TRIB
Sentenza 4 aprile 2024
Sentenza 4 aprile 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 04/04/2024, n. 5883 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 5883 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
Prima sezione civile
in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa
Valeria Chirico,
nella causa civile iscritta al n. 20083/2018 R.G.T. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
TRA
Parte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Alessia TUPINI per procura in atti
ATTRICE
E
Controparte_1
CONVENUTO CONTUMACE
OGGETTO: mantenimento figlio maggiorenne, regresso e risarcimento del danno
CONCLUSIONI: come in atti.
1 IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 30.7.2020, , Parte_1
premesso di aver intrattenuto con il resistente una relazione more uxorio dalla quale era nato il [...] il figlio Persona_1
riconosciuto da entrambi i genitori, ha chiesto: di ordinare “al padre di provvedere al mantenimento del figlio versando mensilmente alla madre, entro il giorno 10 di ogni mese, la somma di € 500,00 per il figlio e che tale somma venga rivalutata annualmente in base alle variazioni ISTAT, ovvero nella diversa somma maggiore o minore ritenuta di giustizia;
”; di “condannare il sig. al pagamento dell'assegno di mantenimento a far data dal 26.11.2001 CP_1 con interessi e rivalutazione monetaria;
di condannare “inoltre, il padre al pagamento delle spese straordinarie che si renderanno necessarie per il figlio, sino alla concorrenza del 50% della spesa stabilita, nonché delle spese scolastiche nella misura del 50%”; di “riconoscere in favore del figlio Per_1 una somma a titolo di risarcimento danni per la perdita parentale da
[...] quantificarsi in via equitativa;
”.
Ha dedotto all'uopo l'attrice: che, a seguito della nascita del figlio
, ella aveva interrotto gli studi per poterlo accudire;
che fino ad Per_1 ottobre 2001 la coppia aveva vissuto separatamente e successivamente si era trasferita a Canale Monterano, dove vivevano genitori della
, dapprima in una casa in locazione e poi dal settembre 2003 in Parte_1 una casa messa a disposizione dai genitori della stessa;
che nel corso del
2005 il aveva lasciato il posto di lavoro fisso ed aveva CP_1
acquistato una lavanderia, intraprendendo una attività autonoma e nell'ottobre 2007 aveva abbandonato la compagna ed il figlio, trasferendosi a Roma;
che nel 2008 il predetto aveva acquistato un appartamento in Morena;
che nel 2009 le parti erano addivenute ad un accordo, in virtù del quale il si era impegnato a corrispondere CP_1
alla , a titolo di mantenimento per il figlio , un Parte_1 Per_1 assegno mensile di 350 euro, oltre al 50% delle spese straordinarie;
che il
2 però, non aveva mai “versato interamente quanto concordato CP_1
limitandosi a versare, peraltro in modo discontinuo, la somma di € 300.00 mensili” e che da circa due anni non aveva corrisposto alcunchè sia a titolo di mantenimento ordinario che di spese straordinarie;
che nel 2012 il senza neanche avvisarla, si era trasferito con la sua nuova CP_1
compagna in Lussemburgo;
che il figlio, ormai maggiorenne, aveva sempre convissuto con la madre, frequentava la scuola superiore e non era ancora economicamente autosufficiente;
che era impiegata con
[... contratto di lavoro a tempo indeterminato presso la associazione “
e percepiva uno stipendio mensile di circa 1.100,00 euro;
Org_1
che il dal 2012 non aveva mai fatto visita al figlio e lo CP_1 frequentava solo per una settimana all'anno, allorquando il figlio si recava presso l'abitazione paterna all'estero; che il era ancora CP_1
proprietario dell'abitazione in Morena, spesso locata;
che la totale assenza del padre aveva ingenerato nel figlio un vero e proprio senso di abbandono.
Fissata, con decreto collegiale del 30.9.2020, l'udienza camerale del 18.3.2021, il Giudice delegato - premesso che la ricorrente, essendo il ricorso diretto al mantenimento di figlio maggiorenne, aveva chiesto la prosecuzione del procedimento con il rito camerale o, in subordine, il mutamento di rito, ritenuto, per consolidato indirizzo della Sezione, che il procedimento dovesse essere introdotto nelle forme del rito ordinario
- con decreto in data 17.3.2021 ha fissato l'udienza di prima comparizione delle parti innanzi al Giudice titolare del procedimento, con termine per la notifica del ricorso e del decreto nel rispetto del termine dilatorio di legge (pari a 150 giorni a norma dell'art. 163 bis c.p.c., trattandosi di atto da notificarsi all'estero, e ridotto alla metà a norma del secondo comma del predetto articolo), integrandolo con gli avvisi di rito ex art. 163 n. 7
c.p.c..
3 Nel prosieguo, dichiarata la contumacia del espletate CP_1
le prove orali ammesse, la causa è stata assunta in decisione con termine di sessanta giorni per il deposito della comparsa conclusionale.
Ciò posto, va preliminarmente rilevato che l'obbligo di mantenimento del figlio da parte di entrambi i genitori sorge con la nascita, per il solo fatto di averlo generato e persiste fino al momento del conseguimento della sua indipendenza economica. Trattasi di un obbligo sancito sia dall'art. 30 della Costituzione e dalle norme codicistiche (artt.
147, 148, 315 bis, 337 ter c.c.), che impongono ad entrambi i genitori di mantenere, istruire ed educare la prole in proporzione alle rispettive sostanze e secondo le capacità di lavoro professionale e casalingo, sia dalla normativa sovranazionale (vedi in particolare gli artt. 14 e 24 della
Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, firmata a Nizza nel dicembre 2000, che sanciscono rispettivamente il diritto del bambino all'istruzione e alla protezione e alle cure necessarie per il suo benessere).
Detto obbligo di mantenimento non cessa automaticamente con il raggiungimento della maggiore età, ma perdura (pur entro ragionevoli limiti di tempo), qualora il figlio non sia in grado di provvedere in modo autonomo alle proprie esigenze di vita, onde consentirgli di portare a termine il suo percorso formativo e metterlo in condizione di rendersi economicamente autonomo, nel rispetto delle proprie aspirazioni e capacità (vedi, tra le altre, Cass. civ. 4616/1998, 32529/18).
La Suprema Corte ha inoltre chiarito che la suddetta obbligazione di contribuire al mantenimento del figlio “decorre dal momento in cui viene
a cessare la convivenza fra i genitori, operando, quanto al periodo anteriore, la presunzione di una partecipazione, in misura proporzionale alle proprie risorse, di ciascuno di essi alla cura e al mantenimento della prole… … D'altra parte, se
l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio naturale…. è in qualche misura caudatario dell'affidamento o della collocazione della prole presso l'altro genitore, è evidente che solo dal momento in cui cessi effettivamente la
4 convivenza divengano efficaci le statuizioni in materia di affidamento, e, con esse, i consequenziali provvedimenti di natura economica.” (vedi Cass. civ.
3302/17, 7905/12).
Cessata la coabitazione, il genitore, il quale nel frattempo abbia assunto l'onere esclusivo del mantenimento del minore anche per la porzione di pertinenza dell'altro genitore, ha diritto di regresso per la corrispondente quota, sulla scorta delle regole dettate dagli artt. 148, 315 bis e 337 bis e ss cc, da interpretarsi però alla luce del regime delle obbligazioni solidali stabilito nell'art. 1299 c .c., trovando detto diritto, pertanto, il proprio limite negli esborsi presumibilmente sostenuti in concreto dal genitore che per intero ha anticipato la spesa da rimborsare, la quale, almeno attraverso l'applicazione di un metodo presuntivo, va adeguatamente provata nell'an e nel quantum da chi alleghi di averla sostenuta anche in luogo dell'altro obbligato, secondo le regole generali dell'azione di regresso, ben potendo il Giudice, ai fini della quantificazione dell'importo dovuto in restituzione, fare ricorso all'equità, costituente criterio di portata generale, atteso che, sebbene il diritto trovi titolo nell'obbligazione legale di mantenimento imputabile anche all'altro genitore, l'importo ha natura in senso lato indennitaria, in quanto diretto ad indennizzare il genitore degli esborsi sostenuti da solo per il mantenimento della prole (Cass. civ. 3559/2014).
Tanto premesso, va anzitutto rilevato che la domanda di condanna del convenuto “al pagamento dell'assegno di mantenimento a far data dal
26.11.2001” e pertanto in relazione ad un periodo antecedente alla proposizione del presente giudizio non può essere qualificata se come domanda di regresso, potendo la determinazione dell'assegno di mantenimento per il figlio ormai maggiorenne farsi decorrere solo dalla domanda giudiziale.
Pertanto, alla luce di tutto quanto sopra premesso, va disattesa la domanda di regresso per il periodo dalla nascita del figlio sino all'ottobre 2007, data di cessazione della convivenza indicata dall'attrice, vigendo per tale periodo la presunzione (di cui si è detto) di una
5 partecipazione al mantenimento del figlio in misura proporzionale alle risorse di ciascun genitore, presunzione non vinta nel caso di specie.
Va del pari disattesa la domanda di regresso anche per il periodo successivo alla cessazione della coabitazione e sino al luglio 2018, momento in cui, secondo quanto dedotto dall'attrice, il padre ha cessato qualsiasi contribuzione al mantenimento del figlio. Mentre per il periodo tra l'ottobre 2007 (data del trasferimento a Roma del padre) ed il 2009
(anno in cui sarebbe stato sottoscritto un accordo tra le parti), l'attrice nulla ha dedotto in merito alle modalità di contribuzione paterna
(limitandosi a rappresentare che, quando era affidato al padre, il bambino dormiva con lui, nella sua lavanderia, a Roma, non allegando pertanto l'inadempimento del padre ai propri obblighi, compreso quello di mantenimento), per il periodo dal 2009 al biennio antecedente al deposito del ricorso (ossia sino al luglio 2018, allorquando è stata dedotta la cessazione di qualsiasi contributo paterno) è la stessa ad Parte_1 aver allegato l'adempimento solo parziale dell'accordo asseritamente raggiunto nel 2009 (e rimasto, invero, indimostrato, non avendone alcuno dei testi riferito per conoscenza diretta), il quale prevedeva l'obbligo del padre di corrispondere un assegno mensile di 350,00 euro, oltre al 50% delle spese straordinarie, deducendo il versamento da parte del di un importo di 300,00 euro mensili, “in modo CP_1
discontinuo”, senza però chiarire i termini di tale discontinuità, invero non emersi nemmeno dall'espletata istruttoria. Stante l'omessa specifica allegazione (oltre che l'omessa prova) degli importi senz'altro ricevuti dal convenuto (secondo la stessa prospettazione dell'attrice) e in difetto di qualsiasi parametro sulla scorta del quale ricostruire in via presuntiva le somme anticipate dalla (che nulla ha dedotto e documentato Parte_1
in merito ai redditi percepiti nel suddetto lasso temporale, da potersi presumere destinati, in parte, al mantenimento del figlio, essendo il rapporto di lavoro con “ ” incominciato solo a settembre Org_1
6 2017, come da dichiarazione sostitutiva e CUD 2018 in atti), a fronte dell'allegata percezione di somme, sia pure “discontinue” (che potrebbero aver anche superato il limite di quanto dovuto dal convenuto quale quota parte di pertinenza dell'importo anticipato dall'attrice), non si ritiene di poter ricorrere, nel caso di specie, al sopracitato metodo presuntivo e alla liquidazione equitativa.
Diversamente è a dirsi, invece, per il biennio antecedente al ricorso, in cui l'attrice ha dedotto di non aver percepito alcun contributo paterno al mantenimento del figlio (circostanza che non può ritenersi provata, invece, per il triennio antecedente al ricorso, atteso che i testi escussi l'hanno confermata solo de relato e che il figlio non ha Per_1
chiarito come ne fosse venuto a conoscenza) ed ha dichiarato un reddito mensile medio di circa 1.100,00 euro (vedi dichiarazione sostitutiva di atto notorio e dichiarazioni dei redditi in atti). Infatti, premesso che risulta provato dalla espletata istruttoria che il figlio , Per_1 maggiorenne, non ha ancora raggiunto l'autosufficienza economica, essendo attualmente impegnato nello svolgimento del suo percorso formativo (ha riferito di essere iscritto alla facoltà di Scienze Naturali) e che lo stesso vive stabilmente con la madre, nella casa dei nonni materni, relativamente al suddetto periodo dall'agosto 2018 al luglio 2020, in cui, in assenza di oneri locativi (né dedotti né documentati), è presumibile che l'attrice abbia destinato una parte significativa del proprio reddito
(pari a circa la metà) al mantenimento del figlio - considerato che il convenuto deve presumersi dotato di ordinaria capacità lavorativa e della correlata capacità di guadagno, tale da consentirgli di mantenersi in un Paese dal costo della vita notoriamente elevato quale il
Lussemburgo e ritenuto che la contribuzione paterna al mantenimento del figlio vada posta a carico del padre nella maggior misura del 70%, poichè, secondo quanto confermato dal figlio, si limita a vederlo una settimana all'anno, rimanendo pertanto ad integrale carico della madre
7 gli oneri accuditivi del ragazzo - la quota parte dovuta dal padre degli esborsi anticipati dalla madre va determinata in via equitativa in 350,00 euro mensili, con conseguente condanna del convenuto alla restituzione all'attrice, per il biennio dall'agosto 2018 al luglio 2020, del complessivo importo di 8.400,00 euro, oltre interessi legali sino al saldo.
Tenuto conto del reddito percepito dalla madre, della capacità lavorativa e della correlata capacità di guadagno del padre, quali sopra evidenziate, della concentrazione sulla madre degli oneri accuditivi del figlio e delle esigenze di quest'ultimo correlate all'età dello stesso, impegnato negli studi universitari (come riferito in sede di escussione testimoniale), va confermato a carico del padre, a decorrere dalla domanda, ossia dall'agosto 2020 (mensilità immediatamente successiva al deposito del ricorso), un assegno, a titolo di contributo al Org_ mantenimento del figlio, dell'importo di 350,00 euro mensili, oltre nelle more maturato e maturando, da corrispondere alla madre entro il
10 di ogni mese. A carico del padre va inoltre posta la compartecipazione nella misura del 50% alle spese straordinarie per il figlio, come individuate e disciplinate dal vigente Protocollo tra il Tribunale di Roma ed il Consiglio dell'Ordine Forense.
Quanto alla domanda di risarcimento del danno asseritamente patito dal figlio , essa va disattesa per difetto di legittimazione Per_1
attiva della madre, essendo il figlio già maggiorenne alla data del deposito del ricorso e pertanto unico legittimato alla suddetta domanda risarcitoria.
Stante l'accoglimento solo parziale delle domande attoree, il convenuto va condannato al pagamento delle spese di lite nella misura di 1/3, disponendosene la compensazione per la residua quota
PQM
8 definitivamente decidendo, ogni diversa domanda disattesa, così provvede:
- pone a carico di a titolo di contributo al Controparte_1
mantenimento del figlio , a decorrere dall'agosto 2020, un Per_1 assegno dell'importo di 350,00 euro, oltre Istat maturato e maturando, da corrispondersi a entro il 10 di ogni mese, oltre al Parte_1
50% delle spese straordinarie per il figlio, come individuate e disciplinate dal vigente Protocollo tra il Tribunale di Roma ed il
Consiglio dell'Ordine Forense;
condanna al rimborso, in favore di Controparte_1 [...]
, della somma di 8.400,00 euro, oltre interessi legali sino al Parte_1
saldo; condanna al pagamento delle spese di lite nella Controparte_1
misura di 1/3, che liquida in 1.409,00 euro per compensi professionali, oltre spese generali, IVA e CAP, disponendo la compensazione delle spese per la residua quota
Roma, 2.4.2024
IL GIUDICE dott.ssa Valeria Chirico
9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
Prima sezione civile
in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa
Valeria Chirico,
nella causa civile iscritta al n. 20083/2018 R.G.T. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
TRA
Parte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Alessia TUPINI per procura in atti
ATTRICE
E
Controparte_1
CONVENUTO CONTUMACE
OGGETTO: mantenimento figlio maggiorenne, regresso e risarcimento del danno
CONCLUSIONI: come in atti.
1 IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 30.7.2020, , Parte_1
premesso di aver intrattenuto con il resistente una relazione more uxorio dalla quale era nato il [...] il figlio Persona_1
riconosciuto da entrambi i genitori, ha chiesto: di ordinare “al padre di provvedere al mantenimento del figlio versando mensilmente alla madre, entro il giorno 10 di ogni mese, la somma di € 500,00 per il figlio e che tale somma venga rivalutata annualmente in base alle variazioni ISTAT, ovvero nella diversa somma maggiore o minore ritenuta di giustizia;
”; di “condannare il sig. al pagamento dell'assegno di mantenimento a far data dal 26.11.2001 CP_1 con interessi e rivalutazione monetaria;
di condannare “inoltre, il padre al pagamento delle spese straordinarie che si renderanno necessarie per il figlio, sino alla concorrenza del 50% della spesa stabilita, nonché delle spese scolastiche nella misura del 50%”; di “riconoscere in favore del figlio Per_1 una somma a titolo di risarcimento danni per la perdita parentale da
[...] quantificarsi in via equitativa;
”.
Ha dedotto all'uopo l'attrice: che, a seguito della nascita del figlio
, ella aveva interrotto gli studi per poterlo accudire;
che fino ad Per_1 ottobre 2001 la coppia aveva vissuto separatamente e successivamente si era trasferita a Canale Monterano, dove vivevano genitori della
, dapprima in una casa in locazione e poi dal settembre 2003 in Parte_1 una casa messa a disposizione dai genitori della stessa;
che nel corso del
2005 il aveva lasciato il posto di lavoro fisso ed aveva CP_1
acquistato una lavanderia, intraprendendo una attività autonoma e nell'ottobre 2007 aveva abbandonato la compagna ed il figlio, trasferendosi a Roma;
che nel 2008 il predetto aveva acquistato un appartamento in Morena;
che nel 2009 le parti erano addivenute ad un accordo, in virtù del quale il si era impegnato a corrispondere CP_1
alla , a titolo di mantenimento per il figlio , un Parte_1 Per_1 assegno mensile di 350 euro, oltre al 50% delle spese straordinarie;
che il
2 però, non aveva mai “versato interamente quanto concordato CP_1
limitandosi a versare, peraltro in modo discontinuo, la somma di € 300.00 mensili” e che da circa due anni non aveva corrisposto alcunchè sia a titolo di mantenimento ordinario che di spese straordinarie;
che nel 2012 il senza neanche avvisarla, si era trasferito con la sua nuova CP_1
compagna in Lussemburgo;
che il figlio, ormai maggiorenne, aveva sempre convissuto con la madre, frequentava la scuola superiore e non era ancora economicamente autosufficiente;
che era impiegata con
[... contratto di lavoro a tempo indeterminato presso la associazione “
e percepiva uno stipendio mensile di circa 1.100,00 euro;
Org_1
che il dal 2012 non aveva mai fatto visita al figlio e lo CP_1 frequentava solo per una settimana all'anno, allorquando il figlio si recava presso l'abitazione paterna all'estero; che il era ancora CP_1
proprietario dell'abitazione in Morena, spesso locata;
che la totale assenza del padre aveva ingenerato nel figlio un vero e proprio senso di abbandono.
Fissata, con decreto collegiale del 30.9.2020, l'udienza camerale del 18.3.2021, il Giudice delegato - premesso che la ricorrente, essendo il ricorso diretto al mantenimento di figlio maggiorenne, aveva chiesto la prosecuzione del procedimento con il rito camerale o, in subordine, il mutamento di rito, ritenuto, per consolidato indirizzo della Sezione, che il procedimento dovesse essere introdotto nelle forme del rito ordinario
- con decreto in data 17.3.2021 ha fissato l'udienza di prima comparizione delle parti innanzi al Giudice titolare del procedimento, con termine per la notifica del ricorso e del decreto nel rispetto del termine dilatorio di legge (pari a 150 giorni a norma dell'art. 163 bis c.p.c., trattandosi di atto da notificarsi all'estero, e ridotto alla metà a norma del secondo comma del predetto articolo), integrandolo con gli avvisi di rito ex art. 163 n. 7
c.p.c..
3 Nel prosieguo, dichiarata la contumacia del espletate CP_1
le prove orali ammesse, la causa è stata assunta in decisione con termine di sessanta giorni per il deposito della comparsa conclusionale.
Ciò posto, va preliminarmente rilevato che l'obbligo di mantenimento del figlio da parte di entrambi i genitori sorge con la nascita, per il solo fatto di averlo generato e persiste fino al momento del conseguimento della sua indipendenza economica. Trattasi di un obbligo sancito sia dall'art. 30 della Costituzione e dalle norme codicistiche (artt.
147, 148, 315 bis, 337 ter c.c.), che impongono ad entrambi i genitori di mantenere, istruire ed educare la prole in proporzione alle rispettive sostanze e secondo le capacità di lavoro professionale e casalingo, sia dalla normativa sovranazionale (vedi in particolare gli artt. 14 e 24 della
Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, firmata a Nizza nel dicembre 2000, che sanciscono rispettivamente il diritto del bambino all'istruzione e alla protezione e alle cure necessarie per il suo benessere).
Detto obbligo di mantenimento non cessa automaticamente con il raggiungimento della maggiore età, ma perdura (pur entro ragionevoli limiti di tempo), qualora il figlio non sia in grado di provvedere in modo autonomo alle proprie esigenze di vita, onde consentirgli di portare a termine il suo percorso formativo e metterlo in condizione di rendersi economicamente autonomo, nel rispetto delle proprie aspirazioni e capacità (vedi, tra le altre, Cass. civ. 4616/1998, 32529/18).
La Suprema Corte ha inoltre chiarito che la suddetta obbligazione di contribuire al mantenimento del figlio “decorre dal momento in cui viene
a cessare la convivenza fra i genitori, operando, quanto al periodo anteriore, la presunzione di una partecipazione, in misura proporzionale alle proprie risorse, di ciascuno di essi alla cura e al mantenimento della prole… … D'altra parte, se
l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio naturale…. è in qualche misura caudatario dell'affidamento o della collocazione della prole presso l'altro genitore, è evidente che solo dal momento in cui cessi effettivamente la
4 convivenza divengano efficaci le statuizioni in materia di affidamento, e, con esse, i consequenziali provvedimenti di natura economica.” (vedi Cass. civ.
3302/17, 7905/12).
Cessata la coabitazione, il genitore, il quale nel frattempo abbia assunto l'onere esclusivo del mantenimento del minore anche per la porzione di pertinenza dell'altro genitore, ha diritto di regresso per la corrispondente quota, sulla scorta delle regole dettate dagli artt. 148, 315 bis e 337 bis e ss cc, da interpretarsi però alla luce del regime delle obbligazioni solidali stabilito nell'art. 1299 c .c., trovando detto diritto, pertanto, il proprio limite negli esborsi presumibilmente sostenuti in concreto dal genitore che per intero ha anticipato la spesa da rimborsare, la quale, almeno attraverso l'applicazione di un metodo presuntivo, va adeguatamente provata nell'an e nel quantum da chi alleghi di averla sostenuta anche in luogo dell'altro obbligato, secondo le regole generali dell'azione di regresso, ben potendo il Giudice, ai fini della quantificazione dell'importo dovuto in restituzione, fare ricorso all'equità, costituente criterio di portata generale, atteso che, sebbene il diritto trovi titolo nell'obbligazione legale di mantenimento imputabile anche all'altro genitore, l'importo ha natura in senso lato indennitaria, in quanto diretto ad indennizzare il genitore degli esborsi sostenuti da solo per il mantenimento della prole (Cass. civ. 3559/2014).
Tanto premesso, va anzitutto rilevato che la domanda di condanna del convenuto “al pagamento dell'assegno di mantenimento a far data dal
26.11.2001” e pertanto in relazione ad un periodo antecedente alla proposizione del presente giudizio non può essere qualificata se come domanda di regresso, potendo la determinazione dell'assegno di mantenimento per il figlio ormai maggiorenne farsi decorrere solo dalla domanda giudiziale.
Pertanto, alla luce di tutto quanto sopra premesso, va disattesa la domanda di regresso per il periodo dalla nascita del figlio sino all'ottobre 2007, data di cessazione della convivenza indicata dall'attrice, vigendo per tale periodo la presunzione (di cui si è detto) di una
5 partecipazione al mantenimento del figlio in misura proporzionale alle risorse di ciascun genitore, presunzione non vinta nel caso di specie.
Va del pari disattesa la domanda di regresso anche per il periodo successivo alla cessazione della coabitazione e sino al luglio 2018, momento in cui, secondo quanto dedotto dall'attrice, il padre ha cessato qualsiasi contribuzione al mantenimento del figlio. Mentre per il periodo tra l'ottobre 2007 (data del trasferimento a Roma del padre) ed il 2009
(anno in cui sarebbe stato sottoscritto un accordo tra le parti), l'attrice nulla ha dedotto in merito alle modalità di contribuzione paterna
(limitandosi a rappresentare che, quando era affidato al padre, il bambino dormiva con lui, nella sua lavanderia, a Roma, non allegando pertanto l'inadempimento del padre ai propri obblighi, compreso quello di mantenimento), per il periodo dal 2009 al biennio antecedente al deposito del ricorso (ossia sino al luglio 2018, allorquando è stata dedotta la cessazione di qualsiasi contributo paterno) è la stessa ad Parte_1 aver allegato l'adempimento solo parziale dell'accordo asseritamente raggiunto nel 2009 (e rimasto, invero, indimostrato, non avendone alcuno dei testi riferito per conoscenza diretta), il quale prevedeva l'obbligo del padre di corrispondere un assegno mensile di 350,00 euro, oltre al 50% delle spese straordinarie, deducendo il versamento da parte del di un importo di 300,00 euro mensili, “in modo CP_1
discontinuo”, senza però chiarire i termini di tale discontinuità, invero non emersi nemmeno dall'espletata istruttoria. Stante l'omessa specifica allegazione (oltre che l'omessa prova) degli importi senz'altro ricevuti dal convenuto (secondo la stessa prospettazione dell'attrice) e in difetto di qualsiasi parametro sulla scorta del quale ricostruire in via presuntiva le somme anticipate dalla (che nulla ha dedotto e documentato Parte_1
in merito ai redditi percepiti nel suddetto lasso temporale, da potersi presumere destinati, in parte, al mantenimento del figlio, essendo il rapporto di lavoro con “ ” incominciato solo a settembre Org_1
6 2017, come da dichiarazione sostitutiva e CUD 2018 in atti), a fronte dell'allegata percezione di somme, sia pure “discontinue” (che potrebbero aver anche superato il limite di quanto dovuto dal convenuto quale quota parte di pertinenza dell'importo anticipato dall'attrice), non si ritiene di poter ricorrere, nel caso di specie, al sopracitato metodo presuntivo e alla liquidazione equitativa.
Diversamente è a dirsi, invece, per il biennio antecedente al ricorso, in cui l'attrice ha dedotto di non aver percepito alcun contributo paterno al mantenimento del figlio (circostanza che non può ritenersi provata, invece, per il triennio antecedente al ricorso, atteso che i testi escussi l'hanno confermata solo de relato e che il figlio non ha Per_1
chiarito come ne fosse venuto a conoscenza) ed ha dichiarato un reddito mensile medio di circa 1.100,00 euro (vedi dichiarazione sostitutiva di atto notorio e dichiarazioni dei redditi in atti). Infatti, premesso che risulta provato dalla espletata istruttoria che il figlio , Per_1 maggiorenne, non ha ancora raggiunto l'autosufficienza economica, essendo attualmente impegnato nello svolgimento del suo percorso formativo (ha riferito di essere iscritto alla facoltà di Scienze Naturali) e che lo stesso vive stabilmente con la madre, nella casa dei nonni materni, relativamente al suddetto periodo dall'agosto 2018 al luglio 2020, in cui, in assenza di oneri locativi (né dedotti né documentati), è presumibile che l'attrice abbia destinato una parte significativa del proprio reddito
(pari a circa la metà) al mantenimento del figlio - considerato che il convenuto deve presumersi dotato di ordinaria capacità lavorativa e della correlata capacità di guadagno, tale da consentirgli di mantenersi in un Paese dal costo della vita notoriamente elevato quale il
Lussemburgo e ritenuto che la contribuzione paterna al mantenimento del figlio vada posta a carico del padre nella maggior misura del 70%, poichè, secondo quanto confermato dal figlio, si limita a vederlo una settimana all'anno, rimanendo pertanto ad integrale carico della madre
7 gli oneri accuditivi del ragazzo - la quota parte dovuta dal padre degli esborsi anticipati dalla madre va determinata in via equitativa in 350,00 euro mensili, con conseguente condanna del convenuto alla restituzione all'attrice, per il biennio dall'agosto 2018 al luglio 2020, del complessivo importo di 8.400,00 euro, oltre interessi legali sino al saldo.
Tenuto conto del reddito percepito dalla madre, della capacità lavorativa e della correlata capacità di guadagno del padre, quali sopra evidenziate, della concentrazione sulla madre degli oneri accuditivi del figlio e delle esigenze di quest'ultimo correlate all'età dello stesso, impegnato negli studi universitari (come riferito in sede di escussione testimoniale), va confermato a carico del padre, a decorrere dalla domanda, ossia dall'agosto 2020 (mensilità immediatamente successiva al deposito del ricorso), un assegno, a titolo di contributo al Org_ mantenimento del figlio, dell'importo di 350,00 euro mensili, oltre nelle more maturato e maturando, da corrispondere alla madre entro il
10 di ogni mese. A carico del padre va inoltre posta la compartecipazione nella misura del 50% alle spese straordinarie per il figlio, come individuate e disciplinate dal vigente Protocollo tra il Tribunale di Roma ed il Consiglio dell'Ordine Forense.
Quanto alla domanda di risarcimento del danno asseritamente patito dal figlio , essa va disattesa per difetto di legittimazione Per_1
attiva della madre, essendo il figlio già maggiorenne alla data del deposito del ricorso e pertanto unico legittimato alla suddetta domanda risarcitoria.
Stante l'accoglimento solo parziale delle domande attoree, il convenuto va condannato al pagamento delle spese di lite nella misura di 1/3, disponendosene la compensazione per la residua quota
PQM
8 definitivamente decidendo, ogni diversa domanda disattesa, così provvede:
- pone a carico di a titolo di contributo al Controparte_1
mantenimento del figlio , a decorrere dall'agosto 2020, un Per_1 assegno dell'importo di 350,00 euro, oltre Istat maturato e maturando, da corrispondersi a entro il 10 di ogni mese, oltre al Parte_1
50% delle spese straordinarie per il figlio, come individuate e disciplinate dal vigente Protocollo tra il Tribunale di Roma ed il
Consiglio dell'Ordine Forense;
condanna al rimborso, in favore di Controparte_1 [...]
, della somma di 8.400,00 euro, oltre interessi legali sino al Parte_1
saldo; condanna al pagamento delle spese di lite nella Controparte_1
misura di 1/3, che liquida in 1.409,00 euro per compensi professionali, oltre spese generali, IVA e CAP, disponendo la compensazione delle spese per la residua quota
Roma, 2.4.2024
IL GIUDICE dott.ssa Valeria Chirico
9