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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 10/11/2025, n. 1728 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 1728 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
Sent. n. Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI AVELLINO
in persona del giudice istruttore dott.ssa Michela Palladino, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA PARZIALE
nella causa civile iscritta al n. 3408/2020 del Registro Generale Affari Contenziosi, avente ad oggetto: opposizione di terzo
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Anna Garofalo, dom.to come in atti;
Parte_1
attore
E
già in persona del lrpt, rappresentata e difesa dall'avv. Stefania Ietti, CP_1 Controparte_2 dom.ta come in atti;
convenuto
nonché
, , , , , e Controparte_3 CP_4 Controparte_5 Controparte_6 CP_7 CP_8
, in persona dell'amministratore pt, tutti rappresentati e difesi dall'avv. rosa Maria Sepe, dom.ti
[...] come in atti;
convenuti
nonché
rappresentato e difeso dall'avv. Deborah Lanzillotta, dom.to come in atti;
Controparte_9
convenuto
nonché
, , Controparte_10 Controparte_11 Controparte_12 Controparte_13 [...]
, , CP_14 Controparte_15 Controparte_16 CP_17 CP_18
, , , , in persona del
[...] CP_19 Controparte_20 Controparte_21 Controparte_22
Sindaco pt e in persona del lr pt;
CP_23
convenuti contumaci
Conclusioni:
le parti concludevano come da atti e verbali di causa
MOTIVI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con la presente sentenza viene in decisione la sola questione sottoposta alle parti con l'ordinanza del
10.6.2025, in relazione alla domanda con la quale parte attrice, spiegando opposizione di terzo, chiedeva dichiararsi la inefficacia della sentenza n. 992/2019, resa nei giudizi riuniti n. 1775/2010 e 723/2015, per effetto della sopravvenuta dichiarazione di nullità della sentenza oggetto della presente opposizione da parte della Corte d'Appello di Napoli.
La sentenza in oggetto è stata allo stesso tempo oggetto di duplice impugnazione, di opposizione di terzo nel presente giudizio e di giudizio di appello conclusosi con sentenza n. 713/2022.
La giurisprudenza della Suprema Corte con molteplici pronunce (ex multis Cass. 15353/2010, 3442/05 e
9647/2007) ha affermato che nella ipotesi, sovrapponibile al caso di specie, in cui la medesima sentenza sia oggetto di duplice impugnazione ogni procedimento segue il suo corso fino al momento in cui uno dei provvedimenti conclusivi non eserciti i suoi effetti sull'altro; in particolare la riforma della sentenza pronunciata in grado di appello necessariamente determinerà la cessazione della materia del contendere del giudizio di opposizione, come pure l'accoglimento della opposizione di terzo con annullamento della sentenza opposta, determinerà il sopravvenuto venir meno del giudizio di appello.
Tale situazione è quella che si è verificata nel caso in esame.
La sentenza n. 992/2019 veniva impugnata in appello e definita dalla Corte d'Appello di Napoli con la sentenza n. 713/2022, depositata il 21.2.2022, con la quale veniva dichiarata la nullità della sentenza n.
992/2019, depositata in data 24.5.2019, per la mancata partecipazione al giudizio del litisconsorte necessario
, con rimessione al giudice di primo grado per la rinnovazione del giudizio previa integrazione Parte_1
del contraddittorio.
Successivamente è stato iscritto giudizio di riassunzione, per la rinnovazione dell'originario giudizio a contraddittorio integrato, al n. 3010/2022 Tribunale Avellino.
Conseguentemente con riferimento alla sola opposizione di terzo svolta da parte attrice nel presente giudizio, avente ad oggetto la domanda di inefficacia della medesima sentenza n. 992/2019, dichiarata nulla dalla Corte d'Appello, si è determinata la sopravvenuta cessazione della materia del contendere in ragione della attuale inesistenza della sentenza della quale con l'opposizione di terzo si chiede dichiararsi la inefficacia.
Con separata ordinanza si provvede in ordine alla prosecuzione del giudizio per le ulteriori domande spiegate nel giudizio.
E' oggetto di reiezione la richiesta di cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale, formulata dalla convenuta atteso che trattasi di sentenza parziale che non esaurisce l'intera domanda spiegata CP_1
dall'attore, disponendosi con separata ordinanza in ordine alla prosecuzione del giudizio.
Va pertanto dichiarata la cessata materia del contendere.
Spese al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
dichiara cessata la materia del contendere limitatamente alla domanda di dichiarazione di inefficacia della sentenza n. 992/2019;
spese al definitivo.
Avellino, 8.11.2025
Il Giudice
Dott.ssa Michela Palladino
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI AVELLINO
in persona del giudice istruttore dott.ssa Michela Palladino, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA PARZIALE
nella causa civile iscritta al n. 3408/2020 del Registro Generale Affari Contenziosi, avente ad oggetto: opposizione di terzo
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Anna Garofalo, dom.to come in atti;
Parte_1
attore
E
già in persona del lrpt, rappresentata e difesa dall'avv. Stefania Ietti, CP_1 Controparte_2 dom.ta come in atti;
convenuto
nonché
, , , , , e Controparte_3 CP_4 Controparte_5 Controparte_6 CP_7 CP_8
, in persona dell'amministratore pt, tutti rappresentati e difesi dall'avv. rosa Maria Sepe, dom.ti
[...] come in atti;
convenuti
nonché
rappresentato e difeso dall'avv. Deborah Lanzillotta, dom.to come in atti;
Controparte_9
convenuto
nonché
, , Controparte_10 Controparte_11 Controparte_12 Controparte_13 [...]
, , CP_14 Controparte_15 Controparte_16 CP_17 CP_18
, , , , in persona del
[...] CP_19 Controparte_20 Controparte_21 Controparte_22
Sindaco pt e in persona del lr pt;
CP_23
convenuti contumaci
Conclusioni:
le parti concludevano come da atti e verbali di causa
MOTIVI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con la presente sentenza viene in decisione la sola questione sottoposta alle parti con l'ordinanza del
10.6.2025, in relazione alla domanda con la quale parte attrice, spiegando opposizione di terzo, chiedeva dichiararsi la inefficacia della sentenza n. 992/2019, resa nei giudizi riuniti n. 1775/2010 e 723/2015, per effetto della sopravvenuta dichiarazione di nullità della sentenza oggetto della presente opposizione da parte della Corte d'Appello di Napoli.
La sentenza in oggetto è stata allo stesso tempo oggetto di duplice impugnazione, di opposizione di terzo nel presente giudizio e di giudizio di appello conclusosi con sentenza n. 713/2022.
La giurisprudenza della Suprema Corte con molteplici pronunce (ex multis Cass. 15353/2010, 3442/05 e
9647/2007) ha affermato che nella ipotesi, sovrapponibile al caso di specie, in cui la medesima sentenza sia oggetto di duplice impugnazione ogni procedimento segue il suo corso fino al momento in cui uno dei provvedimenti conclusivi non eserciti i suoi effetti sull'altro; in particolare la riforma della sentenza pronunciata in grado di appello necessariamente determinerà la cessazione della materia del contendere del giudizio di opposizione, come pure l'accoglimento della opposizione di terzo con annullamento della sentenza opposta, determinerà il sopravvenuto venir meno del giudizio di appello.
Tale situazione è quella che si è verificata nel caso in esame.
La sentenza n. 992/2019 veniva impugnata in appello e definita dalla Corte d'Appello di Napoli con la sentenza n. 713/2022, depositata il 21.2.2022, con la quale veniva dichiarata la nullità della sentenza n.
992/2019, depositata in data 24.5.2019, per la mancata partecipazione al giudizio del litisconsorte necessario
, con rimessione al giudice di primo grado per la rinnovazione del giudizio previa integrazione Parte_1
del contraddittorio.
Successivamente è stato iscritto giudizio di riassunzione, per la rinnovazione dell'originario giudizio a contraddittorio integrato, al n. 3010/2022 Tribunale Avellino.
Conseguentemente con riferimento alla sola opposizione di terzo svolta da parte attrice nel presente giudizio, avente ad oggetto la domanda di inefficacia della medesima sentenza n. 992/2019, dichiarata nulla dalla Corte d'Appello, si è determinata la sopravvenuta cessazione della materia del contendere in ragione della attuale inesistenza della sentenza della quale con l'opposizione di terzo si chiede dichiararsi la inefficacia.
Con separata ordinanza si provvede in ordine alla prosecuzione del giudizio per le ulteriori domande spiegate nel giudizio.
E' oggetto di reiezione la richiesta di cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale, formulata dalla convenuta atteso che trattasi di sentenza parziale che non esaurisce l'intera domanda spiegata CP_1
dall'attore, disponendosi con separata ordinanza in ordine alla prosecuzione del giudizio.
Va pertanto dichiarata la cessata materia del contendere.
Spese al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
dichiara cessata la materia del contendere limitatamente alla domanda di dichiarazione di inefficacia della sentenza n. 992/2019;
spese al definitivo.
Avellino, 8.11.2025
Il Giudice
Dott.ssa Michela Palladino