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Sentenza 9 settembre 2025
Sentenza 9 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Macerata, sentenza 09/09/2025, n. 294 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Macerata |
| Numero : | 294 |
| Data del deposito : | 9 settembre 2025 |
Testo completo
n. 1615 /2025 R.G.N.C.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MACERATA Sezione civile composto dai magistrati: dott. Paolo Vadala' Presidente dott.ssa Alessandra Canullo Giudice rel. ed est. dott.ssa Silvia Grasselli Giudice riunito in camera di consuiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1615/2025 R.G.N.C., avente ad oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio, promossa da c.f. ), rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'avv. CINGOLANI FEDERICA,
e
(c.f. ), rappresentata e difesa CP_1 C.F._2 dall'avv. ALBERGA ROSANNA
- ricorrenti -
con l'intervento del
P.M. in persona del Procuratore della Repubblica
- interventore ex lege -
Conclusioni: le parti private hanno chiesto congiuntamente la pronuncia del divorzio alle condizioni di cui al ricorso, così come successivamente confermate nelle note sostitutive dell'udienza del 9.9.2025
Fatto e Diritto
Le parti hanno contratto matrimonio concordatario in data 09/10/2004, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di MACERATA, atto n.
62, parte 2ª, Serie A, e hanno chiesto la pronuncia del divorzio, alle condizioni riportate nel ricorso introduttivo.
Tale domanda merita accoglimento.
Infatti, la separazione dei coniugi è stata dichiarata con sentenza emessa da questo Tribunale in data 12.8.2016 e dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente nella procedura di separazione al 19.5.2025, data di presentazione del presente ricorso, è sicuramente trascorso il termine annuale richiesto dalla legge nel caso di intervenuta separazione giudiziale (a seguito della modifica dell'art. 3 L. 898/70 apportata dalla L. 55/15) per la proposizione della domanda di divorzio.
Va preso atto della comune volontà delle parti di addivenire alla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, espressa nel ricorso e ribadita nelle note di trattazione scritta dell'udienza del 9.9.2025; entrambe le parti hanno del resto riconosciuto l'assenza di una riconciliazione successiva all'intervenuta separazione personale.
Sussistono, pertanto, i presupposti per la pronuncia di divorzio.
Le condizioni concordate tra le parti non sono contrarie a norma imperativa di legge e possono quindi essere recepite dal Tribunale, non essendo nati figli dall'unione ed attenendo le condizioni ai rapporti economici tra le parti.
La natura conigunta del ricorso giustifica l'integrale compensazione tra le parti delle spese del procedimento, conformemente alle condizioni dalle stesse concordate. visto l'art. 4 comma 16 L. 898/1970;
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando così decide:
1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra e in conformità alle condizioni da Parte_1 CP_1 loro concordate, di cui al ricorso;
2) ordina che la presente sentenza sia trasmessa, in copia autentica, a cura del Cancelliere, all'Ufficiale dello stato civile del Comune competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Macerata, 9 settembre 2025
Il giudice estensore Il Presidente
Alessandra Canullo Paolo Vadala'
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MACERATA Sezione civile composto dai magistrati: dott. Paolo Vadala' Presidente dott.ssa Alessandra Canullo Giudice rel. ed est. dott.ssa Silvia Grasselli Giudice riunito in camera di consuiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1615/2025 R.G.N.C., avente ad oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio, promossa da c.f. ), rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'avv. CINGOLANI FEDERICA,
e
(c.f. ), rappresentata e difesa CP_1 C.F._2 dall'avv. ALBERGA ROSANNA
- ricorrenti -
con l'intervento del
P.M. in persona del Procuratore della Repubblica
- interventore ex lege -
Conclusioni: le parti private hanno chiesto congiuntamente la pronuncia del divorzio alle condizioni di cui al ricorso, così come successivamente confermate nelle note sostitutive dell'udienza del 9.9.2025
Fatto e Diritto
Le parti hanno contratto matrimonio concordatario in data 09/10/2004, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di MACERATA, atto n.
62, parte 2ª, Serie A, e hanno chiesto la pronuncia del divorzio, alle condizioni riportate nel ricorso introduttivo.
Tale domanda merita accoglimento.
Infatti, la separazione dei coniugi è stata dichiarata con sentenza emessa da questo Tribunale in data 12.8.2016 e dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente nella procedura di separazione al 19.5.2025, data di presentazione del presente ricorso, è sicuramente trascorso il termine annuale richiesto dalla legge nel caso di intervenuta separazione giudiziale (a seguito della modifica dell'art. 3 L. 898/70 apportata dalla L. 55/15) per la proposizione della domanda di divorzio.
Va preso atto della comune volontà delle parti di addivenire alla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, espressa nel ricorso e ribadita nelle note di trattazione scritta dell'udienza del 9.9.2025; entrambe le parti hanno del resto riconosciuto l'assenza di una riconciliazione successiva all'intervenuta separazione personale.
Sussistono, pertanto, i presupposti per la pronuncia di divorzio.
Le condizioni concordate tra le parti non sono contrarie a norma imperativa di legge e possono quindi essere recepite dal Tribunale, non essendo nati figli dall'unione ed attenendo le condizioni ai rapporti economici tra le parti.
La natura conigunta del ricorso giustifica l'integrale compensazione tra le parti delle spese del procedimento, conformemente alle condizioni dalle stesse concordate. visto l'art. 4 comma 16 L. 898/1970;
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando così decide:
1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra e in conformità alle condizioni da Parte_1 CP_1 loro concordate, di cui al ricorso;
2) ordina che la presente sentenza sia trasmessa, in copia autentica, a cura del Cancelliere, all'Ufficiale dello stato civile del Comune competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Macerata, 9 settembre 2025
Il giudice estensore Il Presidente
Alessandra Canullo Paolo Vadala'