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Sentenza 21 novembre 2025
Sentenza 21 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 21/11/2025, n. 2107 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 2107 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro, dott. ssa Francesca D'Antonio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 898/2025 R.G. LAVORO, vertente
TRA
rappresentata e difesa dall' Avv.to Salvatore Parte_1
Fezza;
RICORRENTE
E
in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. CP_1
NO Amato;
RESISTENTE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 09.02.2025, parte ricorrente in epigrafe, ritenuta la propria invalidità in misura dell'80% e il possesso del requisito anagrafico e contributivo, si è rivolta all'intestato Tribunale per sentire accertare il suo diritto alla pensione di vecchiaia con requisito ridotto di età e, conseguentemente, condannare l' al pagamento della prestazione, oltre accessori di legge, spese CP_1
e competenze di lite, da distrarsi. Ritualmente instaurato il contraddittorio e costituitosi in giudizio, l' ha contestato la fondatezza della domanda e CP_1
chiesto rigettarsi il ricorso;
in subordine, dichiararsi la decorrenza della pensione richiesta, dalla prima “finestra” utile secondo il regime previsto dall'art.12 del
D.L. 78 del 2010 (conv.m con modif., nella L.122 del 2010).
Ammessa ed espletata CTU medico legale per l'accertamento del requisito sanitario, in data odierna la causa è stata decisa con sentenza sulle conclusioni rassegnate dalle parti nelle note scritte disposte, ex art.127 ter cpc, in sostituzione dell'udienza del 20.11.2025.
La domanda è infondata per le seguenti motivazioni.
Oggetto del presente giudizio è il diritto dell'istante alla pensione di vecchiaia con requisito anagrafico ridotto, negato, in sede amministrativa, per mancanza del requisito sanitario a seguito di domanda amministrativa del 7.6.2024.
Occorre premettere che l'art. 1 comma 8 del d.lgs. 503/1992 (Riforma Dini sulle pensioni) ha stabilito che l'elevazione dei limiti dell'età pensionabile introdotta dalla normativa non si applica nei confronti degli invalidi in misura non inferiore all'80% (cfr. anche circolari n. 82 del 11 marzo 1994 e n. CP_1
65 del 6 marzo 1995).
La Corte di Cassazione ha, in materia, affermato che all'entrata in vigore del D.lgs. n. 503 del 1992 (prevedente l'innalzamento dell'età pensionabile a sessantacinque anni per l'uomo e sessanta per la donna) l'età pensionabile alla quale occorre fare riferimento come requisito per il conseguimento della pensione di invalidità è quella propria del regime precedente il suddetto provvedimento normativo, giacché l'art. 1 del citato
D.lgs. n. 503/1992 ha espressamente escluso l'applicabilità dei nuovi e più elevati limiti di età agli invalidi in misura non inferiore all'80%, anche se con capacità di guadagno, dovendosi includere in tale previsione derogatoria invalidità superiori alla indicata soglia percentuale, fino alle situazioni di invalidità totale (100%), necessariamente coincidenti con l'inabilità> (cfr. Cass.
13495/2003, 15465/2004).
Nella fattispecie che ci occupa, sotto il profilo del requisito sanitario, il CTU, dopo la verifica delle condizioni cliniche generali della ricorrente, ha accertato che la stessa è affetta da: “Poliartrosi con impegno funzionale di grado moderato in atto, in soggetto con esiti di remota erniectomia discale lombare. Insufficienza aortica di grado lieve.
Disturbo depressivo/ansioso. Reperto Ecoendoscopico (05/03/2024) di “dilatazione della via biliare principale in esiti di colecistectomia”. Ipoacusia.”
Sulla base di quanto diagnosticato, il Consulente ha osservato che, allo stato attuale, la ricorrente non presenta un grado di invalidità pensionabile pari o superiore all'80%, condizione necessaria al fine del riconoscimento del diritto alla pensione di vecchiaia con requisito anagrafico ridotto.
Le conclusioni formulate dal CTU nell'elaborato peritale in atti, tratte dall'esame della documentazione prodotta e dall' esame obiettivo eseguito sull'istante con retti criteri tecnici, non possono che essere condivisi da questo Ufficio: esse, infatti, si presentano complete oltre che non infirmate da specifiche contestazioni e portano a ritenere che non sia residuato, in capo alla ricorrente, un grado di invalidità pari o superiore all'80%.
Alla luce delle considerazioni che precedono il ricorso va rigettato.
Nulla per le spese di lite essendo allegata in ricorso dichiarazione ai sensi dell'art.152 disp. att .c.p.c.
Le spese di CTU vengono conseguentemente poste a carico dell' e liquidate CP_1
con separato Decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, in persona della dott. ssa Francesca D'Antonio, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza, eccezione e deduzione così provvede:
- rigetta il ricorso;
- nulla per le spese di lite tra le parti;
- pone le spese di Ctu, liquidate con separato Decreto, a carico dell CP_1
Così deciso in Salerno, il 20.11.2025
Il Giudice
Dott. ssa Francesca D'Antonio
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro, dott. ssa Francesca D'Antonio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 898/2025 R.G. LAVORO, vertente
TRA
rappresentata e difesa dall' Avv.to Salvatore Parte_1
Fezza;
RICORRENTE
E
in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. CP_1
NO Amato;
RESISTENTE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 09.02.2025, parte ricorrente in epigrafe, ritenuta la propria invalidità in misura dell'80% e il possesso del requisito anagrafico e contributivo, si è rivolta all'intestato Tribunale per sentire accertare il suo diritto alla pensione di vecchiaia con requisito ridotto di età e, conseguentemente, condannare l' al pagamento della prestazione, oltre accessori di legge, spese CP_1
e competenze di lite, da distrarsi. Ritualmente instaurato il contraddittorio e costituitosi in giudizio, l' ha contestato la fondatezza della domanda e CP_1
chiesto rigettarsi il ricorso;
in subordine, dichiararsi la decorrenza della pensione richiesta, dalla prima “finestra” utile secondo il regime previsto dall'art.12 del
D.L. 78 del 2010 (conv.m con modif., nella L.122 del 2010).
Ammessa ed espletata CTU medico legale per l'accertamento del requisito sanitario, in data odierna la causa è stata decisa con sentenza sulle conclusioni rassegnate dalle parti nelle note scritte disposte, ex art.127 ter cpc, in sostituzione dell'udienza del 20.11.2025.
La domanda è infondata per le seguenti motivazioni.
Oggetto del presente giudizio è il diritto dell'istante alla pensione di vecchiaia con requisito anagrafico ridotto, negato, in sede amministrativa, per mancanza del requisito sanitario a seguito di domanda amministrativa del 7.6.2024.
Occorre premettere che l'art. 1 comma 8 del d.lgs. 503/1992 (Riforma Dini sulle pensioni) ha stabilito che l'elevazione dei limiti dell'età pensionabile introdotta dalla normativa non si applica nei confronti degli invalidi in misura non inferiore all'80% (cfr. anche circolari n. 82 del 11 marzo 1994 e n. CP_1
65 del 6 marzo 1995).
La Corte di Cassazione ha, in materia, affermato che all'entrata in vigore del D.lgs. n. 503 del 1992 (prevedente l'innalzamento dell'età pensionabile a sessantacinque anni per l'uomo e sessanta per la donna) l'età pensionabile alla quale occorre fare riferimento come requisito per il conseguimento della pensione di invalidità è quella propria del regime precedente il suddetto provvedimento normativo, giacché l'art. 1 del citato
D.lgs. n. 503/1992 ha espressamente escluso l'applicabilità dei nuovi e più elevati limiti di età agli invalidi in misura non inferiore all'80%, anche se con capacità di guadagno, dovendosi includere in tale previsione derogatoria invalidità superiori alla indicata soglia percentuale, fino alle situazioni di invalidità totale (100%), necessariamente coincidenti con l'inabilità> (cfr. Cass.
13495/2003, 15465/2004).
Nella fattispecie che ci occupa, sotto il profilo del requisito sanitario, il CTU, dopo la verifica delle condizioni cliniche generali della ricorrente, ha accertato che la stessa è affetta da: “Poliartrosi con impegno funzionale di grado moderato in atto, in soggetto con esiti di remota erniectomia discale lombare. Insufficienza aortica di grado lieve.
Disturbo depressivo/ansioso. Reperto Ecoendoscopico (05/03/2024) di “dilatazione della via biliare principale in esiti di colecistectomia”. Ipoacusia.”
Sulla base di quanto diagnosticato, il Consulente ha osservato che, allo stato attuale, la ricorrente non presenta un grado di invalidità pensionabile pari o superiore all'80%, condizione necessaria al fine del riconoscimento del diritto alla pensione di vecchiaia con requisito anagrafico ridotto.
Le conclusioni formulate dal CTU nell'elaborato peritale in atti, tratte dall'esame della documentazione prodotta e dall' esame obiettivo eseguito sull'istante con retti criteri tecnici, non possono che essere condivisi da questo Ufficio: esse, infatti, si presentano complete oltre che non infirmate da specifiche contestazioni e portano a ritenere che non sia residuato, in capo alla ricorrente, un grado di invalidità pari o superiore all'80%.
Alla luce delle considerazioni che precedono il ricorso va rigettato.
Nulla per le spese di lite essendo allegata in ricorso dichiarazione ai sensi dell'art.152 disp. att .c.p.c.
Le spese di CTU vengono conseguentemente poste a carico dell' e liquidate CP_1
con separato Decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, in persona della dott. ssa Francesca D'Antonio, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza, eccezione e deduzione così provvede:
- rigetta il ricorso;
- nulla per le spese di lite tra le parti;
- pone le spese di Ctu, liquidate con separato Decreto, a carico dell CP_1
Così deciso in Salerno, il 20.11.2025
Il Giudice
Dott. ssa Francesca D'Antonio