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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. XI, sentenza 16/02/2026, n. 932 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 932 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 932/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 11, riunita in udienza il 11/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
EN IC, Presidente
CA RI, Relatore
BLASI LUCA MARIA, Giudice
in data 11/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4470/2024 depositato il 02/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 S.p.a. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_4 - CF_Difensore_4
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2508/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 10
e pubblicata il 23/02/2024
Atti impositivi:
- DINIEGO IM EG - ILOR 1994 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 708/2026 depositato il
11/02/2026
Richieste delle parti:
Appellante: conclude come da atto di appello.
Appellata: conclude come da atto di controdeduzioni.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La sentenza appellata
Con l'appello in esame Ricorrente_1 spa ( di seguito Ricorrente_1) impugna la sentenza in epigrafe di rigetto del ricorso proposto dalla contribuente nei confronti del silenzio-rifiuto formatosi sul rimborso dei crediti, Irpeg pari ad € 27.222,44 e Ilor, pari ad € 16.971,81, risultanti dalla dichiarazione dei redditi mod.
770/1987 presentata per l'anno d'imposta 1986 dalla Banca_1 di Roma.
I primi giudici rigettavano il ricorso rilevando che “per il medesimo anno d'imposta risulta(va) presentata una dichiarazione integrativa in presenza di accertamento” e che “la presentazione di dichiarazione integrativa, ex art. 34, legge 413/91, ai fini della definizione agevolata, costituisce una "novazione" del rapporto tributario, che estingue i reciproci crediti e debiti tra le parti”.
Motivi di appello e controdeduzioni
1 Con l'odierno appello Ricorrente_1, con il primo motivo di impugnazione, contesta il vizio di ultra-petizione della decisione del giudice di prime cure, che avrebbe accordato all'Ufficio più di quanto dallo stesso domandato rilevando, in via ufficiosa, che la dichiarazione integrativa presentata dalla banca, ai sensi dell'art. 34 della l. 413/1991, avrebbe estinto i reciproci crediti e debiti tra le parti in quanto l'adesione a tale istituto sarebbe assimilabile ad una “novazione” del rapporto tributario.
1.2 Nel merito viene innanzitutto rilevato, per autorevole giurisprudenza, che l'amministrazione finanziaria, anche in presenza del condono, ha facoltà di “verificare” la spettanza di crediti dichiarati ante condono (cfr.
Corte Costituzionale n. 340/2005 e Cass. 20829/2020, secondo cui “il condono - avendo come scopo il recupero di risorse finanziarie e la riduzione del contenzioso e non già l'accertamento dell'imponibile - elide in tutto o in parte, per sua natura, esclusivamente il debito fiscale, ma non opera sui crediti che il contribuente possa vantare nei confronti del fisco”, e Cass. SS.UU. 16692/2017, secondo cui l'efficacia preclusiva del condono opera limitatamente a richieste di rimborso successive alla domanda di condono).
1.3 La Difesa ritiene, pertanto, che la dichiarazione integrativa, ex. art. 34 L. n. 413/1991, non è ostativa al rimborso dei crediti esposti nell'originaria dichiarazione dei redditi, mai disconosciuti dall'Agenzia tenuto anche conto che “l'avviso di accertamento n. 566/1991 non ha contestato la spettanza del credito oggetto del presente giudizio, risultante dalla sommatoria di acconti EG ed ILOR versati, ritenute d'acconto
EG subite e credito d'imposta sui dividendi”, e che “l'istituto deflattivo di cui al citato art. 34 era quindi circoscritto alla “controversia” riguardante un “accertamento” già notificato dall'A.F. e pertanto l'efficacia definitoria valeva unicamente per gli specifici rilievi formulati in sede di rettifica”.
1.4 L'appellante ripropone, ai sensi dell'art. 56 D.lgs. 546/1992, i motivi del ricorso di prime cure contestando, in particolare,-
- l'illegittimità del rifiuto tacito al rimborso del credito di imposta, ex. artt. 19 e 21 D.lgs. n. 546/1992, a fronte del credito di imposta riportato nella propria dichiarazione dei redditi e della mancata necessità di effettuare,
a tal fine, altri adempimenti costituendo tale condotta già una istanza di rimborso che tiene luogo, a tutti gli effetti, a quella di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38;
- la certezza, la liquidità e, pertanto, l'esigibilità del credito, a fronte del credito riportato in dichiarazione;
- la conformità della richiesta in esame con i principi della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'Uomo (Cedu) applicabili ai crediti tributari e ai principi della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione
Europea ( cd Carta di Nizza), a fronte della legittima aspettativa maturata da Ricorrente_1 “sulla base di una dichiarazione ricevuta dall'A.F. e mai contestata”;
- la violazione, nel caso di specie, di plurime disposizioni dello statuto del contribuente e dei principi dell'onere della prova, a fronte del silenzio servato dall'Ufficio per oltre 30 anni, della oggettiva difficoltà della contribuente di reperire documenti fiscali legittimamente dismessi e della verosimile soggezione della richiesta in esame a controllo automatico in cui non sono state, evidentemente, riscontrate irregolarità;
- la spettanza, sulla domma richiesta, di interessi, ex. art. 44 DPR n. 602/1973.
1.5 Con successiva memoria difensiva Ricorrente_1 reitera le proprie difese e produce sentenza favorevole alla sua tesi difensiva, sancita da recente pronuncia di questa Corte (6036/2023)
2 Si è ritualmente costituita in giudizio Agenzia delle Entrate contestando le avverse pretese e rilevando che:
- l'esclusione del diritto al rimborso, derivante dall'adesione del contribuente al condono, può essere dedotta per la prima volta anche in appello ed è rilevabile, in ogni caso, d'ufficio, trattandosi di questione processuale;
- l'istanza della contribuente è infondata anche nel merito, a fronte dell'onere probatorio incombente sulla stessa in merito alla sussistenza del credito azionato;
- nel caso di specie, l'istante non produce alcuna documentazione a tal fine rilevante tenuto in ogni caso conto che, per consolidato orientamento giurisprudenziale, l'Ufficio, in caso di istanza di rimborso, non ha l'onere di contestare espressamente i fatti affermati dal contribuente;
- “la contribuente non può sottrarsi all'assolvimento dell'onere sulla stessa incombente invocando la insussistenza dell'obbligo di conservare le scritture contabili oltre dieci anni, perchè non si può confondere l'onere di conservazione della documentazione contabile con quello di prova del proprio credito (Cass. n.
12291/2018)”.
All'udienza dell'11.2.2026 la Corte, all'esito della discussione orale, tratteneva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3 L'appello in esame va accolto e la sentenza impugnata va, pertanto, riformata.
Va innanzitutto accolta l'eccezione sollevata da Ricorrente_1 in merito alla mancata efficacia preclusiva della dichiarazione presentata, ai sensi dell'art. 34 L. n. 413/1991, da Banca_1 di Roma in relazione all'istanza di rimborso di crediti ILOR e EG avanzata dal medesimo istituto con modello
760/1987 tenuto conto che, per recente e condivisibile orientamento della Suprema Corte, va escluso “che l'adesione al condono, con riferimento ad un determinato tributo e ad un determinato periodo temporale, possa incidere sul diritto ad ottenere il rimborso dei crediti vantati, in relazione ai medesimi tributi e annualità d'imposta, nei confronti dell'Amministrazione finanziaria, perché crediti e debiti tributari non risultano mai inscindibilmente avvinti dagli effetti definitori del condono” ( cfr. Cass. 20829/2020); che, comunque, i maggiori acconti EG ed ILOR versati dalla contribuente, di cui si richiede il rimborso, le ritenute d'acconto EG subite e il credito di imposta sui dividendi non sono stati oggetto di rilievo da parte dell'allora Ufficio Distrettuale
II.DD. di Roma;
che, anzi, quanto dichiarato dalla contribuente è stato esaminato ed evidentemente confermato, in assenza di specifici rilievi, nell'avviso di accertamento impugnato ( n. 566/1991).
La sentenza impugnata non appare, pertanto, sul punto, condivisibile.
3.1 Nel merito la domanda avanzata dalla contribuente è fondata posto che le disposizioni del DPR. 602/1973, in materia di rimborsi d'imposta, impongono a Agenzia delle entrate di provvedere autonomamente al rimborso dei crediti risultanti dalla dichiarazione dei redditi, risultanti dalla differenza tra gli acconti versati, le ritenute subite - operate dai sostituti d'imposta a titolo d'acconto – il credito d'imposta sui dividendi e le imposte dovute e che nessun rilievo, con l'accertamento svolto per il medesimo anno di imposta, è stato sollevato dall'Ufficio rispetto ai crediti in esame.
Il credito da liquidazione, per cui si procede, risulta pari alla differenza tra imposta versata ed imposta dovuta rispetto a cui non vi è, pertanto, necessità, da parte della contribuente, di dimostrarne la sussistenza, tenuto altresì conto che la normativa ancora oggi vigente impone a Agenzia delle entrate di svolgere i controlli sulle ritenute effettuate dal contribuente ex artt. 36-bis d.P.R. n. 600/1973 (e 36-ter del medesimo decreto) mediante i c.d. atti di liquidazione, preposti per l'appunto al controllo c.d. “formale”.
L'Ufficio, anche nella presente fase processuale, non solleva specifiche contestazioni sull'esistenza del credito in esame, nei termini illustrati e documentati dall'appellante.
La pronuncia a Sezioni Unite richiamata dall'Ufficio (cfr. Cass. n. 6069/2016) non è a tal fine dirimente in quanto relativa alla disciplina dei termini entro cui l'Ufficio può contestare la sussistenza di un credito e all'onere della prova incombente sul contribuente in caso di richiesta applicazione di eventuali benefici fiscali- sottesi all'istanza di rimborso- fattispecie questa non configurabile nel caso di specie in cui il credito in contestazione è fondato su un mero calcolo matematico della differenza tra imposta versata e imposta dovuta e non sul godimento di benefici fiscali.
Va da ultimo evidenziato, per autorevole giurisprudenza, che “in tema di imposte sui redditi, qualora il contribuente abbia evidenziato nella dichiarazione un credito d'imposta, non trova applicazione il termine di decadenza previsto dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 38 non occorrendo la presentazione di apposita istanza, in quanto l'Amministrazione, resa edotta con la dichiarazione dei conteggi effettuati dal contribuente, è posta in condizione di conoscere la pretesa creditoria”, restando quindi la relativa azione sottoposta al termine di prescrizione decennale (Cass., Sez. U, 7/02/2007, n. 2687; Cass., sez. 5, 27/03/2013, n. 7706; Cass., sez. 5, 25/10/2017, n. 25256; Cass., sez. 5, 14/03/2019, n. 7241).
Sulla somma dovuta ( pari a euro 44194,25) vanno riconosciuti gli interessi legali, in conformità con quanto previsto dall'art. 44 bis DPR 602/1973.
Quanto esposto è assorbente rispetto all'esame delle restanti difese ed eccezioni delle parti e comporta l'accoglimento dell'appello e la riforma della sentenza impugnata.
Spese di lite di entrambi i gradi integralmente compensati tra le parti a fronte della complessità della controversia e degli oscillamenti giurisprudenziali verificatisi in materia.
P.Q.M.
La Corte accoglie l'appello e compensa integralmente le spese di lite.
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 11, riunita in udienza il 11/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
EN IC, Presidente
CA RI, Relatore
BLASI LUCA MARIA, Giudice
in data 11/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4470/2024 depositato il 02/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 S.p.a. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_4 - CF_Difensore_4
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2508/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 10
e pubblicata il 23/02/2024
Atti impositivi:
- DINIEGO IM EG - ILOR 1994 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 708/2026 depositato il
11/02/2026
Richieste delle parti:
Appellante: conclude come da atto di appello.
Appellata: conclude come da atto di controdeduzioni.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La sentenza appellata
Con l'appello in esame Ricorrente_1 spa ( di seguito Ricorrente_1) impugna la sentenza in epigrafe di rigetto del ricorso proposto dalla contribuente nei confronti del silenzio-rifiuto formatosi sul rimborso dei crediti, Irpeg pari ad € 27.222,44 e Ilor, pari ad € 16.971,81, risultanti dalla dichiarazione dei redditi mod.
770/1987 presentata per l'anno d'imposta 1986 dalla Banca_1 di Roma.
I primi giudici rigettavano il ricorso rilevando che “per il medesimo anno d'imposta risulta(va) presentata una dichiarazione integrativa in presenza di accertamento” e che “la presentazione di dichiarazione integrativa, ex art. 34, legge 413/91, ai fini della definizione agevolata, costituisce una "novazione" del rapporto tributario, che estingue i reciproci crediti e debiti tra le parti”.
Motivi di appello e controdeduzioni
1 Con l'odierno appello Ricorrente_1, con il primo motivo di impugnazione, contesta il vizio di ultra-petizione della decisione del giudice di prime cure, che avrebbe accordato all'Ufficio più di quanto dallo stesso domandato rilevando, in via ufficiosa, che la dichiarazione integrativa presentata dalla banca, ai sensi dell'art. 34 della l. 413/1991, avrebbe estinto i reciproci crediti e debiti tra le parti in quanto l'adesione a tale istituto sarebbe assimilabile ad una “novazione” del rapporto tributario.
1.2 Nel merito viene innanzitutto rilevato, per autorevole giurisprudenza, che l'amministrazione finanziaria, anche in presenza del condono, ha facoltà di “verificare” la spettanza di crediti dichiarati ante condono (cfr.
Corte Costituzionale n. 340/2005 e Cass. 20829/2020, secondo cui “il condono - avendo come scopo il recupero di risorse finanziarie e la riduzione del contenzioso e non già l'accertamento dell'imponibile - elide in tutto o in parte, per sua natura, esclusivamente il debito fiscale, ma non opera sui crediti che il contribuente possa vantare nei confronti del fisco”, e Cass. SS.UU. 16692/2017, secondo cui l'efficacia preclusiva del condono opera limitatamente a richieste di rimborso successive alla domanda di condono).
1.3 La Difesa ritiene, pertanto, che la dichiarazione integrativa, ex. art. 34 L. n. 413/1991, non è ostativa al rimborso dei crediti esposti nell'originaria dichiarazione dei redditi, mai disconosciuti dall'Agenzia tenuto anche conto che “l'avviso di accertamento n. 566/1991 non ha contestato la spettanza del credito oggetto del presente giudizio, risultante dalla sommatoria di acconti EG ed ILOR versati, ritenute d'acconto
EG subite e credito d'imposta sui dividendi”, e che “l'istituto deflattivo di cui al citato art. 34 era quindi circoscritto alla “controversia” riguardante un “accertamento” già notificato dall'A.F. e pertanto l'efficacia definitoria valeva unicamente per gli specifici rilievi formulati in sede di rettifica”.
1.4 L'appellante ripropone, ai sensi dell'art. 56 D.lgs. 546/1992, i motivi del ricorso di prime cure contestando, in particolare,-
- l'illegittimità del rifiuto tacito al rimborso del credito di imposta, ex. artt. 19 e 21 D.lgs. n. 546/1992, a fronte del credito di imposta riportato nella propria dichiarazione dei redditi e della mancata necessità di effettuare,
a tal fine, altri adempimenti costituendo tale condotta già una istanza di rimborso che tiene luogo, a tutti gli effetti, a quella di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38;
- la certezza, la liquidità e, pertanto, l'esigibilità del credito, a fronte del credito riportato in dichiarazione;
- la conformità della richiesta in esame con i principi della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'Uomo (Cedu) applicabili ai crediti tributari e ai principi della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione
Europea ( cd Carta di Nizza), a fronte della legittima aspettativa maturata da Ricorrente_1 “sulla base di una dichiarazione ricevuta dall'A.F. e mai contestata”;
- la violazione, nel caso di specie, di plurime disposizioni dello statuto del contribuente e dei principi dell'onere della prova, a fronte del silenzio servato dall'Ufficio per oltre 30 anni, della oggettiva difficoltà della contribuente di reperire documenti fiscali legittimamente dismessi e della verosimile soggezione della richiesta in esame a controllo automatico in cui non sono state, evidentemente, riscontrate irregolarità;
- la spettanza, sulla domma richiesta, di interessi, ex. art. 44 DPR n. 602/1973.
1.5 Con successiva memoria difensiva Ricorrente_1 reitera le proprie difese e produce sentenza favorevole alla sua tesi difensiva, sancita da recente pronuncia di questa Corte (6036/2023)
2 Si è ritualmente costituita in giudizio Agenzia delle Entrate contestando le avverse pretese e rilevando che:
- l'esclusione del diritto al rimborso, derivante dall'adesione del contribuente al condono, può essere dedotta per la prima volta anche in appello ed è rilevabile, in ogni caso, d'ufficio, trattandosi di questione processuale;
- l'istanza della contribuente è infondata anche nel merito, a fronte dell'onere probatorio incombente sulla stessa in merito alla sussistenza del credito azionato;
- nel caso di specie, l'istante non produce alcuna documentazione a tal fine rilevante tenuto in ogni caso conto che, per consolidato orientamento giurisprudenziale, l'Ufficio, in caso di istanza di rimborso, non ha l'onere di contestare espressamente i fatti affermati dal contribuente;
- “la contribuente non può sottrarsi all'assolvimento dell'onere sulla stessa incombente invocando la insussistenza dell'obbligo di conservare le scritture contabili oltre dieci anni, perchè non si può confondere l'onere di conservazione della documentazione contabile con quello di prova del proprio credito (Cass. n.
12291/2018)”.
All'udienza dell'11.2.2026 la Corte, all'esito della discussione orale, tratteneva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3 L'appello in esame va accolto e la sentenza impugnata va, pertanto, riformata.
Va innanzitutto accolta l'eccezione sollevata da Ricorrente_1 in merito alla mancata efficacia preclusiva della dichiarazione presentata, ai sensi dell'art. 34 L. n. 413/1991, da Banca_1 di Roma in relazione all'istanza di rimborso di crediti ILOR e EG avanzata dal medesimo istituto con modello
760/1987 tenuto conto che, per recente e condivisibile orientamento della Suprema Corte, va escluso “che l'adesione al condono, con riferimento ad un determinato tributo e ad un determinato periodo temporale, possa incidere sul diritto ad ottenere il rimborso dei crediti vantati, in relazione ai medesimi tributi e annualità d'imposta, nei confronti dell'Amministrazione finanziaria, perché crediti e debiti tributari non risultano mai inscindibilmente avvinti dagli effetti definitori del condono” ( cfr. Cass. 20829/2020); che, comunque, i maggiori acconti EG ed ILOR versati dalla contribuente, di cui si richiede il rimborso, le ritenute d'acconto EG subite e il credito di imposta sui dividendi non sono stati oggetto di rilievo da parte dell'allora Ufficio Distrettuale
II.DD. di Roma;
che, anzi, quanto dichiarato dalla contribuente è stato esaminato ed evidentemente confermato, in assenza di specifici rilievi, nell'avviso di accertamento impugnato ( n. 566/1991).
La sentenza impugnata non appare, pertanto, sul punto, condivisibile.
3.1 Nel merito la domanda avanzata dalla contribuente è fondata posto che le disposizioni del DPR. 602/1973, in materia di rimborsi d'imposta, impongono a Agenzia delle entrate di provvedere autonomamente al rimborso dei crediti risultanti dalla dichiarazione dei redditi, risultanti dalla differenza tra gli acconti versati, le ritenute subite - operate dai sostituti d'imposta a titolo d'acconto – il credito d'imposta sui dividendi e le imposte dovute e che nessun rilievo, con l'accertamento svolto per il medesimo anno di imposta, è stato sollevato dall'Ufficio rispetto ai crediti in esame.
Il credito da liquidazione, per cui si procede, risulta pari alla differenza tra imposta versata ed imposta dovuta rispetto a cui non vi è, pertanto, necessità, da parte della contribuente, di dimostrarne la sussistenza, tenuto altresì conto che la normativa ancora oggi vigente impone a Agenzia delle entrate di svolgere i controlli sulle ritenute effettuate dal contribuente ex artt. 36-bis d.P.R. n. 600/1973 (e 36-ter del medesimo decreto) mediante i c.d. atti di liquidazione, preposti per l'appunto al controllo c.d. “formale”.
L'Ufficio, anche nella presente fase processuale, non solleva specifiche contestazioni sull'esistenza del credito in esame, nei termini illustrati e documentati dall'appellante.
La pronuncia a Sezioni Unite richiamata dall'Ufficio (cfr. Cass. n. 6069/2016) non è a tal fine dirimente in quanto relativa alla disciplina dei termini entro cui l'Ufficio può contestare la sussistenza di un credito e all'onere della prova incombente sul contribuente in caso di richiesta applicazione di eventuali benefici fiscali- sottesi all'istanza di rimborso- fattispecie questa non configurabile nel caso di specie in cui il credito in contestazione è fondato su un mero calcolo matematico della differenza tra imposta versata e imposta dovuta e non sul godimento di benefici fiscali.
Va da ultimo evidenziato, per autorevole giurisprudenza, che “in tema di imposte sui redditi, qualora il contribuente abbia evidenziato nella dichiarazione un credito d'imposta, non trova applicazione il termine di decadenza previsto dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 38 non occorrendo la presentazione di apposita istanza, in quanto l'Amministrazione, resa edotta con la dichiarazione dei conteggi effettuati dal contribuente, è posta in condizione di conoscere la pretesa creditoria”, restando quindi la relativa azione sottoposta al termine di prescrizione decennale (Cass., Sez. U, 7/02/2007, n. 2687; Cass., sez. 5, 27/03/2013, n. 7706; Cass., sez. 5, 25/10/2017, n. 25256; Cass., sez. 5, 14/03/2019, n. 7241).
Sulla somma dovuta ( pari a euro 44194,25) vanno riconosciuti gli interessi legali, in conformità con quanto previsto dall'art. 44 bis DPR 602/1973.
Quanto esposto è assorbente rispetto all'esame delle restanti difese ed eccezioni delle parti e comporta l'accoglimento dell'appello e la riforma della sentenza impugnata.
Spese di lite di entrambi i gradi integralmente compensati tra le parti a fronte della complessità della controversia e degli oscillamenti giurisprudenziali verificatisi in materia.
P.Q.M.
La Corte accoglie l'appello e compensa integralmente le spese di lite.