Sentenza 22 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. II, sentenza 22/04/2026, n. 762 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 762 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00762/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00602/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 602 del 2026, proposto da:
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Pietro Musto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Vietri Sul Mare, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Michele Rotondo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
dell’ordinanza n.-OMISSIS- del Comune di Vietri sul Mare, notificata in data -OMISSIS-, ove
occorra della relazione dell’UTC prot. -OMISSIS--OMISSIS- resa all’esito del sopralluogo
effettuato in tale data e della relazione esplicativa dell’UTC prot. 12-OMISSIS-36 del 20.-OMISSIS-.202-OMISSIS-, nonché
ogni atto presupposto, connesso e conseguente;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Vietri Sul Mare;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 aprile 2026 la dott.ssa AN NA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FA e RI
La ricorrente epigrafata è proprietaria di un immobile sito nel Comune di Vietri sul Mare, località -OMISSIS-, censito al Catasto Fabbricati al Foglio -OMISSIS-, particella 16-OMISSIS-4 (fabbricato 1 adibito a deposito agricolo) e particella -OMISSIS--OMISSIS- sub 1 (fabbricato 2 adibito a cantina).
Nel 2021, la stessa avviava lavori di risanamento conservativo e manutenzione straordinaria interna.
Il 23.-OMISSIS-.2023, era presentata una C.I.L.A. avente ad oggetto lavori di ristrutturazione interna, tra cui rifacimento del solaio di copertura, delle facciate, degli impianti elettrico e idrico, degli infissi interni ed esterni, degli intonaci e relativa tinteggiatura.
Il-OMISSIS-, il Comune chiedeva una riformulazione della pratica in SCIA ai sensi dell’art. 22 del D.P.R. n. 380/2001 per la presenza di interventi strutturali.
A seguito di SCIA, prot. n. 121-OMISSIS-6 del 13.7.2023 e di integrazione, prot. n. SSMC/-OMISSIS-, la ricorrente avviava i predetti lavori.
Il 2-OMISSIS-.11.2024, trasmetteva al Comune la seguente documentazione: a) chiusura dei soli lavori strutturali effettuati dall’impresa -OMISSIS- b) sostituzione dell’impresa edili per lavori di rifinitura; c) variante progettuale unitamente ad integrazioni e depositi presso il Genio Civile.
Il 1-OMISSIS-.-OMISSIS-.202-OMISSIS-, il Comune effettuava un sopralluogo presso il fondo di proprietà della ricorrente e riscontrava la realizzazione di un mutamento di destinazione d’uso da deposito a residenziale, l’alterazione della morfologia dei luoghi, l’ampliamento della corte in assenza di autorizzazione e deposito sismico; il tutto senza l’acquisizione dell’autorizzazione paesaggistica.
Veniva avviato procedimento penale a carico della ricorrente e la zona veniva anche sottoposta a sequestro penale.
Il 1-OMISSIS-.-OMISSIS-.202-OMISSIS-, il P.M. non convalidava il sequestro, non ritenendo sussistenti elementi di rilevanza penale né sulla base degli allegati dell'informativa di P.G., né della relazione tecnica comunale.
Il -OMISSIS--OMISSIS-, il P.M. disponeva nuovamente il sequestro preventivo dell'area con gli annessi fabbricati.
Con ordinanza del -OMISSIS-.-OMISSIS-.202-OMISSIS-, il Tribunale di Salerno accoglieva l’istanza di riesame presentata dalla ricorrente ed annullava il sequestro preventivo.
Con decreto del 17.-OMISSIS-.202-OMISSIS-, era disposta l’archiviazione.
Con ordinanza, n.-OMISSIS-, notificata il -OMISSIS-, il Comune intimava il ripristino dello stato dei luoghi.
Resiste in giudizio il Comune intimato, depositando documentazione e memoria difensiva, nella quale, controdeducendo alle avverse prospettazioni di parte ricorrente, conclude per il rigetto del gravame.
Nell’udienza camerale del 22 aprile 2026, la causa è introitata per la decisione.
Il gravame è accolto.
Si controverte della legittimità o meno del gravato ordine demolitorio.
E’ di palmare evidenza il vizio motivazionale ed istruttorio, che inficia inevitabilmente il provvedimento impugnato.
Con ordinanza del -OMISSIS-.-OMISSIS-.202-OMISSIS-, il Tribunale di Salerno accoglieva l’istanza di riesame presentata dalla ricorrente ed annullava il sequestro preventivo, sulla base della seguente motivazione, riportata nei tratti salienti:
“la loro ubicazione in un contesto prettamente agricolo e le minime dimensioni non consentono di rilevare - sulla scorta della realizzazione della corte esterna in un caso e del tramezzo per il bagno nell'altro caso- il mutamento di destinazione d'uso, che in ogni caso, essendo contestato come mutamento di usi da deposito/cantina a residenziale, non avrebbe rilevanza urbanistica perché non comporterebbe un mutamento dì categoria, ex art. 23 bis d.p.r. 380/2001; … La realizzazione abusiva dell’accesso carrabile non integra il reato di cui all'art. 44 lett. c) d.p.r. 380/01 contestato dal Pubblico Ministero, in quanto non è possibile valutare la necessità di un permesso di costruire in ragione dell'alterazione della morfologìa del territorio, sulla base degli atti trasmessi che non danno conto in termini precisi della natura delle opere realizzate.; … Va infine rilevato, quanto al reato sub c) di cui all'art 2-OMISSIS-6 d.lgs. 1-OMISSIS-2/2006, che si tratta di rifiuti non pericolosi, consistenti in materiale di risulta dei lavori in corso, rispetto ai quali la difesa ha prodotto i certificati di smaltimento ottenuti dall'impresa di costruzioni, che provvede allo stoccaggio in un'area limitata del cantiere ed ha stabilito un deposito dei materiali da utilizzare per la manutenzione degli immobili distanti dall'area di stoccaggio, come da documentazione allegata alla memoria difensiva e prodotta su pen drive, conformi alla disciplina prevista dall'art. 183 del decreto1-OMISSIS-2/2006 che prevede il deposito temporaneo in cantiere prima dello smaltimento o recupero”.
Con ordinanza, n.-OMISSIS-, notificata il -OMISSIS-, il Comune intimava la rimozione delle seguenti opere in contestazione, vertenti in zona paesaggisticamente vincolata: un cambio di destinazione d’uso da deposito a residenziale per quanto attiene al fabbricato 1 (foglio -OMISSIS- particella 16-OMISSIS-4) e da cantina a residenziale per quanto attiene al fabbricato 2 (foglio -OMISSIS- particella -OMISSIS--OMISSIS- sub1); l’apertura di un passo carrabile, la modifica della morfologia dei luoghi e la realizzazione di un impianto di illuminazione in corso di esecuzione.
Certamente il Collegio in ignora la dominante giurisprudenza, la quale ritiene, in linea di principio, che, nel sistema delineato dalla normativa urbanistica, l'esercizio del potere repressivo di un abuso edilizio costituisca un atto dovuto privo di discrezionalità e autonomo rispetto ad altri poteri repressivi rimessi ad altre autorità; che l’ordinanza, in quanto atto dovuto e rigorosamente vincolato, rimane affrancata dalla ponderazione discrezionale del confliggente interesse al mantenimento in loco della res, dove l'interesse pubblico risiede in re ipsa nella riparazione (tramite ripristino dello stato dei luoghi) dell'illecito edilizio e, stante il carattere permanente di quest'ultimo, non viene meno per il mero decorso del tempo, insuscettibile di ingenerare affidamenti nel soggetto trasgressore; e che l'ordinanza di demolizione può ritenersi dotata di un'adeguata e sufficiente motivazione se contiene la descrizione delle opere abusive (morfologica, costruttiva, dimensionale, oltre che ubicativa, mediante puntuale indicazione degli estremi di localizzazione geografica) e l'individuazione delle violazioni accertate (Consiglio di Stato, sez. VII, 17/07/202-OMISSIS-, n.6301).
Ma la fattispecie che viene sottoposta al presente scrutinio è peculiare, in ragione della pregressa statuizione del giudice penale, che ben avrebbe dovuto orientare, in senso rigoroso, il procedimento decisorio del Comune.
Come, infatti, rimarca condivisibilmente la parte ricorrente, nel suo gravame, l’ordinanza impugnata si limita a riproporre le medesime contestazioni originariamente formulate in sede di sopralluogo, risalente al mese di maggio -OMISSIS- dell’anno 202-OMISSIS-, senza minimamente considerare gli esiti del procedimento penale, conclusosi con archiviazione e senza neppure procedere ad una effettiva verifica della documentazione presente agli atti del Comune e degli uffici competenti e senza illustrare le ragioni per le quali si dovrebbe dare corso al ripristino dello stato dei luoghi (aree e fabbricati).
E’, pertanto, palese il vizio istruttorio e motivazionale, atteso che l’Amministrazione, pur richiamando espressamente nel provvedimento impugnato l’ordinanza emessa dal Tribunale del Riesame di Salerno del -OMISSIS-.-OMISSIS-.202-OMISSIS-, non ha esplicitato le ragioni di discostamento dalle conclusioni cui è pervenuta l’Autorità Giudiziaria.
E tanto basta al Collegio.
Il gravame è accolto.
In ragione della mancata costituzione del Comune, nulla è dovuto per le spese.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania - sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione e, per l’effetto, annulla l’ordinanza, n.-OMISSIS-.
Nulla per le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo -OMISSIS-2, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 1-OMISSIS-6, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/67-OMISSIS- del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la persona interessata.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 22 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
CO TE, Presidente
AN NA, Primo Referendario, Estensore
Michele Di Martino, Primo Referendario
| L'EN | IL PRESIDENTE |
| AN NA | CO TE |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.