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Sentenza 5 settembre 2025
Sentenza 5 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sciacca, sentenza 05/09/2025, n. 266 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sciacca |
| Numero : | 266 |
| Data del deposito : | 5 settembre 2025 |
Testo completo
582/2021 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SCIACCA
Sezione Civile
IL G.O.T. DEL TRIBUNALE CIVILE DI SCIACCA, DOTT. Filippo Barba, IN DATA DEL
05/09/2025, HA EMESSO LA PRESENTE
SENTENZA
NEL PROCEDIMENTO PORTANTE IL N° 582/2021 DEL RUOLO GENERALE
AFFARI CIVILI E CONTENZIOSI VERTENTE TRA:
NATO A SCIACCA (AG) IL 30/06/1963, C.F.: Parte_1
C.F._1
Rappresentato e difeso: dall'Avv.
PARTE ATTRICE
CONTRO
IN PERSONA DEL L.R.P.T., C.F.: Controparte_1 P.IVA_1
Rappresentato e difeso: dall'Avv. CARUSO GIUSEPPE
PARTE CONVENUTA
§*§*§*§*§*§*§*§*§*§ avente ad oggetto: Pagamento del corrispettivo - Indennita di avviamento -
Ripetizione di indebito
Conclusioni di parte attrice:
COME DA VERBALE DI UDIENZA DEL 25.02.2025
Conclusioni di parte convenuta:
COME DA VERBALE DI UDIENZA DEL 25.02.2025
IN FATTO
Con atto di citazione regolarmente notificato, spiegava formale Parte_1 opposizione avverso in decreto ingiuntivo n° 86/2021, emesso il 06.04.2021, in relazione al procedimento iscritto al n° 130/2021 R.G., notificato il 23.4.2021, con cui
1 veniva ingiunto il pagamento della sorte capitale pari ad € 9.638,00, oltre interessi legali e spese ivi liquidate.
Chiedeva, pertanto, accogliersi le seguenti domande:
“- accogliere per la forma la presente opposizione avverso il D.I. n. 86/2021 meglio descritto in epigrafe;
indi, ritenere e dichiarare l'inefficacia del decreto ingiuntivo opposto e/o la nullità per difetto della prova scritta in ordine alla pretesa azionata, con ogni conseguenziale statuizione;
ritenere e dichiarare infondata la pretesa creditoria della soc. er le Controparte_1 motivazioni di cui alla parte motiva e perciò revocare, annullare o con qualsivoglia altra statuizione dichiarare inefficace il decreto ingiuntivo opposto n. 86/2021 emesso il
6.4.2021 dal Tribunale di Sciacca e notificato in data 23.3.2021; in subordine, si chiede il ricalcolo delle eventuali somme dovute.
Con vittoria delle spese e competenze del giudizio”.
A sostegno delle spiegate domande, eccepiva la nullità del decreto ingiuntivo opposto per inesistenza del credito e carenza di prova scritta. Ciò stante l'assenza di un relativo contratto nonché l'assenza di prova dell'esistenza del rapporto contrattuale. Eccepiva, ancora, la falsità della dichiarazione ricognitiva di debito allegata a sostegno del decreto ingiuntivo. Eccepiva, infine, la prescrizione del credito professionale.
Costituitasi in giudizio, la società opposta contestava l'assunto e le eccezioni di parte attrice/opponente sia in ordine alla dedotta falsità della dichiarazione ricognitiva di debito, sia in relazione all'eccepita nullità del decreto ingiuntivo per l'inesistenza credito, ivi compresa l'eccezione di prescrizione.
Chiedeva, pertanto, rigettarsi la spiegata opposizione avverso il decreto ingiuntivo e le eccezioni sottese a sostegno della stessa.
Acquisito l'originale della dichiarazione ricognitiva di debito, veniva concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e venivano assegnati i termini di cui all'art. 183, 6° comma, c.p.c..
Indi, il procedimento veniva istruito per il tramite delle prove documentali addotte dalle parti e, all'esito, veniva rinviato per la precisazione delle conclusioni all'udienza del
25.02.2025, ove veniva posto in decisione, con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
MOTIVI
Il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è caratterizzato dal fatto che l'opponente, seppur formalmente attore, riveste – in relazione alle motivazioni miranti a paralizzare
2 le pretese creditorie dell'opposto - la posizione processuale di convenuto sostanziale su cui, quindi, grava l'onere probatorio di fornire la prova del fatto modificativo e/o estintivo del diritto fatto valere in monitorio.
Viceversa, il ricorrente in monitorio, convenuto formale nel successivo processo di merito conseguente alla spiegata opposizione, assurge ad attore sostanziale su cui grava l'onere di fornire la prova del diritto rivendicato.
Orbene, nel caso di specie per cui oggi è giudizio, a sostegno e dimostrazione del credito rivendicato in monitorio, la società opposta ha allegato la dichiarazione ricognitiva di debito in forza della quale, ex art. 1988 cod. civ., era ed è, ex lege, dispensato dall'onere probatorio circa il rapporto fondamentale che si presume fino a prova contraria.
Prova contraria non affatto fornita dall'opponente debitore il quale, a parte la dedotta falsità documentale (rimasta verbis e priva di riscontro fattuale/giuridico), non si è nemmeno premurato, a tal fine, a spiegare apposita querela di falso in relazione al documento de quo, ovvero a formalizzare ex art. 214 c.p.c. apposito disconoscimento della scritta e/o della propria sottoscrizione apposta sulla stessa.
Inevitabile, allora, è il rigetto della spiegata opposizione avverso il decreto ingiuntivo n° 86/2021 del 06.04.2021, di cui al procedimento iscritto al n° 130/2021 R.G..
Alla soccombenza segue anche quella alle spese di lite che vanno liquidate in complessivi €
3.386,50, di cui € 919,00 per la fase di studio, € 777,00 per la fase introduttiva, € 840,00 per la fase istruttoria ed € 850,50 per la fase decisionale, oltre rimborso spese generali 15%, IVA
e CPA come per legge.
P.Q.M.
il G.O.T. del Tribunale di Sciacca, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa,
- Rigetta la spiegata opposizione al decreto ingiuntivo n° 86/2021 – n° 130/2021 R.G., emesso da questo Tribunale in data 06.04.2021, notificato il 23.4.2021;
- Dichiara esecutivo, ex art. 653 c.p.c., il D. I. n° 86/2021 – n° 130/2021 R.G., emesso da questo Tribunale in data 06.04.2021, notificato il 23.4.2021;
- Condanna parte attrice/opponente alla refusione, in favore Parte_1 della società convenuta/opposta, delle spese di lite del presente giudizio che si liquidano in complessivi € 3.386,50, di cui € 919,00 per la fase di studio, € 777,00 per la fase introduttiva, € 840,00 per la fase istruttoria ed € 850,50 per la fase decisionale, oltre rimborso spese generali 15%, IVA e CPA come per legge.
3 Così deciso in Sciacca, 05/09/2025
Il presente provvedimento è stato redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice/Dott FILIPPO BARBA, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SCIACCA
Sezione Civile
IL G.O.T. DEL TRIBUNALE CIVILE DI SCIACCA, DOTT. Filippo Barba, IN DATA DEL
05/09/2025, HA EMESSO LA PRESENTE
SENTENZA
NEL PROCEDIMENTO PORTANTE IL N° 582/2021 DEL RUOLO GENERALE
AFFARI CIVILI E CONTENZIOSI VERTENTE TRA:
NATO A SCIACCA (AG) IL 30/06/1963, C.F.: Parte_1
C.F._1
Rappresentato e difeso: dall'Avv.
PARTE ATTRICE
CONTRO
IN PERSONA DEL L.R.P.T., C.F.: Controparte_1 P.IVA_1
Rappresentato e difeso: dall'Avv. CARUSO GIUSEPPE
PARTE CONVENUTA
§*§*§*§*§*§*§*§*§*§ avente ad oggetto: Pagamento del corrispettivo - Indennita di avviamento -
Ripetizione di indebito
Conclusioni di parte attrice:
COME DA VERBALE DI UDIENZA DEL 25.02.2025
Conclusioni di parte convenuta:
COME DA VERBALE DI UDIENZA DEL 25.02.2025
IN FATTO
Con atto di citazione regolarmente notificato, spiegava formale Parte_1 opposizione avverso in decreto ingiuntivo n° 86/2021, emesso il 06.04.2021, in relazione al procedimento iscritto al n° 130/2021 R.G., notificato il 23.4.2021, con cui
1 veniva ingiunto il pagamento della sorte capitale pari ad € 9.638,00, oltre interessi legali e spese ivi liquidate.
Chiedeva, pertanto, accogliersi le seguenti domande:
“- accogliere per la forma la presente opposizione avverso il D.I. n. 86/2021 meglio descritto in epigrafe;
indi, ritenere e dichiarare l'inefficacia del decreto ingiuntivo opposto e/o la nullità per difetto della prova scritta in ordine alla pretesa azionata, con ogni conseguenziale statuizione;
ritenere e dichiarare infondata la pretesa creditoria della soc. er le Controparte_1 motivazioni di cui alla parte motiva e perciò revocare, annullare o con qualsivoglia altra statuizione dichiarare inefficace il decreto ingiuntivo opposto n. 86/2021 emesso il
6.4.2021 dal Tribunale di Sciacca e notificato in data 23.3.2021; in subordine, si chiede il ricalcolo delle eventuali somme dovute.
Con vittoria delle spese e competenze del giudizio”.
A sostegno delle spiegate domande, eccepiva la nullità del decreto ingiuntivo opposto per inesistenza del credito e carenza di prova scritta. Ciò stante l'assenza di un relativo contratto nonché l'assenza di prova dell'esistenza del rapporto contrattuale. Eccepiva, ancora, la falsità della dichiarazione ricognitiva di debito allegata a sostegno del decreto ingiuntivo. Eccepiva, infine, la prescrizione del credito professionale.
Costituitasi in giudizio, la società opposta contestava l'assunto e le eccezioni di parte attrice/opponente sia in ordine alla dedotta falsità della dichiarazione ricognitiva di debito, sia in relazione all'eccepita nullità del decreto ingiuntivo per l'inesistenza credito, ivi compresa l'eccezione di prescrizione.
Chiedeva, pertanto, rigettarsi la spiegata opposizione avverso il decreto ingiuntivo e le eccezioni sottese a sostegno della stessa.
Acquisito l'originale della dichiarazione ricognitiva di debito, veniva concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e venivano assegnati i termini di cui all'art. 183, 6° comma, c.p.c..
Indi, il procedimento veniva istruito per il tramite delle prove documentali addotte dalle parti e, all'esito, veniva rinviato per la precisazione delle conclusioni all'udienza del
25.02.2025, ove veniva posto in decisione, con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
MOTIVI
Il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è caratterizzato dal fatto che l'opponente, seppur formalmente attore, riveste – in relazione alle motivazioni miranti a paralizzare
2 le pretese creditorie dell'opposto - la posizione processuale di convenuto sostanziale su cui, quindi, grava l'onere probatorio di fornire la prova del fatto modificativo e/o estintivo del diritto fatto valere in monitorio.
Viceversa, il ricorrente in monitorio, convenuto formale nel successivo processo di merito conseguente alla spiegata opposizione, assurge ad attore sostanziale su cui grava l'onere di fornire la prova del diritto rivendicato.
Orbene, nel caso di specie per cui oggi è giudizio, a sostegno e dimostrazione del credito rivendicato in monitorio, la società opposta ha allegato la dichiarazione ricognitiva di debito in forza della quale, ex art. 1988 cod. civ., era ed è, ex lege, dispensato dall'onere probatorio circa il rapporto fondamentale che si presume fino a prova contraria.
Prova contraria non affatto fornita dall'opponente debitore il quale, a parte la dedotta falsità documentale (rimasta verbis e priva di riscontro fattuale/giuridico), non si è nemmeno premurato, a tal fine, a spiegare apposita querela di falso in relazione al documento de quo, ovvero a formalizzare ex art. 214 c.p.c. apposito disconoscimento della scritta e/o della propria sottoscrizione apposta sulla stessa.
Inevitabile, allora, è il rigetto della spiegata opposizione avverso il decreto ingiuntivo n° 86/2021 del 06.04.2021, di cui al procedimento iscritto al n° 130/2021 R.G..
Alla soccombenza segue anche quella alle spese di lite che vanno liquidate in complessivi €
3.386,50, di cui € 919,00 per la fase di studio, € 777,00 per la fase introduttiva, € 840,00 per la fase istruttoria ed € 850,50 per la fase decisionale, oltre rimborso spese generali 15%, IVA
e CPA come per legge.
P.Q.M.
il G.O.T. del Tribunale di Sciacca, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa,
- Rigetta la spiegata opposizione al decreto ingiuntivo n° 86/2021 – n° 130/2021 R.G., emesso da questo Tribunale in data 06.04.2021, notificato il 23.4.2021;
- Dichiara esecutivo, ex art. 653 c.p.c., il D. I. n° 86/2021 – n° 130/2021 R.G., emesso da questo Tribunale in data 06.04.2021, notificato il 23.4.2021;
- Condanna parte attrice/opponente alla refusione, in favore Parte_1 della società convenuta/opposta, delle spese di lite del presente giudizio che si liquidano in complessivi € 3.386,50, di cui € 919,00 per la fase di studio, € 777,00 per la fase introduttiva, € 840,00 per la fase istruttoria ed € 850,50 per la fase decisionale, oltre rimborso spese generali 15%, IVA e CPA come per legge.
3 Così deciso in Sciacca, 05/09/2025
Il presente provvedimento è stato redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice/Dott FILIPPO BARBA, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
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