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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 11/12/2025, n. 1484 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 1484 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA
Composta dai signori Magistrati:
GIANMICHELE MARCELLI Presidente
PIERGIORGIO PALESTINI Consigliere
RODOLFO GIUNGI G.A. Relatore
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1112/2022 RGC promossa
DA
, nato a [...] il [...] e Parte_1
residente in [...];
CF: C.F._1
rappresentato e difeso, sia unitamente che disgiuntamente tra loro, dagli avv.ti
AT PU e CO ES LE del Foro di Perugia, ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Foligno (PG) alla piazza
Matteotti n. 29; (appellante)
NEI CONFRONTI DI
nato ad [...] il [...] e residente a [...]Controparte_1
d'Alba (AN) via Gualdicciolo n. 17;
CF: ; C.F._2
rappresentato e difeso dall'avv. Leonardo Criscuoli del Foro di Ancona ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Ancona al Corso Garibaldi n.
144;
(appellato)
AVVERSO la sentenza n. 1242/2022 del 04.10.2022 del Tribunale di Ancona,
resa in procedimento n. 5219/2017 RGC.
OGGETTO: simulazione.
CAUSA posta in decisione con provvedimento del giorno 20.02.2025.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: I procuratori delle parti hanno concluso come da proprie note di trattazione scritta, autorizzate ex art. 83 D.L. 18/2020.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
impugna la decisione in epigrafe con la quale è stata accolta la Parte_1
domanda di simulazione nei suoi confronti proposta dal fratello Parte_1
pag. 2/13 e per conseguenza dichiarata la nullità dell'atto di compravendita tra CP_1
i medesimi stipulato in data 23.01.2002 per rogito del notaio Persona_1
Si è costituito in appello il quale ha insistito per il rigetto Controparte_1
dell'impugnazione e la conferma della decisione gravata.
La causa è stata trattenuta in decisione con provvedimento del 20.02.2025.
La presente motivazione è redatta in maniera sintetica secondo quanto previsto dall'art. 132 cpc, dall'art. 118 disp. att. cpc e dall' art. 19 del d.l. 83/2015
convertito con l. 132/2015 che modifica il d.l. 179/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 221 del 17.12.2012 nonché in osservanza dei criteri di funzionalità, flessibilità, deformalizzazione dell'impianto decisorio della sentenza come delineati da Cass. SSUU n. 642/2015.
L'appellante muove nei confronti della decisione gravata le censure che come di seguito possono essere brevemente compendiate.
Avrebbe innanzitutto errato la sentenza gravata nel non ritenere nuova, e come tale inammissibile, la domanda di simulazione assoluta dell'atto di compravendita in questione proposta da solo con la prima Controparte_1
memoria ex art. 183, VI co., n. 1) cpc. Al riguardo l'appellante osserva come in atto di citazione l'attore si fosse limitato a dedurre la simulazione relativa dell'atto, formulando conclusioni perfettamente compatibili con la controdichiarazione prodotta, e volte ad accertare la comproprietà tra i due pag. 3/13 fratelli del bene compravenduto;
solo nelle prime memorie ex art. 183 cpc, a seguito della eccezione di esso convenuto di prescrizione dell'azione di simulazione relativa proposta, l'attore modificava inammissibilmente la propria domanda proponendo, in via principale, una domanda di simulazione assoluta.
Ciò posto la sentenza impugnata, ritenendo inopinatamente di accogliere quest'ultima, non solo avrebbe ignorato l'inammissibile mutatio libelli, ma sarebbe altresì pervenuta ad un risultato palesemente illegittimo e contraddittorio, avendo in più passi della decisione comunque affermato che la simulazione messa in essere dalle parti fosse di carattere relativo. In ogni caso,
continua l'appellante, della dichiarata simulazione assoluta difetterebbe radicalmente qualsiasi prova, non sussistendo alcuna controdichiarazione in tal senso e non potendosi allo scopo neppure utilizzare le prove orali escussa, da ritenersi inammissibili per il caso di simulazione assoluta. La sentenza comunque sarebbe errata anche in caso di riconoscimento di una simulazione relativa perché in detta ipotesi varrebbe allora l'eccepita prescrizione decennale del diritto a far valere il contenuto del contratto dissimulato. Fermo quanto precede, la difesa dell'appellante passa poi a reiterare contestazioni sia di legittimità che di merito nei confronti della espletata CTU, le cui risultanze finali sarebbero incerte e in ogni caso non condivisibili, nonché a contestare la declaratoria di generale inattendibilità delle testimonianze escusse in primo grado, evidenziando al contrario la genuinità dei testi dalla medesima addotti.
pag. 4/13 Costituendosi in appello ha evidenziato le ragioni di Controparte_1
conferma della decisione gravata, per la quale ha concluso, non senza evidenziare – tra l'altro – che il Tribunale di Ancona, al contrario di quanto dedotto dall'appellante, non avrebbe affatto riconosciuto la sussistenza di una simulazione assoluta.
L'appello proposto, i cui motivi possono essere di seguito congiuntamente trattati, è fondato nei limiti di seguito chiariti.
Occorre muovere da una corretta interpretazione della domanda proposta in primo grado dal . Nel proprio atto introduttivo del presente Controparte_1
giudizio, difatti, l'appellato, ha chiaramente dedotto che l'atto di compravendita tra esse parti intercorso, relativo alla compravendita dell'appartamento in Chiaravalle (AN) via Pergolesi n. 72, doveva intendersi simulato nella parte in cui trasferiva l'intera proprietà del bene dal (simulato)
venditore in favore del (simulato) acquirente Controparte_1 Parte_1
, quando invece – come documentato dalla successiva scrittura privata di
[...]
controdichiarazione del 05.08.2003 - la reale volontà delle parti era appunto quella di trasferire a quest'ultimo solo la quota del 50% dell'appartamento medesimo. In tal senso, e cioè alla luce del chiarissimo contenuto della predetta scrittura di controdichiarazione, vanno lette le conclusioni dell'atto di citazione secondo cui, dichiarata la simulazione dell'atto, si chiedeva l'accertamento di proprietà dell'appartamento in misura del 50% ciascuno tra i due fratelli.
pag. 5/13 Dinanzi alla avversa eccezione di prescrizione decennale dell'azione basata sulla controdichiarazione, la difesa del con le prime Controparte_1
memorie ex art. 183, VI co., n. 1) cpc, modificava la domanda introducendo una istanza di simulazione assoluta in via principale e mantenendo invece l'originaria domanda di simulazione relativa solo in via subordinata. Con la domanda di simulazione assoluta , ovviamente, chiedeva la Controparte_1
declaratoria della piena proprietà in suo favore sul bene immobile originariamente compravenduto, per effetto della nullità dell'atto pubblico simulato. La sentenza impugnata, come noto, pur continuando a qualificare la domanda come modificata dall'attore quale azione di simulazione relativa (e non assoluta come dichiarata invece da quest'ultimo), ha ritenuto di poter ammettere la modifica, in considerazione del fatto che anche la domanda di simulazione relativa come originariamente proposta conteneva,
inevitabilmente, e in primo luogo, la declaratoria di nullità dell'atto pubblico in quanto simulato. L'operazione qualificatoria / interpretativa condotta sul punto dal Tribunale di Ancona, però, non può essere condivisa. La domanda originariamente introdotta dal difatti, non poteva che Controparte_1
essere interpretata e qualificata alla luce del contenuto della controdichiarazione prodotta agli atti, conformemente del resto alla prospettazione dal medesimo attore offerta: ovvero quella per cui l'atto di compravendita stipulato fosse sì simulato, e però non integralmente, ma solo pag. 6/13 nella parte in cui la quota del 50% del bene – che invece, secondo l'atto dissimulato, doveva restare in proprietà del venditore – era Controparte_1
stata simulatamente alienata a . La restante quota di proprietà Parte_1
sul bene – ugualmente pari al 50% - era invece stata realmente ed effettivamente trasferita a quest'ultimo (e dunque a quest'ultimo doveva restare), come si evince chiaramente dal tenore della controdichiarazione. Ciò posto, allora, la domanda iniziale del – al contrario di quanto afferma la Controparte_1
decisione gravata – non era affatto volta ad ottenere comunque, in via preliminare, la declaratoria di nullità integrale del trasferimento di proprietà
oggetto dell'atto di compravendita, quanto invece – appunto – solo la nullità
parziale dello stesso, con limitato riferimento cioè al trasferimento della quota indivisa del 50% di detta proprietà. E ciò perché il trasferimento della sola quota del 50% della proprietà del bene da a Controparte_1 Parte_1
corrispondeva invece al reale accordo tra esse parti, e cioè al contenuto del contratto dissimulato. Da ciò consegue che il mutamento della domanda dell'attore formalizzato con le prime memorie ex art. 183, VI co. cpc, lungi dal ribadire una richiesta già avanzata sin dall'inizio (come ritenuto dalla sentenza gravata) e/o comunque dall'integrare una mera modificazione quantitativa dell'originaria domanda, ha costituito invece una vera e propria novità
assolutamente inammissibile perché fondata su un fatto (ovvero la simulazione assoluta dell'atto) non solo mai prima dedotto, ma radicalmente contrario e pag. 7/13 incompatibile con la prospettazione (e la documentazione) della vicenda dallo stesso attore inizialmente fornita, peraltro con valore anche confessorio (quanto al riconoscimento della titolarità del bene nella misura del 50% in favore del fratello ). E pertanto, la nuova domanda introdotta da Pt_1 Controparte_1
con le prime memorie ex art. 183 cpc, anche alla luce del nuovo indirizzo di legittimità citato dal Tribunale, non poteva e non può affatto ritenersi inserita nella medesima vicenda sostanziale già inizialmente dedotta dall'attore, né tesa alla realizzazione sostanziale della medesima utilità avuta di mira con l'originaria domanda, integrando la stessa invece una prospettazione completamente nuova, al pari della richiesta di un risultato finale radicalmente diverso e incompatibile con quello inizialmente perseguito.
Ciò chiarito, e ritenuta così inammissibile la modifica della domanda formulata da deve invece ora essere valutata la fondatezza della Controparte_1
medesima nella prima, originaria, formulazione dal medesimo proposta (del resto mantenuta a livello di domanda subordinata).
Al proposito vengono preliminarmente in rilievo – onde accertare la presenza o meno di una valida ed efficace controdichiarazione - le contestazioni alla CTU,
riproposte in appello, dalla difesa di . Sul punto va Parte_1
preliminarmente osservato che le eccezioni di nullità della consulenza (per illegittima acquisizione di una ulteriore scrittura di comparazione, come pure per dedotta violazione del contraddittorio nella successiva fase integrativa a pag. 8/13 chiarimenti) appaiono innanzitutto abdicate dalla loro mancata specifica riproposizione in sede di precisazione delle conclusioni;
in ogni caso, le stesse si presentano comunque infondate posto che il risultato della consulenza non appare certamente basato solo sulla ulteriore scrittura di comparazione contestata, mentre il corretto contraddittorio tra le parti circa la successiva perizia a chiarimenti è stato ampiamente esercitato all'udienza del 03.03.2022.
Quanto alle contestazioni sul merito delle risultanze dell'indagine, posto che la consulenza - da un lato ampiamente argomentata e motivata e dall'altro priva di vizi logici – ha specificamente risposto alle osservazioni della consulente di parte dell'odierno appellante, confutandole e ribadendo le iniziali conclusioni, il giudice è esonerato dal motivare ulteriormente circa le medesime questioni di merito (cfr. Cass., 1815/2015). Solo comunque per esigenze di completezza e di scrupolo motivazionale si aggiunge che le conclusioni (di autografia della sottoscrizione della controdichiarazione) cui è pervenuto il consulente appaiono basate non solo su firme di verifica ma anche su sottoscrizioni comparative, e che l'analisi condotta su tali elementi ha consentito di affermare che “la quasi
totalità delle caratteristiche sostanziali e, per le firme comparative eseguite con analogo
livello di personalizzazione e semplificazione, anche di quelle c.d. formali (morfologiche)
è compatibile, corrispondente o analoga a quanto riscontrato nelle firme in verifica”, e che la modesta differenza riscontrata (relativa al posizionamento del nome rispetto al cognome) “non ha di per se stessa la forza di contrastare il solido quadro di
pag. 9/13 analogie evidenziato, che porta ad un giudizio di autografia”. In una situazione del genere, dunque, non vi è certamente spazio per accreditare qualsiasi incertezza sull'accertamento condotto dalla consulenza. Quanto alle prove orali, va del pari certamente confermato il giudizio di complessiva reciproca inattendibilità
di tutte le testimonianze escusse, posto che si tratta di dichiarazioni rese da persone reciprocamente vicine ai contrastanti interessi delle parti.
Ne consegue che va confermato il giudizio di validità ed efficacia della controdichiarazione resa tra le parti.
Fermo quanto precede, va allora subito evidenziato che l'eccezione di prescrizione sollevata dalla difesa del , e riproposta in appello, Parte_1
nei confronti dell'azione di simulazione relativa avanzata dal CP_1
non presenta in realtà aspetti di rilevanza alcuna ai fini del decidere.
[...]
Ai fini della declaratoria di simulazione parziale dell'atto di compravendita del
23.01.2022, e cioè della dichiarazione di nullità del trasferimento del 50% della proprietà del bene in favore di , non vi è (e non vi era sin Parte_1
dall'inizio) alcuna necessità della collaborazione alcuna di quest'ultimo, di modo che potesse così predicarsi una qualsiasi prescrizione della pretesa nei confronti dello stesso. Al contrario, a tali fini era ed è sufficiente la sola controdichiarazione prodotta agli atti, secondo la quale, appunto, il trasferimento della predetta proprietà in favore del deve Parte_1
intendersi simulata solo nei limiti del 50% dell'intero. E del resto l'azione di pag. 10/13 simulazione, ovvero della declaratoria della nullità dell'atto (nei ridetti limiti del 50%) – come correttamente ed ampiamente argomentato dalla sentenza impugnata – non è soggetta a prescrizione. In piena conformità dunque dell'accordo dissimulato tra le parti e della domanda originaria proposta da
, va senz'altro dichiarata la simulazione e dunque la nullità Controparte_1
dell'atto di compravendita per notar nella sola parte in cui esso Persona_1
trasferisce l'intera proprietà e non invece la sola quota indivisa del 50% della medesima, in favore di , dovendosi per l'effetto ritenere così Parte_1
rimasto proprietario del medesimo bene nella misura della Controparte_1
quota indivisa del restante 50%.
Quanto alle spese di lite, considerata la fondatezza dell'impugnazione pur nell'ambito di una prevalente soccombenza della posizione dell'odierno appellante, ne va confermata la regolazione resa dal Tribunale di Ancona per il primo grado (ivi comprese quelle di CTU), mentre vanno integralmente compensate tra le parti quelle del presente grado.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Ancona, definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento dell'appello e in parziale riforma della decisione gravata, così
provvede:
pag. 11/13 Accerta e dichiara la nullità per simulazione del contratto di compravendita del 23.01.2002 a rogito notar trascritto Persona_1
presso l'Agenzia del Territorio di Ancona in data 25.01.2002 al n. 1690
RG e 1226 RP, avente ad oggetto l'appartamento ad uso di abitazione ed il locale garage siti in Chiaravalle (AN) alla via Pergolesi n. 72, distinti al
NCEU di detto Comune al F. 9 part. 178 sub 25, piano terzo, cat. A/2,
classe III, vani 5, RC € 387,34 (l'appartamento) e F. 9 part. 178 sub 5, PT,
cat. C/6, classe VI, mq. 14, RC € 25,31 (il garage), nella sola parte in cui esso trasferisce la totalità della proprietà dei predetti beni dal sig.
al sig. anziché per la sola quota Controparte_1 Parte_1
indivisa del 50%, il cui trasferimento invece resta valido ed efficace;
Visto l'art. 2655 c.c. ordina al competente Direttore dell'Agenzia del
Territorio di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di compravendita di cui sopra;
Conferma la regolazione delle spese legali di primo grado e di CTU come resa dalla sentenza impugnata;
Compensa integralmente le spese di lite del presente grado.
Così deciso in Ancona nella Camera di Consiglio del giorno 14/10/2025.
Il Giudice Ausiliario Relatore Il Presidente
Avv. Rodolfo Giungi Dott. Gianmichele Marcelli
pag. 12/13 pag. 13/13
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA
Composta dai signori Magistrati:
GIANMICHELE MARCELLI Presidente
PIERGIORGIO PALESTINI Consigliere
RODOLFO GIUNGI G.A. Relatore
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1112/2022 RGC promossa
DA
, nato a [...] il [...] e Parte_1
residente in [...];
CF: C.F._1
rappresentato e difeso, sia unitamente che disgiuntamente tra loro, dagli avv.ti
AT PU e CO ES LE del Foro di Perugia, ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Foligno (PG) alla piazza
Matteotti n. 29; (appellante)
NEI CONFRONTI DI
nato ad [...] il [...] e residente a [...]Controparte_1
d'Alba (AN) via Gualdicciolo n. 17;
CF: ; C.F._2
rappresentato e difeso dall'avv. Leonardo Criscuoli del Foro di Ancona ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Ancona al Corso Garibaldi n.
144;
(appellato)
AVVERSO la sentenza n. 1242/2022 del 04.10.2022 del Tribunale di Ancona,
resa in procedimento n. 5219/2017 RGC.
OGGETTO: simulazione.
CAUSA posta in decisione con provvedimento del giorno 20.02.2025.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: I procuratori delle parti hanno concluso come da proprie note di trattazione scritta, autorizzate ex art. 83 D.L. 18/2020.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
impugna la decisione in epigrafe con la quale è stata accolta la Parte_1
domanda di simulazione nei suoi confronti proposta dal fratello Parte_1
pag. 2/13 e per conseguenza dichiarata la nullità dell'atto di compravendita tra CP_1
i medesimi stipulato in data 23.01.2002 per rogito del notaio Persona_1
Si è costituito in appello il quale ha insistito per il rigetto Controparte_1
dell'impugnazione e la conferma della decisione gravata.
La causa è stata trattenuta in decisione con provvedimento del 20.02.2025.
La presente motivazione è redatta in maniera sintetica secondo quanto previsto dall'art. 132 cpc, dall'art. 118 disp. att. cpc e dall' art. 19 del d.l. 83/2015
convertito con l. 132/2015 che modifica il d.l. 179/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 221 del 17.12.2012 nonché in osservanza dei criteri di funzionalità, flessibilità, deformalizzazione dell'impianto decisorio della sentenza come delineati da Cass. SSUU n. 642/2015.
L'appellante muove nei confronti della decisione gravata le censure che come di seguito possono essere brevemente compendiate.
Avrebbe innanzitutto errato la sentenza gravata nel non ritenere nuova, e come tale inammissibile, la domanda di simulazione assoluta dell'atto di compravendita in questione proposta da solo con la prima Controparte_1
memoria ex art. 183, VI co., n. 1) cpc. Al riguardo l'appellante osserva come in atto di citazione l'attore si fosse limitato a dedurre la simulazione relativa dell'atto, formulando conclusioni perfettamente compatibili con la controdichiarazione prodotta, e volte ad accertare la comproprietà tra i due pag. 3/13 fratelli del bene compravenduto;
solo nelle prime memorie ex art. 183 cpc, a seguito della eccezione di esso convenuto di prescrizione dell'azione di simulazione relativa proposta, l'attore modificava inammissibilmente la propria domanda proponendo, in via principale, una domanda di simulazione assoluta.
Ciò posto la sentenza impugnata, ritenendo inopinatamente di accogliere quest'ultima, non solo avrebbe ignorato l'inammissibile mutatio libelli, ma sarebbe altresì pervenuta ad un risultato palesemente illegittimo e contraddittorio, avendo in più passi della decisione comunque affermato che la simulazione messa in essere dalle parti fosse di carattere relativo. In ogni caso,
continua l'appellante, della dichiarata simulazione assoluta difetterebbe radicalmente qualsiasi prova, non sussistendo alcuna controdichiarazione in tal senso e non potendosi allo scopo neppure utilizzare le prove orali escussa, da ritenersi inammissibili per il caso di simulazione assoluta. La sentenza comunque sarebbe errata anche in caso di riconoscimento di una simulazione relativa perché in detta ipotesi varrebbe allora l'eccepita prescrizione decennale del diritto a far valere il contenuto del contratto dissimulato. Fermo quanto precede, la difesa dell'appellante passa poi a reiterare contestazioni sia di legittimità che di merito nei confronti della espletata CTU, le cui risultanze finali sarebbero incerte e in ogni caso non condivisibili, nonché a contestare la declaratoria di generale inattendibilità delle testimonianze escusse in primo grado, evidenziando al contrario la genuinità dei testi dalla medesima addotti.
pag. 4/13 Costituendosi in appello ha evidenziato le ragioni di Controparte_1
conferma della decisione gravata, per la quale ha concluso, non senza evidenziare – tra l'altro – che il Tribunale di Ancona, al contrario di quanto dedotto dall'appellante, non avrebbe affatto riconosciuto la sussistenza di una simulazione assoluta.
L'appello proposto, i cui motivi possono essere di seguito congiuntamente trattati, è fondato nei limiti di seguito chiariti.
Occorre muovere da una corretta interpretazione della domanda proposta in primo grado dal . Nel proprio atto introduttivo del presente Controparte_1
giudizio, difatti, l'appellato, ha chiaramente dedotto che l'atto di compravendita tra esse parti intercorso, relativo alla compravendita dell'appartamento in Chiaravalle (AN) via Pergolesi n. 72, doveva intendersi simulato nella parte in cui trasferiva l'intera proprietà del bene dal (simulato)
venditore in favore del (simulato) acquirente Controparte_1 Parte_1
, quando invece – come documentato dalla successiva scrittura privata di
[...]
controdichiarazione del 05.08.2003 - la reale volontà delle parti era appunto quella di trasferire a quest'ultimo solo la quota del 50% dell'appartamento medesimo. In tal senso, e cioè alla luce del chiarissimo contenuto della predetta scrittura di controdichiarazione, vanno lette le conclusioni dell'atto di citazione secondo cui, dichiarata la simulazione dell'atto, si chiedeva l'accertamento di proprietà dell'appartamento in misura del 50% ciascuno tra i due fratelli.
pag. 5/13 Dinanzi alla avversa eccezione di prescrizione decennale dell'azione basata sulla controdichiarazione, la difesa del con le prime Controparte_1
memorie ex art. 183, VI co., n. 1) cpc, modificava la domanda introducendo una istanza di simulazione assoluta in via principale e mantenendo invece l'originaria domanda di simulazione relativa solo in via subordinata. Con la domanda di simulazione assoluta , ovviamente, chiedeva la Controparte_1
declaratoria della piena proprietà in suo favore sul bene immobile originariamente compravenduto, per effetto della nullità dell'atto pubblico simulato. La sentenza impugnata, come noto, pur continuando a qualificare la domanda come modificata dall'attore quale azione di simulazione relativa (e non assoluta come dichiarata invece da quest'ultimo), ha ritenuto di poter ammettere la modifica, in considerazione del fatto che anche la domanda di simulazione relativa come originariamente proposta conteneva,
inevitabilmente, e in primo luogo, la declaratoria di nullità dell'atto pubblico in quanto simulato. L'operazione qualificatoria / interpretativa condotta sul punto dal Tribunale di Ancona, però, non può essere condivisa. La domanda originariamente introdotta dal difatti, non poteva che Controparte_1
essere interpretata e qualificata alla luce del contenuto della controdichiarazione prodotta agli atti, conformemente del resto alla prospettazione dal medesimo attore offerta: ovvero quella per cui l'atto di compravendita stipulato fosse sì simulato, e però non integralmente, ma solo pag. 6/13 nella parte in cui la quota del 50% del bene – che invece, secondo l'atto dissimulato, doveva restare in proprietà del venditore – era Controparte_1
stata simulatamente alienata a . La restante quota di proprietà Parte_1
sul bene – ugualmente pari al 50% - era invece stata realmente ed effettivamente trasferita a quest'ultimo (e dunque a quest'ultimo doveva restare), come si evince chiaramente dal tenore della controdichiarazione. Ciò posto, allora, la domanda iniziale del – al contrario di quanto afferma la Controparte_1
decisione gravata – non era affatto volta ad ottenere comunque, in via preliminare, la declaratoria di nullità integrale del trasferimento di proprietà
oggetto dell'atto di compravendita, quanto invece – appunto – solo la nullità
parziale dello stesso, con limitato riferimento cioè al trasferimento della quota indivisa del 50% di detta proprietà. E ciò perché il trasferimento della sola quota del 50% della proprietà del bene da a Controparte_1 Parte_1
corrispondeva invece al reale accordo tra esse parti, e cioè al contenuto del contratto dissimulato. Da ciò consegue che il mutamento della domanda dell'attore formalizzato con le prime memorie ex art. 183, VI co. cpc, lungi dal ribadire una richiesta già avanzata sin dall'inizio (come ritenuto dalla sentenza gravata) e/o comunque dall'integrare una mera modificazione quantitativa dell'originaria domanda, ha costituito invece una vera e propria novità
assolutamente inammissibile perché fondata su un fatto (ovvero la simulazione assoluta dell'atto) non solo mai prima dedotto, ma radicalmente contrario e pag. 7/13 incompatibile con la prospettazione (e la documentazione) della vicenda dallo stesso attore inizialmente fornita, peraltro con valore anche confessorio (quanto al riconoscimento della titolarità del bene nella misura del 50% in favore del fratello ). E pertanto, la nuova domanda introdotta da Pt_1 Controparte_1
con le prime memorie ex art. 183 cpc, anche alla luce del nuovo indirizzo di legittimità citato dal Tribunale, non poteva e non può affatto ritenersi inserita nella medesima vicenda sostanziale già inizialmente dedotta dall'attore, né tesa alla realizzazione sostanziale della medesima utilità avuta di mira con l'originaria domanda, integrando la stessa invece una prospettazione completamente nuova, al pari della richiesta di un risultato finale radicalmente diverso e incompatibile con quello inizialmente perseguito.
Ciò chiarito, e ritenuta così inammissibile la modifica della domanda formulata da deve invece ora essere valutata la fondatezza della Controparte_1
medesima nella prima, originaria, formulazione dal medesimo proposta (del resto mantenuta a livello di domanda subordinata).
Al proposito vengono preliminarmente in rilievo – onde accertare la presenza o meno di una valida ed efficace controdichiarazione - le contestazioni alla CTU,
riproposte in appello, dalla difesa di . Sul punto va Parte_1
preliminarmente osservato che le eccezioni di nullità della consulenza (per illegittima acquisizione di una ulteriore scrittura di comparazione, come pure per dedotta violazione del contraddittorio nella successiva fase integrativa a pag. 8/13 chiarimenti) appaiono innanzitutto abdicate dalla loro mancata specifica riproposizione in sede di precisazione delle conclusioni;
in ogni caso, le stesse si presentano comunque infondate posto che il risultato della consulenza non appare certamente basato solo sulla ulteriore scrittura di comparazione contestata, mentre il corretto contraddittorio tra le parti circa la successiva perizia a chiarimenti è stato ampiamente esercitato all'udienza del 03.03.2022.
Quanto alle contestazioni sul merito delle risultanze dell'indagine, posto che la consulenza - da un lato ampiamente argomentata e motivata e dall'altro priva di vizi logici – ha specificamente risposto alle osservazioni della consulente di parte dell'odierno appellante, confutandole e ribadendo le iniziali conclusioni, il giudice è esonerato dal motivare ulteriormente circa le medesime questioni di merito (cfr. Cass., 1815/2015). Solo comunque per esigenze di completezza e di scrupolo motivazionale si aggiunge che le conclusioni (di autografia della sottoscrizione della controdichiarazione) cui è pervenuto il consulente appaiono basate non solo su firme di verifica ma anche su sottoscrizioni comparative, e che l'analisi condotta su tali elementi ha consentito di affermare che “la quasi
totalità delle caratteristiche sostanziali e, per le firme comparative eseguite con analogo
livello di personalizzazione e semplificazione, anche di quelle c.d. formali (morfologiche)
è compatibile, corrispondente o analoga a quanto riscontrato nelle firme in verifica”, e che la modesta differenza riscontrata (relativa al posizionamento del nome rispetto al cognome) “non ha di per se stessa la forza di contrastare il solido quadro di
pag. 9/13 analogie evidenziato, che porta ad un giudizio di autografia”. In una situazione del genere, dunque, non vi è certamente spazio per accreditare qualsiasi incertezza sull'accertamento condotto dalla consulenza. Quanto alle prove orali, va del pari certamente confermato il giudizio di complessiva reciproca inattendibilità
di tutte le testimonianze escusse, posto che si tratta di dichiarazioni rese da persone reciprocamente vicine ai contrastanti interessi delle parti.
Ne consegue che va confermato il giudizio di validità ed efficacia della controdichiarazione resa tra le parti.
Fermo quanto precede, va allora subito evidenziato che l'eccezione di prescrizione sollevata dalla difesa del , e riproposta in appello, Parte_1
nei confronti dell'azione di simulazione relativa avanzata dal CP_1
non presenta in realtà aspetti di rilevanza alcuna ai fini del decidere.
[...]
Ai fini della declaratoria di simulazione parziale dell'atto di compravendita del
23.01.2022, e cioè della dichiarazione di nullità del trasferimento del 50% della proprietà del bene in favore di , non vi è (e non vi era sin Parte_1
dall'inizio) alcuna necessità della collaborazione alcuna di quest'ultimo, di modo che potesse così predicarsi una qualsiasi prescrizione della pretesa nei confronti dello stesso. Al contrario, a tali fini era ed è sufficiente la sola controdichiarazione prodotta agli atti, secondo la quale, appunto, il trasferimento della predetta proprietà in favore del deve Parte_1
intendersi simulata solo nei limiti del 50% dell'intero. E del resto l'azione di pag. 10/13 simulazione, ovvero della declaratoria della nullità dell'atto (nei ridetti limiti del 50%) – come correttamente ed ampiamente argomentato dalla sentenza impugnata – non è soggetta a prescrizione. In piena conformità dunque dell'accordo dissimulato tra le parti e della domanda originaria proposta da
, va senz'altro dichiarata la simulazione e dunque la nullità Controparte_1
dell'atto di compravendita per notar nella sola parte in cui esso Persona_1
trasferisce l'intera proprietà e non invece la sola quota indivisa del 50% della medesima, in favore di , dovendosi per l'effetto ritenere così Parte_1
rimasto proprietario del medesimo bene nella misura della Controparte_1
quota indivisa del restante 50%.
Quanto alle spese di lite, considerata la fondatezza dell'impugnazione pur nell'ambito di una prevalente soccombenza della posizione dell'odierno appellante, ne va confermata la regolazione resa dal Tribunale di Ancona per il primo grado (ivi comprese quelle di CTU), mentre vanno integralmente compensate tra le parti quelle del presente grado.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Ancona, definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento dell'appello e in parziale riforma della decisione gravata, così
provvede:
pag. 11/13 Accerta e dichiara la nullità per simulazione del contratto di compravendita del 23.01.2002 a rogito notar trascritto Persona_1
presso l'Agenzia del Territorio di Ancona in data 25.01.2002 al n. 1690
RG e 1226 RP, avente ad oggetto l'appartamento ad uso di abitazione ed il locale garage siti in Chiaravalle (AN) alla via Pergolesi n. 72, distinti al
NCEU di detto Comune al F. 9 part. 178 sub 25, piano terzo, cat. A/2,
classe III, vani 5, RC € 387,34 (l'appartamento) e F. 9 part. 178 sub 5, PT,
cat. C/6, classe VI, mq. 14, RC € 25,31 (il garage), nella sola parte in cui esso trasferisce la totalità della proprietà dei predetti beni dal sig.
al sig. anziché per la sola quota Controparte_1 Parte_1
indivisa del 50%, il cui trasferimento invece resta valido ed efficace;
Visto l'art. 2655 c.c. ordina al competente Direttore dell'Agenzia del
Territorio di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di compravendita di cui sopra;
Conferma la regolazione delle spese legali di primo grado e di CTU come resa dalla sentenza impugnata;
Compensa integralmente le spese di lite del presente grado.
Così deciso in Ancona nella Camera di Consiglio del giorno 14/10/2025.
Il Giudice Ausiliario Relatore Il Presidente
Avv. Rodolfo Giungi Dott. Gianmichele Marcelli
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