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Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 16/07/2025, n. 192 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 192 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROVIGO
SEZIONE CIVILE - Controversie del lavoro
n. 444/2024 R.G.
VERBALE DI CAUSA
Oggi 16 luglio 2025, innanzi al Giudice, dott. Pier Francesco Bazzega, nessuno personalmente compare.
Il Giudice dà atto:
- che con provvedimento del 22.4.2025 è stato disposto che l'odierna udienza si svolgesse nelle forme dell'art. 127 cpc, senza contestazioni delle parti;
- che parte ricorrente ha depositato proprie note di udienza in data 15.7.2025 , il cui contenuto è qui richiamato;
- che parte resistente ha depositato proprie note di udienza in data 11.7.2025 , il cui contenuto è qui richiamato.
Il Giudice, preso atto del contenuto delle note di udienza, decide la causa con sentenza a norma degli artt. 429 e 127ter cpc, allegata al presente verbale.
Il Giudice
dott. Pier Francesco Bazzega
pagina 1 di 10 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROVIGO
GIUDICE DEL LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Pier Francesco Bazzega, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 444/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio degli Avv.ti Parte_1 C.F._1 GIANCARLO MORO e ALICE VETTORE, elettivamente domiciliato presso la Camera del Lavoro sita in Rovigo, in Via Calatafimi, 1/B, contro
CP_1 Controparte_2
), P.I. C.F. , in persona del legale
[...] P.IVA_1 P.IVA_2 rappresentante pro tempore e, per esso, in persona del Direttore centrale pro tempore direzione centrale rapporto assicurativo, con il patrocinio dell'Avv. MARIA ANTONELLA BORSETTO, elettivamente domiciliato presso in Rovigo, Viale delle Industrie n. 1 CP_1
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori di parte ricorrente chiedono e concludono:
“- accertarsi e dichiararsi il diritto del ricorrente alla tutela assicurativa per la malattia professionale denunciata;
- conseguentemente dichiararsi il diritto del ricorrente all'indennizzo della lesione dell'integrità psicofisica correlato al danno biologico stimato nella misura del 20% ai sensi di quanto disposto dal D. Lvo. n. 38/2000 e successive modificazioni e dalla “tabella indennizzo danno biologico” di cui al D.M. 12 luglio 2000, ovvero correlato alla diversa misura, anche maggiore, ritenuta equa e di giustizia sulla base degli accertamenti medico- legali che verranno effettuati in corso di causa;
- conseguentemente dichiararsi l'obbligo dell' di erogare le prestazioni richieste e CP_1 condannarsi lo stesso Istituto al pagamento di tali prestazioni in favore della ricorrente e quindi alla corresponsione dell'indennizzo, in forma di rendita, rapportato alla lesione dell'integrità psicofisica stimata nella misura del 20% o nella diversa misura, anche maggiore, che verrà ritenuta di giustizia, con arretrati, interessi e rivalutazione monetaria come per legge. Con rifusione di spese e compensi professionali, con distrazione in favore degli scriventi avvocati in qualità di anticipatari”.
Il procuratore di parte resistente chiede e conclude: pagina 2 di 10 “rigettare il ricorso proposto perché infondato e non provato per le ragioni Parte_1 sopra esposte e che si intendono qui richiamate integralmente, con vittoria di spese, diritti e onorari se dovuti nel rispetto dell'art. 152 disp att cpc vigente”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. La domanda
Con ricorso depositato il giorno 12.06.2024 come sopra Parte_1 rappresentato, ha convenuto in giudizio
[...] in Controparte_3 persona del legale rappresentante pro tempore per sentire accogliere le conclusioni indicate in epigrafe, a tal fine esponendo di essere affetto da “ernia discale” cagionata dall'attività lavorativa svolta dal 2014 al 2023, come facchino, alle dipendenze di , Controparte_4 società che opera nel settore degli appalti di facchinaggio e logistica.
Il ricorrente ha quindi descritto le mansioni svolte, che includevano tutte operazioni di scarico e movimentazione manuale dei carichi, con qualche particolarità a seconda del committente:
(I) presso BA provvedeva a scaricare dai camion gabbie contenenti i pacchetti da consegnare, di peso variabile da 50 a 100 kg a seconda dei prodotti trasportati, che - dopo aver fatto scorrere su una rampa esercitando una notevole forza per frenare la velocità di discesa - conduceva alla propria postazione, nella quale estraeva i singoli pacchi e li riponeva sul nastro trasportatore;
(II) parimenti in scaricava dai camion i vestiti sistemati al loro interno alla rinfusa, li CP_5 inseriva in sacchi neri del peso di circa 25kg ciascuno, che - una volta riempiti - infilava all'interno di un ulteriore sacco che ne conteneva circa 25, dal peso complessivo di circa
200kg, il quale veniva poi posizionato sopra le pedane di un muletto e trasportato all'interno del magazzino;
(III) presso come addetto ad un macchinario adibito al Parte_2 confezionamento, doveva sollevare da un'altezza di circa 40cm da terra e con una torsione del busto di circa 90 gradi verso destra, gli scatoloni, di dimensioni 60cm x 40 cm e del peso di
25kg, che giungevano tramite un nastro trasportatore nei pressi della propria postazione, inserirli nel macchinario ad altezza di circa un metro e, una volta sigillati, sollevarli nuovamente e riporli, con una nuova torsione del busto, dentro un bancale posizionato alla sinistra - adibito per contenere 24 scatole - che provvedeva a riempire da un'altezza di circa
20 cm da terra fino ad oltre 2metri, operazione ripetuta per circa 25 bancali all'ora per almeno
4 ore giornaliere;
pagina 3 di 10 (IV) presso l' , invece, scaricava dai camion scatole di prodotti del peso di 20kg, le Parte_3 posizionava su un pallet, da un'altezza di 20cm da terra fino a circa 2metri, che – una volta riempito - trasportava all'interno del magazzino con un transpallet manuale, per poi riprendere singolarmente le scatole e riporle sugli scaffali attraverso continui movimenti di sollevamento e torsione del busto.
Parte attrice ha ulteriormente precisato che le attività summenzionate erano tutte svolte manualmente e senza ausili.
Ha allegato, infine, di aver inoltrato all' , in data 23.05.2023, denuncia della malattia CP_1 professionale suindicata, ottenendo il diniego da parte dell'istituto all'erogazione della prestazione richiesta e il successivo rigetto del ricorso amministrativo (cfr. docc. da 3 a 7 all. al ricorso).
Si è rivolto, pertanto, a questo Tribunale, per vedersi accertato e dichiarato il diritto alla costituzione della rendita correlato al danno biologico stimato nella misura complessiva del
20%, come da perizia del ctp dr. (cfr. doc. 8 all. al ricorso) e la conseguente condanna Per_1 dell'istituto alla corresponsione delle prestazioni di legge.
2. La difesa di parte convenuta
Si è costituito ritualmente in giudizio l' , come sopra rappresentato, che, resistendo al CP_1 ricorso ha negato la natura professionale della malattia denunciata eccependo la mancata prova della nocività delle attività svolte, oltre al nesso tra queste e la patologia lamentata.
A tal fine, ha negato che l' “ernia discale” lamentata – oltre che multifattoriale e diffusa nella popolazione in generale – possa ricondursi all'attività lavorativa svolta, poiché, da un lato,
l'attività di facchino era occasionale, dal momento che il ricorrente aveva sottoscritto nell'arco temporale in questione solo contratti a chiamata o a tempo parziale ed era sottoposto ad una “rotazione” tra le varie postazioni di lavoro e, dall' altro, la movimentazione manuale
[.. era sempre limitata a carichi contenuti, da 5 a 20Kg in BA ed entro i 10 Kg presso ha chiesto pertanto il rigetto della domanda attorea. Parte_2
Dopo la prima udienza del 10.09.2024, la causa è stata istruita mediante l'assunzione della testimonianze di e di (colleghi del ricorrente), di Persona_2 Persona_3 [...]
Cont Cont
(Presidente della da maggio 2022) e di (RSPP presso dal CP_6 Persona_4
2014), nonché attraverso l'espletamento della CTU medico legale, affidata al dr. ed è Per_5 stata discussa all'odierna udienza mediante deposito di note scritte e decisa come da dispositivo in calce, depositato su PCT unitamente alla presente motivazione.
3. Il merito della domanda pagina 4 di 10 Non essendo state sollevate questioni preliminari, occorre esaminare direttamente il merito del ricorso, ricordando quale sia il regime probatorio applicabile al presente giudizio, alla luce dello stabile orientamento giurisprudenziale secondo il quale “in tema di assicurazione contro le malattie professionali, quando la malattia è inclusa nella tabella allegata al d.P.R. n. 1124 del 1965 e poi al d.lgs. n. 38 del 2000, al lavoratore è sufficiente dimostrare di esserne affetto
e di essere stato addetto alla lavorazione nociva, perché in tal caso, sempre che la malattia stessa si sia manifestata entro il periodo indicato in tabella, il nesso eziologico è presunto per legge, mentre nel caso in cui la malattia non rientra nella previsione tabellare, il nesso di causalità dev'essere provato dal prestatore di lavoro secondo gli ordinari criteri e, in caso di contestazione, l'accertamento della riconducibilità della malattia alla previsione tabellare costituisce un apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito” (Cass. Civ. Sez. Lav.
22592 del 09.08.2024; Cass. Civ. Sez. Lav. 23505 del 26.08.2021; Cass. Civ. Sez.
Lav. 13024 del 24/05/2017).
Nei casi di malattie multifattoriali – potenzialmente addebitabili sia a rischio lavorativo sia a quello extralavorativo - la Suprema Corte ha altresì aggiunto che dall'inclusione nelle apposite tabelle sia della lavorazione che della malattia (purché insorta entro il periodo massimo di indennizzabilità) deriva l'applicabilità della presunzione di eziologia professionale della patologia sofferta dall'assicurato, con il conseguente onere di prova contraria a carico dell' quale è, in particolare, la dipendenza dell'infermità da una CP_1 causa extralavorativa oppure il fatto che la lavorazione non abbia avuto idoneità sufficiente a cagionare la malattia, di modo che, per escludere la tutela assicurativa è necessario accertare, rigorosamente ed inequivocabilmente, che vi sia stato l'intervento di un diverso fattore patogeno, che da solo o in misura prevalente, abbia cagionato o concorso a cagionare la tecnopatia (Cass. Civ. Sez. lav. 23653 del 21/11/2016).
Al contrario, in caso di malattia professionale derivante da attività lavorativa non tabellata o imputabile ad una eziologia c.d. multifattoriale, la prova della causa di lavoro grava sul lavoratore e deve essere valutata in termini di ragionevole certezza, nel senso che, esclusa la rilevanza della mera possibilità dell'origine professionale, questa può essere ravvisata in un rilevante grado di probabilità.
Il giudice è altresì tenuto, secondo la giurisprudenza di legittimità, a valutare le conclusioni probabilistiche del consulente tecnico in tema di nesso causale, facendo ricorso ad ogni iniziativa "ex officio", diretta ad acquisire ulteriori elementi in relazione all'entità dell'esposizione del lavoratore ai fattori di rischio, potendosi desumere, con elevato grado di pagina 5 di 10 probabilità, la natura professionale della malattia dalla tipologia della lavorazione, dalle caratteristiche dei macchinari presenti nell'ambiente di lavoro, dalla durata della prestazione stessa, nonché dall'assenza di altri fattori causali extralavorativi alternativi o concorrenti
(Cass. civ. Sez. lavoro Ord., 10/05/2024, n. 12786; Cass. sezione Lavoro, sentenza n. 17438 del 12/10/2012, Corte d'Appello Roma Sez. lavoro Sent., 20/03/2023).
All'esito dell'istruttoria orale, può dirsi dimostrato il fatto che il ricorrente abbia dovuto svolgere, nel corso della vita professionale mansioni comportanti il sovraccarico biomeccanico del rachide lombosacrale.
Il teste infatti, dopo aver riferito: “Ho lavorato insieme al ricorrente, anche se non Per_2 ricordo esattamente in quale periodo, da BA, al e da oltre che Parte_2 Per_6 all' ”, conferma le modalità di scarico in BA, così come indicate in ricorso: Parte_3
“sul cap. 4 (Vero che le mansioni consistevano nella movimentazione delle gabbie contenenti i pacchetti da consegnare posizionate all'interno del camion?) lavoravamo con il transpallet e prendevamo le cose da dentro i camion per portarle fuori, non ricordo il peso esatto, ma posso dire che i bancali pesano molto, e per spostarli dai camion occorreva tirarli;
sul cap. 5 (Vero che in assenza di ausili la movimentazione avveniva manualmente tramite operazioni di traino e spinta delle gabbie all'interno del camion?) è vero;
sul cap. 6 (Vero che le gabbie erano di peso variabile da 50 a 100 kg in base ai prodotti trasportati) non so dire il peso esatto, dentro c'erano dei cartoni, ma non so dire che cosa ci fosse all'interno”.
Parimenti il teste ha rivelato l'assenza di ausilii e il notevole peso aggiungendo: Per_3
“pesavano anche di più, solo la gabbia vuota pesava quasi 15 kg” ed il teste ha Per_4 ammesso:
“le gabbie sono dei roll che pesano tra i due e i tre quintali, hanno le loro ruote sotto e vanno fatti scendere dai camion con la pendenza, possono essere spostati con il transpallet o con il muletto una volta scesi dal camion. Il piano del camion non presenta attriti e una volta scesi i roll vengono spostati con il transpallet o il muletto. I prodotti vengono spostati dal roll alla rulliera, a mani, ruotando il busto ma in un angolo che io, esagerando, ho indicato di 30 gradi. Il peso dei singoli prodotti varia da un chilogrammo fino a 15 o 20 chili. I prodotti possono arrivare, dentro il roll, a 170 cm da terra, e in basso a 30/40 cm da terra”.
Al contrario, la teste ha amesso di non conoscere “quanto pesassero le gabbie”, CP_6 poiché si recava in magazzino “solo per effettuare i doverosi sopralluoghi, di fatto una volta all'anno”.
Se nessuno dei testi riferisce lo spostamento di pesi notevoli in Humana Persona_2
l'unico teste ad aver lavorato nell'organizzazione con il ricorrente afferma: “Sul cap. 11) è vero che spostavamo i vestiti e li mettevamo in sacchi neri, ma non ricordo il peso dei sacchi;
pagina 6 di 10 sul cap. 12) mettevamo i singoli sacchi su un rullo che li portava dentro i camion, i sacchi non pesavano tutti molto, qualcuno pesava di più e qualcuno di meno”), tuttavia, quanto al lavoro svolto presso “ , tutti i dipendenti escussi hanno confermato la Parte_2 movimentazione di carichi di dimensioni e peso diversi.
Il ha dichiarato “al il nostro lavoro consisteva, soprattutto nel Per_2 Parte_2 periodo pre natalizio, nel preparare dei pacchi regalo che contenevano bottiglie di vino, lenticchie, formaggi, dolci, a volte il riso, poi li chiudevamo e li mettevamo sui bancali, dove venivano chiusi con il nastro adesivo, dopo venivano spostati non da noi. Per prendere il cartone e metterlo sul bancale occorreva fare dei movimenti con la schiena, girarsi”.
Il ha dal canto suo aggiunto “Spostavamo varie tipologie di scatole, di dimensioni Per_3 diverse e di peso diverso […] Non so dire il peso giusto, ce n'erano da pochi chili ma anche da venti, ricordo che una volta, vicino a Natale, abbiamo riempito in una settimana circa
10.00 scatole contenenti alimenti e bevande natalizie […] Ognuno inseriva un prodotto nella scatola, che poi veniva chiusa da una macchina, occorreva spingere le scatole e ruotare il busto per inserire i prodotti […] non so dire il numero dei bancali, ma erano tantissimi
[…]”).
Anche il teste interrogato sul cap. e) della memoria ha così stimato il peso degli Per_4 scatoloni movimentati presso Parte_2
“Sul cap. e) (“Vero che presso “il in Rovigo le mansioni affidate al sig. Parte_2
comportavano la movimentazione manuale di pesi contenuti entro il limite Parte_1 di 10 KG e con frequenza delle citate operazioni pari a circa 6 minuti?) il peso degli scatoloni movimentati presso è di circa 10 kg, ma può arrivare anche a 11 Parte_2 kg e mezzo, gli scatoloni hanno però il pregio di essere movimentabili con facilità, perché si afferrano bene ed evitano la rotazione dei polsi. Se gli scatoloni pesano di più, gli addetti debbono spostarli in due, altrimenti rischiano che cadano loro addosso”.
Allo stesso modo, in riferimento al lavoro presso l' , il teste ha riferito: Parte_3 Per_3
“E' vero che dovevamo scaricare le scatole, di peso variabile, da 5 a 20 chili, molte scatole erano sotto i dieci chili, ogni tanto arrivavano quelle più pesanti”.
Nessuno dei testi accenna all'esistenza di particolari ausilii per lo spostamento delle varie scatole, eccetto il transpallet, ed è la stessa Presidente della società ad escludere l'utilizzo di Cont muletti poiché “la non ha nemmeno l'autorizzazione ad usare i muletti, possiamo usare i transpallet elettrici”.
Insieme a tali dichiarazioni, che avvalorano lo svolgimento da parte del ricorrente di mansioni comportanti la continua sollecitazione del rachide lombosacrale, occorre considerare le risultanze della CTU medico legale, affidata al dr. il quale, nel contraddittorio con i Per_5 pagina 7 di 10 ccttpp, ha constatato la presenza nel ricorrente di “ernia discale lombare L4-L5 e L5-S1 sottoposta ad intervento di artrodesi L4-S1” e, all'esito delle stesse, considerando la tipologia di attività lavorativa (operaio addetto al facchinaggio), l'anamnesi resa da l'esame Pt_1 obiettivo eseguito, l'analisi della documentazione agli atti comprensiva di quella sanitaria relativa alla patologia riscontrata, l'ha ritenuta – oltre che “tabellata” - “causalmente connessa all'attività lavorativa svolta dal ricorrente con elevata probabilità” (cfr. pagg. 12 e 17 relazione CTU).
Sul punto il CTU ha infatti giudicato “sufficiente” per la genesi di patologia erniaria discale lombare il periodo (dal 2013 al 2023) nel quale il ricorrente “ha svolto attività di facchino con esposizione a rischio lavorativo di movimentazione manuale di carichi in modo non occasionale” ricordando come la circolare n. 25 del 2004 - ai fini del riconoscimento CP_1 di nesso causale tra lavoro con esposizione a movimentazione manuale di carichi e patologia erniara lombare - reputi necessario un periodo di esposizione a rischio lavorativo di almeno 5 anni.
Il dr. ha altresì considerato il quadro patologico del ricorrente, ed, in particolare, la Per_5
“moderata scoliosi dorsale” dalla quale è affetto, affermando – così adeguatamente rispondendo alle osservazioni mosse all'elaborato dal procuratore di parte convenuta per l'udienza del 16.7.2025 – come tale condizione anatomica nonostante “[determini] uno sbilanciamento nello scarico e distribuzione del peso corporeo lungo la colonna vertebrale con maggiore impatto sul nucleo polposo del disco intervertebrale [aumentando le] probabilità di sviluppo di ernia discale in regione lombare” e possa “aver contribuito all'insorgenza della patologia”, non possa che aver svolto solo un ruolo concausale, in quanto nel caso di specie non ci sono elementi certi per affermare che tale predisposizione sia stata da sola sufficiente senza il contributo lavorativo (cfr. pag. 18 relazione CTU).
Al contrario, secondo il CTU, la durata dell'esposizione al rischio lavorativo è stata da sola sufficiente ad originare la patologia discale lombare, individuata nelle “Nuove Tabelle
Malattie Professionali” riportate nel DM del 09.04.2008 dove sono indicate le patologie per le quali vige la presunzione legale di origine professionale (cfr. pagg. da 17 a 19 relazione
CTU).
In risposta al CT di parte , che aveva avanzato dubbi circa l'effettiva esposizione a CP_1 rischio professionale riferendo l'occasionalità dell'adibizione alle mansioni di “facchino”, ha ribadito la compatibilità scientifica della patologia con le attività lavorative, così come descritte in corso di causa, sottolineando (I) la caratteristica della mansione alla quale era stato pagina 8 di 10 adibito il ricorrente (facchino) che comporta in re ipsa la movimentazione manuale di carichi;
(II) la valutazione del rischio descritta nel DVR del 31.08.2022, nel quale è riportata la seguente dicitura: “Descrizione pericolo: movimentazione manuale dei carichi. Probabilità: probabile. Magnitudo: Grave. Rischio: Medio”; (III) nonché la continuatività dell'attività lavorativa, così come indicata dall'estratto previdenziale (cfr. pag. 20 relazione CTU). CP_7
Il CT di parte ricorrente non ha inviato osservazioni.
Sulla base delle sopra esposte considerazioni medico-legali - sulla cui correttezza scientifica e metodologica questo Giudice non ha rilievi e che pertanto condivide, essendo state formulate in modo logico, ampiamente argomentato, e senza contraddizioni - nonché delle risultanze istruttorie sopra riportate si deve ritenere, in accoglimento della domanda attorea, dimostrata nel presente giudizio l'origine professionale dell' “ernia discale lombare L4-L5 e L5-S1 sottoposta ad intervento di artrodesi L4-S1”.
5- Quantificazione del danno
Passando alla stima della misura del danno, il Consulente dell'Ufficio ha stimato il danno biologico in relazione all' “ernia discale lombare L4-L5 e L5-S1 sottoposta ad intervento di artrodesi L4-S1” nel seguente modo: “danno biologico permanente pari al 18%. Il danno biologico temporaneo pari a 10 giorni al 100%, 30 giorni al 75%, 30 giorni al 50% e 60 giorni al 25%. L'inabilità lavorativa assoluta è calcolabile in 90 giorni, inabilità lavorativa parziale è calcolabile in 90 giorni”.
Quanto alla decorrenza della patologia, il Dr. la colloca al momento della diagnosi Per_5 iconografica della risonanza magnetica, eseguita in data 20.06.2021.
L' convenuto deve dunque essere condannato a costituire a favore del ricorrente la CP_2 rendita conseguente a tale riconoscimento dalla data della domanda amministrativa
(23.05.2023), non potendo la stessa essere precedente all'istanza amministrativa;
l' CP_1 dovrà altresì corrispondere a parte attrice i ratei arretrati, oltre interessi dalla data della domanda al saldo effettivo.
6- le spese di lite
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo in base alla tabella 4 allegata al DM 55/14, come aggiornato dal DM 147/2022, per cause comprese nello scaglione da €
5.200,01 ad € 26.000,00, nel quale rientra il valore di causa, secondo i valori medi per l'attività svolta per le fasi effettivamente celebrate (esclusa dunque quella decisionale), con distrazione in favore dei procuratori di parte ricorrente che si sono dichiarati antistatari.
Le spese per CTU vanno definitivamente poste a carico dell' convenuto. CP_2
pagina 9 di 10 Le spese di CTP vanno riconosciute all'attore in ragione di quanto emerge dalla notula allegata alle note del 15.7.2025, e quindi per € 500,00 oltre accessori, richiamata a tal fine la pronuncia di Cass. n. 26729/2024, e ritenute le spese né eccessive né superflue, anche in rapporto alle spese di ctu.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rovigo, in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente decidendo nella causa n. 444/2024 promossa da Parte_1 contro , ogni diversa domanda, eccezione, difesa o istanza disattesa, CP_1 così provvede:
1. Accoglie il ricorso e dichiara che la malattia “ernia discale lombare L4-L5 e L5-S1 sottoposta ad intervento di artrodesi L4-S1”, dalle quale il ricorrente è affetto è di origine professionale e determina nella persona dello stesso ricorrente un danno biologico pari al 18%, riscontrabile a far data dalla domanda amministrativa
(23.05.2023);
2. Condanna l' convenuto a costituire a favore del ricorrente la rendita CP_1 conseguente al riconoscimento dell'origine professionale della patologia di cui al capo precedente a far data dalla domanda amministrativa (23.05.2023), oltre al pagamento dei ratei arretrati, e degli interessi legali dalla data della domanda al saldo effettivo;
3. Condanna l' a rifondere al ricorrente – e per lui agli avv.ti Giancarlo Moro e CP_1
Alice Vettore che si sono dichiarati antistatari – le spese di lite che liquida in €
3.370,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, nonché le spese di CTP come da documentazione in atti;
4. Pone definitivamente a carico di parte resistente le spese di CTU liquidate in CP_1 atti.
Così deciso in Rovigo, in data 16 luglio 2025
Il Giudice
dott. Pier Francesco Bazzega
pagina 10 di 10
SEZIONE CIVILE - Controversie del lavoro
n. 444/2024 R.G.
VERBALE DI CAUSA
Oggi 16 luglio 2025, innanzi al Giudice, dott. Pier Francesco Bazzega, nessuno personalmente compare.
Il Giudice dà atto:
- che con provvedimento del 22.4.2025 è stato disposto che l'odierna udienza si svolgesse nelle forme dell'art. 127 cpc, senza contestazioni delle parti;
- che parte ricorrente ha depositato proprie note di udienza in data 15.7.2025 , il cui contenuto è qui richiamato;
- che parte resistente ha depositato proprie note di udienza in data 11.7.2025 , il cui contenuto è qui richiamato.
Il Giudice, preso atto del contenuto delle note di udienza, decide la causa con sentenza a norma degli artt. 429 e 127ter cpc, allegata al presente verbale.
Il Giudice
dott. Pier Francesco Bazzega
pagina 1 di 10 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROVIGO
GIUDICE DEL LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Pier Francesco Bazzega, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 444/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio degli Avv.ti Parte_1 C.F._1 GIANCARLO MORO e ALICE VETTORE, elettivamente domiciliato presso la Camera del Lavoro sita in Rovigo, in Via Calatafimi, 1/B, contro
CP_1 Controparte_2
), P.I. C.F. , in persona del legale
[...] P.IVA_1 P.IVA_2 rappresentante pro tempore e, per esso, in persona del Direttore centrale pro tempore direzione centrale rapporto assicurativo, con il patrocinio dell'Avv. MARIA ANTONELLA BORSETTO, elettivamente domiciliato presso in Rovigo, Viale delle Industrie n. 1 CP_1
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori di parte ricorrente chiedono e concludono:
“- accertarsi e dichiararsi il diritto del ricorrente alla tutela assicurativa per la malattia professionale denunciata;
- conseguentemente dichiararsi il diritto del ricorrente all'indennizzo della lesione dell'integrità psicofisica correlato al danno biologico stimato nella misura del 20% ai sensi di quanto disposto dal D. Lvo. n. 38/2000 e successive modificazioni e dalla “tabella indennizzo danno biologico” di cui al D.M. 12 luglio 2000, ovvero correlato alla diversa misura, anche maggiore, ritenuta equa e di giustizia sulla base degli accertamenti medico- legali che verranno effettuati in corso di causa;
- conseguentemente dichiararsi l'obbligo dell' di erogare le prestazioni richieste e CP_1 condannarsi lo stesso Istituto al pagamento di tali prestazioni in favore della ricorrente e quindi alla corresponsione dell'indennizzo, in forma di rendita, rapportato alla lesione dell'integrità psicofisica stimata nella misura del 20% o nella diversa misura, anche maggiore, che verrà ritenuta di giustizia, con arretrati, interessi e rivalutazione monetaria come per legge. Con rifusione di spese e compensi professionali, con distrazione in favore degli scriventi avvocati in qualità di anticipatari”.
Il procuratore di parte resistente chiede e conclude: pagina 2 di 10 “rigettare il ricorso proposto perché infondato e non provato per le ragioni Parte_1 sopra esposte e che si intendono qui richiamate integralmente, con vittoria di spese, diritti e onorari se dovuti nel rispetto dell'art. 152 disp att cpc vigente”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. La domanda
Con ricorso depositato il giorno 12.06.2024 come sopra Parte_1 rappresentato, ha convenuto in giudizio
[...] in Controparte_3 persona del legale rappresentante pro tempore per sentire accogliere le conclusioni indicate in epigrafe, a tal fine esponendo di essere affetto da “ernia discale” cagionata dall'attività lavorativa svolta dal 2014 al 2023, come facchino, alle dipendenze di , Controparte_4 società che opera nel settore degli appalti di facchinaggio e logistica.
Il ricorrente ha quindi descritto le mansioni svolte, che includevano tutte operazioni di scarico e movimentazione manuale dei carichi, con qualche particolarità a seconda del committente:
(I) presso BA provvedeva a scaricare dai camion gabbie contenenti i pacchetti da consegnare, di peso variabile da 50 a 100 kg a seconda dei prodotti trasportati, che - dopo aver fatto scorrere su una rampa esercitando una notevole forza per frenare la velocità di discesa - conduceva alla propria postazione, nella quale estraeva i singoli pacchi e li riponeva sul nastro trasportatore;
(II) parimenti in scaricava dai camion i vestiti sistemati al loro interno alla rinfusa, li CP_5 inseriva in sacchi neri del peso di circa 25kg ciascuno, che - una volta riempiti - infilava all'interno di un ulteriore sacco che ne conteneva circa 25, dal peso complessivo di circa
200kg, il quale veniva poi posizionato sopra le pedane di un muletto e trasportato all'interno del magazzino;
(III) presso come addetto ad un macchinario adibito al Parte_2 confezionamento, doveva sollevare da un'altezza di circa 40cm da terra e con una torsione del busto di circa 90 gradi verso destra, gli scatoloni, di dimensioni 60cm x 40 cm e del peso di
25kg, che giungevano tramite un nastro trasportatore nei pressi della propria postazione, inserirli nel macchinario ad altezza di circa un metro e, una volta sigillati, sollevarli nuovamente e riporli, con una nuova torsione del busto, dentro un bancale posizionato alla sinistra - adibito per contenere 24 scatole - che provvedeva a riempire da un'altezza di circa
20 cm da terra fino ad oltre 2metri, operazione ripetuta per circa 25 bancali all'ora per almeno
4 ore giornaliere;
pagina 3 di 10 (IV) presso l' , invece, scaricava dai camion scatole di prodotti del peso di 20kg, le Parte_3 posizionava su un pallet, da un'altezza di 20cm da terra fino a circa 2metri, che – una volta riempito - trasportava all'interno del magazzino con un transpallet manuale, per poi riprendere singolarmente le scatole e riporle sugli scaffali attraverso continui movimenti di sollevamento e torsione del busto.
Parte attrice ha ulteriormente precisato che le attività summenzionate erano tutte svolte manualmente e senza ausili.
Ha allegato, infine, di aver inoltrato all' , in data 23.05.2023, denuncia della malattia CP_1 professionale suindicata, ottenendo il diniego da parte dell'istituto all'erogazione della prestazione richiesta e il successivo rigetto del ricorso amministrativo (cfr. docc. da 3 a 7 all. al ricorso).
Si è rivolto, pertanto, a questo Tribunale, per vedersi accertato e dichiarato il diritto alla costituzione della rendita correlato al danno biologico stimato nella misura complessiva del
20%, come da perizia del ctp dr. (cfr. doc. 8 all. al ricorso) e la conseguente condanna Per_1 dell'istituto alla corresponsione delle prestazioni di legge.
2. La difesa di parte convenuta
Si è costituito ritualmente in giudizio l' , come sopra rappresentato, che, resistendo al CP_1 ricorso ha negato la natura professionale della malattia denunciata eccependo la mancata prova della nocività delle attività svolte, oltre al nesso tra queste e la patologia lamentata.
A tal fine, ha negato che l' “ernia discale” lamentata – oltre che multifattoriale e diffusa nella popolazione in generale – possa ricondursi all'attività lavorativa svolta, poiché, da un lato,
l'attività di facchino era occasionale, dal momento che il ricorrente aveva sottoscritto nell'arco temporale in questione solo contratti a chiamata o a tempo parziale ed era sottoposto ad una “rotazione” tra le varie postazioni di lavoro e, dall' altro, la movimentazione manuale
[.. era sempre limitata a carichi contenuti, da 5 a 20Kg in BA ed entro i 10 Kg presso ha chiesto pertanto il rigetto della domanda attorea. Parte_2
Dopo la prima udienza del 10.09.2024, la causa è stata istruita mediante l'assunzione della testimonianze di e di (colleghi del ricorrente), di Persona_2 Persona_3 [...]
Cont Cont
(Presidente della da maggio 2022) e di (RSPP presso dal CP_6 Persona_4
2014), nonché attraverso l'espletamento della CTU medico legale, affidata al dr. ed è Per_5 stata discussa all'odierna udienza mediante deposito di note scritte e decisa come da dispositivo in calce, depositato su PCT unitamente alla presente motivazione.
3. Il merito della domanda pagina 4 di 10 Non essendo state sollevate questioni preliminari, occorre esaminare direttamente il merito del ricorso, ricordando quale sia il regime probatorio applicabile al presente giudizio, alla luce dello stabile orientamento giurisprudenziale secondo il quale “in tema di assicurazione contro le malattie professionali, quando la malattia è inclusa nella tabella allegata al d.P.R. n. 1124 del 1965 e poi al d.lgs. n. 38 del 2000, al lavoratore è sufficiente dimostrare di esserne affetto
e di essere stato addetto alla lavorazione nociva, perché in tal caso, sempre che la malattia stessa si sia manifestata entro il periodo indicato in tabella, il nesso eziologico è presunto per legge, mentre nel caso in cui la malattia non rientra nella previsione tabellare, il nesso di causalità dev'essere provato dal prestatore di lavoro secondo gli ordinari criteri e, in caso di contestazione, l'accertamento della riconducibilità della malattia alla previsione tabellare costituisce un apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito” (Cass. Civ. Sez. Lav.
22592 del 09.08.2024; Cass. Civ. Sez. Lav. 23505 del 26.08.2021; Cass. Civ. Sez.
Lav. 13024 del 24/05/2017).
Nei casi di malattie multifattoriali – potenzialmente addebitabili sia a rischio lavorativo sia a quello extralavorativo - la Suprema Corte ha altresì aggiunto che dall'inclusione nelle apposite tabelle sia della lavorazione che della malattia (purché insorta entro il periodo massimo di indennizzabilità) deriva l'applicabilità della presunzione di eziologia professionale della patologia sofferta dall'assicurato, con il conseguente onere di prova contraria a carico dell' quale è, in particolare, la dipendenza dell'infermità da una CP_1 causa extralavorativa oppure il fatto che la lavorazione non abbia avuto idoneità sufficiente a cagionare la malattia, di modo che, per escludere la tutela assicurativa è necessario accertare, rigorosamente ed inequivocabilmente, che vi sia stato l'intervento di un diverso fattore patogeno, che da solo o in misura prevalente, abbia cagionato o concorso a cagionare la tecnopatia (Cass. Civ. Sez. lav. 23653 del 21/11/2016).
Al contrario, in caso di malattia professionale derivante da attività lavorativa non tabellata o imputabile ad una eziologia c.d. multifattoriale, la prova della causa di lavoro grava sul lavoratore e deve essere valutata in termini di ragionevole certezza, nel senso che, esclusa la rilevanza della mera possibilità dell'origine professionale, questa può essere ravvisata in un rilevante grado di probabilità.
Il giudice è altresì tenuto, secondo la giurisprudenza di legittimità, a valutare le conclusioni probabilistiche del consulente tecnico in tema di nesso causale, facendo ricorso ad ogni iniziativa "ex officio", diretta ad acquisire ulteriori elementi in relazione all'entità dell'esposizione del lavoratore ai fattori di rischio, potendosi desumere, con elevato grado di pagina 5 di 10 probabilità, la natura professionale della malattia dalla tipologia della lavorazione, dalle caratteristiche dei macchinari presenti nell'ambiente di lavoro, dalla durata della prestazione stessa, nonché dall'assenza di altri fattori causali extralavorativi alternativi o concorrenti
(Cass. civ. Sez. lavoro Ord., 10/05/2024, n. 12786; Cass. sezione Lavoro, sentenza n. 17438 del 12/10/2012, Corte d'Appello Roma Sez. lavoro Sent., 20/03/2023).
All'esito dell'istruttoria orale, può dirsi dimostrato il fatto che il ricorrente abbia dovuto svolgere, nel corso della vita professionale mansioni comportanti il sovraccarico biomeccanico del rachide lombosacrale.
Il teste infatti, dopo aver riferito: “Ho lavorato insieme al ricorrente, anche se non Per_2 ricordo esattamente in quale periodo, da BA, al e da oltre che Parte_2 Per_6 all' ”, conferma le modalità di scarico in BA, così come indicate in ricorso: Parte_3
“sul cap. 4 (Vero che le mansioni consistevano nella movimentazione delle gabbie contenenti i pacchetti da consegnare posizionate all'interno del camion?) lavoravamo con il transpallet e prendevamo le cose da dentro i camion per portarle fuori, non ricordo il peso esatto, ma posso dire che i bancali pesano molto, e per spostarli dai camion occorreva tirarli;
sul cap. 5 (Vero che in assenza di ausili la movimentazione avveniva manualmente tramite operazioni di traino e spinta delle gabbie all'interno del camion?) è vero;
sul cap. 6 (Vero che le gabbie erano di peso variabile da 50 a 100 kg in base ai prodotti trasportati) non so dire il peso esatto, dentro c'erano dei cartoni, ma non so dire che cosa ci fosse all'interno”.
Parimenti il teste ha rivelato l'assenza di ausilii e il notevole peso aggiungendo: Per_3
“pesavano anche di più, solo la gabbia vuota pesava quasi 15 kg” ed il teste ha Per_4 ammesso:
“le gabbie sono dei roll che pesano tra i due e i tre quintali, hanno le loro ruote sotto e vanno fatti scendere dai camion con la pendenza, possono essere spostati con il transpallet o con il muletto una volta scesi dal camion. Il piano del camion non presenta attriti e una volta scesi i roll vengono spostati con il transpallet o il muletto. I prodotti vengono spostati dal roll alla rulliera, a mani, ruotando il busto ma in un angolo che io, esagerando, ho indicato di 30 gradi. Il peso dei singoli prodotti varia da un chilogrammo fino a 15 o 20 chili. I prodotti possono arrivare, dentro il roll, a 170 cm da terra, e in basso a 30/40 cm da terra”.
Al contrario, la teste ha amesso di non conoscere “quanto pesassero le gabbie”, CP_6 poiché si recava in magazzino “solo per effettuare i doverosi sopralluoghi, di fatto una volta all'anno”.
Se nessuno dei testi riferisce lo spostamento di pesi notevoli in Humana Persona_2
l'unico teste ad aver lavorato nell'organizzazione con il ricorrente afferma: “Sul cap. 11) è vero che spostavamo i vestiti e li mettevamo in sacchi neri, ma non ricordo il peso dei sacchi;
pagina 6 di 10 sul cap. 12) mettevamo i singoli sacchi su un rullo che li portava dentro i camion, i sacchi non pesavano tutti molto, qualcuno pesava di più e qualcuno di meno”), tuttavia, quanto al lavoro svolto presso “ , tutti i dipendenti escussi hanno confermato la Parte_2 movimentazione di carichi di dimensioni e peso diversi.
Il ha dichiarato “al il nostro lavoro consisteva, soprattutto nel Per_2 Parte_2 periodo pre natalizio, nel preparare dei pacchi regalo che contenevano bottiglie di vino, lenticchie, formaggi, dolci, a volte il riso, poi li chiudevamo e li mettevamo sui bancali, dove venivano chiusi con il nastro adesivo, dopo venivano spostati non da noi. Per prendere il cartone e metterlo sul bancale occorreva fare dei movimenti con la schiena, girarsi”.
Il ha dal canto suo aggiunto “Spostavamo varie tipologie di scatole, di dimensioni Per_3 diverse e di peso diverso […] Non so dire il peso giusto, ce n'erano da pochi chili ma anche da venti, ricordo che una volta, vicino a Natale, abbiamo riempito in una settimana circa
10.00 scatole contenenti alimenti e bevande natalizie […] Ognuno inseriva un prodotto nella scatola, che poi veniva chiusa da una macchina, occorreva spingere le scatole e ruotare il busto per inserire i prodotti […] non so dire il numero dei bancali, ma erano tantissimi
[…]”).
Anche il teste interrogato sul cap. e) della memoria ha così stimato il peso degli Per_4 scatoloni movimentati presso Parte_2
“Sul cap. e) (“Vero che presso “il in Rovigo le mansioni affidate al sig. Parte_2
comportavano la movimentazione manuale di pesi contenuti entro il limite Parte_1 di 10 KG e con frequenza delle citate operazioni pari a circa 6 minuti?) il peso degli scatoloni movimentati presso è di circa 10 kg, ma può arrivare anche a 11 Parte_2 kg e mezzo, gli scatoloni hanno però il pregio di essere movimentabili con facilità, perché si afferrano bene ed evitano la rotazione dei polsi. Se gli scatoloni pesano di più, gli addetti debbono spostarli in due, altrimenti rischiano che cadano loro addosso”.
Allo stesso modo, in riferimento al lavoro presso l' , il teste ha riferito: Parte_3 Per_3
“E' vero che dovevamo scaricare le scatole, di peso variabile, da 5 a 20 chili, molte scatole erano sotto i dieci chili, ogni tanto arrivavano quelle più pesanti”.
Nessuno dei testi accenna all'esistenza di particolari ausilii per lo spostamento delle varie scatole, eccetto il transpallet, ed è la stessa Presidente della società ad escludere l'utilizzo di Cont muletti poiché “la non ha nemmeno l'autorizzazione ad usare i muletti, possiamo usare i transpallet elettrici”.
Insieme a tali dichiarazioni, che avvalorano lo svolgimento da parte del ricorrente di mansioni comportanti la continua sollecitazione del rachide lombosacrale, occorre considerare le risultanze della CTU medico legale, affidata al dr. il quale, nel contraddittorio con i Per_5 pagina 7 di 10 ccttpp, ha constatato la presenza nel ricorrente di “ernia discale lombare L4-L5 e L5-S1 sottoposta ad intervento di artrodesi L4-S1” e, all'esito delle stesse, considerando la tipologia di attività lavorativa (operaio addetto al facchinaggio), l'anamnesi resa da l'esame Pt_1 obiettivo eseguito, l'analisi della documentazione agli atti comprensiva di quella sanitaria relativa alla patologia riscontrata, l'ha ritenuta – oltre che “tabellata” - “causalmente connessa all'attività lavorativa svolta dal ricorrente con elevata probabilità” (cfr. pagg. 12 e 17 relazione CTU).
Sul punto il CTU ha infatti giudicato “sufficiente” per la genesi di patologia erniaria discale lombare il periodo (dal 2013 al 2023) nel quale il ricorrente “ha svolto attività di facchino con esposizione a rischio lavorativo di movimentazione manuale di carichi in modo non occasionale” ricordando come la circolare n. 25 del 2004 - ai fini del riconoscimento CP_1 di nesso causale tra lavoro con esposizione a movimentazione manuale di carichi e patologia erniara lombare - reputi necessario un periodo di esposizione a rischio lavorativo di almeno 5 anni.
Il dr. ha altresì considerato il quadro patologico del ricorrente, ed, in particolare, la Per_5
“moderata scoliosi dorsale” dalla quale è affetto, affermando – così adeguatamente rispondendo alle osservazioni mosse all'elaborato dal procuratore di parte convenuta per l'udienza del 16.7.2025 – come tale condizione anatomica nonostante “[determini] uno sbilanciamento nello scarico e distribuzione del peso corporeo lungo la colonna vertebrale con maggiore impatto sul nucleo polposo del disco intervertebrale [aumentando le] probabilità di sviluppo di ernia discale in regione lombare” e possa “aver contribuito all'insorgenza della patologia”, non possa che aver svolto solo un ruolo concausale, in quanto nel caso di specie non ci sono elementi certi per affermare che tale predisposizione sia stata da sola sufficiente senza il contributo lavorativo (cfr. pag. 18 relazione CTU).
Al contrario, secondo il CTU, la durata dell'esposizione al rischio lavorativo è stata da sola sufficiente ad originare la patologia discale lombare, individuata nelle “Nuove Tabelle
Malattie Professionali” riportate nel DM del 09.04.2008 dove sono indicate le patologie per le quali vige la presunzione legale di origine professionale (cfr. pagg. da 17 a 19 relazione
CTU).
In risposta al CT di parte , che aveva avanzato dubbi circa l'effettiva esposizione a CP_1 rischio professionale riferendo l'occasionalità dell'adibizione alle mansioni di “facchino”, ha ribadito la compatibilità scientifica della patologia con le attività lavorative, così come descritte in corso di causa, sottolineando (I) la caratteristica della mansione alla quale era stato pagina 8 di 10 adibito il ricorrente (facchino) che comporta in re ipsa la movimentazione manuale di carichi;
(II) la valutazione del rischio descritta nel DVR del 31.08.2022, nel quale è riportata la seguente dicitura: “Descrizione pericolo: movimentazione manuale dei carichi. Probabilità: probabile. Magnitudo: Grave. Rischio: Medio”; (III) nonché la continuatività dell'attività lavorativa, così come indicata dall'estratto previdenziale (cfr. pag. 20 relazione CTU). CP_7
Il CT di parte ricorrente non ha inviato osservazioni.
Sulla base delle sopra esposte considerazioni medico-legali - sulla cui correttezza scientifica e metodologica questo Giudice non ha rilievi e che pertanto condivide, essendo state formulate in modo logico, ampiamente argomentato, e senza contraddizioni - nonché delle risultanze istruttorie sopra riportate si deve ritenere, in accoglimento della domanda attorea, dimostrata nel presente giudizio l'origine professionale dell' “ernia discale lombare L4-L5 e L5-S1 sottoposta ad intervento di artrodesi L4-S1”.
5- Quantificazione del danno
Passando alla stima della misura del danno, il Consulente dell'Ufficio ha stimato il danno biologico in relazione all' “ernia discale lombare L4-L5 e L5-S1 sottoposta ad intervento di artrodesi L4-S1” nel seguente modo: “danno biologico permanente pari al 18%. Il danno biologico temporaneo pari a 10 giorni al 100%, 30 giorni al 75%, 30 giorni al 50% e 60 giorni al 25%. L'inabilità lavorativa assoluta è calcolabile in 90 giorni, inabilità lavorativa parziale è calcolabile in 90 giorni”.
Quanto alla decorrenza della patologia, il Dr. la colloca al momento della diagnosi Per_5 iconografica della risonanza magnetica, eseguita in data 20.06.2021.
L' convenuto deve dunque essere condannato a costituire a favore del ricorrente la CP_2 rendita conseguente a tale riconoscimento dalla data della domanda amministrativa
(23.05.2023), non potendo la stessa essere precedente all'istanza amministrativa;
l' CP_1 dovrà altresì corrispondere a parte attrice i ratei arretrati, oltre interessi dalla data della domanda al saldo effettivo.
6- le spese di lite
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo in base alla tabella 4 allegata al DM 55/14, come aggiornato dal DM 147/2022, per cause comprese nello scaglione da €
5.200,01 ad € 26.000,00, nel quale rientra il valore di causa, secondo i valori medi per l'attività svolta per le fasi effettivamente celebrate (esclusa dunque quella decisionale), con distrazione in favore dei procuratori di parte ricorrente che si sono dichiarati antistatari.
Le spese per CTU vanno definitivamente poste a carico dell' convenuto. CP_2
pagina 9 di 10 Le spese di CTP vanno riconosciute all'attore in ragione di quanto emerge dalla notula allegata alle note del 15.7.2025, e quindi per € 500,00 oltre accessori, richiamata a tal fine la pronuncia di Cass. n. 26729/2024, e ritenute le spese né eccessive né superflue, anche in rapporto alle spese di ctu.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rovigo, in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente decidendo nella causa n. 444/2024 promossa da Parte_1 contro , ogni diversa domanda, eccezione, difesa o istanza disattesa, CP_1 così provvede:
1. Accoglie il ricorso e dichiara che la malattia “ernia discale lombare L4-L5 e L5-S1 sottoposta ad intervento di artrodesi L4-S1”, dalle quale il ricorrente è affetto è di origine professionale e determina nella persona dello stesso ricorrente un danno biologico pari al 18%, riscontrabile a far data dalla domanda amministrativa
(23.05.2023);
2. Condanna l' convenuto a costituire a favore del ricorrente la rendita CP_1 conseguente al riconoscimento dell'origine professionale della patologia di cui al capo precedente a far data dalla domanda amministrativa (23.05.2023), oltre al pagamento dei ratei arretrati, e degli interessi legali dalla data della domanda al saldo effettivo;
3. Condanna l' a rifondere al ricorrente – e per lui agli avv.ti Giancarlo Moro e CP_1
Alice Vettore che si sono dichiarati antistatari – le spese di lite che liquida in €
3.370,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, nonché le spese di CTP come da documentazione in atti;
4. Pone definitivamente a carico di parte resistente le spese di CTU liquidate in CP_1 atti.
Così deciso in Rovigo, in data 16 luglio 2025
Il Giudice
dott. Pier Francesco Bazzega
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