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Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 23/09/2025, n. 445 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 445 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
N.2271/2025 V.g.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Azzurra Fodra Presidente dott.ssa Nicoletta Marino Giudice dott. Giulio Scaramuzzino Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di V.g. iscritta al n. 2271/2025 promossa da:
(c.f. ) rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
MANFREDINI MASSIMO
e
c.f. ) rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._2 dall'Avv. SALVADORINI FRANCESCA
Comunicati gli atti al PM sede che ha espresso parere favorevole
All'udienza di precisazione delle conclusioni le parti precisavano le seguenti conclusioni congiunte: omologare la separazione personale tra i coniugi alle condizioni di cui al ricorso
FATTO
Con ricorso depositato in data 01/07/2025, i ricorrenti chiedevano con domanda congiunta, ai sensi dell'articolo 473-bis 51 c.p.c., introdotto dal D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 (c.d. "Riforma Cartabia"), come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, emettersi sentenza di omologa della separazione personale tra loro intervenuta, premettendo di avere contratto matrimonio in Livorno il 30/05/2010 e che dalla loro unione è nato il figlio in data 22.08.2018 in Pisa. Con provvedimento in data 01/07/2025 il Tribunale fissava per la comparizione delle parti dinanzi a sé l'udienza del 18/09/2025, disponendo la sostituzione dell'udienza con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, consentendolo la completezza delle informazioni contenute nel ricorso e l'adeguatezza delle condizioni concordemente convenute. Il Giudice Relatore, in data 18/09/2025, rimetteva la causa al Collegio per la decisione. DIRITTO Il ricorso è fondato e merita accoglimento, considerato che, dal comportamento di entrambe le parti e dalla conflittualità manifestatasi, sono emersi argomenti di prova e indizi gravi precisi e concordanti della intollerabilità della prosecuzione della vita in comune e della dissoluzione della comunione materiale e spirituale. Risultano, altresì, sussistenti le condizioni di cui all'articolo 473 bis p. 51 c.p.c. Ed invero, il ricorso è sottoscritto (anche) dalle parti e contiene le indicazioni di cui all'articolo 473 bis p. 12, primo comma, numeri 1), 2), 3) e 5), e secondo comma, e quelle relative alle disponibilità reddituali e patrimoniali dell'ultimo triennio e degli oneri a carico delle parti, nonché le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici;
inoltre, nelle note in sostituzione di udienza depositate dalle parti, le parti medesime hanno dichiarato di non volersi riconciliare nonché di rinunciare a comparire personalmente innanzi al Giudice e, contestualmente, hanno confermato la loro volontà di separarsi consensualmente alle condizioni di cui al ricorso. Possono anche essere recepite, con riguardo ai provvedimenti accessori, le condizioni concordate tra le parti, il tutto come da dispositivo. Giacché, con il ricorso introduttivo, secondo quanto prevede l'art. 473-bis 49 c.p.c., le parti hanno chiesto anche lo scioglimento del matrimonio alle medesime condizioni di cui alla pronuncia di separazione, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinché questi
– trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127- ter, quinto comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70. Con le medesime note scritte, le parti dovranno anche confermare le condizioni già formulate con riferimento allo scioglimento del matrimonio. A tale proposito il Collegio sin da ora ritiene opportuno precisare che la modifica unilaterale di tali condizioni sarà ritenuta ammissibile solo in presenza della allegazione di fatti nuovi ai sensi dell'art. 473-bis 19, secondo comma, c.p.c. In tale ipotesi, se le parti non raggiungessero un nuovo accordo che consenta loro di depositare nuove condizioni congiunte, il Tribunale rigetterà la domanda congiunta di scioglimento del matrimonio difettando il requisito della indicazione congiunta delle condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici di cui all'art. 473-bis 51, secondo comma, c.p.c. La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.
PQM
il Tribunale di Livorno, definitivamente decidendo in camera di consiglio, OMOLOGA La separazione personale consensualmente intervenuta tra e Parte_1 ordinando all'Ufficiale di Stato civile di Livorno di procedere Controparte_1 alla annotazione della sentenza sull'atto di matrimonio, celebrato in Livorno il 30/05/2010 trascritto nei registri degli atti di matrimonio di quel Comune al n. 31 P. 2 Serie A anno 2010. DISPONE CHE:
1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) la casa coniugale, posta in Viale G. Carducci n° 3/A con pertinenza cointestata al 50% tra i coniugi, dove sono residenti la sig.ra d il minore rimarrà CP_1 assegnata agli stessi con la completa proprietà di tutto quanto ivi contenuto. Su detto immobile grava un mutuo intestato ad entrambi i coniugi contratto con del complessivo importo di euro 123.000,00, il cui rateo mensile è Controparte_2 di euro 861,00: di detto mutuo se ne farà carico la sig.ra la quale se ne CP_1 accolla l'intero importo tenendo indenne il Sig. a fronte di qualsiasi suo Pt_1 inadempimento;
3) relativamente all'immobile posto in viale Alfieri 49 dove è residente il sig. Pt_1 anch'esso con immobile e mutuo cointestato tra i coniugi se ne farà interamente carico il , il quale si accollerà l'intero importo (circa euro 85.000,00) Parte_1 tenendo indenne la sig.ra fronte di qualsiasi suo inadempimento. CP_1
4) il Signor 'impegna a cedere a titolo gratuito, assegnare e trasferire la propria Pt_1 quota pari al 50% alla sig.ra dell'immobile adibito a casa familiare Controparte_1 sito in Comune di Livorno Viale G. Carducci n° 3 Scala A interno 21 piano 5 che s'impegna ad accettare, divenendo così piena proprietaria pari all'intero del suddetto bene che qui di seguito meglio si descrive: Trattasi di appartamento ad uso civile abitazione posto in Livorno viale G.Carducci n° 3 scala A interno 21 piano 5 che risulta distinto nel A2 Catasto Fabbricati del Comune di Livorno regolarmente, al Foglio 19, n.168 sub 641 classe 3 consistenza 4,5 vani di superficie catastale totale di 87 metri quadri, rendita catastale di euro 673,98 (atto del 29.12.2016 Notaio in Livorno rep. N° 2856) e relativa Per_2 sua pertinenza (garage) posta in Livorno viale G. Carducci n° 9 piano S2, categoria C6 foglio 19 numero 168 sub 766 classe 7 della consistenza di 26 metri quadri superficie catastale 30 metri quadri rendita euro 104,774 in Parte_2
Livorno del 03.02.2020 rep 88354) 5) Contestualmente la sig.ra s'impegna a cedere a titolo gratuito, Controparte_1 assegnare e trasferire la propria quota pari al 50% al sig. dell'immobile Parte_1 sito in Comune di Livorno Viale V. Alfieri n° 49 piano 2 che s'impegna ad accettare, divenendo così pieno proprietario pari all'intero del suddetto bene che qui di seguito meglio si descrive. Immobile così censito presso il Catasto fabbricati del comune di Livorno al foglio 21 part.1114 sub 603 cat A2 classe 3 di 3,0 vani totale di 61 mq. Rendita 449,32 L'appartamento adibito a casa coniugale, era pervenuto ai coniugi in virtù di atto di compravendita ai rogiti del Notaio Dott.ssa Per_3
i Livorno in data 23.11.2006 repertorio n. 12631 raccolta n. 899 registrato
[...]
a Livorno il 29.11.2006 al n. 8399 serie 1T e trascritto a Livorno il 29.11.2006 Reg. Gen. N° 25319 reg. Part. N° 14363. Le parti si danno reciprocamente atto che le cessioni portate dal presente accordo, non saranno assoggettabili a eventuale collazione per espressa dispensa, in quanto tali trasferimenti costituiscono elementi funzionali e indispensabili ai fini della risoluzione della procedura rg 317/2021 vg Tr. Pisa e non hanno natura di liberalità. Ai fini fiscali le parti precisano che tutti i trasferimenti di diritti mobiliari e immobiliare di cui al presente accordo, costituisce patto essenziale per il raggiungimento dell'accordo della procedura sopra indicata di separazione e quindi attratti nell'abito impositivo per quanto riguarda la tassazione degli atti in esenzione da imposte di bollo, di registro e di ogni altra tassa ai sensi di quanto disposto dalla norma di cui all'art. 19 legge 16.marzo 1987 n.74 come interpretato dalla giurisprudenza di legittimità e di merito e come ulteriormente precisato anche con la Circolare dell'A.E. 21 giugno 2012 n.27 e Circolare A.E. 29 maggio 2013 n.18 e Circolare A.E. n. 2 E del 21 febbraio 2014. Le parti s'impegnano a procedere con il trasferimento suddetto entro e non oltre 30 giorni dalla pubblicazione del provvedimento di separazione del Tribunale di Livorno.
6) il Signor verserà alla Signora entro il giorno 27 di ogni mese, un Pt_1 CP_1 assegno mensile di complessivi €. 100,00, per il contributo al mantenimento del figlio, assegno rivalutabile annualmente ed automaticamente in base agli indici ISTAT, oltre all'intero importo dell'assegno unico che verrà percepito dalla madre;
7) le parti dichiarano di essere autosufficienti economicamente e di rinunciare al reciproco mantenimento;
8) I coniugi si faranno carico del 50% ciascuno delle spese straordinarie così come indicate dalle linee guida del CNF così come adottate dal Tribunale di Livorno;
9) Il figlio verrà affidato in modo condiviso ai genitori ma collocato in via privilegiata con la madre. Il Signor potrà tenere con sé il figlio un fine Pt_1 settimana alternato (sabato e domenica), nonché con possibilità di pernotto, uno nella settimana in cui il figlio starà con lui nel fine settimana, due nella settimana in cui il padre non avrà il figlio con sé nel week end, nonché, ancora, per 15 giorni, anche non continuativi, durante le vacanze estive, per la metà di quelle natalizie e pasquali, dovendo i genitori seguire il principio dell'alternanza quanto alle Festività civili e religiose dell'anno, ed anche per il compleanno e l'onomastico del figlio .
10) I coniugi dichiarano che gli accordi patrimoniali di cui sopra sono elementi funzionali ed indispensabili ai fini della risoluzione della crisi coniugale;
11) i coniugi si scambiano il reciproco consenso al rinnovo / rilascio dei rispettivi passaporti e/o documenti validi per l'espatrio.
Spese di lite al definitivo.
Provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del Giudice Relatore dott. Giulio Scaramuzzino.
Livorno, 17/09/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Giulio Scaramuzzino dott.ssa Azzurra Fodra
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Azzurra Fodra Presidente dott.ssa Nicoletta Marino Giudice dott. Giulio Scaramuzzino Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di V.g. iscritta al n. 2271/2025 promossa da:
(c.f. ) rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
MANFREDINI MASSIMO
e
c.f. ) rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._2 dall'Avv. SALVADORINI FRANCESCA
Comunicati gli atti al PM sede che ha espresso parere favorevole
All'udienza di precisazione delle conclusioni le parti precisavano le seguenti conclusioni congiunte: omologare la separazione personale tra i coniugi alle condizioni di cui al ricorso
FATTO
Con ricorso depositato in data 01/07/2025, i ricorrenti chiedevano con domanda congiunta, ai sensi dell'articolo 473-bis 51 c.p.c., introdotto dal D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 (c.d. "Riforma Cartabia"), come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, emettersi sentenza di omologa della separazione personale tra loro intervenuta, premettendo di avere contratto matrimonio in Livorno il 30/05/2010 e che dalla loro unione è nato il figlio in data 22.08.2018 in Pisa. Con provvedimento in data 01/07/2025 il Tribunale fissava per la comparizione delle parti dinanzi a sé l'udienza del 18/09/2025, disponendo la sostituzione dell'udienza con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, consentendolo la completezza delle informazioni contenute nel ricorso e l'adeguatezza delle condizioni concordemente convenute. Il Giudice Relatore, in data 18/09/2025, rimetteva la causa al Collegio per la decisione. DIRITTO Il ricorso è fondato e merita accoglimento, considerato che, dal comportamento di entrambe le parti e dalla conflittualità manifestatasi, sono emersi argomenti di prova e indizi gravi precisi e concordanti della intollerabilità della prosecuzione della vita in comune e della dissoluzione della comunione materiale e spirituale. Risultano, altresì, sussistenti le condizioni di cui all'articolo 473 bis p. 51 c.p.c. Ed invero, il ricorso è sottoscritto (anche) dalle parti e contiene le indicazioni di cui all'articolo 473 bis p. 12, primo comma, numeri 1), 2), 3) e 5), e secondo comma, e quelle relative alle disponibilità reddituali e patrimoniali dell'ultimo triennio e degli oneri a carico delle parti, nonché le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici;
inoltre, nelle note in sostituzione di udienza depositate dalle parti, le parti medesime hanno dichiarato di non volersi riconciliare nonché di rinunciare a comparire personalmente innanzi al Giudice e, contestualmente, hanno confermato la loro volontà di separarsi consensualmente alle condizioni di cui al ricorso. Possono anche essere recepite, con riguardo ai provvedimenti accessori, le condizioni concordate tra le parti, il tutto come da dispositivo. Giacché, con il ricorso introduttivo, secondo quanto prevede l'art. 473-bis 49 c.p.c., le parti hanno chiesto anche lo scioglimento del matrimonio alle medesime condizioni di cui alla pronuncia di separazione, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinché questi
– trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127- ter, quinto comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70. Con le medesime note scritte, le parti dovranno anche confermare le condizioni già formulate con riferimento allo scioglimento del matrimonio. A tale proposito il Collegio sin da ora ritiene opportuno precisare che la modifica unilaterale di tali condizioni sarà ritenuta ammissibile solo in presenza della allegazione di fatti nuovi ai sensi dell'art. 473-bis 19, secondo comma, c.p.c. In tale ipotesi, se le parti non raggiungessero un nuovo accordo che consenta loro di depositare nuove condizioni congiunte, il Tribunale rigetterà la domanda congiunta di scioglimento del matrimonio difettando il requisito della indicazione congiunta delle condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici di cui all'art. 473-bis 51, secondo comma, c.p.c. La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.
PQM
il Tribunale di Livorno, definitivamente decidendo in camera di consiglio, OMOLOGA La separazione personale consensualmente intervenuta tra e Parte_1 ordinando all'Ufficiale di Stato civile di Livorno di procedere Controparte_1 alla annotazione della sentenza sull'atto di matrimonio, celebrato in Livorno il 30/05/2010 trascritto nei registri degli atti di matrimonio di quel Comune al n. 31 P. 2 Serie A anno 2010. DISPONE CHE:
1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) la casa coniugale, posta in Viale G. Carducci n° 3/A con pertinenza cointestata al 50% tra i coniugi, dove sono residenti la sig.ra d il minore rimarrà CP_1 assegnata agli stessi con la completa proprietà di tutto quanto ivi contenuto. Su detto immobile grava un mutuo intestato ad entrambi i coniugi contratto con del complessivo importo di euro 123.000,00, il cui rateo mensile è Controparte_2 di euro 861,00: di detto mutuo se ne farà carico la sig.ra la quale se ne CP_1 accolla l'intero importo tenendo indenne il Sig. a fronte di qualsiasi suo Pt_1 inadempimento;
3) relativamente all'immobile posto in viale Alfieri 49 dove è residente il sig. Pt_1 anch'esso con immobile e mutuo cointestato tra i coniugi se ne farà interamente carico il , il quale si accollerà l'intero importo (circa euro 85.000,00) Parte_1 tenendo indenne la sig.ra fronte di qualsiasi suo inadempimento. CP_1
4) il Signor 'impegna a cedere a titolo gratuito, assegnare e trasferire la propria Pt_1 quota pari al 50% alla sig.ra dell'immobile adibito a casa familiare Controparte_1 sito in Comune di Livorno Viale G. Carducci n° 3 Scala A interno 21 piano 5 che s'impegna ad accettare, divenendo così piena proprietaria pari all'intero del suddetto bene che qui di seguito meglio si descrive: Trattasi di appartamento ad uso civile abitazione posto in Livorno viale G.Carducci n° 3 scala A interno 21 piano 5 che risulta distinto nel A2 Catasto Fabbricati del Comune di Livorno regolarmente, al Foglio 19, n.168 sub 641 classe 3 consistenza 4,5 vani di superficie catastale totale di 87 metri quadri, rendita catastale di euro 673,98 (atto del 29.12.2016 Notaio in Livorno rep. N° 2856) e relativa Per_2 sua pertinenza (garage) posta in Livorno viale G. Carducci n° 9 piano S2, categoria C6 foglio 19 numero 168 sub 766 classe 7 della consistenza di 26 metri quadri superficie catastale 30 metri quadri rendita euro 104,774 in Parte_2
Livorno del 03.02.2020 rep 88354) 5) Contestualmente la sig.ra s'impegna a cedere a titolo gratuito, Controparte_1 assegnare e trasferire la propria quota pari al 50% al sig. dell'immobile Parte_1 sito in Comune di Livorno Viale V. Alfieri n° 49 piano 2 che s'impegna ad accettare, divenendo così pieno proprietario pari all'intero del suddetto bene che qui di seguito meglio si descrive. Immobile così censito presso il Catasto fabbricati del comune di Livorno al foglio 21 part.1114 sub 603 cat A2 classe 3 di 3,0 vani totale di 61 mq. Rendita 449,32 L'appartamento adibito a casa coniugale, era pervenuto ai coniugi in virtù di atto di compravendita ai rogiti del Notaio Dott.ssa Per_3
i Livorno in data 23.11.2006 repertorio n. 12631 raccolta n. 899 registrato
[...]
a Livorno il 29.11.2006 al n. 8399 serie 1T e trascritto a Livorno il 29.11.2006 Reg. Gen. N° 25319 reg. Part. N° 14363. Le parti si danno reciprocamente atto che le cessioni portate dal presente accordo, non saranno assoggettabili a eventuale collazione per espressa dispensa, in quanto tali trasferimenti costituiscono elementi funzionali e indispensabili ai fini della risoluzione della procedura rg 317/2021 vg Tr. Pisa e non hanno natura di liberalità. Ai fini fiscali le parti precisano che tutti i trasferimenti di diritti mobiliari e immobiliare di cui al presente accordo, costituisce patto essenziale per il raggiungimento dell'accordo della procedura sopra indicata di separazione e quindi attratti nell'abito impositivo per quanto riguarda la tassazione degli atti in esenzione da imposte di bollo, di registro e di ogni altra tassa ai sensi di quanto disposto dalla norma di cui all'art. 19 legge 16.marzo 1987 n.74 come interpretato dalla giurisprudenza di legittimità e di merito e come ulteriormente precisato anche con la Circolare dell'A.E. 21 giugno 2012 n.27 e Circolare A.E. 29 maggio 2013 n.18 e Circolare A.E. n. 2 E del 21 febbraio 2014. Le parti s'impegnano a procedere con il trasferimento suddetto entro e non oltre 30 giorni dalla pubblicazione del provvedimento di separazione del Tribunale di Livorno.
6) il Signor verserà alla Signora entro il giorno 27 di ogni mese, un Pt_1 CP_1 assegno mensile di complessivi €. 100,00, per il contributo al mantenimento del figlio, assegno rivalutabile annualmente ed automaticamente in base agli indici ISTAT, oltre all'intero importo dell'assegno unico che verrà percepito dalla madre;
7) le parti dichiarano di essere autosufficienti economicamente e di rinunciare al reciproco mantenimento;
8) I coniugi si faranno carico del 50% ciascuno delle spese straordinarie così come indicate dalle linee guida del CNF così come adottate dal Tribunale di Livorno;
9) Il figlio verrà affidato in modo condiviso ai genitori ma collocato in via privilegiata con la madre. Il Signor potrà tenere con sé il figlio un fine Pt_1 settimana alternato (sabato e domenica), nonché con possibilità di pernotto, uno nella settimana in cui il figlio starà con lui nel fine settimana, due nella settimana in cui il padre non avrà il figlio con sé nel week end, nonché, ancora, per 15 giorni, anche non continuativi, durante le vacanze estive, per la metà di quelle natalizie e pasquali, dovendo i genitori seguire il principio dell'alternanza quanto alle Festività civili e religiose dell'anno, ed anche per il compleanno e l'onomastico del figlio .
10) I coniugi dichiarano che gli accordi patrimoniali di cui sopra sono elementi funzionali ed indispensabili ai fini della risoluzione della crisi coniugale;
11) i coniugi si scambiano il reciproco consenso al rinnovo / rilascio dei rispettivi passaporti e/o documenti validi per l'espatrio.
Spese di lite al definitivo.
Provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del Giudice Relatore dott. Giulio Scaramuzzino.
Livorno, 17/09/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Giulio Scaramuzzino dott.ssa Azzurra Fodra