina il 28.06.2014 tra Pt_1
(C.F.: ) nato a [...] il [...] e
[...] C.F._1 Parte_2
(C.F.: ), nata a [...] il [...], trascritto nel registro degli atti di C.F._2 matrimonio dell'Ufficio dello Stato Civile del Comune di Troina, Numero 5, Parte I, Anno 2005, alle condizioni di cui al ricorso congiunto depositato il 17.10.2024, riportate in parte motiva e da intendersi qui trascritte;
- ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune suddetto di procedere all'annotazione a margine dell'atto di matrimonio della presente sentenza ed alle ulteriori incombenze di legge;
- nulla sulle spese.
Deciso in Enna, nella camera di consiglio del 24.9.2025.
Il Giudice rel./est. Il Presidente
dott.ssa Sara Antonelli dott.ssa Marika Motta