Sentenza 14 gennaio 2021
Rigetto
Sentenza 13 giugno 2024
Decreto collegiale 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. V, decreto collegiale 19/02/2025, n. 1391 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1391 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01391/2025 REG.PROV.COLL.
N. 03051/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato il presente
DECRETO DI PAGAMENTO
sul ricorso numero di registro generale 3051 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, in proprio e quale erede di IZ SE, rappresentata e difesa dall'avvocato Rodolfo Petrucci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di EC, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Laura Astuto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia sezione staccata di EC (Sezione Terza) n. 1463/2021, resa tra le parti e per il reclamo avverso il decreto n. 15 del 2020 reso dalla Commissione per il patrocinio a spese dello Stato presso il Tar per la Puglia, sezione distaccata di EC
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista l’istanza per l’emissione di decreto di pagamento per onorari e spese per gratuito patrocinio avanzata dall’avv. Rodolfo Petrucci per la rappresentanza e la difesa di -OMISSIS-, nel giudizio di appello innanzi al Consiglio di Stato, n. 2022/3051– sez. V, avverso la sentenza del Tar per la Puglia, sezione staccata di EC, sezione III, n. 1463/2021;
Visto il decreto di ammissione al gratuito patrocinio del 28 febbraio 2022 della Commissione per il gratuito patrocinio presso il Consiglio di Stato;
Vista la sentenza n. 5325 del 2024 di questa V sezione, con cui è stato respinto l’appello, ammettendo peraltro la parte appellante al gratuito patrocinio, considerando la pretesa della ricorrente non manifestamente infondata;
Visti gli atti del fascicolo di causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 febbraio 2025 il Cons. Diana Caminiti e trattenuta l’istanza in decisione sulla base degli scritti difensivi:
-Rilevato che l’art. 82, d.P.R. n. 115/2002, rimette all’autorità giudiziaria la liquidazione dell’onorario e delle spese al difensore nei limiti dei “valori medi delle tariffe professionali vigenti”, tenuto conto dell’“impegno professionale”;
-Rilevato che l’art. 130, d.P.R. n. 115/2002 in relazione al gratuito patrocinio nel processo amministrativo dimezza i compensi spettanti ai difensori;
- Ritenuto - in relazione alla natura della controversia, all’impegno professionale richiesto, all’art. 130, d.P.R. n. 115/2002 - che è congrua la determinazione in complessivi euro 2.000,00 (duemila/00) della somma spettante all’avvocato istante a titolo di onorari, diritti e spese per il presente grado di giudizio, essendo stata presentata automa istanza per la liquidazione degli onorari, diritti e spese per il primo grado di giudizio innanzi al Tar per la Puglia, sez. distaccata di EC, in considerazione dell’accoglimento, ad opera di questa Sezione, con l’indicata sentenza n. 5325 del 2024, del reclamo avverso il decreto n. 15 del 2020 reso dalla Commissione per il patrocinio a spese dello Stato presso il Tar per la Puglia;
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) liquida complessivamente la somma di euro 2.000,00 (duemila/00) per onorari, diritti e spese relativi al presente grado di giudizio, oltre I.V.A. e C.P.A. dovuti per legge.
Il presente provvedimento è depositato presso la segreteria della sezione che provvederà a darne comunicazione alla parte istante.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità di parte appellante.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Alessandro Maggio, Presidente FF
Giuseppina Luciana Barreca, Consigliere
Marina Perrelli, Consigliere
Gianluca Rovelli, Consigliere
Diana Caminiti, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Diana Caminiti | Alessandro Maggio |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.