Sentenza 4 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. V, sentenza 04/05/2026, n. 8053 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 8053 |
| Data del deposito : | 4 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 08053/2026 REG.PROV.COLL.
N. 13943/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 13943 del 2025, proposto da
Associazione Italiana della Caccia Italcaccia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Valentina Di Benedetto, Daniele Guidoni, con domicilio eletto presso lo studio Daniele Guidoni in Roma, via Francesco Siacci 2-B;
contro
Regione Lazio, in persona del Presidente della Giunta regionale in carica, rappresentato e difeso dall'avvocato Rita Santo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Federazione Italiana della Caccia, Atc Ri1, Atc Ri2, controinteressati intimati non costituiti in giudizio;
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia
- della Deliberazione della Regione Lazio - Atti della Giunta Regionale e degli Assessori del 7 agosto 2025, n. 735 rubricata “Legge regionale n. 17/1995, art. 28, comma 1. Deliberazione del Consiglio regionale n. 450/1998. Approvazione nuovo Schema di Statuto tipo degli Ambiti Territoriali di Caccia (ATC)” con la quale è stato approvato il nuovo schema di “STATUTO TIPO DELL'AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA (ATC)” ed allegato come parte integrante e sostanziale alla medesima delibera ed in particolare nella parte in cui, lo statuto tipo, all'art. 10 prevede la costituzione del comitato direttivo e la sua composizione e in particolare ove prevede che “lettera d) tre rappresentanti delle associazioni venatorie riconosciute maggiormente rappresentative a livello nazionale, di cui due riservati alle associazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale e uno riservato alle restanti associazioni, anche su base aggregata” pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 67 in data 14.8.2025;
nonchè
di tutti gli altri atti presupposti, consequenziali e/o comunque connessi ivi compresi gli atti di approvazione dagli estremi sconosciuti con i quali sono stati approvati in data 16.9.2025 i nuovi statuti degli ATC nonché della Determinazione della Regione Lazio 10 ottobre 2025, n. G13118 (pubblicata sul BURL del 14.10.2025) contenente l'“Approvazione dell'Avviso Pubblico ai fini dell'adesione come soci dell'assemblea degli Ambiti Territoriali di Caccia (A.T.C.) del Lazio di cui all'art 3 dello statuto approvato con DGR n. 735 del 07 agosto 2025”.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Regione Lazio;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 marzo 2026 la dott.ssa RG AT e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
AT e TO
Con Deliberazione del 7 agosto 2025, n. 735 la Regione Lazio ha disposto di approvare il nuovo schema di “STATUTO TIPO DELL’AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA (ATC)”, stabilendo che gli Ambiti Territoriali di Caccia (ATC) del Lazio provvedano ad adeguare i loro Statuti in conformità allo schema di Statuto tipo di cui all’Allegato 1, entro e non oltre il 30.09.2025.
Il “nuovo” schema di Statuto Tipo prevede che il Consiglio Direttivo sia cosi costituito:
“ 1. Il Consiglio direttivo è eletto dall’Assemblea ed è composto da 12 membri. È costituito, ai sensi dell’articolo 28, comma 1 lettera D), della l.r. 17/1995, da: a) un rappresentante designato dalla Regione, esperto in materia di caccia e addetto al settore; b) due rappresentanti dei Comuni della Provincia (o della Città metropolitana), compresi nell’ambito territoriale a gestione programmata della caccia designati dai Comuni con maggiore numero di abitanti. Qualora i Comuni non provvedano alla designazione dei rispettivi delegati entro i termini previsti, la Giunta regionale esercita il potere sostitutivo ai sensi dell’articolo 19 della l.r. 14/1999, previa diffida ad adempiere entro un congruo termine; c) tre rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale residenti nel territorio dell’ATC; d) tre rappresentanti delle associazioni venatorie riconosciute, maggiormente rappresentative a livello nazionale, di cui due riservati alle associazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale e uno riservato alle restanti associazioni, anche su base aggregata; e) due rappresentanti scelti tra le associazioni di protezione ambientale riconosciute a livello nazionale dal Ministero competente residenti nel territorio dell’ATC; f) da un rappresentante designato dall’Ente nazionale cinofilia italiana (ENCI), previa intesa con il Ministero competente che esercita l’attività di vigilanza ”.
Con Determinazione della Regione Lazio del 10 ottobre 2025, n. G13118 è stata disposta l’“Approvazione dell'Avviso Pubblico ai fini dell'adesione come soci dell'assemblea degli Ambiti Territoriali di Caccia (A.T.C.) del Lazio di cui all'art 3 dello statuto approvato con DGR n. 735 del 07 agosto 2025”.
Tali provvedimenti sono stati impugnati con ricorso depositato il 13 novembre 2025 e ritualmente notificato dalla ricorrente per i seguenti motivi:
I. Illegittimità costituzionale. Violazione artt. 2, 3, 10, 18, 97 e 117 Cost. Violazione di legge in relazione agli Artt. 3 Cost. e art. 14, L. 11.2.1992 n. 157. Violazione dei principi di eguaglianza/proporzionalità e rappresentatività delle associazioni venatorie designanti i propri rappresentanti negli organi direttivi degli ATC laddove la Regione Lazio ha individuato/collegato la maggiore rappresentatività facendo riferimento solamente al dato numerico degli iscritti a livello nazionale;
II. Illegittimità costituzionale. Violazione artt. 2, 3, 10, 18, 97 e 117 Cost. Violazione di legge in relazione all’art. 14, L. 11.2.1992 n, 157, e ai principi di democraticità e di autonomia dei privati. Eccesso di potere. Difetto di motivazione. Incompetenza giusta la difformità della normativa regionale impugnata rispetto a quanto previsto dall'art. 14, comma 10, della legge n. 157 del 1992 che, nel fissare i criteri di composizione degli organi preposti alla gestione dell'attività venatoria negli ambiti territoriali individuati secondo le modalità indicate, fissa uno standard minimo ed uniforme di composizione degli organi stessi che deve essere garantito in tutto il territorio nazionale (cfr. Corte Cost. n. 165/2009).
Si è costituita in giudizio l’Amministrazione, controdeducendo a quanto sostenuto nell’atto introduttivo e domandando il rigetto del ricorso.
All’udienza pubblica del 25 marzo 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
La legge 11 febbraio 1992, n. 157 contenente le "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" ha introdotto un sistema di gestione programmata della caccia attraverso l'istituzione degli Ambiti Territoriali di Caccia (ATC) rimettendo alle Regioni la disciplina sulla formazione e composizione degli organi.
L’art. 14, comma 10, della legge n. 157 del 1992 prevede che negli organi direttivi degli Ambiti Territoriali di Caccia " deve essere assicurata la presenza paritaria, in misura pari complessivamente al 60 per cento dei componenti, dei rappresentanti di strutture locali delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale e delle associazioni venatorie nazionali riconosciute, ove presenti in forma organizzata sul territorio ".
È rimessa, poi, alla discrezionalità del legislatore regionale la determinazione dei criteri, nel rispetto del principio di rappresentatività e pluralismo che governa la materia, per l’individuazione dei componenti degli organi direttivi.
Nel caso in esame le doglianze della ricorrente si concentrano sulla previsione di cui al nuovo schema di “STATUTO TIPO DELL’AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA (ATC)” in particolare nella parte in cui, all’art. 10, prevede la costituzione del comitato direttivo e la sua composizione e in particolare ove prevede che “ lettera d) tre rappresentanti delle associazioni venatorie riconosciute maggiormente rappresentative a livello nazionale, di cui due riservati alle associazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale e uno riservato alle restanti associazioni, anche su base aggregata ”.
Secondo parte ricorrente, la previsione del requisito della rappresentatività a livello nazionale delle associazioni venatorie si porrebbe in contrasto con la disciplina di legge, che tale requisito richiederebbe esclusivamente con riguardo alle organizzazioni agricole.
Ebbene tale assunto non può trovare condivisione, così come prospettato.
Se è vero che la lettera della legge nazionale senz’altro richiede per le organizzazioni agricole una rappresentatività a livello nazionale, mentre per le associazioni venatorie il testo di legge fa esclusivo riferimento alle “associazioni venatorie nazionali riconosciute”, imponendo il solo requisito del riconoscimento dell’associazione a livello nazionale, ciò deve essere interpretato quale contenuto minimo e non già quale limite imposto al legislatore regionale nell’individuazione di criteri di dettaglio per la formazione dell’organo.
In altre parole, se per le organizzazioni agricole il legislatore nazionale ha richiesto un requisito di rappresentatività a livello nazionale, per le associazioni venatorie riconosciute è rimessa alle regioni l’individuazione di più specifici criteri per la loro selezione, seppure nel rispetto dei limiti di rappresentatività e di pluralismo cui meglio appresso.
Merita, infatti, di essere richiamata quella recente giurisprudenza che ha riconosciuto la necessità di contemperare il principio della rappresentatività con quello del pluralismo, secondo il quale la partecipazione pluralistica alla gestione del mondo venatorio rappresenta un principio ormai acquisito della legislazione in materia, nel presupposto che un'ampia partecipazione dei rappresentanti delle associazioni venatorie maggiormente rappresentative negli organi direttivi delle associazioni può garantire un più ampio ed approfondito esame degli interessi di categoria (Consiglio di Stato sez. VI, 16/04/2025, n. 3297).
Il principio del pluralismo, tuttavia, deve essere interpretato avuto riguardo alla composizione dell’organo nel suo insieme e non, invece, rispetto alle singole categorie di soggetti che possono eventualmente comporlo. Come la giurisprudenza ha già avuto modo di chiarire in casi analoghi infatti “ La composizione pluralista del Comitato è, dunque, assicurata dalle diverse componenti che in esso sono destinate a trovare una rappresentanza, ma non è richiesta anche all'interno della singola componente (altrimenti dandosi luogo, secondo l'espressione impiegata dall'associazione appellante, al "pluralismo del pluralismo" )” (Cfr. Consiglio di Stato sez. V, 06/03/2023, n. 2303).
Da ciò deriva che una previsione come quella impugnata che individui per la composizione del consiglio direttivo, oltre ai membri di cui alle lettere a), b) e c), “tre rappresentanti delle associazioni venatorie riconosciute maggiormente rappresentative a livello nazionale, di cui due riservati alle associazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale e uno riservato alle restanti associazioni, anche su base aggregata ” non si ponga in contrasto con i richiamati principi ma, al contrario, ne osservi il contenuto precettivo, risultando pacifica espressione – nell’esercizio della discrezionalità pacificamente rimessa al legislatore regionale – della rappresentatività e pluralismo della composizione dell’organo.
Per le ragioni che precedono il ricorso deve essere rigettato.
Le spese di lite possono ugualmente essere compensate fra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
RI SA, Presidente
RG AT, Primo Referendario, Estensore
Francesco Baiocco, Referendario
| L'RE | IL PRESIDENTE |
| RG AT | RI SA |
IL SEGRETARIO