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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 04/12/2025, n. 780 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 780 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G.N. 1263/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
Il Giudice, dott.ssa Daniela D'Adamo, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con motivazione contestuale nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1263/2024 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024, vertente tra
(C.F. ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
18.07.1972, residente a [...], rappresentata e difesa, in forza di procura in atti dagli Avv.ti Walter Miceli (C.F.
, EC , AB CI (C.F. C.F._2 Email_1
, EC , IC RI (C.F. C.F._3 Email_2
, EC: e Giovanni C.F._4 Email_3
RI (C.F. , EC , ed C.F._5 Email_4 elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo sito in Biella nella Via G. De
Marchi, n. 4/A.
RICORRENTE
Contro
Il (C.F. e per Controparte_1 P.IVA_1
l' Controparte_2 [...]
(C.F.:
[...]
), tutti rappresentati e difesi, ai sensi dell'art. 417-bis c.p.c., dalla dott.ssa P.IVA_2
LA MO che si domicilia presso la sede in Largo S. Matteo, 1, 64100 CP_2
EC CP_2 Email_5
RESISTENTE
CONCLUSIONI:
Parte ricorrente: “Accertare e dichiarare l'abusiva reiterazione dei contratti a tempo determinato oltre il termine di 36 mesi, posta da parte resistente, per ragioni non temporanee e non imprevedibili né tantomeno per esigenze sostitutive di personale temporaneamente assente, con conseguente condanna del al Controparte_1 risarcimento danno secondo i criteri forfettari indicati nel ricorso. Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, da distrarre, in solido, in favore dei sottoscritti procuratori che dichiarano di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde”.
Parte resistente: “1) In via principale e nel merito, si chiede di rigettare il ricorso promosso da parte attrice in quanto infondato in fatto e in diritto, giacché i contratti prodotti da parte ricorrente si riferiscono a contratti fino al termine delle attività didattiche (30 giugno), che servono a coprire posti non vacanti, ma disponibili e, dunque, non è configurabile alcun contrasto con il diritto dell'Unione Europea;
2) In ogni caso, qualora dovesse essere accolta la richiesta di risarcimento del danno si eccepisce che la parte ricorrente, non ha allegato alcuna prova in ordine al danno subito a causa della reiterazione dei contratti a tempo determinato;
3) Condannare parte ricorrente al pagamento delle spese di lite, ai sensi dell'art. 152 bis disp. att. del cod. proc. civile, relativo alle liquidazioni delle spese legali in favore delle Pubbliche Amministrazioni oppure, tenuto conto del carattere particolarmente controverso della questione, concedere la compensazione delle spese, ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c.”.
OGGETTO: risarcimento del danno da abusiva reiterazione di contratti a termine.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 21/06/2024, , Parte_1 premesso di aver sottoscritto con il resistente una serie di contratti a tempo CP_1 determinato di durata annuale sino al termine delle attività didattiche (30/06) per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024, ha chiesto al
Tribunale adito l'accertamento del proprio diritto al risarcimento del danno ai sensi
Pag. 2 di 10 dell'art. 32, comma 5, l. 183/2010, nella misura di 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, per abusiva reiterazione dei contratti a termine siccome eccedenti la durata complessiva di 36 mesi e conclusi dall'Amministrazione per ragioni non temporanee e non imprevedibili né tantomeno per far fronte ad esigenze sostitutive di personale temporaneamente assente.
2. Si è costituito in giudizio il contestando il fondamento Controparte_1 della domanda, della quale ha chiesto il rigetto, siccome infondata in fatto e in diritto.
Più in particolare, ha eccepito l'avvenuto svolgimento da parte della ricorrente di supplenze temporanee su cd. organico di fatto (dal 1.9 al 30.6), che non integrerebbero l'abusiva reiterazione di contratti a termine, anche alla luce della pronuncia della
Suprema Corte di legittimità del 7 novembre 2016, n. 22552.
3. Così radicatosi il contraddittorio, la causa è stata istruita documentalmente ed è stata rinviata all'odierna udienza di discussione svoltasi nelle forme della trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., previa concessione di un termine alle parti per il deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni.
A seguito di decreto di trattazione scritta regolarmente comunicato alle parti, queste ultime hanno depositato le note di udienza, richiamando sostanzialmente le difese già svolte e le conclusioni già rassegnate.
La domanda è fondata e, come tale, merita accoglimento per le ragioni che di seguito si espongono.
La ricorrente ha agito in giudizio ai fini dell'accertamento della illegittima reiterazione dei contratti a tempo determinato conclusi con il resistente per gli CP_1 anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024, in quanto eccedenti la durata massima di 36 mesi, e chiedendo conseguentemente la condanna dell'Amministrazione convenuta al risarcimento in proprio favore del danno da abusiva reiterazione dei contratti a termine ai sensi dell'art. 32, comma 5, l. 183/2010, nella misura di 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto.
Di contro, il si è difeso eccependo, in particolare, l'avvenuto svolgimento CP_1 da parte della ricorrente di supplenze temporanee su cd. organico di fatto (dal 1.9 al
30.6), che non integrerebbero il suddetto abuso, anche alla luce della pronuncia della
Suprema Corte di legittimità del 7 novembre 2016, n. 22552.
Pag. 3 di 10 In punto di diritto, l'art. 19 d.lgs. 81/2015, nella formulazione applicabile ai rapporti di lavoro con la pubblica amministrazione (art. 1, comma 3, d.l. 87/2018), dispone che
«fatte salve le diverse disposizioni dei contratti collettivi … la durata dei rapporti di lavoro a tempo determinato intercorsi tra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore, per effetto di una successione di contratti, conclusi per lo svolgimento di mansioni di pari livello e categoria legale e indipendentemente dai periodi di interruzione tra un contratto e l'altro, non può superare i trentasei mesi». L'art. 29, comma 2, lett. c), d.lgs. 81/2015, tuttavia, esclude i contratti a tempo determinato stipulati con il personale docente e ATA per il conferimento delle supplenze.
L'art. 1, comma 132, l. 107/2015 dispone che «nello stato di previsione del
[...]
è istituito un fondo per i pagamenti in Controparte_3 esecuzione di provvedimenti giurisdizionali aventi ad oggetto il risarcimento dei danni conseguenti alla reiterazione di contratti a termine per una durata complessiva superiore a trentasei mesi, anche non continuativi, su posti vacanti e disponibili …».
L'art. 4 l. 124/1999 prevede tre diverse tipologie di supplenze per il personale docente e ATA:
i) supplenze annuali su cd. organico di diritto (dal 1.9 al 31.8), per la copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento che risultino effettivamente vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico (comma 1);
ii) supplenze temporanee su cd. organico di fatto (dal 1.9 al 30.6), per copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento non vacanti che si rendano di fatto disponibili entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell'anno scolastico oppure per la copertura delle ore di insegnamento che non concorrono a costituire cattedre o posti orario (comma 2);
iii) supplenze brevi e/o saltuarie, per gli altri casi (comma 3).
La questione oggetto del presente giudizio, ossia il riconoscimento e la determinazione dell'entità del risarcimento per il lavoratore a seguito di illegittima reiterazione di contratti a termine da parte della Pubblica Amministrazione, è stata oggetto di pronunce della Corte costituzionale (sent. 187/2016), della Corte di giustizia
(C. giust. UE, 26 novembre 2014, e a., C-22/13, EU:C:2014:2401; C. giust. Per_1
Pag. 4 di 10 UE, 7 marzo 2018, , C-494/18, EU:C:2018:166) e delle Sezioni Unite della Per_2
Corte di Cassazione (SS. UU., 15 marzo 2016, n. 5072, Rv. 639066 - 01).
Alla luce delle pronunce sopra richiamate, la Corte di legittimità (Cass. lav., 7 novembre 2016, n.n. 22552-22557), nello specifico settore scolastico, ha individuato gli elementi costitutivi della fattispecie di illegittima reiterazione dei contratti a termine, ossia:
1) durata ultra-triennale della «illegittima ed abusiva reiterazione delle assunzioni a termine» (in accordo con «il termine triennale previsto per l'indizione delle procedure concorsuali per i docenti»);
2) collocazione cronologica dell'abuso triennale dopo il 10 luglio 2001 («termine previsto dall'art. 2 della Direttiva 1999/70/CE per l'adozione da parte degli stati membri delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla Direttiva, non configurandosi abuso sintantoché il legislatore nazionale non sia fuoriuscito, con permanente inerzia, dal termine di adeguamento concesso dalla Direttiva cui era tenuto a dare attuazione»);
3) rilevanza soltanto della reiterazione ultra-triennale delle «supplenze annuali …, cosiddette su organico di diritto», che «riguardano posti disponibili e vacanti, con scadenza al termine dell'anno scolastico (31 agosto)»
4) irrilevanza delle «supplenze temporanee cosiddette su organico di fatto …, con scadenza al 30 giugno, cioè fino al termine dell'attività didattica», nonché delle
«supplenze temporanee … conferite per ogni altra necessità», in quanto «la sostituzione temporanea di un altro dipendente al fine di soddisfare esigenze provvisorie del datore di lavoro in termini di personale, al pari della necessità per lo Stato di organizzare il servizio scolastico in modo da garantire un adeguamento costante tra numero di docenti e numero degli scolari, in relazione a non preventivabili flussi migratori interni ed esterni ed alle scelte di indirizzi scolastici da parte degli scolari, possono, in linea di principio, costituire una "ragione obiettiva", ai sensi della clausola 5, punto 1, lettera
a), dell'Accordo quadro per il ricorso ad una successione di contratti di lavoro a tempo determinato al fine di rispondere adeguatamente alla domanda scolastica e di evitare allo Stato, datore di lavoro, di immettere in ruolo un numero di docenti significativamente superiore a quello effettivamente necessario … pertanto, … non può
Pag. 5 di 10 configurarsi, in relazione ai posti individuati per le supplenze su "organico di fatto" e per le supplenze temporanee, l'abuso, contrario alla Direttiva 1999/70/CE, salvo che non sia allegato e provato da parte del lavoratore che, nella concreta attribuzione delle supplenze della tipologia in esame, vi sia stato un uso improprio o distorto del potere di organizzazione del servizio scolastico, delegato dal legislatore al , e, quindi, CP_1 prospettandosi non già la sola reiterazione ma le condizioni concrete della medesima
(quali il susseguirsi delle assegnazioni presso lo stesso Istituto e con riguardo alla stessa cattedra)»; con la precisazione per cui si deve «presumere l'insussistenza di un abuso, in caso di conferimento di supplenze su organico di fatto, in difetto della dimostrazione di un uso improprio o distorto del potere di macro-organizzazione delegato dal legislatore al Ministero in ordine alla ricognizione dei posti e delle concrete esigenze del servizio» (Cass. lav., 7 novembre 2016, n. 22554, in motivazione punto 128).
In particolare, con riferimento alle supplenze su organico di fatto e alle supplenze brevi e saltuarie è stato precisato:
a) «in tema di reclutamento del personale a termine nel settore scolastico, nelle ipotesi di reiterazione dei contratti a termine in relazione ai posti individuati per le supplenze su organico di fatto e per le supplenze temporanee non è, in sé, configurabile alcun abuso ai sensi dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, - fermo restando il diritto del lavoratore di allegare e provare il ricorso improprio o distorto a siffatta tipologia di supplenze prospettando non già la sola reiterazione, ma le sintomatiche condizioni concrete della medesima - né il carattere abusivo della reiterazione può essere affermato quale conseguenza della dichiarazione di illegittimità dell'art. 4, commi 1 e 11, della l. n. 124 del 1999 (Corte cost., sentenza n. 187 del
2016), perché l'abuso sussiste solo a condizione che le supplenze abbiano riguardato
l'organico di diritto e si siano protratte per oltre 36 mesi» (Cass. lav., 6 aprile 2017, n.
8935, Rv. 643912 - 01);
b) «nel settore scolastico, nelle ipotesi di reiterazione di contratti a termine in relazione ai posti individuati per le supplenze su cd. organico di fatto e per le supplenze temporanee, non è in sé configurabile alcun abuso ai sensi dell'Accordo Quadro allegato alla direttiva n. 1999/70/CE, fermo restando il diritto del lavoratore di
Pag. 6 di 10 allegare e provare il ricorso improprio o distorto a siffatta tipologia di supplenze, prospettando non già la sola reiterazione ma le sintomatiche condizioni concrete della medesima» (Cass. lav., 7 novembre 2016, n. 22552, Rv. 641609 – 01; Cass. VI-L, 20 aprile 2018, n. 9861, Rv. 648105 - 03).
Le conseguenze sanzionatorie in caso di abuso di rapporti di lavoro a tempo determinato sono state, infine, espressamente previste dal legislatore con l'art. 12 d.l.
131/2024 (in vigore dal 17.9.2024, cfr. art. 18 d.l. 131/2024) che nel novellare l'art. 36, comma 5, d.lgs. 165/2001 ha disposto quanto segue: «Nella specifica ipotesi di danno conseguente all'abuso nell'utilizzo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato, fatta salva la facoltà per il lavoratore di provare il maggior danno, il giudice stabilisce un'indennità nella misura compresa tra un minimo di quattro e un massimo di ventiquattro mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, avuto riguardo alla gravità della violazione anche in rapporto al numero dei contratti in successione intervenuti tra le parti e alla durata complessiva del rapporto».
Tale disposizione deve essere applicata nel presente giudizio in quanto, da un lato, vigente al tempo della decisione e, dall'altro lato, in quanto disciplina espressamente le conseguenze dell'illegittima reiterazione di contratti a termine da parte della pubblica amministrazione, mentre il riferimento operato da SS. UU., 15 marzo 2016, n. 5072 all'art. 32, comma 5, l. 183/2010 (da intendersi poi all'art. 28, comma 2, d.lgs. 81/2015)
è il frutto di soluzione interpretativa volta a individuare – in assenza di espressa previsione legislativa (ora sopravvenuta) – una sanzione per il datore di lavoro idonea a dare effettiva attuazione al disposto della clausola 5 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, allegato della direttiva 1999/70/CE.
Questo Giudice, in particolare, ritiene di dare continuità all'orientamento giurisprudenziale secondo cui la norma sarebbe immediatamente applicabile anche alle violazioni già consumate al momento della sua entrata in vigore, in ragione della ratio legis di rimediare alla situazione di omessa predisposizione da parte della normativa nazionale di strumenti di adeguata tutela degli interessati, che era stata censurata dalla Commissione europea mediante procedura di infrazione (Trib.
Parma 18.3.2025, n.182).
Pag. 7 di 10 Ebbene, applicando i sopra richiamati principi al caso di specie, si ritiene che la domanda della ricorrente sia fondata.
Non è oggetto di contestazione che la ricorrente abbia prestato servizio alle dipendenze del convenuto in forza dei contratti a tempo determinato indicati CP_1 in ricorso;
ciò risulta altresì dallo stato matricolare prodotto da entrambe le parti.
Ora, sebbene, si tratti di contratti di supplenza su organico di fatto, gli stessi sono stati conclusi per anni scolastici successivi (2019/2020, 2020/2021, 2021/2022,
2022/2023, 2023/2024), sebbene non continuativi - in quanto per loro stessa natura le supplenze su “organico di fatto” fino al termine delle attività didattiche si interrompono nei mesi di luglio ed agosto - prevedendo tutti (ad eccezione di quello relativo all'a.s.
2019/2020) lo svolgimento di attività di docenza per “sostegno psicofisico” presso la medesima scuola primaria di Villa Vomano (Te) e con orario completo.
Diversamente, il contratto relativo all'a.s. 2019/2020 prevedeva lo svolgimento di attività di docenza per Sostegno presso la scuola primaria sita in Roseto degli Abruzzi
(Te), con la conseguenza che lo stesso non può essere considerato ai fini della valutazione del rispetto del limite di 36 mesi.
Si ritiene, pertanto, che la ricorrente, in relazione ai contratti stipulati per gli aa.ss. dal 2020/2021 al 2023/2024 (con esclusione, dunque, di quello relativo all'a.s.
2019/2020), oltre ad aver dimostrato la durata superiore a 36 mesi senza che fra un contratto e l'altro vi sia stata una consistente soluzione di continuità, abbia fornito concreti e rilevanti elementi per vincere la presunzione di insussistenza dell'abuso, essendo stata assunta per svolgere le medesime mansioni di docente di sostegno per 4 anni consecutivi presso il medesimo Istituto scolastico.
Dal canto suo, il non ha allegato che per tali aa.ss. la ricorrente sia stata CP_1 assunta in sostituzione di personale temporaneamente assente;
anzi, la circostanza che la ricorrente abbia svolto supplenze su organico di fatto con orario completo per 4 anni consecutivi per lo svolgimento delle medesime mansioni e presso lo stesso Istituto induce a ritenere che ella non sia stata assunta per coprire un posto temporaneamente scoperto bensì per far fronte a una vacanza stabile.
Pag. 8 di 10 In altri termini, dalle modalità concrete in cui si è realizzata la reiterazione dei contratti emerge come ad essi il Ministero abbia fatto ricorso per coprire un posto stabilmente vacante.
In definitiva sintesi, accertata l'abusiva reiterazione di contratti a termine da parte del resistente con riferimento a quelli conclusi negli aa.ss. dal 2020/2021 al CP_1
2023/2024, consegue il diritto della ricorrente al risarcimento del danno ai sensi dell'art. 36, comma 5, d.lgs. 165/2001 (come modificato dall'art. 12 d.l. 131/2024).
La quantificazione del risarcimento, per il quale non può che farsi ricorso al criterio equitativo ai sensi dell'art. 432 c.p.c., deve individuarsi nella misura di 4 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del t.f.r., in ragione del fatto che la durata complessiva dei contratti a termine successivi rispetto al superamento del limite dei 36 mesi è pari, sostanzialmente, a 12 mesi, con riconoscimento dunque di 4 mensilità per i primi 12 mesi oltre il limite dei 36 mesi.
Le spese di lite seguono la soccombenza del resistente e vengono liquidate CP_1 in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014 – scaglione € 5.200-26.000, tabella cause di lavoro (tenuto conto dell'importo di retribuzione mensile risultante dal cedolino prodotto da parte ricorrente) – omesso il compenso per la fase istruttoria non effettivamente svoltasi, nella misura dei minimi, tenuto conto del numero e della natura seriale delle questioni affrontate, da distarsi in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al R.G. 1263/2024 così provvede:
• condanna il , in persona del Controparte_1
Ministro pro tempore, al pagamento in favore di della Parte_1 somma corrispondente a 4 mensilità della retribuzione di riferimento per il calcolo del t.f.r. in godimento alla data del deposito del ricorso (21/06/2024), oltre accessori di legge, a titolo di indennità per illegittima reiterazione dei contratti a termine;
• condanna il , in persona del Controparte_1
pro tempore, al pagamento in favore di delle spese CP_4 Parte_1
Pag. 9 di 10 di lite, liquidate in complessivi € 2.109,00, oltre rimborso forfettario 15%, C.p.a. e Iva di legge, da distrarsi in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
Così deciso in Teramo, 04/12/2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Daniela D'Adamo
Pag. 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
Il Giudice, dott.ssa Daniela D'Adamo, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con motivazione contestuale nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1263/2024 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024, vertente tra
(C.F. ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
18.07.1972, residente a [...], rappresentata e difesa, in forza di procura in atti dagli Avv.ti Walter Miceli (C.F.
, EC , AB CI (C.F. C.F._2 Email_1
, EC , IC RI (C.F. C.F._3 Email_2
, EC: e Giovanni C.F._4 Email_3
RI (C.F. , EC , ed C.F._5 Email_4 elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo sito in Biella nella Via G. De
Marchi, n. 4/A.
RICORRENTE
Contro
Il (C.F. e per Controparte_1 P.IVA_1
l' Controparte_2 [...]
(C.F.:
[...]
), tutti rappresentati e difesi, ai sensi dell'art. 417-bis c.p.c., dalla dott.ssa P.IVA_2
LA MO che si domicilia presso la sede in Largo S. Matteo, 1, 64100 CP_2
EC CP_2 Email_5
RESISTENTE
CONCLUSIONI:
Parte ricorrente: “Accertare e dichiarare l'abusiva reiterazione dei contratti a tempo determinato oltre il termine di 36 mesi, posta da parte resistente, per ragioni non temporanee e non imprevedibili né tantomeno per esigenze sostitutive di personale temporaneamente assente, con conseguente condanna del al Controparte_1 risarcimento danno secondo i criteri forfettari indicati nel ricorso. Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, da distrarre, in solido, in favore dei sottoscritti procuratori che dichiarano di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde”.
Parte resistente: “1) In via principale e nel merito, si chiede di rigettare il ricorso promosso da parte attrice in quanto infondato in fatto e in diritto, giacché i contratti prodotti da parte ricorrente si riferiscono a contratti fino al termine delle attività didattiche (30 giugno), che servono a coprire posti non vacanti, ma disponibili e, dunque, non è configurabile alcun contrasto con il diritto dell'Unione Europea;
2) In ogni caso, qualora dovesse essere accolta la richiesta di risarcimento del danno si eccepisce che la parte ricorrente, non ha allegato alcuna prova in ordine al danno subito a causa della reiterazione dei contratti a tempo determinato;
3) Condannare parte ricorrente al pagamento delle spese di lite, ai sensi dell'art. 152 bis disp. att. del cod. proc. civile, relativo alle liquidazioni delle spese legali in favore delle Pubbliche Amministrazioni oppure, tenuto conto del carattere particolarmente controverso della questione, concedere la compensazione delle spese, ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c.”.
OGGETTO: risarcimento del danno da abusiva reiterazione di contratti a termine.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 21/06/2024, , Parte_1 premesso di aver sottoscritto con il resistente una serie di contratti a tempo CP_1 determinato di durata annuale sino al termine delle attività didattiche (30/06) per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024, ha chiesto al
Tribunale adito l'accertamento del proprio diritto al risarcimento del danno ai sensi
Pag. 2 di 10 dell'art. 32, comma 5, l. 183/2010, nella misura di 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, per abusiva reiterazione dei contratti a termine siccome eccedenti la durata complessiva di 36 mesi e conclusi dall'Amministrazione per ragioni non temporanee e non imprevedibili né tantomeno per far fronte ad esigenze sostitutive di personale temporaneamente assente.
2. Si è costituito in giudizio il contestando il fondamento Controparte_1 della domanda, della quale ha chiesto il rigetto, siccome infondata in fatto e in diritto.
Più in particolare, ha eccepito l'avvenuto svolgimento da parte della ricorrente di supplenze temporanee su cd. organico di fatto (dal 1.9 al 30.6), che non integrerebbero l'abusiva reiterazione di contratti a termine, anche alla luce della pronuncia della
Suprema Corte di legittimità del 7 novembre 2016, n. 22552.
3. Così radicatosi il contraddittorio, la causa è stata istruita documentalmente ed è stata rinviata all'odierna udienza di discussione svoltasi nelle forme della trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., previa concessione di un termine alle parti per il deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni.
A seguito di decreto di trattazione scritta regolarmente comunicato alle parti, queste ultime hanno depositato le note di udienza, richiamando sostanzialmente le difese già svolte e le conclusioni già rassegnate.
La domanda è fondata e, come tale, merita accoglimento per le ragioni che di seguito si espongono.
La ricorrente ha agito in giudizio ai fini dell'accertamento della illegittima reiterazione dei contratti a tempo determinato conclusi con il resistente per gli CP_1 anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024, in quanto eccedenti la durata massima di 36 mesi, e chiedendo conseguentemente la condanna dell'Amministrazione convenuta al risarcimento in proprio favore del danno da abusiva reiterazione dei contratti a termine ai sensi dell'art. 32, comma 5, l. 183/2010, nella misura di 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto.
Di contro, il si è difeso eccependo, in particolare, l'avvenuto svolgimento CP_1 da parte della ricorrente di supplenze temporanee su cd. organico di fatto (dal 1.9 al
30.6), che non integrerebbero il suddetto abuso, anche alla luce della pronuncia della
Suprema Corte di legittimità del 7 novembre 2016, n. 22552.
Pag. 3 di 10 In punto di diritto, l'art. 19 d.lgs. 81/2015, nella formulazione applicabile ai rapporti di lavoro con la pubblica amministrazione (art. 1, comma 3, d.l. 87/2018), dispone che
«fatte salve le diverse disposizioni dei contratti collettivi … la durata dei rapporti di lavoro a tempo determinato intercorsi tra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore, per effetto di una successione di contratti, conclusi per lo svolgimento di mansioni di pari livello e categoria legale e indipendentemente dai periodi di interruzione tra un contratto e l'altro, non può superare i trentasei mesi». L'art. 29, comma 2, lett. c), d.lgs. 81/2015, tuttavia, esclude i contratti a tempo determinato stipulati con il personale docente e ATA per il conferimento delle supplenze.
L'art. 1, comma 132, l. 107/2015 dispone che «nello stato di previsione del
[...]
è istituito un fondo per i pagamenti in Controparte_3 esecuzione di provvedimenti giurisdizionali aventi ad oggetto il risarcimento dei danni conseguenti alla reiterazione di contratti a termine per una durata complessiva superiore a trentasei mesi, anche non continuativi, su posti vacanti e disponibili …».
L'art. 4 l. 124/1999 prevede tre diverse tipologie di supplenze per il personale docente e ATA:
i) supplenze annuali su cd. organico di diritto (dal 1.9 al 31.8), per la copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento che risultino effettivamente vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico (comma 1);
ii) supplenze temporanee su cd. organico di fatto (dal 1.9 al 30.6), per copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento non vacanti che si rendano di fatto disponibili entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell'anno scolastico oppure per la copertura delle ore di insegnamento che non concorrono a costituire cattedre o posti orario (comma 2);
iii) supplenze brevi e/o saltuarie, per gli altri casi (comma 3).
La questione oggetto del presente giudizio, ossia il riconoscimento e la determinazione dell'entità del risarcimento per il lavoratore a seguito di illegittima reiterazione di contratti a termine da parte della Pubblica Amministrazione, è stata oggetto di pronunce della Corte costituzionale (sent. 187/2016), della Corte di giustizia
(C. giust. UE, 26 novembre 2014, e a., C-22/13, EU:C:2014:2401; C. giust. Per_1
Pag. 4 di 10 UE, 7 marzo 2018, , C-494/18, EU:C:2018:166) e delle Sezioni Unite della Per_2
Corte di Cassazione (SS. UU., 15 marzo 2016, n. 5072, Rv. 639066 - 01).
Alla luce delle pronunce sopra richiamate, la Corte di legittimità (Cass. lav., 7 novembre 2016, n.n. 22552-22557), nello specifico settore scolastico, ha individuato gli elementi costitutivi della fattispecie di illegittima reiterazione dei contratti a termine, ossia:
1) durata ultra-triennale della «illegittima ed abusiva reiterazione delle assunzioni a termine» (in accordo con «il termine triennale previsto per l'indizione delle procedure concorsuali per i docenti»);
2) collocazione cronologica dell'abuso triennale dopo il 10 luglio 2001 («termine previsto dall'art. 2 della Direttiva 1999/70/CE per l'adozione da parte degli stati membri delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla Direttiva, non configurandosi abuso sintantoché il legislatore nazionale non sia fuoriuscito, con permanente inerzia, dal termine di adeguamento concesso dalla Direttiva cui era tenuto a dare attuazione»);
3) rilevanza soltanto della reiterazione ultra-triennale delle «supplenze annuali …, cosiddette su organico di diritto», che «riguardano posti disponibili e vacanti, con scadenza al termine dell'anno scolastico (31 agosto)»
4) irrilevanza delle «supplenze temporanee cosiddette su organico di fatto …, con scadenza al 30 giugno, cioè fino al termine dell'attività didattica», nonché delle
«supplenze temporanee … conferite per ogni altra necessità», in quanto «la sostituzione temporanea di un altro dipendente al fine di soddisfare esigenze provvisorie del datore di lavoro in termini di personale, al pari della necessità per lo Stato di organizzare il servizio scolastico in modo da garantire un adeguamento costante tra numero di docenti e numero degli scolari, in relazione a non preventivabili flussi migratori interni ed esterni ed alle scelte di indirizzi scolastici da parte degli scolari, possono, in linea di principio, costituire una "ragione obiettiva", ai sensi della clausola 5, punto 1, lettera
a), dell'Accordo quadro per il ricorso ad una successione di contratti di lavoro a tempo determinato al fine di rispondere adeguatamente alla domanda scolastica e di evitare allo Stato, datore di lavoro, di immettere in ruolo un numero di docenti significativamente superiore a quello effettivamente necessario … pertanto, … non può
Pag. 5 di 10 configurarsi, in relazione ai posti individuati per le supplenze su "organico di fatto" e per le supplenze temporanee, l'abuso, contrario alla Direttiva 1999/70/CE, salvo che non sia allegato e provato da parte del lavoratore che, nella concreta attribuzione delle supplenze della tipologia in esame, vi sia stato un uso improprio o distorto del potere di organizzazione del servizio scolastico, delegato dal legislatore al , e, quindi, CP_1 prospettandosi non già la sola reiterazione ma le condizioni concrete della medesima
(quali il susseguirsi delle assegnazioni presso lo stesso Istituto e con riguardo alla stessa cattedra)»; con la precisazione per cui si deve «presumere l'insussistenza di un abuso, in caso di conferimento di supplenze su organico di fatto, in difetto della dimostrazione di un uso improprio o distorto del potere di macro-organizzazione delegato dal legislatore al Ministero in ordine alla ricognizione dei posti e delle concrete esigenze del servizio» (Cass. lav., 7 novembre 2016, n. 22554, in motivazione punto 128).
In particolare, con riferimento alle supplenze su organico di fatto e alle supplenze brevi e saltuarie è stato precisato:
a) «in tema di reclutamento del personale a termine nel settore scolastico, nelle ipotesi di reiterazione dei contratti a termine in relazione ai posti individuati per le supplenze su organico di fatto e per le supplenze temporanee non è, in sé, configurabile alcun abuso ai sensi dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, - fermo restando il diritto del lavoratore di allegare e provare il ricorso improprio o distorto a siffatta tipologia di supplenze prospettando non già la sola reiterazione, ma le sintomatiche condizioni concrete della medesima - né il carattere abusivo della reiterazione può essere affermato quale conseguenza della dichiarazione di illegittimità dell'art. 4, commi 1 e 11, della l. n. 124 del 1999 (Corte cost., sentenza n. 187 del
2016), perché l'abuso sussiste solo a condizione che le supplenze abbiano riguardato
l'organico di diritto e si siano protratte per oltre 36 mesi» (Cass. lav., 6 aprile 2017, n.
8935, Rv. 643912 - 01);
b) «nel settore scolastico, nelle ipotesi di reiterazione di contratti a termine in relazione ai posti individuati per le supplenze su cd. organico di fatto e per le supplenze temporanee, non è in sé configurabile alcun abuso ai sensi dell'Accordo Quadro allegato alla direttiva n. 1999/70/CE, fermo restando il diritto del lavoratore di
Pag. 6 di 10 allegare e provare il ricorso improprio o distorto a siffatta tipologia di supplenze, prospettando non già la sola reiterazione ma le sintomatiche condizioni concrete della medesima» (Cass. lav., 7 novembre 2016, n. 22552, Rv. 641609 – 01; Cass. VI-L, 20 aprile 2018, n. 9861, Rv. 648105 - 03).
Le conseguenze sanzionatorie in caso di abuso di rapporti di lavoro a tempo determinato sono state, infine, espressamente previste dal legislatore con l'art. 12 d.l.
131/2024 (in vigore dal 17.9.2024, cfr. art. 18 d.l. 131/2024) che nel novellare l'art. 36, comma 5, d.lgs. 165/2001 ha disposto quanto segue: «Nella specifica ipotesi di danno conseguente all'abuso nell'utilizzo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato, fatta salva la facoltà per il lavoratore di provare il maggior danno, il giudice stabilisce un'indennità nella misura compresa tra un minimo di quattro e un massimo di ventiquattro mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, avuto riguardo alla gravità della violazione anche in rapporto al numero dei contratti in successione intervenuti tra le parti e alla durata complessiva del rapporto».
Tale disposizione deve essere applicata nel presente giudizio in quanto, da un lato, vigente al tempo della decisione e, dall'altro lato, in quanto disciplina espressamente le conseguenze dell'illegittima reiterazione di contratti a termine da parte della pubblica amministrazione, mentre il riferimento operato da SS. UU., 15 marzo 2016, n. 5072 all'art. 32, comma 5, l. 183/2010 (da intendersi poi all'art. 28, comma 2, d.lgs. 81/2015)
è il frutto di soluzione interpretativa volta a individuare – in assenza di espressa previsione legislativa (ora sopravvenuta) – una sanzione per il datore di lavoro idonea a dare effettiva attuazione al disposto della clausola 5 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, allegato della direttiva 1999/70/CE.
Questo Giudice, in particolare, ritiene di dare continuità all'orientamento giurisprudenziale secondo cui la norma sarebbe immediatamente applicabile anche alle violazioni già consumate al momento della sua entrata in vigore, in ragione della ratio legis di rimediare alla situazione di omessa predisposizione da parte della normativa nazionale di strumenti di adeguata tutela degli interessati, che era stata censurata dalla Commissione europea mediante procedura di infrazione (Trib.
Parma 18.3.2025, n.182).
Pag. 7 di 10 Ebbene, applicando i sopra richiamati principi al caso di specie, si ritiene che la domanda della ricorrente sia fondata.
Non è oggetto di contestazione che la ricorrente abbia prestato servizio alle dipendenze del convenuto in forza dei contratti a tempo determinato indicati CP_1 in ricorso;
ciò risulta altresì dallo stato matricolare prodotto da entrambe le parti.
Ora, sebbene, si tratti di contratti di supplenza su organico di fatto, gli stessi sono stati conclusi per anni scolastici successivi (2019/2020, 2020/2021, 2021/2022,
2022/2023, 2023/2024), sebbene non continuativi - in quanto per loro stessa natura le supplenze su “organico di fatto” fino al termine delle attività didattiche si interrompono nei mesi di luglio ed agosto - prevedendo tutti (ad eccezione di quello relativo all'a.s.
2019/2020) lo svolgimento di attività di docenza per “sostegno psicofisico” presso la medesima scuola primaria di Villa Vomano (Te) e con orario completo.
Diversamente, il contratto relativo all'a.s. 2019/2020 prevedeva lo svolgimento di attività di docenza per Sostegno presso la scuola primaria sita in Roseto degli Abruzzi
(Te), con la conseguenza che lo stesso non può essere considerato ai fini della valutazione del rispetto del limite di 36 mesi.
Si ritiene, pertanto, che la ricorrente, in relazione ai contratti stipulati per gli aa.ss. dal 2020/2021 al 2023/2024 (con esclusione, dunque, di quello relativo all'a.s.
2019/2020), oltre ad aver dimostrato la durata superiore a 36 mesi senza che fra un contratto e l'altro vi sia stata una consistente soluzione di continuità, abbia fornito concreti e rilevanti elementi per vincere la presunzione di insussistenza dell'abuso, essendo stata assunta per svolgere le medesime mansioni di docente di sostegno per 4 anni consecutivi presso il medesimo Istituto scolastico.
Dal canto suo, il non ha allegato che per tali aa.ss. la ricorrente sia stata CP_1 assunta in sostituzione di personale temporaneamente assente;
anzi, la circostanza che la ricorrente abbia svolto supplenze su organico di fatto con orario completo per 4 anni consecutivi per lo svolgimento delle medesime mansioni e presso lo stesso Istituto induce a ritenere che ella non sia stata assunta per coprire un posto temporaneamente scoperto bensì per far fronte a una vacanza stabile.
Pag. 8 di 10 In altri termini, dalle modalità concrete in cui si è realizzata la reiterazione dei contratti emerge come ad essi il Ministero abbia fatto ricorso per coprire un posto stabilmente vacante.
In definitiva sintesi, accertata l'abusiva reiterazione di contratti a termine da parte del resistente con riferimento a quelli conclusi negli aa.ss. dal 2020/2021 al CP_1
2023/2024, consegue il diritto della ricorrente al risarcimento del danno ai sensi dell'art. 36, comma 5, d.lgs. 165/2001 (come modificato dall'art. 12 d.l. 131/2024).
La quantificazione del risarcimento, per il quale non può che farsi ricorso al criterio equitativo ai sensi dell'art. 432 c.p.c., deve individuarsi nella misura di 4 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del t.f.r., in ragione del fatto che la durata complessiva dei contratti a termine successivi rispetto al superamento del limite dei 36 mesi è pari, sostanzialmente, a 12 mesi, con riconoscimento dunque di 4 mensilità per i primi 12 mesi oltre il limite dei 36 mesi.
Le spese di lite seguono la soccombenza del resistente e vengono liquidate CP_1 in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014 – scaglione € 5.200-26.000, tabella cause di lavoro (tenuto conto dell'importo di retribuzione mensile risultante dal cedolino prodotto da parte ricorrente) – omesso il compenso per la fase istruttoria non effettivamente svoltasi, nella misura dei minimi, tenuto conto del numero e della natura seriale delle questioni affrontate, da distarsi in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al R.G. 1263/2024 così provvede:
• condanna il , in persona del Controparte_1
Ministro pro tempore, al pagamento in favore di della Parte_1 somma corrispondente a 4 mensilità della retribuzione di riferimento per il calcolo del t.f.r. in godimento alla data del deposito del ricorso (21/06/2024), oltre accessori di legge, a titolo di indennità per illegittima reiterazione dei contratti a termine;
• condanna il , in persona del Controparte_1
pro tempore, al pagamento in favore di delle spese CP_4 Parte_1
Pag. 9 di 10 di lite, liquidate in complessivi € 2.109,00, oltre rimborso forfettario 15%, C.p.a. e Iva di legge, da distrarsi in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
Così deciso in Teramo, 04/12/2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Daniela D'Adamo
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