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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovereto, sentenza 28/05/2025, n. 127 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovereto |
| Numero : | 127 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
N.621/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROVERETO
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott.ssa Consuelo Pasquali ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa da: in persona del suo legale rappresentante sig. C.F. e Parte_1 Parte_2
P.IV , rappresentato e difeso dall'avv. Tavarelli Bruno del foro di P.IV_1
Massa Carrara, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo sito in
Carrara (MS), Corso C. Rosselli n. 27, giusta procura alle liti in calce all'atto di opposizione a decreto ingiuntivo;
- parte opponente contro
➢ in persona del suo Amministratore Unico, Sig. Controparte_1 [...]
, P.IV n. , rappresentato e difeso dall'avv. Longo CP_2 P.IV_2
Massimo e dall'avv. Barelli Andrea Antonio Enrico del Foro di Milano, ed elettivamente domiciliata presso lo studio degli stessi in Milano, Foro Buonaparte n. 20
(Fax 02/76281592), giusta procura posta su foglio separato, congiunto alla comparsa di costituzione e risposta;
- parte opposta
In punto: opposizione al decreto ingiuntivo di questo Tribunale n. 148/2024 d.d.
05/07/2024, di pagamento della somma di € 774.901,62, oltre interessi di mora, spese e compensi ivi liquidati.
Causa trattenuta in decisione all'udienza del 14 maggio 2025, all'esito della discussione disposta ex art. 281 sexies c.p.c., sulle seguenti
CONCLUSIONI
Del procuratore di parte opponente:
- come da figlio di conclusioni scritte depositato il 13/05/2 025:
“ Voglia l'Ill.mo Tribunale di Rovereto, contrariis rejectis,
- revocare il decreto ingiuntivo n. 148/2024 del 05/07/2024 in quanto infondato in fatto ed in diritto e non provato.
- con vittoria di spese e compensi di lite”.
pagina 1 di 6 Del procuratore di parte opposta:
- come da figlio di conclusioni scritte depositato il 12/05/2025:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così giudicare: In via preliminare:
- Confermare il decreto ingiuntivo n. 148/2024 del 05.07.2024 emesso dal Tribunale di
Rovereto, già dichiarato provvisoriamente esecutivo con ordinanza del 19.02.2025, e dichiararne la sua definitiva esecutorietà, alla luce delle argomentazioni svolte nel presente atto ed in considerazione del fatto che l'opposizione non è fondata su prova scritta o di pronta soluzione.
Nel merito:
- rigettare l'opposizione, in quanto infondata in fatto e in diritto, confermando l'emesso decreto ingiuntivo n. 148/2024, e per l'effetto,
- condannare parte opponente ex art. 96 c.p.c..
In via istruttoria:
- Rigettare le istanze istruttore formulate da parte opponente in quanto inammissibili trattandosi di causa documentale.
In ogni caso
- Con vittoria di spese e compensi di causa, oltre IV, CPA e rimborso spese generali, in favore dei sottoscritti procuratori, come da separata nota spese che si deposita”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le posizioni delle parti
Con ricorso depositato il 25/06/2024 chiedeva a questo Tribunale Parte_3
l'emissione di decreto ingiuntivo per l'importo complessivo di € 774.901,62, dovuto quale corrispettivo della fornitura in favore di di macchinari vari, come risultante Parte_1 dalle fatture prodotte, corredate dai rispettivi ordini e documenti di trasporto.
In accoglimento del ricorso, il Tribunale di Rovereto emetteva del decreto ingiuntivo n. 148/2024 del 05/07/2024, con il quale ingiungeva ad di pagare la somma di € Parte_1
774.901,62, oltre interessi di mora, nonché spese e compensi ivi liquidati.
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo d.d. 06/09/2024, Parte_1 contestava la pretesa azionata da controparte e chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo, evidenziando:
- che della pretesa creditoria vantata da non era stato dato alcun idoneo Parte_3 riscontro probatorio, considerato che le fatture commerciali allegate, sebbene corredate dell'estratto autentico delle scritture contabili, non rivestivano alcuna efficacia probatoria;
- che la richiesta di provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo, eventualmente proposta da controparte nella comparsa di costituzione e risposta, non avrebbe dovuto essere concessa, in quanto non risultavano idoneamente provati i presupposti previsti a tal fine dalla legge.
pagina 2 di 6 Con comparsa di costituzione e risposta d.d. 26/11/2024 si costituiva in Parte_3 giudizio, replicando all'opposizione, chiedendone il rigetto ed esponendo quanto segue:
- che, per la fase monitoria, dovevano ritenersi senz'altro sufficienti i documenti prodotti con il ricorso introduttivo, fondato, invero, non solo sulla mera allegazione delle fatture elettroniche, ma altresì sugli estratti contabili autenticati dal notaio, ai quali l'art. 634 comma 2 c.p.c. attribuisce espressa rilevanza nella fase sommaria;
- che, nel merito del presente giudizio, tra e erano in essere Pt_3 Parte_3 Parte_1 rapporti commerciali, relativamente ai quali, già nel procedimento monitorio, era stata prodotta tutta la documentazione di rifermento, ossia gli ordini ricevuti da su Parte_1 carta intestata alla medesima, le e-mail intercorse tra le parti con riguardo alla gestione degli ordini stessi, i DDT sottoscritti senza riserva dalla controparte e le relative fatture elettroniche;
tale documentazione doveva, dunque, considerarsi pienamente pertinente e sufficiente a dimostrare il credito azionato e a giustificare, oltre che la concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, anche il rigetto dell'opposizione.
All'udienza di prima comparizione del 19/02/2024 il procuratore di parte opponente chiedeva di non concedere la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo e insisteva nelle proprie domande. Il procuratore di parte opposta insisteva nelle proprie domande e chiedeva che la causa fosse mandata in decisione.
Il giudice si riservava e in medesima data, a scioglimento della riserva, concedeva la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto n. 148/2024 del 05/07/2024, fissando l'udienza del 14 maggio 2025 per la discussione orale della causa, all'esito della quale la causa veniva trattenuta in decisione.
Normativa applicabile/Onere probatorio e risultanze istruttorie
Ai sensi dell'art. 2697 c.c. “1. Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento.
2. Chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda”.
La ratio del principio è semplice e logica: chi afferma determinate circostanze, dalle quale vuole trarre determinate conseguenze giuridiche, deve fornirne prova. Nel processo, dunque, il soggetto che agisce dovrà dimostrare i fatti posti a fondamento della sua domanda. Il convenuto potrà limitarsi a negare l'esistenza di tali fatti, e solo in seconda battuta, ossia qualora l'attore abbia dimostrato l'esistenza dei fatti costitutivi del suo diritto, il convenuto sarà chiamato a dimostrare l'inesistenza dei fatti affermati dalla controparte. Laddove poi il convenuto introduca nel giudizio fatti nuovi ed ulteriori rispetto a quelli dedotti dall'attore, e ciò al fine di dimostrare che i fatti costitutivi sono divenuti inefficaci o si sono modificati o estinti – indipendentemente dal fatto che tali fatti nuovi servano solo a paralizzare la pretesa avversaria (e in tal caso la difesa assume la veste in eccezione) ovvero fondino una domanda vera e propria del convenuto nei confronti dell'attore (nel qual caso non c'è più solo una difesa, ma nel processo si introduce una domanda nuova, detta pagina 3 di 6 riconvenzionale) – sarà onere del convenuto dimostrare l'esistenza dei fatti nuovi posti a fondamento della sua eccezione e/o domanda riconvenzionale. L'applicazione di questi principi nei rapporti tra creditore e debitore comporta, come illustrato e spiegato dalla sentenza n. 13533/01 della Cassazione a Sezioni Unite, che il creditore deve dimostrare che il suo credito esiste e che é diventato esigibile/é scaduto, mentre spetta al debitore dimostrare che l'asserito credito non esiste ovvero che esistono fatti modificativi, impeditivi o estintivi del diritto1.
Il principio de quo non subisce alcuna deroga nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo, trovando applicazione, così come espresso, nei confronti dei soggetti che rivestono la posizione sostanziale e reale di attore e rispettivamente convenuto (e dunque di creditore e debitore), e ciò indipendentemente dal fatto che essi, invece, risultino avere sul piano processuale la veste di parte “convenuta” (opposta) ovvero, rispettivamente, di
“attore” (opponente). In altre parole, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il creditore è parte convenuta/opposta solo dal punto di vista processuale, mentre è attore dal punto di vista sostanziale, cosicché su di lui in primo luogo graverà l'onere di dimostrare i fatti posti a fondamento del diritto azionato con il ricorso monitorio;
il debitore, invece, che
è parte attrice/opponente dal punto di vista processuale, ha il ruolo vero e proprio di convenuto, cosicché, qualora non si limiti a mere difese, spetterà a lui allegare e dimostrare i fatti introdotti nel giudizio e diretti a impedire e /o modificare la pretesa azionata dal creditore2.
L'inversione dei ruoli sul piano processuale, naturalmente, se non si riflette sul piano sostanziale del contenuto degli oneri allegativi e probatori, senza dubbio incide sul piano propriamente processuale, che risponde ad una ben precisa tempistica nell'allegazione così come nella prova dei fatti: nell'opposizione a decreto ingiuntivo, infatti, spetta all'opponente, in quanto convenuto sostanziale, proporre eccezioni e domande riconvenzionali3, e ciò egli dovrà fare con l'atto di opposizione, mentre l'opposto, in quanto attore sostanziale, non potrà in via generale introdurre nel giudizio fatti diversi ed nuovi pagina 4 di 6 rispetto a quelli dedotti nel ricorso per decreto ingiuntivo, a meno che ciò non derivi dalla dialettica processuale e dunque dalle eccezioni o domande riconvenzionali proposte dall'opponente; in ogni caso, per entrambe le parti, ogni attività allegativi dovrà compiersi nel rispetto dei termini previsti per gli atti introduttivi del giudizio e per la prima udienza ai sensi dell'art. 183 c.p.c.
Analizzando la posizione dell'attuale creditrice (parte opposta) va Parte_3 evidenziato che la medesima ha senz'altro assolto all'onere probatorio su di lei gravante, dal momento che ha allegato e dimostrato i fatti sui quali si fonda la sua pretesa: in particolare, ha allegato gli ordini scritti di su carta intestata alla stessa e la Parte_1 corrispondenza intercorsa tra le parti, ha prodotto i documenti di trasporto della merce;
ha, inoltre, affermato che il credito è scaduto, essendo decorso inutilmente il termine previsto per il pagamento.
Esaminando la posizione dell'attuale debitrice (parte opponente) deve rilevarsi, Parte_1 contrariamente a quanto detto per la creditrice, che la medesima non ha assolto al proprio onere di allegazione e di prova, dal momento che si è limitata a contestare l'idoneità delle fatture a fondare l'emissione del decreto ingiuntivo. Nel merito, invero, l'opponente non ha dedotto alcun fatto volto a smentire la ricostruzione offerta dalla parte ricorrente/opposta e suffragata dalla documentazione sopra menzionata.
L'opposizione appare, dunque, meramente strumentale a procrastinare un pagamento dovuto, condotta censurabile tanto sul piano sostanziale della buona fede che deve presiedere all'esecuzione die rapporti contrattuali, quanto sul piano processuale, dal momento che il processo è stato asservito a questo scopo non meritevole di tutela.
Responsabilità ex art. 96 c.p.c.
La palese infondatezza dell'opposizione, basata su argomenti generici e inconsistenti, oltre che la sua evidente strumentalità rispetto alla volontà della parte di non pagare il dovuto, comporta la pronuncia da parte di questo giudice ex officio della condanna per lite temeraria ai sensi dell'art. 96 comma 3 c.p.c., ovvero per avere la parte abusato dello strumento processuale per i fini suoi propri, in danno della controparte e in danno del sistema giustizia. La relativa somma viene liquidata in via equitativa, facendo riferimento a quanto liquidato a titolo di spese processuali, in particolare in misura pari alla metà del compenso professionale liquidato al difensore della parte opposta.
Spese processuali
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono poste a carico dell'opponente.
La relativa liquidazione viene effettuata secondo i parametri indicati dal DM 55/2014,
Tabella 2, sulla base del valore della causa, quindi, facendo applicazione dei valori medi previsti dallo scaglione da € 260.000,01 a € 520.000,00, ridotto del 50% il valore previsto per la fase istruttoria, che non si è svolta, e del 50% quello della fase decisionale, stante la forma semplificata prescelta, il tutto, infine, maggiorato del 30% ex art. 6 DM 55/2014 cit.
pagina 5 di 6 Il calcolo è il seguente:
fase di studio € 3.544,00
fase introduttiva € 2.338,00
fase trattazione/istruttoria (€ 10.411,00/2) € 5.205,50
fase decisionale (€ 6.164,00/2) € 3.082,00 totale € 14.169,50 maggiorato del 30% (€ 4.250,85) € 18.420,35
P.Q.M.
Il Tribunale di Tribunale Ordinario di Rovereto, ogni diversa istanza ed eccezione reietta, definitivamente pronunciando nella vertenza promossa da nei confronti di Parte_1 [...]
in opposizione a decreto ingiuntivo, così pronuncia: Parte_3
rigetta l'opposizione e per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo di questo Tribunale n. 148/2024 d.d. 05/07/2024;
condanna
a rifondere a le spese del giudizio, che si liquidano in Parte_1 Parte_3 complessivi € 18.420,35.- per compensi professionali, oltre a IV e CPA come per legge e successive occorrende;
condanna a pagare alla controparte ai sensi dell'art. 96, terzo comma c.p.c. un importo Parte_1 pari alla metà di quello liquidato a titolo di compenso professionale al difensore e dunque complessivi € 9.210,18.
Così deciso in Rovereto, il 28/05/2025
Il Giudice
Dott.ssa Consuelo Pasquali
pagina 6 di 6 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cass. 13533/01: “In conclusione, deve affermarsi che il creditore, sia che agisca per l'adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte: sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento”. 2 Cass., 2124/94: “Nel procedimento di ingiunzione, in cui il contraddittorio è solo eventuale e posticipato, instaurandosi solo per effetto dell'opposizione, non si verifica alcuna inversione della posizione sostanziale delle parti nel giudizio contenzioso che s'instaura con l'opposizione, ciascuna di esse assume, cioè, la propria effettiva e naturale posizione, nel senso che mentre il creditore mantiene la veste sostanziale di attore, all'opponente compete la posizione tipica del convenuto” (cfr. anche, ex multis, Cass., 17371/93, 5071/09). 3 Cass., sent. 21245/06: “Nell'ordinario giudizio di cognizione, che si instaura a seguito dell'opposizione a decreto ingiuntivo, solo l'opponente, in via generale, nella sua posizione sostanziale di convenuto, può proporre domande riconvenzionali, ma non anche l'opposto, che, rivestendo la posizione sostanziale di attore, non può avanzare domande diverse da quelle fatte valere con l'ingiunzione, potendo a tale principio logicamente derogarsi solo quando, per effetto di una riconvenzionale formulata dall'opponente, la parte opposta si venga a trovare a sua volta in una posizione processuale di convenuto cui non può essere negato il diritto di difesa, rispetto alla nuova o più ampia pretesa della controparte, mediante la proposizione (eventuale) di una "reconventio reconventionis"”.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROVERETO
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott.ssa Consuelo Pasquali ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa da: in persona del suo legale rappresentante sig. C.F. e Parte_1 Parte_2
P.IV , rappresentato e difeso dall'avv. Tavarelli Bruno del foro di P.IV_1
Massa Carrara, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo sito in
Carrara (MS), Corso C. Rosselli n. 27, giusta procura alle liti in calce all'atto di opposizione a decreto ingiuntivo;
- parte opponente contro
➢ in persona del suo Amministratore Unico, Sig. Controparte_1 [...]
, P.IV n. , rappresentato e difeso dall'avv. Longo CP_2 P.IV_2
Massimo e dall'avv. Barelli Andrea Antonio Enrico del Foro di Milano, ed elettivamente domiciliata presso lo studio degli stessi in Milano, Foro Buonaparte n. 20
(Fax 02/76281592), giusta procura posta su foglio separato, congiunto alla comparsa di costituzione e risposta;
- parte opposta
In punto: opposizione al decreto ingiuntivo di questo Tribunale n. 148/2024 d.d.
05/07/2024, di pagamento della somma di € 774.901,62, oltre interessi di mora, spese e compensi ivi liquidati.
Causa trattenuta in decisione all'udienza del 14 maggio 2025, all'esito della discussione disposta ex art. 281 sexies c.p.c., sulle seguenti
CONCLUSIONI
Del procuratore di parte opponente:
- come da figlio di conclusioni scritte depositato il 13/05/2 025:
“ Voglia l'Ill.mo Tribunale di Rovereto, contrariis rejectis,
- revocare il decreto ingiuntivo n. 148/2024 del 05/07/2024 in quanto infondato in fatto ed in diritto e non provato.
- con vittoria di spese e compensi di lite”.
pagina 1 di 6 Del procuratore di parte opposta:
- come da figlio di conclusioni scritte depositato il 12/05/2025:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così giudicare: In via preliminare:
- Confermare il decreto ingiuntivo n. 148/2024 del 05.07.2024 emesso dal Tribunale di
Rovereto, già dichiarato provvisoriamente esecutivo con ordinanza del 19.02.2025, e dichiararne la sua definitiva esecutorietà, alla luce delle argomentazioni svolte nel presente atto ed in considerazione del fatto che l'opposizione non è fondata su prova scritta o di pronta soluzione.
Nel merito:
- rigettare l'opposizione, in quanto infondata in fatto e in diritto, confermando l'emesso decreto ingiuntivo n. 148/2024, e per l'effetto,
- condannare parte opponente ex art. 96 c.p.c..
In via istruttoria:
- Rigettare le istanze istruttore formulate da parte opponente in quanto inammissibili trattandosi di causa documentale.
In ogni caso
- Con vittoria di spese e compensi di causa, oltre IV, CPA e rimborso spese generali, in favore dei sottoscritti procuratori, come da separata nota spese che si deposita”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le posizioni delle parti
Con ricorso depositato il 25/06/2024 chiedeva a questo Tribunale Parte_3
l'emissione di decreto ingiuntivo per l'importo complessivo di € 774.901,62, dovuto quale corrispettivo della fornitura in favore di di macchinari vari, come risultante Parte_1 dalle fatture prodotte, corredate dai rispettivi ordini e documenti di trasporto.
In accoglimento del ricorso, il Tribunale di Rovereto emetteva del decreto ingiuntivo n. 148/2024 del 05/07/2024, con il quale ingiungeva ad di pagare la somma di € Parte_1
774.901,62, oltre interessi di mora, nonché spese e compensi ivi liquidati.
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo d.d. 06/09/2024, Parte_1 contestava la pretesa azionata da controparte e chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo, evidenziando:
- che della pretesa creditoria vantata da non era stato dato alcun idoneo Parte_3 riscontro probatorio, considerato che le fatture commerciali allegate, sebbene corredate dell'estratto autentico delle scritture contabili, non rivestivano alcuna efficacia probatoria;
- che la richiesta di provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo, eventualmente proposta da controparte nella comparsa di costituzione e risposta, non avrebbe dovuto essere concessa, in quanto non risultavano idoneamente provati i presupposti previsti a tal fine dalla legge.
pagina 2 di 6 Con comparsa di costituzione e risposta d.d. 26/11/2024 si costituiva in Parte_3 giudizio, replicando all'opposizione, chiedendone il rigetto ed esponendo quanto segue:
- che, per la fase monitoria, dovevano ritenersi senz'altro sufficienti i documenti prodotti con il ricorso introduttivo, fondato, invero, non solo sulla mera allegazione delle fatture elettroniche, ma altresì sugli estratti contabili autenticati dal notaio, ai quali l'art. 634 comma 2 c.p.c. attribuisce espressa rilevanza nella fase sommaria;
- che, nel merito del presente giudizio, tra e erano in essere Pt_3 Parte_3 Parte_1 rapporti commerciali, relativamente ai quali, già nel procedimento monitorio, era stata prodotta tutta la documentazione di rifermento, ossia gli ordini ricevuti da su Parte_1 carta intestata alla medesima, le e-mail intercorse tra le parti con riguardo alla gestione degli ordini stessi, i DDT sottoscritti senza riserva dalla controparte e le relative fatture elettroniche;
tale documentazione doveva, dunque, considerarsi pienamente pertinente e sufficiente a dimostrare il credito azionato e a giustificare, oltre che la concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, anche il rigetto dell'opposizione.
All'udienza di prima comparizione del 19/02/2024 il procuratore di parte opponente chiedeva di non concedere la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo e insisteva nelle proprie domande. Il procuratore di parte opposta insisteva nelle proprie domande e chiedeva che la causa fosse mandata in decisione.
Il giudice si riservava e in medesima data, a scioglimento della riserva, concedeva la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto n. 148/2024 del 05/07/2024, fissando l'udienza del 14 maggio 2025 per la discussione orale della causa, all'esito della quale la causa veniva trattenuta in decisione.
Normativa applicabile/Onere probatorio e risultanze istruttorie
Ai sensi dell'art. 2697 c.c. “1. Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento.
2. Chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda”.
La ratio del principio è semplice e logica: chi afferma determinate circostanze, dalle quale vuole trarre determinate conseguenze giuridiche, deve fornirne prova. Nel processo, dunque, il soggetto che agisce dovrà dimostrare i fatti posti a fondamento della sua domanda. Il convenuto potrà limitarsi a negare l'esistenza di tali fatti, e solo in seconda battuta, ossia qualora l'attore abbia dimostrato l'esistenza dei fatti costitutivi del suo diritto, il convenuto sarà chiamato a dimostrare l'inesistenza dei fatti affermati dalla controparte. Laddove poi il convenuto introduca nel giudizio fatti nuovi ed ulteriori rispetto a quelli dedotti dall'attore, e ciò al fine di dimostrare che i fatti costitutivi sono divenuti inefficaci o si sono modificati o estinti – indipendentemente dal fatto che tali fatti nuovi servano solo a paralizzare la pretesa avversaria (e in tal caso la difesa assume la veste in eccezione) ovvero fondino una domanda vera e propria del convenuto nei confronti dell'attore (nel qual caso non c'è più solo una difesa, ma nel processo si introduce una domanda nuova, detta pagina 3 di 6 riconvenzionale) – sarà onere del convenuto dimostrare l'esistenza dei fatti nuovi posti a fondamento della sua eccezione e/o domanda riconvenzionale. L'applicazione di questi principi nei rapporti tra creditore e debitore comporta, come illustrato e spiegato dalla sentenza n. 13533/01 della Cassazione a Sezioni Unite, che il creditore deve dimostrare che il suo credito esiste e che é diventato esigibile/é scaduto, mentre spetta al debitore dimostrare che l'asserito credito non esiste ovvero che esistono fatti modificativi, impeditivi o estintivi del diritto1.
Il principio de quo non subisce alcuna deroga nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo, trovando applicazione, così come espresso, nei confronti dei soggetti che rivestono la posizione sostanziale e reale di attore e rispettivamente convenuto (e dunque di creditore e debitore), e ciò indipendentemente dal fatto che essi, invece, risultino avere sul piano processuale la veste di parte “convenuta” (opposta) ovvero, rispettivamente, di
“attore” (opponente). In altre parole, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il creditore è parte convenuta/opposta solo dal punto di vista processuale, mentre è attore dal punto di vista sostanziale, cosicché su di lui in primo luogo graverà l'onere di dimostrare i fatti posti a fondamento del diritto azionato con il ricorso monitorio;
il debitore, invece, che
è parte attrice/opponente dal punto di vista processuale, ha il ruolo vero e proprio di convenuto, cosicché, qualora non si limiti a mere difese, spetterà a lui allegare e dimostrare i fatti introdotti nel giudizio e diretti a impedire e /o modificare la pretesa azionata dal creditore2.
L'inversione dei ruoli sul piano processuale, naturalmente, se non si riflette sul piano sostanziale del contenuto degli oneri allegativi e probatori, senza dubbio incide sul piano propriamente processuale, che risponde ad una ben precisa tempistica nell'allegazione così come nella prova dei fatti: nell'opposizione a decreto ingiuntivo, infatti, spetta all'opponente, in quanto convenuto sostanziale, proporre eccezioni e domande riconvenzionali3, e ciò egli dovrà fare con l'atto di opposizione, mentre l'opposto, in quanto attore sostanziale, non potrà in via generale introdurre nel giudizio fatti diversi ed nuovi pagina 4 di 6 rispetto a quelli dedotti nel ricorso per decreto ingiuntivo, a meno che ciò non derivi dalla dialettica processuale e dunque dalle eccezioni o domande riconvenzionali proposte dall'opponente; in ogni caso, per entrambe le parti, ogni attività allegativi dovrà compiersi nel rispetto dei termini previsti per gli atti introduttivi del giudizio e per la prima udienza ai sensi dell'art. 183 c.p.c.
Analizzando la posizione dell'attuale creditrice (parte opposta) va Parte_3 evidenziato che la medesima ha senz'altro assolto all'onere probatorio su di lei gravante, dal momento che ha allegato e dimostrato i fatti sui quali si fonda la sua pretesa: in particolare, ha allegato gli ordini scritti di su carta intestata alla stessa e la Parte_1 corrispondenza intercorsa tra le parti, ha prodotto i documenti di trasporto della merce;
ha, inoltre, affermato che il credito è scaduto, essendo decorso inutilmente il termine previsto per il pagamento.
Esaminando la posizione dell'attuale debitrice (parte opponente) deve rilevarsi, Parte_1 contrariamente a quanto detto per la creditrice, che la medesima non ha assolto al proprio onere di allegazione e di prova, dal momento che si è limitata a contestare l'idoneità delle fatture a fondare l'emissione del decreto ingiuntivo. Nel merito, invero, l'opponente non ha dedotto alcun fatto volto a smentire la ricostruzione offerta dalla parte ricorrente/opposta e suffragata dalla documentazione sopra menzionata.
L'opposizione appare, dunque, meramente strumentale a procrastinare un pagamento dovuto, condotta censurabile tanto sul piano sostanziale della buona fede che deve presiedere all'esecuzione die rapporti contrattuali, quanto sul piano processuale, dal momento che il processo è stato asservito a questo scopo non meritevole di tutela.
Responsabilità ex art. 96 c.p.c.
La palese infondatezza dell'opposizione, basata su argomenti generici e inconsistenti, oltre che la sua evidente strumentalità rispetto alla volontà della parte di non pagare il dovuto, comporta la pronuncia da parte di questo giudice ex officio della condanna per lite temeraria ai sensi dell'art. 96 comma 3 c.p.c., ovvero per avere la parte abusato dello strumento processuale per i fini suoi propri, in danno della controparte e in danno del sistema giustizia. La relativa somma viene liquidata in via equitativa, facendo riferimento a quanto liquidato a titolo di spese processuali, in particolare in misura pari alla metà del compenso professionale liquidato al difensore della parte opposta.
Spese processuali
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono poste a carico dell'opponente.
La relativa liquidazione viene effettuata secondo i parametri indicati dal DM 55/2014,
Tabella 2, sulla base del valore della causa, quindi, facendo applicazione dei valori medi previsti dallo scaglione da € 260.000,01 a € 520.000,00, ridotto del 50% il valore previsto per la fase istruttoria, che non si è svolta, e del 50% quello della fase decisionale, stante la forma semplificata prescelta, il tutto, infine, maggiorato del 30% ex art. 6 DM 55/2014 cit.
pagina 5 di 6 Il calcolo è il seguente:
fase di studio € 3.544,00
fase introduttiva € 2.338,00
fase trattazione/istruttoria (€ 10.411,00/2) € 5.205,50
fase decisionale (€ 6.164,00/2) € 3.082,00 totale € 14.169,50 maggiorato del 30% (€ 4.250,85) € 18.420,35
P.Q.M.
Il Tribunale di Tribunale Ordinario di Rovereto, ogni diversa istanza ed eccezione reietta, definitivamente pronunciando nella vertenza promossa da nei confronti di Parte_1 [...]
in opposizione a decreto ingiuntivo, così pronuncia: Parte_3
rigetta l'opposizione e per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo di questo Tribunale n. 148/2024 d.d. 05/07/2024;
condanna
a rifondere a le spese del giudizio, che si liquidano in Parte_1 Parte_3 complessivi € 18.420,35.- per compensi professionali, oltre a IV e CPA come per legge e successive occorrende;
condanna a pagare alla controparte ai sensi dell'art. 96, terzo comma c.p.c. un importo Parte_1 pari alla metà di quello liquidato a titolo di compenso professionale al difensore e dunque complessivi € 9.210,18.
Così deciso in Rovereto, il 28/05/2025
Il Giudice
Dott.ssa Consuelo Pasquali
pagina 6 di 6 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cass. 13533/01: “In conclusione, deve affermarsi che il creditore, sia che agisca per l'adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte: sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento”. 2 Cass., 2124/94: “Nel procedimento di ingiunzione, in cui il contraddittorio è solo eventuale e posticipato, instaurandosi solo per effetto dell'opposizione, non si verifica alcuna inversione della posizione sostanziale delle parti nel giudizio contenzioso che s'instaura con l'opposizione, ciascuna di esse assume, cioè, la propria effettiva e naturale posizione, nel senso che mentre il creditore mantiene la veste sostanziale di attore, all'opponente compete la posizione tipica del convenuto” (cfr. anche, ex multis, Cass., 17371/93, 5071/09). 3 Cass., sent. 21245/06: “Nell'ordinario giudizio di cognizione, che si instaura a seguito dell'opposizione a decreto ingiuntivo, solo l'opponente, in via generale, nella sua posizione sostanziale di convenuto, può proporre domande riconvenzionali, ma non anche l'opposto, che, rivestendo la posizione sostanziale di attore, non può avanzare domande diverse da quelle fatte valere con l'ingiunzione, potendo a tale principio logicamente derogarsi solo quando, per effetto di una riconvenzionale formulata dall'opponente, la parte opposta si venga a trovare a sua volta in una posizione processuale di convenuto cui non può essere negato il diritto di difesa, rispetto alla nuova o più ampia pretesa della controparte, mediante la proposizione (eventuale) di una "reconventio reconventionis"”.