Ordinanza presidenziale 13 marzo 2025
Sentenza 12 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catanzaro, sez. II, sentenza 12/01/2026, n. 26 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro |
| Numero : | 26 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00026/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01421/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1421 del 2022, proposto da
OR NA ed NN NA, entrambi rappresentati e difesi dall’avvocato Claudio Pio Acri e dall’avvocato NN NA, con domicilio eletto in Catanzaro Lido, viale Magna Grecia n. 177, presso lo studio dell’avvocato Leopoldo Lupia, e domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Falconara Albanese, in persona del sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Ottavino Maria Riggio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la condanna
del Comune di Falconara Albanese al risarcimento del danno derivante dal periodo di occupazione appropriativa a far data dal 21 aprile 2012 e fino al 30 settembre 2021, per il complessivo importo di 93.166,37 o, in subordine, nella diversa somma maggiore o minore ritenuta di giustizia dovuta e per il diverso periodo di tempo calcolato di giustizia, oltre ulteriori interessi moratori fino alla data dell’effettivo soddisfo;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Falconara Albanese;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 dicembre 2025 il dott. RI BA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso introduttivo del presente giudizio, notificato il 20 ottobre 2022 ed iscritto a ruolo il 3 novembre 2022, i ricorrenti hanno adito questo T.A.R. rappresentando:
- che con decreto n. 702 del 7 febbraio 2001, il Sindaco pro tempore del Comune di Falconara Albanese ha disposto l’occupazione temporanea e urgente di alcuni immobili, necessaria per l’esecuzione di lavori di recupero e riqualificazione del centro storico-lotto II; nel decreto era stabilito che l’occupazione sarebbe stata seguita dall’espropriazione definitiva, entro tre anni e che l’occupazione non sarebbe potuta durare oltre i cinque anni dall’immissione in possesso;
- il decreto aveva anche ad oggetto l’immobile sito in Falconara Albanese e catastalmente identificato nel catasto terreni al foglio 14, particella n. 57, all’epoca di proprietà della sig.ra FI ES;
- il decreto veniva notificato alla sig.ra ES unitamente ad avviso dello stato di consistenza ed immissione in possesso;
- il 2 marzo 2001 veniva effettuata l’occupazione d’urgenza del bene;
- con atto di citazione iscritto al N.R. 1705/2009, la sig.ra ES ha domandato la condanna del Comune al pagamento di € 68.834,68 a titolo di risarcimento del danno da occupazione appropriativa, considerato che non era mai stato adottato il decreto di esproprio, né la retrocessione del terreno;
- la controversia è stata definita bonariamente con contratto di transazione nel quale il Comune si è obbligato a retrocedere il terreno, previa rimessione in pristino, nonché a corrispondere la somma di euro 18.000,00 a tacitazione della lite;
- a seguito del decesso della madre FI ES in data 14 ottobre 2018, i ricorrenti sono divenuti proprietari del terreno in questione iure hereditatis , per la quota di ¾;
- non essendo intervenuta la restituzione del terreno da parte del Comune, previa sua pulizia, in data 19 maggio 2021 ricorrenti hanno esperito il procedimento di mediazione volontaria finalizzato alla retrocessione del terreno e dalla corresponsione di un risarcimento per il periodo di ulteriore occupazione del terreno a far data dal 21 aprile 2021;
- in data 27 luglio 2021 le parti sono pervenute ad un accordo parziale, limitato cioè alla retrocessione del terreno previa pulizia dello stesso e delimitazione dei confini a cura del Comune; i ricorrenti si sono tuttavia riservati di agire in giudizio per la domanda di risarcimento dei danni per l’ulteriore periodo di occupazione dal 21 aprile 2012 fino alla data dell’effettiva restituzione, poi avvenuta in data 1 ottobre 2021.
I ricorrenti dunque, premettendo di ritenere sussistente la giurisdizione del giudice amministrativo “ poiché la causa ad oggetto la domanda di risarcimento del danno derivante dall’ulteriore periodo di occupazione appropriativa dalla data della stipula del contratto di transazione (21 aprile 2012) al 01 ottobre 2021, in cui vi è stata la materiale restituzione del bene oggetto di espropriazione ”.
Nel merito qualificano l’occupazione da parte del Comune, dal 21 aprile 2012 al 1° ottobre 2021, come occupazione acquisitiva, e domandano per l’effetto il risarcimento del danno, quantificato in euro 90.527,43 fino al 19 maggio 2021 (data di avvio della procedura di mediazione).
In data 2 febbraio 2023 si è costituito in giudizio il Comune di Falconara Albanese in particolare difendendosi sulla quantificazione del risarcimento e su una questione ad essa sottesa, ovvero la classificazione del bene.
In data 13 ottobre 2025 hanno depositato memoria i ricorrenti, perorando le proprie ragioni.
All’udienza pubblica del 16 dicembre è stata sottoposta alle parti ex art. 73 c.p.a. la questione del possibile difetto di giurisdizione.
DIRITTO
Ritiene il Collegio che non sussista la giurisdizione del giudice amministrativo.
La domanda processuale proposta dai ricorrenti consiste nel risarcimento del danno causato da una occupazione acquisitiva, per tale intendendosi una occupazione d’urgenza e dichiarazione di pubblica utilità non seguite da decreto di esproprio entro i termini di legge.
In effetti la materia rientra nella giurisdizione esclusiva in quanto l’art. 133, comma 1, lett. f) stabilisce che: “ Sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, salvo ulteriori previsioni di legge: (…) f) le controversie aventi ad oggetto gli atti e i provvedimenti delle pubbliche amministrazioni in materia urbanistica e edilizia, concernente tutti gli aspetti dell'uso del territorio, e ferme restando le giurisdizioni del Tribunale superiore delle acque pubbliche e del Commissario liquidatore per gli usi civici, nonché del giudice ordinario per le controversie riguardanti la determinazione e la corresponsione delle indennità in conseguenza dell'adozione di atti di natura espropriativa o ablativa ”.
Va tuttavia rilevato che nel caso di specie, proprio al fine di dirimere la controversia sorta tra le parti in relazione alla restituzione del bene ed al pagamento di un risarcimento del danno per l’illegittima occupazione, nel 2009 era stato instaurato un giudizio innanzi al giudice civile, e che tale giudizio si è concluso nel 2012 con la conclusione di un contratto di transazione.
Nel contratto è possibile leggere che: “ le parti, essendo maturata nel corso del dibattimento, reciproca, ferma e concreta volontà di transigere la lite, e che da tale determinazione entrambe traggono ampio e satisfattivo vantaggio, venendo, peraltro, meno l’area del giudizio, pattuiscono e convengono che ciò avvenga alle seguenti condizioni, in esecuzione dell’atto deliberativo n. 19 del 12.4.2012, allegato al presente atto, 1) Retrocessione del terreno oggetto di causa in favore della sig.ra ES FI, nello stato di fatto e di diritto in cui attualmente si trova, previa pulizia dello stesso a cura del Comune di Falconara Albanese ”.
Ne segue che: a) con la sottoscrizione del contratto le parti hanno inteso dirimere la lite su un illecito aquiliano, consistente in una occupazione in assenza di titolo, attraverso un contratto di transazione, come consentito dalla legge; b) in forza del contratto di transazione, il Comune si è obbligato a restituire il bene, previa sua pulizia, il che costituisce una vera e propria obbligazione nascente dal contratto.
Infatti, ai sensi dell’art. 1965 c.c.: “ 1. La transazione è il contratto col quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine a una lite già incominciata o prevengono una lite che può sorgere tra loro. 2. Con le reciproche concessioni si possono creare, modificare o estinguere anche rapporti diversi da quello che ha formato oggetto della pretesa e della contestazione delle parti ”.
Con la conclusione della transazione, in altre parole, si è operata una cesura tra la precedente situazione fattuale e giuridica vertente tra le parti, che aveva dato inizio alla lite, e quella successiva, che viene regolata unicamente da un contratto, cioè da un atto paritetico tra i ricorrenti e il Comune.
Ne segue che la mancata restituzione del bene, che costituisce violazione di un obbligo assunto in via contrattuale e che dà luogo al diritto al risarcimento del danno da inadempimento, non si inserisce più in una vicenda espropriativa né, in generale, in un comportamento collegato con l’esercizio del potere, bensì in una vicenda interamente di diritto privato, cui non si estende perciò la giurisdizione esclusiva prevista dall’art. 133, comma 1, lett. f) c.p.a.
Per tali ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione in favore del giudice ordinario, presso il quale è consentita la riassunzione della causa ai sensi dell’art. 11 c.p.a.
Sussistono giuste ragioni per la compensazione delle spese, avuto riguardo alle peculiarità della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione in favore del giudice ordinario, presso il quale il ricorso potrà essere riassunto ex art. 11 c.p.a.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
VO RR, Presidente
Francesco Tallaro, Consigliere
RI BA, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RI BA | VO RR |
IL SEGRETARIO