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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Campobasso, sentenza 24/10/2025, n. 332 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Campobasso |
| Numero : | 332 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CAMPOBASSO
composta dai magistrati:
IT LA Presidente
Gianfranco Placentino Consigliere
AR CO UC Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. 323/2021 R.G., di appello avverso la sentenza n. 101/2021, pronunciata dal Tribunale di Isernia in data 13.3.2021 nella controversia n. 1280/2017
R.G., avente ad oggetto opposizione a decreto ingiuntivo;
TRA
La r. l. in liquidazione coatta amministrativa ( , Controparte_1 P.IVA_1 in persona del commissario giudiziale, rappresentata e difesa, in forza di procura in calce al ricorso per riassunzione, dall'Avv.
Giuseppe Vona, con domiciliazione legale telematica;
APPELLANTE
CONTRO
( ), in persona del sindaco in carica, Controparte_2 P.IVA_2 rappresentato e difeso, in forza di procura in calce alla comparsa di risposta, dall'Avv.
Stefano LL, con domiciliazione legale telematica;
APPELLATO
CONCLUSIONI
Per l'appellante:
Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Campobasso, contrariis reiectis:
1) in via pregiudiziale e cautelare, sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata per i motivi innanzi dedotti;
1 2) in via principale e nel merito, accogliere, per i suddetti motivi, il presente appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza del Tribunale di Isernia, Sezione Civile (Giudice
Onorario dr. Morigine), n. 101/2021, depositata e pubblicata in data 13/03/2021, accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure, come di seguito trascritte:
• previo rigetto della domanda ex adverso perché infondata, convalidare in toto il decreto ingiuntivo n. 353/2017, pronunciato in data 02/11/2017 dal Tribunale Ordinario di Isernia,
Sezione Unica Civile (Giudice dott.ssa Rossi), nei confronti del citato con le CP_2 conseguenze di legge;
• dichiarare e condannare il , in persona del Sindaco Controparte_2
p.t., in reconventio reconventionis, al risarcimento danni per inadempimento contrattuale da quantificarsi in € 50.000,00 o nel diverso importo, maggiore o minore, ovvero ritenuto di giustizia, anche in via equitativa;
e, comunque, entro il limite di € 52.000,00.
• condannare il medesimo Ente al risarcimento danni per responsabilità aggravata, ex art. 96 c.p.c., da liquidarsi d'ufficio.
3) Vinte le spese, compensi ed accessori di entrambi i gradi di giudizio, da liquidarsi
d'ufficio.
Per l'appellato:
- in via preliminare, dichiarare l'inammissibilità dell'appello ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 342 c.p.c. e 348 bis e segg. c.p.c.;
- in ogni caso, rigettare preliminarmente la richiesta di sospensione e/o revoca della provvisoria esecutorietà della sentenza gravata e, nel merito, rigettare la domanda avversaria nella sua interezza perché illegittima, inammissibile ed infondata in fatto ed in diritto e per l'effetto confermare integralmente la sentenza n. 101/2021 depositata il
13.03.2021 dal Tribunale di Isernia, in composizione monocratica, nella persona del
GOT Dott. Morigine, nell'ambito del giudizio 1280/2017.
Con vittoria di spese e competenze di causa, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
FATTI DI CAUSA
1. Il Tribunale di Isernia, con sentenza n. 101/2021 del 13.3.2021, ha accolto l'opposizione, proposta dal , avverso il decreto n. 353 Controparte_2 del 2.11.2027, con cui gli era stato ingiunto il pagamento, in favore di
[...]
(di seguito indicato anche come ente gestore), della somma di € Controparte_3
214.880,39, oltre accessori, a titolo di saldo del corrispettivo delle prestazioni erogate dalla predetta cooperativa negli anni 2014 e 2015 per la gestione dei servizi di accoglienza, integrazione e tutela di richiedenti e titolari di protezione internazionale nell'ambito del progetto S. Angelo in Grotte del Comune di , di cui Controparte_2 al progetto SPRAR.
2 Con l'opposizione proposta l'ente locale aveva eccepito plurimi inadempimenti di controparte rispetto agli obblighi assunti in base alla convenzione stipulata il 4.4.2014, indicati nel dettaglio nell'atto di opposizione, che per la loro gravità rilevavano come causa di revoca, in forza delle previsioni di cui al d. m. 30.7.2013, del finanziamento ministeriale agli enti locali per lo svolgimento di servizi finalizzati all'accoglienza dei richiedenti e dei titolari di protezione internazionale e umanitaria nel triennio 2014 – 2016.
In considerazione di tanto aveva chiesto di accertare il grave inadempimento dell'ente gestore e, di conseguenza, la non debenza a questo di alcuna somma;
in via riconvenzionale aveva chiesto la condanna di controparte al risarcimento dei danni subiti, nella misura da quantificarsi in corso di causa, alla restituzione dei contributi ricevuti dal Ministero dell'Interno nonché alla manleva da qualsiasi richiesta risarcitoria fosse derivata a carico del dall'inadempimento in questione. CP_2
Il tribunale ha ritenuto che, a fronte dell'allegazione dell'inadempimento dell'ente gestore da parte del sul primo incombesse l'onere si dare la prova del corretto CP_2 adempimento;
ha quindi rilevato che tale prova non era stata fornita, né in forza della documentazione prodotta, riguardante essenzialmente le reciproche contestazioni tra le parti, né in relazione alle prove testimoniali assunte;
ha, infine, ritenuto non provato il danno da inadempimento, sia nell'an sia nel quantum.
2. Avverso la sentenza, non notificata, ha proposto appello La Controparte_3
con atto di citazione notificato il 24.9.2021, chiedendone, previa sospensione della
[...] provvisoria esecutività, la riforma, con accoglimento delle conclusioni sopra riportate.
Con istanza depositata l'11.11.2021, prima dell'udienza di trattazione, Controparte_3
l. ha rappresentato di essere stata posta in liquidazione coatta
[...] amministrativa e ha chiesto l'interruzione del processo.
Riassunto il processo, con ricorso depositato il 23.3.2022 dalla liquidatela, all'esito dell'udienza del 26.6.2024, di cui è stata disposta la trattazione scritta, la decisione è stata riservata, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., decorrenti dalla data di comunicazione dell'ordinanza.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. L'appello deve essere dichiarato inammissibile.
Il rilievo d'ufficio di questioni di mero diritto, quali quelle di natura processuale, è sempre possibile, dovendo le parti avere autonoma consapevolezza degli incombenti cui la norma di rito subordina l'esercizio delle domande giudiziali;
sul punto v. Cass., n. 3432 del 22.2.2016; Cass., n. 24312 del 16.10.2017; Cass., n. 12978 del 30.6.2020, con la precisazione che sulla questione processuale le parti hanno la facoltà ex ante di esercitare ampiamente il contraddittorio e che “l'ordinamento prevede un ampio spettro di controllo, sino alla possibilità che l'eventuale error in procedendo sia oggetto di ricorso
3 per cassazione ex art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., nel qual caso la corte di legittimità diviene giudice del fatto processuale”.
1.1. Come risulta dagli atti è stata posta in liquidazione Controparte_3 coatta amministrativa con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 29.7.2021, con nomina quale commissario liquidatore dell'Avv. Antonio De Cicco, al quale è stata inviata immediata comunicazione del provvedimento mediante pec.
La sottoposizione a liquidazione coatta amministrativa della appellante è, Parte_1 quindi, intervenuta nella pendenza del termine per la proposizione dell'appello, che, considerando il termine lungo di sei mesi di cui all'art. 327 comma 1 c.p.c. e la sospensione dei termini nel periodo feriale, scadeva il 14.10.2021, in relazione al fatto che la sentenza di primo grado è stata depositata il 13.3.2021 e non notificata.
L'appello, proposto da con atto di citazione notificato il Controparte_3
24.9.2021, quindi successivamente alla pronuncia del provvedimento che ha ordinato la liquidazione della cooperativa, proviene da società ormai priva della capacità giuridica e processuale, a seguito della sottoposizione alla procedura concorsuale, per effetto del disposto dell'art. 200 comma 2 l. f. (che riprende la formulazione dell'art. 43 comma 1 l.
f.), secondo cui “nelle controversie anche in corso, relative a rapporti di diritto patrimoniale dell'impresa, sta in giudizio il commissario liquidatore”.
Nel caso in cui, come nella specie, il provvedimento che ordina la liquidazione viene emesso dopo la pronuncia della sentenza e nella pendenza del termine per la proposizione del gravame, questo deve essere proposto da o nei confronti della liquidatela.
Sul punto si richiamano gli insegnamenti di Cass., n. 32584/2021, Cass., n. 16070/2014
e Cass., n. 1763/1998, che, pur riferendosi al fallimento, sono applicabili anche alla liquidazione coatta amministrativa, per l'identità della disciplina prima evidenziata;
i principi espressi, riferiti al caso del ricorso per cassazione, sono certamente applicabili anche all'appello e riguardano non solo l'ipotesi del gravame passivo, ma anche di quello attivo.
A tal proposito va precisato che il principio secondo cui l'impugnazione va proposta da e contro i soggetti effettivamente legittimati opera persino nel caso in cui l'evento interruttivo si verifichi nel corso del precedente grado di giudizio e non venga ivi dichiarato (Cass., SU n. 15783/05, secondo cui anche in questo caso “il giudizio di impugnazione deve essere comunque instaurato da e contro i soggetti effettivamente legittimati;
e ciò alla luce dell'art. 328 cod. proc. civ., dal quale si desume la volontà del legislatore di adeguare il processo di impugnazione alle variazioni intervenute nelle posizioni delle parti, sia ai fini della notifica della sentenza che dell'impugnazione, con piena parificazione, a tali effetti, tra l'evento verificatosi dopo la sentenza e quello intervenuto durante la fase attiva del giudizio e non dichiarato né notificato”; nello stesso senso Cass., n. 5637/14; Cass., n. 23189/2018).
4 Per effetto dell'art. 200 comma 2 l. f. (così come dell'art. 43 comma 1 l. f. per il caso del fallimento) si determina, nel caso di liquidazione coatta amministrativa, una cesura nella sfera della capacità giuridica, e quindi della capacità processuale, del soggetto sottoposta a liquidazione, per effetto della quale la legittimazione è di pertinenza esclusiva del commissario liquidatore.
1.2. Non sussistono i presupposti per la configurabilità di una legittimazione suppletiva della cooperativa sottoposta a liquidazione coatta, che, con riferimento all'ipotesi speculare del fallimento, la giurisprudenza di legittimità ritiene sussistere nell'ipotesi di totale disinteresse del curatore alla controversia relativa a rapporti patrimoniali compresi nel fallimento (tra le altre Cass., n. 32634/2023; Cass., n. 33546/2023; Cass., n.
2626/2018; Cass., n. 13814/2016).
Nel dare atto che nel proporre appello non ha fatto Controparte_3 alcun riferimento all'inerzia del commissario liquidatore rispetto alla controversia in esame, va puntualizzato che, sulla base dell'interpretazione sopra richiamata, la proposizione da parte del fallito di azione finalizzata alla tutela di rapporti patrimoniali
(quindi anche di impugnazione avverso la pronuncia sfavorevole resa in un grado precedente) è possibile solo quando l'inerzia degli organi della procedura concorsuale sia dovuta a totale disinteresse.
Tale presupposto non sussiste, essendo, al contrario, chiaramente dimostrato l'interesse al giudizio della liquidatela dal fatto che essa ha proposto, in data 23.3.2022, ricorso per la prosecuzione di giudizio interrotto.
È chiaro che l'interesse al giudizio di appello, in quanto chiaramente manifestato con la richiesta di proseguire il giudizio, sussisteva anche in pendenza del termine per l'impugnazione, con la conseguenza che la mancata proposizione di tempestivo appello può considerarsi indice non già di totale disinteresse al giudizio, ma di mera inerzia degli organi della procedura, come tale non sufficiente a fondare una legittimazione suppletiva della cooperativa sottoposta a liquidazione.
1.3. Neppure è ipotizzabile una situazione, peraltro non prospettata, tale da far ritenere non esigibile la proposizione di appello tempestivo da parte della liquidatela.
Sul punto è sufficiente rilevare che dal momento del provvedimento che ha disposto la liquidazione coatta alla scadenza del termine per l'impugnazione gli organi della procedura avevano a disposizione un ampio margine di tempo per valutare lo stato dei contenziosi ancora pendenti in cui era coinvolta la e, quindi, l'opportunità di Parte_1 impugnare la sentenza resa nel giudizio con il . Controparte_2
Va considerato, infatti, che, essendosi la liquidazione coatta amministrativa dell'appellante verificata dopo il decorso della metà del termine di cui all'art. 327 c.p.c., in forza del disposto dell'art. 328 comma 3 c.p.c., come interpretato della giurisprudenza di legittimità relativa ai procedimenti soggetti alla riduzione a sei mesi del termine lungo per impugnare (Cass., n. 36691/2022; Cass., n. 20529/2019), il termine lungo di
5 impugnazione era prorogato, per tutte le parti, di tre mesi dal giorno dell'evento, termine che, quindi, il legislatore presume sufficiente, in caso di perdita della capacità di stare in giudizio di una parte, per consentire a colui a cui spetta di proseguire il giudizio di valutare l'opportunità di proporre impugnazione.
Considerata tale proroga di tre mesi, quindi, il termine per impugnare scadeva il
29.11.2021, termine addirittura successivo alla formulazione di istanza di interruzione del giudizio e alla pronuncia del relativo provvedimento.
1.4. Sotto altro profilo, il ricorso per la prosecuzione del giudizio del 23.3.2022, pur contenendo la riproduzione integrale dell'atto di appello, non vale a impedire la decadenza dall'impugnazione della liquidatela, in quanto depositato e notificato a controparte oltre lo spirare del termine lungo per l'impugnazione, per quanto detto da individuare nel 29.11.2021, in considerazione della proroga di tre mesi ex art. 328 comma 3 c.p.c. a decorrere dal 29.7.2021.
Le conclusioni non cambiano anche qualificando tale ricorso come ratifica dell'impugnazione tempestivamente proposta il 24.9.2021 dalla cooperativa priva di capacità di stare in giudizio, in quanto gli effetti di tale ratifica si sono prodotti ex nunc.
In campo processuale non opera, infatti, l'istituto della ratifica con efficacia retroattiva, principio espresso con riferimento alla procura alle liti (Cass., SU n. 13431/2014; Cass.,
n. 21777/2021; Cass., n. 20562/2025) e che, a maggior ragione, opera nel campo della capacità processuale.
L'appello proposto da soggetto che ha perso la capacità di stare in giudizio prima del decorso del termine per la proposizione di impugnazione non può, quindi, essere ratificato dal soggetto a cui spetta di proseguire il giudizio con effetti retroattivi, quindi con sanatoria delle decadenze nel frattempo intervenute.
L'efficacia retroattiva, introdotta a seguito della l. n. 69/2009, della sanatoria ex art. 182 comma 2 c.p.c. non può estendersi oltre l'ambito suo proprio, che è quello della sanatoria del difetto di rappresentanza, assistenza e autorizzazione o della nullità (a seguito della cd. riforma Cartabia anche della mancanza) della procura alle liti, ipotesi diverse da quella che viene in rilievo nel presente giudizio, in cui l'impugnazione è stata proposta da soggetto che, a seguito della liquidazione coatta, ha perso la capacità giuridica e, quindi, la capacità di stare in giudizio.
2. Le spese processuali del presente grado di giudizio devono essere compensate tra le parti.
Posto che l'attività processuale svolta da parte appellata è stata resa necessaria dall'iniziativa dei difensori della società cooperativa, assunta quando questa era stata già posta in liquidazione coatta amministrativa, sono ravvisabili gravi motivi tali da giustificare la compensazione delle spese nella circostanza che la procura alle liti relativa al giudizio di appello risulta rilasciata dal legale rappresentante della cooperativa il
15.4.2021.
6 Ricorrono i presupposti di cui al primo periodo dell'art. 13, comma 1-quater d.p.r. n.
115/2002, per disporre a carico di parte appellante il raddoppio del contributo per i casi di impugnazione respinta integralmente.
P.Q.M.
la Corte d'appello di Campobasso – collegio civile, pronunciando definitivamente sull'appello avverso la sentenza n. 101/2021 pronunciata dal Tribunale di Isernia in data 13.3.2021, proposto da Controparte_3 con citazione notificata il 24.9.2021, nei confronti del , Controparte_2 così provvede:
1) dichiara l'appello inammissibile;
2) dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del presente grado di giudizio;
3) dà atto della ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, d.p.r. n.
115/2002, ai fini del raddoppio del contributo unificato a carico di parte appellante
Così deciso nella camera di consiglio della corte in data 9.9.2025
Il Consigliere estensore La Presidente
AR CO UC IT LA
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