Sentenza 28 maggio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 28/05/2002, n. 7780 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7780 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2002 |
Testo completo
CORTE SUPREMALA CASSAZIONE UFFICIO COPIE Richiesta copia studio dal Sig. IL SOLE 24 ORE 0 77 80/02 155 1 per diritti € 28 MAG 2002 CANCELLERIA IL CANCELLIERE LO ITALIANO LA CORTE SUPREMA di CASSAZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE OGGETTO: Risarcimento danni Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Angelo GRIECO PRESIDENTE R.G.N.18536/99 Dott. Alessandro CRISCUOLO CONSIGLIERE Dott. Ugo Riccardo PANEBIANCO CONSIGLIERE Dott. Donato PLENTEDA CONSIGLIERE Cron. 21511 Dott. Paolo GIULIANI CONSIGLIERE Rel. Rep. 1592 ha pronunciato la seguente Ud. 20.11.2001 SENTENZA sul ricorso proposto da FR OT, titolare dell'omonima impresa individuale, elettivamente domiciliato in Roma, Via Puccini n.10, presso lo studio dell'Avv. Giancarlo Ferri, rappresentato e difeso dall'Avv. Antonio D'Ascoli in forza di procura speciale a margine del ricorso
- RICORRENTE -
CONTRO
S.p.A. TELECOM ITALIA, elettivamente domiciliata in Roma, Via degli Scipioni n.175, presso lo studio dell'Avv. Ruggero Vitale che la rappresenta e difende in forza di procura speciale in calce al controricorso
- CONTRORICORRENTE -
2388 - 2001 th avverso la sentenza del Tribunale di S.Angelo dei Lombardi n.302/98 pubblicata il 14.7.1998. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20.11.2001 dal Consigliere Dott. Paolo Giuliani. Udito il difensore della controricorrente. Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Libertino Alberto Russo, il quale ha concluso per l'accoglimento del primo motivo del ricorso e per l'assorbimento del secondo. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione notificato il 20.9.1996, la Telecom Italia S.p.A. conveniva davanti al Giudice di Pace di S.Angelo dei Lombardi l'impresa FR TI, in persona dell'omonimo titolare, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni che assumeva fossero stati subiti da un cavo telefonico interrato, di proprietà di essa attrice, a seguito dei lavori di rifacimento del manto stradale eseguiti in contrada Cerreta del Comune di Lioni dalla convenuta. Quest'ultima restava contumace. Il giudice adito, con sentenza in data 14.3.1997, accoglieva la domanda e condannava la medesima convenuta al risarcimento dei danni nella misura di lire 2.927.700, oltre gli accessori. Avverso la decisione, proponeva appello il TI, nella qualità, deducendo: a) la nullità della notificazione dell'atto di citazione in primo grado, non avendo rinvenuto alcun avviso del pregresso deposito presso l'ufficio postale di Battipaglia del relativo plico raccomandato spedito il 20.9.1996 dall'ufficiale 2 2 giudiziario;
" b) la carenza di legittimazione passiva e, comunque, la mancata titolarità dal lato passivo dell'avversa pretesa risarcitoria;
c) il difetto di motivazione dell'impugnata pronuncia circa la propria responsabilità nella produzione del danno, peraltro quantificato sulla scorta di un documento di esclusiva provenienza attorea. Resisteva nel grado l'appellata, chiedendo il rigetto del gravame ed eccependo in particolare l'inammissibilità di nuove eccezioni e documenti. Il locale Tribunale, con sentenza del 7/14.7.1998, rigettava l'appello assumendo: a) che, per un verso, l'appellante non avesse in alcun modo dimostrato il mancato ricevimento dell'avviso di deposito della raccomandata presso l'ufficio postale e che, per altro verso, risultassero adempiute tutte le formalità prescritte dall'art.8 della legge n.890 del 1982 in materia di notificazione a;
mezzo del servizio postale, tanto risultando dallo stesso avviso di ricevimento restituito al mittente, onde, in presenza di tali condizioni e con il compimento della relativa giacenza, il procedimento di notificazione doveva reputarsi perfezionato;
b) che l'eccezione di carenza di legittimazione passiva, essendo stata sollevata per la prima volta in appello, fosse preclusa ex art.345 c.p.c., al pari della produzione documentale volta a dimostrarne il fondamento;
c) che la responsabilità del TI avesse formato oggetto di riconoscimento da parte dello stesso, senza che quest'ultimo avesse fornito prova alcuna in contrario, laddove la quantificazione del danno doveva ritenersi congrua . Avverso la sentenza anzidetta, propone ricorso per cassazione il TI, 3 sh nella suindicata qualità, deducendo due motivi di gravame, illustrati da memoria, ai quali resiste con controricorso la Telecom Italia S.p.A.. MOTIVI DELLA DECISIONE Deve innanzi tutto essere disattesa l'eccezione di nullità del suindicato controricorso sollevata dal ricorrente, nella memoria, con riferimento alla mancata individuazione della persona che avrebbe la legale rappresentanza della società resistente e che avrebbe conferito procura all'Avv. Gaetano Giuseppe Guerreri il quale, a sua volta, ha conferito procura al difensore per il presente giudizio. Basterà al riguardo osservare come dalla procura a rogito Notaio dott. De Franchis di Roma in data 8.3.1999 (rep. n.56241), richiamata nell'intestazione del medesimo controricorso e comunque versata in atti, si evinca testualmente che i poteri di rappresentanza sociale, ivi compresi quelli di rappresentare la società mandante in cause sia attive che passive e, per le azioni giudiziarie, di nominare avvocati, procuratori e periti, sono stati conferiti all'Avv. Gaetano Giuseppe Guerreri, il quale poi ha proceduto a rilasciare procura speciale per l'odierno giudizio al difensore della controricorrente Avv. Ruggero Vitale, direttamente dal Dott. Franco Bernabè, “nella sua qualità di Amministratore Delegato della TELECOM ITALIA S.p.A.". Tanto premesso, con il primo motivo di impugnazione, lamenta il ricorrente nullità del procedimento di primo grado per nullità della notificazione dell'atto di citazione, nonché violazione e falsa applicazione dell'art.8 della legge n.890 del 1982 e degli artt. 156 e 162 c.p.c., deducendo: a) che con il primo motivo dell'atto di appello, l'appellante avesse dedotto la nullità della notificazione a mezzo posta della citazione introduttiva del 4 giudizio di primo grado;
b) che il giudice del gravame non abbia accolto tale motivo;
c) che nel corso del procedimento sia però intervenuta la sentenza della Corte Costituzionale n.346 del 23 settembre 1998, con la quale la stessa Corte ha dichiarato l'incostituzionalità del secondo e del terzo comma del predetto art.8 della legge 20 novembre 1982, n.890 (notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari), nella parte in cui, rispettivamente, il secondo comma non prevede che, in caso di rifiuto di ricevere il piego o di firmare il registro di consegna da parte delle persone abilitate alla ricezione, ovvero in caso di mancato recapito per temporanea assenza del destinatario o per mancanza, inidoneità o assenza delle persone sopra menzionate, del compimento delle formalità descritte e del deposito del piego sia data notizia al destinatario medesimo con raccomandata con avviso di ricevimento ed il terzo comma prevede che il piego sia restituito al mittente, in caso di mancato ritiro da parte del destinatario, dopo dieci giorni dal deposito presso l'ufficio postale;
d) che tale sentenza della Corte Costituzionale sia applicabile alla presente controversia;
e) che sussistano, pertanto, gli elementi necessari ai fini della declaratoria di nullità della notificazione in argomento e del conseguente rinvio, previa cassazione dell'impugnata sentenza, al giudice di primo grado ex art.383, ultimo comma, c.p.c.. Il motivo è fondato. Si osserva infatti al riguardo: 1) che dallo stesso tenore della pronuncia del Tribunale emerge 5 sh inequivocabilmente come il primo motivo di appello avesse per oggetto la nullità della decisione del Giudice di Pace in conseguenza della nullità della notifica dell'atto introduttivo del giudizio davanti a quest'ultimo giudice;
2) che il medesimo Tribunale, con la sentenza impugnata, ha disatteso siffatto motivo, reputandolo destituito di fondamento;
3) che successivamente alla pubblicazione di detta sentenza, è tuttavia intervenuta la pronuncia della Corte Costituzionale n.346 del 1998, la quale ha dichiarato l'incostituzionalità del secondo e del terzo comma dell'art.8 della legge n.890 del 1982 nei termini che sono stati innanzi riportati;
4) che nel giudizio di cassazione, là dove risulti ancora controverso un aspetto della vicenda processuale (nella specie, la validità o meno di una notifica a mezzo posta effettuata secondo le modalità di cui al predetto art.8 nel testo dichiarato poi incostituzionale) sia pure sotto profili diversi rispetto a quelli presi in esame in sede di dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma che, con il ricorso, si assume violata, la mancata formazione di un giudicato sul punto consente alla Corte di Cassazione l'applicazione anche d'ufficio di tale decisione, cassando così la sentenza impugnata e rinviando la causa al primo giudice, nel senso esattamente che le pronunce di accoglimento della Corte Costituzionale hanno effetto retroattivo, inficiando sin dall'origine la validità e l'efficacia della norma riconosciuta contraria al dettato costituzionale, salvo il limite delle situazioni c.d. "consolidate" e, segnatamente, di quelle, derivanti dal giudicato, legate al coordinamento con le regole fondamentali che governano il processo in seno al quale, all'esito del progressivo verificarsi di effetti preclusivi derivanti dal comportamento delle parti, la materia del contendere viene via via a ridursi, con la conseguenza che 6 1h tutto quanto risulti non più dibattuto ( o mai dibattuto) nel corso del processo stesso resta insensibile alla pronuncia di incostituzionalità (Cass. 7 giugno 2000, n.7704; Cass. 14 novembre 2000, n.14744; Cass. 7 febbraio 2001, n.1728); 5) che la sentenza della Corte Costituzionale n.346 del 1998 è da stimare applicabile nel caso di specie, avendo il ricorrente, in epoca anteriore alla predetta sentenza, espressamente dedotto la nullità della notifica dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado sul rilievo di non aver ricevuto l'avviso di deposito della raccomandata presso l'ufficio postale, con ciò impedendo il formarsi di qualsivoglia preclusione processuale relativa al tema dell'esistenza e validità della notifica eseguita con i modi e nella forma di cui alla norma di legge successivamente investita dalla declaratoria di incostituzionalità. Pertanto, in forza delle ragioni stesse che hanno condotto a siffatta declaratoria riguardo al secondo ed al terzo comma dell'art.8 della legge n.890 del 1982, è da riconoscere la nullità della notifica (a mezzo posta) dell'atto introduttivo del giudizio davanti al Giudice di Pace, per la quale il Tribunale, ex art. 354 c.p.c., avrebbe dovuto rimettere le parti a detto giudice, onde, ravvisata in accoglimento del primo motivo del ricorso la sussistenza delle condizioni previste dall'ultimo comma dell'art.383 c.p.c. e dichiarato assorbito il secondo motivo, la sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio, previa declaratoria della suddetta nullità, al Giudice di Pace di S.Angelo dei Lombardi anche ai fini delle spese dell'intero giudizio.
P. Q. M.
La Corte accoglie il primo motivo del ricorso, dichiara assorbito il secondo, 7 R.G. 18535/04 cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, dichiarata la nullità della notifica dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, rinvia, anche per le spese dell'intero giudizio, al Giudice di Pace di S.Angelo dei Lombardi. Così deciso in Roma, il 20 novembre 2001. IL PRESIDENTE L'ESTENSORE Grado Giullom ELLERIA MAG. 2002 C N A C DEPOSITAT IL CANCELLIERE ggi, IL CANCELLIERE Swor O Maria Di Nuzzo Maria Di Nuzzo обного Marie 2ь 109T 129.M рам 20,66 455456T TOTT. 149.77 AGENZIA DELLE ENTRATE ROMA 2 Registrate in datd 7 LUG. 2002 Serie 4 al na to... versate €. 149.77 (euro.CENTOQUARANTANOVE/77 p. Il Dirigente Area Servizi (Dott.ssa Maria Grazia DI APPOL Responsabile Servizio Agiudiziari (Dr. M. RACCIOFANY EN ATE DIE T R ROMA