TRIB
Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 22/12/2025, n. 6149 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 6149 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catania composto dai magistrati
RI MA IB UP Presidente rel. est.
LA NI IU
Aurora La Face IU riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 9974/2023 R.G. promossa
DA
nato il [...] ad [...], C.F. Parte_1
, rappresentato e difeso giusta procura in atti dall'avv. Riccardo C.F._1
Campochiaro
Ricorrente
CONTRO
, in persona del Ministro Controparte_1 pro tempore costituito in giudizio con il Dirigente dell' Controparte_2
[...] CP_1
Resistente
Con l'intervento del PM
OGGETTO: rinnovo del permesso di soggiorno
CONCLUSIONI: come da verbali di causa.
All'udienza di precisazione delle conclusioni, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., parte ricorrente ha concluso come in atti e la causa è stata trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 13.09.2023 il ricorrente in epigrafe indicato ha impugnato il provvedimento della Questura di di inammissibilità della richiesta di permesso CP_1 di soggiorno per protezione speciale ex art. 19 c.
1.1 del T.U.I. emesso e notificato il
14.08.2023.
Il ricorrente ha esposto di essere un cittadino nigeriano entrato in Italia il 5 dicembre
2015; di aver richiesto la protezione internazionale formalizzando la relativa istanza in data 16 febbraio 2016; che la Commissione territoriale, ha rigettato la domanda di protezione internazionale;
che avverso la decisione della Commissione, ha presentato ricorso innanzi il Tribunale di Catania che lo ha rigettato con provvedimento del
2.11.2020 (7858/2016 R.G.); che avverso la decisione del Tribunale ha presentato ricorso innanzi la Corte di Appello di Catania che lo ha rigettato, con sentenza n.
210/2023 pubblicata in data 6.02.2023 (1796/2020 R.G) avverso la quale non ha presentato ricorso in Cassazione. Ha esposto, altresì, che in data 27.04.2023 si recava presso la Questura di per richiedere il rilascio di un permesso di soggiorno per CP_1 protezione speciale ex art. 19, co.
1.1 e 19, co.
1.2 D.Lgs. 286/98 e che tale richiesta era stata inviata il 26.04.2023 a mezzo PEC all' della Questura di Controparte_2
(e per conoscenza alla Commissione Territoriale di Catania che avrebbe dovuto CP_1 emettere il parere richiesto dalla legge), per il tramite del difensore;
che l'ufficio, non potendo formalizzare l'istanza in quella data per questioni organizzative interne, invitava il ricorrente a presentarsi in data 14.08.2023 “al fine di presentare l'istanza per ottenere il permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art. 19 c.
1.2 del
D. Lvo 286/98”; In data 14.08.2023, lo straniero si presentava, presso l'Ufficio immigrazione, ove veniva fotosegnalato e veniva prodotta la ricevuta di richiesta del permesso per protezione speciale, che lo straniero regolarmente firmava;
che in data
14.08.2023 veniva emesso e notificato il provvedimento della Questura di inammissibilità della richiesta di permesso di soggiorno per protezione speciale ex art. 19 c.
1.1 del T.U.I.
Tanto esposto, ritenuto illegittimo il provvedimento del Questore ne ha chiesto l'annullamento, previa sospensione, con contestuale rilascio del permesso di soggiorno.
Con decreto del 20.11.2023 è stata disposta la sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato.
Instauratosi il contraddittorio si costituiva in giudizio l'Amministrazione convenuta con il Dirigente dell' . Controparte_3
Preliminarmente, si osserva che il ricorso è da ritenersi ammissibile, in quanto il ricorrente ha presentato richiesta di permesso presso la Questura in data 26.04.2023, prima della conversione in legge del d.l. 30/2023.
Ciò posto il ricorso è fondato per quanto di ragione. Con riguardo al quadro normativo di riferimento, va evidenziato che l'art. 5 comma 6 del d.gs. n. 286/98, nella formulazione vigente anteriormente al D.L. 113/2018, entrato in vigore il 05.10.2018, convertito con L. 132/18, prevedeva che “il rifiuto o la revoca del permesso di soggiorno possono essere altresì adottati sulla base di convenzioni o accordi internazionali, resi esecutivi in Italia, quando lo straniero non soddisfi le condizioni di soggiorno applicabili in uno degli Stati contraenti, salvo che ricorrano seri motivi, in particolare di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano”. Il ricorrere o la permanenza dei motivi suddetti imponeva alle Commissioni Territoriali e al IU in sede di impugnazione dei provvedimenti di diniego, la trasmissione degli atti al Questore per il rilascio del relativo permesso (a norma dell'art. 32 D. Lvo 25/2008, nella sua formulazione originaria) o il parere favorevole sul rinnovo. Com'è noto, il D.L. citato, aveva sostanzialmente cancellato tale misura, statuendo, al comma 1, lett. b), che “all'art. 5 –
D.lgs. n. 286/1998 – al comma 2-ter, al secondo periodo, le parole “per motivi umanitari” sono sostituite dalle seguenti: “per cure mediche nonché dei permessi di soggiorno di cui agli artt. 18, 18-bis, 20-bis, 22, co. 12-quater e 42-bis, e del permesso di soggiorno rilasciato ai sensi dell'art. 32, co. 3 del D.lgs. 28.01.2008 n. 25. La Corte
Costituzionale, con sentenza n. 194/2019, aveva comunque avuto modo di specificare che “l'effettiva portata dei nuovi permessi speciali potrà essere valutata solo in fase applicativa, nell'ambito della prassi amministrativa e giurisprudenziale che andrà formandosi, in relazione alle esigenze dei casi concreti e alle singole fattispecie che via via si presenteranno. In proposito, è appena il caso di osservare che l'interpretazione e l'applicazione dei nuovi istituti, in sede sia amministrativa che giudiziale, sono necessariamente tenute al rigoroso rispetto della Costituzione e dei vincoli internazionali, nonostante l'avvenuta abrogazione dell'esplicito riferimento agli
«obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano» precedentemente contenuto nell'art. 5, comma 6, del T.U. immigrazione. In questo senso, del resto, si è espresso, in sede di emanazione del decreto impugnato, il Presidente della Repubblica il quale, nella lettera indirizzata al Presidente del Consiglio dei ministri il 4 ottobre 2018, ha sottolineato che «restano “fermi gli obblighi costituzionali e internazionali dello
Stato”, pur se non espressamente richiamati nel testo normativo, e, in particolare, quanto direttamente disposto dall'art. 10 della Costituzione e quanto discende dagli impegni internazionali assunti dall'Italia». Anche la stessa relazione illustrativa del disegno di legge di conversione conferma che l'intervento legislativo si muove nel solco tracciato dagli obblighi costituzionali e internazionali della Repubblica, da esso, appunto, in nessun modo menomati”. In ogni caso, la disciplina transitoria (art.1, co. 8 del D.L. 113/2018, conv. con mod. in L. 132/2018), prevedeva e prevede che “Fermo restando i casi di conversione, ai titolari di permesso di soggiorno per motivi umanitari già riconosciuto ai sensi dell'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio
2008, n. 25, in corso di validità alla data di entrata in vigore del presente decreto, è rilasciato, alla scadenza, un permesso di soggiorno ai sensi dell'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, come modificato dal presente decreto, previa valutazione della competente Commissione territoriale sulla sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 19, commi 1 e 1.1, del decreto legislativo 25 luglio 1998,
n. 286. In sostanza, spettava alle Commissioni Territoriali, per i permessi ancora in corso di validità, valutare, in relazione ai singoli casi, l'operatività dei divieti di respingimento come previsti dall'art. 19, co. 1 e 1.1 del T.U.I. Il decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130 (in Gazzetta Ufficiale 21 ottobre 2020, n. 261), convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 173, recante «Disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare, modifiche agli articoli 131-bis, 391-bis, 391-ter e 588 del codice penale, nonché' misure in materia di divieto di accesso agli esercizi pubblici ed ai locali di pubblico trattenimento, di contrasto all'utilizzo distorto del web e di disciplina del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale.». (20A07086) (GU Serie Generale n. 314 del 19-12-2020), ha modificato e integrato l'art. 19, co. 1 e 1.1. TUI - Divieti di espulsione e di respingimento. Disposizioni in materia di categorie vulnerabili - ripristinando, in definitiva, all'interno dei divieti di espulsione, una protezione complementare ampia, dai confini analoghi a quelli della protezione umanitaria.
La nuova normativa, ha, infatti, ancora una volta modificato l'art. 5, co. 6 TUI, reintroducendo l'espressa previsione dei limiti al potere di rifiuto o revoca del permesso di soggiorno al richiedente quando ciò sia incompatibile con gli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano;
con la legge di conversione, ha poi opportunamente ampliato le ipotesi riconducibili all'art. 19 stesso Testo Unico. In particolare, al comma
1, che prevedeva che “In nessun caso può disporsi l'espulsione o il respingimento verso uno Stato in cui lo straniero possa essere oggetto di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali, ovvero possa rischiare di essere rinviato verso un altro Stato nel quale non sia protetto dalla persecuzione”, dopo la parola: « sesso, » sono state inserite le parole « di orientamento sessuale, di identità di genere, », e, per quanto in questa sede rileva, il comma 1.1 è stato sostituito dal seguente: «1.1. Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale
Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica, nonché' di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a
Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della
Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché' dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine.». Dopo il comma 1.1, è stato inoltre inserito il seguente: «1.2. Nelle ipotesi di rigetto della domanda di protezione internazionale, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1, la Commissione territoriale trasmette gli atti al Questore per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale. Nel caso in cui sia presentata una domanda di rilascio di un permesso di soggiorno, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1, il Questore, previo parere della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, rilascia un permesso di soggiorno per protezione speciale.» Con la nuova protezione speciale, come attualmente formulata, retroattiva per effetto della disposizione di cui all'art. 15 del D.L. 130/2020, conv. con L. 173/2020, viene eliminato ogni dubbio sull'operatività delle protezioni interne destinate a coprire situazioni nelle quali, pur non ricorrendo i presupposti per le protezioni maggiori,
l'espulsione violerebbe principi di carattere internazionale o costituzionale. La protezione speciale nei casi di violazione degli obblighi costituzionali o internazionali di cui all'art. 5, co. 6 TUI è peraltro disegnata come divieto assoluto di refoulement dall'art. 19 T.U.I.; la protezione speciale riconosciuta in adempimento dell'art. 8 CEDU
(rispetto della vita privata e familiare), pur nel temperamento introdotto attraverso il richiamo alla Convenzione di Ginevra, è invece limitabile per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica, nonché' di protezione della salute. Il D. L. 130 del 2020, convertito con L. 173/2020, non ha invece modificato la disciplina transitoria del D.L. 113/2018, conv. con L. 132/2018, e, quindi, l'art.1, co. 8 citato, sicché ai titolari di permesso di soggiorno per motivi umanitari già riconosciuto ai sensi dell'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, in corso di validità alla data di entrata in vigore del decreto legge 113/2018, dovrà essere rilasciato, alla scadenza, un permesso di soggiorno ai sensi dell'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, come modificato dal decreto citato, previa valutazione della competente Commissione territoriale sulla sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 19, commi 1 e 1.1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286; dovendo aversi inoltre riguardo all'attuale formulazione dell'art. 32, co. 3, come modificata dal citato decreto n. 130 del 2020, che ha sostituito la parola «annuale» con
«biennale» e, al secondo periodo, ha previsto la convertibilità del permesso a norma dall'articolo 6, comma 1-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
L'art. 7 comma 1 del D.L. 20/23 (conv. dalla l. 50/23), entrato in vigore l'11 marzo
2023 e applicabile alla domanda in esame, ha tra l'altro abrogato la seconda parte (terzo e quarto periodo) dell'art. 19 comma 1.1 del Testo Unico Immigrazione che oggi è del seguente tenore: “Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani”. I periodi abrogati prevedevano un espresso divieto di respingimento o di espulsione tutte le volte in cui l'allontanamento potesse comportare una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare del richiedente, salvo che l'allontanamento stesso non fosse necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica, o di protezione della salute (da qui la definizione di questa forma di protezione speciale come “relativa”, in quanto il diritto in questione era bilanciabile con tali ragioni). La norma indicava poi i noti quattro indici -elencazione da ritenersi non tassativa, ma solo esemplificativa - alla cui presenza sorge il diritto alla tutela della vita privata e familiare. Stante l'espresso divieto, non sottoposto ad ulteriori condizioni o requisiti, è opinione pacifica che per il riconoscimento della protezione speciale ai sensi della -oggi abrogata- seconda parte dell'art. 19 comma 1.1, nella particolare fattispecie della protezione speciale per integrazione sociale, non fosse più necessaria la valutazione comparativa con la condizione del richiedente nel Paese di origine, secondo i principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità per il riconoscimento della protezione umanitaria, nemmeno nella forma della comparazione attenuata con proporzionalità inversa . Il principio, pacifico, era stato ribadito dalla Corte di Cassazione (Sez.
6 -1 n.
18455/22), che ha chiarito che “In tema di protezione internazionale "speciale", la seconda parte dell'art. 19, comma 1.1, del d.lgs. 286 del 1998, come modificato dal d.l.
n. 130 del 2020, convertito con l. n. 173 del 2020 (…) attribuisce diretto rilievo all'integrazione sociale e familiare in Italia del richiedente asilo, da valutare tenendo conto della natura e dell'effettività dei suoi vincoli familiari, del suo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno e dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo paese d'origine, senza che occorra procedere ad un giudizio di comparazione con le condizioni esistenti in tale paese, neppure nelle forme della comparazione attenuata con proporzionalità inversa” (conforme: Sez. 1 - , Ordinanza n.
9080 del 31/03/2023). Ciò premesso, il Collegio rileva che la prima parte dell'art. 19 comma 1.1 cit. non ha invece subito alcuna modifica;
dunque, resta fermo il divieto di respingimento o di espulsione o di estradizione “di una persona verso uno Stato […] qualora ricorrano gli obblighi di cui all'art. 5 co. 6. […]”. A sua volta, resta immutato il sesto comma dell'art. 5 cui tale norma fa rinvio, che dispone che nell'adottare una decisione di rifiuto o revoca del permesso di soggiorno allo straniero occorre fare “salvo il rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano”. Pertanto, continuano a trovare tutela nell'alveo della prima parte dell'art. 19 comma 1.1. TUI tutte le situazioni di vulnerabilità ed i diritti che trovavano tutela in precedenza, in quanto rientranti vuoi nel divieto di refoulement (pericolo di tortura, di trattamenti inumani o degradanti, violazioni sistematiche e gravi dei diritti umani nel Paese di origine), vuoi più in generale nel rispetto degli obblighi costituzionali (diritto di asilo, art. 10; alla salute art. 32; alla parità, art. 3; alle relazioni familiari, artt. 29-31, ecc.) ed internazionali, tra i quali ultimi i diritti alla vita privata ed alla vita familiare. Sulla medesima scia si collocano i primi orientamenti della Suprema Corte, la quale, in una recente decisione (Cassazione civile sez. I, 06/10/2023 n.28162), relativa ad un ricorso avverso un decreto di espulsione, offre -sebbene in un obiter dictum- una importante precisazione sulla persistenza della tutela della vita privata e familiare anche dopo la riforma dell'art. 19 TUI, in ossequio alla normativa sovranazionale (art. 8 CEDU) e allo stesso art. 5, comma 6, TUI. “In tema di espulsione dello straniero, il d.l. 10 marzo
2023, n. 20, art. 7, comma 1, recante "Disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare" (c.d. decreto Cutro), convertito con modificazioni dalla l. 5 maggio 2023, n.
50, ha abrogato il terzo e quarto periodo dell'art. 19, comma 1.1. d.lgs. n. 286 del 1998
(…). In ogni caso, il diritto al rispetto della vita privata e familiare non solo è rimasto in vita nell'art. 5, comma 6, d.lgs. n. 286 del 1998, ma continua ad essere tutelato dall'art. 8
Cedu e rientra in quel "catalogo aperto" dei diritti fondamentali connessi alla dignità della persona e al diritto di svolgere la propria personalità nelle formazioni sociali, tutelati dagli artt. 2, 3, 29, 30 e 31 Cost., trovando dunque il suo fondamento in fonti sovraordinate rispetto alla legislazione ordinaria”. In questo contesto normativo, si dovrà pertanto tenere conto dei principi elaborati, anche in materia di protezione umanitaria, dalla giurisprudenza di merito e della Corte di Cassazione, a partire, quanto a quest'ultima, dalla ben nota pronuncia della Sez. 1, n. 4455/2018, che non solo ha aperto a una concezione allargata della vulnerabilità del cittadino straniero, ma ha, altresì, introdotto la necessità di “una valutazione individuale, caso per caso, della vita privata e familiare del richiedente in Italia, comparata alla situazione personale che egli ha vissuto prima della partenza e cui egli si troverebbe esposto in conseguenza del rimpatrio. I seri motivi di carattere umanitario possono positivamente riscontrarsi nel caso in cui, all'esito di tale giudizio comparativo, risulti un'effettiva ed incolmabile sproporzione tra i due contesti di vita nel godimento dei diritti fondamentali che costituiscono presupposto indispensabile di una vita dignitosa (art. 2 Cost.)”. La tenuta della soluzione adottata nel 2018, confermata da Sez. U, nn. 29459, 29460, 29461/2019
è stata ribadita dalla giurisprudenza successiva della Corte, che negli ultimi anni, sempre fondandosi su principi costituzionali o di diritto unionale o internazionale, ha ritenuto che ai fini della verifica dei presupposti per il riconoscimento della protezione umanitaria deve tenersi conto: delle violenze subite nel Paese di transito (13096/19,
13565/20, 3583/21, 89920/21, 12649/21, 25734/21, 3768/23 ); degli eventi calamitosi, causa dell'emigrazione, verificatisi nel paese di origine (2563/20); del rischio di una lesione del diritto alla salute (2558/20; 27544/22), ivi compreso un accertato disturbo post-traumatico da stress a causa \delle sevizie subite (8990/21); della situazione oggettiva del paese di origine (ai fini del giudizio di 'comparazione attenuata'
(11912/20, 26671/22); del diritto alla vita privata e familiare (9304/19, SS.UU.
24413/21, 41778/21) e, a tali fini, dell'esistenza e della consistenza dei legami familiari e affettivi del richiedente in Italia (23720/20, 32237/21, 34096/21) e del suo percorso di integrazione in Italia, non solo sotto il profilo lavorativo, ma anche culturale e sociale
(ad es., con riferimento alla conoscenza della lingua italiana ed alle attività di volontariato svolte con continuità, 16716/23, 14370/23) e valutando il livello di integrazione raggiunto “non come necessità di un pieno, irreversibile e radicale inserimento nel contesto sociale e culturale del Paese, ma come ogni apprezzabile sforzo di inserimento nella realtà locale di riferimento”; dello sfruttamento lavorativo quale elemento in grado di incidere gravemente sul quadro psicologico dello straniero che richiede protezione (17204/21); della situazione esistente nel Paese di transito, allorché l'esperienza vissuta in quest'ultimo presenti un certo grado di significatività in relazione ad indici specifici quali la durata in concreto del soggiorno, in comparazione con il tempo trascorso nel paese di origine (13758/20); del considerevole periodo di ingiusta detenzione sofferta in Italia dal ricorrente, con sottoposizione ad un regime carcerario che gli aveva procurato problemi di natura psicopatologica (4369/23).
Ciò chiarito in diritto, nel caso che occupa ricorrono i presupposti di cui all'art. 19 d. lgs. 286/1998 per il riconoscimento della protezione speciale in capo all'odierno ricorrente, tenuto conto dell'apprezzabile percorso di integrazione del richiedente il quale ha maturato un buon livello di integrazione socioeconomica evincibile dalla documentazione lavorativa in atti, dalla quale risulta: Unilav relativo a rapporto di lavoro a tempo determinato fino al 31.10.2023 e relative buste paga;
relativo a CP_4 rapporto di lavoro a tempo determinato dal 26.01.2023 al 31.07.2023 – dal 14.12.2023 al 30.09.2024 – dal 08.11.2024 al 31.07.2025 prorogato fino al 31.10.2025; certificato di conoscenza lingua italiana livello A2; CUD 2024; modello 730 relativo ai redditi del
2024; buste paga relative agli anni 2023- 2024- 2025.
Un simile percorso, che consente al ricorrente di costruire una vita dignitosa anche in prospettiva di una occupazione stabile, verrebbe vanificato in caso di rientro forzato in
Nigeria. Invero, in tale situazione, il suo rimpatrio costituirebbe di per sé una condizione degradante, specie se parametrata alle difficili condizioni di partenza, al percorso migratorio e integrerebbe una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare, garantito dall'art. 8 CEDU e dell'art. 19 comma 1.1 d.lgs. 286/98.
Le circostanze di cui sopra, globalmente considerate, concretizzano una situazione che dà diritto a ottenere il permesso di soggiorno per protezione speciale.
Quanto alla convertibilità del permesso così rilasciato, si osserva che a norma dell'art. 6 comma 1-bis lett. a) T.U.Imm. vigente al momento della presentazione della domanda (
26.04.2023), il permesso per protezione speciale era convertibile in permesso per motivi di lavoro. Tale disposizione è poi stata abrogata dalla legge di conversione del decreto legge (l. 50/23), entrata in vigore il 6/5/2023.
Nulla sulle spese in quanto va escluso che l'art. 133 DPR n. 115 del 2002, a norma del quale la condanna alle spese della parte soccombente non ammessa al patrocinio va disposta in favore dello Stato (Cassazione, sentenza 29 ottobre 2012, n. 18583), possa riferirsi all'ipotesi dell'onorario e delle spese spettanti al difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato vittoriosa in una controversia civile proposta contro un'amministrazione statale (v. sul punto Cass. 29 ottobre 2012 n. 18583).
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 9974/2023 RG.
Disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa.
Accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara il diritto del ricorrente al rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale di cui all'art. 19, commi 1.1 e 1.2 del D.lgs. n.
286/1998, come modificato dal D.L. 10 marzo 2023, N. 20, convertito con modificazioni dalla L. 5 Maggio 2023, N. 50 convertibile in permesso per motivi di lavoro.
Nulla sulle spese di giudizio.
Si comunichi
Così deciso in Catania all'esito della camera di consiglio del 11/12/2025
Il Presidente
RI MA IB UP
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catania composto dai magistrati
RI MA IB UP Presidente rel. est.
LA NI IU
Aurora La Face IU riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 9974/2023 R.G. promossa
DA
nato il [...] ad [...], C.F. Parte_1
, rappresentato e difeso giusta procura in atti dall'avv. Riccardo C.F._1
Campochiaro
Ricorrente
CONTRO
, in persona del Ministro Controparte_1 pro tempore costituito in giudizio con il Dirigente dell' Controparte_2
[...] CP_1
Resistente
Con l'intervento del PM
OGGETTO: rinnovo del permesso di soggiorno
CONCLUSIONI: come da verbali di causa.
All'udienza di precisazione delle conclusioni, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., parte ricorrente ha concluso come in atti e la causa è stata trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 13.09.2023 il ricorrente in epigrafe indicato ha impugnato il provvedimento della Questura di di inammissibilità della richiesta di permesso CP_1 di soggiorno per protezione speciale ex art. 19 c.
1.1 del T.U.I. emesso e notificato il
14.08.2023.
Il ricorrente ha esposto di essere un cittadino nigeriano entrato in Italia il 5 dicembre
2015; di aver richiesto la protezione internazionale formalizzando la relativa istanza in data 16 febbraio 2016; che la Commissione territoriale, ha rigettato la domanda di protezione internazionale;
che avverso la decisione della Commissione, ha presentato ricorso innanzi il Tribunale di Catania che lo ha rigettato con provvedimento del
2.11.2020 (7858/2016 R.G.); che avverso la decisione del Tribunale ha presentato ricorso innanzi la Corte di Appello di Catania che lo ha rigettato, con sentenza n.
210/2023 pubblicata in data 6.02.2023 (1796/2020 R.G) avverso la quale non ha presentato ricorso in Cassazione. Ha esposto, altresì, che in data 27.04.2023 si recava presso la Questura di per richiedere il rilascio di un permesso di soggiorno per CP_1 protezione speciale ex art. 19, co.
1.1 e 19, co.
1.2 D.Lgs. 286/98 e che tale richiesta era stata inviata il 26.04.2023 a mezzo PEC all' della Questura di Controparte_2
(e per conoscenza alla Commissione Territoriale di Catania che avrebbe dovuto CP_1 emettere il parere richiesto dalla legge), per il tramite del difensore;
che l'ufficio, non potendo formalizzare l'istanza in quella data per questioni organizzative interne, invitava il ricorrente a presentarsi in data 14.08.2023 “al fine di presentare l'istanza per ottenere il permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art. 19 c.
1.2 del
D. Lvo 286/98”; In data 14.08.2023, lo straniero si presentava, presso l'Ufficio immigrazione, ove veniva fotosegnalato e veniva prodotta la ricevuta di richiesta del permesso per protezione speciale, che lo straniero regolarmente firmava;
che in data
14.08.2023 veniva emesso e notificato il provvedimento della Questura di inammissibilità della richiesta di permesso di soggiorno per protezione speciale ex art. 19 c.
1.1 del T.U.I.
Tanto esposto, ritenuto illegittimo il provvedimento del Questore ne ha chiesto l'annullamento, previa sospensione, con contestuale rilascio del permesso di soggiorno.
Con decreto del 20.11.2023 è stata disposta la sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato.
Instauratosi il contraddittorio si costituiva in giudizio l'Amministrazione convenuta con il Dirigente dell' . Controparte_3
Preliminarmente, si osserva che il ricorso è da ritenersi ammissibile, in quanto il ricorrente ha presentato richiesta di permesso presso la Questura in data 26.04.2023, prima della conversione in legge del d.l. 30/2023.
Ciò posto il ricorso è fondato per quanto di ragione. Con riguardo al quadro normativo di riferimento, va evidenziato che l'art. 5 comma 6 del d.gs. n. 286/98, nella formulazione vigente anteriormente al D.L. 113/2018, entrato in vigore il 05.10.2018, convertito con L. 132/18, prevedeva che “il rifiuto o la revoca del permesso di soggiorno possono essere altresì adottati sulla base di convenzioni o accordi internazionali, resi esecutivi in Italia, quando lo straniero non soddisfi le condizioni di soggiorno applicabili in uno degli Stati contraenti, salvo che ricorrano seri motivi, in particolare di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano”. Il ricorrere o la permanenza dei motivi suddetti imponeva alle Commissioni Territoriali e al IU in sede di impugnazione dei provvedimenti di diniego, la trasmissione degli atti al Questore per il rilascio del relativo permesso (a norma dell'art. 32 D. Lvo 25/2008, nella sua formulazione originaria) o il parere favorevole sul rinnovo. Com'è noto, il D.L. citato, aveva sostanzialmente cancellato tale misura, statuendo, al comma 1, lett. b), che “all'art. 5 –
D.lgs. n. 286/1998 – al comma 2-ter, al secondo periodo, le parole “per motivi umanitari” sono sostituite dalle seguenti: “per cure mediche nonché dei permessi di soggiorno di cui agli artt. 18, 18-bis, 20-bis, 22, co. 12-quater e 42-bis, e del permesso di soggiorno rilasciato ai sensi dell'art. 32, co. 3 del D.lgs. 28.01.2008 n. 25. La Corte
Costituzionale, con sentenza n. 194/2019, aveva comunque avuto modo di specificare che “l'effettiva portata dei nuovi permessi speciali potrà essere valutata solo in fase applicativa, nell'ambito della prassi amministrativa e giurisprudenziale che andrà formandosi, in relazione alle esigenze dei casi concreti e alle singole fattispecie che via via si presenteranno. In proposito, è appena il caso di osservare che l'interpretazione e l'applicazione dei nuovi istituti, in sede sia amministrativa che giudiziale, sono necessariamente tenute al rigoroso rispetto della Costituzione e dei vincoli internazionali, nonostante l'avvenuta abrogazione dell'esplicito riferimento agli
«obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano» precedentemente contenuto nell'art. 5, comma 6, del T.U. immigrazione. In questo senso, del resto, si è espresso, in sede di emanazione del decreto impugnato, il Presidente della Repubblica il quale, nella lettera indirizzata al Presidente del Consiglio dei ministri il 4 ottobre 2018, ha sottolineato che «restano “fermi gli obblighi costituzionali e internazionali dello
Stato”, pur se non espressamente richiamati nel testo normativo, e, in particolare, quanto direttamente disposto dall'art. 10 della Costituzione e quanto discende dagli impegni internazionali assunti dall'Italia». Anche la stessa relazione illustrativa del disegno di legge di conversione conferma che l'intervento legislativo si muove nel solco tracciato dagli obblighi costituzionali e internazionali della Repubblica, da esso, appunto, in nessun modo menomati”. In ogni caso, la disciplina transitoria (art.1, co. 8 del D.L. 113/2018, conv. con mod. in L. 132/2018), prevedeva e prevede che “Fermo restando i casi di conversione, ai titolari di permesso di soggiorno per motivi umanitari già riconosciuto ai sensi dell'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio
2008, n. 25, in corso di validità alla data di entrata in vigore del presente decreto, è rilasciato, alla scadenza, un permesso di soggiorno ai sensi dell'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, come modificato dal presente decreto, previa valutazione della competente Commissione territoriale sulla sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 19, commi 1 e 1.1, del decreto legislativo 25 luglio 1998,
n. 286. In sostanza, spettava alle Commissioni Territoriali, per i permessi ancora in corso di validità, valutare, in relazione ai singoli casi, l'operatività dei divieti di respingimento come previsti dall'art. 19, co. 1 e 1.1 del T.U.I. Il decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130 (in Gazzetta Ufficiale 21 ottobre 2020, n. 261), convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 173, recante «Disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare, modifiche agli articoli 131-bis, 391-bis, 391-ter e 588 del codice penale, nonché' misure in materia di divieto di accesso agli esercizi pubblici ed ai locali di pubblico trattenimento, di contrasto all'utilizzo distorto del web e di disciplina del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale.». (20A07086) (GU Serie Generale n. 314 del 19-12-2020), ha modificato e integrato l'art. 19, co. 1 e 1.1. TUI - Divieti di espulsione e di respingimento. Disposizioni in materia di categorie vulnerabili - ripristinando, in definitiva, all'interno dei divieti di espulsione, una protezione complementare ampia, dai confini analoghi a quelli della protezione umanitaria.
La nuova normativa, ha, infatti, ancora una volta modificato l'art. 5, co. 6 TUI, reintroducendo l'espressa previsione dei limiti al potere di rifiuto o revoca del permesso di soggiorno al richiedente quando ciò sia incompatibile con gli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano;
con la legge di conversione, ha poi opportunamente ampliato le ipotesi riconducibili all'art. 19 stesso Testo Unico. In particolare, al comma
1, che prevedeva che “In nessun caso può disporsi l'espulsione o il respingimento verso uno Stato in cui lo straniero possa essere oggetto di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali, ovvero possa rischiare di essere rinviato verso un altro Stato nel quale non sia protetto dalla persecuzione”, dopo la parola: « sesso, » sono state inserite le parole « di orientamento sessuale, di identità di genere, », e, per quanto in questa sede rileva, il comma 1.1 è stato sostituito dal seguente: «1.1. Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale
Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica, nonché' di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a
Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della
Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché' dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine.». Dopo il comma 1.1, è stato inoltre inserito il seguente: «1.2. Nelle ipotesi di rigetto della domanda di protezione internazionale, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1, la Commissione territoriale trasmette gli atti al Questore per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale. Nel caso in cui sia presentata una domanda di rilascio di un permesso di soggiorno, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1, il Questore, previo parere della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, rilascia un permesso di soggiorno per protezione speciale.» Con la nuova protezione speciale, come attualmente formulata, retroattiva per effetto della disposizione di cui all'art. 15 del D.L. 130/2020, conv. con L. 173/2020, viene eliminato ogni dubbio sull'operatività delle protezioni interne destinate a coprire situazioni nelle quali, pur non ricorrendo i presupposti per le protezioni maggiori,
l'espulsione violerebbe principi di carattere internazionale o costituzionale. La protezione speciale nei casi di violazione degli obblighi costituzionali o internazionali di cui all'art. 5, co. 6 TUI è peraltro disegnata come divieto assoluto di refoulement dall'art. 19 T.U.I.; la protezione speciale riconosciuta in adempimento dell'art. 8 CEDU
(rispetto della vita privata e familiare), pur nel temperamento introdotto attraverso il richiamo alla Convenzione di Ginevra, è invece limitabile per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica, nonché' di protezione della salute. Il D. L. 130 del 2020, convertito con L. 173/2020, non ha invece modificato la disciplina transitoria del D.L. 113/2018, conv. con L. 132/2018, e, quindi, l'art.1, co. 8 citato, sicché ai titolari di permesso di soggiorno per motivi umanitari già riconosciuto ai sensi dell'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, in corso di validità alla data di entrata in vigore del decreto legge 113/2018, dovrà essere rilasciato, alla scadenza, un permesso di soggiorno ai sensi dell'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, come modificato dal decreto citato, previa valutazione della competente Commissione territoriale sulla sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 19, commi 1 e 1.1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286; dovendo aversi inoltre riguardo all'attuale formulazione dell'art. 32, co. 3, come modificata dal citato decreto n. 130 del 2020, che ha sostituito la parola «annuale» con
«biennale» e, al secondo periodo, ha previsto la convertibilità del permesso a norma dall'articolo 6, comma 1-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
L'art. 7 comma 1 del D.L. 20/23 (conv. dalla l. 50/23), entrato in vigore l'11 marzo
2023 e applicabile alla domanda in esame, ha tra l'altro abrogato la seconda parte (terzo e quarto periodo) dell'art. 19 comma 1.1 del Testo Unico Immigrazione che oggi è del seguente tenore: “Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani”. I periodi abrogati prevedevano un espresso divieto di respingimento o di espulsione tutte le volte in cui l'allontanamento potesse comportare una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare del richiedente, salvo che l'allontanamento stesso non fosse necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica, o di protezione della salute (da qui la definizione di questa forma di protezione speciale come “relativa”, in quanto il diritto in questione era bilanciabile con tali ragioni). La norma indicava poi i noti quattro indici -elencazione da ritenersi non tassativa, ma solo esemplificativa - alla cui presenza sorge il diritto alla tutela della vita privata e familiare. Stante l'espresso divieto, non sottoposto ad ulteriori condizioni o requisiti, è opinione pacifica che per il riconoscimento della protezione speciale ai sensi della -oggi abrogata- seconda parte dell'art. 19 comma 1.1, nella particolare fattispecie della protezione speciale per integrazione sociale, non fosse più necessaria la valutazione comparativa con la condizione del richiedente nel Paese di origine, secondo i principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità per il riconoscimento della protezione umanitaria, nemmeno nella forma della comparazione attenuata con proporzionalità inversa . Il principio, pacifico, era stato ribadito dalla Corte di Cassazione (Sez.
6 -1 n.
18455/22), che ha chiarito che “In tema di protezione internazionale "speciale", la seconda parte dell'art. 19, comma 1.1, del d.lgs. 286 del 1998, come modificato dal d.l.
n. 130 del 2020, convertito con l. n. 173 del 2020 (…) attribuisce diretto rilievo all'integrazione sociale e familiare in Italia del richiedente asilo, da valutare tenendo conto della natura e dell'effettività dei suoi vincoli familiari, del suo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno e dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo paese d'origine, senza che occorra procedere ad un giudizio di comparazione con le condizioni esistenti in tale paese, neppure nelle forme della comparazione attenuata con proporzionalità inversa” (conforme: Sez. 1 - , Ordinanza n.
9080 del 31/03/2023). Ciò premesso, il Collegio rileva che la prima parte dell'art. 19 comma 1.1 cit. non ha invece subito alcuna modifica;
dunque, resta fermo il divieto di respingimento o di espulsione o di estradizione “di una persona verso uno Stato […] qualora ricorrano gli obblighi di cui all'art. 5 co. 6. […]”. A sua volta, resta immutato il sesto comma dell'art. 5 cui tale norma fa rinvio, che dispone che nell'adottare una decisione di rifiuto o revoca del permesso di soggiorno allo straniero occorre fare “salvo il rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano”. Pertanto, continuano a trovare tutela nell'alveo della prima parte dell'art. 19 comma 1.1. TUI tutte le situazioni di vulnerabilità ed i diritti che trovavano tutela in precedenza, in quanto rientranti vuoi nel divieto di refoulement (pericolo di tortura, di trattamenti inumani o degradanti, violazioni sistematiche e gravi dei diritti umani nel Paese di origine), vuoi più in generale nel rispetto degli obblighi costituzionali (diritto di asilo, art. 10; alla salute art. 32; alla parità, art. 3; alle relazioni familiari, artt. 29-31, ecc.) ed internazionali, tra i quali ultimi i diritti alla vita privata ed alla vita familiare. Sulla medesima scia si collocano i primi orientamenti della Suprema Corte, la quale, in una recente decisione (Cassazione civile sez. I, 06/10/2023 n.28162), relativa ad un ricorso avverso un decreto di espulsione, offre -sebbene in un obiter dictum- una importante precisazione sulla persistenza della tutela della vita privata e familiare anche dopo la riforma dell'art. 19 TUI, in ossequio alla normativa sovranazionale (art. 8 CEDU) e allo stesso art. 5, comma 6, TUI. “In tema di espulsione dello straniero, il d.l. 10 marzo
2023, n. 20, art. 7, comma 1, recante "Disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare" (c.d. decreto Cutro), convertito con modificazioni dalla l. 5 maggio 2023, n.
50, ha abrogato il terzo e quarto periodo dell'art. 19, comma 1.1. d.lgs. n. 286 del 1998
(…). In ogni caso, il diritto al rispetto della vita privata e familiare non solo è rimasto in vita nell'art. 5, comma 6, d.lgs. n. 286 del 1998, ma continua ad essere tutelato dall'art. 8
Cedu e rientra in quel "catalogo aperto" dei diritti fondamentali connessi alla dignità della persona e al diritto di svolgere la propria personalità nelle formazioni sociali, tutelati dagli artt. 2, 3, 29, 30 e 31 Cost., trovando dunque il suo fondamento in fonti sovraordinate rispetto alla legislazione ordinaria”. In questo contesto normativo, si dovrà pertanto tenere conto dei principi elaborati, anche in materia di protezione umanitaria, dalla giurisprudenza di merito e della Corte di Cassazione, a partire, quanto a quest'ultima, dalla ben nota pronuncia della Sez. 1, n. 4455/2018, che non solo ha aperto a una concezione allargata della vulnerabilità del cittadino straniero, ma ha, altresì, introdotto la necessità di “una valutazione individuale, caso per caso, della vita privata e familiare del richiedente in Italia, comparata alla situazione personale che egli ha vissuto prima della partenza e cui egli si troverebbe esposto in conseguenza del rimpatrio. I seri motivi di carattere umanitario possono positivamente riscontrarsi nel caso in cui, all'esito di tale giudizio comparativo, risulti un'effettiva ed incolmabile sproporzione tra i due contesti di vita nel godimento dei diritti fondamentali che costituiscono presupposto indispensabile di una vita dignitosa (art. 2 Cost.)”. La tenuta della soluzione adottata nel 2018, confermata da Sez. U, nn. 29459, 29460, 29461/2019
è stata ribadita dalla giurisprudenza successiva della Corte, che negli ultimi anni, sempre fondandosi su principi costituzionali o di diritto unionale o internazionale, ha ritenuto che ai fini della verifica dei presupposti per il riconoscimento della protezione umanitaria deve tenersi conto: delle violenze subite nel Paese di transito (13096/19,
13565/20, 3583/21, 89920/21, 12649/21, 25734/21, 3768/23 ); degli eventi calamitosi, causa dell'emigrazione, verificatisi nel paese di origine (2563/20); del rischio di una lesione del diritto alla salute (2558/20; 27544/22), ivi compreso un accertato disturbo post-traumatico da stress a causa \delle sevizie subite (8990/21); della situazione oggettiva del paese di origine (ai fini del giudizio di 'comparazione attenuata'
(11912/20, 26671/22); del diritto alla vita privata e familiare (9304/19, SS.UU.
24413/21, 41778/21) e, a tali fini, dell'esistenza e della consistenza dei legami familiari e affettivi del richiedente in Italia (23720/20, 32237/21, 34096/21) e del suo percorso di integrazione in Italia, non solo sotto il profilo lavorativo, ma anche culturale e sociale
(ad es., con riferimento alla conoscenza della lingua italiana ed alle attività di volontariato svolte con continuità, 16716/23, 14370/23) e valutando il livello di integrazione raggiunto “non come necessità di un pieno, irreversibile e radicale inserimento nel contesto sociale e culturale del Paese, ma come ogni apprezzabile sforzo di inserimento nella realtà locale di riferimento”; dello sfruttamento lavorativo quale elemento in grado di incidere gravemente sul quadro psicologico dello straniero che richiede protezione (17204/21); della situazione esistente nel Paese di transito, allorché l'esperienza vissuta in quest'ultimo presenti un certo grado di significatività in relazione ad indici specifici quali la durata in concreto del soggiorno, in comparazione con il tempo trascorso nel paese di origine (13758/20); del considerevole periodo di ingiusta detenzione sofferta in Italia dal ricorrente, con sottoposizione ad un regime carcerario che gli aveva procurato problemi di natura psicopatologica (4369/23).
Ciò chiarito in diritto, nel caso che occupa ricorrono i presupposti di cui all'art. 19 d. lgs. 286/1998 per il riconoscimento della protezione speciale in capo all'odierno ricorrente, tenuto conto dell'apprezzabile percorso di integrazione del richiedente il quale ha maturato un buon livello di integrazione socioeconomica evincibile dalla documentazione lavorativa in atti, dalla quale risulta: Unilav relativo a rapporto di lavoro a tempo determinato fino al 31.10.2023 e relative buste paga;
relativo a CP_4 rapporto di lavoro a tempo determinato dal 26.01.2023 al 31.07.2023 – dal 14.12.2023 al 30.09.2024 – dal 08.11.2024 al 31.07.2025 prorogato fino al 31.10.2025; certificato di conoscenza lingua italiana livello A2; CUD 2024; modello 730 relativo ai redditi del
2024; buste paga relative agli anni 2023- 2024- 2025.
Un simile percorso, che consente al ricorrente di costruire una vita dignitosa anche in prospettiva di una occupazione stabile, verrebbe vanificato in caso di rientro forzato in
Nigeria. Invero, in tale situazione, il suo rimpatrio costituirebbe di per sé una condizione degradante, specie se parametrata alle difficili condizioni di partenza, al percorso migratorio e integrerebbe una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare, garantito dall'art. 8 CEDU e dell'art. 19 comma 1.1 d.lgs. 286/98.
Le circostanze di cui sopra, globalmente considerate, concretizzano una situazione che dà diritto a ottenere il permesso di soggiorno per protezione speciale.
Quanto alla convertibilità del permesso così rilasciato, si osserva che a norma dell'art. 6 comma 1-bis lett. a) T.U.Imm. vigente al momento della presentazione della domanda (
26.04.2023), il permesso per protezione speciale era convertibile in permesso per motivi di lavoro. Tale disposizione è poi stata abrogata dalla legge di conversione del decreto legge (l. 50/23), entrata in vigore il 6/5/2023.
Nulla sulle spese in quanto va escluso che l'art. 133 DPR n. 115 del 2002, a norma del quale la condanna alle spese della parte soccombente non ammessa al patrocinio va disposta in favore dello Stato (Cassazione, sentenza 29 ottobre 2012, n. 18583), possa riferirsi all'ipotesi dell'onorario e delle spese spettanti al difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato vittoriosa in una controversia civile proposta contro un'amministrazione statale (v. sul punto Cass. 29 ottobre 2012 n. 18583).
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 9974/2023 RG.
Disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa.
Accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara il diritto del ricorrente al rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale di cui all'art. 19, commi 1.1 e 1.2 del D.lgs. n.
286/1998, come modificato dal D.L. 10 marzo 2023, N. 20, convertito con modificazioni dalla L. 5 Maggio 2023, N. 50 convertibile in permesso per motivi di lavoro.
Nulla sulle spese di giudizio.
Si comunichi
Così deciso in Catania all'esito della camera di consiglio del 11/12/2025
Il Presidente
RI MA IB UP