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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avezzano, sentenza 11/02/2025, n. 83 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avezzano |
| Numero : | 83 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AVEZZANO
Il Tribunale monocratico, nella persona del giudice, dott.ssa Alessandra Contestabile, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al R.G. n. 1644/2018 promossa
DA
(C.F. ), in persona del legale rappresentante Parte_1 C.F._1 pro tempore, con l'avv. Ingrid Stati
ATTRICE
CONTRO
, , Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
(P.Iva , in persona del legale Controparte_4 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, con l'avv. Federica Federici
E
(C.F. , in persona del legale rappresentante Controparte_5 P.IVA_2 pro tempore, con l'avv. Adriano Chiulli
CONVENUTI
NONCHE'
(P.Iva , in persona del legale Controparte_6 P.IVA_3 rappresentante pro tempore, con l'avv. Francesco Bafile
TERZA CHIAMATA
OGGETTO: risarcimento danni ex art. 2051 e/o 2043 c.c.
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso riportandosi ai propri scritti difensivi.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1) Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132 c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti ed ai verbali di causa. 2) Con atto di citazione del 12.11.2018 la conveniva in giudizio Parte_1
l ed il , al fine di Controparte_7 Controparte_5 sentirli condannare in solido tra loro ex art. 2051 c.c. e/o art. 2043 c.c. (esclusiva o concorsuale) al risarcimento di tutti i danni subiti a causa degli allagamenti occorsi presso il proprio stabilimento di in data 16/07/2015, in data 14/10/2015 CP_4
e in data 06/11/2016, quantificati nella misura pari ad € 257.804,51, o nella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, con condanna al pagamento degli interessi legali e rivalutazione monetaria dal giorno del sinistro sino al soddisfo.
3) Si costituiva regolarmente in giudizio l chiedendo Controparte_1 preliminarmente fissarsi ex art. 269 c.p.c. altra udienza per consentire la chiamata in causa del terzo da cui intendeva essere Controparte_6 garantita. Deduceva poi il difetto di legittimazione attiva in capo alla società attrice in ragione del fatto che i dedotti danni riguardavano autovetture di proprietà dei dipendenti e quindi non di sua proprietà. Nel merito contestava l'infondatezza della domanda chiedendone l'integrale rigetto. In via subordinata, invece, chiedeva, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea, di dichiarare il terzo Società tenuto a manlevare l da Controparte_6 Controparte_1 eventuali danni dovessero risultare come dovuti, anche se in solido con l'ulteriore convenuto . Controparte_5
4) Altresì si costituiva in giudizio il preliminarmente Controparte_5 deducendo il difetto di legittimazione passiva in capo ad esso per essere la strada interessata dagli allagamenti di proprietà dell Nel merito contestava la CP_1 domanda attorea chiedendone il rigetto.
5) A seguito dell'autorizzazione alla chiamata in causa, si costituiva la
[...] deducendo sostanzialmente la piena responsabilità dei fatti di Controparte_6 causa in capo alla attrice;
in subordine, che trattasi chiaramente di caso fortuito e/o di forza maggiore. Anche detta compagnia assicuratrice, faceva rilevare come mancasse del tutto la prova del quantum del danno asseritamente subito dall'attrice.
6) La causa veniva istruita mediante acquisizione delle prove documentali offerte dalle parti e l'assunzione della prova testimoniale.
Tribunale di Avezzano – Sentenza resa nel procedimento n. N. R.G. $$numero_ruolo$$ / $$anno_ruolo$$ - pagina 2 di 6
7) All'udienza di precisazione delle conclusioni la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e relative repliche.
8) Ciò premesso, in primo luogo va rilevato di come alla fattispecie in esame vada applicata la disciplina di cui all'art. 2051 c.c.
Per consolidata giurisprudenza, cui questo giudice non intende discostarsi, infatti,
l'Ente proprietario della strada aperta al pubblico transito è tenuto a mantenerla in condizioni tali da non costituire per l'utente una situazione di pericolo.
La responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia richiede, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del solo verificarsi dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità con il bene in custodia: una volta provate dette circostanze, il custode, per escludere la sua responsabilità, ha l'onere di provare il caso fortuito, ossia l'esistenza di un fattore estraneo che, per il suo carattere di imprevedibilità e di eccezionalità, sia idoneo ad interrompere il legame causale (cfr.
Cass. Civ. n. 2660/2013).
Per la ricorrenza del caso fortuito occorre che il fattore causale, estraneo al soggetto danneggiante, abbia un'efficacia di tale intensità da interrompere il nesso eziologico tra la cosa custodita e l'evento lesivo, ossia che possa essere considerato una causa sopravvenuta tale da determinare l'evento (cfr. Cass. Civ. n. 5658/2010).
Dalla sua qualità di custode, pertanto, discendeva e discende per il potere- CP_1 dovere di provvedere alla manutenzione, gestione e sorveglianza della strada e delle sue pertinenze, dovendo escludersi che non potesse oggettivamente provvedervi.
9) Tanto premesso, si rileva che la domanda attorea è infondata e deve essere rigettata non essendo stata data prova sia dell'evento dannoso che del nesso eziologico tra detto evento e la res in custodia. Le circostanze fattuali descritte dall'attrice non hanno infatti trovato conferma nel corso del giudizio.
10) L'attrice ha dedotto nel libello introduttivo di aver subito ingenti danni a seguito di eventi atmosferici avvenuti rispettivamente in data 16/07/2015, 14/10/2015 e
06/11/2015; nella specie, di aver subito ingenti allagamenti all'interno del proprio opificio causato dal non corretto funzionamento dei pozzetti di raccolta acque/scarico e della rete fognaria. Ebbene, la prova di ciò non è stata fornita.
Tribunale di Avezzano – Sentenza resa nel procedimento n. N. R.G. $$numero_ruolo$$ / $$anno_ruolo$$ - pagina 3 di 6
Tenendo a mente il principio onus probandi incubit ei qui dicit, ricade su parte attrice la prova del non corretto funzionamento ovvero della cattiva manutenzione dei pozzetti di cui è gestore l e proprietario il , che nel caso CP_1 Controparte_5 di specie è mancata del tutto.
La relazione tecnica dell' Ing. depositata dalla convenuta e dalla Per_1 CP_1 terza, il cui operato va totalmente condiviso perché correttamente articolato con metodo tecnico immune da vizi logici, e che comunque ha trovato conferma nel corso dell'istruttoria anche attraverso l'escussione dello stesso tecnico, il quale ha effettuato il sopralluogo nell'area di proprietà dell'attrice, ha accertato di come le cause degli allagamenti siano state determinate da una insufficienza della rete di raccolta delle acque meteoriche di proprietà della stessa attrice e non di quella pubblica di proprietà dell'Ente comunale e gestita dall CP_1
In particolare, la stradina privata di proprietà della , dove confluiscono Parte_1 tutte le acque del piazzale della stessa, adiacente alla Via complanare gestita dall e antistante lo stabilimento d, è posta ad un livello inferiore di circa un CP_1 metro rispetto alle strade consortili;
la raccolta delle acque meteoriche dello stabilimento avviene attraverso i pozzetti anch'essi di proprietà dell'attrice, che smaltiscono l'acqua piovana con tubi di circa 10 cm di diametro, risultati assolutamente insufficienti e tali da determinare allagamenti del piazzale in presenza di eventi atmosferici eccezionali come quelli verificatisi.
Altresì dall'istruttoria espletata sono emerse notevoli carenze di detto impianto di raccolta e deflusso delle acque, finanche di manutenzione, che hanno portato all'ostruzione delle due caditoie ivi presenti.
Anche il teste ha riferito “Io ero presente al momento Testimone_1 dell'allagamento ed ho cercato di aprire i pozzetti e le caditoie che erano ostruiti”: la quantità di acqua caduta nei due eventi atmosferici del 16.7.2015 e del 7.10.2015 non è stata smaltita per inadeguatezza della rete di smaltimento delle acque della
Silver Car, oltre che per l'assenza di manutenzione e di pulizia delle caditoie di raccolta delle acque.
Gli eventi atmosferici che hanno determinato gli allagamenti di cui si duole l'attrice sono rimasti negli archivi digitali dei giornali locali proprio in ragione della loro eccezionalità tale da configurare una “causa di forza maggiore”.
L'eccezionalità ed imprevedibilità delle precipitazioni atmosferiche possono configurare caso fortuito, idoneo ad escludere la responsabilità del custode delle
Tribunale di Avezzano – Sentenza resa nel procedimento n. N. R.G. $$numero_ruolo$$ / $$anno_ruolo$$ - pagina 4 di 6
strade adiacenti e del sistema di raccolta delle acque bianche, solo quando costituiscano causa sopravvenuta, autonomamente sufficiente a determinare l'evento.
11) Anche sotto il profilo della responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 c.c. può dirsi che manca la prova. In detta fattispecie è colui che agisce per ottenere il risarcimento a dover dimostrare non solo i fatti costitutivi della sua pretesa, ma altresì la riconducibilità agli stessi del comportamento del convenuto (ossia il nesso causale).
Nell'illecito civile ai sensi dell'art. 2043 c.c. incombe in capo alla parte danneggiata
“l'onere della prova degli elementi costitutivi di tale fatto, del nesso di causalità, del danno ingiusto e della imputabilità soggettiva” (Cass. n. 191/1996; Cass. n.
17152/2002; Cass. n. 390/2008; Cass. n. 11946/2013).
Nel caso de quo non è stato offerto alcun argomento difensivo né elemento probatorio relativo agli elementi descritti affinché possa configurarsi anche in astratto una responsabilità da fatto illecito ex art. 2043 c.c. in capo alle convenute ed alla terza chiamata.
12) Pur ritenendo assorbenti le preliminari considerazioni, si rileva che relativamente al quantum parte attrice non ha fornito alcun documento probatorio che possa essere idoneo a quantificare il danno asseritamente subito e quantificato.
Tantomeno la prova orale offerta sul punto non è stata idonea a supplire la carenza documentale.
Ciò infatti ha escluso anche la possibilità di effettuare una CTU sui presunti danni per le carenze documentali: il danneggiato deve allegare e dimostrare tutti gli elementi costituivi della sua pretesa risarcitoria.
L'attrice non ha in alcun modo provato il quantum non essendo stato fornito alcun elemento utile a determinarlo (es. fatture di acquisto dei materiali danneggiati dagli allagamenti, documentazione comprovante i costi delle opere di rifacimento eseguite
“in economia”.)
Pertanto anche sotto tale profilo la domanda della non può trovare Parte_1 accoglimento.
14) Pur ritenendo assorbente tutto quanto anzidetto passando ad esaminare la carenza di legittimazione passiva in capo al , essa va rigettata Controparte_5 in quanto va rilevato il principio espresso dalla Suprema Corte che ha statuito che ”
Tribunale di Avezzano – Sentenza resa nel procedimento n. N. R.G. $$numero_ruolo$$ / $$anno_ruolo$$ - pagina 5 di 6
gli impianti fognari da chiunque realizzati una volta inseriti nel sistema delle fognature rientrano nella sfera di controllo dell'ente pubblico , tenuto come custode a CP_8 rispondere ex art. 2051 c.c. dei danni che siano eziologicamente collegati alla cosa salvo la prova del fortuito ” (cfr Cass. Civ. 6665 del 2009).
L'ente comunale è sempre tenuto all'esercizio del controllo, in qualità di custode, del sistema di raccolta e deflusso delle acque del sistema cittadino di fognatura, sicché, a prescindere dalla responsabilità eventualmente imputabile ad altri titoli a soggetti terzi, deve comunque rispondere in base al disposto normativo di cui all'art.2051 c.c.
13) Assorbita ogni ulteriore questione sollevata dalle parti.
14) Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate -in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014 e ss.mm.ii, tenendo conto della durata del processo, della quantità e qualità dell'attività difensiva svolta nonché degli altri criteri stabiliti dall'art. 4 co. 1 del citato decreto ed in rapporto ai parametri di liquidazione stabiliti nello scaglione di valore proprio della controversia- in euro
14.103,00 oltre IVA e CPA come per legge, in favore della convenuta CP_1
e della terza chiamata e in euro 7.050,00,
[...] Controparte_6 ridotti alla metà, in favore del ed in ragione del rigetto Controparte_5 dell'eccezione di legittimazione passiva avanzata dallo stesso
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
-rigetta la domanda proposta da Parte_1
-rigetta l'eccezione di legittimazione passiva avanzata dal;
Controparte_5
- condanna al pagamento delle spese di lite in favore della Parte_1 convenuta, e della terza chiamata, che CP_1 Controparte_6 liquida, per ciascuna, in euro 14.103,00 oltre IVA e CPA come per legge, e in euro
7.050,00 oltre IVA e CPA se dovuti, ridotti alla metà, in favore del CP_5
ed in ragione del rigetto dell'eccezione di legittimazione passiva avanzata
[...] dallo stesso.
Così deciso in Avezzano il 11/02/2025
Il Giudice
dott.ssa Alessandra Contestabile
Tribunale di Avezzano – Sentenza resa nel procedimento n. N. R.G. $$numero_ruolo$$ / $$anno_ruolo$$ - pagina 6 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AVEZZANO
Il Tribunale monocratico, nella persona del giudice, dott.ssa Alessandra Contestabile, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al R.G. n. 1644/2018 promossa
DA
(C.F. ), in persona del legale rappresentante Parte_1 C.F._1 pro tempore, con l'avv. Ingrid Stati
ATTRICE
CONTRO
, , Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
(P.Iva , in persona del legale Controparte_4 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, con l'avv. Federica Federici
E
(C.F. , in persona del legale rappresentante Controparte_5 P.IVA_2 pro tempore, con l'avv. Adriano Chiulli
CONVENUTI
NONCHE'
(P.Iva , in persona del legale Controparte_6 P.IVA_3 rappresentante pro tempore, con l'avv. Francesco Bafile
TERZA CHIAMATA
OGGETTO: risarcimento danni ex art. 2051 e/o 2043 c.c.
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso riportandosi ai propri scritti difensivi.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1) Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132 c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti ed ai verbali di causa. 2) Con atto di citazione del 12.11.2018 la conveniva in giudizio Parte_1
l ed il , al fine di Controparte_7 Controparte_5 sentirli condannare in solido tra loro ex art. 2051 c.c. e/o art. 2043 c.c. (esclusiva o concorsuale) al risarcimento di tutti i danni subiti a causa degli allagamenti occorsi presso il proprio stabilimento di in data 16/07/2015, in data 14/10/2015 CP_4
e in data 06/11/2016, quantificati nella misura pari ad € 257.804,51, o nella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, con condanna al pagamento degli interessi legali e rivalutazione monetaria dal giorno del sinistro sino al soddisfo.
3) Si costituiva regolarmente in giudizio l chiedendo Controparte_1 preliminarmente fissarsi ex art. 269 c.p.c. altra udienza per consentire la chiamata in causa del terzo da cui intendeva essere Controparte_6 garantita. Deduceva poi il difetto di legittimazione attiva in capo alla società attrice in ragione del fatto che i dedotti danni riguardavano autovetture di proprietà dei dipendenti e quindi non di sua proprietà. Nel merito contestava l'infondatezza della domanda chiedendone l'integrale rigetto. In via subordinata, invece, chiedeva, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea, di dichiarare il terzo Società tenuto a manlevare l da Controparte_6 Controparte_1 eventuali danni dovessero risultare come dovuti, anche se in solido con l'ulteriore convenuto . Controparte_5
4) Altresì si costituiva in giudizio il preliminarmente Controparte_5 deducendo il difetto di legittimazione passiva in capo ad esso per essere la strada interessata dagli allagamenti di proprietà dell Nel merito contestava la CP_1 domanda attorea chiedendone il rigetto.
5) A seguito dell'autorizzazione alla chiamata in causa, si costituiva la
[...] deducendo sostanzialmente la piena responsabilità dei fatti di Controparte_6 causa in capo alla attrice;
in subordine, che trattasi chiaramente di caso fortuito e/o di forza maggiore. Anche detta compagnia assicuratrice, faceva rilevare come mancasse del tutto la prova del quantum del danno asseritamente subito dall'attrice.
6) La causa veniva istruita mediante acquisizione delle prove documentali offerte dalle parti e l'assunzione della prova testimoniale.
Tribunale di Avezzano – Sentenza resa nel procedimento n. N. R.G. $$numero_ruolo$$ / $$anno_ruolo$$ - pagina 2 di 6
7) All'udienza di precisazione delle conclusioni la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e relative repliche.
8) Ciò premesso, in primo luogo va rilevato di come alla fattispecie in esame vada applicata la disciplina di cui all'art. 2051 c.c.
Per consolidata giurisprudenza, cui questo giudice non intende discostarsi, infatti,
l'Ente proprietario della strada aperta al pubblico transito è tenuto a mantenerla in condizioni tali da non costituire per l'utente una situazione di pericolo.
La responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia richiede, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del solo verificarsi dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità con il bene in custodia: una volta provate dette circostanze, il custode, per escludere la sua responsabilità, ha l'onere di provare il caso fortuito, ossia l'esistenza di un fattore estraneo che, per il suo carattere di imprevedibilità e di eccezionalità, sia idoneo ad interrompere il legame causale (cfr.
Cass. Civ. n. 2660/2013).
Per la ricorrenza del caso fortuito occorre che il fattore causale, estraneo al soggetto danneggiante, abbia un'efficacia di tale intensità da interrompere il nesso eziologico tra la cosa custodita e l'evento lesivo, ossia che possa essere considerato una causa sopravvenuta tale da determinare l'evento (cfr. Cass. Civ. n. 5658/2010).
Dalla sua qualità di custode, pertanto, discendeva e discende per il potere- CP_1 dovere di provvedere alla manutenzione, gestione e sorveglianza della strada e delle sue pertinenze, dovendo escludersi che non potesse oggettivamente provvedervi.
9) Tanto premesso, si rileva che la domanda attorea è infondata e deve essere rigettata non essendo stata data prova sia dell'evento dannoso che del nesso eziologico tra detto evento e la res in custodia. Le circostanze fattuali descritte dall'attrice non hanno infatti trovato conferma nel corso del giudizio.
10) L'attrice ha dedotto nel libello introduttivo di aver subito ingenti danni a seguito di eventi atmosferici avvenuti rispettivamente in data 16/07/2015, 14/10/2015 e
06/11/2015; nella specie, di aver subito ingenti allagamenti all'interno del proprio opificio causato dal non corretto funzionamento dei pozzetti di raccolta acque/scarico e della rete fognaria. Ebbene, la prova di ciò non è stata fornita.
Tribunale di Avezzano – Sentenza resa nel procedimento n. N. R.G. $$numero_ruolo$$ / $$anno_ruolo$$ - pagina 3 di 6
Tenendo a mente il principio onus probandi incubit ei qui dicit, ricade su parte attrice la prova del non corretto funzionamento ovvero della cattiva manutenzione dei pozzetti di cui è gestore l e proprietario il , che nel caso CP_1 Controparte_5 di specie è mancata del tutto.
La relazione tecnica dell' Ing. depositata dalla convenuta e dalla Per_1 CP_1 terza, il cui operato va totalmente condiviso perché correttamente articolato con metodo tecnico immune da vizi logici, e che comunque ha trovato conferma nel corso dell'istruttoria anche attraverso l'escussione dello stesso tecnico, il quale ha effettuato il sopralluogo nell'area di proprietà dell'attrice, ha accertato di come le cause degli allagamenti siano state determinate da una insufficienza della rete di raccolta delle acque meteoriche di proprietà della stessa attrice e non di quella pubblica di proprietà dell'Ente comunale e gestita dall CP_1
In particolare, la stradina privata di proprietà della , dove confluiscono Parte_1 tutte le acque del piazzale della stessa, adiacente alla Via complanare gestita dall e antistante lo stabilimento d, è posta ad un livello inferiore di circa un CP_1 metro rispetto alle strade consortili;
la raccolta delle acque meteoriche dello stabilimento avviene attraverso i pozzetti anch'essi di proprietà dell'attrice, che smaltiscono l'acqua piovana con tubi di circa 10 cm di diametro, risultati assolutamente insufficienti e tali da determinare allagamenti del piazzale in presenza di eventi atmosferici eccezionali come quelli verificatisi.
Altresì dall'istruttoria espletata sono emerse notevoli carenze di detto impianto di raccolta e deflusso delle acque, finanche di manutenzione, che hanno portato all'ostruzione delle due caditoie ivi presenti.
Anche il teste ha riferito “Io ero presente al momento Testimone_1 dell'allagamento ed ho cercato di aprire i pozzetti e le caditoie che erano ostruiti”: la quantità di acqua caduta nei due eventi atmosferici del 16.7.2015 e del 7.10.2015 non è stata smaltita per inadeguatezza della rete di smaltimento delle acque della
Silver Car, oltre che per l'assenza di manutenzione e di pulizia delle caditoie di raccolta delle acque.
Gli eventi atmosferici che hanno determinato gli allagamenti di cui si duole l'attrice sono rimasti negli archivi digitali dei giornali locali proprio in ragione della loro eccezionalità tale da configurare una “causa di forza maggiore”.
L'eccezionalità ed imprevedibilità delle precipitazioni atmosferiche possono configurare caso fortuito, idoneo ad escludere la responsabilità del custode delle
Tribunale di Avezzano – Sentenza resa nel procedimento n. N. R.G. $$numero_ruolo$$ / $$anno_ruolo$$ - pagina 4 di 6
strade adiacenti e del sistema di raccolta delle acque bianche, solo quando costituiscano causa sopravvenuta, autonomamente sufficiente a determinare l'evento.
11) Anche sotto il profilo della responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 c.c. può dirsi che manca la prova. In detta fattispecie è colui che agisce per ottenere il risarcimento a dover dimostrare non solo i fatti costitutivi della sua pretesa, ma altresì la riconducibilità agli stessi del comportamento del convenuto (ossia il nesso causale).
Nell'illecito civile ai sensi dell'art. 2043 c.c. incombe in capo alla parte danneggiata
“l'onere della prova degli elementi costitutivi di tale fatto, del nesso di causalità, del danno ingiusto e della imputabilità soggettiva” (Cass. n. 191/1996; Cass. n.
17152/2002; Cass. n. 390/2008; Cass. n. 11946/2013).
Nel caso de quo non è stato offerto alcun argomento difensivo né elemento probatorio relativo agli elementi descritti affinché possa configurarsi anche in astratto una responsabilità da fatto illecito ex art. 2043 c.c. in capo alle convenute ed alla terza chiamata.
12) Pur ritenendo assorbenti le preliminari considerazioni, si rileva che relativamente al quantum parte attrice non ha fornito alcun documento probatorio che possa essere idoneo a quantificare il danno asseritamente subito e quantificato.
Tantomeno la prova orale offerta sul punto non è stata idonea a supplire la carenza documentale.
Ciò infatti ha escluso anche la possibilità di effettuare una CTU sui presunti danni per le carenze documentali: il danneggiato deve allegare e dimostrare tutti gli elementi costituivi della sua pretesa risarcitoria.
L'attrice non ha in alcun modo provato il quantum non essendo stato fornito alcun elemento utile a determinarlo (es. fatture di acquisto dei materiali danneggiati dagli allagamenti, documentazione comprovante i costi delle opere di rifacimento eseguite
“in economia”.)
Pertanto anche sotto tale profilo la domanda della non può trovare Parte_1 accoglimento.
14) Pur ritenendo assorbente tutto quanto anzidetto passando ad esaminare la carenza di legittimazione passiva in capo al , essa va rigettata Controparte_5 in quanto va rilevato il principio espresso dalla Suprema Corte che ha statuito che ”
Tribunale di Avezzano – Sentenza resa nel procedimento n. N. R.G. $$numero_ruolo$$ / $$anno_ruolo$$ - pagina 5 di 6
gli impianti fognari da chiunque realizzati una volta inseriti nel sistema delle fognature rientrano nella sfera di controllo dell'ente pubblico , tenuto come custode a CP_8 rispondere ex art. 2051 c.c. dei danni che siano eziologicamente collegati alla cosa salvo la prova del fortuito ” (cfr Cass. Civ. 6665 del 2009).
L'ente comunale è sempre tenuto all'esercizio del controllo, in qualità di custode, del sistema di raccolta e deflusso delle acque del sistema cittadino di fognatura, sicché, a prescindere dalla responsabilità eventualmente imputabile ad altri titoli a soggetti terzi, deve comunque rispondere in base al disposto normativo di cui all'art.2051 c.c.
13) Assorbita ogni ulteriore questione sollevata dalle parti.
14) Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate -in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014 e ss.mm.ii, tenendo conto della durata del processo, della quantità e qualità dell'attività difensiva svolta nonché degli altri criteri stabiliti dall'art. 4 co. 1 del citato decreto ed in rapporto ai parametri di liquidazione stabiliti nello scaglione di valore proprio della controversia- in euro
14.103,00 oltre IVA e CPA come per legge, in favore della convenuta CP_1
e della terza chiamata e in euro 7.050,00,
[...] Controparte_6 ridotti alla metà, in favore del ed in ragione del rigetto Controparte_5 dell'eccezione di legittimazione passiva avanzata dallo stesso
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
-rigetta la domanda proposta da Parte_1
-rigetta l'eccezione di legittimazione passiva avanzata dal;
Controparte_5
- condanna al pagamento delle spese di lite in favore della Parte_1 convenuta, e della terza chiamata, che CP_1 Controparte_6 liquida, per ciascuna, in euro 14.103,00 oltre IVA e CPA come per legge, e in euro
7.050,00 oltre IVA e CPA se dovuti, ridotti alla metà, in favore del CP_5
ed in ragione del rigetto dell'eccezione di legittimazione passiva avanzata
[...] dallo stesso.
Così deciso in Avezzano il 11/02/2025
Il Giudice
dott.ssa Alessandra Contestabile
Tribunale di Avezzano – Sentenza resa nel procedimento n. N. R.G. $$numero_ruolo$$ / $$anno_ruolo$$ - pagina 6 di 6