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Sentenza 4 febbraio 2025
Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 04/02/2025, n. 297 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 297 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 14231/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Isabella Messina Giudice dott. Daniela Culotta Giudice Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 14231/2024 promossa da:
Parte_1
e
Parte_2
entrambi con il patrocinio dell'avv. Paiano Ilaria e che li rappresentano e difendono Controparte_1 in virtù di procura speciale in atti ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in DRUENTO il 14/05/2000. Parte_1 Parte_2
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di DRUENTO (atto n. 10 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2000).
Dal matrimonio sono nati i figli: , il 26.1.2002 (economicamente indipendente) e , il Per_1 Per_2
15.1.2007.
Con ricorso depositato il 10/06/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi e congiuntamente, ai sensi dell'art. 473 bis 49 c.p.c., la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
pagina 1 di 3 I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Preliminarmente, il Collegio rileva che nulla può essere disposto in punto affidamento, collocazione e regime di visita in relazione al figlio (n. il 15.01.2007), atteso che lo stesso ha raggiunto la Per_2 maggiore età nelle more del giudizio (v. certificazione anagrafica) e sono, pertanto, venuti meno i presupposti per disciplinare i predetti profili.
Per il resto, vi è accordo economico tra le parti e nulla osta al suo integrale accoglimento.
Atteso che le parti, con il ricorso introduttivo, hanno chiesto altresì la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio.ai sensi dell'art. 473-bis.49 c.p.c., domanda allo stato non procedibile per mancato decorso del termine di cui all'art. 3, n. 2 lett. b) L. 898/1970, la causa deve essere rimessa sul ruolo con separata ordinanza, al fine di verificare il decorso del citato termine nonché il passaggio in giudicato della sentenza di separazione e la sussistenza degli ulteriori presupposti per l'accoglimento della domanda di divorzio.
Spese di lite al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra e . Parte_1 Parte_2
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di DRUENTO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DÀ ATTO che il figlio minore avrà residenza anagrafica presso la madre Sig.ra in Per_2 Parte_1
Druento (TO), Via Torino n. 17/2;
DISPONE che, in considerazione dell'età del minore e delle effettive esigenze, oltre che degli attuali redditi delle parti ed effettivo contributo alla crescita ed alla gestione di , il sig. corrisponda Per_2 Pt_2 alla madre quale contributo al mantenimento del figlio la somma pari ad € 300,00 entro il 5 di Per_2 ogni mese da corrispondersi per 12 mensilità a mezzo bonifico bancario e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT;
DISPONE che le spese straordinarie, così come specificate dal Protocollo d'Intesa del 2016 Tribunale di Torino, siano sostenute in ragione del 50% da entrambi i genitori.
DÀ ATTO che le parti concordano che per ottenere il rimborso delle suddette spese i documenti giustificativi delle stesse dovranno riportare il nominativo e/o codice fiscale del figlio anche ai fini delle detrazioni fiscali;
quanto alle spese di farmacia è richiesto lo scontrino parlante;
DÀ ATTO che le parti concordano che l'Assegno Unico Universale e qualsivoglia ulteriore contributo in favore della prole minore in vigore anche successivamente al deposito del presente ricorso la cui percezione possa essere riferita ad entrambi i genitori, sarà richiesto e percepito al 100% dalla SI
; Pt_1 pagina 2 di 3 DÀ ATTO che, quanto al figlio maggiore di età, , i ricorrenti si impegnano reciprocamente ad Per_1 adoperarsi affinché anch'egli frequenti il padre insieme al fratello;
Per_2
SPESE di lite al definitivo.
PROVVEDE con separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo e la prosecuzione del giudizio.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 31/01/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Daniela Culotta Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Isabella Messina Giudice dott. Daniela Culotta Giudice Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 14231/2024 promossa da:
Parte_1
e
Parte_2
entrambi con il patrocinio dell'avv. Paiano Ilaria e che li rappresentano e difendono Controparte_1 in virtù di procura speciale in atti ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in DRUENTO il 14/05/2000. Parte_1 Parte_2
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di DRUENTO (atto n. 10 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2000).
Dal matrimonio sono nati i figli: , il 26.1.2002 (economicamente indipendente) e , il Per_1 Per_2
15.1.2007.
Con ricorso depositato il 10/06/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi e congiuntamente, ai sensi dell'art. 473 bis 49 c.p.c., la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
pagina 1 di 3 I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Preliminarmente, il Collegio rileva che nulla può essere disposto in punto affidamento, collocazione e regime di visita in relazione al figlio (n. il 15.01.2007), atteso che lo stesso ha raggiunto la Per_2 maggiore età nelle more del giudizio (v. certificazione anagrafica) e sono, pertanto, venuti meno i presupposti per disciplinare i predetti profili.
Per il resto, vi è accordo economico tra le parti e nulla osta al suo integrale accoglimento.
Atteso che le parti, con il ricorso introduttivo, hanno chiesto altresì la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio.ai sensi dell'art. 473-bis.49 c.p.c., domanda allo stato non procedibile per mancato decorso del termine di cui all'art. 3, n. 2 lett. b) L. 898/1970, la causa deve essere rimessa sul ruolo con separata ordinanza, al fine di verificare il decorso del citato termine nonché il passaggio in giudicato della sentenza di separazione e la sussistenza degli ulteriori presupposti per l'accoglimento della domanda di divorzio.
Spese di lite al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra e . Parte_1 Parte_2
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di DRUENTO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DÀ ATTO che il figlio minore avrà residenza anagrafica presso la madre Sig.ra in Per_2 Parte_1
Druento (TO), Via Torino n. 17/2;
DISPONE che, in considerazione dell'età del minore e delle effettive esigenze, oltre che degli attuali redditi delle parti ed effettivo contributo alla crescita ed alla gestione di , il sig. corrisponda Per_2 Pt_2 alla madre quale contributo al mantenimento del figlio la somma pari ad € 300,00 entro il 5 di Per_2 ogni mese da corrispondersi per 12 mensilità a mezzo bonifico bancario e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT;
DISPONE che le spese straordinarie, così come specificate dal Protocollo d'Intesa del 2016 Tribunale di Torino, siano sostenute in ragione del 50% da entrambi i genitori.
DÀ ATTO che le parti concordano che per ottenere il rimborso delle suddette spese i documenti giustificativi delle stesse dovranno riportare il nominativo e/o codice fiscale del figlio anche ai fini delle detrazioni fiscali;
quanto alle spese di farmacia è richiesto lo scontrino parlante;
DÀ ATTO che le parti concordano che l'Assegno Unico Universale e qualsivoglia ulteriore contributo in favore della prole minore in vigore anche successivamente al deposito del presente ricorso la cui percezione possa essere riferita ad entrambi i genitori, sarà richiesto e percepito al 100% dalla SI
; Pt_1 pagina 2 di 3 DÀ ATTO che, quanto al figlio maggiore di età, , i ricorrenti si impegnano reciprocamente ad Per_1 adoperarsi affinché anch'egli frequenti il padre insieme al fratello;
Per_2
SPESE di lite al definitivo.
PROVVEDE con separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo e la prosecuzione del giudizio.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 31/01/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Daniela Culotta Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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