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Sentenza 10 gennaio 2026
Sentenza 10 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. IV, sentenza 10/01/2026, n. 157 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno |
| Numero : | 157 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 157/2026
Depositata il 10/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 4, riunita in udienza il 19/12/2025 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
HI MARTINO, Giudice monocratico in data 19/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4124/2025 depositato il 07/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Centola - Via Torquato Tasso 11 84051 Centola SA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Soget Spa - 01807790686
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INGIUNZIONE n. 0123282 I.C.I. 2008 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 6380/2025 depositato il
22/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti
Resistente/Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato il 22 e 23-7-2025, depositato il 7-8-2025, l'avvocato Ricorrente_1 ha convenuto in giudizio la Soget S.p.A. ed il Comune di Centola, per l'annullamento di un'ingiunzione di pagamento emessa dalla prima per il recupero dell'imu (anno 2008), pretesa dall'ente locale, per un importo di € 194,33.
Il ricorrente deduce di aver ricevuto l'atto impugnato quale coerede di Nominativo_1, e lamenta la mancata notificazione dell'avviso di accertamento, la mancanza di notifica agli altri coeredi, l'irregolarità della notifica all'indirizzo pec professionale, l'insussistenza del vincolo di solidarietà, l'insufficiente motivazione del calcolo degli interessi, la prescrizione e la decadenza.
Ha concluso per l'annullamento dell'ingiunzione, con la rifusione delle spese di lite con attribuzione al difensore.
La Soget S.p.A. ha prodotto le proprie controdeduzioni;
ha eccepito l'inammissibilità per la mancata impugnazione degli atti presupposti, ha invocato la sospensione dei termini di cui all'emergenza covid-19; ha richiamato l'atto impugnato munito dell'indicazione degli interessi applicati, e, in tema di solidarietà passiva, l'applicazione dell'art. 65 dpr 600/73.
Ha concluso per l'inammissibilità del ricorso, per il rigetto, con il favore delle spese.
Non risulta costituito in giudizio il Comune di Centola.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
Oggetto del giudizio è un'ingiunzione di pagamento emessa dalla società di riscossione nell'interesse del
Comune di Centola, per il pagamento dell'imu dell'anno 2008.
L'ingiunzione richiama, a sostegno della pretesa tributaria, un avviso di accertamento, con l'indicazione della notifica alla data dell'8-1-2013.
Parte resistente ha prodotto l'atto di accertamento inviato agli eredi di Nominativo_2, con la prova della notificazione in data 8-1-2013.
E' utile osservare, al riguardo, che il Nominativo_2, originario soggetto passivo dell'imposta, risulta deceduto il 23-12-2001, circostanza questa non contestata da parte avversa.
Ne deriva che non è fondata l'eccezione di mancato ricevimento dell'atto presupposto.
E' fondata, invece, l'eccezione di prescrizione, che ha natura quinquennale.
La data di decorrenza è quella di notificazione del provvedimento di accertamento, 8-1-2013, sicché il quinquennio è ampiamente decorso prima ancora dei provvedimenti di sospensione dovuti all'emergenza da covid-19, inutilmente invocati dalla società resistente.
Il ricorso deve essere, pertanto, accolto, e devono ritenersi assorbiti gli altri motivi del ricorso.
Le spese seguono la soccombenza e vanno poste a carico della società concessionaria, ed attribuite al difensore che ha dichiarato di farne anticipo.
P.Q.M.
la Corte, in composizione monocratica, accoglie il ricorso e annulla l'atto impugnato;
condanna la società resistente alla rifusione delle spese di lite, che liquida nell'importo complessivo di € 400,00, oltre cassa ed iva se dovute, con attribuzione al difensore antistatario.
Salerno, 19 dicembre 2025.
Il Giudice
Dr. Martino Melchionda
Depositata il 10/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 4, riunita in udienza il 19/12/2025 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
HI MARTINO, Giudice monocratico in data 19/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4124/2025 depositato il 07/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Centola - Via Torquato Tasso 11 84051 Centola SA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Soget Spa - 01807790686
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INGIUNZIONE n. 0123282 I.C.I. 2008 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 6380/2025 depositato il
22/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti
Resistente/Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato il 22 e 23-7-2025, depositato il 7-8-2025, l'avvocato Ricorrente_1 ha convenuto in giudizio la Soget S.p.A. ed il Comune di Centola, per l'annullamento di un'ingiunzione di pagamento emessa dalla prima per il recupero dell'imu (anno 2008), pretesa dall'ente locale, per un importo di € 194,33.
Il ricorrente deduce di aver ricevuto l'atto impugnato quale coerede di Nominativo_1, e lamenta la mancata notificazione dell'avviso di accertamento, la mancanza di notifica agli altri coeredi, l'irregolarità della notifica all'indirizzo pec professionale, l'insussistenza del vincolo di solidarietà, l'insufficiente motivazione del calcolo degli interessi, la prescrizione e la decadenza.
Ha concluso per l'annullamento dell'ingiunzione, con la rifusione delle spese di lite con attribuzione al difensore.
La Soget S.p.A. ha prodotto le proprie controdeduzioni;
ha eccepito l'inammissibilità per la mancata impugnazione degli atti presupposti, ha invocato la sospensione dei termini di cui all'emergenza covid-19; ha richiamato l'atto impugnato munito dell'indicazione degli interessi applicati, e, in tema di solidarietà passiva, l'applicazione dell'art. 65 dpr 600/73.
Ha concluso per l'inammissibilità del ricorso, per il rigetto, con il favore delle spese.
Non risulta costituito in giudizio il Comune di Centola.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
Oggetto del giudizio è un'ingiunzione di pagamento emessa dalla società di riscossione nell'interesse del
Comune di Centola, per il pagamento dell'imu dell'anno 2008.
L'ingiunzione richiama, a sostegno della pretesa tributaria, un avviso di accertamento, con l'indicazione della notifica alla data dell'8-1-2013.
Parte resistente ha prodotto l'atto di accertamento inviato agli eredi di Nominativo_2, con la prova della notificazione in data 8-1-2013.
E' utile osservare, al riguardo, che il Nominativo_2, originario soggetto passivo dell'imposta, risulta deceduto il 23-12-2001, circostanza questa non contestata da parte avversa.
Ne deriva che non è fondata l'eccezione di mancato ricevimento dell'atto presupposto.
E' fondata, invece, l'eccezione di prescrizione, che ha natura quinquennale.
La data di decorrenza è quella di notificazione del provvedimento di accertamento, 8-1-2013, sicché il quinquennio è ampiamente decorso prima ancora dei provvedimenti di sospensione dovuti all'emergenza da covid-19, inutilmente invocati dalla società resistente.
Il ricorso deve essere, pertanto, accolto, e devono ritenersi assorbiti gli altri motivi del ricorso.
Le spese seguono la soccombenza e vanno poste a carico della società concessionaria, ed attribuite al difensore che ha dichiarato di farne anticipo.
P.Q.M.
la Corte, in composizione monocratica, accoglie il ricorso e annulla l'atto impugnato;
condanna la società resistente alla rifusione delle spese di lite, che liquida nell'importo complessivo di € 400,00, oltre cassa ed iva se dovute, con attribuzione al difensore antistatario.
Salerno, 19 dicembre 2025.
Il Giudice
Dr. Martino Melchionda