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Sentenza 22 novembre 2024
Sentenza 22 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 22/11/2024, n. 582 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 582 |
| Data del deposito : | 22 novembre 2024 |
Testo completo
n. r. g. 12133 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente-
Dott.ssa Valeria Rosetti - Giudice -
Dott.ssa Viviana Criscuolo - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 12133 del Ruolo Generale degli
Affari Civili Contenziosi dell'Anno 2024, avente per oggetto:
Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili
DI
C.F. , nato a [...] il Controparte_1 C.F._1
2.05.1975 rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv.
SALVI ALESSANDRA presso la quale elettivamente domicilia in
Napoli alla via Giacinto Gigante n. 80
E
CF nata a [...] CP_2 C.F._2 il 28.8.1975 rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. SALVI ALESSANDRA presso la quale elettivamente domicilia in Napoli alla via Giacinto Gigante n. 80
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
1 Con ricorso depositato il 06/07/2024 e Controparte_1
, premettendo di aver contratto matrimonio a CP_2
(CUBA) il 30/12/1997 e che dalla loro unione erano nate CP_3
in data 10.09.1998 e in data 5.12.2002, riferendo Per_1 Per_2 che tra le parti, in seguito a comparizione innanzi al Presidente del
Tribunale di Napoli in data 07.12.2011, era intervenuta separazione in forza sentenza n. 8722/2013 del Tribunale di Napoli resa nel procedimento RG 19422/2011 chiedevano pronunziarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio, da intendersi scioglimento, trattandosi di matrimonio trascritto in Italia ma celebrato in ordinamento straniero.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc e raccolte le conclusioni del PM il Tribunale si riservava la decisione.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L. 1.12.1970
n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, e dalla L
55/2015 essendo decorsi i termini di legge dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale ed essendo perdurata da tale data la separazione, che deve presumersi ininterrotta per mancanza di eccezione.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
“1) prendere atto che la figlia 26 anni diplomata in lingue, è Per_1 autonoma economicamente, in quanto imprenditrice ( visura doc 4 ) nell'ambito delle strutture recettive turismo titolare dell'Esposito
Plaza con sede in Napoli alla Piazza Medaglie d'Oro n 51, risiede con il padre e resta collocata presso di lui in Napoli alla Piazza Medaglie
d'Oro n 51, pur avendo raggiunto la piena e definitiva emancipazione personale ed economica e 22 anni diplomata Per_2
Scuola Alberghiera e ha frequentato l'Accademia per corsi di estetista e lavora saltuariamente anche presso le attività di famiglia
2 - essendo ormai maggiorenne ma non autosufficiente, resta collocata presso il padre in Napoli alla Piazza Medaglie Controparte_1
d'Oro n 51 dove risiede e che provvederà alla stessa in maniera diretta per le sue esigenze;
gli stessi si dichiarano integralmente e reciprocamente soddisfatti, con rinuncia reciproca a qualsivoglia, diritto e/o pretesa nascente dalla separazione e dalla sentenza n
8722/13 del Tribunale di Napoli nell'ambito del giudizio rgc n
19422/2011;
2) il IG e le figlie 25 anni e 22 Controparte_1 Per_1 Per_2 anni abiteranno in Napoli alla Piazza Medaglie d'Oro n 51 dove hanno stabilito la loro residenza anagrafica ed abituale;
3) la IGra risiede stabilmente negli Stati Uniti CP_2
D'America e compatibilmente con gli i suoi impegni professionali, si recherà a Napoli, almeno 1/2 volte all'anno, nel periodo estivo e nel periodo invernale, per 20/25 gg consecutivi, prendendo il locazione un immobile e tenendo con se le figlie ed occupandosi delle stesse e delle loro esigenze, in maniera diretta.
4) Prendere atto che i coniugi sono autonomi lavorativamente, essendo la IGra agente immobiliare ed il IG CP_2 CP_1
in attesa di assunzione nel settore dell'abbigliamento
[...] nelle attività storiche di famiglia – ed applicato a seguire e sostenere la nuova attività imprenditoriale della figlia maggiore e che Per_1 pertanto, nulla pretendono reciprocamente l'uno dall'altro a titolo di contributo al mantenimento.
5) dare atto che le parti concordemente prestano, sin da ora, il consenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto o altro documento equipollente valido per l'espatrio
6) dare atto che i signori e Controparte_1 CP_2 dichiarano di avere regolamentato ogni e qualsiasi rapporto patrimoniale attuale, trascorso e pendente, di non avere nulla più a
3 pretendere l'uno dall'altro e di avere così definito ogni rapporto di carattere familiare, patrimoniale ed economico, per l'oggi come per il futuro e di essere allo stato economicamente autosufficienti;
7) disporre che le spese del presente procedimento sono compensate tra loro, con rinuncia del difensore alla solidarietà ex art. 13 L.P.”
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il
Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare) di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, il
Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
• pronunzia, lo scioglimento del matrimonio, celebrato dai ricorrenti a L'VA (CUBA) il 30/12/1997 (atto n. 113 parte II serie C – reg. matr. anno 1998);
• omologa le condizioni necessarie di cui al ricorso;
• prende atto delle ulteriori pattuizioni dai coniugi;
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di Napoli per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett.
g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato
Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
4 • nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 08/11/2024
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Viviana Criscuolo Dott. Raffaele Sdino
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente-
Dott.ssa Valeria Rosetti - Giudice -
Dott.ssa Viviana Criscuolo - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 12133 del Ruolo Generale degli
Affari Civili Contenziosi dell'Anno 2024, avente per oggetto:
Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili
DI
C.F. , nato a [...] il Controparte_1 C.F._1
2.05.1975 rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv.
SALVI ALESSANDRA presso la quale elettivamente domicilia in
Napoli alla via Giacinto Gigante n. 80
E
CF nata a [...] CP_2 C.F._2 il 28.8.1975 rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. SALVI ALESSANDRA presso la quale elettivamente domicilia in Napoli alla via Giacinto Gigante n. 80
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
1 Con ricorso depositato il 06/07/2024 e Controparte_1
, premettendo di aver contratto matrimonio a CP_2
(CUBA) il 30/12/1997 e che dalla loro unione erano nate CP_3
in data 10.09.1998 e in data 5.12.2002, riferendo Per_1 Per_2 che tra le parti, in seguito a comparizione innanzi al Presidente del
Tribunale di Napoli in data 07.12.2011, era intervenuta separazione in forza sentenza n. 8722/2013 del Tribunale di Napoli resa nel procedimento RG 19422/2011 chiedevano pronunziarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio, da intendersi scioglimento, trattandosi di matrimonio trascritto in Italia ma celebrato in ordinamento straniero.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc e raccolte le conclusioni del PM il Tribunale si riservava la decisione.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L. 1.12.1970
n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, e dalla L
55/2015 essendo decorsi i termini di legge dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale ed essendo perdurata da tale data la separazione, che deve presumersi ininterrotta per mancanza di eccezione.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
“1) prendere atto che la figlia 26 anni diplomata in lingue, è Per_1 autonoma economicamente, in quanto imprenditrice ( visura doc 4 ) nell'ambito delle strutture recettive turismo titolare dell'Esposito
Plaza con sede in Napoli alla Piazza Medaglie d'Oro n 51, risiede con il padre e resta collocata presso di lui in Napoli alla Piazza Medaglie
d'Oro n 51, pur avendo raggiunto la piena e definitiva emancipazione personale ed economica e 22 anni diplomata Per_2
Scuola Alberghiera e ha frequentato l'Accademia per corsi di estetista e lavora saltuariamente anche presso le attività di famiglia
2 - essendo ormai maggiorenne ma non autosufficiente, resta collocata presso il padre in Napoli alla Piazza Medaglie Controparte_1
d'Oro n 51 dove risiede e che provvederà alla stessa in maniera diretta per le sue esigenze;
gli stessi si dichiarano integralmente e reciprocamente soddisfatti, con rinuncia reciproca a qualsivoglia, diritto e/o pretesa nascente dalla separazione e dalla sentenza n
8722/13 del Tribunale di Napoli nell'ambito del giudizio rgc n
19422/2011;
2) il IG e le figlie 25 anni e 22 Controparte_1 Per_1 Per_2 anni abiteranno in Napoli alla Piazza Medaglie d'Oro n 51 dove hanno stabilito la loro residenza anagrafica ed abituale;
3) la IGra risiede stabilmente negli Stati Uniti CP_2
D'America e compatibilmente con gli i suoi impegni professionali, si recherà a Napoli, almeno 1/2 volte all'anno, nel periodo estivo e nel periodo invernale, per 20/25 gg consecutivi, prendendo il locazione un immobile e tenendo con se le figlie ed occupandosi delle stesse e delle loro esigenze, in maniera diretta.
4) Prendere atto che i coniugi sono autonomi lavorativamente, essendo la IGra agente immobiliare ed il IG CP_2 CP_1
in attesa di assunzione nel settore dell'abbigliamento
[...] nelle attività storiche di famiglia – ed applicato a seguire e sostenere la nuova attività imprenditoriale della figlia maggiore e che Per_1 pertanto, nulla pretendono reciprocamente l'uno dall'altro a titolo di contributo al mantenimento.
5) dare atto che le parti concordemente prestano, sin da ora, il consenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto o altro documento equipollente valido per l'espatrio
6) dare atto che i signori e Controparte_1 CP_2 dichiarano di avere regolamentato ogni e qualsiasi rapporto patrimoniale attuale, trascorso e pendente, di non avere nulla più a
3 pretendere l'uno dall'altro e di avere così definito ogni rapporto di carattere familiare, patrimoniale ed economico, per l'oggi come per il futuro e di essere allo stato economicamente autosufficienti;
7) disporre che le spese del presente procedimento sono compensate tra loro, con rinuncia del difensore alla solidarietà ex art. 13 L.P.”
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il
Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare) di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, il
Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
• pronunzia, lo scioglimento del matrimonio, celebrato dai ricorrenti a L'VA (CUBA) il 30/12/1997 (atto n. 113 parte II serie C – reg. matr. anno 1998);
• omologa le condizioni necessarie di cui al ricorso;
• prende atto delle ulteriori pattuizioni dai coniugi;
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di Napoli per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett.
g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato
Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
4 • nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 08/11/2024
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Viviana Criscuolo Dott. Raffaele Sdino
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