Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 22/05/2025, n. 428 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 428 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 974/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Silvia Corinaldesi Presidente dott. Alessandro Di Tano Giudice dott. Valerio Guidarelli Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sul ricorso congiunto iscritto al n. r.g. 974/2025 promosso da: nata il [...] a [...], rappresentata e difesa Parte_1 dall'avv. Simona Nasso;
e nato il [...] a [...], rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1
Simona Nasso
OGGETTO: SEPARAZIONE CONSENSUALE.
CONCLUSIONI:
“1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo e reciproco rispetto e con facoltà di ciascuno di fissare la propria residenza ove riterrà più opportuno.
2. la casa coniugale di proprietà della sig. ra rimarrà nella disponibilità Parte_1
della stessa, con tutti gli arredi e suppellettili, e continuerà ad abitarvi e i figli e Per_1
IL sig. si impegnerà entro sei mesi dall'omologa sia a Persona_2 Controparte_1 reperire una nuova abitazione che a liberare l'appartamento dai propri beni ed effetti personali.
3. I figli e sono entrambi maggiorenni ma non ancora economicamente Per_1 Per_2
autosufficienti. Invero, studia a Milano e frequenta un Master, pertanto il sig. Per_1
si impegna a corrispondere a titolo di concorso nel mantenimento Controparte_1
- 1 -
Il figlio studia presso l'Università di Ancona (UNIVPM) presso la Facoltà Persona_2
di ingegneria Informatica, inoltre lo stesso lavora presso la società Antos con sede in
Camerano (AN) con la quale ha un contratto a tempo determinato part time, pertanto, stante la situazione il sig. si impegna a corrispondere a titolo di concorso nel Controparte_1 mantenimento l'importo mensile di €200,00 (duecento/00), da corrispondersi entro e non oltre il giorno 05 di ogni mese, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT.
Entrambi i mantenimenti verranno versati direttamente dal Sig. ai figli e Controparte_1
ciò con il consenso della Sig. ra Parte_1
4. Le spese straordinarie dei figli e saranno poste a carico del sig. Per_1 Persona_2 nella misura dell'80% mentre a carico della sig.ra nella Controparte_1 Parte_1
misura del 20%; dette spese straordinarie dovranno essere preventivamente concordate dagli stessi come da Protocollo del Tribunale di Ancona.
5. Il conto corrente cointestato tra le parti n. 3791 acceso presso Intesa Sanpaolo, filiale di
Castelfidardo, verrà chiuso con il consenso di entrambe le parti e, sin d'ora, si rilasciano reciproca autorizzazione. Inoltre, il sig. invita la sig. ra Controparte_1 Parte_1
ad utilizzare il bancomat relativo al conto corrente cointestato solo per necessità familiari
(es. ) per un tetto massimo di € 300,00 mensili e ciò con il pieno consenso della sig. ra Per_3
Parte_1
Qualora le parti decidano di chiudere il conto cointestato il sig. si impegna Controparte_1
a versare alla sig.ra un importo a titolo di mantenimento pari ad € 300,00 Parte_1
mensili.
6. La sig.ra è intestataria del conto corrente personale n. 208 acceso presso Parte_1
Banco Marchigiano di Civitanova Marche e Montecosaro, filiale di Castelfidardo.
7. La sig. ra è intestataria della Polizza Vita n. 22796690 stipulata con Parte_1 nell'anno 2013, il cui premio verrà ritirato e goduto esclusivamente Controparte_2
dalla stessa.
8. Le automobili modello Lancia YPSILON tg EV 645 SY e modello OPEL CROSSLAND X tg FS792DK, entrambe di proprietà della sig. ra rimarranno nella Parte_1
disponibilità della stessa. Il sig. si impegna a pagare interamente sia Controparte_1
l'assicurazione che il bollo del veicolo Opel SS X (doc. 7 e 8).
- 2 - L'automobile modello Fiat TIPO tg FR147GL di proprietà del sig. rimarrà Controparte_1
nella disponibilità dello stesso (doc. 9).
9. I signori e dichiarano espressamente che con la Parte_1 Controparte_1
sottoscrizione del presente ricorso hanno regolato e definito tra loro ogni rapporto di natura economica e patrimoniale, nessuno escluso ed eccettuato conseguente il matrimonio celebrato in Castelfidardo il 19.12.1999.”
* * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con ricorso depositato congiuntamente e che si sono Parte_1 Controparte_1
sposati a Castelfidardo (AN) il 19/12/1999, hanno chiesto la separazione consensuale.
2. L'udienza è stata sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dallo scambio di note scritte, che sono state tempestivamente depositate dalle parti.
3. Gli atti sono stati regolarmente trasmessi al Pubblico Ministero ex art. 71 e 473 bis.51
c.p.c. che in data 13.05.2025 ha espresso parere favorevole.
4. La domanda tesa ad ottenere la pronuncia di separazione è fondata e, pertanto, deve essere accolta. Non vi è incertezza sulla impossibilità di ricostituire il consorzio familiare, come evidenzia la domanda delle parti congiunta sul punto.
La concorde volontà delle parti di ottenere la separazione giudiziale e il venir meno di un vero progetto di vita coniugale, inducono ad escludere la possibilità di una riconciliazione tra i coniugi ed a riconoscere l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Deve in conseguenza essere pronunciata la separazione personale dei coniugi.
5. Le condizioni di separazione prospettate sono conformi alla situazione economica delle parti e corrispondenti agli interessi dei due figli, maggiorenni ma non ancora economicamente autosufficienti.
Il Collegio può pertanto dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti.
6. La definizione concordata del procedimento giustifica la compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue: dichiara la separazione dei coniugi e i Parte_1 Controparte_1
quali hanno contratto matrimonio a Castelfidardo (AN) il 19/12/1999, trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di Castelfidardo (AN) al n. 44, parte 2, serie A dell'anno 1999;
- 3 - omologa gli accordi intervenuti tra le parti alle condizioni indicate nel ricorso e sopra riportate;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Castelfidardo (AN) di procedere alle annotazioni di legge;
compensa le spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 21/05/2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
dott. Valerio Guidarelli dott. Silvia Corinaldesi
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